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Decisione

32.2013.131

Contestazione del calcolo della rendita. Compensazione della rendita con la restituzione di indennità giornaliere LAINF

1 aprile 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione

previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di

un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia

(lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,

con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b

LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies

cpv. 2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia

ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato

presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al

genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art.

52f cpv. 4 OAVS).

Se una persona è assicurata soltanto durante determinati

mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti

educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).

2.5. Nel

caso in esame, con la prima decisione contestata, relativa al periodo 1°

aprile 2008 – 31 gennaio 2009, l’Ufficio AI – e per esso la __________ (competente

per la determinazione della rendita; art. 60 cpv. 1 lett.b LAI) –ha fissato l’ammontare

della rendita intera sulla base di una durata di contribuzione di 14 anni,

corrispondente alla scala di rendita 44, per un importo mensile di fr. 1'421.--

(adeguato a fr. 1'466.-- dal 1° gennaio 2009).

Nelle

risposte di causa, l’amministrazione, sulla base delle relative tabelle di

calcolo (doc. Cassa 195 – 203), ha dettagliatamente e correttamente spiegato il

conteggio della rendita.

2.5.1. Essendo

l’assicurato nato il __________ 1973, il suo periodo di contribuzione, non

contestato, inizia il 1° gennaio 1994 (anno susseguente il compimento del 20.o

anno di età) e termina il 31 dicembre 2007 (anno precedente l’inizio della prima

rendita d’invalidità). Dall’esame dei conti individuali del ricorrente (dove

sono tra l'altro registrati i redditi da attività lucrativa per i quali sono

stati versati i contributi AVS; art. 30ter LAVS e art. 140ss OAVS), risulta

inoltre che le lacune durante gli anni 1996 e 1997 sono state colmate con i

contributi versati prima del periodo di contribuzione (cfr. art. 53b OAVS). Pertanto

il periodo di contribuzione è di 14 anni, ciò che permette –mediante l’utilizzo

delle apposite tabelle edite dall’UFAS (Ufficio federale delle assicurazioni

sociali), il cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS) – di riconoscere la scala

(massima) di rendita 44.

2.5.2. Va

ora esaminato se anche il calcolo del reddito annuo medio determinante (di

seguito: RAM) è stato effettuato correttamente.

Di norma il RAM è composto dalla somma risultante dai redditi da

attività lucrativa, dalla ripartizione dei redditi coniugali e dagli eventuali

accrediti computabili durante il proprio periodo di contribuzione (in concreto

dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 2007), diviso per gli anni di contribuzione

(in concreto 14 anni). Essendosi l’assicurato divorziato, l’amministrazione ha

proceduto anche al riparto dei redditi coniugali, più precisamente i redditi

dal 2001 (anno susseguente il matrimonio) fino al 2004 (anno precedente il

divorzio). Non avendo avuto figli, non è stato riconosciuto alcun accredito per

compito educativo.

Pertanto

l’amministrazione ha preso in considerazione tutti i redditi da attività

lucrativa iscritti nel conto individuale dell’assicurato per giungere ad un importo

complessivo di fr. 377'673.--. Al riguardo occorre ricordare che iscritti sono

i redditi provenienti da attività lucrativa sui quali sono stati versati i

contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS), motivo per cui non risultano

iscritte le prestazioni assicurative della LAINF, esenti da trattenuta

contributiva (art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS). In questo contesto la proposta

dell’assicurato, per quanto dato di capire, di tenere conto del guadagno

assicurato delle indennità giornaliere dell’INSAI non è corretta. Siccome la prima

registrazione determinante nel conto individuale da prendere in considerazione

è quella del 1994, dalle citate tavole il fattore di rivalutazione risulta

essere l’1.000. L'importo rivalutato (fr. 377'673.--) va poi diviso per il

periodo di contribuzione (14 anni). Ne discende che il RAM corrisponde a fr.

27'846.--.

Tenuto

Considerandi

conto di una scala di rendita 44, l’assicurato ha diritto ad una rendita intera

di fr. 1’421-- al mese dal 1° aprile 2008, adeguato a fr. 1'466 dal 1° gennaio

2009, così come risulta nella prima decisione contestata.

Ne

consegue che il ricorso contro la prima decisione contestata va respinto (inc.

31.2013

).

2.6

Per

quanto riguarda il periodo successivo al 1° ottobre 2012, a seguito di un

errore di calcolo, riesaminata la seconda decisione contestata, l’Ufficio AI ha

riconosciuto una rendita maggiore, intimando all’assicurato, prima della risposta

di causa, due nuove decisioni, una del 17 luglio 2013 (con effetto dal 1°

agosto 2013) e l’altra datata 12 settembre 2013 (relativa al periodo 1° ottobre

2012.

– 31 luglio 2013).

Tali

decisioni sono state prodotte anche dall’assicurato, il quale non ha contestato

il loro tenore (cfr. consid. 1.5).

A

norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa può, fino all'invio

della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente

una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale (art. 6 cpv. 2

Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto

senza oggetto per effetto della nuova decisione; se la stessa di fonda su

elementi di fatto o di diritto notevolmente differenti, il Giudice delegato assegna

al ricorrente un termine di 10 giorni per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca).

Questa norma ricalca sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore

può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali

è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di

ricorso.”

Va

poi ricordato che, secondo la giurisprudenza, una decisione pendente lite mette

fine alla vertenza solo nella misura in cui corrisponde pienamente alle

richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura in cui la nuova

decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti dall'insorgente; in

tal caso l’autorità di ricorso deve entrare nel merito di quanto è rimasto

indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare il nuovo atto amministrativo

(RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb,

113.

V 237; Kieser, ATSG –Kommentar, ad art. 53 n. 47 p. 682).

L'amministrazione

non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta

di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine assume

il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli decida nei

sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 p. 281; RCC 1992 p. 123 consid. 5, 1989 p. 320 consid. 2a, RCC 1984 p. 283; DTF 109 V 236; cfr.

anche Kieser, op. cit., ad art. 53 n. 48 p. 682).

Rispetto

alla (seconda) decisione 5 giugno 2013, in sede di riconsiderazione l’amministrazione ha computato anche il periodo di contribuzione tra le due rendite ed i

relativi redditi (precisamente indennità giornaliere AI sulle quali sono versati

i contributi AVS ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS; cfr. doc. 153),

risultando quindi un periodo di contribuzione di 18 anni (in luogo dei 14 anni)

ed un RAM maggiore (da fr. 28'090.-- a fr. 29’232.--; fr. 29'484.-- dal 1°

gennaio 2013; cfr. doc. Cassa 152), con conseguente importo mensile di fr.

1'492.--; dal 1° gennaio 2013 fr. 1'505.--. Il calcolo risulta essere corretto.

Va

poi fatto presente che la compensazione (periodo 1° ottobre 2012 – 31 maggio

2013) con le prestazioni anticipate dalla __________ è rimasta uguale.

Ne

consegue che il ricorso contro la seconda decisione contestata (inc.

32.2013

), visto il concludente assenso dell’assicurato, è stralciato dai ruoli

poiché divenuto privo di oggetto.

2.7

In

lite è pure l’ammontare della compensazione tra le rendite AI arretrate ed il credito

fatto valere dall’__________ indicato sul retro della prima decisione

contestata (inc. 32.2013.131).

Secondo

l’art. 20 cpv. 2 LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50

cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:

-

i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura

(lett. a ):

-

i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);

-

i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,

LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).

Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e l’ammini-strazione

ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni

legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115

V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).

La possibilità di

compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e

creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di

vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e

il credito invocato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi

anche RCC 1983 pag. 69).

La

compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il

credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).

Nel

caso concreto, in sede di risposta di causa l’Ufficio AI, con riferimento alla “Circolare

concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e

l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni” (CCAINF), ha

pertinentemente spiegato di aver seguito la procedura di compensazione tra

l’AVS/AI e la LAINF, in particolare utilizzando l’apposito formulario 318.183.

L’assicurato contesta il credito dell’INSAI da porre in compensazione con le

rendite retroattive dell’AI. Come verrà detto in prosieguo, si tratta di

indennità giornaliere LAINF versate in eccesso all’assicurato.

Rettamente

dall’amministrazione ha evidenziato che eventuali contestazioni relative al

diritto di restituzione o all’ammontare delle rendite chieste in compensazione devono

essere oggetto di una separata procedura giudiziaria (cfr. al riguardo marg.

4009.

CCAINF). In concreto, va fatto presente che con decisione formale 6 maggio

2013.

l’INSAI aveva fra l’altro chiesto all’assicurato la restituzione di fr.

44'383,05 (ridotto in seguito a fr. 31'328,05, dopo la compensazione di fr.

13'055.-- con le rendite AI) d’indennità giornaliere versate in eccesso,

credito confermato, dopo l’opposizione 4 giugno 2013, con decisione su

opposizione 27 agosto 2013. Il ricorso inoltrato dall’assicurato contro tale

decisione è stato respinto dal TCA con sentenza 19 febbraio 2014 (inc.

35.2013

), contro cui è stato presentato ed è attualmente pendente un ricorso

dinanzi al TF. Al riguardo va fatto presente il marg. 4013 CCAINF che prevede: “Se il tribunale delle assicurazioni competente in una

procedura di ricorso dichiara inesistente o esistente solo in parte il diritto

alla restituzione dell’assicuratore infortuni, quest’ultimo versa la somma in

questione (posta in compensazione; n.d.r.) direttamente all’assicurato”.

Visto quanto

sopra, la compensazione eseguita dell’amministrazione risulta

corretta.

2.8

In conclusione, visto quanto sopra, il ricorso contro la decisione 5

giugno 2013 relativa alla rendita dal 1° aprile 2008 al 31 gennaio 2009 deve

essere respinto (inc. 32.2013.131). A seguito delle nuove decisioni 17 luglio 2013

e 12 settembre 2013, il ricorso avverso la seconda decisione impugnata concernente

la rendita dal 1° ottobre 2012 è divenuto privo di oggetto e va di conseguenza

stralciato dai ruoli (inc. 31.2013. 132).

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI e del ricorrente in ragione di metà ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso contro la decisione 5 giugno 2013 relativa alla rendita dal 1° aprile

2008 al 31 gennaio 2009 (inc. 32.2013.131) è respinto.

2. Il

ricorso contro la decisione 5 giugno 2013 relativa alla rendita dal 1° ottobre

2012 (inc. 32.2013.132) è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di

oggetto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 500.-- di ripetibili parziali.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti