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32.2013.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 maggio 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i dati statistici per il calcolo del reddito da valido e in seguito riducendo

il reddito da invalido considerato) portandolo, in un primo tempo, dal 35% al

17% e per finire al 5%;

- secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice

valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è

intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di

fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con

quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.

3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento

costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). Circa gli effetti della modificazione di

un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi),

l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,

il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione;

- quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF

125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008);

- nella

fattispecie in esame, per quanto riguarda l’aspetto medico, fondandosi sul

parere espresso dal servizio medico dell’__________, l’Ufficio AI ha concluso

che il quadro clinico dell’affezione relativa all’infortunio subìto dall’assi-curato

nel gennaio 2009 ha raggiunto una sufficiente stabilità e durevolezza. In

effetti, quanto alla capacità lavorativa e alle prospettive di reinserimento,

nei rapporti medici della __________ del 16 dicembre 2011, del 20 gennaio e 11

giugno 2012 (concernenti la degenza dal 02.11.2011 al 16.12.2012 e le visite

del 18 gennaio e 6 giugno 2012) si attesta che “(…) Tätigkeit aktuell als (stellenloser) Koch / Restaurateur nicht zumutbar.

Ärztlich attestierte Arbeitsunfähig-keit: 100% ab 16.12.2011 (…)” (doc. 71/2 incarto ass. militare); che “(…) Was die berufliche

Wiedereingliederungsperspektive des Patienten betrifft, gehen wir davon aus,

dass eine leichte bis mittelschwere, überwiegend sitzende Tätigkeit mit Wechselbelastung

möglich sein wird. (…)” (doc. 73/2 incarto ass. militare) e che “(…)

Herr RI 1 habe die physiotherapeutische Behandlung inzwischen beendet. Mit dem

Laufen habe er keine Probleme mehr. Er trage den von uns verordneten Oberschenkelkompressionsstrumpf

regelmässig und er habe keine Probleme mehr mit der Haut. Der Beinumfang sei

konstant. Herr RI 1 arbeitet nach eigenen Angabe bereits wieder vollumfänglich.

(…)” (doc. 77/1 incarto ass. militare). Sempre la __________, nel rapporto

17 dicembre concernente la visita del 14 dicembre 2012, ha attestato ancora che “(…) wir erwarten eine weiterhin 100%ige arbeitsfähigkeit des

Versicherten in seiner gegenwärtigen Position, bei weiterhin günstigem

medizinischen Verlauf. Vorübergehende Einschränkungen der körperlichen

Belastbarkeit besonders bei längerem Stehen sind möglich. (…)” (cfr. doc. 369 del dossier 2

dell’assicurazione__________;

- del

resto, con decisione 3 settembre 2012 (doc. 85/1-4 incarto ass. militare), ritenuta

una sufficiente stabilità e durevolezza del quadro clinico dell’affezione assicurata

dal 1. giugno 2012, l’assicurazione militare ha riconosciuto all’assicurato il

diritto ad una rendita del 5% per menomazione dell’integrità e il relativo preavviso

del 7 agosto 2012 é stato condiviso dall’interessato che ne ha ritornato una

copia firmata all’assi-curazione militare (doc. AI 80/1-4, 81/1 e 83/1 incarto

ass. militare);

- dagli

atti dell’assicurazione militare richiamati da questo Tribunale risulta

tuttavia che il dr. __________, FMH in medicina interna e in medicina

tropicale, il 9 ottobre 2012 ha posto la diagnosi di “(…) sindrome

pseudo-radicolare lombare a sinistra (…)” che l’assicurazione militare non

ha riconosciuto di loro competanza (cfr. doc. 374 del dossier 2

dell’assicurazio-ne militare fronte e retro). L’estraneità dell’assicurazione

militare riguardo a detta sindrome è stata ribadita ancora il 18 febbraio dopo

le osservazioni formulate dall’assicurato il 14 febbraio 2013 al riguardo (cfr.

doc. 376 e 375 del dossier 2 dell’assicurazione militare);

- in

simili circostanze, ritenuta la nuova diagnosi posta di sindrome pseudo radicolare

lombare a sinistra, patologia questa non considerata dall’assicurazione militare,

questo Tribunale ritiene che, senza previamente accertare la situazione valetudinaria

avuto riguardo anche a questo aspetto medico, l’Ufficio AI non poteva ancora

concludere (fondandosi sulle sole risultanze dell’assicurazione militare) per

una capacità lavorativa totale in un’attività adeguata;

- questo

vale anche se dal “contratto di lavoro indeterminato” del 23 aprile 2012,

concluso con la __________, risulta che l’assicurato “(…) a partire dal

01.06.2012 ha iniziato una nuova attività lavorativa al 100% quale impiegato

amministrativo (…)” (doc. AI 105/2). Infatti la __________, nel succitato

rapporto 17 dicembre concernente la visita del 14 dicembre 2012, quanto al

decorso dal 6 giungo 2012 ha, tra l’altro, rilevato che “(…) beruflich sei

Herr RI 1 aktuell zu 100% tätig als Firmencoach. Er habe entsprechende Lehr-gänge erfolgreich abgeschlossen. Im

Sommer diesen Jahres sei er angeblich 3 Wochen arbeitsunfähig gewesen. Weswegen

seine Chefin heute anwesend sei mit der Frage, ob prog-nostisch die Fortsetzung

der vollen Arbeitsfähigkeit dauerhaft gegeben sei. (…)” precisando che “(…)

wir erwarten eine weiterhin 100%ige arbeitsfähigkeit des Versicherten in seiner

gegenwärtigen Position, bei weiterhin günstigem medizinischen Verlauf. Vorübergehende

Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit besonders bei längerem Stehen

sind möglich. (…)”

(cfr. doc. 369 del dossier 2 dell’assicurazione militare, sottolineature del

redattore);

- quanto

alla valutazione economica – benché prematura vista la necessità di effettuare ulteriori

accertamenti medici in merito alla nuova diagnosi di sindrome pseudo radicolare

lombare a sinistra (diagnosi, lo si ricorda, posta dal dr__________ nel mese di

ottobre 2012, avuto riguardo ad un trattamento dal 16 al 20 agosto 2012, prima

della decisione impugnata) – questo Tribunale rileva quanto segue;

- per

il calcolo del reddito da valido l’Ufficio AI – scostandosi dal suo

primo calcolo in base al quale aveva stabilito, per il 2010, un reddito da

valido di fr. 87'291.-- (cfr.

la tabella sub. doc. AI 94/1 che aggiorna al 2010 il reddito annuo per il 2008

di fr. 84'782.20, così come indicato dall’ultimo datore di lavoro nell’apposito

questionario sub. doc. AI 26/1-6 in particolare il punto 2.10) – ha applicato i dati statistici

e stabilito, per il 2010, un reddito da valido di fr. 68'950.-- (cfr. lo

scritto del 21 novembre 2012 indirizzato all’assicurazione militare sub doc. AI

100/1 dal quale si evince un reddito da valido secondo le RSS categoria 50-52

(settore del commercio) livello di qualifica 3 (conoscenze professionali

specializzate) di fr. 68'950.--; vedi anche le annotazioni per l’incarto sub

doc. AI 98/1 e 99/1). Al riguardo

questo Tribunale rileva che, vista la giurisprudenza federale in materia (cfr. la STF

9C_520/2011 del 16 febbraio 2011 con la quale l’Alta Corte ha confermato

l’operato di questo Tribunale che nel caso di un assicurato disoccupato aveva

stabilito il reddito da valido sulla base dell’ultimo reddito, debitamente adeguato,

realizzato prima della disoccupazione), l’amministrazione dovrà

debitamente motivare le ragioni per le quali ha ritenuto di dover applicare i

dati statistici e non l’ultimo reddito conseguito prima della disoccupazione

per stabilire il reddito da valido. Del resto, va anche ricordato che, sempre in base alla giurisprudenza federale, il reddito da valido dev’essere

determinato il più concretamente possibile e che di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evolu-zione reale

dei salari (STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012 consid. 3.2; DTF 129 V 222

consid. 4.3.1. pag. 224 e riferimenti; per un caso in cui il TF ha applicato i

valori statistici vedi la STF 9C_485/2011 del 18 giugno 2012), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un’azienda simile. In

particolare, per l’applicazione dei dati statistici, non basta, come

sembrerebbe sostenere l’Ufficio AI nelle osservazioni del 25 aprile 2013 (IX),

che la motivazione della rottura del rapporto di lavoro con il Dipartimento

della difesa non risulterebbe riconducibile a motivi di salute;

- parimenti

– ritenuta la formazione e la carriera professionale descritte nel curriculum

vitae sub doc. AI 6/1-2, viste le risultanze del rapporto finale del 15 aprile

2010 del Servizio Rilevamento e Sviluppo Competenze sub doc. AI 32/1-3 (in particolare

laddove si evidenzia che “(…) il principale punto forte dell’utente è

rappresentato dalle capacità organizzative e di relazionarsi con le persone che

l’utente ha acquisito durante gli anni di esperienza nell’esercito nelle

funzioni di furiere prima e quartiermastro poi. Ovviamente a questo si aggiunge

la buona conoscenza delle lingue nazionali. Il principale punto debole è

rappresentato dalla mancanza di riconoscimento nel civile del percorso

formativo seguito all’interno dell’eserci-to e dell’esperienza maturata nella

gestione delle risorse umane e logistiche di medio-grandi strutture (__________).

(…)”; doc. AI 32/2) e considerato lo scritto 23 aprile 2012 nel quale la

titolare della __________ ha attestato che “(…) il signor RI 1 sta

lavorando, quale impiegato amministrativo, a titolo di prova nella mia azienda.

Dal 01. marzo 2012 a oggi il signor RI 1 è sempre impegnato nell’apprendere la

nuova professione, apportando anche nuove idee. Alcuni obiettivi affidatigli

sono stati raggiunti con buon esito, mentre per gli altri compiti necessita di

un tempo maggiore poiché, non dobbiamo dimenticare, per il signor RI 1 questa è

una nuova professione. Attualmente sto formando il signor RI 1, all’interno

dell’orario lavorativo, nell’ambito della consulenza, della quale la mia

azienda si occupa. Questa formazione gli sarà necessaria per poter essere, nel

tempo, più autonomo nei vari compiti che gli verranno assegnati. A oggi valuto

il lavoro svolto e l’impegno profuso dal signor RI 1 in modo positivo e posso prevedere sicuri miglioramenti. (…)” (doc. AI 93/3) – l’Ufficio AI

dovrà debitamente motivare perché si è scostato dalla sua prima valutazione in

base alla quale ha ritenuto un reddito da invalido di fr. 57'000.-- (cfr. il

contratto di lavoro sub doc. AI 93/1-3 che prevede un salario lordo mensile di

fr. 4'750.--), adducendo le ragioni che giustificano l’applicazione dei dati

statistici ritenuto il salario di riferimento 50-52 settore economico del

commercio livello di qualifica 3 (cfr. doc. AI 102/1);

- in

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ai sensi dei considerandi;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’amministrazione;

- al

ricorrente, patrocinato da un legale, vanno riconosciute congrue ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione

affinché proceda conformemente ai considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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