32.2013.129
UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato, in applicazione del metodo straordinario, il diritto ad una rendita AI, essendo il grado di invalidità insufficiente
28 aprile 2014Italiano55 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2013.129
Data decisione, Autorità:
28.04.2014, TCA
Titolo:
UAI ha a giusta ragione rifiutato all'assicurato, in applicazione del metodo straordinario, il diritto ad una rendita AI, essendo il grado di invalidità insufficiente
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO STRAORDINARIO
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.129
cr/sc
Lugano
28 aprile
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 luglio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 giugno 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1952, pasticciere-panettiere indipendente, in data 25 settembre 2009 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “persistenti
dolori alla schiena, fino al tallone, con impossibilità di svolgere attività
della durata di più di 2/3 ore in piedi” (doc. 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una
perizia a cura del dr. __________ del SMR, l’Ufficio AI, con progetto di
decisione dell’8 aprile 2010 (doc. 27), poi confermato con decisione del 7
giugno 2010 (doc. 29), ha respinto la richiesta di prestazioni, presentando
l’assicurato un’incapacità lavorativa del 10% nell’esercizio della sua
professione, nella quale può far fruttare al meglio la sua capacità di guadagno
residua.
1.2. In data 3
agosto 2010 l’assicurato ha presentato all’Ufficio AI una seconda domanda di
prestazioni (doc. 31/1-10).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui l’esecuzione di una
perizia reumatologica affidata al dr. __________ (doc. 50 e doc. 81), l’Ufficio
AI, con progetto di decisione del 25 aprile 2013 (doc. 85), poi confermato con
decisione del 7 giugno 2013 (doc. A), ha respinto la richiesta di prestazioni,
presentando l’assicurato una perdita di guadagno del 30%, insufficiente per
avere diritto ad una rendita di invalidità.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dalla RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità, per un grado AI del 50%
(doc. I).
Il
ricorrente ha innanzitutto contestato l’applicazione del metodo straordinario adottato
dall’Ufficio AI, con suddivisione delle mansioni nella misura del 20% per la
parte amministrativa e dell’80% per il mestiere vero e proprio di panettiere,
facendo valere che è da ormai otto anni che è suo figlio ad occuparsi della
parte amministrativa dell’attività e, in precedenza, egli se ne era occupato
personalmente unicamente nella misura di un’ora al giorno.
La
rappresentante legale dell’assicurato ha poi contestato la percentuale di
incapacità al lavoro del 40% nello svolgimento dell’attività di panettiere
indicata dalla consulente incaricata, in contrasto con la percentuale di
incapacità lavorativa del 50% posta dal perito reumatologo.
La patrocinatrice
del ricorrente ha pure criticato l’ammontare sia del reddito da valido (il
quale non tiene conto della media degli anni 2006-2008), che di quello da
invalido (il quale non ha preso in considerazione l’aumento delle spese per
l’assunzione di nuovo personale a seguito dei problemi di salute dell’assicurato)
calcolati dall’amministrazione.
La legale
dell’assicurato ha, infine, criticato la valutazione peritale del dr. __________,
reumatologo, in quanto non terrebbe adeguatamente conto degli aspetti
neurochirurgici, che avrebbero dovuto essere approfonditi tramite una perizia
pluridisciplinare (doc. I).
1.4. In risposta
l’UAI - dopo avere confermato la correttezza sia della valutazione medica del
dr. __________, sia di quella economica effettuata utilizzando il metodo
straordinario - ha confermato la decisione impugnata e postulato la reiezione
integrale del gravame (doc. IV).
1.5. In data 2
settembre 2013, la rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA di non
avere ulteriori mezzi di prova da presentare, fermo restando l’integrale
contestazione della risposta di causa dell’Ufficio AI (doc. VI).
Questo
scritto dell’assicurato è stato trasmesso all’amministrazione (doc. VII), per
conoscenza.
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurato.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e
cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.2. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA,
nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile,
occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo
specifico applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art.
27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in particolare nel
caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da
porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV
Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137
consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid.
2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In tal
caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza
del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i
quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122
consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo
consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b;
DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità
produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita
di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.3. Per quanto
attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico
e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA
e quanto già esposto ai consid. 2.1. e 2.2. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.1.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza
federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza
l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio
della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al
momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I
782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella
causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U
168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al
rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p.
381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.4. Il
TFA ha già avuto modo di affermare l’ammissibilità di principio di un raffronto
tra redditi da attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03
del 27 agosto 2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività
sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente
esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va
ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della
valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria
attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi
immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è
rimasta vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il
proprio esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione
che l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i
dati contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è
stato correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.5. Quanto alla
valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia
giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,
senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto
peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e
riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich
dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea
costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto
2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Nel caso
concreto, dagli atti di causa risulta che l’UAI, con lo scopo di accertare in
maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha affidato il compito
di esperire una perizia reumatologica al dr. __________, spec. FMH in
reumatologia.
Nel
referto peritale del 19 aprile 2011, il dr. __________ ha posto le diagnosi di
“1. sindrome lombospondilogena cronica a destra in: discopatie plurisegmentali
da L2 a S1 con possibile instabilità segmentale; disturbi statici del rachide
(marcata ipercifosi della dorsale con protrazione del capo, appiattimento della
lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale); decondizionamento e sbilancio
muscolare; obesità (peso 95.5 kg/statura 168 cm); 2. instabilità anteriore del ginocchio sinistro in: possibile lesione al legamento crociato anteriore a
sinistra; esiti da meniscectomia anamnestica al ginocchio sinistro nel 1962” (doc. 50-7).
Quanto
alla capacità lavorativa residua, il dr. __________ ha considerato l’assicurato,
a partire dall’11 luglio 2010, ancora abile al lavoro sull’arco di una giornata
lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento del 50%, nella sua
attività principale di pasticciere-panettiere, precisando “premettendo che
svolga esclusivamente mansioni tipiche del panettiere-pasticciere. In attività organizzative-dirigenziali
dettate dal fatto che l’assicurato è indipendente dal 1988, lo giudico abile al
lavoro in misura completa, sempre a partire dall’11 luglio 2010” (doc. 50-8).
Nello
svolgimento di attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali e di carico,
il dr. __________ ha ritenuto l’assicurato abile al lavoro nella misura del
100%, con un rendimento del 100%, “a partire dall’11 luglio 2010, allorché
entrava in cura presso la Clinica ortopedica __________ a __________” (doc.
50-7).
A seguito
dei referti medici prodotti dall’assicurato in epoca successiva alla
valutazione peritale reumatologica appena citata, l’Ufficio AI ha ritenuto
opportuno richiedere un complemento peritale al dr. __________.
Nel
referto del 4 febbraio 2013, il dr. __________, dopo avere nuovamente posto le
diagnosi di “1. sindrome lombospondilogena cronica a destra in: discopatie
plurisegmentali da L2 a S1; disturbi statici del rachide (marcata ipercifosi
della dorsale con protrazione del capo, scoliosi sinistro-convessa
toracolombare); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità; 2.
instabilità anteriore del ginocchio sinistro in: possibile lesione al legamento
crociato anteriore a sinistra; esiti da meniscectomia anamnestica al ginocchio
sinistro nel 1962” (doc. 81-9), ha ribadito la sua precedente valutazione
peritale a proposito della capacità lavorativa residua dell’interessato,
giudicandolo abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma
con una diminuzione del rendimento del 50%, esclusivamente nelle mansioni
tipiche del pasticciere-panettiere, ma abile al lavoro al 100%, con rendimento
del 100%, nello svolgimento delle attività organizzative-dirigenziali legate
alla propria attività professionale e in altre attività adeguate, rispettose
delle sue limitazioni funzionali (doc. 81-9).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni peritali alle quali è giunto
il dr. __________, le quali, del resto, non sono state smentite in sede
ricorsuale tramite la presentazione di refertazione medico-specialistica
attestante la presenza di patologie maggiormente invalidanti.
La
rappresentante dell’assicurato si è infatti limitata a contestare gli aspetti
medici, rilevando come l’amministrazione si sia fondata unicamente sulle
conclusioni alle quali è giunto il perito reumatologo, senza tuttavia
sottoporre l’interessato anche ad una valutazione peritale di natura neurochirurgica,
ritenuto come il dr. __________, nel rapporto del 27 ottobre 2012, abbia
evidenziato come “l’inabilità lavorativa fosse dettata oltre dai dolori cronici
anche da gravi processi degenerativi lombari” (doc. I).
Il TCA
non può concordare con queste critiche sollevate dalla patrocinatrice del
ricorrente, per i motivi qui di seguito esposti.
Va
infatti, innanzitutto, rilevato come in sede peritale il dr. __________ abbia
tenuto conto, oltre che dei problemi al ginocchio e al rachide, anche dei
disturbi lombari presentati dall’assicurato.
Inoltre,
questo Tribunale rileva che il dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, nel
suo referto del 27 ottobre 2012, sia giunto alle medesime conclusioni alle
quali è giunto il dr. __________, indicando di ritenere l’assicurato inabile al
lavoro al 50% nello svolgimento della precedente attività lavorativa (cfr. doc.
73-2).
Ancora,
il TCA rileva come nel referto del 25 novembre 2010, gli specialisti della __________
di __________, dopo avere messo in rilievo l’esistenza di disturbi lomboradicolari,
abbiano posto i medesimi limiti (vale a dire evitare di sollevare pesi oltre i 10 kg, cfr. doc. 43-2) indicati anche dal dr. __________ in sede peritale.
Infine, il TCA sottolinea che il Tribunale
federale, in una sentenza 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, confermando la
precedente sentenza 36.208.126 di questa Corte, ha già avuto modo di
sottolineare, che “come in altri settori specialistici della medicina, i
confini dell’area di competenza del neurologo, dell’ortopedico e del
reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale, dipendono dal tipo di
affezioni studiate e dalla terapia praticata” (cfr. RtiD 2010 II pag. 208
[9C_965/2008] consid. 4).
In
quell’occasione, l’Alta Corte, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente –
a mente del quale essendo le ernie discali di competenza di un neurochirurgo,
la valutazione del caso non poteva essere affidata a un reumatologo e a un
chirurgo ortopedico - ha confermato la correttezza delle valutazioni peritali
effettuate da un reumatologo, rispettivamente da uno specialista in chirurgia
ortopedica, concludendo che “per quanto concerne più precisamente la
problematica relativa all’ernia discale – comunque convincentemente esclusa dai
medici interpellati dall’opponente – va inoltre precisato che essa non
necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma può anche essere di
pertinenza ortopedica”.
Il
Tribunale federale ha ribadito gli stessi concetti anche nelle sentenze 9C_781/2011
del 14 maggio 2012,9C_856/2010 del 27 giugno 2011 e 9C_906/2010 del 5 aprile
2011, pubblicata in SVR 2011 IV nr. 67.
L’Alta
Corte ha ancora una volta confermato la propria giurisprudenza nella STF 9C_282/2012
del 29 agosto 2012, concernente il caso di un’assicurata afflitta, tra le altre
diagnosi somatiche, anche da patologie a livello delle ginocchia (“gonarthrose
interne droite débutante sur status après méniscectomie arthroscopique
itérative en 2001, compliquée d’une arthrofibrose ayant nécessité une
libération arthroscopique en 2003”), le quali erano state valutate a livello
peritale da uno specialista in neurologia e non, come preteso dall’assicurata,
da uno specialista in reumatologia o in ortopedia.
Il TCA,
alla luce della sentenza federale 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, non può
quindi concordare con la critica espressa dalla patrocinatrice dell’assicurato.
Pertanto,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel
settore delle
assicurazioni sociali, che l’assicurato presenta una
capacità lavorativa del 50% (rendimento ridotto), nella sua precedente attività
di pasticciere-panettiere (con riferimento esclusivamente alle mansioni tipiche
che tale attività comporta), mentre è da considerare pienamente abile al lavoro
sia nelle attività organizzative-dirigenziali legate alla sua attività di
pasticciere-panettiere in proprio, sia nello svolgimento di altre attività
adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
2.7. In applicazione del metodo
straordinario, l’UAI ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta
economica per indipendenti eseguita il 4 ottobre 2011 e il 14 novembre 2012
(doc. 84-1).
Nel relativo rapporto,
datato 22 aprile 2013, l’ispettrice incaricata, riguardo all’attività svolta
dall’assicurato prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato
quanto segue:
" (…)
CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ - vedi allegato 1
Descrizione dell'attività:
Un tempo si andava a prendere il sacco di farina di almeno 25 Kg e lo si portava sulle spalle sino al laboratorio; ora invece, grazie ai sylos, questo sforzo
può essere evitato. È poi la macchina che effettua l'impasto, che viene
successivamente suddiviso a mano e messo a lievitare (in tal caso sono
utilizzati dei carrelli).
Quando è pronto, si toglie il pane con la pala e si ripone nelle
ceste. Il forno è a tre piani, pertanto si è impegnati dalle 2.00 alle
6.30-7.00 del mattino in modo continuato.
Prima del danno:
Dopo il lavoro di panettiere e pasticciere, che eseguiva dalla
mattina presto sino alle 12.00-13.00, riposava due-tre ore e poi si recava al
bar e si occupava dei clienti, spiega l'assicurato nel corso del colloquio di
inchiesta.
Si dedicava altresì ai lavori d'ufficio ogni giorno per circa 1
ora, occupandosi della tenuta delle entrate ed uscite e delle fatture; questo 7
giorni su 7, precisa. Anche i pagamenti venivano effettuati dall'assicurato
stesso, due volte al mese, ma non quelli cash, di cui sono responsabili i
dipendenti a seconda del settore di appartenenza.
Le ordinazioni vengono effettuate, da sempre, dal personale del
rispettivo settore, ovvero coloro che lavorano in laboratorio ordinano la merce
del laboratorio e così fanno i camerieri per il bar.
Dei trasporti dei prodotti presso i clienti, precisa il signor RI
1, non si è mai occupato regolarmente: gli capita di sostituire l'autista, ma
non si tratta di una sostituzione che avviene in modo regolare "sui cinque
giorni della settimana".
Dopo il danno:
L'assicurato dichiara di non occuparsi più della contabilità,
affidata al figlio __________; questi "ha in progetto di subentrare",
aggiunge. "Lui fa la notte", finendo la mattina alle 11.30; poi
riposa e ritorna al bar alle 18.00. Delle registrazioni e dei bollettini non si
occupa più, aggiunge.
Ciò che trova problematico è mantenere la postura semiflessa in
avanti e/o eretta a lungo; quando forza troppo, sente dolore al nervo sciatico,
poi crampi agli arti e alla schiena; è la parte destra comunque, quella più
colpita. Per questo "ora se la prende più blandamente di prima", soprattutto
in laboratorio.
Anche camminare a lungo non gli è possibile; inoltre si sente
rigido la mattina appena alzato al punto di essere costretto a rimanere fermo 5
minuti sul bordo del letto.
Osservazioni:
La valutazione tiene conto di un impegno come panettiere e
pasticciere di 10 ore lavorative sei giorni la settimana, nonostante la
Considerandi
presenza dichiarata dall'assicurato presso l'esercizio e in laboratorio sia
superiore a questo impegno.
A ciò si aggiungano le ore indicate per la contabilità (7 ore
alla settimana) più il tempo, ogni due settimane, per i pagamenti;
complessivamente 68 ore settimanali.
EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA - vedi allegato 2
Reddito dell'assicurato:
2011.
2010.
2009*
2008*
2007.
2006*
2005*
2004.
Reddito
tassato
70'000
78'000
54'000
110'000
162'734
186'219
299'300
190'000
Utile da
lavoro dichiarato
46'765
59'151
35'862
88'894
82'554
102'404
168'148
C.I.
174'200
197'600
310'700
190'900
* alle
seguenti tassazioni è stato opposto reclamo; l'inchiesta dell'Ispettorato
fiscale del 2009 ha evaso i reclami 2005 e 2006 e rettificato, per il 2007,
come evidenzia il reddito tassato, i valori dichiarati dall'assicurato.
Estratto dei conti economici:
Anno
CA
Costi merce
Costi
personale
Ammortamenti
Risultato
d’esercizio
2003.
1'692'314
528'035
533'298
72'152
129'263
2004.
1'732'742
554'458
550'931
50'715
179'460
2005.
1'734'497
543'048
575'380
63'530
168'165
2006.
1'667'761
506'178
626'179
53'424
102'413
2007.
1'723'076
527'516
649'731
62'052
118'260
2008.
1'662'829
515'507
640'158
67'756
89'040
2009.
1'556'966
454'393
637'420
67'397
35'872
2010.
1'145'763
521'414
666'593
57'671
59'150
Rapporto Ispettorato fiscale del 16 gennaio 2009:
"..dopo una discussione con il contribuente e i suoi
rappresentanti fiscali, abbiamo convenuto di comune accordo di operare una
ripresa pari a fr. 20'000.- a carico di ciascun periodo di verifica.
Inoltre di comune accordo si conviene di operare una ripresa annua
pari a fr. 10'000.- a titolo di consumo proprio (vitto).
Verbale di audizione del 28.11.2012.
Contro la decisione di tassazione 2008 intimata il 30 settembre
2009.
è stato inoltrato regolare e tempestivo reclamo il 28 settembre 2009.
Con il reclamo è contestato il reddito da attività indipendente
del contribuente, reddito rettificato da un dichiarato di fr. 88'894.- ad un
tassato di fr. 168'000.-.
L'autorità spiega i motivi che hanno portato alla correzione
del reddito, in particolare che la correzione è stata effettuata in quanto dai
dati presentati è stata riscontrata una scarsa redditività in proporzione agli
acquisti effettuati, inoltre sono stati considerati privati alcuni costi inseriti
nel conto economico 2008.
Vista la documentazione prodotta, considerato che diversi costi
privati sono stati correttamente contabilizzati in diminuzione dei costi, dopo
ampia discussione le parti concordano di ridurre il reddito da attività
indipendente principale del contribuente da fr. 168'000.- a fr. 110.000.-. In questa
sede le parti concordano pure di definire il reddito aziendale 2009 in fr. 54'000.-.
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
(tramite adattamento dell'azienda,
dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)
Data l'età dell'assicurato ma alla luce di considerazioni di
carattere meramente economico (l'entità dell'esercizio, il numero di collaboratori
impiegati, l'investimento finanziario, per citarne alcuni dei più evidenti) non
ritengo che si possa esigere un cambiamento di professione, o perlomeno che l'assicurato
possa passare dal ruolo di indipendente a quello di dipendente.
Si può esigere invece che all'interno della propria ditta trovi
sinergie e collaborazioni atte a sostituirlo laddove possibile, facendosi carico
di mansioni a carattere direttivo e amministrativo anziché delegarle al figlio,
come ha dichiarato nel corso dei due incontri.
In quest'ottica la valutazione tiene conto degli aspetti medici e
in particolare dei limiti funzionali riconosciuti ma oltremodo delle capacità residue
che il perito ha messo in luce e di cui l'assicurato si deve avvalere allo
scopo di ridurre il danno.
Ritiene necessaria una perizia?
No
VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ
Reddito senza invalidità:
Quale termine di raffronto per la valutazione ritengo si debbano prendere
a riferimento innanzitutto dati finanziari affidabili.
A questo riguardo cito il rapporto dell'Ispettorato fiscale del 16
gennaio 2009, che rileva come la tassazione sia stata imposta "per
apprezzamento" poiché non risultavano i rotoli della cassa registratrice.
Sono state operate poi, per le tassazioni 2005-2006 e 2007 riprese pari a fr. 20'000.-
per ciascun anno per la "violazione dell'obbligo procedurale" e
altresì una ripresa annua di fr. 10'000.- a titolo di consumo proprio. Lo
stesso verbale giustifica riprese per spese di natura privata tali da far
lievitare considerevolmente il reddito tassato dell'assicurato.
Anche nel 2008 e nel 2009 l'assicurato è stato tassato per cifre nettamente superiori al dichiarato, che hanno portato successivamente ad una
negoziazione tra le parti.
Trovandoci pertanto a dover definire il reddito senza invalidità,
ritengo si debba tener conto prioritariamente delle valutazioni fatte in
ambito fiscale e procedere alla media dei risultati aziendali apprezzati in
quel contesto. Gli anni 2006-2007 e 2008 si prestano meglio di altri allo scopo:
il 2009 è caratterizzato dall'insorgenza della malattia e presenta, dal lato
economico, una cifra d'affari e un risultato d'esercizio inferiori rispetto
agli anni precedenti, mentre il 2005 segna un utile nettamente più elevato
della media.
Ne risulta un reddito senza invalidità netto, frutto della media
dei redditi tassati negli anni 2006-2007-2008, di fr. 152'984.- netti, fr.
167'517.- lordi.
In questi anni non è stato investito capitale in azienda, pertanto
non si deduce alcun interesse.
Reddito con invalidità:
Prima di procedere con il definire il reddito con invalidità sono necessarie
alcune riflessioni.
Innanzitutto sul ruolo dell'assicurato, che per quanto sia
"nato" professionalmente come panettiere si è fatto carico in seguito
di una vera e propria azienda, con un laboratorio, quattro negozi, uno snack
bar, nonché svariati dipendenti (come si è visto molti attivi in misura
parziale) di cui quattro persone a tempo pieno e due apprendisti (oltre
all'assicurato e al padre) che operano in laboratorio.
Appare verosimile, dati i limiti funzionali riconosciuti, che
l'assicurato debba essere sostituito dai propri dipendenti nell'attività di
panettiere, ma non è certamente il solo ruolo che è andato via via assumendo
nel corso degli anni, durante i quali è stato il promotore di tutte le scelte strategiche
dell'azienda.
Oltre ai successi, come lui stesso ha rilevato, sono annoverabili anche
gli insuccessi (alcuni negozi non funzionano come dovrebbero mentre dieci anni
orsono si è potenziata la panetteria a scapito della confetteria, poco
remunerativa); a questo riguardo mi permetto di segnalare la diminuzione della
cifra d'affari (evidente nel grafico) che ha caratterizzato gli ultimi dieci
anni e l'aumento delle spese per il personale, un aumento non dettato dalla
malattia ma evidentemente da scelte e ragioni che in questa sede non possiamo nè
ha senso approfondire.
Per quanto si possano ritenere affidabili le valutazioni
dell'ufficio tassazione, in particolare quelle relative al 2000 e al 2011, non
ritengo possano essere prese a riferimento per valutare la perdita di guadagno
mediante l'applicazione del metodo ordinario; per quanto segnalino una perdita
rispetto al passato, non è verosimile ritenerla riconducibile unicamente alla
malattia dell'assicurato.
Nel rispetto del principio di causalità, ritengo invece che si
debba procedere mediante l'applicazione del metodo straordinario come evidenzia
la tabella che segue:
Campi di
attività senza danno alla salute
Ponderazione
senza danno
Incapacità
al lavoro
nei campi di attività
Base salariale
mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzione
del reddito dell'atti-vità professio-nale dovuta al danno
Direzione
20%
0%
1) SFr.
6'750
SFr.
16'200
Sfr. 0
Panettiere
80%
40%
2) SFr.
5'305
SFr.
50'928
SFr. 20'371
3)
SFr. 0
SFr. 0
4)
SFr. 0
SFr. 0
5)
SFr. 0
SFr. 0
6)
SFr. 0
SFr. 0
Totale
100%
32%
SFr.
67'128
SFr. 20'371
Secondo
l'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2010
1) TA7,
pos. 23, livello di qualificazione 3, uomini
2) TA7,
pos. 37, livello di qualificazione 1°2, uomini
3) CA XX,
pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini
4) CA XX,
pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini
5) CA XX,
pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini
6) CA XX,
pos. XX, livello di qualificazione XX, donne/uomini
Reddito
ipotetico senza invalidità
SFr.
67'128
Reddito
da invalido
SFr.
46'757
Diminuzione
del reddito dell'attività prof. imputabile al danno
SFr.
20'371
Tasso
di diminuzione del reddito dell'attività professionale
30%
VALUTAZIONE E PROPOSTA
Valutando le limitazioni dell'assicurato nel confronto tra campi
di attività e applicando il metodo straordinario si evince un perdita del 30%
che non dà diritto a prestazioni.
Come detto nel rapporto, non sono in discussione i limiti
funzionali nella professione di panettiere ma la fattiva possibilità
dell'assicurato di avvalersi di collaboratori nelle attività di carattere pratico
continuando a dedicarsi alla gestione e ad attività amministrative e
dirigenziali." (Doc. 84/6-11)
2.8
La patrocinatrice del
ricorrente ha contestato le risultanze dell’inchiesta economica effettuata sul
posto, criticando innanzitutto l’applicazione del metodo straordinario; poi la
ripartizione delle mansioni (20% direzione – 80% panettiere) e, infine,
l’incapacità lavorativa del 40% ritenuta nella mansione di panettiere (doc. I).
Per quanto riguarda, in primis, la
questione della scelta del metodo straordinario operata dall’amministrazione e
contestata dalla patrocinatrice del ricorrente, questo Tribunale ritiene di
poter condividere le considerazioni espresse dall’ispettrice incaricata nel
rapporto d’inchiesta del 22 aprile 2013, laddove ha rilevato che “oltre ai
successi, come lui stesso ha rilevato, sono annoverabili anche gli insuccessi
(alcuni negozi non funzionano come dovrebbero mentre dieci anni orsono si è
potenziata la panetteria a scapito della confetteria, poco remunerativa); a
questo riguardo mi permetto di segnalare la diminuzione della cifra d’affari
(evidente nel grafico) che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni e l’aumento
delle spese per il personale, un aumento non dettato dalla malattia ma
evidentemente da scelte e ragioni che in questa sede non possiamo né ha senso
approfondire. Per quanto si possano ritenere affidabili le valutazioni
dell'ufficio tassazione, in particolare quelle relative al 2000 e al 2011, non
ritengo possano essere prese a riferimento per valutare la perdita di guadagno
mediante l'applicazione del metodo ordinario; per quanto segnalino una perdita
rispetto al passato, non è verosimile ritenerla riconducibile unicamente alla
malattia dell'assicurato” (doc. 84/9-10).
Al riguardo, va infatti ricordato che in una STF 9C_572/2010
del 25 marzo 2011, il TF ha ancora una volta avuto modo di rilevare che, nel
caso di lavoratori indipendenti, il raffronto della cifra d’affari realizzata
prima e dopo il danno alla salute non permette sempre di giungere ad un
risultato affidabile in merito alla perdita di guadagno causata dal danno alla
salute, potendo la variazione della cifra d’affari essere dovuta ad un insieme
di fattori estranei all’invalidità. L’Alta Corte ha infatti osservato:
"
3.4
Sous couvert d’appliquer la méthode
extraordinaire d'évaluation de l’invalidité, les premiers juges, à l’instar de
l’office AI, n'ont rien fait d'autre que de procéder à une comparaison des
revenus. Or, chez une personne de condition indépendante, la comparaison des
résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la
survenance de l’invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la
diminution de la capacité de gain due à l’invalidité que dans le cas où l’on
peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de
l’exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l’invalidité.
En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de
nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle,
la concurrence, l’aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes
intéressées dans l’entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les
documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part
du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l’invalidité - et
celle qui revient à la propre prestation de travail de l’assuré (arrêt
9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.3 et les
références, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35)”.
Il Tribunale federale ha avuto modo di confermare
la bontà della scelta di utilizzo del metodo straordinario operata
dall’amministrazione e confermata dai primi giudici anche in una STF
9C_903/2011 del 25 gennaio 2013, nella quale ha concluso che “la Corte di prime
cure ha concluso in modo convincente, alla luce di accertamenti vincolanti per
questa Corte, che non era possibile stabilire in maniera sufficientemente
precisa i redditi da porre a confronto, in particolare quello da invalido. La
situazione risultava infatti complessa, vi era carenza di contabilità separata,
malgrado vi fossero due negozi ed essa appariva altresì confusa. Infine era
arduo individuare i costi estranei ai problemi di salute. Di conseguenza
appariva giustificato fondarsi sul metodo straordinario "per valutare
l'effettiva ripercussione del danno alla salute" (si confronti ad esempio
sentenza 9C_947/2008 del 29 maggio 2009)”.
Visto quanto sopra, il TCA concorda con la scelta
dell’amministrazione di valutare il grado di invalidità dell’assicurato in
applicazione del metodo straordinario.
2.9
In merito al contenuto
dell’inchiesta svolta, la rappresentante del ricorrente ha innanzitutto contestato
la ripartizione delle mansioni (20% direzione, 80% panettiere)
stabilita dall’amministrazione, ritenuto che della parte amministrativa si
occupa esclusivamente il figlio dell’assicurato e, comunque, in precedenza,
l’interessato dedicava a questo tipo di attività un’ora al giorno,
corrispondente quindi ad una percentuale del 10% (doc. I).
Nel
rapporto di inchiesta, l’ispettrice incaricata ha valutato al 20% la
percentuale dedicata dall’interessato all’attività di direzione, indicando che
“l’assicurato ha dichiarato di avere delegato al figlio __________ la tenuta
della contabilità. Si tratta di una delega, tuttavia, da ricondurre a motivazioni
di carattere personale e non riconducibili al danno, visto che non sono
indicati limiti funzionali in queste mansioni” (cfr. allegato 1, doc. 84-12).
Quanto
alla percentuale fissata al 20% nella mansione di “direzione”, l’ispettrice
incaricata, nelle annotazioni per l’incarto del 3 giugno 2013, prendendo espressamente
posizione riguardo alle critiche sollevate dalla rappresentante legale
dell’assicurato in sede di audizione, ha osservato che “per quanto concerne la
ripartizione oraria e dunque percentuale tra l’attività amministrativa – che
comprende anche la direzione del personale e l’organizzazione del lavoro e non
la sola tenuta delle entrate e delle uscite – e le mansioni di panettiere,
scaturisce dalle informazioni rese dall’assicurato nel corso delle inchieste e
rappresenta il ruolo che egli ha ricoperto e ricopre tuttora in seno
all’esercizio. Il fatto che il figlio se ne faccia carico da alcuni anni, in
previsione peraltro di un passaggio di proprietà, non è riconducibile al danno
alla salute, bensì, evidentemente, a ragioni di altra natura. L’assicurato, per
quanto ritenuto parzialmente inabile nell’attività di panettiere, ha piena
capacità in mansioni di carattere amministrativo e direttivo; il fatto che
abbia deciso di delegarle non significa che non competano al ruolo che gli è
proprio come proprietario della ditta. In tal senso, come proprietario, egli ha
l’obbligo di ridurre il danno o, perlomeno, di questo aspetto occorre tenere
debito conto nella valutazione” (doc. 90-1).
In sede
ricorsuale, la patrocinatrice del ricorrente ha nuovamente contestato la
percentuale dedicata all’attività di direzione attribuita dall’amministrazione
all’assicurato, dato che di tale mansione si occupa il figlio dell’interessato.
Secondo la legale, tenuto conto del fatto che, prima di delegare tale mansione
al figlio, l’assicurato se ne occupava nella misura di un’ora al giorno, la percentuale
relativa all’attività di direzione non può quindi essere superiore al 10% (doc.
I).
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene corretta la scelta dell’amministrazione, tenuto
conto dell’obbligo di ridurre il danno che incombe all’assicurato, dal quale
può dunque essere preteso un maggior impegno nell’attività dirigenziale, alla
luce della sua piena capacità lavorativa, dal profilo medico, in tale ambito
(cfr. consid. 2.6.).
2.10
A proposito
del grado di impedimenti nello svolgimento delle singole mansioni, la
patrocinatrice del ricorrente ha contestato la percentuale del 40% applicata
dall’ispettrice incaricata nello svolgimento dell’attività di panettiere, ritenuto
che, in sede peritale, il dr. __________ ha valutato l’interessato inabile al
lavoro al 50% come panettiere (doc. I).
Al
riguardo, il TCA rileva che, in sede peritale, il dr. __________ ha considerato
che l’interessato presenta una riduzione del rendimento del 50% nella sua
attività principale di pasticciere-panettiere, “premettendo che svolga
esclusivamente mansioni tipiche del panettiere-pasticciere” (doc. 50-8 e 81-8).
Nell’esame
della funzionalità fisica del 4 febbraio 2013, il dr. __________ ha evidenziato
che l’assicurato conserva una capacità funzionale residua normale nel
sollevamento e/o trasporto di carichi molto leggeri (fino a 5 kg) e leggeri (6-10 kg); nella manipolazione di oggetti leggeri e medi e con rotazione della mano;
nella posizione seduta e piegata in avanti e in quella con ginocchia flesse;
negli spostamenti oltre i 50 metri; nell’impiego delle due mani, mentre
presenta solo una lieve riduzione nel mantenimento di posizioni statiche (eretta
e seduta) (cfr. doc. 81-10).
Nel
rapporto d’inchiesta del 22 aprile 2013, l’ispettrice incaricata ha motivato la
propria scelta di discostarsi leggermente dalla percentuale posta dal perito
reumatologo, osservando che “si può esigere che all’interno della propria ditta
trovi sinergie e collaborazioni atte a sostituirlo laddove possibile”,
aggiungendo che “in quest’ottica la valutazione tiene conto degli
aspetti medici e in particolare dei limiti funzionali riconosciuti ma oltremodo
delle capacità residue che il perito ha messo in luce e di cui l'assicurato si
deve avvalere allo scopo di ridurre il danno” (doc. 84-8).
Nell’“Allegato 1: confronto fra campi di attività per la
professione di panettiere-pasticciere”, inoltre, l’ispettrice ha precisato che
“l’assicurato può, come indicato in sede peritale, delegare a terzi attività
onerose, che comportano sforzi con il rachide; egli ha infatti diversi
dipendenti, che possono eseguire in sua vece quelle operazioni in cui il pane
e/o la pasticceria vengono inseriti o estratti dalle placche. Attività di
carattere direttivo sono non solo auspicabili, ma oltremodo esigibili; per
questo il grado proposto tiene conto del rallentamento, ma anche del fatto che l’assicurato
può avvalersi di collaboratori che operino al posto suo e oltremodo fare delle
pause. Se da un lato il perito indica una ridotta capacità nel lavorare a
braccia elevate e con rotazione così come in posizione eretta e piegata in
avanti, la capacità diventa lievemente ridotta quando si tratta di mantenere
posizioni statiche (eretta e seduta); pertanto si può ritenere che l’assicurato
abbia maggiori opportunità, nell’ambito della propria azienda, rispetto al
ruolo di panettiere che, come detto prima, può in parte delegare a personale
ausiliario e apprendisti” (doc. 84-12).
Chiamata
poi dall’Ufficio AI ad esprimersi riguardo alle contestazioni sollevate in sede
di audizione dalla rappresentante legale dell’assicurato, l’ispettrice
incaricata, nell’annotazione per l’incarto del 3 giugno 2013, dopo avere
ribadito la correttezza di quanto già indicato nell’allegato 1, ha osservato che “il grado applicato può discostarsi da quello medico-teorico poiché tiene conto,
da un lato, dei limiti funzionali medicalmente riconosciuti e, dall’altro, di
elementi che attengono più precisamente lo svolgimento e l’organizzazione
dell’attività lavorativa. Anche in questo contesto vale l’obbligo, per
l’assicurato, di dotarsi di mezzi e/o della collaborazione del personale in
quelle situazioni o per quelle mansioni in cui viene riconosciuta, da parte
medica, completa o parziale inabilità” (doc. 90-1).
Il TCA non
condivide la scelta dell’amministrazione di distanziarsi dalla valutazione
medico-peritale fornita dal dr. __________, il quale, come visto in precedenza
(cfr. consid. 2.6.), ha chiaramente indicato che l’interessato conserva una
capacità lavorativa del 50% nello svolgimento dell’attività vera e propria di
panettiere/pasticciere, mentre presenta una capacità lavorativa totale
nell’adempimento di attività organizzative-dirigenziali (doc. 50-8).
Alla luce
della chiara distinzione operata dal perito stesso, il TCA non ritiene quindi
corretto applicare alla mansione di panettiere un grado di impedimento del 40%,
come deciso dall’amministrazione, ma ritiene di doversi attenere alla
percentuale del 50% stabilita dal dr. __________ (cfr. STF 9C_767/2013 del 19
febbraio 2014, nella quale l’Alta Corte ha considerato che non fosse possibile
distanziarsi dalla percentuale di incapacità lavorativa del 33.3% stabilita dal
perito reumatologo, fissando il grado di incapacità lavorativa al 30%).
Il TCA
considera, infatti, che dell’obbligo per l’assicurato di ridurre il danno (cfr.
al riguardo STF 9C_394/2009 dell’8 gennaio 2010) l’Ufficio AI abbia già tenuto
conto nell’innalzare dal 10% al 20% la percentuale consacrata allo svolgimento
di attività di carattere amministrativo/direttivo.
La
presa in considerazione dei redditi statistici per ogni mansione componente
l’attività lucrativa indipendente dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di
riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza federale e alla prassi
amministrativa (cfr. DTF 128 V 33 consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26
gennaio 2006; no. 3114 della Circolare sull’invalidità e impotenza, edita
dall’UFAS).
In una STF
9C_731/2007 del 20 agosto 2008 concernente il caso di un assicurato di
professione garagista indipendente, l’Alta Corte, dopo avere stabilito,
contrariamente al parere dell’amministrazione e del primo giudice, che la ripartizione
tra lo svolgimento di lavori meccanici e di compiti di gestione/direzione
dovesse essere stabilita nella proporzione del 70% a 30%, ha così calcolato il
grado di invalidità dell’assicurato in applicazione del metodo misto:
"
(…)
5.
5.1
Il reste à examiner l'incidence de l'empêchement
de 50% retenu par les premiers juges dans le champ des travaux de réparations
mécaniques sur la capacité de gain du recourant, selon la formule applicable
pour la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, conformément à la
jurisprudence (ATF 128 V 29 consid. 4a p. 33):
T1 x B1 x s1 + T2 x B2 x s2
------------------------------------- = taux
d'invalidité
T1 x s1 + T2 x s2
T correspond à la part consacrée à chacun des deux
champs d'activités du travail en cause par rapport au temps total (= T1 + T2 =
100%) en pour cent, B à l'incapacité de travail dans chacune des activités et s
au revenu pour l'activité correspondante.
Sur ce point, si la juridiction cantonale a
considéré à juste titre devoir appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation
de l'invalidité, elle a en réalité procédé à un calcul revenant à une
comparaison des revenus avant et après invalidité (comme pour la méthode
ordinaire d'évaluation de l'invalidité), ce qui ne correspond pas aux modalités
de calcul de la méthode extraordinaire. Celle-ci est précisément fondée non pas
sur la méthode ordinaire, laquelle suppose que les revenus puissent être
chiffrés exactement, mais sur la méthode spécifique pour personnes sans
activité lucrative (ATF 128 V 29 consid. 4a p.
32). A l'exemple de la méthode spécifique, il s'agit tout d'abord de procéder à
une comparaison des activités, puis de déterminer le taux d'invalidité en
fonction des répercussions financières concrètes dues aux entraves
fonctionnelles. L'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une
comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de la
comparaison des activités, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou
l'infirmité, après quoi on apprécie séparément les effets de cet empêchement
sur la capacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1
p. 30). Dès lors que les premiers juges ont introduit dans leur calcul les
éléments du revenu sans et avec invalidité, qui ne correspondent pas à la
méthode extraordinaire d'évaluation, ils ne peuvent être suivis.
5.2
En ce qui concerne les éléments de la formule
d'évaluation dans le cas d'espèce, T1 est égal à 30 et T2 à 70 (consid. 4.2
supra), tandis que B1 est égal à 0 et B2 à 50% (consid. 4.1 [ab initio] supra).
Quant aux revenus à prendre en considération (s1 et
s2), il convient, en l'absence de données plus précises au dossier - lesquelles
n'ont apparemment pas pu être recueillies malgré l'instruction complémentaire
ordonnée par le Tribunal cantonal des assurances (cf. jugement du 21 mars 2006)
-, de reprendre les montants qu'a fixés l'autorité cantonale de recours en se
fondant sur les salaires 2002 de l'Enquête suisse sur les salaires (ESS) pour
le revenu d'un homme exerçant une activité de commerce et de réparations de véhicules
automobiles (niveau de qualifications 3; TA1-b), respectivement une activité de
secrétariat et des travaux de chancellerie (niveau de qualifications 4), bien
qu'ils ne correspondent que très imparfaitement à l'idée de la méthode
extraordinaire. Les montants de 5619 fr. (travaux de mécanique sur voiture) et
de 5350 fr. (travaux administratifs) ainsi déterminés ne sont pas contestés en
tant que tels par le recourant.
Contrairement à ce qu'il voudrait, il n'y a
toutefois pas lieu de procéder à un abattement sur ces revenus. La réduction du
salaire statistique dans le cadre de la détermination du revenu hypothétique
d'invalide prévue par la jurisprudence (ATF 126 V 75)
a pour objectif de tenir compte du fait que pour un assuré devant se réadapter
dans une activité qu'il est jugé apte à exercer malgré son handicap, les
possibilités de réaliser un gain qui se situe dans la moyenne sont forcément
diminuées. Un tel abattement n'est pas automatique, mais est justifié dans les
cas où il existe des indices suffisants pour admettre qu'en raison de
différents facteurs (par exemple, limitations liées au handicap, âge, années de
service) l'assuré ne peut mettre à profit sa capacité de travail (résiduelle)
sur le plan économique que dans une mesure inférieure à la moyenne (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa p. 79 sv.). Dans le cadre
de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, la notion même de
revenu d'invalide au sens où l'a employée la juridiction cantonale (en
effectuant une comparaison des revenus sans et avec invalidité), et, partant,
celle d'abattement, n'ont pas leur place. L'argumentation du recourant sur la
réduction du salaire d'invalide et l'étendue de celle-ci (25% au lieu de 20%)
n'est dès lors pas pertinente.
5.3
Compte tenu des valeurs déterminées ci-avant, le
taux d'invalidité du recourant se calcule de la manière suivante:
(30 x 0 x 5350 fr.) + (70 x 50 x 5619 fr.)
------------------------------------------------
= 36%
(30 x 5350 fr.) + (70 x 5619
fr.)
Ce taux d'invalidité (35,5% arrondi au pour cent
supérieur, cf. ATF 130 V 122) est insuffisant
pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.”
Il
Tribunale federale ha ribadito la correttezza di tale formula di calcolo anche
nella STF 9C_820/2008 del 14 ottobre 2009 e nella STF 9C_1057/2009 del 20 ottobre
2010).
Pertanto, nel caso di specie, procedendo, conformemente
alla giurisprudenza (cfr. DTF 128 V 29 consid. 4c; STF 9C_731/2007 del 20
agosto 2008 consid. 5; STF 9C_820/2008 del 14 ottobre 2009), al calcolo dell’incidenza dell’impedimento del 50% nello
svolgimento dell’attività di panettiere sulla capacità di guadagno
dell’interessato secondo la formula applicabile nel metodo straordinario di
calcolo del grado di invalidità, si ottiene il seguente grado di invalidità:
(20 x 0 x 6’750 fr.) + (80 x 50 x 5’305 fr.)
------------------------------------------------------ = 38%
(20 x fr. 6’750) + (80 x 5’305 fr.)
Questo
grado di invalidità del 38% è insufficiente per consentire all’assicurato di beneficiare
di una rendita di invalidità.
A
giusta ragione l’Ufficio AI ha quindi rifiutato l’erogazione di prestazioni
assicurative. La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.11
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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