32.2013.118
Domanda di condono. Negata la buona fede
17 marzo 2014Italiano9 min
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Incarto
n.
32.2013.118
FS
Lugano
17 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 giugno 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 10 giugno 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 28 marzo 2013 (doc. AI 37/1-2), cresciuta incontestata in giudicato,
l’Ufficio AI ha chiesto all’assicurato la restituzione di fr. 4'696.-- relativi
a delle prestazioni versate indebitamente da settembre a dicembre 2012.
Dall’ordine di restituzione – oltre al conteggio – risulta infatti che “(…)
con decisione del 22 agosto 2012, a causa del divorzio, le è stata ricalcolata
la rendita d’invalidità. Durante il mese di dicembre 2012 è stato accertato un
errore nel versamento delle prestazioni e meglio, le sono state versate delle
rendite in doppio. (…)” (doc. AI 37/1);
- con
lettera datata 29 marzo 2013 –
ricevuta però dall’Ufficio AI del canton __________, che l’ha trasmessa il
giorno seguente per competenza alla Cassa cantonale di compensazione del canton
Ticino, il 23 maggio 2013 (doc. 8 e 9 incarto della Cassa) –, tradotta in italiano (come richiestogli)
il 5 giugno 2013 (doc. 6 e 7 incarto della Cassa), l’assicurato ha inoltrato
una richiesta di condono della somma chiestagli in restituzione;
- con
decisione 10 giugno 2013 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono
difettando il requisito della buona fede;
- contro
la succitata decisione di rifiuto del condono RI 1 ha inoltrato il presente
ricorso sostenendo di essere in buona fede e di non disporre più della somma
ricevuta in quanto utilizzata per far fronte a impegni correnti;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha ribadito che l’assicurato doveva sapere di
ricevere due rendite. Quanto all’affermazio-ne stante la quale il ricorrente
avrebbe contattato la Cassa di compensazione e ricevuto delle conferme in
merito al diritto alle prestazioni in parola, l’amministrazione ha rilevato che
ciò non trova alcuna conferma negli atti;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- giusta
l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA);
- relativamente
alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto
commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è
una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è
di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del
15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10, 2002 EL Nr. 9 pag. 21; Pratique
VSI 1994 pag. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269). La buona fede
non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da
parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 481). Compete al giudice,
sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e
dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i
fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a
comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato
può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi
unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di
informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15
marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 pag.17; Pratique VSI 1994
pag. 125; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 407-408) oppure
se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pag. 481 e segg.).
Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione
gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la
stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa
I., pag. 3);
- il
requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato
alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve
essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale
dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1
OPGA stabilisce che vi é un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai
fini della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i
redditi determinanti secondo la LPC;
- a
sostegno della sua buona fede il ricorrente asserisce: “(…) ho agito in
buona fede – quando ho ricevuto più reddito di primo, ho, come descritto,
chiamato la cassa di compensazione e dopo un breve controllo mi è stato
confermato che tutto sia in ordine. Visto, come pure esposto, che la mia ex
percepisce un reddito intero nonché pc per lavorare a gratis e pagarne affitto,
cioè interamente a fondo perso, ho senz’altro potuto credere che ci sia forse
anche un’indennità per il vittime di un divorzio. (…)” (I);
- dalla
domanda di condono risulta che il ricorrente sapeva che con decisione del 22
agosto 2012 e con effetto dal 1. settembre 2012 l’amministrazione aveva accolto
la domanda della sua ex moglie volta ad ottenere il pagamento separato della
sua rendita (“(…) Con decisione
del 22.8.12 avete accolto la richiesta di mia ex moglie di pagamento separato
della rendita di base (…)” (I); vedi anche la relativa decisione sub. doc.
Fatti
28 dell’incarto della Cassa) e che
ciònonostante in seguito egli ha continuato a percepire una rendita doppia.
L’insorgen-te sostiene inoltre di aver interpellato al riguardo l’amministra-zione
e che gli sarebbe stato comunicato che tutto era in regola: “(…) con decisione
del 22.8.12 avete accolto la richiesta di mia ex moglie di pagamento separato
della rendita di base. […] Ricevendo di seguito una rendita elevata, chiamavo
la cassa compensazione di bellinzona dove mi è stato spiegato che tutto sia in
ordine. (…)” (I);
- viste
le risultanze suesposte, da una parte è chiaro che l’assi-curato sapeva (e in
ogni caso avrebbe dovuto e/o potuto ritenerlo visto l’intervenuto pagamento
separato delle rendite) che da settembre 2012 gli era versato un importo nettamente
superiore alla rendita a cui aveva diritto. D’altra parte egli non ha
minimamente provato (non ha indicato il momento in cui – rispettivamente il
funzionario con cui – avrebbe parlato) di aver interpellato la cassa di compensazione
in merito all’importo versatogli da settembre 2012 e di aver ricevuto delle
garanzie in punto alla sua correttezza. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione
Considerandi
comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse
ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura
della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover
sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con
riferimenti);
- di
conseguenza, stabilito che pur sapendo di ricevere un importo superiore alla
rendita riconosciutagli l’assicurato non ha provato (né ha al riguardo chiesto
l’esperimento di eventuali mezzi istruttori) di aver contattato
l’amministrazione ricevendo delle garanzie al riguardo, è a ragione che
l’Ufficio AI ha negato l’esistenza della buona fede. Non è possibile concludere
differentemente per il fatto che ricevendo la sua ex moglie (come asserito
dall’assicurato) delle prestazioni indebitamente egli poteva concludere (in
buona fede) che anche a lui fossero riconosciute le medesime prestazioni;
- pertanto,
venendo a mancare il primo presupposto necessario per ottenere il condono delle
prestazioni (la buona fede), é a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la
relativa istanza senza verificare se l’ulteriore condizione, quella della grave
difficoltà, fosse o meno adempiuta. La decisione impugnata va dunque confermata
e il ricorso respinto;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti