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Decisione

32.2013.128

Richiesta di una rendita AI respinta perché il grado d'invalditià non raggiunge il 40%

21 maggio 2014Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

19 maggio 2014 l’insorgente ha presentato le sue osservazioni, contestando che

le affezioni psichiatrica e reumatologica siano sovrapponibili (fibromialgia)

poiché il dr. med. __________ diagnostica anche una sindrome ansioso depressiva

su disadattamento, ritiene che la diagnosi reumatologica non è solo la

fibromialgia e sostiene che il dr. med. __________ non motiva la mancata

cumulabilità, ma semmai è il SAM ad averla suggerita (doc. XXIII).

in

diritto

In ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003).

Nel

merito

Considerandi

2.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L'art.

28.

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato

invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una

sentenza del 14 luglio

2006.

nella causa U 156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

3.

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30;

Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad

art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi

senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita

o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data

in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa

dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo

ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77

OAI.

4.

In

concreto l’insorgente contesta la soppressione della rendita con effetto al 28

febbraio 2013 e chiede il versamento di almeno mezza rendita dal 1° marzo 2013.

Non contestati sono i periodi ed i gradi d’invalidità precedenti.

Nel

caso di specie l’assicurato è stato sottoposto ad una perizia medica

pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica e gastro-enterologica) ad opera

del SAM, allestita il 16 novembre 2012 (doc. AI 93-1 e seguenti), dopo le

visite dell’8, 13, 20 e 22 agosto 2012.

I

periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi familiare, personale –

sociale, professionale e patologica, aver descritto le affezioni attuali e le

constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4), sindrome ansioso-depressiva su disadattamento (ICD-10 F 43.22), periatropatia omero scapolare tendinotica cronica a sinistra con/su pregresso intervento artroscopico con

acromioplastica ed artrodesi dell’articolazione acromioclavicolare, 10.10.2006,

pregressa artroplastica-artrolisi sottoacromiale con sinoviectomia VAP,

revisione e sutura parziale della cuffia dei rotatori, 9.5.2012; periartropatia

omeroscapolare tendinotica cronica alla spalla destra con/su pregressa

decompressione sottoacromiale e resezione distale della clavicola, 23.5.2006,

pregressa acromioplastica-artrolisi sottoacromiale, sinoviectomia al VAP,

revisione e sutura parziale della cuffia dei rotatori, 30.11.2011, sindrome

cervicospondilogena cronica con/su minime alterazioni degenerative C4-6 senza

neuro compressione, sindrome lombospondilogena cronica con/su minime

alterazioni degenerative L4-L5 senza neuro compressione, iniziale coxartrosi a

destra e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di tendiniti

ricorrenti del primo comparto estensorio al polso destro, pregressa pancreatite

acuta d’origine mista con/su dislipidemia ed uso inadeguato di etile, pregresso

trattamento conservativo, formazione di cisti pancreatica nella testa del

pancreas, senza insufficienza pancreatica endocrina ed esocrina, steatosi

epatica, riflusso gastroesofageo ed ernia iatale, dolori addominali diffusi

probabilmente nel contesto di un colon irritabile, dislipidemia, obesità con

BMI ca. 30 kg/m2, pregressa colecistectomia per via laparoscopica, 30.3.2012,

pregressa angioplastica dell’arteria femorale destra, 7.2.2012 (doc. AI 93-16).

Il

consulente dr. med. __________, FMH gastroenterologia ed epatologia, ha

concluso che l’insorgente è completamente abile al lavoro (doc. AI 93-21).

Dal

punto di vista psichiatrico i periti hanno rilevato che il consulente, dr. med.

__________, FMH psichiatria e psicoterapia, si è soffermato sull’anamnesi e sulla

presa a carico psichiatrica della dr.ssa med. __________.

Dalla

perizia SAM emerge:

" L’A.

mette in primo piano i disturbi ed i dolori a carico dell’apparato locomotore

presenti su tutto l’arco della giornata che lo rendono molto nervoso e talvolta

gli impediscono di dormire. Interpellato a proposito della sua situazione

psicologica l’A. dichiara di sentirsi molto deluso e arrabbiato per la

condizione di vita non soddisfacente nella quale si trova e da cui non riesce

ad uscire. Afferma di aver perso le speranze di trovare delle soluzioni

positive che possano mettere fine allo stato insoddisfacente in cui versa da

anni. Si sarebbe in pratica, anche se a malincuore, rassegnato alla situazione

di fatto. Nella descrizione dell’esame psichico il nostro consulente annota che

il tono dell’umore dell’A. è orientato al polo negativo. La quota ansiosa

risulta leggermente incrementata. La spinta volitiva e motivazionale appaiono

ridotte.

Riportiamo in extenso

la valutazione del nostro consulente.

“ Rispetto alla valutazione specialistica

effettuata nel 2008 in occasione della prima perizia SAM non si constatano

nuovi elementi psicopatologici rilevanti e tali da modificare la diagnosi e le

conclusioni a cui ero giunto in precedenza. In particolare a mio modo di vedere

continua ad avere un significato e una importanza preponderante sull’economia

psicologica dell’A. la situazione di blocco che ha portato l’A. a non superare

la ferita narcisistica legata alla perdita del ruolo sociale e professionale.

Il non ottenimento delle sue reiterate richieste di lavoro e delle possibilità

di reintegrazione professionale attraverso i programmi occupazionali svolti

oltre al rifiuto dell’aiuto finanziario da parte della istituzioni che egli ha

interpellato hanno creato nell’A. un ulteriore sentimento di frustrazione, di

delusione e di rabbia che ha continuato a crescere in maniera sorda nello

spazio psicologico chiuso e senza prospettive in cui ha malamente vissuto negli

ultimi anni della sua vita.”

Il nostro consulente

pone le diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente e sindrome

ansioso-depressiva su disadattamento (ICD-10 F. 45.4, rispettivamente 43.22).

Il nostro consulente

valuta l’A. abile al lavoro all’80%. Questa capacità lavorativa è rimasta

pressoché invariata dal 2008 ad oggi.

L’evoluzione dei

disturbi tende purtroppo verso la cronicizzazione.

L’atteggiamento

mentale bloccato sul tema dell’ingiustizia subita e della impossibilità di

porvi rimedio e di trovare soluzioni liberatorie ha portato l’A. a gravitare in

uno spazio psicologico chiuso limitando la sua capacità di fronteggiare la

situazione.

E’ importante che la

presa a carico psicologica e psichiatrica sia continuata ed intensificata. Il

nostro consulente consiglia l’introduzione di un antidepressivo agente sulla

serotonina ed avente una azione più attivante.

Dal punto di vista

psichiatrico si consigliano provvedimenti d’integrazione/riformazione

professionale.

L’A. presenta una

capacità lavorativa dell’80% in altre attività e del 100% come casalingo.

Il nostro consulente

si sofferma sui criteri di Förster:

-

“non ho riscontrato una

patologia psichiatrica maggiore concomitante ai disturbi della sfera somatica

quanto piuttosto un blocco psicologico legato al sentimento di perdita del

ruolo sociale e professionale precedentemente ricoperto;

-

dal lato somatico l’A.

presenta una sintomatologia dolorosa cronica a carico dell’apparato locomotore;

-

i disturbi corporei si

protraggono da molti anni senza fasi di remissione durevole della

sintomatologia algica e nonostante le terapie condotte in maniera adeguata;

-

lo stato psichico

presenta una evoluzione di tipo cronico;

-

a causa del blocco

psicologico messo in evidenza l’A. ha mostrato una tendenza alla riluttanza nei

confronti dei rapporti interpersonali senza per questo arrivare a vere e

proprie forme di isolamento sociale conclamante.” (doc.

AI 93-17/18)

Circa

la patologia reumatologica, l’insorgente è stato valutato dal dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia.

Dalla

perizia del SAM emerge:

" (…)

Riportiamo in extenso la valutazione del nostro

consulente.

“ L’assicurato presenta dolori cronici

generalizzati. Sono formalmente riempiti i criteri diagnostici preliminari ACS

2010.

per la diagnosi di fibromialgia. Sono verosimilmente riempiti anche i

criteri ICD 10 per la diagnosi di sindrome somatoforme ma farà stato a

riguardo la valutazione psichiatrica prevista.

Vi sono poi diversi problemi locali che tendono a

confondersi nella sindrome algica generalizzata.

In primo piano si situa attualmente una periartropatia

omero scapolare tendinotica cronica a sinistra dopo 2 interventi di

decompressione sottoacromiale e recentemente una sutura parziale della cuffia

dei rotatori.

Situazione analoga anche a destra dove sono stati

realizzati gli stessi interventi sia nel 2006 che attualmente.

Il paziente presenta dolori tendenzialmente panvertebrali

con fulcro a livello della colonna cervicale e della colonna lombare. Come in

precedenza clinica e radiologia mettono in evidenza unicamente minime

alterazioni degenerative (e minime alterazioni della statica) senza neurocompressione.

Il paziente presenta infine una diminuzione dolorosa

della mobilità dell’anca destra. Sono state realizzate diverse IRM che mostrano

unicamente alterazioni cistiche all’inserzione della capsula articolare, di

origine incerta. Vi è un sospetto iniziale assottigliamento della cartilagine

articolare a livello dell’articolazione coxofemorale, eventualmente compatibile

con un’iniziale coxartrosi. Non si è confermato in diverse IRM recenti il

sospetto inizialmente evocato di una spondilartropatia, sospetto basato su un

lieve edema della parte prossimale dell’articolazione sacroiliaca di destra

unicamente sul versante iliaco.

In accordo con la mia precedente valutazione e con

quella del Dr. __________, FMH reumatologia, va segnalata una discrepanza tra

le lamentele dell’assicurato e i reperti oggettivi.

In questa situazione non sono probabilmente

giustificati i ripetuti interventi chirurgici alle spalle che, come anche nel

2006, non hanno dato alcun risultato da un punto di vista soggettivo.”

La capacità lavorativa

è rimasta invariata dal suo consulto reumatologico del 28.1.2008 sino

all’intervento alla spalla ds. (degenza dal 29.11.2011). In seguito bisogna

calcolare un periodo di convalescenza/riabilitazione di ca. sei mesi con

incapacità lavorativa totale per qualunque attività sino al 29.5.2012. Anche

dopo l’intervento alla spalla sin. (degenza dall’8.5.2012) si codifica

un’incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi tipo di attività sino all’8.11.2012.

In seguito si prevede un recupero della capacità lavorativa del 60% come

manovale e dell’80% in attività adatte. In attività molto leggere ed adatte che

evitino spostamenti ripetitivi attorno o sopra l’orizzontale, il periodo di

convalescenza può essere ridotto a tre mesi.

Non sono da prevedere

cambiamenti di rilievo a medio-lungo termine, premesso che l’A. non sia

sottoposto a nuovo intervento. L’A. può sollevare al massimo 25 kg in modo ripetuto, può sollevare al massimo 10-15 kg in modo ripetuto. Non deve sollevare pesi

al di sopra dei 10 kg sopra l’orizzontale e non deve svolgere lavori ripetitivi

attorno e sopra l’orizzontale. Non deve spostarsi a piedi oltre 5 km al giorno complessivamente. Lavori su terreni accidentati, salire e scendere da scale a pioli

sono possibili ma non oltre due ore al giorno. Sono possibili lavori su

ponteggi. Sono da evitare lavori su tetti. Come casalinga l’A. è abile al

lavoro all’80%. (…)”

(doc. AI 93-19)

Va

ancora rilevato, circa le contestazioni sollevate dall’assicurato nel ricorso,

che nel consulto del 21 agosto 2012 il dr. med. __________, FMH reumatologia,

alle domande 2 e 3 poste dai periti, ha risposto nella seguente maniera:

" (…)

2.

Valutazione della

capacità lavorativa (in percentuale) nell’attività da ultimo svolta

dall’assicurato/a, se possibile specificando se dovuta a limitazione funzionale

o di rendimento riferito ad un’attività al 100%.

Da un punto di vista

reumatologico teorico, attualmente come manovale l’assicurato è totalmente

inabile al lavoro essendo ancora in convalescenza dopo l’intervento chirurgico

alla spalla sinistra. Come indicato al punto successivo l’assicurato dovrebbe

recuperare parzialmente la propria capacità lavorativa come manovale

raggiungendo una capacità lavorativa del 60% a 6 mesi dall’intervento.

3.

Da quando esiste

una riduzione della capacità lavorativa prolungata dal vostro punto di vista

specialistico e come si è evoluta fino al momento dell’attuale perizia?

Per quanto riguarda i

problemi di ordine reumatologico, la capacità lavorativa è invariata dopo il

mio consulto di reumatologia del 28.1.2008 fino all’intervento della spalla

destra (degenza del 29.11.2011). In seguito va calcolato un periodo di

convalescenza di ca. 6 mesi con incapacità lavorativa totale per qualunque

attività manuale, quindi fino al 29.5.2012. Incapacità lavorativa totale per

convalescenza anche dopo l’intervento alla spalla sinistra (degenza

dell’8.5.2012), quindi fino all’8.11.2012. In seguito l’assicurato dovrebbe

poter recuperare una capacità lavorativa del 60%. In attività molto leggere e

adatte, che evitino lo spostamento di carichi oltre 4 kg, evitino movimenti ripetitivi attorno e sopra l’orizzontale, il periodo di convalescenza dopo

gli interventi alle spalle può essere ridotto a 3 mesi. Oltre a questo periodo

l’assicurato ha una capacità lavorativa dell’80%.” (doc. AI 93-35)

I

periti del SAM circa le conseguenze sulla capacità lavorativa hanno affermato:

" (…)

Dal punto di vista

psichiatrico l’A. presenta una capacità lavorativa dell’80% come già valutato

nel corso della precedente perizia. L’atteggiamento mentale è bloccato sul tema

dell’ingiustizia subita e l’impossibilità di porvi rimedio e di trovare

soluzioni liberatorie ha portato l’A. a gravitare in uno spazio psicologico

chiuso limitando la sua capacità di fronteggiare la situazione.

Si consiglia di

continuare la presa a carico psicologica e psichiatrica e d’introdurre un

antidepressivo agente sulla serotonina ed avente un’azione più attivante.

L’evoluzione dei

disturbi tende verso la cronicizzazione.

Dal punto di vista

reumatologico l’A. è attualmente abile al lavoro nella misura dello 0% a causa

degli interventi alle spalle e si prevede una capacità lavorativa del 60% a tre

mesi dall’ultimo intervento, cioè dall’8.11.2012.

Globalmente l’A.

presenta attualmente una capacità lavorativa dello 0% come manovale edile ed è

da prevedere una ripresa al 60% dall’1.11.2012 a tre mesi dall’ultimo

intervento operatorio.

Dal punto di vista

gastroenterologico l’A. è totalmente abile al lavoro.

Globalmente l’A.

presenta una capacità lavorativa dello 0% come manovale edile dal 29.11.2011

(ricovero ospedaliero per il primo intervento). E’ da prevedere una ripresa al

lavoro al 60% (presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto)

come manovale edile dal 9.11.2012 (a sei mesi dall’ultimo intervento) e

continua.

Antecedentemente l’A.

ha presentato una capacità lavorativa dello 0% come manovale edile a causa dei

ricoveri dal 13 al 30.7.2011 e dal 18 al 26.8.2011 (patologie

gastrointestinali).

9.

Conseguenze sulla

capacità d’integrazione

Non vi sono

controindicazioni a misure d’integrazione/riformazione professionale.

Dal punto di vista

psichiatrico l’A. raggiunge una capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi tipo

di attività e del 100% come casalingo.

Dal punto di vista

reumatologico l’A. raggiunge una capacità lavorativa dell’80% in un’attività

adatta e rispettosa dei limiti descritti precedentemente a sei mesi dall’ultimo

intervento, cioè dal 9.11.2012.

In un’attività molto

leggera, che eviti lo spostamento di carichi oltre i 4 kg e che eviti movimenti ripetitivi attorno e sopra l’orizzontale l’A. può raggiungere una capacità

lavorativa dell’80% già a tre mesi dall’ultimo intervento.

Dal punto di vista

gastroenterologico l’A. è totalmente abile al lavoro.

Attualmente l’A. è

abile al lavoro nella misura dello 0% in qualsiasi tipo di attività a causa

degli interventi subiti alle spalle (capacità lavorativa dello 0% di sei mesi

dopo ogni intervento). A partire dal 9.11.2012 (cioè a sei mesi dall’ultimo

intervento) è da prevedere una capacità lavorativa dell’80% (presenza durante

tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in un’attività adatta e rispettosa

dei limiti descritti precedentemente.

A causa dei problemi

gastrointestinali l’A. ha presentato una capacità lavorativa dello 0% dal 13 al

30.7.2011

e dal 18 al 16.8.2011.

Anche come casalingo

l’A. raggiunge una capacità lavorativa dell’80% (presenza durante tutto il

giorno, ma con rendimento ridotto) dal 9.11.2012.” (doc. AI 93-23)

In

sede di ricorso l’interessato ha prodotto un certificato della sua curante, la

dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale ha affermato:

" (…)

Ho seguito il Signor RI

1.

dal 10.08.2005 al 23.12.2005 (12 sedute), dal 11.01.2006 al 23.10.2006 (10

sedute), dal 29.09.2011 al 22.11.2011 (4 sedute), dal 01.02.2012 al 18.07.2012

(6 sedute).

La diagnosi è:

Sindrome somatoforme

da dolore persistente ICD 10 F 45.4.

Reazione mista ansioso

depressiva ICD 10 F 43.22.

Nei corso degli anni

il paziente si è sempre dimostrato sofferente alla sua problematica somatica

con manifestazioni di tipo, ansia, preoccupazione per il suo futuro lavorativo,

sentimenti d’inadeguatez-za nei confronti della moglie che mantiene la

famiglia, ha avuto periodi di insonnia, l’umore era instabile, deflesso e

labile sempre legato alle varie vicissitudini della vita (le varie operazioni chirurgiche

che doveva subire, comunque le affrontava con disinvoltura e coraggio).

Nel corso degli anni

ha cercato di fare dei piccoli lavori ma non è mai riuscito a portarli a

termine a causa dei suoi disturbi fisici;

A mio avviso, come ho

dichiarato alla domanda AI che ho inoltrata il 02.05.2012, dal punto di vista

strettamente psichico, a causa della cronicizzazione dello stato ansio-depressivo

dovuto al vissuto di questi anni, non permettono una ripresa totale ma solo

parziale da 4 a 6 ore giornaliere per lavori semplici.

L’affezione psichica è

caratterizzata dalla diminuzione della resistenza psichica per esempio,

affrontare un qualsiasi lavoro in modo duraturo, il paziente ha bisogno di fare

delle pause per riprendere e continuare il suo lavoro, poca tolleranza,

nervosismo e agitazione possono interferire alla discontinuità.

Un’attività leggera

con lavori semplici può entrare in considerazione, ma il suo rendimento non

potrebbe superare il 50%.

Ritengo dunque che il

Signor RI 1__________ può essere abile nella misura del 50% per lavori semplici

(lavorare come aiuto presso una stazione di benzina, presso un kiosko, presso

un fiorista).” (doc. A1)

Pendente

causa i periti del SAM, il dr. med. __________, il dr. med. __________ ed il

medico SMR, dr. med. __________, hanno preso posi-zione sulle censure del

ricorrente con le seguenti osservazioni.

Con

scritto del 27 agosto 2013 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

L’avvocato RA 1

ritiene che vi sia una sostanziale discrepanza tra l’asserzione che vi è

un’incapacità lavorativa del 60% come manovale e l’ultimo paragrafo del punto 3 a pagine 6 del mio consulto in cui si dice che, in attività molto leggere e adatte (descritte

ulteriormente) l’assicurato ha una capacità lavorativa dell’80%.

Si tratta senza dubbio

di un caso piuttosto complesso con molte diagnosi e interventi chirurgici. Vi

sono diversi cambiamenti della capacità lavorativa nel periodo in esame,

inerenti la convalescenza dopo chirurgia. Appare comprensibile dunque la

richiesta di precisazioni a riguardo della capacità lavorativa nell’attività

svolta in precedenza e in attività adatte.

La capacità lavorativa

dell’assicurato risulta invariata dopo il mio consulto di reumatologia del

28.01

, 20% come manovale e 100% in attività adatte (descritte in dettaglio

al punto 8 del mio consulto del 28.01.2008). A decorrere dalla degenza del

29.11.2011

(intervento alla spalla destra) e per i successivi 6 mesi

l’assicurato è totalmente inabile al lavoro per qualunque attività manuale

salvo in attività molto leggere e adatte, che evitino lo spostamento di carichi

di oltre 4 kg, evitino movimenti ripetitivi attorno e sopra l’orizzontale. In tale

attività molto leggera e adatta il periodo di convalescenza può essere ridotto

a 3 mesi. Quindi a decorrere dal 29.02.2012 l’assicurato è da ritenere

totalmente inabile al lavoro in attività manuali salvo quelle molto leggere e

adatte per cui l’incapacità è del 20%.

L’08.05.2012 il

paziente è stato nuovamente ricoverato per un intervento chirurgico (spalla

sinistra). Per i 6 mesi successivi l’assicurato deve essere ritenuto totalmente

inabile al lavoro in attività manuali salvo in attività molto leggere e adatte,

che rispettino i criteri precedentemente elencati. Per queste attività molto

leggere e adatte il periodo di convalescenza è usualmente di 3 mesi e non di 6

mesi. Oltre questi 3 mesi l’assicurato è inabile al lavoro in misura totale per

attività manuali ma solo del 20% in attività molto leggere e adatte.

Dopo 6 mesi di

convalescenza, quindi a decorrere dall’08.11.2012, l’assicurato dovrebbe aver

recuperato una capacità lavorativa al 60% in attività manuali pesanti a

mediamente pesanti nel lavoro svolto in precedenza di manovale mentre in

un’attività molto leggera e adatta, secondo i criteri precedentemente elencati

a una capacità lavorativa dell’80%.

Tutte le percentuali

citate si riferiscono a una giornata di lavoro intera con un rendimento proporzionalmente

ridotto.

Questo è quanto volevo

dire ai punti 2 e 3. Spero di aver potuto fare chiarezza come gentilmente

richiesto dal legale dell’assicurato.

Mi permetto ancora di

osservare che l’apparente contraddizione descritta dall’avvocato __________, in

realtà non lo è. Si tratta tutt’al più di una forma migliorabile ma il giudizio

sulla capacità lavorativa di questo assicurato mi pare chiaro e corretto.

Non vedo motivi perché

questo accertamento medico possa essere ritenuto inutilizzabile una volta

chiarite le apparenti discordanze. Questo a maggior ragione perché nella

perizia multidisciplinare del 16.11.2012 la mia valutazione della capacità

lavorativa è stata interpretata in modo corretto.

(…)

Mi sembra utile

affermare infine come a mio avviso la valutazione da un punto di vista clinico

e della capacità lavorativa sia corretta.” (doc. VIII/2)

Il

13.

settembre 2012 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicote-rapia, ha

affermato:

" (…)

Dopo attenta presa

visione della documentazione inviatami in allegato alla tua lettera del

22.08.2013

ti comunico che non ho tratto da essa elementi tali da modificare il

contenuto della perizia redatta in data 23.08.2012. Per quel che riguarda il

giudizio sulla cumulabilità delle inabilità lavorative sono concordante con

quanto da voi valutato nelle conclusioni della perizia pluridisciplinare.”

(doc. VIII/3)

I

periti del SAM, con scritto dell’8 ottobre 2013, dopo aver riportato per esteso

le prese di posizione del dr. med. __________ e del dr. med. __________, hanno

affermato:

" (…)

Brevemente ricordiamo

che non vi è nessuna discrepanza nella valutazione reumatologica del Dr. med. __________

che valuta l’A. abile al lavoro al 60% in attività manuali pesanti a mediamente

pesanti e dell’80% in un’attività molto leggera e adatta dall’8.11.2012 (cioè a

sei mesi dall’intervento eseguito alla spalla ds. il 9.5.2012).

Sempre il nostro

consulente ha valutato l’A. inabile al lavoro al 100% durante sei mesi dopo

l’intervento dell’8.5.2012 in un’attività manuale; in un’attività molto leggera

e adatta il periodo di convalescenza si riduce a tre mesi dall’intervento.

Dal punto di vista

psichiatrico l’A. presenta una capacità lavorativa dell’80%.

La riduzione della

capacità lavorativa dovuta ai problemi reumatologici permette di tener conto

della riduzione della capacità lavorativa dovuta ai problemi psichiatrici.

Concludendo

confermiamo una capacità lavorativa del 60% come manovale edile e dell’80% in

un’attività adatta rispettosa dei limiti funzionali descritti dal reumatologo a

partire dal 9.11.2012 (a sei mesi dall’ultimo intervento) e continua.” (doc.

VIII/1)

Da

parte sua il 9 ottobre 2013 il dr. med. __________ ha fatto proprie le

conclusioni del SAM ed ha affermato che “la documentazione presentata in

sede di ricorso non modifica le conclusioni” (doc. VIII/4).

Il

20.

marzo 2014 il TCA ha interpellato l’UAI, chiedendo quanto segue:

" Nella

perizia del 16 novembre 2012 concludete che a partire dal 9.11.2012 (cioè a sei

mesi dall’ultimo intervento) è da prevedere una capacità lavorativa dell’80%

(presenza durante tutto il giorno, ma con rendimento ridotto) in un’attività

adatta e rispettosa dei limiti descritti nel referto.

1.

La conclusione

circa una capacità lavorativa complessiva dell’80% in attività leggere e confacenti

allo stato di salute del ricorrente è stata presa nell’ambito di una

valutazione plenaria ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. sentenza

32.2013.6

del 23 settembre 2013, consid. 2.6 e 32.2011.236 del 17 giugno 2013)?

a. In caso di risposta

affermativa vi chiediamo di voler precisare il momento, il luogo, le modalità

ed i contenuti della discussione plenaria e di voler indicare se alla medesima

hanno preso parte tutti gli esperti interessati.

b. In caso di risposta

negativa, vi chiediamo di voler precisare per quale motivo non vi è stata

alcuna discussione plenaria.

2.

L’assicurato

sostiene che per il consulente dr. med. __________ l’insorgente potrebbe

lavorare tutta la giornata ma con una resa ridotta del 20%, mentre il

consulente dr. med. __________ non fornisce spiegazioni riguardo alla diminuita

capacità al lavoro. Vi chiediamo di prendere posizione in merito e di

voler precisare se anche per il dr. med. __________ l’insorgente può lavorare

tutto il giorno ma con una diminuzione del rendimento del 20% oppure se

l’interessato può lavorare unicamente all’80%.

3.

L’insorgente

evidenzia che il reumatologo dr. med. __________ conclude per una limitazione

di resa “funzionale e prettamente funzionale” e si domanda per quale

motivo non debba essere cumulata a quella psichiatrica. Egli ritiene che “un

rallentamento funzionale e solo funzionale non ha alcuna incidenza su quello

psichico e solo psichico, quando una persona lavora comunque tutta la giornata.”

Vi chiediamo di voler prendere posizione anche su questo specifico punto.”

(doc. XV)

Con

scritto del 4 aprile 2014 il SAM ha affermato:

" (…)

A riguardo della prima

domanda facciamo notare che la perizia SAM è stata redatta il 16.11.2012, cioè

in un periodo antecedente alle citate sentenze del 23.9.2013 e 17.6.2013. Nel

2012.

non abbiamo effettuato la discussione plenaria che, però, abbiamo

effettuata il 4.4.2014 alle ore 7.55 con il Dr. med. __________, il Dr. med. ____________________

e i medici periti SAM.

A riguardo della

seconda domanda, ribadiamo che la diminuzione del rendimento del 20% permette

di tener conto della diminuzione del rendimento sia a livello psichiatrico, sia

a livello reumatologico. L’A. presenta una capacità lavorativa dell’80%, intesa

come presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto.

Domanda 3.

La diminuzione della

capacità lavorativa a livello reumatologico permette di tener conto della

diminuzione del rendimento a livello psichiatrico. Ricordiamo che i consulenti

in psichiatria e reumatologia hanno valutato ambedue la stessa patologia

(fibromalgia, rispettivamente sindrome somatoforme da dolore persistente).”

(doc. XXI)

Il

SAM ha allegato le prese di posizione dei suoi consulenti, dr. med. __________

e dr. med. __________. Il 28 marzo 2014 il dr. med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia, rivolgendosi al SAM ha affermato:

" (…)

ho letto quanto da te

riportato nella lettera del 16.03.2014 in merito alle domande supplementari

riguardanti la perizia SAM redatta in data 16.11.2012 e ti comunico che sono

d’accordo con quanto da te sostenuto nel tuo scritto sia per quanto riguarda la

precisazione dell’abilità lavorativa (presenza durante tutto l’arco della

giornata ma con rendimento ridotto) sia sulla non cumulazione delle percentuali

di inabilità reumatologiche e psichiatriche.” (doc. XXI)

Da

parte sua il 28 marzo 2014 il dr. med. __________ ha affermato:

" (…)

Ti ringrazio per la

tua lettera del 27.03.2014 con la quale mi chiede se è corretto non sommare la

dimensione del rendimento reumatologico con quella psichiatrica.

A mio avviso è

corretto. La diminuzione del rendimento reumatologico permette all’assicurato

di recuperare anche dal profilo degli impedimenti di natura psichiatrica” (doc.

XXI)

5.

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del

25.

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza

ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF

9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence

entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4

p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I

514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée

par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du

seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.

Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…) »

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

6.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente

è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere

in dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 16 novembre 2012 (doc. AI 93-1),

che ha, in particolare, concluso che a partire dal 9 novembre 2012, dopo un

periodo di totale inabilità, l’interessato ha una capacità lavorativa del 60%

(presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) nella precedente

attività di manovale edile e dell’80% (presenza durante tutto il giorno ma con

rendimento ridotto) in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi familiare, personale –

sociale, professionale e patologica, aver descritto le affezioni attuali e le

constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4), sindrome ansioso-depressiva su disadattamento (ICD-10 F 43.22), periartropatia omero scapolare tendinotica cronica a sinistra con/su pregresso intervento artroscopico

con acromioplastica ed artrodesi dell’articolazione acromioclavicolare,

10.10

, pregressa artroplastica-artrolisi sottoacromiale con sinoviectomia

VAP, revisione e sutura parziale della cuffia dei rotatori, 9.5.2012;

periartropatia omeroscapolare tendinotica cronica alla spalla destra con/su

pregressa decompressione sottoacromiale e resezione distale della clavicola,

23.5

, pregressa acromioplastica-artrolisi sottoacromiale, sinoviectomia al

VAP, revisione e sutura parziale della cuffia dei rotatori, 30.11.2011,

sindrome cervicospondilogena cronica con/su minime alterazioni degenerative

C4-6 senza neuro compressione, sindrome lombospondilogena cronica con/su minime

alterazioni degenerative L4-L5 senza neuro compressione, iniziale coxartrosi a

destra e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di tendiniti

ricorrenti del primo comparto estensorio al polso destro, pregressa pancreatite

acuta d’origine mista con/su dislipidemia ed uso inadeguato di etile, pregresso

trattamento conservativo, formazione di cisti pancreatica nella testa del

pancreas, senza insufficienza pancreatica endocrina ed esocrina, steatosi

epatica, riflusso gastroesofageo ed ernia iatale, dolori addominali diffusi probabilmente

nel contesto di un colon irritabile, dislipidemia, obesità con BMI ca. 30

kg/m2, pregressa colecistectomia per via laparoscopica, 30.3.2012, pregressa

angioplastica dell’arteria femorale destra, 7.2.2012 (doc. AI 93-16).

I periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa

loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente

sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

7.

In concreto, l’interessato non ha prodotto

nessuna documentazione medica atta a sovvertire le conclusioni peritali in

ambito gastroenterologico, mentre per quanto concerne l’aspetto reumatologico e

psichiatrico, ha contestato la presa di posizione del dr. med. __________o, FMH

reumatologia, poiché ritenuta contraddittoria ed ha prodotto un certificato del

7.

marzo 2013 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia che

segue il ricorrente dal mese di agosto 2005 (doc. A1).

7.1

Per quanto concerne l’aspetto reumatologico, l’interessato rileva una

contraddizione nel fatto che da un lato è considerato abile al 60% nella

precedente attività di manovale edile e dall’altra all’80% in attività leggera ed

adatta dove può sollevare pesi non superiori a 4 kg.

A

questo proposito il consulente, dr. med. __________, in una motivata ed

approfondita presa di posizione del 27 agosto 2013, ha spiegato nel dettaglio quanto da lui espresso nel referto del 21 agosto 2012, levando ogni

dubbio circa l’asserita contraddizione evidenziata dal ricorrente (doc. AI

93-33).

Lo

specialista, il 21 agosto 2012, aveva evidenziato che:

" (…)

Per quanto riguarda i

problemi di ordine reumatologico, la capacità lavorativa è invariata dopo il

mio consulto in reumatologia del 28.1.2008 fino all’intervento alla spalla

destra (degenza dal 29.11.2011). In seguito va calcolato un periodo di

convalescenza di ca. 6 mesi con incapacità lavorativa totale per qualunque

attività manuale, quindi fino al 29.5.2012. Incapacità lavorativa totale per

convalescenza anche dopo l’intervento alla spalla sinistra (degenza

dall’8.5.2012), quindi fino all’8.11.2012. In seguito l’assicurato dovrebbe

poter recuperare una capacità lavorativa del 60%. In attività molto leggere e

adatte, che evitino lo spostamento di carichi oltre 4 kg, evitino movimenti ripetitivi attorno e sopra l’orizzontale, il periodo di convalescenza dopo

gli interventi può essere ridotto a 3 mesi. Oltre a questo periodo l’assicurato

ha una capacità lavorativa dell’80%” (doc. AI 93-35)

Con

lo scritto del 27 agosto 2013 il dr. med. __________ ha esplicitato il suo

pensiero ed ha evidenziato che “a decorrere dalla degenza del 29.11.2011

(intervento alla spalla destra) e per i successivi 6 mesi l’assicurato è

totalmente inabile al lavoro per qualunque attività manuale salvo in attività

molto leggere e adatte, che evitino lo spostamento di carichi oltre 4 kg, evitino movimenti ripetitivi attorno e sopra l’orizzontale. In tale attività molto leggere e

adatta il periodo di convalescenza può essere ridotto a 3 mesi. Quindi a

decorrere dal 29.02.2012 l’assicurato è da ritenere totalmente inabile al

lavoro in attività manuale salvo quelle molto leggere e adatte per cui

l’incapacità lavorativa è del 20%. L’08.05.2012 il paziente è stato nuovamente

ricoverato per un intervento chirurgico (spalla sinistra). Per i 6 mesi

successivi l’assicurato deve essere ritenuto totalmente inabile al lavoro in

attività manuali salvo in attività molto leggere e adatte, che rispettino i

criteri precedentemente elencati. Per queste attività molto leggere e adatte il

periodo di convalescenza è usualmente di 3 mesi e non di 6 mesi. Oltre questi 3

mesi l’assicurato è inabile al lavoro in misura totale per attività manuali ma

solo del 20% in attività molto leggere e adatte. Dopo 6 mesi di convalescenza,

quindi a decorrere dall’08.11.2012, l’assicurato dovrebbe aver recuperato una

capacità lavorativa del 60% in attività manuali pesanti a mediamente pesanti

nel lavoro svolto in precedenza di manovale mentre in un’attività molto leggera

e adatta, secondo i criteri precedentemente elencati ha una capacità lavorativa

dell’80%” (doc. VIII/2).

Con

le successive osservazioni del 28 ottobre 2013 (doc. X), l’insorgente non ha sollevato

ulteriori contestazioni in merito alle affermazioni del consulente.

Alla

luce di quanto sopra, delle spiegazioni fornite dallo specialista in

reumatologia, dr. med. __________, confermate dai periti del SAM in data 8

ottobre 2013 (doc. VIII) e fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________

il 9 ottobre 2013 (doc. VIII/4), questo TCA non ha motivo per scostarsi dalle

conclusioni in ambito reumatologico e deve confermare che l’interessato, dal

mese di novembre 2012 è capace al lavoro al 60% nella precedente attività di

manovale edile ed all’80% in attività leggere e confacenti al suo stato di

salute.

7.2

Circa

la valutazione psichiatrica, il dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, consulente del SAM nell’ambito della perizia pluridisciplinare

del 16 novembre 2012, dopo aver visitato il ricorrente in data 22 agosto 2012

(ed averlo già visto il 23 gennaio 2008 nell’ambito della precedente perizia

del 29 aprile 2008 [doc. AI 48-34]), descritta l’anamnesi, ha esaminato nel

dettaglio lo status psichico dell’interessato e, dopo aver posto la diagnosi di

sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10-F45.4) e di sindrome

ansioso-depressiva su disadattamento (ICD10-F43.22), è giunto alla convincente

conclusione che l’assicurato è capace al lavoro nella misura dell’80%.

Alla

perizia, che ha valutato ed esaminato in maniera completa i

punti litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i

mali di cui si lamenta l'assicurato, è stata stabilita in piena conoscenza dei

suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiara nell'esposizione delle correlazioni

mediche e nell'apprezzamento della situazione medica, va conferita piena forza

probatoria. Questa valutazione è poi stata confermata sia dai periti del

SAM, che dal medico SMR, dr. med. __________

La

presa di posizione del 7 marzo 2013 della curante, dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia (doc. A1), non porta elementi oggettivi di novità

atti a sovvertire le convincenti e motivate valutazioni peritali.

La

specialista, che ha seguito l’interessato nel 2005 (12 sedute), nel 2006 (10

sedute), nel 2011 (4 sedute) e nel 2012 (6 sedute) e che ritiene l’insorgente

incapace al lavoro al 50% in attività semplici e adatte al suo stato di salute,

dopo aver posto la (medesima) diagnosi di sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD 10 F 45.4) e reazione mista ansioso-depressiva (ICD 10 F 43.22), ha descritto la situazione valetudinaria del paziente senza tuttavia portare elementi medici

oggettivi atti a contestare la perizia del SAM, su cui del resto non prende

posizione.

La

curante descrive del resto una situazione simile a quelle accertata dal perito,

evidenziando che “il paziente si è sempre dimostrato sofferente alla sua

problematica somatica con manifestazioni di tipo, ansia, preoccupazione per il

suo futuro lavorativo, sentimenti d’inadeguatezza nei confronti della moglie

che mantiene la famiglia, ha avuto periodi di insonnia, l’umore era instabile,

deflesso e labile sempre legato alle varie vicissitudini della vita” (doc.

A1). Anche il dr. med. __________ ha infatti sottolineato come l’insorgente “mette

in primo piano i disturbi e in particolari i dolori a carico dell’apparato

locomotorio presenti su tutto l’arco della giornata che lo rendono molto

nervoso e che talvolta gli impediscono di dormire. Interpellato a proposito

della sua situazione psicologica l’A. dichiara di sentirsi molto deluso e

arrabbiato per la condizione di vita non soddisfacente nella quale si trova e

da cui non riesce a uscire. Afferma di aver perso le speranze di trovare

soluzioni positive che possano mettere fine allo stato insoddisfacente in cui

versa da anni” (doc. AI 93/39-40).

L’insorgente

sostiene che la valutazione della propria curante dovrebbe avere una maggior

considerazione, poiché a conoscenza delle patologie del paziente, avendolo

seguito da diversi anni ed avendo motivato la propria presa di posizione

evidenziando la presenza di un rallentamento nell’esercitare la propria

attività e la necessità di eseguire delle pause. Tuttavia, anche il dr. med. __________,

pur essendo giunto ad una conclusione diversa, ha preso in considerazione

limitazioni simili a quelle descritte dalla curante (nervosismo, insonnia,

perdita di speranza nel futuro, spinta volitiva e motivazionale ridotta [doc.

AI 93-39/40]) ed ha motivato, nelle conclusioni (doc. AI 93-40/41), le ragioni

per le quali l’insorgente è capace al lavoro nella misura dell’80%.

A

questo proposito il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura

l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti

(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del

15.

novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr.

anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010).

Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o

più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza

citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza

9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza

9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008

IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

La

valutazione del dr. med. __________, oltre che dai periti del SAM, è inoltre

stata confermata anche dal medico SMR, dr. med. __________ (doc. AI 99).

A

questo proposito, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art.

59.

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le

mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti

per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Ne

segue che questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalle valutazioni

peritali.

7.3

L’assicurato

contesta pure la conclusione dei periti del SAM circa la sovrapponibilità delle

due capacità di lavoro in ambito psichiatrico e reumatologico.

Da

una parte rileva che i consulenti non avrebbero partecipato ad una seduta

plenaria per stabilire la cumulabilità o meno dell’incapacità lavorativa,

dall’altra evidenzia che mentre il dr. med. __________ sostiene che

l’interessato potrebbe lavorare al 100% ma con una resa ridotta del 20% (ossia

un rendimento ridotto ma continuo), il dr. med. __________ non fornisce

spiegazioni.

A

proposito della valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che

secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati

(cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013;

SVR 2008 IV Nr. 15).

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa

era stato fatto.

In

una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,

pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di

diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo”.

Su questo argomento,

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203

e segg. (245-249).

In

una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un

assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che

psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare

l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di

determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un

giudizio globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra

tutti gli esperti interessati.

In

quell’occasione, a fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario,

secondo il quale “la patologia psichiatrica complica e peggiora quella

dell’apparato locomotorio” e vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di

una discussione globale tra perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo,

il Presidente del TCA ha provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel

corso del dibattimento che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.

Alla

luce delle risultanze della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito

reumatologo e il perito psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei

medici del SMR, il TCA, con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo

avere ricordato che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli

esperti di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr.

STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha

concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per

i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in

psichiatria.

Nel

caso di specie, il TCA deve innanzitutto evidenziare che il SAM, nel corso

delle more processuali, ha sanato l’assenza di una discussione plenaria.

Infatti, interpellato da questo Tribunale per accertare se tra i periti vi è

stata una discussione al fine di stabilire la cumulabilità o meno delle

incapacità lavorative, il SAM ha rilevato di aver redatto la perizia prima

dell’emissione delle sentenze cantonali 32.2011.236 del 17 giugno 2013 e 32.2013.6

del 23 settembre 2013, di non aver tenuto alcuna discussione plenaria nel 2012

ma di averla effettuata il 4 aprile 2014 alle 7.55 (cfr. doc. XXI/2). Dalla

medesima è emersa una conferma della non cumulabilità delle percentuali di

inabilità lavorativa in ambito reumatologico e psichiatrico.

I

periti hanno confermato la valutazione globale della capacità lavorativa

all’80% in attività leggere e confacenti allo stato di salute dell’insorgente,

intesa come presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto del 20%,

fornendo le ragioni per le quali non vi è alcun cumulo tra l’incapacità

lavorativa in ambito psichiatrico e l’incapacità lavorativa in ambito

reumatologico.

Infatti

la diminuzione della capacità lavorativa a livello reumatologico permette di

tener conto della diminuzione del rendimento a livello psichiatrico (doc. XXI,

cfr. anche presa di posizione del dr. med. __________: “la diminuzione del

rendimento reumatologico permette all’assicurato di recuperare anche dal

profilo degli impedimenti di natura psichiatrica”).

Inoltre

i periti del SAM hanno evidenziato che entrambi gli specialisti hanno valutato

la presenza della medesima patologia (doc. AI 93-41 e doc. AI 93-33, ossia la

fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente).

Certo,

sia in ambito psichiatrico che in ambito reumatologico l’interessato è affetto

da altre patologie. Tuttavia, come emerge dalla valutazione del 21 agosto 2012

del dr. med. __________ “la diminuzione della capacità lavorativa è

giustificata dalla presenza di una fibromialgia, sindrome dolorosa cronica

generalizzata associata ad insonnia e stanchezza. Vi è in questo ambito una

parziale diminuzione del rendimento” (cfr. anche la perizia del SAM del 29

aprile 2008, doc. AI 48-27, dove già allora i periti avevano evidenziato che “le

limitazioni evidenziate a livello psicologico e mentale, nonché a livello

muscolo scheletrico, si sovrappongono, in quanto si riferiscono entrambe in

maniera preponderante al dolore cronico, per cui non vanno cumulate”). Per

contro, le limitazioni inerenti le spalle, si riferiscono all’aspetto

funzionale, relativo alla possibilità o meno di alzare determinati pesi, di

spostarsi, ecc. (cfr. doc. AI 93-35). Da parte sua il dr. med. __________, già

il 13 settembre 2013 (doc. VIII/3), si era detto d’accordo circa la non

cumulabilità delle incapacità lavorative come valutato nelle conclusioni della

perizia pluridisciplinare. Inoltre il 29 aprile 2014 ha preso atto, nell’ambito della discussione plenaria, dei contenuti della perizia, concordando

nuovamente con le conclusioni (doc. XXI/2). La circostanza che nello scritto

del 28 marzo 2014 si è limitato a confermare quanto suggeritogli dal SAM non è

un motivo per non ritenere corrette le sue conclusioni circa la (non) cumulabilità.

La

motivazione, fornita dal dr. med. __________ (la diminuzione del rendimento

reumatologico permette all’assicurato di recuperare anche dal profilo degli

impedimenti psichiatrici, cfr. doc. XXI), fatta propria dai periti del SAM (doc.

XXI) e confermata dal dr. med. il 29 aprile 2014 (doc. XXI/2), è sufficiente

per confermare la non cumulabilità delle incapacità lavorative.

Del

resto, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di

principio non può essere rimessa in dubbio dal giudice (cfr. STF 9C_330/2012

del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) e d’altra parte

l’insorgente non ha prodotto documentazione medica che possa sovvertire le

conclusioni peritali, più volte confermate, né vi sono agli atti referti che

possano inficiare le conclusioni del SAM.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto va confermata la capacità lavorativa al 60%

come manovale edile ed all’80% in un’attività adatta e rispettosa dei limiti

funzionali descritti dal reumatologo, a partire dal 9 novembre 2012.

Va

ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità è corretto.

8.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel

caso in esame l’UAI ha preso in considerazione un reddito da valido, non

contestato, di fr. 63'995 che l’interessato avrebbe potuto percepire nel 2010.

Dagli

atti emerge che nel 2012, anno del miglioramento dello stato di salute,

l’interessato avrebbe potuto conseguire un importo di fr. 65'281 (doc. AI 97-1).

Nel 2013, anno dell’eventuale continuazione del diritto alla rendita, il

salario sarebbe ammontato a fr. 65'738 (+ 0,7%, pari all’aumento del III°

trimestre 2013, ultimo dato disponibile, cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

9.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, come visto, lo stesso è determinato sulla base della

situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

"

(…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF

134.

V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare

un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo

si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, in applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7

aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel

2010.

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato

svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe

potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'901.--,

ossia fr. 58'812 all’anno (4'901 X 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5

consid. 3a).

Secondo

la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio

2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari

nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre

applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali, secondo il sesso,

2011-2012, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei

salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/03/04/blank/data/02.html)).

Il

salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 59’812

(Fr. 58’812 : 100 x 101,7) nel 2012, ultimo

anno disponibile.

Questi dati si

riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando così queste

cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2012,

il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62'353,80 (Fr. 59'811,80 : 40 x 41,7).

Nel 2013 esso

ammonterebbe a fr. 62’790 (62'353,80 + [0,7% di fr. 62'353,80]; cfr.

www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/ themen/03/04/blank/key/ lohnentwicklung/quartal.html).

Come

visto, l’assicurato, manovale edile, avrebbe guadagnato fr. 65'281 nel 2012.

Tale

reddito si situa leggermente sotto la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente (cfr. Tabella TA1 p.to 41-43 “costruzioni”: fr. 5’310 : 40 X

41.6

X

12.

mesi = fr. 66'269 nel 2010; nel 2012: 66'269 : 100 X 101.7 : 41.6 X 41.5 =

fr. 67’234).

Ritenuto

che la differenza percentuale tra i due redditi è del 2,9%, in concreto non

sono in ogni caso realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido (differenza inferiore al 5%).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

" 5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello

dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del

Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di

circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti

un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia

su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure,

nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo

genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad

avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione –

il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si

rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero

difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede

giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung

[IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)”

Nel

caso di specie l’UAI ha deciso una riduzione globale dell’8%, tuttavia non più

possibile in virtù della predetta giurisprudenza. In concreto il TCA ritiene

più consona alla giurisprudenza, a causa delle limitazioni espresse in sede

medica, una riduzione del 10%. L’interessato chiede un’ulteriore riduzione tra

il 5% ed il 10%, che tuttavia va oltre quanto previsto dalla giurisprudenza in

casi come quelli in oggetto. La questione non va comunque approfondita poiché,

anche volendo utilizzare tutti i parametri più favorevoli al ricorrente e

concedere una riduzione globale del 20%, che però non può in nessun caso essere

applicata, l’insorgente non avrebbe comunque diritto ad alcuna rendita.

Infatti,

prendendo quale anno di riferimento il 2013 e riducendo il reddito da invalido

di fr. 62'790 del 20% a fr. 50’232 e nuovamente del 20% (riduzione del

rendimento) a fr. 40’186 e raffrontandolo con quello da valido di fr. 65'738 si

ottiene un grado d’invalidità del 39% (38,86%) che non dà diritto ad alcuna

rendita. Anche se si volesse utilizzare i dati del 2012 il risultato non

muterebbe poiché il salario da invalido di fr. 62'354 andrebbe ridotto del 20%

a fr. 49'883 e del 20% a fr. 39'906 per esser raffrontato al reddito da valido di

fr. 65'281, per un grado d’invalidità del 39% (38,8%).

Applicando

invece la riduzione corretta del 10% al reddito da invalido, nel 2013, di fr.

62'790, per un importo di fr. 56'511 e poi del 20% a fr. 45'209, e raffrontando

l’importo così ottenuto di fr. 45'209 con quello da valido di fr. 65'738 si

ottiene un grado d’invalidità del 31% che non dà diritto ad alcuna prestazione.

Simile risultato lo si otterrebbe con i dati del 2012. Riducendo del 10% il

reddito da invalido di fr. 62'354 a fr. 56'119 e del 20% a fr. 44'895 e

raffrontandolo con il reddito da valido di fr. 65'281 si ottiene un grado

d’invalidità non pensionabile del 31%.

Ne

segue che il ricorso va respinto.

10.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 600.--vanno poste a carico

dell’insorgente.

Quest’ultimo

chiede tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione

dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale,

mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF

110.

V 362; Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61,

n. 102, pag. 788).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

102s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte

in der Schweiz, 1999, p. 544).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno,

secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa

al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr.

SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al

minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del

15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella

fattispecie dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge

che l’interessato è coniugato e vive con i due figli, nati nel 1993 e nel 1997.

La moglie percepisce un importo di fr. 4'461.95 netti al mese, la figlia

maggiore fr. 1'473.75 netti al mese e il figlio fr. 1'462.75 netti al mese

(doc. XVIII/bis).

L’affitto

ammonta a fr. 1'545.90, la cassa malati a fr. 1'179 al mese per tutti e 4.

L’insorgente segnala inoltre la presenza di fr. 91.90 per altre assicurazioni,

fr. 210.60 di imposte, fr. 37 di tassa di circolazione e fr. 54.20 per le spese

di riparazione dell’auto.

Ora,

anche volendo prendere in considerazione la situazione più favorevole per il

ricorrente, ossia tutte le spese da lui esposte (va ad esempio qui evidenziato

che le imposte non vengono considerate ai fini del

computo del minimo d'esistenza [DTF 126 III 89, 92 seg.; STF 17.11.2003,

7B.221/2003 = BlSchK 2004, 85 segg.]), nel preciso caso

di specie l’indigenza non è manifestamente data.

Infatti

complessivamente il suo nucleo famigliare ha entrate per fr. 7'398.45 netti

(4'461.95 + 1'473.75 + 1'462.75). Deducendo l’importo base per due persone che vivono in regime di unione domestica registrata

o per una coppia con figli di fr. 1’700, nonché fr. 1'200 (600 X 2) per i due

figli secondo la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza ai fini

esecutivi (edita dalla CEF, quale autorità cantonale di vigilanza, stato 1°

settembre 2009), fr. 580 di supplemento del 15/25%

(media) sul fabbisogno minimo secondo la citata giurisprudenza

(STFA U 102/04 del 20 settembre 2004) e tutte le spese

fatte valere con il certificato d’ammissione all’assistenza giudiziaria

(3'118.60), si ottiene un importo di fr. 799.85 al mese che permette senz’altro

al ricorrente di rimborsare, perlomeno ratealmente, la nota d’onorario del

proprio legale.

Volendo

escludere dal calcolo la figlia maggiorenne, l’esito non sarebbe diverso.

Infatti, dall’importo complessivo di fr. 5'924.70 (4'461.95 + 1'462.75) occorre

dedurre l’importo di fr. 1’700 e quello di fr. 600 per il figlio minorenne, fr.

460.

di supplemento del 15/25% (media) e fr. 2'748.75 di spese (esclusa la Cassa

malati di fr. 369.85 della figlia maggiorenne [e senza tener conto della sua

quota parte del canone di locazione che andrebbe ulteriormente dedotto]), per

un eccedenza mensile di fr. 415.95, sufficiente per pagare il proprio legale

con un pagamento rateale.

Ne

segue che già solo per questo motivo la richiesta va respinta, senza che

occorra esaminare le altre condizioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Le

spese, per complessivi fr. 600.--, sono a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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