32.2013.134
Soppressione in via di revisione della rendita. Conferma della perizia multidisciplinare. Concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
20 maggio 2014Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.134
BS/sc
Lugano
20 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 luglio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 11 giugno 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1964, precedentemente attivo quale cameriere-ausiliario di cucina,
dal 1° giugno 2008 è beneficiario di una rendita intera (cfr. decisione 5 novembre
2009, doc. AI 77; per le motivazioni cfr. doc. AI 24).
1.2. Avviata
nel febbraio 2011 una revisione d’ufficio, dopo aver proceduto ad una perizia multidisciplinare
a cura del SAM (concludente per una conferma della totale inabilità nella propria
attività dall’infortunio occorsogli nel 2007, ma con un’abilità globale del 60%
in attività adeguate), con decisione 11 giugno 2013 (preavvisata il 14 marzo
2013; il precedente progetto di decisione 4 giugno 2012 è stato annullato) l’Ufficio
AI ha soppresso la rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un futuro ricorso (doc.
AI 98).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto
il presente ricorso, postulando in via principale il ripristino della rendita e
subordinatamente l’esecuzione di una perizia medica. L’assicurato, con riferimento
a documentazione medica prodotta col gravame, contesta la valutazione medica del
SAM, facendo inoltre presente che dovrà sottoporsi a due visite mediche
specialistiche delle quali invierà i relativi rapporti. Contestualmente ha chiesto
di essere posto al beneficio dell’assi-stenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, rilevando che la documentazione medica
prodotta con il ricorso era stata già trasmessa durante la procedura amministrativa
e valutata dal SMR, ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Pendente
causa l’insorgente ha prodotto il rapporto 29 luglio 2013 e lo scritto 17
luglio 2013 della “Neurologisch-Neurochirurgische Poliklinik” dell’Ospedale
universitario di __________ (doc. F, G), facendo inoltre presente che avrebbe
trasmesso al Tribunale i rapporti relativi alle previste visite presso i dr. __________,
__________, __________ e del Neurocentro __________ (I, IX, XI XIII). In data
31 marzo 2014 il legale dell’assicurato ha tuttavia dichiarato di non produrre
ulteriori documenti (XV).
Richiesto
dal TCA, in data 10 aprile 2014 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito ai
succitati due atti medici del nosocomio __________ ed al rapporto 14 gennaio
2014 del dr. __________ del Neurocentro __________, ricevuto in copia da
quest’ultimo (XVII).
Infine,
con scritto 24 aprile 2014 il ricorrente ha precisato di non aver prodotto i
preannunciati rapporti poiché con scritto 27 marzo 2014 il dr. __________ del
Centro per la terapia del dolore dell’__________ ha, in conclusione, dichiarato
di non prendere posizione in merito all’abilità lavorativa (XIX).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Nel
caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’Uffi-cio AI ha correttamente
soppresso in via di revisione la rendita intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita
se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno
al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe,
dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Va
evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che
regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato
che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo
reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente
all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500
franchi all’anno (cpv. 1).
Infine,
l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio
secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento
del reddito che non dipende dal rincaro.
2.5. Nell’ambito
della revisione, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura
del SAM. Dal referto, datato 23 gennaio 2013 (doc. AI 77), risulta che i periti
hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________), neurologica
(dr. __________) e oftalmologica (dr.ssa __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
Diagnosi reumatologica
Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena
alla gamba ds. su discopatia plurisegmentale interessante soprattutto i
segmenti L4-L5 ed L5-S1 nonché possibile instabilità segmentale L5-S1 con una
leggera pseudo-retrolistesi di L5 su S1 e stato dopo sindrome irritativa
radicolare SI a ds. cronica, deficitaria sensitiva in A. che ha presentato
un'ernia discale L5-S1 laterale ds. con sequestro lussato ed è stato sottoposto
nel 1997 a fenestrazione L5-S1 a ds., erniotomia, discectomia e foraminotomia
S1.
Diagnosi neurologica
Sindrome lombovertebrale cronica con:
- probabile componente radicolare irritativa S1 a ds.
Stato da decompressione radicolare L5-S1 a ds. (1997).
Diagnosi oftalmologica
Ptisis bulbi ds. con:
- stato dopo operazione di distacco retinico
(Ospedale __________ nel
2000),
- stato dopo operazione di strabismo divergente
OD (Dr. med. __________
1993),
- stato dopo facoemulsificazione ed impianto di
lentina intracamerulare posteriore OS (Dr.ssa med. __________ 2012).
