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Decisione

32.2013.118

Domanda di condono. Negata la buona fede

17 marzo 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

28 dell’incarto della Cassa) e che

ciònonostante in seguito egli ha continuato a percepire una rendita doppia.

L’insorgen-te sostiene inoltre di aver interpellato al riguardo l’amministra-zione

e che gli sarebbe stato comunicato che tutto era in regola: “(…) con decisione

del 22.8.12 avete accolto la richiesta di mia ex moglie di pagamento separato

della rendita di base. […] Ricevendo di seguito una rendita elevata, chiamavo

la cassa compensazione di bellinzona dove mi è stato spiegato che tutto sia in

ordine. (…)” (I);

- viste

le risultanze suesposte, da una parte è chiaro che l’assi-curato sapeva (e in

ogni caso avrebbe dovuto e/o potuto ritenerlo visto l’intervenuto pagamento

separato delle rendite) che da settembre 2012 gli era versato un importo nettamente

superiore alla rendita a cui aveva diritto. D’altra parte egli non ha

minimamente provato (non ha indicato il momento in cui – rispettivamente il

funzionario con cui – avrebbe parlato) di aver interpellato la cassa di compensazione

in merito all’importo versatogli da settembre 2012 e di aver ricevuto delle

garanzie in punto alla sua correttezza. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

Considerandi

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse

ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura

della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover

sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con

riferimenti);

- di

conseguenza, stabilito che pur sapendo di ricevere un importo superiore alla

rendita riconosciutagli l’assicurato non ha provato (né ha al riguardo chiesto

l’esperimento di eventuali mezzi istruttori) di aver contattato

l’amministrazione ricevendo delle garanzie al riguardo, è a ragione che

l’Ufficio AI ha negato l’esistenza della buona fede. Non è possibile concludere

differentemente per il fatto che ricevendo la sua ex moglie (come asserito

dall’assicurato) delle prestazioni indebitamente egli poteva concludere (in

buona fede) che anche a lui fossero riconosciute le medesime prestazioni;

- pertanto,

venendo a mancare il primo presupposto necessario per ottenere il condono delle

prestazioni (la buona fede), é a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la

relativa istanza senza verificare se l’ulteriore condizione, quella della grave

difficoltà, fosse o meno adempiuta. La decisione impugnata va dunque confermata

e il ricorso respinto;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti