Lexipedia

Decisione

32.2013.134

Soppressione in via di revisione della rendita. Conferma della perizia multidisciplinare. Concessione dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

20 maggio 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i quattro suindicati presupposti per concludere per un’affezione invalidante,

tenuto in particolare conto che l’assicurato ha mantenuto un inserimento

sociale (cfr. descrizione della giornata; pag. 18 della perizia SAM). Non risulta

del resto che l’interessato segua una terapia psichiatra, tant`è che al riguardo

non prodotto alcun atto medico.

Nemmeno

la documentazione prodotta in sede giudiziaria permette di giungere ad un

differente risultato.

Dal

rapporto 29 luglio 2013 il dr. __________ del Policnico neurologico e

neurochirurgico dell’Ospedale universitario di __________, si evince la nota

anamnesi; la diagnosi reumatologica corrisponde a quella posta dal SAM.

Sconsiglia anche lui un intervento chirurgico, proponendo delle infiltrazioni

periradicolari S1 ev. L5 e infiltrazioni delle faccette L5/S1 (doc. F). Così

richiesto dal legale dell’assicurato, con scritto 17 settembre 2013 egli ha

valutato una totale incapacità lavorativa (doc. G).

Infine,

con rapporto 14 gennaio 2014 il dr. __________ del Neurocentro della __________

ha in particolare rilevato che “gli ultimi esami eseguiti in ogni caso non

dimostrano conflitti disco radicolari, né spiegazioni plausibili per la sintomatologia

di questo paziente”, escludendo anche lui un intervento chirurgico

(XVII/2). Con annotazioni 7 aprile 2014 il dr. __________ del SMR ha concluso

che “dalla documentazione presentata non risulta una modifica dello stato di

salute dell’assicurato, stato di salute cronicizzato da diversi anni. Confermo

la validità del rapporto SMR del 29.1.2013 basato su perizia SAM” (XVII). Vero

che, come detto sopra, il dr. __________ ha sostenuto una totale inabilità

lavorativa senza tuttavia specificare in che genere di attività. Molto verosimilmente

si riferiva alla professione da ultimo esercitata dall’assicurato, valutazione,

questa, che collima con le conclusioni del SAM.

Altra

documentazione l’assicurato non ha prodotto (cfr. consid. 1.8 in fine).

In

conclusione, sulla base della perizia SAM e delle valutazioni del SMR,

l’assicurato è da ritenere inabile al 100% nella sua abituale, ma abile al 40%

in attività adeguate dall’aprile 2011.

2.8. Per

quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo

ordinario, nelle motivazioni alla decisione contestata sono indicati i

parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi di riferimento.

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), nella fattispecie

concreta l’Ufficio AI ha preso il dato salariale di fr. 48'491.--, importo

corrispondente a quanto l’assicurato avrebbe percepito presso il suo ex datore

di lavoro nel 2011, anno in cui è stato fatto risalire il miglioramento della

capacità lavorativa in attività adeguate (cfr. al riguardo annotazioni 26

febbraio 2013 del consulente in integrazione professionale; doc. AI 84). Tali dato è rimasto incontestato.

Il reddito

da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato,

a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

Considerandi

riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo

dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a

livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito

effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure

ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del

valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una

deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici.

A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di

cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di

raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF

134.

V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.

325.

e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF

9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Conformemente alla citata giurisprudenza, nel caso concreto l’amministrazione

ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata

dall'Ufficio federale di statistica e relativa a personale maschile in una

professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg.

47ss.), quantificando per il 2010 un salario statistico di fr. 61'894.--. L’Ufficio

AI ha poi considerato una riduzione di rendimento del 40%, una riduzione di reddito

per circostanze personali del 7% per attività leggere, determinando in tal modo

un reddito da invalido di fr. 34'537.— (cfr. rapporto 12 marzo 2013 del

consulente in doc. AI 89). A proposito

della percentuale di riduzione, va rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del

26.

agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto

sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei

multipli di 5. Tuttavia, pur volendo riconoscere una riduzione di reddito del 10%,

come si vedrà, l’esito delle vertenza non cambierebbe.

Dal

raffronto dei redditi è scaturito un grado d’invalidità del 29% (48’491 – 34’538.--

x 100 : 55’752.--) non conferente il diritto ad una rendita.

Di

conseguenza, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto al 1°

agosto 2013, ossia il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

Ne

consegue che la decisione impugnata è confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.9

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria

risulta che il ricorrente, coniugato con un bambino nato nel

2010, percepisce prestazioni assistenziali ed un assegno integrativo (AFI) per

il figlio (doc. L2). un reddito netto di fr. 2'000.--. In queste

circostanze il requisito dell’indigenza è dato.

L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere considerato privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito patrocinio va

quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata

in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che il ricorrente è

per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a

suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del

20.

giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a carico dell’insorgente

sono per il momento assunte dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti