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Decisione

32.2013.133

Negato il diritto ad una rendita. Confermata la perizia SAM e la valutazione SMR

1 aprile 2014Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

264 consid. 3b con riferimenti).

Il

dr. __________, FMH in endocrinologia/diabetologia, nel consulto del 31 gennaio

2013 (doc. AI 58/36-39), ha concluso che “(…) per l’aspetto strettamente

diabetologico (e escludendo la retinopatia che verrà valutata dalla

collega Oftalmologa Dott. __________) vedo il diabete insulinorichiedente

come patologia senza ripercussioni sulla capacità lavorativa. Quanto la

eventuale polineuropatia, presente in grado moderato, non la valuto come

fattore limitante alla capacità lavorativa. Una terapia medicamentosa in merito

(per esempio con Lyrica) permetterebbe alla paziente un sonno senza disturbi,

migliorando così anche la qualità di vita.. (…)” (doc. AI 58/38). Va qui pure evidenziato che il dr. __________

ha concluso inoltre che “(…) il diabete, escludendo la problematica

retinica, non influenza lo stato psichico della paziente da limitarne in qualche

modo la sua attività al posto di lavoro. (…)” (doc. AI 58/39).

Al

riguardo va osservato che questo Tribunale ha già avuto modo di

accertare che, di massima, la cura di un diabete non è tale da comprometterne

la capacità lavorativa. Nella sentenza dell’11 maggio 2007 (inc. 32.2007.62;

confermata dal Tribunale federale con la STF 9C_376/2007 del

13 giugno 2008), il TCA ha riportato le parole di un medico SMR che ha

rammentato come “(…) anche persone che applicano il sistema

di controllo intenso, ossia diverse misurazioni delle glicemie al giorno, con

applicazione di insulina 4 o 5 volte al giorno, non presentano di regola

un’inabilità lavorativa dato che queste misurazioni vengono di regola svolte prima

dei pasti e al bisogno con dispendio minimo di tempo (pochi minuti). Per

informazioni allego una documentazione della società svizzera diabetici che

illustra che con un diabete si è in pratica in grado di svolgere tutte le

professioni con poche eccezioni. (…)”.

Il

dr. __________, capo clinica del servizio di cardiologia ed angiologia

dell’Ospedale __________ di __________, nel consulto del 7 febbraio 2013 (doc.

AI 58/40-45), circa la capacità lavorativa ha concluso che “(…) l’assicurata

mi riferisce che la sua ultima professione consisteva in quella di ausiliaria

di pulizie. A detta dell’assicurata tale attività comporta uno sforzo fisico

giudicabile come lieve-moderato in quanto si avvale anche dell’ausilio di

macchinari per l’espletamento delle pulizie del caso. In considerazione

dell’anamnesi e degli esami strumentali effettuati in data odierna, dal punto

di vista strettamente cardiologico l’assicurata si può considerare abile nella

sua ultima professione nella misura del 100%. […] Alla luce della valutazione

odierna ed in considerazione del punto 2 non esiste una riduzione della

capacità lavorativa. […] Così come esposto al secondo punto una diminuzione

della capacità lavorativa non si giustifica in quanto l’assicurata è abile

nella misura del 100% allo svolgimento della sua professione di ausiliaria di

pulizia. […] Così come esposto l’assicurata può dal punto di vista strettamente

cardiologico svolgere qualsiasi attività comportante un impegno fisico

giudicabile come lieve e moderato nella misura del 100%. (…)” (doc. AI

58/42-43).

In

simili circostanze, stante quanto precede, questo Tribunale deve dunque confermare

un’inabilità totale al lavoro in qualsiasi attività dall’ottobre 2010 al marzo

2011 e, dall’aprile 2011, una capacità al lavoro del 70% sia nell’attività

abituale di ausiliaria di pulizie che in un’altra attività adeguata.

2.8. In

merito alla censura secondo la quale, ammesso che vi sia una capacità lavorativa

residua, andrebbe accertata la reintegrabilità sul mercato del lavoro (cfr. il

punto 3 del ricorso), questo Tribunale si limita a rilevare quanto segue.

L’assicurata

è nata nel 1956, per cui nel 2012, anno a partire dal quale pretende il

riconoscimento del diritto ad una rendita intera (cfr. consid. 1.3), ella non

ha ancora raggiunto l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera

generalmente che non esistono possibilità per valorizzare la capacità lavorativa

residua in un mercato del lavoro ritenuto equilibrato (STF 9C_578/2009 del 29

dicembre 2009, consid. 4.3.2 e riferimenti).

Quanto

poi all’assenza di una formazione professionale e alle difficoltà linguistiche,

il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza

federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti

ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno

alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente

leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le

altre, la STCA 32.2013.117 del 4 febbraio 2014, consid. 2.9 e riferimenti).

2.9. Quanto

alla valutazione economica il TCA rileva quanto segue.

Appurato

che all’insorgente va riconosciuta un’inabilità totale al lavoro in qualsiasi

attività dall’ottobre 2010 al marzo 2011 e, dall’aprile 2011, una capacità al lavoro

del 70% sia nell’attività abituale di ausiliaria di pulizie che in un’altra

attività adeguata (cfr. consid. 2.7), questo tribunale rileva che già in

applicazione del raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e

riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19 marzo 2009,9C_776/2007 del 14 agosto 2008

e I 759/2005 del 21 agosto 2006) – senza dunque verificare se svolgendo

un’altra attività adeguata nella misura del 70% l’insorgente sfrutterebbe al

meglio la capacità lavorativa residua – il grado d’invalidità

sarebbe del 30% e non raggiungerebbe pertanto la soglia pensionabile del 40%

(cfr. consid. 2.3).

È

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha negato il diritto ad rendita.

Può

pertanto restare irrisolta la questione a sapere se per il calcolo del reddito

da valido andava considerato il diritto alla tredicesima (come sostenuto al

punto 6 del ricorso, sub. I) e se al reddito da invalido andava applicato un

gap salariale (come ipotizzato nella risposta di causa, sub IV).

2.10. In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la

decisione impugnata confermata.

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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