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Decisione

32.2013.124

Assicurato beneficiario di rendita intera da ottobre 2011. Riduzione a un quarto di rendita per la via della revisione. Confermato il (nuovo) grado d'invalidità stabilito dall'amm., dopo raffronto dei

2 giugno 2014Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28

agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.4. L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una sentenza del 12

ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,

il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della

riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una diversa valutazione di

uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione.

Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme

(cfr. DTF 130 V 352) sulle

rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo

eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una

modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia

diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la

giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone,

privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della

prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi

(consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non

giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di

adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7).

In un’altra sentenza

9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato

che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un

motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche

modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7

cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce

un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).

2.5. Nel caso concreto, l’Ufficio

AI, in sede di revisione del diritto alla rendita, al fine di accertare in

maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha fatto esperire una

perizia reumatologica, a cura del dr. __________.

Nel referto peritale del 21 dicembre 2012, il dr. __________,

spec. FMH in reumatologia e medicina interna, ha posto le diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di “1. esiti di re-impianto protesi totale ginocchio

dx il 14.9.2011 con reperto infiammatorio locale persistente (gonfiore ed

ipertermia), nonché ipotrofia muscolare coscia dx: esiti di asportazione

protesi totale ginocchio dx e trattamento con fissatore esterno il 13.7.2011

per infetto; esiti di intervento protetico ginocchio dx 12/2010 con infetto

post-operatorio; esiti di artroscopia, artrotomia e biopsia canale midollare

femorale 11/2010; esiti di intervento per osteomielite cronica con fistola

cutanea nel 2000; esiti di frattura femore dx all’età di 9 anni; raccorciamento

residuo dell’arto inferiore sx di 4 cm; 2. PSH sx con/su: esiti di lussazione

clavicolare sx 2001; clinica compatibile con una rottura della cuffia dei

rotatori (anamnestica), artrosi e sublussazione articolazione acromio-clavicolare;

3. sindrome lombovertebrale cronica; 4. esiti di sezione completa dei tendini

flessori dito IV-V mano dx 2005: discreta impotenza funzionale residua” e,

quali diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quella di “stato dopo

frattura piatto tibiale laterale ginocchio sx 2007” (doc. 45-9).

Quanto alla capacità

lavorativa, il dr. __________ ha confermato che l’assicurato va considerato

totalmente inabile al lavoro nella sua precedente attività di agricoltore (doc.

45-9), aggiungendo che, relativamente ad altre attività, “un’attività adatta al

paziente sarebbe un’attività da eseguire principalmente in posizione seduta.

Una riqualifica, considerando anche le difficoltà di spostamento del paziente,

apparendo praticamente impossibili ed il paziente non avendo alcuna formazione

professionale se non in attività agricole, molto difficilmente si può

ipotizzare un suo reinserimento professionale, per es. in un lavoro d’ufficio.

In tal senso ritengo dunque che si tratti di un paziente non più inseribile in

un’attività produttiva” (doc. 45-10).

Chiamato dal SMR ad

esprimersi in merito alla capacità lavorativa residua dell’interessato in

attività adatte tenendo conto unicamente dei limiti funzionali e degli aspetti

medici, facendo astrazione dalla formazione professionale, dall’età e dalla

situazione sociale (cfr. doc. 46-1), con complemento del 17 gennaio 2013, il

dr. __________ ha considerato che “in un’attività adeguata, dunque da eseguire

principalmente in posizione seduta, può essere ritenuta una capacità lavorativa

residua del 50%, a partire da un anno dopo l’intervento e cioè dal 15 settembre

2012” (doc. 47-1).

Con scritto del 4 aprile

2013, inoltre, sempre rispondendo ad una richiesta di precisazioni del SMR, il

dr. __________i ha chiarito che “la capacità lavorativa residua del 50% è da

intendersi come possibilità di lavorare a metà tempo e non a tempo pieno con

metà rendimento” (doc. 57-1).

Questo Tribunale, viste le

risultanze mediche appena esposte e richiamata la giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.3.), dopo attenta analisi

degli atti, deve concludere che, a ragione, l’Ufficio AI ha ritenuto che vi sia

stato un miglioramento, da un punto di vista reumatologico, delle condizioni di

salute dell’interessato, così come accertato nella perizia del dr. __________.

Il TCA non può che concordare con questa valutazione

specialistica, che, del resto, neppure è stata contestata in sede ricorsuale.

Non occorre quindi dilungarsi oltre su questi aspetti.

2.6. Siccome è esigibile che

l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa, del 50%, in attività

adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un

concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del

danno alla salute dal profilo economico.

2.6.1. Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere

determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà

sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari

(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre

2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un’azienda simile.

Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.

4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224 con riferimenti; STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999

pag. 248 consid. 3b). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare

indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se

l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che

egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità

di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto

definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già

delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo

stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali

norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il

posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla

salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid.

4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nel caso di specie, nella

decisione impugnata l’Ufficio AI ha preso in considerazione un reddito da

valido (2010) di fr. 38’906.-- (cfr. doc. A1), sulla base di quanto indicato

dal precedente datore di lavoro nel formulario del 18 maggio 2011 (cfr. doc. 12).

La patrocinatrice del

ricorrente ha contestato tale importo, ritenendo che lo stesso sia stato

stabilito in base ai dati statistici nazionali di cui alla tabella TA1,

applicando una non meglio precisata riduzione (doc. I).

In sede di risposta di

causa, l’Ufficio AI ha ribadito che il reddito da valido dell’interessato,

contrariamente a quanto asserito dalla legale dell’assicurato, è stato fissato

riferendosi al questionario per il datore di lavoro compilato dal signor __________,

aggiungendo che “se nel caso concreto l’UAI avesse tenuto conto della media dei

redditi percepiti dal signor RI 1 negli ultimi tre anni (2007, 2008 e 2009)

prima del sopraggiungere del danno alla salute, il salario da valido sarebbe

stato cifrato in “soli” fr. 34'123, ipotesi questa decisamente più svantaggiosa

per l’assicurato in oggetto” (doc. IV).

Pendente causa, il TCA ha chiesto

all’amministrazione di precisare le modalità con le quali è stato calcolato il

reddito da valido dell’assicurato (doc. VIII).

Il 14 marzo 2014,

l’Ufficio AI ha rettificato da fr. 38'906 in fr. 38'781 l’importo del reddito da valido dell’assicurato, sulla base del calcolo matematico esposto dal

segretario ispettore nell’annotazione del 6 marzo 2014 (cfr. doc. IX/1, nel

quale il funzionario ha indicato che “nel questionario del datore di lavoro è

stato indicato che il signor RI 1 avrebbe potuto percepire fr. 100.-- al

giorno, ovvero fr. 36'500 annui (CHF 100 x 365). A questo importo è quindi

stato aggiunto il 6.591% di contributi indipendenti, così suddivisi: quota AVS

5.3%; quota AI 0.951%, quota IPG 0.340%. Il totale dei contributi ammonta

quindi a fr. 2'406 annui. Si giunge così al totale di fr. 38'906 annui.” Dato

che l’assicurato svolgeva attività dipendente, il segretario ispettore ha

constatato che all’importo di “fr. 36'500 andrebbe quindi aggiunto il 6.25% di

contributi dipendenti, così suddivisi: quota AVS 4.2%; quota AI 0.7%, quota IPG

0.25%, quota AD 1.1%. Il totale dei contributi ammonta quindi a fr. 2'281

annui. Si giunge così al totale di fr. 38'781 annui.” ).

Il TCA ritiene corretto il

modo di agire dell’amministrazione.

Dato che come visto, ai

sensi della giurisprudenza, il reddito da valido dev’essere determinato il più

concretamente possibile e tenuto conto del principio secondo cui, in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione, la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato

l’attività precedentemente svolta senza invalidità, l’importo preso in

considerazione dall’amministrazione appare corretto. Tanto più che, come ha a

ragione indicato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, tale reddito risulta

favorevole all’assicurato, essendo superiore a quelli percepiti

dall’interessato nei tre anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute.

Considerandi

Il reddito da valido

dell’assicurato ammonta quindi a fr. 38’781 (2010), che aggiornati al 2012 sono

pari a fr. 39'482.20.

2.6.2

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato che

lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse

già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.

61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali (da quantificare in +1% per il 2011

e +0.8% per il 2012, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2011, un reddito annuo

di fr. 61'776.15 e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 62'270.36.

L’assicurato, quale

agricoltore, avrebbe guadagnato nel 2010 fr. 38’781 / anno per un’occupazione a

tempo pieno (cfr. consid. 2.6.1.).

Chiamato dal TCA a

chiarire i motivi per i quali non è stato tenuto conto di un gap salariale,

l’Ufficio AI, con scritto del 14 marzo 2014 - dopo avere specificatamente

interpellato al riguardo il consulente IP incaricato (cfr. doc. IX/4) - ha

risposto di non avere applicato alcun gap salariale per i seguenti motivi:

l’assicurato, quale dipendente, nel corso degli anni, ha sempre conseguito dei

redditi modesti (cfr. estratto conto individuale), motivo per il quale occorre

considerare che egli si sia accontentato della sua retribuzione assai contenuta

(doc. IX). L’amministrazione ha aggiunto che, del resto, anche quando ha

cambiato lavoro nel 2004, passando dall’attività di agricoltore indipendente a

quella di agricoltore dipendente presso il signor __________, “l’assicurato non

ha certo migliorato la propria situazione professionale”, percependo

addirittura un salario inferiore a quello conseguito da indipendente ad esempio

nel 1996 e 1997, “accontentandosi di un lavoro saltuario (specialmente nei

primi anni; cfr. doc. 12), di un contratto di lavoro (non scritto) senza alcuna

garanzia e senza impegno di durabilità da nessuna delle due parti (cfr. doc.

52) e di conseguenza si è pure accontentato del salario che gli veniva

corrisposto (CHF 100.- netti al giorno, cfr. doc. 12) in base ai giorni di

lavoro effettivamente prestati” (doc. IX).

L’amministrazione ha pure

aggiunto che “dagli atti di causa non risulta inoltre che l’assicurato, durante

l’intera carriera professionale, si sia mai iscritto alla disoccupazione alla

ricerca di un’altra occupazione (meglio remunerata), ciò che dimostra

ulteriormente come lo stesso si sia sempre accontentato delle proprie entrate

esigue e modeste” (doc. IX).

Pertanto, come indicato

dal consulente IP incaricato nella presa di posizione del 10 marzo 2014,

“benché il salario da valido dell’assicurato sia effettivamente al di sotto del

salario di riferimento della categoria specifica NOGA 2008, non esistono validi

motivi per considerare l’applicazione del gap salariale. Tutti gli elementi a

nostra disposizione fanno infatti ipotizzare che l’assicurato si sia in realtà

accontentato e non abbia cercato di migliorare la sua condizione economica”

(doc. IX/4).

Il TCA concorda con queste

considerazioni, ben motivate, dell’Ufficio AI, che non possono essere rimesse

in discussione dalla pretesa impossibilità, addotta dalla patrocinatrice del

ricorrente, per chi lavora quale agricoltore nelle valli di ambire ad un

salario superiore (cfr. doc. XI).

Come correttamente

indicato dall’amministrazione nell’ulteriore presa di posizione dell’11 aprile 2014,

infatti, “si deve giudicare che la questione di sapere se l’assicurato avesse

effettivamente potuto (o meno) ambire ad un guadagno maggiore non dipende dal

fatto di abitare in valle, ma dall’esigibile spostamento dell’assicurato verso

le aziende sul piano dove esistono contratti di lavoro con minimi di salario

garantiti”, aggiungendo che “l’assicurato, benché avesse effettivamente ed

esigibilmente potuto spostarsi al piano e guadagnare di più, ha preferito

vivere e lavorare in valle (per varie ragioni che qui non si contestano)” (doc.

XIII).

Il TCA condivide queste

considerazioni, che, del resto, sono state ritenute corrette, seppur solo in

via teorica, anche da parte della patrocinatrice del ricorrente (cfr. doc. XV).

Nel caso di

specie non va quindi applicata alcuna riduzione per gap salariale (sul tema

cfr. STF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013 e STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).

Ritenuto che, come

visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare

un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 50%, il reddito

statistico va ridotto del 50% e ammonta a fr. 31'135.20 (fr. 62'270.36 ridotti

del 50%).

2.6.3

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido

motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre

verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e

contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una

direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio

Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della

decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in

quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.6.4

In concreto, nella decisione

impugnata, l’amministrazione ha applicato la riduzione massima possibile del 25%

(doc. A1).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale non ha motivo per

distanziarsi dalla percentuale applicata dall’amministrazione.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, con riferimento al 2012, partendo da un salario da

invalido di fr. 62'270.36 e ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la riduzione del 25%,

il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 23'351.40 (fr.

31'135.20 - (fr. 31'135.20 x 25 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 39’482.20

(consid. 2.6.1.), emerge un tasso d’invalidità del 40.86%, arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come ritenuto

dall’amministrazione.

A titolo abbondanziale il

TCA, concordando con quanto esposto dall’Ufficio AI in sede di risposta di

causa, rileva che anche qualora si dovesse tener conto, quale reddito da

valido, di un importo di fr. 38'942 (ossia il salario annuo conseguito

dall’interessato nel 2008, corrispondente all’importo più elevato guadagnato

dall’interessato durante tutta la sua carriera professionale), che aggiornato

al 2012 corrisponde a fr. 40'802, l’assicurato avrebbe comunque sempre diritto

ad un quarto di rendita di invalidità, per un grado AI del 43% (cfr. doc. IV).

Visto quanto precede, la

decisione impugnata con la quale l’amministrazione ha ridotto, in via di revisione,

ad un quarto la rendita intera precedentemente percepita dall’assicurato va

confermata e il ricorso respinto.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti