32.2013.13
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
27 maggio 2013Italiano22 min
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Numero d'incarto:
32.2013.13
Data decisione, Autorità:
27.05.2013, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita. Domanda di accertamento del grado d'invalidità. Interesse degno di protezione ravvisato nel possibile effetto vincolante anche per l'assicurazione militare. Rinvio per accertamenti medici ed economici necessari per una valutazione globale del grado d'invalidità
GRADO DI INVALIDITÀ
REVISIONE DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 17 LPGA
art. 59 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.13
FS
Lugano
27 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 dicembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 14 ottobre 2010 l’Ufficio AI – evidenziato (nelle
motivazioni sub doc. AI 46/1-3) che “(…) nel caso specifico l’inabilità
lavorativa è stata originata esclusivamente dagli esiti infortunistici tutelati
in ambito LAINF dall’Assicurazione __________ (__________). In queste
circostanze di norma l’assicurazione invalidità definisce il diritto a
prestazioni sulla base delle decisioni rese dalla LAINF. In base alla
situazione attuale è possibile riconoscere il diritto ad una rendita
d’invalidità. Dal 16.02.2009 (inizio dell’anno d’attesa) la sua capacità
lavorativa è limitata in modo rilevante. Al momento risulta tuttavia ancora in
cura e gli atti sui quali lo scrivente Ufficio ha basato il proprio giudizio
non sono concludenti, non potendo quest’ultimo esprimersi in modo definitivo in
merito alla residua capacità di guadagno. E’ pertanto reso attento in merito al
fatto che rimane impregiudicata la possibilità di procedere ad una revisione
(art. 17 LPGA), che potrà essere predisposta quando l’Ufficio AI disporrà della
documentazione atta a permettere una valutazione approfondita e conclusiva
della fattispecie. (…)” (doc. AI 46/1-2) – ha posto RI 1, nato nel
1971, al beneficio del diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2010 (doc.
AI 52/1-5);
- in
effetti – rispondendo alla lettera del 15 luglio 2010 (doc. AI 43/1) con la
quale il funzionario __________ della __________ criticava l’emanazione del
progetto d’assegnazione di rendita del 12 luglio 2010 (doc. AI 40/1-3) – l’Ufficio AI,
con scritto del 21 luglio 2010, aveva comunicato alla __________ che “(…) il
Signor RI 1 attualmente risulta ancora in cura e gli atti sui quali ci siamo
basati non sono concludenti, per questo motivo abbiamo provveduto ad avviare la
revisione della rendita immediatamente e siamo tuttora in attesa
dell’evoluzione dello stato di salute. (…)” (doc. AI 44/1);
- con
progetto di decisione 7 novembre 2012 (doc. AI 95/1-2) – osservato che
“(…) secondo il parere del Servizio medico dell’assicurazione militare il
quadro clinico dell’affezione relativa all’infortunio da lei subito ha raggiunto
una sufficiente stabilità e durevolezza. Sulla base del contratto di lavoro indeterminato
del 23.04.2012 da cui risulta che a partire dal 01.06.2012 ha iniziato una
nuova attività lavorativa al 100% quale impiegato amministrativo, viene rivisto
il diritto alla rendita intera accordatole con grado del 100% dal 01.02.2010. Dal
contratto di lavoro risulta che dal 01.06.2012 è stato assunto dalla ditta __________
di __________a a tempo pieno con un salario mensile lordo di CHF 4'750.-- per
12 mensilità annuali. (…)” (doc. AI 95/2) e ritenuti, per il 2010, un
reddito da valido di CHF 87'291.-- e un reddito da invalido di CHF 57'000.-- – l’Ufficio AI
ha soppresso il diritto alla rendita con effetto al 30 novembre 2012 essendo il
grado d’invalidità del 35%;
- in
esito alle censure in merito ai redditi da valido e invalido sollevate dall’
Assicurazione militare (cfr. doc. AI 97/1, 98/1, 99/1, 100/1-2, 101/1, 102/1 e
103/1-2) l’Ufficio AI, con decisione 17 dicembre 2012 (doc. AI 105/1-3), ha
confermato la soppressione del diritto alla rendita con effetto al 30 novembre
2012 ritenuto un grado d’invalidità del 5%;
- con
