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Decisione

32.2013.126

UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado AI del 28%

28 marzo 2014Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono

determinanti i dati del 2012.

2.7. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Soltanto

in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e

ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid.

4.1 pag. 325; 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224 con riferimenti; STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999

pag. 248 consid. 3b). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero

mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato

o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello

che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in

qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere

riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o

aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo

del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle

usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui

il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno

alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità

(DTF 134 V 322 consid.

4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Per il

resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a).

Nella

presente fattispecie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato

che, senza il danno alla salute, lavorando al 100% come lavapiatti / aiuto

cucina presso il __________ di __________, l’interessato avrebbe percepito nel

2011 fr. 44'200.-- (doc. A) e nel 2012 fr. 44'554.-- (doc. IV).

Il rappresentante del ricorrente ha contestato

l’ammontare del reddito da valido calcolato dall’amministrazione, sottolineando

come l’assicurato ha lavorato presso il suddetto centro unicamente per due

mesi, dopodiché è subentrato il danno alla salute. Il rappresentante

dell’interessato ha inoltre fatto presente che prima di tale occupazione,

l’assicurato è stato per un anno in disoccupazione e, prima di allora, ha

svolto svariate attività (austista/magazziniere, benzinaio, aiuto cucina), motivo

per il quale, a suo avviso, occorrerebbe ricorrere ai dati statistici relativi o

al settore dei trasporti, oppure a quelli della categoria generale, per

attività semplici e ripetitive (doc. I).

L’amministrazione,

dal canto suo, in sede di risposta di causa, ha confermato la correttezza del

reddito da valido indicato nella decisione impugnata, rilevando che “al momento

dell’insorgenza del danno alla salute (20.5.2011) l’assicurato lavorava come

aiuto cuoco/lavapiatti presso il ristorante del __________ di __________. È

perciò evidente che se non fosse subentrato il danno alla salute, il signor RI

1 avrebbe continuato ad esercitare la propria professione di aiuto

cuoco/lavapiatti presso il datore di lavoro summenzionato”, aggiungendo che “va

evidenziato che il signor RI 1 durante l’intera carriera professionale non ha

mai conseguito l’importo annuo di fr. 44'200 cifrato dall’UAI, motivo per cui

detto importo risulta certamente vantaggioso e favorevole per il qui

ricorrente” e che “non è assolutamente vero che la professione di aiuto

cuoco/lavapiatti non era quella abituale dell’assicurato in questione. In

effetti, subito dopo la sua entrata in Svizzera, il signor RI 1 ha esercitato

proprio l’attività di aiuto cuoco/lavapiatti (per almeno 8 anni dal 1979 al

1987) presso l’__________ di __________” (doc. IV).

Il TCA

ritiene corretto il modo di agire dell’amministrazione.

Dato che

come visto, ai sensi della giurisprudenza, il reddito da valido dev’essere

determinato il più concretamente possibile e tenuto conto del principio secondo

cui, in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione, la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,

continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità, l’importo preso

in considerazione dall’amministrazione appare corretto. Tanto più che, come ha a

ragione indicato dall’Ufficio AI nella risposta di causa, tale reddito risulta

favorevole all’assicurato, essendo superiore a tutti quelli percepiti

dall’interessato nel corso della sua intera carriera professionale.

Del

resto, il TCA rileva che, come vedremo (cfr. consid. 2.10.), il risultato non

cambierebbe anche se si volesse, per ipotesi, considerare che l’ultimo salario

effettivamente percepito dall’assicurato prima del danno alla salute non sia

sufficientemente rappresentativo, visto che egli aveva iniziato a lavorare solo

da due mesi, dovendo di conseguenza fare ricorso, nella determinazione del

reddito da valido, ai dati statistici nazionali relativi al settore della

ristorazione. In tale evenienza, il reddito da valido ammonterebbe, come

indicato dall’amministrazione nella risposta di causa, a fr. 48'609.60 per il

2010 (tabella TA1 2010, uomini, categoria 56, livello di qualifica 4), aggiornati

a fr. 49'905.70 per il 2011 e a fr. 49'488.45 per il 2012 (cfr. doc. IV).

In ogni

caso, il TCA ritiene di non potere utilizzare per determinare il reddito da

valido, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, i dati statistici

relativi al settore dei trasporti, ritenuto che l’assicurato ha sì svolto

l’attività di autista, ma ben prima del sopraggiungere del danno alla salute

(negli anni novanta e poi dal 1999 al 2002, cfr. estratto del conto

individuale). I redditi statistici relativi a tale settore non sarebbero quindi

rappresentativi di quanto l’assicurato avrebbe potuto guadagnare senza

l’insorgenza del danno alla salute.

Il TCA non ritiene inoltre, contrariamente a

quanto preteso in sede ricorsuale, di poter fissare il reddito da valido

dell’interessato facendo capo ai dati statistici generali concernenti attività

semplici e ripetitive, visto che una tale evenienza sarebbe da prendere in

considerazione solo nel caso in cui fosse particolarmente difficoltoso

stabilire il reddito da valido dell’assicurato, a causa di una sua lunga

inattività nel periodo precedente l’evento dannoso e, prima di allora, del

continuo cambiamento di attività svolte, oltretutto, solo per brevi periodi di

tempo (cfr. STCA 32.2011.171 del 9 gennaio 2012; 32.2007.375 del 15 gennaio

2009; STCA 32.2007.281 del 24 settembre 2008). Tale non è, come visto,

il caso del ricorrente, il quale, prima del sopraggiungere del danno alla

salute, aveva reperito l’attività lavorativa di aiuto cuoco/lavapiatti.

2.8. Per quanto

riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

"

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF

135 V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, l’assicurato, svolgendo una professione

che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili

oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

Considerandi

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2011 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 61'826.12

e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 62'568.--.

L’assicurato,

quale lavapiatti / aiuto cucina, avrebbe guadagnato nel 2012 fr. 44'554 / anno

per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.).

Tale

reddito si situa, per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei

salari svizzeri per un’attività equivalente (cioè fr.

49’488.45, come espressamente indicato dall’UAI nella risposta di causa, cfr. doc.

IV, secondo la Tabella TA1, p.to 56, livello di qualifica 4, pari a fr.

48'609.60 per il 2010, aggiornati a fr. 49'905.70 per il 2011 e a fr. 49'488.45

per il 2012).

Se si

riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza

di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale del 4.97% (parte

percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di

fr. 59'458.37.

Ritenuto che, come visto in

precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività

adeguata alle sue condizioni di salute al 60%, il reddito statistico va ridotto

del 40% e ammonta a fr. 35'675.02 (fr. 59'458.37

ridotti del 40%).

2.9

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età,

anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In una

sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni

circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione

percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Co rte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio

della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo

una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi

dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola

il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso

nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo.

Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il

Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo

posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,

ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna

che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito

statistico da invalido.

5.6

L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze

9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare

l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate

sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul"

menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno

dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il

resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove

applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a

un multiplo di 5.”

2.10

In concreto,

nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione

complessiva dell’8% “per attività leggere” (cfr. doc. 62/1-3).

Il rappresentante

del ricorrente ha contestato tale percentuale di riduzione applicata

dall’amministrazione, ritenendola insufficiente e richiedendo che la stessa venga

aumentata al 15% (doc. I).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso

di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza

del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.9.), il TCA non può quindi condividere la

scelta dell’Ufficio AI di applicare una riduzione dell’8%, ma ritiene corretta una

riduzione del 10%.

Nel caso

di specie, infatti, a mente del TCA, una percentuale di riduzione del 10% tiene

adeguatamente conto sia del fatto che l’interessato può ancora esercitare al 60%

(da intendersi come riduzione del rendimento) solo delle attività leggere, sia

dell’età dell’assicurato (del 1956, quindi 57enne al momento determinante).

Altre

circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul

reddito statistico da invalido non ve ne sono.

A titolo

di confronto, il TCA segnala che in una STF 9C_603/2011 del 20 aprile 2012, il

Tribunale federale ha avallato la riduzione percentuale del 10% riconosciuta

dai giudici cantonali, contrariamente al parere dell’amministrazione, per

tenere conto dell’età (54 anni al momento determinante) e della gravità dei

problemi di salute di un’assicurata, ritenuta ancora abile al lavoro al 50% in

un’attività adeguata; in un’altra STF 9C_740/2012 del 22 ottobre 2012, l’Alta

Corte, confermando la STFA 32.2011.323 del 7 agosto 2012, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale del 5% accordata dall’amministrazione per tener

conto di svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, considerando

spropositata la richiesta del 25% avanzata dall’assicurata, nata nel 1959, con

una capacità lavorativa residua del 55% da intendersi come riduzione del

rendimento; ancora, con STF 9C_371/2013 del 22 agosto 2013, l’Alta Corte ha

considerato che la riduzione percentuale del 20% stabilita dai giudici cantonali

nel caso di un assicurato per tenere conto della sua età (49 anni), delle sue

limitazioni funzionali, della capacità lavorativa residua del 75% nello svolgimento

di attività adeguate e del numero di anni passati come magazziniere (15 anni), fosse

eccessiva, ritenendo maggiormente opportuno applicare una riduzione percentuale

del 10%.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2012, partendo da un

salario da invalido di fr. 59'458.37 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 60%, ammettendo la

riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente

ammonta, quindi, a fr. 32'107.52 (fr. 35’675.02 - (fr. 35’675.02 x 10 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 44’554

(consid. 2.7.), emerge un tasso d’invalidità del 27.94%, arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di invalidità, come

correttamente ritenuto dall’amministrazione.

Alla

stessa soluzione di un rifiuto di prestazioni si giungerebbe anche volendo

tener conto quale reddito da valido, per ipotesi, dell’importo statistico relativo

al settore della ristorazione di fr. 49'488.45 (cfr. consid. 2.7.), il quale,

raffrontato al reddito da invalido di fr. 33'786.70 (calcolato partendo da un

reddito statistico di fr. 62'568, ritenuta un’esigibilità dal profilo

medico del 60% e ammettendo la riduzione del 10%), porterebbe

ad un tasso d’invalidità del 31.73% arrotondato al 32% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.

41, comunque insufficiente per avere diritto ad una rendita di invalidità.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in

funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133

V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre

2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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