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Decisione

32.2013.129

UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato, in applicazione del metodo straordinario, il diritto ad una rendita AI, essendo il grado di invalidità insufficiente

28 aprile 2014Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.1.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza

federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza

l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al

momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I

782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella

causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U

168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che

senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente

attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al

rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.

381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.4. Il

TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto

tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03

del 27 agosto 2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività

sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente

esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va

ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della

valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria

attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi

immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è

rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il

proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione

che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i

dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è

stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.5. Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In caso di perizia

giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare le perizie

giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure

l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale

evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich

dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea

costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto

2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Nel caso

concreto, dagli atti di causa risulta che l’UAI, con lo scopo di accertare in

maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha affidato il compito

di esperire una perizia reumatologica al dr. __________, spec. FMH in

reumatologia.

Nel

referto peritale del 19 aprile 2011, il dr. __________ ha posto le diagnosi di

“1. sindrome lombospondilogena cronica a destra in: discopatie plurisegmentali

da L2 a S1 con possibile instabilità segmentale; disturbi statici del rachide

(marcata ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, appiattimento della

lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale); decondizionamento e sbilancio

muscolare; obesità (peso 95.5 kg/statura 168 cm); 2. instabilità anteriore del ginocchio sinistro in: possibile lesione al legamento crociato anteriore a

sinistra; esiti da meniscectomia anamnestica al ginocchio sinistro nel 1962” (doc. 50-7).

Quanto

alla capacità lavorativa residua, il dr. __________ ha considerato l’assicurato,

a partire dall’11 luglio 2010, ancora abile al lavoro sull’arco di una giornata

lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 50%, nella sua

attività principale di pasticciere-panettiere, precisando “premettendo che

svolga esclusivamente mansioni tipiche del panettiere-pasticciere. In attività organizzative-dirigenziali

dettate dal fatto che l’assicurato è indipendente dal 1988, lo giudico abile al

lavoro in misura completa, sempre a partire dall’11 luglio 2010” (doc. 50-8).

Nello

svolgimento di attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali e di carico,

il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del

100%, con un rendimento del 100%, “a partire dall’11 luglio 2010, allorché

entrava in cura presso la Clinica ortopedica __________ a __________” (doc.

50-7).

A seguito

dei referti medici prodotti dall’assicurato in epoca successiva alla

valutazione peritale reumatologica appena citata, l’Ufficio AI ha ritenuto

opportuno richiedere un complemento peritale al dr. __________.

Nel

referto del 4 febbraio 2013, il dr. __________, dopo avere nuovamente posto le

diagnosi di “1. sindrome lombospondilogena cronica a destra in: discopatie

plurisegmentali da L2 a S1; disturbi statici del rachide (marcata ipercifosi

della dorsale con protrazione del capo, scoliosi sinistro-convessa

toracolombare); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità; 2.

instabilità anteriore del ginocchio sinistro in: possibile lesione al legamento

crociato anteriore a sinistra; esiti da meniscectomia anamnestica al ginocchio

sinistro nel 1962” (doc. 81-9), ha ribadito la sua precedente valutazione

peritale a proposito della capacità lavorativa residua dell’interessato,

giudicandolo abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma

con una diminuzione del rendimento del 50%, esclusivamente nelle mansioni

tipiche del pasticciere-panettiere, ma abile al lavoro al 100%, con rendimento

del 100%, nello svolgimento delle attività organizzative-dirigenziali legate

alla propria attività professionale e in altre attività adeguate, rispettose

delle sue limitazioni funzionali (doc. 81-9).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni peritali alle quali è giunto

il dr. __________, le quali, del resto, non sono state smentite in sede

ricorsuale tramite la presentazione di refertazione medico-specialistica

attestante la presenza di patologie maggiormente invalidanti.

La

rappresentante dell’assicurato si è infatti limitata a contestare gli aspetti

medici, rilevando come l’amministrazione si sia fondata unicamente sulle

conclusioni alle quali è giunto il perito reumatologo, senza tuttavia

sottoporre l’interessato anche ad una valutazione peritale di natura neurochirurgica,

ritenuto come il dr. __________, nel rapporto del 27 ottobre 2012, abbia

evidenziato come “l’inabilità lavorativa fosse dettata oltre dai dolori cronici

anche da gravi processi degenerativi lombari” (doc. I).

Il TCA

non può concordare con queste critiche sollevate dalla patrocinatrice del

ricorrente, per i motivi qui di seguito esposti.

Va

infatti, innanzitutto, rilevato come in sede peritale il dr. __________ abbia

tenuto conto, oltre che dei problemi al ginocchio e al rachide, anche dei

disturbi lombari presentati dall’assicurato.

Inoltre,

questo Tribunale rileva che il dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, nel

suo referto del 27 ottobre 2012, sia giunto alle medesime conclusioni alle

quali è giunto il dr. __________, indicando di ritenere l’assicurato inabile al

lavoro al 50% nello svolgimento della precedente attività lavorativa (cfr. doc.

73-2).

Ancora,

il TCA rileva come nel referto del 25 novembre 2010, gli specialisti della __________

di __________, dopo avere messo in rilievo l’esistenza di disturbi lomboradicolari,

abbiano posto i medesimi limiti (vale a dire evitare di sollevare pesi oltre i 10 kg, cfr. doc. 43-2) indicati anche dal dr. __________ in sede peritale.

Infine, il TCA sottolinea che il Tribunale

federale, in una sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, confermando la

precedente sentenza 36.208.126 di questa Corte, ha già avuto modo di

sottolineare, che “come in altri settori specialistici della medicina, i

confini dell’area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del

reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di

affezioni studiate e dalla terapia praticata” (cfr. RtiD 2010 II pag. 208

[9C_965/2008] consid. 4).

In

quell’occasione, l’Alta Corte, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente –

a mente del quale essendo le ernie discali di competenza di un neurochirurgo,

la valutazione del caso non poteva essere affidata a un reumatologo e a un

chirurgo ortopedico - ha confermato la correttezza delle valutazioni peritali

effettuate da un reumatologo, rispettivamente da uno specialista in chirurgia

ortopedica, concludendo che “per quanto concerne più precisamente la

problematica relativa all’ernia discale – comunque convincentemente esclusa dai

medici interpellati dall’opponente – va inoltre precisato che essa non

necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma può anche essere di

pertinenza ortopedica”.

Il

Tribunale federale ha ribadito gli stessi concetti anche nelle sentenze 9C_781/2011

del 14 maggio 2012,9C_856/2010 del 27 giugno 2011 e 9C_906/2010 del 5 aprile

2011, pubblicata in SVR 2011 IV nr. 67.

L’Alta

Corte ha ancora una volta confermato la propria giurisprudenza nella STF 9C_282/2012

del 29 agosto 2012, concernente il caso di un’assicurata afflitta, tra le altre

diagnosi somatiche, anche da patologie a livello delle ginocchia (“gonarthrose

interne droite débutante sur status après méniscectomie arthroscopique

itérative en 2001, compliquée d’une arthrofibrose ayant nécessité une

libération arthroscopique en 2003”), le quali erano state valutate a livello

peritale da uno specialista in neurologia e non, come preteso dall’assicurata,

da uno specialista in reumatologia o in ortopedia.

Il TCA,

alla luce della sentenza federale 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, non può

quindi concordare con la critica espressa dalla patrocinatrice dell’assicurato.

Pertanto,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel

settore delle

assicurazioni sociali, che l’assicurato presenta una

capacità lavorativa del 50% (rendimento ridotto), nella sua precedente attività

di pasticciere-panettiere (con riferimento esclusivamente alle mansioni tipiche

che tale attività comporta), mentre è da considerare pienamente abile al lavoro

sia nelle attività organizzative-dirigenziali legate alla sua attività di

pasticciere-panettiere in proprio, sia nello svolgimento di altre attività

adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

2.7. In applicazione del metodo

straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta

economica per indipendenti eseguita il 4 ottobre 2011 e il 14 novembre 2012

(doc. 84-1).

Nel relativo rapporto,

datato 22 aprile 2013, l’ispettrice incaricata, riguardo all’attività svolta

dall’assicurato prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato

quanto segue:

" (…)

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ - vedi allegato 1

Descrizione dell'attività:

Un tempo si andava a prendere il sacco di farina di almeno 25 Kg e lo si portava sulle spalle sino al laboratorio; ora invece, grazie ai sylos, questo sforzo

può essere evitato. È poi la macchina che effettua l'impasto, che viene

successivamente suddiviso a mano e messo a lievitare (in tal caso sono

utilizzati dei carrelli).

Quando è pronto, si toglie il pane con la pala e si ripone nelle

ceste. Il forno è a tre piani, pertanto si è impegnati dalle 2.00 alle

6.30-7.00 del mattino in modo continuato.

Prima del danno:

Dopo il lavoro di panettiere e pasticciere, che eseguiva dalla

mattina presto sino alle 12.00-13.00, riposava due-tre ore e poi si recava al

bar e si occupava dei clienti, spiega l'assicurato nel corso del colloquio di

inchiesta.

Si dedicava altresì ai lavori d'ufficio ogni giorno per circa 1

ora, occupandosi della tenuta delle entrate ed uscite e delle fatture; questo 7

giorni su 7, precisa. Anche i pagamenti venivano effettuati dall'assicurato

stesso, due volte al mese, ma non quelli cash, di cui sono responsabili i

dipendenti a seconda del settore di appartenenza.

Le ordinazioni vengono effettuate, da sempre, dal personale del

rispettivo settore, ovvero coloro che lavorano in laboratorio ordinano la merce

del laboratorio e così fanno i camerieri per il bar.

Dei trasporti dei prodotti presso i clienti, precisa il signor RI

1, non si è mai occupato regolarmente: gli capita di sostituire l'autista, ma

non si tratta di una sostituzione che avviene in modo regolare "sui cinque

giorni della settimana".

Dopo il danno:

L'assicurato dichiara di non occuparsi più della contabilità,

affidata al figlio __________; questi "ha in progetto di subentrare",

aggiunge. "Lui fa la notte", finendo la mattina alle 11.30; poi

riposa e ritorna al bar alle 18.00. Delle registrazioni e dei bollettini non si

occupa più, aggiunge.

Ciò che trova problematico è mantenere la postura semiflessa in

avanti e/o eretta a lungo; quando forza troppo, sente dolore al nervo sciatico,

poi crampi agli arti e alla schiena; è la parte destra comunque, quella più

colpita. Per questo "ora se la prende più blandamente di prima", soprattutto

in laboratorio.

Anche camminare a lungo non gli è possibile; inoltre si sente

rigido la mattina appena alzato al punto di essere costretto a rimanere fermo 5

minuti sul bordo del letto.

Osservazioni:

La valutazione tiene conto di un impegno come panettiere e

pasticciere di 10 ore lavorative sei giorni la settimana, nonostante la

Considerandi

presenza dichiarata dall'assicurato presso l'esercizio e in laboratorio sia

superiore a questo impegno.

A ciò si aggiungano le ore indicate per la contabilità (7 ore

alla settimana) più il tempo, ogni due settimane, per i pagamenti;

complessivamente 68 ore settimanali.

EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA - vedi allegato 2

Reddito dell'assicurato:

2011.

2010.

2009*

2008*

2007.

2006*

2005*

2004.

Reddito

tassato

70'000

78'000

54'000

110'000

162'734

186'219

299'300

190'000

Utile da

lavoro dichiarato

46'765

59'151

35'862

88'894

82'554

102'404

168'148

C.I.

174'200

197'600

310'700

190'900

* alle

seguenti tassazioni è stato opposto reclamo; l'inchiesta dell'Ispettorato

fiscale del 2009 ha evaso i reclami 2005 e 2006 e rettificato, per il 2007,

come evidenzia il reddito tassato, i valori dichiarati dall'assicurato.

Estratto dei conti economici:

Anno

CA

Costi merce

Costi

personale

Ammortamenti

Risultato

d’esercizio

2003.

1'692'314

528'035

533'298

72'152

129'263

2004.

1'732'742

554'458

550'931

50'715

179'460

2005.

1'734'497

543'048

575'380

63'530

168'165

2006.

1'667'761

506'178

626'179

53'424

102'413

2007.

1'723'076

527'516

649'731

62'052

118'260

2008.

1'662'829

515'507

640'158

67'756

89'040

2009.

1'556'966

454'393

637'420

67'397

35'872

2010.

1'145'763

521'414

666'593

57'671

59'150

Rapporto Ispettorato fiscale del 16 gennaio 2009:

"..dopo una discussione con il contribuente e i suoi

rappresentanti fiscali, abbiamo convenuto di comune accordo di operare una

ripresa pari a fr. 20'000.- a carico di ciascun periodo di verifica.

Inoltre di comune accordo si conviene di operare una ripresa annua

pari a fr. 10'000.- a titolo di consumo proprio (vitto).

Verbale di audizione del 28.11.2012.

Contro la decisione di tassazione 2008 intimata il 30 settembre

2009.

è stato inoltrato regolare e tempestivo reclamo il 28 settembre 2009.

Con il reclamo è contestato il reddito da attività indipendente

del contribuente, reddito rettificato da un dichiarato di fr. 88'894.- ad un

tassato di fr. 168'000.-.

L'autorità spiega i motivi che hanno portato alla correzione

del reddito, in particolare che la correzione è stata effettuata in quanto dai

dati presentati è stata riscontrata una scarsa redditività in proporzione agli

acquisti effettuati, inoltre sono stati considerati privati alcuni costi inseriti

nel conto economico 2008.

Vista la documentazione prodotta, considerato che diversi costi

privati sono stati correttamente contabilizzati in diminuzione dei costi, dopo

ampia discussione le parti concordano di ridurre il reddito da attività

indipendente principale del contribuente da fr. 168'000.- a fr. 110.000.-. In questa

sede le parti concordano pure di definire il reddito aziendale 2009 in fr. 54'000.-.

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento dell'azienda,

dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

Data l'età dell'assicurato ma alla luce di considerazioni di

carattere meramente economico (l'entità dell'esercizio, il numero di collaboratori

impiegati, l'investimento finanziario, per citarne alcuni dei più evidenti) non

ritengo che si possa esigere un cambiamento di professione, o perlomeno che l'assicurato

possa passare dal ruolo di indipendente a quello di dipendente.

Si può esigere invece che all'interno della propria ditta trovi

sinergie e collaborazioni atte a sostituirlo laddove possibile, facendosi carico

di mansioni a carattere direttivo e amministrativo anziché delegarle al figlio,

come ha dichiarato nel corso dei due incontri.

In quest'ottica la valutazione tiene conto degli aspetti medici e

in particolare dei limiti funzionali riconosciuti ma oltremodo delle capacità residue

che il perito ha messo in luce e di cui l'assicurato si deve avvalere allo

scopo di ridurre il danno.

Ritiene necessaria una perizia?

No

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

Reddito senza invalidità:

Quale termine di raffronto per la valutazione ritengo si debbano prendere

a riferimento innanzitutto dati finanziari affidabili.

A questo riguardo cito il rapporto dell'Ispettorato fiscale del 16

gennaio 2009, che rileva come la tassazione sia stata imposta "per

apprezzamento" poiché non risultavano i rotoli della cassa registratrice.

Sono state operate poi, per le tassazioni 2005-2006 e 2007 riprese pari a fr. 20'000.-

per ciascun anno per la "violazione dell'obbligo procedurale" e

altresì una ripresa annua di fr. 10'000.- a titolo di consumo proprio. Lo

stesso verbale giustifica riprese per spese di natura privata tali da far

lievitare considerevolmente il reddito tassato dell'assicurato.

Anche nel 2008 e nel 2009 l'assicurato è stato tassato per cifre nettamente superiori al dichiarato, che hanno portato successivamente ad una

negoziazione tra le parti.

Trovandoci pertanto a dover definire il reddito senza invalidità,

ritengo si debba tener conto prioritariamente delle valutazioni fatte in

ambito fiscale e procedere alla media dei risultati aziendali apprezzati in

quel contesto. Gli anni 2006-2007 e 2008 si prestano meglio di altri allo scopo:

il 2009 è caratterizzato dall'insorgenza della malattia e presenta, dal lato

economico, una cifra d'affari e un risultato d'esercizio inferiori rispetto

agli anni precedenti, mentre il 2005 segna un utile nettamente più elevato

della media.

Ne risulta un reddito senza invalidità netto, frutto della media

dei redditi tassati negli anni 2006-2007-2008, di fr. 152'984.- netti, fr.

167'517.- lordi.

In questi anni non è stato investito capitale in azienda, pertanto

non si deduce alcun interesse.

Reddito con invalidità:

Prima di procedere con il definire il reddito con invalidità sono necessarie

alcune riflessioni.

Innanzitutto sul ruolo dell'assicurato, che per quanto sia

"nato" professionalmente come panettiere si è fatto carico in seguito

di una vera e propria azienda, con un laboratorio, quattro negozi, uno snack

bar, nonché svariati dipendenti (come si è visto molti attivi in misura

parziale) di cui quattro persone a tempo pieno e due apprendisti (oltre

all'assicurato e al padre) che operano in laboratorio.

Appare verosimile, dati i limiti funzionali riconosciuti, che

l'assicurato debba essere sostituito dai propri dipendenti nell'attività di

panettiere, ma non è certamente il solo ruolo che è andato via via assumendo

nel corso degli anni, durante i quali è stato il promotore di tutte le scelte strategiche

dell'azienda.

Oltre ai successi, come lui stesso ha rilevato, sono annoverabili anche

gli insuccessi (alcuni negozi non funzionano come dovrebbero mentre dieci anni

orsono si è potenziata la panetteria a scapito della confetteria, poco

remunerativa); a questo riguardo mi permetto di segnalare la diminuzione della

cifra d'affari (evidente nel grafico) che ha caratterizzato gli ultimi dieci

anni e l'aumento delle spese per il personale, un aumento non dettato dalla

malattia ma evidentemente da scelte e ragioni che in questa sede non possiamo nè

ha senso approfondire.

Per quanto si possano ritenere affidabili le valutazioni

dell'ufficio tassazione, in particolare quelle relative al 2000 e al 2011, non

ritengo possano essere prese a riferimento per valutare la perdita di guadagno

mediante l'applicazione del metodo ordinario; per quanto segnalino una perdita

rispetto al passato, non è verosimile ritenerla riconducibile unicamente alla

malattia dell'assicurato.

Nel rispetto del principio di causalità, ritengo invece che si

debba procedere mediante l'applicazione del metodo straordinario come evidenzia

la tabella che segue:

Campi di

attività senza danno alla salute

Ponderazione

senza danno

Incapacità

al lavoro

nei campi di attività

Base salariale

mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione

del reddito dell'atti-vità professio-nale dovuta al danno

Direzione

20%

0%

1) SFr.

6'750

SFr.

16'200

Sfr. 0

Panettiere

80%

40%

2) SFr.

5'305

SFr.

50'928

SFr. 20'371

3)

SFr. 0

SFr. 0

4)

SFr. 0

SFr. 0

5)

SFr. 0

SFr. 0

6)

SFr. 0

SFr. 0

Totale

100%

32%

SFr.

67'128

SFr. 20'371

Secondo

l'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010

1) TA7,

pos. 23, livello di qualificazione 3, uomini

2) TA7,

pos. 37, livello di qualificazione 1°2, uomini

3) CA XX,

pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

4) CA XX,

pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

5) CA XX,

pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

6) CA XX,

pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini

Reddito

ipotetico senza invalidità

SFr.

67'128

Reddito

da invalido

SFr.

46'757

Diminuzione

del reddito dell'attività prof. imputabile al danno

SFr.

20'371

Tasso

di diminuzione del reddito dell'attività professionale

30%

VALUTAZIONE E PROPOSTA

Valutando le limitazioni dell'assicurato nel confronto tra campi

di attività e applicando il metodo straordinario si evince un perdita del 30%

che non dà diritto a prestazioni.

Come detto nel rapporto, non sono in discussione i limiti

funzionali nella professione di panettiere ma la fattiva possibilità

dell'assicurato di avvalersi di collaboratori nelle attività di carattere pratico

continuando a dedicarsi alla gestione e ad attività amministrative e

dirigenziali." (Doc. 84/6-11)

2.8

La patrocinatrice del

ricorrente ha contestato le risultanze dell’inchiesta economica effettuata sul

posto, criticando innanzitutto l’applicazione del metodo straordinario; poi la

ripartizione delle mansioni (20% direzione – 80% panettiere) e, infine,

l’incapacità lavorativa del 40% ritenuta nella mansione di panettiere (doc. I).

Per quanto riguarda, in primis, la

questione della scelta del metodo straordinario operata dall’amministrazione e

contestata dalla patrocinatrice del ricorrente, questo Tribunale ritiene di

poter condividere le considerazioni espresse dall’ispettrice incaricata nel

rapporto d’inchiesta del 22 aprile 2013, laddove ha rilevato che “oltre ai

successi, come lui stesso ha rilevato, sono annoverabili anche gli insuccessi

(alcuni negozi non funzionano come dovrebbero mentre dieci anni orsono si è

potenziata la panetteria a scapito della confetteria, poco remunerativa); a

questo riguardo mi permetto di segnalare la diminuzione della cifra d’affari

(evidente nel grafico) che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni e l’aumento

delle spese per il personale, un aumento non dettato dalla malattia ma

evidentemente da scelte e ragioni che in questa sede non possiamo né ha senso

approfondire. Per quanto si possano ritenere affidabili le valutazioni

dell'ufficio tassazione, in particolare quelle relative al 2000 e al 2011, non

ritengo possano essere prese a riferimento per valutare la perdita di guadagno

mediante l'applicazione del metodo ordinario; per quanto segnalino una perdita

rispetto al passato, non è verosimile ritenerla riconducibile unicamente alla

malattia dell'assicurato” (doc. 84/9-10).

Al riguardo, va infatti ricordato che in una STF 9C_572/2010

del 25 marzo 2011, il TF ha ancora una volta avuto modo di rilevare che, nel

caso di lavoratori indipendenti, il raffronto della cifra d’affari realizzata

prima e dopo il danno alla salute non permette sempre di giungere ad un

risultato affidabile in merito alla perdita di guadagno causata dal danno alla

salute, potendo la variazione della cifra d’affari essere dovuta ad un insieme

di fattori estranei all’invalidità. L’Alta Corte ha infatti osservato:

"

3.4

Sous couvert d’appliquer la méthode

extraordinaire d'évaluation de l’invalidité, les premiers juges, à l’instar de

l’office AI, n'ont rien fait d'autre que de procéder à une comparaison des

revenus. Or, chez une personne de condition indépendante, la comparaison des

résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la

survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la

diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où l’on

peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de

l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité.

En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de

nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle,

la concurrence, l’aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes

intéressées dans l’entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les

documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part

du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l’invalidité - et

celle qui revient à la propre prestation de travail de l’assuré (arrêt

9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.3 et les

références, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35)”.

Il Tribunale federale ha avuto modo di confermare

la bontà della scelta di utilizzo del metodo straordinario operata

dall’amministrazione e confermata dai primi giudici anche in una STF

9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, nella quale ha concluso che “la Corte di prime

cure ha concluso in modo convincente, alla luce di accertamenti vincolanti per

questa Corte, che non era possibile stabilire in maniera sufficientemente

precisa i redditi da porre a confronto, in particolare quello da invalido. La

situazione risultava infatti complessa, vi era carenza di contabilità separata,

malgrado vi fossero due negozi ed essa appariva altresì confusa. Infine era

arduo individuare i costi estranei ai problemi di salute. Di conseguenza

appariva giustificato fondarsi sul metodo straordinario "per valutare

l'effettiva ripercussione del danno alla salute" (si confronti ad esempio

sentenza 9C_947/2008 del 29 maggio 2009)”.

Visto quanto sopra, il TCA concorda con la scelta

dell’amministrazione di valutare il grado di invalidità dell’assicurato in

applicazione del metodo straordinario.

2.9

In merito al contenuto

dell’inchiesta svolta, la rappresentante del ricorrente ha innanzitutto contestato

la ripartizione delle mansioni (20% direzione, 80% panettiere)

stabilita dall’amministrazione, ritenuto che della parte amministrativa si

occupa esclusivamente il figlio dell’assicurato e, comunque, in precedenza,

l’interessato dedicava a questo tipo di attività un’ora al giorno,

corrispondente quindi ad una percentuale del 10% (doc. I).

Nel

rapporto di inchiesta, l’ispettrice incaricata ha valutato al 20% la

percentuale dedicata dall’interessato all’attività di direzione, indicando che

“l’assicurato ha dichiarato di avere delegato al figlio __________ la tenuta

della contabilità. Si tratta di una delega, tuttavia, da ricondurre a motivazioni

di carattere personale e non riconducibili al danno, visto che non sono

indicati limiti funzionali in queste mansioni” (cfr. allegato 1, doc. 84-12).

Quanto

alla percentuale fissata al 20% nella mansione di “direzione”, l’ispettrice

incaricata, nelle annotazioni per l’incarto del 3 giugno 2013, prendendo espressamente

posizione riguardo alle critiche sollevate dalla rappresentante legale

dell’assicurato in sede di audizione, ha osservato che “per quanto concerne la

ripartizione oraria e dunque percentuale tra l’attività amministrativa – che

comprende anche la direzione del personale e l’organizzazione del lavoro e non

la sola tenuta delle entrate e delle uscite – e le mansioni di panettiere,

scaturisce dalle informazioni rese dall’assicurato nel corso delle inchieste e

rappresenta il ruolo che egli ha ricoperto e ricopre tuttora in seno

all’esercizio. Il fatto che il figlio se ne faccia carico da alcuni anni, in

previsione peraltro di un passaggio di proprietà, non è riconducibile al danno

alla salute, bensì, evidentemente, a ragioni di altra natura. L’assicurato, per

quanto ritenuto parzialmente inabile nell’attività di panettiere, ha piena

capacità in mansioni di carattere amministrativo e direttivo; il fatto che

abbia deciso di delegarle non significa che non competano al ruolo che gli è

proprio come proprietario della ditta. In tal senso, come proprietario, egli ha

l’obbligo di ridurre il danno o, perlomeno, di questo aspetto occorre tenere

debito conto nella valutazione” (doc. 90-1).

In sede

ricorsuale, la patrocinatrice del ricorrente ha nuovamente contestato la

percentuale dedicata all’attività di direzione attribuita dall’amministrazione

all’assicurato, dato che di tale mansione si occupa il figlio dell’interessato.

Secondo la legale, tenuto conto del fatto che, prima di delegare tale mansione

al figlio, l’assicurato se ne occupava nella misura di un’ora al giorno, la percentuale

relativa all’attività di direzione non può quindi essere superiore al 10% (doc.

I).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene corretta la scelta dell’amministrazione, tenuto

conto dell’obbligo di ridurre il danno che incombe all’assicurato, dal quale

può dunque essere preteso un maggior impegno nell’attività dirigenziale, alla

luce della sua piena capacità lavorativa, dal profilo medico, in tale ambito

(cfr. consid. 2.6.).

2.10

A proposito

del grado di impedimenti nello svolgimento delle singole mansioni, la

patrocinatrice del ricorrente ha contestato la percentuale del 40% applicata

dall’ispettrice incaricata nello svolgimento dell’attività di panettiere, ritenuto

che, in sede peritale, il dr. __________ ha valutato l’interessato inabile al

lavoro al 50% come panettiere (doc. I).

Al

riguardo, il TCA rileva che, in sede peritale, il dr. __________ ha considerato

che l’interessato presenta una riduzione del rendimento del 50% nella sua

attività principale di pasticciere-panettiere, “premettendo che svolga

esclusivamente mansioni tipiche del panettiere-pasticciere” (doc. 50-8 e 81-8).

Nell’esame

della funzionalità fisica del 4 febbraio 2013, il dr. __________ ha evidenziato

che l’assicurato conserva una capacità funzionale residua normale nel

sollevamento e/o trasporto di carichi molto leggeri (fino a 5 kg) e leggeri (6-10 kg); nella manipolazione di oggetti leggeri e medi e con rotazione della mano;

nella posizione seduta e piegata in avanti e in quella con ginocchia flesse;

negli spostamenti oltre i 50 metri; nell’impiego delle due mani, mentre

presenta solo una lieve riduzione nel mantenimento di posizioni statiche (eretta

e seduta) (cfr. doc. 81-10).

Nel

rapporto d’inchiesta del 22 aprile 2013, l’ispettrice incaricata ha motivato la

propria scelta di discostarsi leggermente dalla percentuale posta dal perito

reumatologo, osservando che “si può esigere che all’interno della propria ditta

trovi sinergie e collaborazioni atte a sostituirlo laddove possibile”,

aggiungendo che “in quest’ottica la valutazione tiene conto degli

aspetti medici e in particolare dei limiti funzionali riconosciuti ma oltremodo

delle capacità residue che il perito ha messo in luce e di cui l'assicurato si

deve avvalere allo scopo di ridurre il danno” (doc. 84-8).

Nell’“Allegato 1: confronto fra campi di attività per la

professione di panettiere-pasticciere”, inoltre, l’ispettrice ha precisato che

“l’assicurato può, come indicato in sede peritale, delegare a terzi attività

onerose, che comportano sforzi con il rachide; egli ha infatti diversi

dipendenti, che possono eseguire in sua vece quelle operazioni in cui il pane

e/o la pasticceria vengono inseriti o estratti dalle placche. Attività di

carattere direttivo sono non solo auspicabili, ma oltremodo esigibili; per

questo il grado proposto tiene conto del rallentamento, ma anche del fatto che l’assicurato

può avvalersi di collaboratori che operino al posto suo e oltremodo fare delle

pause. Se da un lato il perito indica una ridotta capacità nel lavorare a

braccia elevate e con rotazione così come in posizione eretta e piegata in

avanti, la capacità diventa lievemente ridotta quando si tratta di mantenere

posizioni statiche (eretta e seduta); pertanto si può ritenere che l’assicurato

abbia maggiori opportunità, nell’ambito della propria azienda, rispetto al

ruolo di panettiere che, come detto prima, può in parte delegare a personale

ausiliario e apprendisti” (doc. 84-12).

Chiamata

poi dall’Ufficio AI ad esprimersi riguardo alle contestazioni sollevate in sede

di audizione dalla rappresentante legale dell’assicurato, l’ispettrice

incaricata, nell’annotazione per l’incarto del 3 giugno 2013, dopo avere

ribadito la correttezza di quanto già indicato nell’allegato 1, ha osservato che “il grado applicato può discostarsi da quello medico-teorico poiché tiene conto,

da un lato, dei limiti funzionali medicalmente riconosciuti e, dall’altro, di

elementi che attengono più precisamente lo svolgimento e l’organizzazione

dell’attività lavorativa. Anche in questo contesto vale l’obbligo, per

l’assicurato, di dotarsi di mezzi e/o della collaborazione del personale in

quelle situazioni o per quelle mansioni in cui viene riconosciuta, da parte

medica, completa o parziale inabilità” (doc. 90-1).

Il TCA non

condivide la scelta dell’amministrazione di distanziarsi dalla valutazione

medico-peritale fornita dal dr. __________, il quale, come visto in precedenza

(cfr. consid. 2.6.), ha chiaramente indicato che l’interessato conserva una

capacità lavorativa del 50% nello svolgimento dell’attività vera e propria di

panettiere/pasticciere, mentre presenta una capacità lavorativa totale

nell’adempimento di attività organizzative-dirigenziali (doc. 50-8).

Alla luce

della chiara distinzione operata dal perito stesso, il TCA non ritiene quindi

corretto applicare alla mansione di panettiere un grado di impedimento del 40%,

come deciso dall’amministrazione, ma ritiene di doversi attenere alla

percentuale del 50% stabilita dal dr. __________ (cfr. STF 9C_767/2013 del 19

febbraio 2014, nella quale l’Alta Corte ha considerato che non fosse possibile

distanziarsi dalla percentuale di incapacità lavorativa del 33.3% stabilita dal

perito reumatologo, fissando il grado di incapacità lavorativa al 30%).

Il TCA

considera, infatti, che dell’obbligo per l’assicurato di ridurre il danno (cfr.

al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010) l’Ufficio AI abbia già tenuto

conto nell’innalzare dal 10% al 20% la percentuale consacrata allo svolgimento

di attività di carattere amministrativo/direttivo.

La

presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente

l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di

riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi

amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26

gennaio 2006; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita

dall’UFAS).

In una STF

9C_731/2007 del 20 agosto 2008 concernente il caso di un assicurato di

professione garagista indipendente, l’Alta Corte, dopo avere stabilito,

contrariamente al parere dell’amministrazione e del primo giudice, che la ripartizione

tra lo svolgimento di lavori meccanici e di compiti di gestione/direzione

dovesse essere stabilita nella proporzione del 70% a 30%, ha così calcolato il

grado di invalidità dell’assicurato in applicazione del metodo misto:

"

(…)

5.

5.1

Il reste à examiner l'incidence de l'empêchement

de 50% retenu par les premiers juges dans le champ des travaux de réparations

mécaniques sur la capacité de gain du recourant, selon la formule applicable

pour la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, conformément à la

jurisprudence (ATF 128 V 29 consid. 4a p. 33):

T1 x B1 x s1 + T2 x B2 x s2

------------------------------------- = taux

d'invalidité

T1 x s1 + T2 x s2

T correspond à la part consacrée à chacun des deux

champs d'activités du travail en cause par rapport au temps total (= T1 + T2 =

100%) en pour cent, B à l'incapacité de travail dans chacune des activités et s

au revenu pour l'activité correspondante.

Sur ce point, si la juridiction cantonale a

considéré à juste titre devoir appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation

de l'invalidité, elle a en réalité procédé à un calcul revenant à une

comparaison des revenus avant et après invalidité (comme pour la méthode

ordinaire d'évaluation de l'invalidité), ce qui ne correspond pas aux modalités

de calcul de la méthode extraordinaire. Celle-ci est précisément fondée non pas

sur la méthode ordinaire, laquelle suppose que les revenus puissent être

chiffrés exactement, mais sur la méthode spécifique pour personnes sans

activité lucrative (ATF 128 V 29 consid. 4a p.

32). A l'exemple de la méthode spécifique, il s'agit tout d'abord de procéder à

une comparaison des activités, puis de déterminer le taux d'invalidité en

fonction des répercussions financières concrètes dues aux entraves

fonctionnelles. L'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une

comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de la

comparaison des activités, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou

l'infirmité, après quoi on apprécie séparément les effets de cet empêchement

sur la capacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1

p. 30). Dès lors que les premiers juges ont introduit dans leur calcul les

éléments du revenu sans et avec invalidité, qui ne correspondent pas à la

méthode extraordinaire d'évaluation, ils ne peuvent être suivis.

5.2

En ce qui concerne les éléments de la formule

d'évaluation dans le cas d'espèce, T1 est égal à 30 et T2 à 70 (consid. 4.2

supra), tandis que B1 est égal à 0 et B2 à 50% (consid. 4.1 [ab initio] supra).

Quant aux revenus à prendre en considération (s1 et

s2), il convient, en l'absence de données plus précises au dossier - lesquelles

n'ont apparemment pas pu être recueillies malgré l'instruction complémentaire

ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances (cf. jugement du 21 mars 2006)

-, de reprendre les montants qu'a fixés l'autorité cantonale de recours en se

fondant sur les salaires 2002 de l'Enquête suisse sur les salaires (ESS) pour

le revenu d'un homme exerçant une activité de commerce et de réparations de véhicules

automobiles (niveau de qualifications 3; TA1-b), respectivement une activité de

secrétariat et des travaux de chancellerie (niveau de qualifications 4), bien

qu'ils ne correspondent que très imparfaitement à l'idée de la méthode

extraordinaire. Les montants de 5619 fr. (travaux de mécanique sur voiture) et

de 5350 fr. (travaux administratifs) ainsi déterminés ne sont pas contestés en

tant que tels par le recourant.

Contrairement à ce qu'il voudrait, il n'y a

toutefois pas lieu de procéder à un abattement sur ces revenus. La réduction du

salaire statistique dans le cadre de la détermination du revenu hypothétique

d'invalide prévue par la jurisprudence (ATF 126 V 75)

a pour objectif de tenir compte du fait que pour un assuré devant se réadapter

dans une activité qu'il est jugé apte à exercer malgré son handicap, les

possibilités de réaliser un gain qui se situe dans la moyenne sont forcément

diminuées. Un tel abattement n'est pas automatique, mais est justifié dans les

cas où il existe des indices suffisants pour admettre qu'en raison de

différents facteurs (par exemple, limitations liées au handicap, âge, années de

service) l'assuré ne peut mettre à profit sa capacité de travail (résiduelle)

sur le plan économique que dans une mesure inférieure à la moyenne (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa p. 79 sv.). Dans le cadre

de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, la notion même de

revenu d'invalide au sens où l'a employée la juridiction cantonale (en

effectuant une comparaison des revenus sans et avec invalidité), et, partant,

celle d'abattement, n'ont pas leur place. L'argumentation du recourant sur la

réduction du salaire d'invalide et l'étendue de celle-ci (25% au lieu de 20%)

n'est dès lors pas pertinente.

5.3

Compte tenu des valeurs déterminées ci-avant, le

taux d'invalidité du recourant se calcule de la manière suivante:

(30 x 0 x 5350 fr.) + (70 x 50 x 5619 fr.)

------------------------------------------------

= 36%

(30 x 5350 fr.) + (70 x 5619

fr.)

Ce taux d'invalidité (35,5% arrondi au pour cent

supérieur, cf. ATF 130 V 122) est insuffisant

pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.”

Il

Tribunale federale ha ribadito la correttezza di tale formula di calcolo anche

nella STF 9C_820/2008 del 14 ottobre 2009 e nella STF 9C_1057/2009 del 20 ottobre

2010).

Pertanto, nel caso di specie, procedendo, conformemente

alla giurisprudenza (cfr. DTF 128 V 29 consid. 4c; STF 9C_731/2007 del 20

agosto 2008 consid. 5; STF 9C_820/2008 del 14 ottobre 2009), al calcolo dell’incidenza dell’impedimento del 50% nello

svolgimento dell’attività di panettiere sulla capacità di guadagno

dell’interessato secondo la formula applicabile nel metodo straordinario di

calcolo del grado di invalidità, si ottiene il seguente grado di invalidità:

(20 x 0 x 6’750 fr.) + (80 x 50 x 5’305 fr.)

------------------------------------------------------ = 38%

(20 x fr. 6’750) + (80 x 5’305 fr.)

Questo

grado di invalidità del 38% è insufficiente per consentire all’assicurato di beneficiare

di una rendita di invalidità.

A

giusta ragione l’Ufficio AI ha quindi rifiutato l’erogazione di prestazioni

assicurative. La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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