il presente ricorso – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, in seguito – l’assicurato,
per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione del 17
dicembre 2012 con accertamento del grado d’invalidità pari al 35%;
- con
la risposta di causa – confermati, con argomentazioni di cui si dirà se necessario in
seguito, gli esiti dell’istruttoria medica ed economica e evidenziato che “(…)
parte ricorrente postula con il ricorso il riconoscimento di un grado
d’invalidità del 35%, tasso che non ha rilevanza per il diritto a rendita
nell’ambito dell’assicurazione invalidità, osservato che per legge il grado
tutelato è del 40%. Non risulterebbe, pertanto, realizzata la condizione
dell’interesse degno di protezione giusta l’art. 59 LPGA (carenza, nello
specifico, dell’interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica
della decisione, avendo il ricorrente chiesto il riconoscimento di un grado AI
del 35% a conferma di quanto disposto dalla decisione amministrativa, ovvero la
soppressione della rendita finora erogata). (…)” (IV) – l’Ufficio AI
ha chiesto di repingere il ricorso se ritenuto ricevibile;
- la
__________, così richiesta (VI), con scritto 2 aprile 2013 ha trasmesso al TCA gli atti che compongono l’incarto dell’assicurazione __________ (VII e
allegati dossier 1 e 2);
- con
osservazioni 25 aprile 2013 – entro il termine assegnato alle parti per prendere visione
dell’incarto dell’assicurazione __________ e presentare eventuali osservazioni
scritte (VIII) – l’Ufficio AI, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel
proseguio, si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso (IX);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- con
il presente ricorso, come detto, l’assicurato non contesta la soppressione del
diritto alla rendita intera in via di revisione e tantomeno il suo effetto a
partire dal 1. dicembre 2012. Occorre pertanto preliminarmente esaminare se
sussiste un interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA che legittimi RI 1 a ricorrere contro il querelato provvedimento;
- ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione
o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo
annullamento o alla sua modifica. La legittimazione ricorsuale prevista dall'art.
59 LPGA corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74
consid. 3.1 con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere
chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è
applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG –
Kommentar, 2009, ad art. 59 n. 4 pag. 735; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg);
Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64,
pag. 121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina
in modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso
in materia di diritto pubblico al TF: al riguardo confronta le summenzionate
citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi
dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la
modificazione o l'annullamento di una decisione che può fare valere una persona
toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto
nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al
ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico,
ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe
(DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati);
- ancorché
ininfluente sulla soppressione del diritto alla rendita stabilito dall’Ufficio
AI, la domanda di accertamento del grado d’invalidità può rivestire un
interesse degno di protezione se il medesimo ha un effetto vincolante per un
altro assicuratore (illustrativa sull’argomento la STF 9C_822/2011 del 3
febbraio 2012 consid. 3.1 che rinvia alla STF 9C_858/2010 del 17 maggio 2011
con riferimenti).
In
DTF 133 V 549 l’Alta Corte ha stabilito che “(…) la valutazione
dell’invalidità da parte dell’assicurazione infortuni non vincola l’assicurazione
per l’invalidità ai sensi della DTF 126 V 288 (…)” (regesto della DTF 133 V
549; sull’argomento vedi anche la STF 9C_813/2012 del 18 marzo 2013, consid.
3.4). Al riguardo, nella STF 9C_858/2008 del 17 febbraio 2009 – evidenziato
che il motivo addotto per negare l’effetto vincolante della valutazione
dell’Ufficio AI risiedeva soprattutto nel fatto che nella valutazione del grado
d’invalidità l’assicuratore infortuni considera solo i danni per i quali sussiste
un nesso di causalita naturale e adeguato: “(…) In
BGE 133 V 549 E. 6.2-6.4 S. 554 ff. hat das Bundesgericht alsdann eine solche
Bindungswirkung der Invaliditätsschätzung der Unfallversicherung für die
Invalidenversicherung insbesondere mit der Begründung verneint, dass die
Bemessung der Unfallversicherung im Gegensatz zur Invalidenversicherung
lediglich die natürlich und adäquat kausalen gesundheitlichen und erwerblichen
Unfallfolgen berücksichtigt (…)” (STF 9C_858/2008 consid. 2) – il TF ha
osservato che detta motivazione non vale nel rapporto tra assicurazione
militare e assicurazione invalidità, concludendo che per quanto riguarda la
valutazione del grado d’invalidità in detti ambiti vanno confermati i criteri
di cui alla DTF 126 V 288 (“(…) Diese Begründung gilt im Verhältnis
zwischen Militärversicherung und Invalidenversicherung nicht. Es besteht daher
kein Anlass, soweit es um die Invaliditätsbemessung von Militärversicherung und
Invaliditätsversicherung geht, ebenfalls von der in BGE 126 V 288 im Ergebnis
weitgehend bestätigten Bindungswirkung der Invaliditätsschätzung des einen
Sozialversicherers für den anderen abzuweichen, soweit allein Gesundheitsschäden
in Frage stehen, für welche die Militärversicherung die Bundeshaftung
anerkennt. Dies bedeutet, dass eine rechtskräftige
Invaliditätsschätzung der Militärversicherung als Indiz für eine zuverlässige
Beurteilung zu werten und als solches in den Entscheidungsprozess der später
verfügenden Invalidenversicherung miteinzubeziehen ist, wie das Eidgenössische
Versicherungsgericht in BGE 126 V 288 E. 2d S. 293 f. mit Bezug auf das Verhältnis zwischen Unfall- und Invalidenversicherung dargelegt hat. Eine in
Rechtskraft erwachsene Rentenverfügung der Militärversicherung als massgeblich
zu erachten hat die IV-Stelle namentlich in Konstellationen wie der vorliegenden,
in welchen sämtliche Gesundheitsschäden mit Auswirkungen auf die Arbeits- und
Erwerbsfähigkeit auch in der Militärversicherung für die Ermittlung des
Invaliditätsgrades zu berücksichtigen sind. (…)”(STF 9C_858/2008 consid. 2, la
sottolineatura è del redattore));
- conformemente
alla succitata giurisprudenza, si deve dunque concludere per la ricevibilità
del presente ricorso, atteso che è dato un interesse degno di protezione
all’accertamento del grado d’invalidità – in luogo di un grado del
5% stabilito dall’Ufficio AI è chiesto l’accertamento di un grado del 35%, in
sé irrilevante ai fini della decisione di soppressione della rendita in ambito
AI – che, nella misura in cui considera unicamente i danni alla salute
riconosciuti dalla __________, risulta essere determinante anche per l’assicurazione
__________. Va qui sottolineato che – in virtù della massima
d’ufficio (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. c che corrisponde all’art. 43 cpv. 1 LPGA;
DTF 137 V 210 consid. 1.2.1 pag. 219 e 136 V 113 consid. 5.2 pag. 115; vedi
inoltre Kieser, Kommentar ATSG, 2009, ad art. 61, n. 60-61, pag. 776) e
considerato che oggetto della presente vertenza è la soppressione della rendita
intera erogata dal 1. febbraio 2010 dall’AI – questo Tribunale è
chiamato ad esaminare la situazione invalidante (sia dal punto di vista
medico che economico) globale presente al momento della resa del provvedimento
impugnato non potendosi limitare ad accertare la correttezza o meno del grado
d’invalidità stabilito dall’ammini-strazione unicamente ai fini della determinazione
della decisione dell’assicurazione miltare, ritenuto che, come verrà di seguito
esposto, in esito al qui sancito rinvio della causa per complemento istruttorio,
potrà eventualmente anche emergere un grado d’invalidità pensionabile;
- del
resto va qui rilevato che è proprio a seguito delle osservazioni 23 novembre
2012 (doc. AI 101/1) e 7 dicembre 2012 (doc. AI 106/1) della __________ – osservazioni,
queste, con cui l’assicuratore __________ ha preso posizione al progetto di
decisione 7 novembre 2012 notificatogli in copia (doc. AI 95/1-2) e che
l’amministrazione ha fatto sostanzialmente proprie (cfr. doc. AI 98/1, 100/1,
102/1, 103/1-2 e 106/1) – che l’Ufficio AI ha modificato il grado d’invalidità (dapprima applicando
Fatti
i dati statistici per il calcolo del reddito da valido e in seguito riducendo
il reddito da invalido considerato) portandolo, in un primo tempo, dal 35% al
17% e per finire al 5%;
- secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di
un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi),
l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008);
- nella
fattispecie in esame, per quanto riguarda l’aspetto medico, fondandosi sul
parere espresso dal servizio medico dell’__________, l’Ufficio AI ha concluso
che il quadro clinico dell’affezione relativa all’infortunio subìto dall’assi-curato
nel gennaio 2009 ha raggiunto una sufficiente stabilità e durevolezza. In
effetti, quanto alla capacità lavorativa e alle prospettive di reinserimento,
nei rapporti medici della __________ del 16 dicembre 2011, del 20 gennaio e 11
giugno 2012 (concernenti la degenza dal 02.11.2011 al 16.12.2012 e le visite
del 18 gennaio e 6 giugno 2012) si attesta che “(…) Tätigkeit aktuell als (stellenloser) Koch / Restaurateur nicht zumutbar.
Ärztlich attestierte Arbeitsunfähig-keit: 100% ab 16.12.2011 (…)” (doc. 71/2 incarto ass. militare); che “(…) Was die berufliche
Wiedereingliederungsperspektive des Patienten betrifft, gehen wir davon aus,
dass eine leichte bis mittelschwere, überwiegend sitzende Tätigkeit mit Wechselbelastung
möglich sein wird. (…)” (doc. 73/2 incarto ass. militare) e che “(…)
Herr RI 1 habe die physiotherapeutische Behandlung inzwischen beendet. Mit dem
Laufen habe er keine Probleme mehr. Er trage den von uns verordneten Oberschenkelkompressionsstrumpf
regelmässig und er habe keine Probleme mehr mit der Haut. Der Beinumfang sei
konstant. Herr RI 1 arbeitet nach eigenen Angabe bereits wieder vollumfänglich.
(…)” (doc. 77/1 incarto ass. militare). Sempre la __________, nel rapporto
17 dicembre concernente la visita del 14 dicembre 2012, ha attestato ancora che “(…) wir erwarten eine weiterhin 100%ige arbeitsfähigkeit des
Versicherten in seiner gegenwärtigen Position, bei weiterhin günstigem
medizinischen Verlauf. Vorübergehende Einschränkungen der körperlichen
Belastbarkeit besonders bei längerem Stehen sind möglich. (…)” (cfr. doc. 369 del dossier 2
dell’assicurazione__________;
- del
resto, con decisione 3 settembre 2012 (doc. 85/1-4 incarto ass. militare), ritenuta
una sufficiente stabilità e durevolezza del quadro clinico dell’affezione assicurata
dal 1. giugno 2012, l’assicurazione militare ha riconosciuto all’assicurato il
diritto ad una rendita del 5% per menomazione dell’integrità e il relativo preavviso
del 7 agosto 2012 é stato condiviso dall’interessato che ne ha ritornato una
copia firmata all’assi-curazione militare (doc. AI 80/1-4, 81/1 e 83/1 incarto
ass. militare);
- dagli
atti dell’assicurazione militare richiamati da questo Tribunale risulta
tuttavia che il dr. __________, FMH in medicina interna e in medicina
tropicale, il 9 ottobre 2012 ha posto la diagnosi di “(…) sindrome
pseudo-radicolare lombare a sinistra (…)” che l’assicurazione militare non
ha riconosciuto di loro competanza (cfr. doc. 374 del dossier 2
dell’assicurazio-ne militare fronte e retro). L’estraneità dell’assicurazione
militare riguardo a detta sindrome è stata ribadita ancora il 18 febbraio dopo
le osservazioni formulate dall’assicurato il 14 febbraio 2013 al riguardo (cfr.
