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Decisione

32.2013.117

Domanda di rendita respinta in assenza di un grado di invalidità sufficiente. Affezione psichica. Nuova domanda di prestazioni dopo rifiuto

4 febbraio 2014Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I 148/98 del 29 settembre 1998, p. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, p. 128).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico

morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per

l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna

dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante

il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato

del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il

punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.

Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un

danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato

eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è

piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità

lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe

persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.

2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).

(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.

3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 p. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella

STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che il riconoscimento di un

danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da

uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente” (STF I 384/06 del 4

luglio 2007 con rinvio a DTF 130 V 396 segg. e STFA I 621/05 del 13 luglio 2006).

2.5. Quando

l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa

deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà,

per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv.

1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in

Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, p.

15; DTF 117 V 198). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta."I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione

non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato,

se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento

importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b,

105 V 30). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento

costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art.

88 a cpv. 2 OAI).

2.6. Nella

fattispecie, in occasione dell’evasione della prima domanda di prestazioni del

novembre 2003 l’assicurata, madre di cinque figli conviventi nella stessa

economia domestica, è stata ritenuta salariata al 100%, poiché a seguito

dell’inchie-sta economica del 26 gennaio 2005 era emerso che senza il danno

alla salute essa avrebbe lavorato a tempo pieno (cfr. rapporto 18 febbraio 2005 in doc. AI 34). Tale risultanza è stata confermata dall’interessata e dal precedente datore di

lavoro (doc. AI 36) e del resto non è contestata.

Ricevuta

la nuova domanda di prestazioni nel gennaio 2011, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto del 22 marzo

2013 (doc. AI 130) risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche

di natura psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e

neurologica (dr. __________) e posto le seguenti diagnosi:

"

(…)

5 DIAGNOSI

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome algica cronica al piede sin. con:

- stato dopo distorsione dell'articolazione di

Lisfranc con frattura/lussazione 20.8.2010,

- iniziale artrosi secondaria tarsometatarsale

I.

Sindrome lombospondilogena cronica con:

- iniziale discopatia L4-L5 con piccola

fissura dell'anulo fibroso.

Sindrome cervicospondilogena cronica con:

- incipienti alterazioni degenerative C3-C7 e

piccola ernia discale C6-C7 senza neurocompressione.

Sindrome depressiva persistente-distimia.

Ansia non altrimenti specificata.

Sindrome somatoforme da dolore persistente.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Stato dopo decompressione L4-L5 a sin. in ottobre 2003.

Probabile meralgia parestetica a sin.

Sovrappeso con BMI 29 kg/m2

In

merito alla capacità lavorativa hanno concluso:

(…)

7 VALUTAZIONE. MEDICO-TEORICA GLOBALE DELL'ATTUALE

CAPACITÀ LAVORATIVA

L'attuale grado di capacità lavorativa medico-teorica

globale dell'A., nell'attività da ultimo esercitata come impiegata nel

team-ristorante presso il ristorante __________ di __________, è valutato nella

misura del 60%, inteso come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera

giornata lavorativa.

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

Conseguenze. sulla capacità lavorativa derivano dalle

patologie reumatologiche e psichiatriche, mentre invece, come descritto al

capitolo 6, dal punto di vista neurologico non vi sono limitazioni della

capacità lavorativa.

Dal punto di vista reumatologico il nostro consulente,

con influsso sulla capacità lavorativa descrive una sindrome algica cronica al

piede sin. in stato dopo distorsione dell'articolazione di Lisfranc con frattura/lussazione

in agosto 2010 ed iniziale artrosi secondaria tarso-metatarsale I, una sindrome

lombospondilogena cronica su iniziale discopatia L4-L5 con piccola fissura

dell'anulo fibroso ed una sindrome cervicospondilogena cronica su incipienti

alterazioni degenerative C3-C7 e piccola ernia discale C6-C7 senza

neurocompressione. Secondo il nostro consulente ci si trova di fronte ad un

quadro somatoforme. I dolori che l'A. lamenta a livello del piede sin., della

colonna vertebrale e di tutto l'emicorpo sin. non sono spiegati principalmente

da una problematica organica ma sono espressione di un rilevante disturbo di

percezione e elaborazione del dolore.

Come impiegata nel team ristorante del __________ __________

I'A, è abile al lavoro a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura

del 40%.

Fino alla distorsione del piede sin. del 20.8.2010 fa

stato la valutazione del Dr. med. __________ nella perizia reumatologica del

23.6.2004. Successivamente all'infortunio l'A. deve essere ritenuta totalmente

inabile al lavoro per ca. tre mesi. In seguito la capacità lavorativa corrisponde

a quella attuale.

La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alla

sindrome algica al piede sin. che limita l'A. negli spostamenti ed in posizioni

erette prolungate. Un lavoro adatto non dovrebbe quindi esigere spostamenti

oltre 500 metri e non in modo eccessivamente ripetitivo. Un lavoro da svolgere

essenzialmente in piedi non sarebbe un lavoro adatto. In secondo piano si

situano le limitazioni legate alla problematica cervicale. Sono da evitare

lavori con la colonna in iperestensione (lavori al di sopra dell'orizzontale).

Per quanto riguarda i problemi lombari sono da evitare movimenti eccessivamente

ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco come posizioni statiche

eccessivamente prolungate senza la possibilità di sgranchirsi brevemente.

Un'attività adatta deve rispettare i criteri di ergonomia della schiena.

Dal punto di vista psichiatrico la nostra consulente,

con ripercussione sulla capacità lavorativa, descrive una sindrome depressiva

persistente-distimia, un'ansia non altrimenti specificata ed una sindrome

somatoforme da dolore persistente.

Al momento attuale l'A. si mostra lievemente depressa

(quadro lieve) ed ansiosa e fortemente centrata sul quadro ad espressività

somatica su cui concentra le sue attenzioni. D'altro canto il quadro somatoforme

non è in comorbilità con una condizione fisica e/o psichica di patologia di

rilievo tale da produrre una rilevante ripercussione sulla capacità lavorativa

del soggetto.

I sintomi dolorosi certamente provano la resistenza

delle persone e modificano l'espressività umorale in senso negativo ma in

questo soggetto il quadro somatoforme da dolore cronico si colloca in una

dimensione in cui, riferendosi ai criteri di Förster:

- non esiste una patologia psichica di

rilevante intensità che possa funzionare da peggiorativo sulla possibilità

dell'A. di gestire i sintomi dolorosi,

- non esiste un franco ritiro sociale: ella

stessa cita i contatti con la ricca cerchia parentale che incontra, riceve e va

a trovare. Peraltro solitamente i quadri francamente ritirati non si muovono da

soli in caso di controlli medici ma chiedono di essere accompagnati perché

hanno perso la capacità di autonomia,

- c'è una sofferenza fisica solo in parte

riconducibile dai tecnici a dati oggettivi; una parte dei sintomi lamentati ha

certamente connotazione psicogena,

- l'A. manifesta un disagio psico-emotivo

collegato alla presenza di una sofferenza fisica, alla perdita di lavoro e del

ruolo sociale ma tale disagio psicologico non è tale da compromettere

l'esigibilità di uno sforzo per recuperare almeno in parte un funzionamento

lavorativo,

- la terapia farmacologica psichiatrica

potrebbe essere ottimizzata migliorando sia la gestione del dolore (aumento

della soglia dolorosa) che il tono umorale lievemente deflesso,

- non si rileva un aggravamento del quadro nel

corso degli anni, dal punto di vista psichiatrico anzi, la riduzione della

terapia farmacologica dal 2010 ad oggi farebbe supporre il contrario.

Il quadro complessivo produce un'incapacità lavorativa

nella misura del 20% dal 2010 relativamente alla presenza ed all'effetto

sincronico di un tono lievemente depresso, alle note ansiose, alla facile

stancabilità ed ai sintomi dolorosi. È quindi abile al 80% in tutte le attività

teoricamente esigibili rispettose del quadro. La percentuale secondo la nostra

consulente non va sommata alle altre percentuali eventualmente evidenziate da

altri specialisti ma integrata e va intesa come difetto di rendimento.

Riassumendo, sulla base di quanto descritto sopra, dal

punto di vista fisico e psichico, valutiamo l'attuale grado di capacità

lavorativa globale, nell'attività da ultimo esercitata come impiegata nel

team-ristorante presso il ristorante __________ di __________ nella misura del

60%. Per quanto riguarda l'evoluzione temporale della limitazione della

capacità lavorativa, sino alla distorsione del piede sin. del 20.8.2010 fa

stato la valutazione del Dr. med. __________ nella perizia reumatologica del

23.6.2004.

Successivamente all'infortunio l'A. deve essere

ritenuta totalmente inabile al lavoro per ca. tre mesi, in seguito la capacità

lavorativa corrisponde a quella scaturita dalla presente valutazione peritale.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'INTEGRAZIONE

Da un punto di vista reumatologico teorico è possibile

effettuare provvedimenti di integrazione professionale. L'A. è in grado di

svolgere un lavoro leggero e variato, se è possibile prevalentemente sedentario

ma che può essere svolto in parte anche in posizione eretta e può esigere brevi

e ripetuti spostamenti purché non continui e eccessivi. Un'attività adatta

dovrebbe rispettare i criteri esposti già nel capitolo precedente (le risorse

fisiche sono descritte in dettaglio alla fine del consulto reumatologico).

L'A. è in grado di svolgere un lavoro leggero e adatto

come discusso in precedenza a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella

misura del 20%. In un lavoro leggero e adatto ma che implichi come il

precedente posizioni erette prolungate con continui spostamenti a piedi, l'A. è

abile al lavoro a tempo pieno ma con un rendimento ridotto nella misura del

40%.

Come casalinga nella situazione attuale l'A. è inabile

al lavoro al massimo nella misura del 20% tenendo conto dei lavori più pesanti

che non è più in grado di svolgere, a decorrere dal 20.11.2010 (tre mesi dopo

l'infortunio al piede). Il nostro consulente descrive che la sua valutazione

diverge leggermente da quella del Dr. med. __________.

Non vi è, secondo il nostro consulente, un

miglioramento della capacità lavorativa come casalinga ma neanche un

peggioramento.

Tenendo in considerazione che, come già descritto nel

capitolo precedente, dal punto di vista neurologico non vi sono limitazioni

della capacità lavorativa e che l'incapacità lavorativa descritta in ambito

psichiatrico non si somma a quella somatica, le valutazioni della capacità

lavorativa descritte sopra sono da considerare come capacità lavorativa

globale, intesa come riduzione del rendimento sull'arco di un'intera giornata

lavorativa, con la stessa evoluzione temporale della capacità lavorativa già

descritta nel capitolo 8. (…)

(doc. AI 130/16-22)

Con

rapporto finale 27 marzo 2013 il dr. __________ del SMR ha avallato la perizia

multidisciplinare, evidenziando in particolare che non era rilevabile una

patologia psichica di rilevante intensità che potesse funzionare da peggiorativo

sulla possibilità dell’assicurata di gestire i sintomi dolorosi (doc. AI 132).

In sede di opposizione

l’assicurata ha prodotto un certificato 7 maggio 2013 della dr.ssa __________,

psichiatra, la quale si è espressa come segue:

"

(…)

Oltre alle limitazioni delle attività quotidiane dovute

all'incidente al piede, la paziente presenta limitazioni dovute alla patologia

della sfera psichica relative alla sintomatologia depressiva quali sentimenti

di abbandono e di inutilità, idee autosvalutative, dipendenza e immaturità,

idee di rovina nei confronti dei figli in particolare.

Le possibilità ché la signora RI 1 possa ripristinare

parzialmente l'efficienza lavorativa sono ridotte, ma interessanti se

adeguatamente previsto un piano di attività che non superi, temporalmente il

50%.

Questa occasione comporterebbe un supporto terapeutico

e al tempo stesso l'impedimento di ulteriori inquietanti derive psico-fisiche.

Chiediamo pertanto che il caso sia riconsiderato alla

luce di queste opportunità.

Rimaniamo a vostra cortese disposizione per eventuali

ulteriori osservazioni e cordialmente salutiamo." (doc. AI 135/1)

È

inoltre pervenuto uno scritto 8 maggio 2013 della dr.ssa __________, internista,

la quale ha fatto valere un peggioramento dello stato della sua paziente,

sofferente di forti dolori al piede sinistro e una sintomatologia depressiva, e

concluso per un’inabilità del 50% (doc. AI 135-2).

Sentito

il medico SMR, per il quale tali certificati non contenevano nuovi elementi

clinici (doc. AI 138), l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni con

la decisione 22 maggio 2013 che l’interessata contesta in questa sede.

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122

V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui

questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23

settembre 2004).

2.8. Nell’evenienza

concreta, questo TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata

sia stato approfonditamente vagliato dai periti del SAM e non ha motivo per

mettere in dubbio la dettagliata, approfondita e convincente valutazione

multidisciplinare.

Più

precisamente, per quel che concerne la problematica reumatologica, la

ricorrente è stata valutata dal dr. __________, il quale - poste le diagnosi

di sindrome algica cronica al piede sin. (su stato dopo distorsione

dell'articolazione di Lisfranc con frattura/lussazione 20.8.2010 e iniziale

artrosi secondaria tarso metatarsale), sindrome lombospondilogena cronica con

iniziale discopatia L4-L5 con piccola fissura dell'anulo fibroso e sindrome

cervicospondilogena cronica su incipienti alterazioni degenerative C3-C7 e piccola

ernia discale C6-C7 senza neuro compressione – ha rilevato che l’assicu-rata presentava

una sindrome algica cronica antecedente l'infortunio dell’agosto 2010 configurante

un quadro somatoforme, i dolori lamentati non essendo spiegabili principalmente

da una problematica organica, ma essendo espressione di un rilevante disturbo

di percezione e elaborazione del dolore. Secondo lo specialista il grado di

capacità lavorativa era del 60% nell'attività da ultimo esercitata e dell'80%

come casalinga e in un'altra attività idonea. Per quanto riguarda le limitazioni

da osservare in un’attività lavorativa, l’assicurata dovrebbe rispettare i

criteri di ergonomia della schiena ed evitare lavori che implicano spostamenti

ripetitivi e oltre 500 metri, da svolgere essenzialmente in piedi, e lavori con

la colonna in iperestensione (lavori al di sopra dell'orizzontale) e movimenti

eccessivamente ripetitivi di flessione-estensione o rotazione del tronco come

posizioni statiche eccessivamente prolungate senza possibilità di sgranchirsi

brevemente.

Per

quanto riguarda invece il consulto neurologico, il dr. B__________ ha negato

la presenza di diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, ammettendo

unicamente le diagnosi, senza influenza sulla capacità lavorativa, di sindrome

lombo vertebrale e cervicovertebrale cronica senza deficit neurologici

radicolari associati, probabile meralgia parestetica a sinistra, osservando come l’assicurata, che dal 2003

aveva sviluppato una sintomatologia dolorosa lombare che aveva portato ad un

intervento neurochirurgico di decompressione lombare L4-5, con evoluzione

successiva favorevole, dal 2010 aveva subito un peggioramento a causa di una caduta

accidentale con distorsione della caviglia e del piede sinistro, e conseguenti maggiori

dolori lombari e dal 2009 dolori anche a livello del cingolo scapolare. Tuttavia,

all’esame neurologico lo specialista non ha trovato deficit riferibili ad una

lesione delle strutture nervose (al di fuori di un'ipoestesia lateralmente alla

coscia sin. che tuttavia non causa disturbi tali da limitare la capacità

lavorativa). A suo parere, complessivamente i dolori descritti sarebbero da

spiegare nell'ambito di una sindrome lombovertebrale cronica e cervicale

cronica, senza deficit neurologici rilevanti associati.

Infine,

dal lato psichiatrico, la perita dr.ssa __________ non ha riscontrato un

franco disturbo di personalità né un'accentuazione di tratti di personalità, ma

solo vaghi tratti di personalità di per sé stessi non patologici in assoluto. La

specialista non ha potuto del resto nemmeno ricostruire la presenza di alcun

episodio decisamente depressivo nella storia clinica dell’assi-curata, ma

tutt’al più, da fine 2009-2010, una lieve deflessione dell'umore più

compatibile con una distimia, probabilmente correlabile con l’infortunio del 2010

e la successiva perdita del lavoro. Del resto la riduzione della terapia antidepressiva

dimostrerebbe se non un miglioramento clinico quantomeno l'assenza di un peggioramento.

Posta

la diagnosi di sindrome depressiva persistente-distimia, un'ansia non

altrimenti specificata ed una sindrome somatoforme da dolore persistente, ha valutato

l'attuale grado di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella

misura dell'80% in qualunque attività, sottolineando che la limitazione del 20%

non andava cumulata ad altre riconosciute da altri specialisti ma integrata.

Secondo la dr.ssa __________ con una più adeguata terapia farmacologica

psichiatrica sarebbe migliorabile sia la gestione del dolore (aumento della

soglia dolorosa) che il tono umorale lievemente deflesso.

Con

specifico riferimento alla diagnosi di sindrome somatoforme, va detto che secondo

la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata

della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare

un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico

nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da

parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in

DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF

9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959 e 995/2009 del 19 febbraio 2010),

l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione

duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,

(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal

processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;

"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di

trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata

(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004 e I 870/02 del

21 aprile 2004; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Sch-merz und

Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

Nella fattispecie, come detto, tali criteri non

risultano adempiuti. La dr.ssa __________ ha in effetti concluso che il

quadro somatoforme non era in comorbidità con una condizione fisica e/o

psichica di patologia di rilievo tale da produrre una rilevante ripercussione

sulla capacità lavorativa del soggetto e il quadro somatoforme da dolore cronico

si collocava in una dimensione in cui, riferendosi ai criteri di Förster:

" - non esiste una patologia psichica di

rilevante intensità che possa funzionare da peggiorativo sulla possibilità

dell'A. di gestire i sintomi dolorosi,

- non esiste un franco ritiro sociale: ella

stessa cita i contatti con la ricca cerchia parentale che incontra, riceve e va

a trovare. Peraltro solitamente i quadri francamente ritirati non si muovono da

soli in caso di controlli medici ma chiedono di essere accompagnati perché

hanno perso la capacità di autonomia,

- c'è una sofferenza fisica solo in parte

riconducibile dai tecnici a dati oggettivi; una parte dei sintomi lamentati ha

certamente connotazione psicogena,

- l'A. manifesta un disagio psico-emotivo

collegato alla presenza di una sofferenza fisica, alla perdita di lavoro e del

ruolo sociale ma tale disagio psicologico non è tale da compromettere

l'esigibilità di uno sforzo per recuperare almeno in parte un funzionamento

lavorativo,

- la terapia farmacologica psichiatrica

potrebbe essere ottimizzata migliorando sia la gestione del dolore (aumento

della soglia dolorosa) che il tono umorale lievemente deflesso,

- non si rileva un aggravamento del quadro nel

corso degli anni, dal punto di vista psichiatrico anzi, la riduzione della

terapia farmacologica dal 2010 ad oggi farebbe supporre il contrario."

(doc. AI 130-31)

Alla

luce di questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben motivati, effettuata

una discussione plenaria tra i vari specialisti, il SAM - confermate le

conclusioni della perizia eseguita il 23 giugno 2004 dal dr. __________ per

quanto riguardava la situazione prima dell’infortunio al piede patito nell’agosto

2010 (per il quale malgrado le diagnosi di sindrome fibromialgica generalizzata,

esiti da intervento di miodecompressione della radice L5 a sin. in ottobre

2003, alterazioni degenerative della lombare, emisacralizzazione di L5,

disturbi statici del rachide e obesità, l’assicurata era da considerare abile

al lavoro in misura completa in un’attività adatta, doc. AI 16) e ammessa

un’inabilità completa di tre mesi successivamente all’infortunio al piede

dell’agosto 2010 - ha concluso per una capacità lavorativa del 60% nell'attività

da ultimo esercitata come impiegata nel team-ristorante, intesa come riduzione

del rendimento sull'arco di un'intera giornata lavorativa. Per quanto riguardava

invece un’attività lavorativa adatta alle limitazioni derivanti dalle diagnosi

reumatologiche e tenendo conto della patologie psichiatriche, secondo i periti

andava riconosciuta un’incapacità lavorativa globale del 20% (attività a tempo

pieno, ma con rendimento ridotto del 20%). I periti hanno precisato che l'incapacità

descritta in ambito psichiatrico non andava sommata a quella somatica, ma

integrata.

Con

specifico riferimento alla valutazione globale delle patologie, va qui ricordato

che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di

un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente

sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale

che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati (cfr. STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013,9C_330/2012 del 7 settembre

2012; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di

inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica

squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione

(cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p.

485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata

in SVR 3/2008 IV nr. 15, pp. 43-45, il TF ha ulteriormente osservato che “una

semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente

presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può

produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo

consistente oppure troppo esiguo.

Nella

sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di

sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie,

di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un

giudizio globale, scaturente da una ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati (cfr. anche STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;

8C_245/2012 del 9 aprile 2013).

Nella

fattispecie, a proposito della valutazione globale delle diverse patologie di

cui è affetta la ricorrente, questo Tribunale deve osservare che in ossequio a

tale giurisprudenza, i diversi specialisti interpellati dal SAM non solo hanno

espressamente dichiarato di aver preso conoscenza dei contenuti e delle

conclusioni della perizia e di concordare con gli stessi mediante espressa sottoscrizione

all’ultima pagina della perizia (doc. AI 130-25), ma hanno anche dato atto di

aver esaminato, tramite una discussione collegiale, la questione dell’incidenza

rispettiva dei gradi di incapacità lavorativa attestati dai vari profili

somatici e psichici sulla capacità lavorativa residua globale della ricorrente

(VI, VIII). In proposito si deve in effetti ritenere sufficiente non solo la

sottoscrizione da parte dei tre periti a pagina 24 della perizia (doc. AI

130-25), ma anche l’indicazione riportata dal dr. __________ del SAM nel

complemento peritale del 27 agosto 2013 e suffragata dalla sottoscrizione dei

periti interessati a proposito di un’avvenuta “discussione di consenso” tra gli

esperti coinvolti atta a valutare in maniera globale le ripercussioni delle

diverse patologie sulla capacità lavorativa residua dell’assicurata (VI e VIII;

cfr. anche la STF 9C_262/2013 del 5 giugno 2013 che ha stabilito che la

valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata

per via di circolazione).

Alla

luce della giurisprudenza sopra ricordata e tenuto conto del fatto che, secondo

la giurisprudenza federale, la discussione fra gli esperti di principio non può

essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre

2012 e 8C_245/2012 del 9 aprile 2013), il TCA ritiene sufficiente quanto indicato

dal dr. __________ del SAM e dai dr. __________ e __________ nella presa di

posizione al TCA del 27 agosto 2013 (doc. VIII).

In

realtà, l’assicurata contesta la perizia del SAM, con motivazioni piuttosto

d’ordine soggettivo e senza apportare il benché minimo elemento atto a mettere

in dubbio la valutazione multidisciplinare. In sostanza, secondo lei

l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle certificazioni delle dr.sse __________

e __________.

In

uno scritto del 7 maggio 2013 la psichiatra curante dr.ssa. __________, tralasciando

di porre una diagnosi psichiatrica precisa poggiata sui criteri posti da un

sistema di classificazione riconosciuto scientificamente come richiesto dalla

giurisprudenza (in proposito cfr. la STF I 384/06 del 4 luglio 2007; I 621/05

del 13 luglio 2006, DTF 130 V 396), si limita ad affermare che la paziente

avrebbe “limitazioni dovute alla patologia della sfera psichica relative alla

sintomatologia depressiva quali sentimenti di abbandono e di inutilità, idee autosvalutative,

dipendenza e immaturità, idee di rovina nei confronti dei figli in particolare”.

A suo dire la ripresa di un’attività lavorativa, nella misura del 50% al

massimo, costituirebbe sostanzialmente “un supporto terapeutico e al tempo

stesso l'impedimento di ulteriori inquietanti derive psico-fisiche”. Ora,

come pertinentemente osservato dal dr. __________ nelle sue osservazioni del 21

maggio 2013, tale certificato non contiene elementi clinici nuovi che permettano

anche solo lontanamente di ipotizzare l’intervento di una modifica della

situazione psichica rispetto alla valutazione peritale del SAM. Del resto la curante

ha tralasciato di confrontarsi con la valutazione peritale della dr.ssa __________

del 12 febbraio 2013 (doc. AI 130-27), non indicando i motivi che giustificherebbero

un’inabilità lavorativa del 50% e, quindi, maggiore di quella attestata dalla

collega (del 20%).

del resto la succinta e generica attestazione della dr.ssa __________ dell’8

maggio 2013 permette di distanziarsi dalle conclusioni del SAM, la curante

limitandosi in sostanza a indicare un peggioramento delle condizioni con “forti

dolori al piede” e delle “limitazioni dovute alla sintomatologia depressiva”

con una conseguente inabilità lavorativa del 50% (doc. A2). Ribadite le riserve

che si impongono in materia di attestazioni del medico curante (anche se

specialista; cfr. sopra consid. 2.7; STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), e premesso che il solo fatto che

uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente

a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministra-zione

e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e

9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati), nemmeno tale breve e immotivata attestazione

permette di distanziarsi dalle approfondite conclusioni del SAM.

Di

conseguenza, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della perizia

SAM, alla quale va conferito pieno valore probatorio (cfr. consid. 2.7), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti), che

la ricorrente, fatto salvo un periodo di incapacità lavorativa totale di tre

mesi successivamente all’infortunio al piede, sia da considerare abile nella

misura dell’80% in attività rispettose delle limitazioni poste dalla perizia

multidisciplinare.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi

necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà

ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130

Considerandi

II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.9

Per

quel che concerne l’aspetto economico (rimasto peraltro incontestato), tenendo

conto del rapporto 29 marzo 2013 del consulente in integrazione professionale,

l’Ufficio AI ha proceduto al raffronto dei redditi.

Così,

per il reddito da valida il consulente professionale,

fondandosi sui dati forniti dall’ex datore di lavoro dell’assicurata in occasione

della resa della decisione del 27 aprile 2005 cresciuta in giudicato, ha preso

in considerazione un importo di fr. 44’655.--, aggiornato al 2011 (doc. AI 37,

133). Tale dato – per altro non contestato – va confermato.

In

merito al calcolo del reddito ipotetico da invalida, conformemente

alla giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata,

l’amministrazione ha utilizzato i dati salariali evinti dalla tabella

TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione

che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero

(a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), per un salario

annuo lordo, aggiornato al 2011, di fr. 53'358.--. L’amministrazione ha poi

ridotto detto valore salariale nella misura del 20% corrispondente

all’inabilità lavorativa accertata dai periti e riconosciuto altresì

un’ulteriore riduzione di reddito del 25%, per fattori personali e sociali,

quantificando un reddito da invalida di fr. 32’015.--.

Dal

raffronto tra il reddito da valida di fr. 44’655.--

ed il reddito da invalida di fr. 32’015.-- risulta un tasso d’invalidità non

pensionabile del 28% (44’655 - 32’015 x 100 : 44’655), e, quindi, inferiore al grado minimo

pensionabile del 40%, motivo per cui la decisione di diniego di

prestazioni è corretta.

Con riferimento all’allegazione della ricorrente per cui sarebbe

impossibile per lei trovare un’occupazione confacente, va detto che

questo Tribunale ritiene comunque che l’assicurata, tenuto conto anche del

citato obbligo di diminuire il danno, possa ragionevolmente sfruttare la sua

residua capacità lavorativa in quei settori d’attività

accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive che

non richiedono una preparazione professionale specifica, ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio. Ad esempio va menzionato il settore dell’industria, in cui

possono essere eseguite attività di controllo e di sorveglianza, fisicamente

assai leggere, oppure quello dei servizi dove vi sono mansioni che

non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che non

comportano aggravi fisici e possono essere svolte prevalentemente in posizione

seduta (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

Va detto pure che le limitazioni da rispettare dall’interessata, essenzialmente

di natura reumatologica - che le impediscono di svolgere quei lavori che implicano

spostamenti ripetitivi e oltre 500 metri, da svolgere essenzialmente in piedi, e lavori con la colonna in iperestensione (lavori al di sopra

dell'orizzontale) e movimenti eccessivamente ripetitivi di flessione-estensione

o rotazione del tronco come posizioni statiche eccessivamente prolungate senza

la possibilità di sgranchirsi brevemente; cfr. consid. 2.8) - non ostacolano lo

svolgimento di tutte le succitate attività che non necessitano una particolare

qualifica. Va pertanto ammesso che su mercato generale del

lavoro esistono delle attività non qualificate che l’interessata, malgrado il

danno alla salute e l’assenza di preparazione professionale specifica, sarebbe

in grado di esercitare all’80%.

Quanto

poi all’invocata mancanza di formazione, il TCA sottolinea di avere già più

volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli

assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro

originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono

reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente

leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 35.2004.104

del 25 aprile 2005, 32.2007.321 dell’8 ottobre 2008; STF U 191/99 del 24 gennaio

2001.

e I 532/05 del 13 luglio 2006).

Infine,

il TCA rileva che pur non ignorando le difficoltà esistenti sul mercato del

lavoro svizzero, tuttavia ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. Secondo

dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve in effetti compiere ogni sforzo

per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid.

4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti). Se,

malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile

in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere, ma,

semmai, l'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC

1991.

p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

È

poi utile segnalare che, secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno

indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al

giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità.

In proposito, va rilevato che il TFA ha in particolare già ritenuto corretto il

rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale (cfr. STF 8C_399/2007

del 23 aprile 2008,9C_721/2012 del 24

ottobre 2012,8C_563/2012 del 23 agosto 2012; DTF 119 V 347; VSI 1998 p.

296.

consid. 3b).

Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa

dell’80% in attività adeguate con una corrisponde perdita di guadagno del 28%, la

decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti