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Decisione

32.2013.121

Indispensabile un rinvio degli atti all'amministrazione affinché esegua una perizia pluridisciplinare atta a valutare l'insieme delle patologie dell'interessato e la ripercussione delle stesse sulla s

24 marzo 2014Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i sintomi dell’assicurato, ma avrebbe dovuto, al contrario, sottoporre l’interessato

ad una valutazione peritale pluridisciplinare, che tenesse conto sia degli

aspetti organici, che di quelli psichici.

Al

riguardo, il TCA rileva che in una precedente causa STCA 32.2011.202 del 16

maggio 2012, concernente il caso di un assicurato affetto da astenia di origine

non chiara, in assenza di una patologia organica evidente, il SMR, dopo avere

valutato le patologie dell’assicurato tramite l’esecuzione di una visita medica

sia in ambito somatico, che in ambito psichiatrico, aveva posto, fra le altre,

la diagnosi di “steatopatite (NASH) attiva con fibrosi F2”, ritenendo che

“l’epatopatia cronica steatosica giustifica una facile stancabilità”, considerando

l’interessato totalmente inabile al lavoro nella sua professione.

Analogamente

a quanto accaduto nella sentenza appena citata, il TCA ritiene che anche nella

fattispecie oggetto della presente procedura l’amministrazione avrebbe dovuto

sottoporre l’interessato non solo ad un accertamento medico in ambito

psichiatrico, ma anche ad una accurata visita medica di natura somatica, atta a

valutare le patologie presentate dall’interessato nel loro insieme.

Tale

soluzione appare tanto più corretta, alla luce del fatto che, come ricordato in

precedenza (cfr. consid. 2.6.), nella presa di posizione del 22 agosto 2013, il

dr. __________ ha messo in evidenza l’esistenza di una patologia di origine

immunologica / endocrinologica, con influenza sulla capacità lavorativa residua

dell’assicurato (doc. N).

Circostanza

poi confermata con referto del 9 settembre 2013 dal dr. __________,

Caposervizio di immunologia clinica e allergologia dell’Ospedale __________ di

Lugano, il quale ha attestato un’inabilità lavorativa al 100% dell’assicurato

dal 31 gennaio 2013 (data della presa a carico specialistica, cfr. doc. Q).

In

mancanza, tuttavia, di sufficienti elementi medici al riguardo, il TCA non è in

grado di stabilire se, a seguito della scoperta di un microadenoma, documentato

nella RM disposta dal dr. __________, e dell’allargamento delle indagini in

ambito endocrinologico presso lo specialista, dr. __________ (doc. N), siano subentrate

delle patologie di origine immunologica / endocrinologica con influenza sulla

capacità lavorativa residua dell’assicurato solo a partire dal 31 gennaio 2013,

oppure già in epoca antecedente.

Tale

questione, di importanza primaria al fine di poter valutare il diritto a

prestazioni dell’interessato, necessita quindi essere accuratamente

approfondita.

Il

TCA ritiene, inoltre, che il rinvio degli atti all’amministrazione risulti indispensabile,

anche alla luce delle considerazioni esposte dalla dr.ssa __________ nel

referto del 24 giugno 2013, nel quale la psichiatra curante ha evidenziato che

il momento a partire dal quale far risalire l’influenza dei disturbi di natura

psichiatrica dell’interessato sulla sua capacità lavorativa residua è

strettamente legato all’esito degli accertamenti di natura organica ai quali

l’assicurato si stava sottoponendo (cfr. doc. M, nel quale la specialista in

psichiatria ha concluso che “se questi accertamenti somatici risulteranno

negativi, l’esordio del quadro psicopatologico potrà essere ricondotto

anamnesticamente al settembre 2011 e si potrà affermare che l’alterazione del

tono dell’umore è stata mascherata da irritabilità, preoccupazioni

ipocondriache, somatizzazioni polimorfe. Nel caso che gli accertamenti somatici

in corso riuscissero a spiegare l’eziopatogenesi dei sintomi fisici iniziati dal

settembre 2011, il quadro psicopatologico oggettivato nel febbraio 2013, per

cui è tuttora in cura, sarà da considerare reattivo alla condizione di stress

prolungato con preoccupazioni per la propria salute e la sicurezza economica

Considerandi

della famiglia in relazione alla incapacità lavorativa prolungata. In questo

caso l’esordio sarà da far risalire al febbraio 2013”).

Seguendo

tali affermazioni della psichiatra curante, in mancanza di una valutazione

peritale pluridisciplinare di tutte le patologie dell’interessato, il TCA non

può quindi condividere la decisione con la quale l’amministrazione ha

considerato che l’insorgenza di una patologia psichica con influsso sulla

capacità lavorativa dell’interessato possa essere fatta risalire unicamente al

mese di febbraio 2013. Anche tale questione necessita di ulteriori

approfondimenti.

Alla luce

di quanto sopra esposto, il TCA ritiene quindi indispensabile il rinvio degli

atti all’amministrazione, affinchè esegua una perizia pluridisciplinare che

valuti attentamente e minuziosamente l’insieme delle patologie dell’assicurato

e la ripercussione delle stesse sulla sua capactià lavorativa residua.

2.8

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht

entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den

Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.

44.

ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

L’Alta

Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente,

8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto

della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti

tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della

clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In

quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché

disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente

ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.

Nel caso di specie, è vero

che la questione relativa alla capacità lavorativa dell’assicurato non

necessita semplicemente di una precisazione o di un chiarimento. Va però

rilevato che l’UAI, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), ha fondato la

sua decisione sul solo parere del SMR, il quale non ha peraltro approfondito le

problematiche di natura organica, e non su una perizia amministrativa

pluridisciplinare.

Sono pertanto realizzati i

presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la

giurisprudenza appena citata).

Per

le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7., si giustifica quindi

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti

all’amministrazione, affinché faccia allestire al più presto

una perizia pluridisciplinare che accerti tutte le patologie che affliggono

l’interessato e le ripercussioni che questi disturbi hanno sulla capacità

lavorativa del ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata

del 24 maggio 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.8.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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