doc. 376 e 375 del dossier 2 dell’assicurazione militare);
- in
simili circostanze, ritenuta la nuova diagnosi posta di sindrome pseudo radicolare
lombare a sinistra, patologia questa non considerata dall’assicurazione militare,
questo Tribunale ritiene che, senza previamente accertare la situazione valetudinaria
avuto riguardo anche a questo aspetto medico, l’Ufficio AI non poteva ancora
concludere (fondandosi sulle sole risultanze dell’assicurazione militare) per
una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata;
- questo
vale anche se dal “contratto di lavoro indeterminato” del 23 aprile 2012,
concluso con la __________, risulta che l’assicurato “(…) a partire dal
01.06.2012 ha iniziato una nuova attività lavorativa al 100% quale impiegato
amministrativo (…)” (doc. AI 105/2). Infatti la __________, nel succitato
rapporto 17 dicembre concernente la visita del 14 dicembre 2012, quanto al
decorso dal 6 giungo 2012 ha, tra l’altro, rilevato che “(…) beruflich sei
Herr RI 1 aktuell zu 100% tätig als Firmencoach. Er habe entsprechende Lehr-gänge erfolgreich abgeschlossen. Im
Sommer diesen Jahres sei er angeblich 3 Wochen arbeitsunfähig gewesen. Weswegen
seine Chefin heute anwesend sei mit der Frage, ob prog-nostisch die Fortsetzung
der vollen Arbeitsfähigkeit dauerhaft gegeben sei. (…)” precisando che “(…)
wir erwarten eine weiterhin 100%ige arbeitsfähigkeit des Versicherten in seiner
gegenwärtigen Position, bei weiterhin günstigem medizinischen Verlauf. Vorübergehende
Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit besonders bei längerem Stehen
sind möglich. (…)”
(cfr. doc. 369 del dossier 2 dell’assicurazione militare, sottolineature del
redattore);
- quanto
alla valutazione economica – benché prematura vista la necessità di effettuare ulteriori
accertamenti medici in merito alla nuova diagnosi di sindrome pseudo radicolare
lombare a sinistra (diagnosi, lo si ricorda, posta dal dr__________ nel mese di
ottobre 2012, avuto riguardo ad un trattamento dal 16 al 20 agosto 2012, prima
della decisione impugnata) – questo Tribunale rileva quanto segue;
- per
il calcolo del reddito da valido l’Ufficio AI – scostandosi dal suo
primo calcolo in base al quale aveva stabilito, per il 2010, un reddito da
valido di fr. 87'291.-- (cfr.
la tabella sub. doc. AI 94/1 che aggiorna al 2010 il reddito annuo per il 2008
di fr. 84'782.20, così come indicato dall’ultimo datore di lavoro nell’apposito
questionario sub. doc. AI 26/1-6 in particolare il punto 2.10) – ha applicato i dati statistici
e stabilito, per il 2010, un reddito da valido di fr. 68'950.-- (cfr. lo
scritto del 21 novembre 2012 indirizzato all’assicurazione militare sub doc. AI
100/1 dal quale si evince un reddito da valido secondo le RSS categoria 50-52
(settore del commercio) livello di qualifica 3 (conoscenze professionali
specializzate) di fr. 68'950.--; vedi anche le annotazioni per l’incarto sub
doc. AI 98/1 e 99/1). Al riguardo
questo Tribunale rileva che, vista la giurisprudenza federale in materia (cfr. la STF
9C_520/2011 del 16 febbraio 2011 con la quale l’Alta Corte ha confermato
l’operato di questo Tribunale che nel caso di un assicurato disoccupato aveva
stabilito il reddito da valido sulla base dell’ultimo reddito, debitamente adeguato,
realizzato prima della disoccupazione), l’amministrazione dovrà
debitamente motivare le ragioni per le quali ha ritenuto di dover applicare i
dati statistici e non l’ultimo reddito conseguito prima della disoccupazione
per stabilire il reddito da valido. Del resto, va anche ricordato che, sempre in base alla giurisprudenza federale, il reddito da valido dev’essere
determinato il più concretamente possibile e che di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evolu-zione reale
dei salari (STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012 consid. 3.2; DTF 129 V 222
consid. 4.3.1. pag. 224 e riferimenti; per un caso in cui il TF ha applicato i
valori statistici vedi la STF 9C_485/2011 del 18 giugno 2012), o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un’azienda simile. In
particolare, per l’applicazione dei dati statistici, non basta, come
sembrerebbe sostenere l’Ufficio AI nelle osservazioni del 25 aprile 2013 (IX),
che la motivazione della rottura del rapporto di lavoro con il Dipartimento
della difesa non risulterebbe riconducibile a motivi di salute;
- parimenti
– ritenuta la formazione e la carriera professionale descritte nel curriculum
vitae sub doc. AI 6/1-2, viste le risultanze del rapporto finale del 15 aprile
2010 del Servizio Rilevamento e Sviluppo Competenze sub doc. AI 32/1-3 (in particolare
laddove si evidenzia che “(…) il principale punto forte dell’utente è
rappresentato dalle capacità organizzative e di relazionarsi con le persone che
l’utente ha acquisito durante gli anni di esperienza nell’esercito nelle
funzioni di furiere prima e quartiermastro poi. Ovviamente a questo si aggiunge
la buona conoscenza delle lingue nazionali. Il principale punto debole è
rappresentato dalla mancanza di riconoscimento nel civile del percorso
formativo seguito all’interno dell’eserci-to e dell’esperienza maturata nella
gestione delle risorse umane e logistiche di medio-grandi strutture (__________).
(…)”; doc. AI 32/2) e considerato lo scritto 23 aprile 2012 nel quale la
titolare della __________ ha attestato che “(…) il signor RI 1 sta
lavorando, quale impiegato amministrativo, a titolo di prova nella mia azienda.
Dal 01. marzo 2012 a oggi il signor RI 1 è sempre impegnato nell’apprendere la
nuova professione, apportando anche nuove idee. Alcuni obiettivi affidatigli
sono stati raggiunti con buon esito, mentre per gli altri compiti necessita di
un tempo maggiore poiché, non dobbiamo dimenticare, per il signor RI 1 questa è
una nuova professione. Attualmente sto formando il signor RI 1, all’interno
dell’orario lavorativo, nell’ambito della consulenza, della quale la mia
azienda si occupa. Questa formazione gli sarà necessaria per poter essere, nel
tempo, più autonomo nei vari compiti che gli verranno assegnati. A oggi valuto
il lavoro svolto e l’impegno profuso dal signor RI 1 in modo positivo e posso prevedere sicuri miglioramenti. (…)” (doc. AI 93/3) – l’Ufficio AI
dovrà debitamente motivare perché si è scostato dalla sua prima valutazione in
base alla quale ha ritenuto un reddito da invalido di fr. 57'000.-- (cfr. il
contratto di lavoro sub doc. AI 93/1-3 che prevede un salario lordo mensile di
fr. 4'750.--), adducendo le ragioni che giustificano l’applicazione dei dati
statistici ritenuto il salario di riferimento 50-52 settore economico del
commercio livello di qualifica 3 (cfr. doc. AI 102/1);
- in
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata
e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ai sensi dei considerandi;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’amministrazione;
- al
ricorrente, patrocinato da un legale, vanno riconosciute congrue ripetibili
(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione
affinché proceda conformemente ai considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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