Presbiopia OS.
Diagnosi psichiatrica
Nessuna.
6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Iniziale artrosi calcaneo-cuboidea a sin. in esiti di
frattura del talo sin. in data 20.6.2007 nonché osteosintesi il 21.6.2007 e
asportazione delle viti di fissazione nel gennaio del 2008. (…)" (doc. AI
77/43)
Alla
luce dei singoli consulti specialistici, dopo discussione globale, i periti del
SAM hanno ritenuto l’assicurato totalmente inabile nella sua originaria attività.
Per
quanto riguarda l’esigibilità in attività adeguate, essi hanno concluso:
"
(…)
In un'attività adatta, che non comporti l'assunzione di
posizioni non ergonomiche per la schiena, non comporti il sollevamento-ripetuto
di pesi superiori ai 7,5 kg, non imponga il mantenimento prolungato delle
posizioni statiche per più di un'ora seduto e per più di mezz'ora eretto, non
comporti movimenti ripetitivi dì rotazione e flessione del tronco, l'A. è
considerato abile al lavoro nella misura del 60% per una professione che non
necessiti della vista binoculare e nella misura del 40% in una professione che
richiede la vista binoculare. (…)" (doc. AI 77/46)
Interpellati dal
SMR, con scritto 6 marzo 2013 il SAM ha precisato quanto segue:
"
(…)
L'incapacità lavorativa del 40% per le attività adatte
che non richiedono la vista binoculare è da considerare primariamente come
diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro, dovuta ad
un'esecuzione più lenta e alla necessità di intercalare delle pause sull'arco della
giornata lavorativa. In alternativa, se il tipo di lavoro non fosse compatibile
con l'opzione precedente, si può considerare una diminuzione del tempo di
lavoro durante il quale l'A. potrebbe lavorare con rendimento normale, a
condizione che l'attività rispetti pienamente le limitazioni funzionali descritte.
Per le attività che di principio necessitano la vista
binoculare, si deve aggiungere in ogni caso un'ulteriore diminuzione del
rendimento, indipendentemente dalla durata del tempo di lavoro, che porta ad
un'incapacità lavorativa complessiva del 60%, rispettivamente si deve
considerare l'A. non idoneo per determinate attività che richiedono
obbligatoriamente la vista binoculare, per esempio per motivi legali. (…)"
(doc. AI 86/1)
La perizia SAM è stata
fatta propria dal SMR, il quale con rapporto finale 29 gennaio 2013 ha posto l’inizio della residua capacità lavorativa in attività adeguate al mese di aprile 2011
(doc. AI 79/3), avendo l’__________ ritenuto l’assicurato pienamente abile dal
1° marzo 2011 per i postumi infortunistici (cfr. annotazioni 10 settembre 2012
del SMR; doc. AI 70/1).
Con le
osservazioni al progetto di decisione 14 marzo 2013, l’assicurato ha prodotto
la seguente documentazione:
·
rapporto 14 aprile 2013 del dr. __________,
specialista in neurochirurgia, che, riassumendo brevemente la problematica
somatica e sconsigliando un intervento, ha concluso:
"
(…)
Non c'è dubbio che il paziente abbia dei dolori locali
e dei disturbi alla gamba di tipo parestetico, tuttavia la componente
psicosomatica è senza dubbio notevole.
Già il fatto di camminare con una stampella trascinando
la gamba non può essere spiegato con un'irritazione radicolare S1. Del resto,
come già accennato, tutti i colleghi neurochirurghi che hanno visto finora il paziente
hanno rinunciato ad un intervento. Ripeto comunque che il paziente sicuramente
ha dei dolori e dal momento che da molti anni ha questi problemi, evidentemente
la possibilità di un reinserimento in una qualsiasi attività lavorativa è da
considerarsi molto improbabile. Personalmente ritengo quindi che il paziente
sia tuttora inabile al lavoro al 100% non solo per i dolori alla gamba, che
ritengo realistici, ma in parte anche per lo scompenso psicologico dovuto
senz'altro ai dolori cronici."
(doc. AI 91/5)
·
rapporto 22 aprile 2013 della dr.ssa __________,
specialista in oftalmologia e oftalmochirurgia, attestante la cecità dell’oc- chio
destro, con occhio sinistro operato di cataratta e vista attuale al 100% e che
il paziente presenta dunque una situazione monoculare e che questi ha chiesto
un’eviscerazione dell’occhio destro (doc. AI 92/2);
·
rapporto 9 maggio 2013 del dr. __________,
specialista in neurochirurgia, il quale riporta la nota anamnesi, rileva di non
aver potuto concludere l’esame obiettivo neurologico in quanto il paziente per
qualsiasi manovra di contrasto riferisce di un’esercebazione dei dolori lombari
e preferisce interrompere la valutazione clinica; sconsiglia anche lui un
intervento chirurgico che possa portare ad un miglioramento dei dolori all’arto
inferiore destro (doc. AI 94/3).
Esaminati i
succitati rapporti, con annotazioni 6 giugno 2013 il dr. __________ del SMR ha
concluso:
"
(…)
Dall'attuale documentazione non risulta una sostanziale
modifica dello stato di salute. Da parte del dr. __________ viene messo
l'accento su una importante componente psicosomatica.
Faccio notare che l'assicurato è stato valutato a
livello psichiatrico senza riscontro di patologia psichiatrica, pure non è
stata posta una diagnosi di un disturbo somatoforme.
Da notare in ogni caso che dalla descrizione dei dati
clinici e della quotidianità fornita dal SAM risulta un inserimento sociale
mantenuto, quindi assenza d'un ritiro sociale. Le opzioni di trattamento dell'affezione
non sono esaurite anche se vi è una situazione clinica di stallo.
In assenza d'una problematica psichiatrica ed in
assenza d'un adempimento degli altri criteri di Förster una esigibilità
lavorativa malgrado la soggettiva invalidità va confermata. (…)" (doc. AI
97/1)
L’insorgente
contesta le succitate conclusioni del SAM e del SMR.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122
V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche
per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti
esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro
utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e
alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23
settembre 2004).
2.7. Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo
Tribunale ritiene che lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’Ufficio AI, non avendo alcun motivo per mettere in dubbio la perizia
pluridisciplinare del SAM del 23 gennaio 2013, che ha concluso per
un’incapacità lavorativa del 100% nella precedente attività e un’incapacità lavorativa
del 40% in attività leggere e confacenti allo stato di salute del ricorrente
con le limitazioni ivi descritte. Tale valutazione è da considerare dettagliata,
approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al
considerando che precede. Del resto, l’assicurato non ha prodotto documentazione
medica attestante in modo convincente una diversa valutazione delle affezioni diagnosticate
o un peggioramento delle stesse rispetto a quanto valutato in sede peritale.
In
merito ai tre succitati rapporti presentati dall’assicurato con le osservazioni
al progetto di decisione, questo TCA non può che fare riferimento alle annotazioni
6 giugno 2013 del SMR. Dal punto di vista somatico non sono risultate nuove
affezioni non valutate nella perizia pluridisciplinare. Vero che il dr__________
ha sostenuto un’inabilità al 100% non solo per i dolori alla gamba, ma anche a
causa dello scompenso psicologico. Va comunque fatto presente che in sede
peritale l’assicurato è stato ritenuto totalmente inabile nella sua abituale
attività di cameriere, in particolare per via della problematica reumatologica.
Per questo motivo è da ritenere che la valutazione espressa del succitato
specialista si riferisce, appunto, alla professione di cameriere. È in sede di
perizia SAM che è stata compiutamente esaminata la residua capacità lavorativa
in attività adeguate.
Quanto
allo scompenso psicologico consecutivo alla sintomatologia somatica sostenuto
dal dr. __________, nelle citate annotazioni il SMR ha giustamente ricordato
come in ambito SAM l’assicurato sia stato peritato dalla dr.ssa __________,
specialista in psichiatria, la quale non ha riscontrato alcuna patologia
extra-somatica, in particolare non ha posto una diagnosi di disturbo
somatoforme. Va al riguardo ricordato che, secondo giurisprudenza, un disturbo
somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a
determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva
di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate
condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque
allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza
12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid.
3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che
un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità
psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante
e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante
simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn")
ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi
alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli
sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA
inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c;
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit,
San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.). Come rettamente
evidenziato nelle menzionate annotazioni, nel caso concreto non sono soddisfatti
Fatti
i quattro suindicati presupposti per concludere per un’affezione invalidante,
tenuto in particolare conto che l’assicurato ha mantenuto un inserimento
sociale (cfr. descrizione della giornata; pag. 18 della perizia SAM). Non risulta
del resto che l’interessato segua una terapia psichiatra, tant`è che al riguardo
non prodotto alcun atto medico.
Nemmeno
la documentazione prodotta in sede giudiziaria permette di giungere ad un
differente risultato.
Dal
rapporto 29 luglio 2013 il dr. __________ del Policnico neurologico e
neurochirurgico dell’Ospedale universitario di __________, si evince la nota
anamnesi; la diagnosi reumatologica corrisponde a quella posta dal SAM.
Sconsiglia anche lui un intervento chirurgico, proponendo delle infiltrazioni
periradicolari S1 ev. L5 e infiltrazioni delle faccette L5/S1 (doc. F). Così
richiesto dal legale dell’assicurato, con scritto 17 settembre 2013 egli ha
valutato una totale incapacità lavorativa (doc. G).
Infine,
con rapporto 14 gennaio 2014 il dr. __________ del Neurocentro della __________
ha in particolare rilevato che “gli ultimi esami eseguiti in ogni caso non
dimostrano conflitti disco radicolari, né spiegazioni plausibili per la sintomatologia
di questo paziente”, escludendo anche lui un intervento chirurgico
(XVII/2). Con annotazioni 7 aprile 2014 il dr. __________ del SMR ha concluso
che “dalla documentazione presentata non risulta una modifica dello stato di
salute dell’assicurato, stato di salute cronicizzato da diversi anni. Confermo
la validità del rapporto SMR del 29.1.2013 basato su perizia SAM” (XVII). Vero
che, come detto sopra, il dr. __________ ha sostenuto una totale inabilità
lavorativa senza tuttavia specificare in che genere di attività. Molto verosimilmente
si riferiva alla professione da ultimo esercitata dall’assicurato, valutazione,
questa, che collima con le conclusioni del SAM.
Altra
documentazione l’assicurato non ha prodotto (cfr. consid. 1.8 in fine).
In
conclusione, sulla base della perizia SAM e delle valutazioni del SMR,
l’assicurato è da ritenere inabile al 100% nella sua abituale, ma abile al 40%
in attività adeguate dall’aprile 2011.
2.8. Per
quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo
ordinario, nelle motivazioni alla decisione contestata sono indicati i
parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi di riferimento.
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), nella fattispecie
concreta l’Ufficio AI ha preso il dato salariale di fr. 48'491.--, importo
corrispondente a quanto l’assicurato avrebbe percepito presso il suo ex datore
di lavoro nel 2011, anno in cui è stato fatto risalire il miglioramento della
capacità lavorativa in attività adeguate (cfr. al riguardo annotazioni 26
febbraio 2013 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 84). Tali dato è rimasto incontestato.
Il reddito
da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,
a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485
consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
Considerandi
riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA
I 222/04 del 5 settembre 2006).
Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha
realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si
sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo
dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a
livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito
effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure
ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del
valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una
deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici.
A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di
cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di
raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta
nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF
134.
V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico
riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo
stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.
325.
e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo
dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si
effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF
9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Conformemente alla citata giurisprudenza, nel caso concreto l’amministrazione
ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata
dall'Ufficio federale di statistica e relativa a personale maschile in una
professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel
settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg.
47ss.), quantificando per il 2010 un salario statistico di fr. 61'894.--. L’Ufficio
AI ha poi considerato una riduzione di rendimento del 40%, una riduzione di reddito
per circostanze personali del 7% per attività leggere, determinando in tal modo
un reddito da invalido di fr. 34'537.— (cfr. rapporto 12 marzo 2013 del
consulente in doc. AI 89). A proposito
della percentuale di riduzione, va rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del
26.
agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto
sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei
multipli di 5. Tuttavia, pur volendo riconoscere una riduzione di reddito del 10%,
come si vedrà, l’esito delle vertenza non cambierebbe.
Dal
raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità del 29% (48’491 – 34’538.--
x 100 : 55’752.--) non conferente il diritto ad una rendita.
Di
conseguenza, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto al 1°
agosto 2013, ossia il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
Ne
consegue che la decisione impugnata è confermata, mentre il ricorso va respinto.
2.9
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca
stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è
retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel
caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria
risulta che il ricorrente, coniugato con un bambino nato nel
2010, percepisce prestazioni assistenziali ed un assegno integrativo (AFI) per
il figlio (doc. L2). un reddito netto di fr. 2'000.--. In queste
circostanze il requisito dell’indigenza è dato.
L’assicurato
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere considerato privo di fondamento.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va
quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione
economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f
LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;
relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.
152.
cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;
STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata
in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è
per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a
suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del
20.
giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente
sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti