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Decisione

32.2013.123

Attribuzione di un quarto di rendita di invalidità contestata dall'assicurato che pretende una rendita maggiore. Decisione confermata

29 gennaio 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

Il

dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Ora,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'inabilità lavorativa dell'assicurato sino all'emanazione

del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti. Già si è

detto che il ricorrente non ha prodotto documentazione medica o fornito

elementi che consentano in qualche modo a questa Corte di considerare

inattendibili le conclusioni tratte dai medici specialisti interpellati

dall’amministrazione.

2.7. Riguardo alla determinazione del grado

d’invalidità, aspetto rimasto incontestato, l’Ufficio AI ha rettamente quantificato

il salario da valido computando il reddito che l’assicurato ha percepito come

muratore nel 2011 pari a fr. 85'203.--

(doc. A; cfr. doc AI 12-9 sino 12-15; in particolare doc. AI 12-14).

In

merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente alla

giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione

l’ha stabilito computando il reddito statistico conseguibile nel 2011 in un’attività semplice e ripetitiva, pari a fr. 61'895.--, utilizzando i dati

salariali forniti dalla tabella TA1 (anno 2010) elaborata dall'Ufficio federale

di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori, in un’attività semplice

e ripetitiva, nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.).

L’Ufficio

AI ha poi tenuto conto di una riduzione del reddito per circostanze personali

(segnatamente per la necessità di effettuare lavori leggeri) dell’8% e del 15%

per ragioni sociali determinando in tal modo un reddito da invalido di fr. 47'659.--

(doc. A). In relazione a tale riduzione

operata sul reddito statistico, deve essere osservato che la giurisprudenza di questo Tribunale

(cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36, confermata dal TF mediante

pronuncia del 26 agosto 2013, 9C-179/2013; cfr. anche STCA 32.2012.265 del 11

giugno 2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato

autonomamente delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido

comprese fra il 5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5

e che le graduazioni tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per

ogni singola eventualità adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano

conferma nella giurisprudenza federale.

In

concreto dunque, ritenuto che l’Ufficio AI ha considerato un fattore di

riduzione (attività leggera) nella misura dell’8%, per quanto esposto la

riduzione dovrebbe ammontare al 10% con una conseguente riduzione globale del

25% e, quindi, un reddito da invalido di fr. 46'421.--

(61'895.-- meno il 25%).

Dal

raffronto tra il reddito da valido di fr. 85’203.-- ed

il reddito da invalido di fr. 46'421.-- risulta un tasso d’invalidità del 45% (85’203 - 46'421 x 100 : 85’203)

che poco si distanzia da quello (del 44%) fissato dall’amministrazione.

A fronte di un’abilità

lavorativa comunque completa in un’attività adeguata dal 19 dicembre 2012, a ragione, quindi, l’amministrazione ha concluso per un conseguente grado di invalidità conferente

un quarto di rendita di invalidità.

In

proposito va pure nuovamente

richiamato il principio generale per il quale all'assicurato incombe l'obbligo

di diminuire il danno: in virtù di tale obbligo, l'assicurato deve

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze di una sua "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una

nuova professione (DTF 123 V 233, 117 V 278 e 400, 113 V 28; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, 1999, pp. 57, 551 e 572).

In

concreto va evidenziato che esiste un ventaglio relativamente ampio di professioni

possibili che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari

misure di reintegrazione professionale (cfr. pure la STF U 463/00 del 28 ottobre

2003, consid. 3.3). Il TF ha così già ripetutamente statuito che esiste un

mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa

residua (consid. 2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI

1998 p. 296; cfr. anche STFA I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta

segnatamente del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o

semi qualificato (RCC 1989 p. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC

1980 p. 482; cfr. inoltre STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7). A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito riconosciuta

dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) - in concreto ammessa nella misura massima

consentita dalla giurisprudenza del 25% - si tiene conto delle particolari

limitazioni riconducibili al danno alla salute ("leidensbedingte Einschränkung",

DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 p. 481 con riferimenti, STF I 418/06 del 24 settembre

2007, consid. 4.3).

Ne

consegue la conferma della decisione contestata che ha rettamente concluso che

a dipendenza delle affezioni reumatologiche che lo affliggono l’assicurato

presenta una perdita di guadagno e, quindi, un grado di invalidità che gli

conferisce il diritto ad un quarto di rendita di invalidità dal 1. febbraio 2013.

2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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