32.2013.126
UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado AI del 28%
28 marzo 2014Italiano42 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2013.126
Data decisione, Autorità:
28.03.2014, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado AI del 28%
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.126
cr
Lugano
28 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° luglio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 maggio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1956, da ultimo attivo quale aiuto cucina / lavapiatti, in data 27
settembre 2011 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, a
causa di “diabete mellito II, dolori alle articolazioni, disturbi cardiologici”
(doc. 1/1-6).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 29
marzo 2012 (doc. 40/1-3), l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto a
prestazioni, in mancanza di un grado di invalidità pensionabile.
A seguito
delle osservazioni presentate dall’assicurato, rappresentato dal RA 1, contro
il progetto di decisione del 29 marzo 2012 e dopo avere ordinato l’esecuzione
di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico
dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’Ufficio AI, con nuovo progetto di decisione
del 15 aprile 2013 (doc. 64/1-3), poi confermato con decisione del 31 maggio
2013 (doc. A), ha nuovamente rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni,
in mancanza di un grado di invalidità pensionabile.
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dal RA 1, ha presentato un
tempestivo ricorso al TCA, con il quale ha chiesto l’annullamento della
decisione impugnata e l’attribuzione di un quarto di rendita di invalidità.
Il
rappresentante legale dell’assicurato, preso atto della valutazione medica -
non contestata - relativa alla capacità lavorativa residua dell’interessato
effettuata dai medici del SAM, ha invece criticato gli aspetti economici,
ritenendo che l’amministrazione non abbia determinato correttamente né il
reddito da valido, né la riduzione percentuale da applicare al reddito da
invalido.
Secondo
il rappresentante del ricorrente, infatti, l’Ufficio AI non avrebbe dovuto
considerare, quale reddito da valido, l’importo di fr. 44'200 percepito
dall’interessato nella sua attività di aiuto cucina / lavapiatti presso il __________
di __________, svolta per soli quaranta giorni lavorativi.
Inoltre,
ritenuto che l’assicurato, prima del danno alla salute, è stato iscritto in
disoccupazione e, precedentemente, ha esercitato molteplici attività lavorative
(autista/magazziniere, aiuto cucina, benzinaio, ausiliario di pulizia), sempre
piuttosto precarie, secondo il rappresentante dell’interessato il reddito da
valido avrebbe dovuto essere calcolato su base statistica, facendo capo o al
settore dei trasporti (ambito nel quale l’assicurato ha lavorato maggiormente)
oppure al dato statistico generale relativo ad attività semplici e ripetitive.
Quanto
alla percentuale di riduzione da applicare al reddito da invalido, il
rappresentante dell’assicurato ha considerato maggiormente opportuno tenere
conto di una percentuale del 15% (doc. I).
1.3. L’UAI, in
risposta, dopo avere ribadito la correttezza del calcolo del grado di
invalidità esposto nella decisione impugnata, ha chiesto l’integrale reiezione
del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (doc. IV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha rifiutato
all’assicurato il diritto a prestazioni.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è
di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid.
4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente
(cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.;
DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni
del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia
giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,
senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto
peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e
riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni
logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329
e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes
Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27
giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea
costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre
2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.
con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nel caso di
specie, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute dell’interessato, ha
affidato il compito di esperire una perizia pluridisciplinare ai medici del
SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________), neurologica
(dr. __________), cardiologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).
Globalmente,
nel rapporto peritale del 13 marzo 2013, i medici del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di “1. evoluzione
depressiva di media gravità (ICD10-F32.1); 2. periartropatia omeroscapolare
calcarea a destra e tendinopatica bilaterale con/su: sintomatologia di
impingement soprattutto a sin; lesione almeno parziale della cuffia dei
rotatori bilateralmente; 3. polineuropatia d’entità moderata del tipo
sensomotorica ed assono mielinica con/su: diabete mellito tipo 2” (doc. 60-17).
Quali
diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa sono state invece
poste quelle di “1. sindrome cervicovertebrale con/su: iniziali alterazioni
di tipo degenerativo; 2. sindrome lombovertebrale con/su: alterazioni statiche
con leggera scoliosi destro-convessa; minime alterazioni degenerative di tipo
spondilosico ai segmenti L1-L2 e L2-L3; discopatia lombare con protrusione
discale L5-S1; 3. periartropatia delle anche bilateralmente con/su: iniziale
coxartrosi bilaterale; calcificazione particolare minima alle anche
bilateralmente a ds più che a sin; 4. cardiopatia ischemica con/su: pregressa
PTCA e posa di stent metallico (pro-kinetic) sul RIVA medio distale, 2.12.2011;
ventricolo sin di dimensioni e FE normali; FRCV (diabete mellito tipo 2,
ipertensione arteriosa, sovrappeso, tabagismo, dislipidemia, probabile
famigliarità); 5. broncopatia cronico-ostruttiva; 6. lieve trombocitopenia”
(doc. 60/17-18).
Quanto
alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurato abile al lavoro al 10% come aiuto cucina e al 50% come
autista, mentre hanno considerato che un’attività adeguata, rispettosa delle
sue limitazioni funzionali, sia globalmente esigibile nella misura del 60% a
partire dal 20 maggio 2011 (doc. 60/23-25).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni, ben motivate, alle quali sono
giunti i medici del SAM e che, del resto, neppure sono state contestate in sede
ricorsuale. Non occorre quindi dilungarsi oltre sugli aspetti medici.
2.6. Essendo
quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa
del 60% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico
(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono
determinanti i dati del 2012.
2.7. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Soltanto
in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.
4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.
4.3.1 pag. 224 con riferimenti; STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999
pag. 248 consid. 3b). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero
mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato
o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello
che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in
qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere
riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o
aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo
del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle
usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui
il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno
alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità
(DTF 134 V 322 consid.
4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Per il
resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a).
Nella
presente fattispecie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato
che, senza il danno alla salute, lavorando al 100% come lavapiatti / aiuto
cucina presso il __________ di __________, l’interessato avrebbe percepito nel
2011 fr. 44'200.-- (doc. A) e nel 2012 fr. 44'554.-- (doc. IV).
Il rappresentante del ricorrente ha contestato
l’ammontare del reddito da valido calcolato dall’amministrazione, sottolineando
come l’assicurato ha lavorato presso il suddetto centro unicamente per due
mesi, dopodiché è subentrato il danno alla salute. Il rappresentante
dell’interessato ha inoltre fatto presente che prima di tale occupazione,
l’assicurato è stato per un anno in disoccupazione e, prima di allora, ha
svolto svariate attività (austista/magazziniere, benzinaio, aiuto cucina), motivo
per il quale, a suo avviso, occorrerebbe ricorrere ai dati statistici relativi o
al settore dei trasporti, oppure a quelli della categoria generale, per
attività semplici e ripetitive (doc. I).
L’amministrazione,
dal canto suo, in sede di risposta di causa, ha confermato la correttezza del
reddito da valido indicato nella decisione impugnata, rilevando che “al momento
dell’insorgenza del danno alla salute (20.5.2011) l’assicurato lavorava come
aiuto cuoco/lavapiatti presso il ristorante del __________ di __________. È
perciò evidente che se non fosse subentrato il danno alla salute, il signor RI
1 avrebbe continuato ad esercitare la propria professione di aiuto
cuoco/lavapiatti presso il datore di lavoro summenzionato”, aggiungendo che “va
evidenziato che il signor RI 1 durante l’intera carriera professionale non ha
mai conseguito l’importo annuo di fr. 44'200 cifrato dall’UAI, motivo per cui
detto importo risulta certamente vantaggioso e favorevole per il qui
ricorrente” e che “non è assolutamente vero che la professione di aiuto
cuoco/lavapiatti non era quella abituale dell’assicurato in questione. In
effetti, subito dopo la sua entrata in Svizzera, il signor RI 1 ha esercitato
proprio l’attività di aiuto cuoco/lavapiatti (per almeno 8 anni dal 1979 al
1987) presso l’__________ di __________” (doc. IV).
Il TCA
ritiene corretto il modo di agire dell’amministrazione.
Dato che
come visto, ai sensi della giurisprudenza, il reddito da valido dev’essere
determinato il più concretamente possibile e tenuto conto del principio secondo
cui, in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione, la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,
continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità, l’importo preso
in considerazione dall’amministrazione appare corretto. Tanto più che, come ha a
ragione indicato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, tale reddito risulta
favorevole all’assicurato, essendo superiore a tutti quelli percepiti
dall’interessato nel corso della sua intera carriera professionale.
Del
resto, il TCA rileva che, come vedremo (cfr. consid. 2.10.), il risultato non
cambierebbe anche se si volesse, per ipotesi, considerare che l’ultimo salario
effettivamente percepito dall’assicurato prima del danno alla salute non sia
sufficientemente rappresentativo, visto che egli aveva iniziato a lavorare solo
da due mesi, dovendo di conseguenza fare ricorso, nella determinazione del
reddito da valido, ai dati statistici nazionali relativi al settore della
ristorazione. In tale evenienza, il reddito da valido ammonterebbe, come
indicato dall’amministrazione nella risposta di causa, a fr. 48'609.60 per il
2010 (tabella TA1 2010, uomini, categoria 56, livello di qualifica 4), aggiornati
a fr. 49'905.70 per il 2011 e a fr. 49'488.45 per il 2012 (cfr. doc. IV).
In ogni
caso, il TCA ritiene di non potere utilizzare per determinare il reddito da
valido, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, i dati statistici
relativi al settore dei trasporti, ritenuto che l’assicurato ha sì svolto
l’attività di autista, ma ben prima del sopraggiungere del danno alla salute
(negli anni novanta e poi dal 1999 al 2002, cfr. estratto del conto
individuale). I redditi statistici relativi a tale settore non sarebbero quindi
rappresentativi di quanto l’assicurato avrebbe potuto guadagnare senza
l’insorgenza del danno alla salute.
Il TCA non ritiene inoltre, contrariamente a
quanto preteso in sede ricorsuale, di poter fissare il reddito da valido
dell’interessato facendo capo ai dati statistici generali concernenti attività
semplici e ripetitive, visto che una tale evenienza sarebbe da prendere in
considerazione solo nel caso in cui fosse particolarmente difficoltoso
stabilire il reddito da valido dell’assicurato, a causa di una sua lunga
inattività nel periodo precedente l’evento dannoso e, prima di allora, del
continuo cambiamento di attività svolte, oltretutto, solo per brevi periodi di
tempo (cfr. STCA 32.2011.171 del 9 gennaio 2012; 32.2007.375 del 15 gennaio
2009; STCA 32.2007.281 del 24 settembre 2008). Tale non è, come visto,
il caso del ricorrente, il quale, prima del sopraggiungere del danno alla
salute, aveva reperito l’attività lavorativa di aiuto cuoco/lavapiatti.
2.8. Per quanto
riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
"
3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF
135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha
stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno
il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore
economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media
nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri
presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.
6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla
parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).
Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non
possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della
deduzione per circostanze personali e professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurato, svolgendo una professione
che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito
della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001
U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in
media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili
oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo
Considerandi
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la
relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'826.12
e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 62'568.--.
L’assicurato,
quale lavapiatti / aiuto cucina, avrebbe guadagnato nel 2012 fr. 44'554 / anno
per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.).
Tale
reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei
salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr.
49’488.45, come espressamente indicato dall’UAI nella risposta di causa, cfr. doc.
IV, secondo la Tabella TA1, p.to 56, livello di qualifica 4, pari a fr.
48'609.60 per il 2010, aggiornati a fr. 49'905.70 per il 2011 e a fr. 49'488.45
per il 2012).
Se si
riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza
di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 4.97% (parte
percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di
fr. 59'458.37.
Ritenuto che, come visto in
precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività
adeguata alle sue condizioni di salute al 60%, il reddito statistico va ridotto
del 40% e ammonta a fr. 35'675.02 (fr. 59'458.37
ridotti del 40%).
2.9
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età,
anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In una
sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni
circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione
percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Co rte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio
della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo
una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire
utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi
dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola
il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso
nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo.
Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il
Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,
rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla
valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo
posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,
ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna
che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito
statistico da invalido.
5.6
L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze
9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare
l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate
sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul"
menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno
dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il
resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove
applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a
un multiplo di 5.”
2.10
In concreto,
nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione
complessiva dell’8% “per attività leggere” (cfr. doc. 62/1-3).
Il rappresentante
del ricorrente ha contestato tale percentuale di riduzione applicata
dall’amministrazione, ritenendola insufficiente e richiedendo che la stessa venga
aumentata al 15% (doc. I).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso
di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza
del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.9.), il TCA non può quindi condividere la
scelta dell’Ufficio AI di applicare una riduzione dell’8%, ma ritiene corretta una
riduzione del 10%.
Nel caso
di specie, infatti, a mente del TCA, una percentuale di riduzione del 10% tiene
adeguatamente conto sia del fatto che l’interessato può ancora esercitare al 60%
(da intendersi come riduzione del rendimento) solo delle attività leggere, sia
dell’età dell’assicurato (del 1956, quindi 57enne al momento determinante).
Altre
circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul
reddito statistico da invalido non ve ne sono.
A titolo
di confronto, il TCA segnala che in una STF 9C_603/2011 del 20 aprile 2012, il
Tribunale federale ha avallato la riduzione percentuale del 10% riconosciuta
dai giudici cantonali, contrariamente al parere dell’amministrazione, per
tenere conto dell’età (54 anni al momento determinante) e della gravità dei
problemi di salute di un’assicurata, ritenuta ancora abile al lavoro al 50% in
un’attività adeguata; in un’altra STF 9C_740/2012 del 22 ottobre 2012, l’Alta
Corte, confermando la STFA 32.2011.323 del 7 agosto 2012, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale del 5% accordata dall’amministrazione per tener
conto di svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, considerando
spropositata la richiesta del 25% avanzata dall’assicurata, nata nel 1959, con
una capacità lavorativa residua del 55% da intendersi come riduzione del
rendimento; ancora, con STF 9C_371/2013 del 22 agosto 2013, l’Alta Corte ha
considerato che la riduzione percentuale del 20% stabilita dai giudici cantonali
nel caso di un assicurato per tenere conto della sua età (49 anni), delle sue
limitazioni funzionali, della capacità lavorativa residua del 75% nello svolgimento
di attività adeguate e del numero di anni passati come magazziniere (15 anni), fosse
eccessiva, ritenendo maggiormente opportuno applicare una riduzione percentuale
del 10%.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2012, partendo da un
salario da invalido di fr. 59'458.37 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 60%, ammettendo la
riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente
ammonta, quindi, a fr. 32'107.52 (fr. 35’675.02 - (fr. 35’675.02 x 10 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44’554
(consid. 2.7.), emerge un tasso d’invalidità del 27.94%, arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come
correttamente ritenuto dall’amministrazione.
Alla
stessa soluzione di un rifiuto di prestazioni si giungerebbe anche volendo
tener conto quale reddito da valido, per ipotesi, dell’importo statistico relativo
al settore della ristorazione di fr. 49'488.45 (cfr. consid. 2.7.), il quale,
raffrontato al reddito da invalido di fr. 33'786.70 (calcolato partendo da un
reddito statistico di fr. 62'568, ritenuta un’esigibilità dal profilo
medico del 60% e ammettendo la riduzione del 10%), porterebbe
ad un tasso d’invalidità del 31.73% arrotondato al 32% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.
41, comunque insufficiente per avere diritto ad una rendita di invalidità.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in
funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133
V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre
2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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