32.2013.123
Attribuzione di un quarto di rendita di invalidità contestata dall'assicurato che pretende una rendita maggiore. Decisione confermata
29 gennaio 2014Italiano30 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2013.123
Data decisione, Autorità:
29.01.2014, TCA
Titolo:
Attribuzione di un quarto di rendita di invalidità contestata dall'assicurato che pretende una rendita maggiore. Decisione confermata
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.123
FC/sc
Lugano
29 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 22 maggio 2013 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1.
RI 1, nato nel 1962, da ultimo attivo come muratore, nel luglio 2012 ha inoltrato una domanda di prestazioni, adducendo di essere sofferente di poliartrite reumatoide
(doc. AI 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione 22 maggio 2013
(preavvisata il 22 febbraio 2013) l’Ufficio AI ha accolto la domanda assegnandogli
un quarto di rendita (grado di invalidità del 44%) dal 1. febbraio 2013.
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, chiedendo
una rendita d’invalidità maggiore e producendo una certificazione del dr. __________.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base dell’allegata presa di posizione
del medico SMR, ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione
impugnata.
1.5. Con
scritto 18 luglio 2013 il ricorrente si è riconfermato nelle proprie
allegazioni, ribadendo di essere abile al lavoro in attività adatte al massimo
nella misura del 50% (VI). Il 24 luglio 2013 l’Ufficio AI ha confermato la
richiesta di reiezione del gravame (VIII).
considerato
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita maggiore di
quella, di un quarto, riconosciutagli dall’amministrazione a decorrere dal 1.
febbraio 2013.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita
se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Va
inoltre rammentato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima
con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per
cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente
dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,
conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470
consid. 2b con riferimenti). Il TF ha quindi ribadito la funzione coordinatrice
del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni
sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie,
diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al
guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante,
il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità
fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti.
D’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno in
maniera totalmente indipendente da quanto già deciso da un altro assicuratore
sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V
135, 126 V 292, 119 V 471).
In
tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 288ss
(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123).
In
una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, l’allora TFA ha stabilito che l'assicuratore
contro gli infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI,
fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal
profilo medico che da quello professionale. D’altra parte, gli organi dell'AI
non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore
contro gli infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato
di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
Con
sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 l’Alta Corte ha rammentato che se in
DTF 126 V 288 il TF ha relativizzato il carattere vincolante di una valutazione
dell’invalidità passata in giudicato nei confronti di un assicuratore contro
gli infortuni nel senso che una determinazione differente del grado
d’invalidità nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità entrava in linea
di conto eccezionalmente e a condizione che sussistessero motivi pertinenti, in
DTF 133 V 549 il TF ha precisato la propria giurisprudenza concludendo che la
valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione contro gli infortuni non
vincola l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della precedente
giurisprudenza (DTF 126 V 288) e di conseguenza, l’UAI non è legittimato a
interporre opposizione, rispettivamente ricorso, contro la decisione, rispettivamente
contro la decisione su opposizione, dell’assicuratore contro gli infortuni
sulla questione del diritto alla rendita in quanto tale o sul grado
d’invalidità (DTF 133 V 549 consid. 6 p. 553).
2.4. Nel
caso in esame, l’assicurato soffre di poliartrite reumatoide manifestatasi nel
febbraio 2012, quando ancora esercitava la professione di muratore, con forti dolori,
gonfiori a diverse articolazioni, sinoviti diffuse, tumefazioni poliarticolari,
con conseguente inabilità al lavoro certificata dal medico curante dr. __________,
specialista in reumatologia. Il caso è stato assunto dall’assicurazione
malattia del datore di lavoro, la __________.
Ricevuta
la domanda di prestazioni del luglio 2012, l’Ufficio AI ha richiamato gli atti
dall’assicurazione malattia, fra i quali una perizia eseguita il 30 maggio
2012 dal dr. __________, reumatologo, che ha posto le diagnosi seguenti:
· Artrite reumatoide fattore reumatoide negativo,
ACPA (anti-CCP) positiva, anerosiva, con attività clinica persistente sotto trattamento
con Prednison, Plaquenil e Methotrexat
· TBC latente con cicatrici polmonari specifiche, in
trattamento con tubercolostatico in vista dell’introduzione di un biologico per
l’artrite (inibitore del TNF.alfa)
· Disturbi statici
del rachide con limitazioni funzionali cervicali e lombari; alterazioni degenerative
probabili
e
concluso quanto segue:
"
All'origine della
presente incapacità lavorativa in qualità di muratore, certificata del 100% dal
02.02.2012 vi è un'artrite reumatoide con esordio recente (gennaio 2012) per
intanto fattore reumatoide negativa ma ACPA (anti-CCP) positiva con
caratteristiche cliniche che depongono per un decorso piuttosto aggressivo essendoci
a tutt'oggi un'attività sinovitica rilevante malgrado l'introduzione rapida di
una cura di fondo (Plaquenil e Methotrexat) con la necessità di un'ulteriore somministrazione
di corticosteroidi (Prednison 10 mg). Il potenziamento della cura con
l'introduzione di un biologico è al momento ostacolato per la diagnosi di una
TBC latente con cicatrici specifiche nel campo polmonare superiore a destra,
trattata con INH. L'aggiunta dell'inibitore del TNF-alfa subirà quindi un ritardo
di almeno 2 mesi.
All'esame clinico sono tuttora presenti delle sinoviti,
in particolare al polso destro, con impedimenti funzionali rilevanti della mano
(movimenti della radio-carpica ridotti, forza isometrica per pro- e supinazione
dell'avambraccio molto ridotta); ulteriori manifestazioni artritiche si notano
anche alla mano sinistra (coinvolgendo articolazioni metacarpo-falangeali ed
interfalangeali prossimali, pure con ripercussioni funzionali (ridotta forza
prensile). Dalla documentazione messami gentilmente a disposizione dal
reumatologo curante si evince inoltre un crescendo dei parametri infiammatori
(VES e PCR) e questo malgrado un trattamento farmacologico lege artis con una
dose consistente del MTX di 25 mg alla settimana.
Si tratta di una malattia primariamente
infiammatoria dell'apparato locomotorio di tipo sistemica a carattere cronico,
nel caso del paziente con indizi in favore di un decorso piuttosto aggressivo.
Le condizioni attuali del paziente giustificano
un'ulteriore incapacità lavorativa completa (100%), per intanto per qualsiasi
attività lucrativa.
Non prevedo un cambiamento significativo delle sue
condizioni nei prossimi 2 mesi durante i quali la cura di fondo rimarrà la
presente. Con la successiva introduzione di un inibitore del TNP-alfa sarà
possibile un miglioramento sia sintomatico che funzionale che occorrerà
valutare dopo circa 8 settimane di terapia.
Fino ad allora (quindi per i prossimi 4 mesi)
l'inabilità lavorativa resta nulla per qualsiasi lavoro. Una rivalutazione
includendo l'esigibilità potrà avvenire in seguito.
Già sin d'ora appare però probabile che il signor RI 1 non
potrà più esercitare la sua professione di muratore. Appare quindi utile un
annuncio all'AI. (doc. AI 4/5-7.
Con
referto del 19 dicembre 2012 il dr. __________ ha proceduto ad una nuova
valutazione peritale per conto della __________, ponendo le seguenti diagnosi:
· Artrite reumatoide fattore reumatoide negativo,
ACPA (anti-CCP) positiva, anerosiva, con attività clinica minima (polso destro)
sotto trattamento con corticosteroidi, DMARD e biologico
· TBC latente con cicatrici polmonari specifiche, in
trattamento con tubercolostatico
· Disturbi statici del rachide con limitazioni
funzionali contenute (cervicali e lombari); alterazioni degenerative ?
Lo
specialista ha riferito che a seguito dell’introduzione di un’adeguata terapia
farmacologica il quadro clinico presentava un evidente miglioramento. Ha quindi
formulato la seguente valutazione:
"
Con l'introduzione
dell'inibitore del TNF-alfa (farmaco detto biologico) in aggiunta alla cura con
DMARD (Methotrexat e Plaquenil) l'evoluzione clinica della presente artrite
reumatoide appare favorevole. Il paziente conferma la riduzione della
sintomatologia dolorosa limitata al momento al polso destro dove precedentemente
vi era un evidente reperto sinovitico (visita peritale del maggio 2012),
regredita anche grazie ad un'infiltrazione locale con un corticosteroide
effettuata dal reumatologo curante Dr. __________ che segue il paziente fino ad
oggi. Le limitazioni soggettive della caricabilità fisica del paziente
riguardano in particolare attività manuali con il braccio destro che
provocherebbero una sollecitazione di dolori specialmente al polso.
Clinicamente non vi sono segni sicuri di un'ulteriore
attività della malattia con una funzionalità articolare complessivamente
normale. La flessione volare forzata al polso destro provoca modici dolori (in
presenza di una lieve sinovite?).
A paragone della visita precedente del maggio scorso vi
è un evidente miglioramento del quadro clinico. Gli ultimi esami di laboratorio
confermano la regressione dell'attività anche sul piano umorale.
(…)
L'attività lucrativa di muratore richiede mansioni in
parte incompatibili con le presenti e future limitazioni del paziente. In
considerazione della cronicità della affezione egli è da considerare non più idoneo
a svolgere questo lavoro (inabilità lavorativa maggiore del 70%).
Per un lavoro confacente, rispettoso alle sue risorse
come definite sopra egli è invece abile in forma normale ed a partire da
subito.
(…)
c. L'attuale malattia giustifica
un'incapacità lavorativa ? se sì, in quale misura, per quale durata e per quali
disturbi?
L'affezione determina un'inabilità lavorativa
definitiva (maggiore del 70%) per il lavoro svolto. Trattasi di una affezione
primariamente infiammatoria delle articolazioni a carattere cronico necessitando
di cure mediche e farmacologiche a lungo termine.
d. Possibile ripresa lavorativa totale
anche in un'altra professione? Se sì, in quale professione, in che misura e da
quando?
Nelle condizioni attuali (da considerare per intanto
quelle definitive) il signor RI 1 è da considerare abile in forma normale
(rendimento e presenza) ed a partire da subito per attività confacenti, rispettose
alle limitazioni funzionali stabilite sotto il punto 5. (…)" (doc. AI
10/10-13)
Con
riferimento alle limitazioni da osservare in un’attività lavorativa lo
specialista ha rilevato che, considerato come la situazione fosse attualmente
stabile, l’assicurato era da considerare limitato nell’utilizzo di oggetti ed
attrezzi pesanti, leggermente limitato in attività a braccia elevate o in
posizione inginocchiata o su ponteggi o scale. Andavano inoltre rispettate le
seguenti limitazioni:
- sollevamento e/o trasporto di carichi:
. molto leggeri (fino a 5 kg): normale
. leggeri (fino a 10 kg): lievemente ridotta
. medi (fino a 25 kg): molto ridotta
. pesanti (oltre a 25 kg): nulla
. sopra il piano delle spalle
- di 5 kg: lievemente ridotta
+ di 5 kg: molto ridotta
- diversi:
. l'impiego delle due mani all'altezza
di un tavolo è possibile in forma normale (con le restrizioni sopra)
. il paziente non può far uso di utensili
vibranti e/o contundenti
. può spingere e/o tirare oggetti solo leggeri ed
in forma ridotta
. deve poter evitare movimenti
ripetitivi a frequenza media ed alta coinvolgendo i polsi e le dita delle mani
Dagli
atti acquisiti da __________ risulta che l’assicurazione malattia ha considerato
che, alla luce della perizia del dr. __________, l’assicurato subiva una
perdita di guadagno del 33% (comunicazione all’assicurato del 24 dicembre 2012,
doc. AI 33).
Nel rapporto finale 7 febbraio 2013 il medico SMR dr. __________ ha fatto
proprie le conclusioni del dr. __________ e, quindi, concluso che dal 2
febbraio 2012, a dipendenza della cronica affezione infiammatoria delle articolazioni,
necessitante di continue cure mediche e farmacologiche, andava ammessa
un’inabilità completa nella professione svolta di muratore, ritenuto tuttavia
che dal 19 dicembre 2012 egli era da considerare abile in forma e misura piena in
un’attività confacente, vale a dire leggera e rispettosa delle limitazioni
funzionali elencate dal perito reumatologo (doc. AI 36).
Alla
luce di queste conclusioni l’Ufficio AI, con la decisione contestata del 22
maggio 2013, ha accolto la richiesta di prestazioni, ritenendo giustificato il
riconoscimento di una totale incapacità al lavoro in
ogni attività dal 2 febbraio 2012 (esordio della malattia) al 18 dicembre 2012,
mentre che in seguito, pur persistendo un’inabilità superiore al 70% nella
professione esercitata quale muratore, bisognava ammettere una completa
capacità lavorativa in attività adeguate. Mediante il raffronto dei redditi ha
quindi stabilito un grado di invalidità del 44% dal 19 dicembre 2012 e, quindi,
riconosciuto un quarto di rendita di invalidità dal 1. febbraio 2013 (doc. AI 52).
Col
ricorso l’assicurato ha prodotto un certificato del dr. __________ del 6 giugno
2013 attestante:
"
In merito alla vostra
lettera del 22.05.'13 mi permetto di interporre un ricorso rispetto
all'attribuzione della vostra rendita di invalidità.
Rammento che il Signor RI 1 presenta una poliartrite
reumatica sieropositiva anticorpi anti-ccp positivi. Ha un trattamento
massimale con Methotrexat® e Enbrel®, antinfiammatori e talvolta corticosteroidi.
La situazione è moderatamente stabile grazie anche al riposo e alla mancanza di
qualsiasi attività da parte del paziente. Ogni volta che il paziente fa qualche
attività si presenta con delle tumefazioni articolari che necessitano cure
particolari ed iniezioni di corticosteroidi. Sulla base di queste constatazioni
il paziente risulta inabile in maniera completa e definitiva in qualsiasi
lavoro pesante o medio pesante come quello che eseguiva in precedenza. Il
paziente può risultare abile in maniera parziale nei lavori leggeri. Non può
portare pesi superiori a 5 kg in maniera ripetuta, fino a 5 kg in maniera occasionale. Può utilizzare le mani solo in maniera parziale, senza movimenti
ripetitivi. Non può camminare per tragitti superiori al km. Deve alternare le
posizioni da in piedi a seduto. È soprattutto l'utilizzo delle mani che è
limitato anche in lavori leggeri e semi-leggeri così come il fatto di rimanere
troppo in piedi o di camminare. Per questo il paziente è abile anche in
mestieri adattati in maniera solo del 50%. Il 50% restante è da considerare a
causa della grave malattia che presenta, delle importanti limitazioni funzionali
e di una caricabilità molto ridotta al livello delle articolazioni in
particolare delle mani e dei piedi." (doc. B)
Valutata
questa certificazione, richiesta anche una presa di posizione dal SMR,
l’Ufficio AI, ritenuto che non era desumibile una sostanziale modifica rispetto
alla valutazione del dr. __________ posta alla base del provvedimento
contestato, ha chiesto la conferma della decisione contestata (IV).
2.5. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122
V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a
carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3),
poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 p. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozial-versicherungs-echt, 2010, ad art. 28a, p. 353) e che il
solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo
2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i
rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in cui questo
autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve esprimersi
sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124 del 27 settembre 2001; DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23
settembre 2004).
2.6. Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il
TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che a dipendenza della patologia
reumatologica di cui l’assicurato soffre dal febbraio 2012, segnatamente
l’artrite reumatoide, era giustificato riconoscere un’inabilità lavorativa completa
in ogni attività dal febbraio al 18 dicembre 2012, ritenuto tuttavia che in
seguito, considerata la buona risposta ad una adeguata terapia farmacologica, l’assicurato
andava ritenuto inabile nell’attività di muratore precedentemente svolta, ma pienamente
idoneo in un lavoro leggero rispettoso delle limitazioni indicate dal perito dr.
__________.
In
effetti, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di
valore probatorio di rapporti medici (e in particolare le STF 8C_426/2011 del
29 settembre 2011,9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio
2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale),
questo Tribunale non intravede ragioni per mettere in dubbio le dettagliate,
approfondite e convincenti valutazioni del medico specialista interpellato
dall’ __________ dr. __________ fatte poi proprie dal medico SMR dr. __________.
Essi hanno in effetti debitamente considerato e approfondito tutte le affezioni
invalidanti di cui l’assicurato è portatore ed hanno proceduto, dopo un’attenta
analisi dei dati oggettivi e soggettivi, ad una convincente valutazione circa
la residua capacità lavorativa, giungendo ad una conclusione univoca. Sulla
base di tali accertamenti, se a seguito del manifestarsi in forma acuta della
patologia reumatologica (nel febbraio 2012), con comparsa di gonfiori
pluriarticolari, dolori e sinoviti, va confermata un’inabilità lavorativa
completa nella precedente attività di muratore, dal mese di dicembre 2012, vista
la positiva risposta al trattamento medicamentoso posto in atto dallo
specialista che l’ha in cura, dr. __________, deve essere ammessa un’abilità
completa in un’attività leggera.
In
effetti, il dr. __________ ha approfonditamente esaminato il caso procedendo ad
una prima visita il 30 maggio 2012 (perizia 30 maggio 2012, doc. AI 4-1)
nell’ambito della quale – poste le diagnosi di Artrite reumatoide fattore reumatoide negativo, ACPA (anti-CCP)
positiva, anerosiva, TBC latente e Disturbi statici del
rachide con limitazioni funzionali cervicali e lombari, rilevato come la
malattia avesse un decorso aggressivo – aveva concluso per una totale inabilità
lavorativa in ogni attività, con tuttora un'attività sinovitica rilevante, essendo
il potenziamento della cura con l'introduzione di un biologico al momento
ostacolato dalla diagnosi di una TBC latente. Secondo lo specialista non erano
prevedibili dei cambiamenti significativi delle condizioni nei due mesi seguenti
durante i quali la cura di fondo sarebbe rimasta invariata, mentre che “con
la successiva introduzione di un inibitore del TNP-alfa sarà possibile un
miglioramento sia sintomatico che funzionale che occorrerà valutare dopo circa
8 settimane di terapia" (doc. AI 4/5-7).
Il perito ha quindi prontamente provveduto ad aggiornare la
situazione mediante una nuova perizia del 19 dicembre 2012, nella quale ha
esposto come con l’introduzione
dell'inibitore del TNF-alfa (farmaco detto biologico) in aggiunta alla cura con
DMARD (Methotrexat e Plaquenil) l'evoluzione clinica dell’artrite reumatoide apparisse
favorevole. Secondo il perito, a paragone della visita del maggio precedente vi
era un evidente miglioramento del quadro clinico, confermato anche dagli ultimi
esami di laboratorio attestanti la regressione dell'attività anche sul piano
umorale e dalle affermazioni del paziente, per il quale in effetti la sintomatologia dolorosa era ora limitata al polso destro. Del resto,
clinicamente non erano constatabili segni sicuri di un'ulteriore attività della
malattia con una funzionalità articolare complessivamente normale.
Di
conseguenza, visto questo chiaro miglioramento, secondo il perito, se l'attività di muratore restava inesigibile, a
partire da subito l’assicurato era da ritenere abile in forma normale per un
lavoro confacente, rispettoso delle esposte limitazioni (doc. AI 10/10-13).
Dette
conclusioni sono state nella sostanza confermate dal dr. __________ del SMR il 7
febbraio 2013 (doc. AI 36).
Inoltre,
la dettagliata ed approfondita valutazione del dr. __________ non è stata
validamente smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante
nuove affezioni o una convincente diversa valenza delle patologie diagnosticate.
In
particolare il certificato 6 giugno 2013 del curante dr. __________ prodotto col
ricorso non fornisce elementi sufficienti per distanziarsi dalle predette
conclusioni (doc. B). Come rettamente evidenziato dal medico SMR dr. __________,
in effetti, tale certificazione non mostra una modifica dello stato di salute,
ma si limita ad esprimere una diversa valutazione della capacità lavorativa
rispetto a quella del perito, senza tuttavia fornire elementi che non siano già
stati debitamente valutati o indicare le ragioni per le quali le sue
conclusioni si discostano da quelle tratte dai medici precedentemente consultati.
Dal certificato del curante, che peraltro pone analoghe limitazioni da rispettare
nell’esercizio di un’attività lavorativa a quelle esposte nella perizia
reumatologica, non risultano quindi elementi che permettano di dedurre una
sostanziale modifica rispetto alla valutazione del dr. __________ o consentano
di scostarsi dalla stessa. Del resto, il curante si astiene dal confrontarsi
con le differenti conclusioni peritali in punto alla capacità lavorativa (doc.
IV/bis).
Ricordata
la dianzi citata giurisprudenza in materia di valutazione da parte dei medici
curanti (consid. 2.5), la differente valutazione del dr. __________ in punto
alla residua esigibilità lavorativa è peraltro spiegabile con la diversità
degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr.
STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011) e in ogni modo non è manifestamente suscettibile
di modificare le conclusioni dell’ammi-nistrazione che si fondano, come detto,
su un parere specialistico dettagliato e convincente.
In
conclusione, non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla
capacità lavorativa, intervenuto dopo la valutazione peritale del 19 dicembre
2012 e prima della decisione contestata del 22 maggio 2013 (la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; C 43/00 del 30
settembre 2002), a ragione l’Ufficio AI, sulla base anche del parere del
SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici
SMR cfr. le STFA 9C-9/2010 e I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al
consid. 2.5), e richiamato altresì l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere
tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ritenuto che successivamente al mese di dicembre 2012 il ricorrente
sia da considerare inabile nella sua attività di muratore, ma abile in misura
completa in un’attività leggera adeguata, ossia rispettosa dei limiti elencati
dalla perizia (limitazioni nell’utilizzo di oggetti ed attrezzi pesanti o
vibranti o contundenti, in attività a braccia elevate o in posizione inginocchiata
o su ponteggi o scale, in movimenti ripetitivi coinvolgenti polsi e dita delle
mani; cfr. doc. AI 10-11 e sopra consid. 2.4).
D’altra parte, va ricordato all’insorgente che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però
assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c).
Fatti
Il
dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le
prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Ora,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione
del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di
ulteriori accertamenti. Già si è
detto che il ricorrente non ha prodotto documentazione medica o fornito
elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare
inattendibili le conclusioni tratte dai medici specialisti interpellati
dall’amministrazione.
2.7. Riguardo alla determinazione del grado
d’invalidità, aspetto rimasto incontestato, l’Ufficio AI ha rettamente quantificato
il salario da valido computando il reddito che l’assicurato ha percepito come
muratore nel 2011 pari a fr. 85'203.--
(doc. A; cfr. doc AI 12-9 sino 12-15; in particolare doc. AI 12-14).
In
merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente alla
giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione
l’ha stabilito computando il reddito statistico conseguibile nel 2011 in un’attività semplice e ripetitiva, pari a fr. 61'895.--, utilizzando i dati
salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata dall'Ufficio federale
di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche
inferiori, in un’attività semplice
e ripetitiva, nel settore privato svizzero (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).
L’Ufficio
AI ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali
(segnatamente per la necessità di effettuare lavori leggeri) dell’8% e del 15%
per ragioni sociali determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 47'659.--
(doc. A). In relazione a tale riduzione
operata sul reddito statistico, deve essere osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale
(cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante
pronuncia del 26 agosto 2013, 9C-179/2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11
giugno 2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato
autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido
comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5
e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per
ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano
conferma nella giurisprudenza federale.
In
concreto dunque, ritenuto che l’Ufficio AI ha considerato un fattore di
riduzione (attività leggera) nella misura dell’8%, per quanto esposto la
riduzione dovrebbe ammontare al 10% con una conseguente riduzione globale del
25% e, quindi, un reddito da invalido di fr. 46'421.--
(61'895.-- meno il 25%).
Dal
raffronto tra il reddito da valido di fr. 85’203.-- ed
il reddito da invalido di fr. 46'421.-- risulta un tasso d’invalidità del 45% (85’203 - 46'421 x 100 : 85’203)
che poco si distanzia da quello (del 44%) fissato dall’amministrazione.
A fronte di un’abilità
lavorativa comunque completa in un’attività adeguata dal 19 dicembre 2012, a ragione, quindi, l’amministrazione ha concluso per un conseguente grado di invalidità conferente
un quarto di rendita di invalidità.
In
proposito va pure nuovamente
richiamato il principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo
di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una
nuova professione (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).
In
concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni
possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari
misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la STF U 463/00 del 28 ottobre
2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un
mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa
residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI
1998 p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta
segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o
semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC
1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito riconosciuta
dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) - in concreto ammessa nella misura massima
consentita dalla giurisprudenza del 25% - si tiene conto delle particolari
limitazioni riconducibili al danno alla salute ("leidensbedingte Einschränkung",
DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 con riferimenti, STF I 418/06 del 24 settembre
2007, consid. 4.3).
Ne
consegue la conferma della decisione contestata che ha rettamente concluso che
a dipendenza delle affezioni reumatologiche che lo affliggono l’assicurato
presenta una perdita di guadagno e, quindi, un grado di invalidità che gli
conferisce il diritto ad un quarto di rendita di invalidità dal 1. febbraio 2013.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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