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Decisione

32.2013.139

Sospensione della rendita in via provvisoria. Conferma della decisione in quanto vi sono sufficienti elementi per mettere seriamente in discussione la continuazione del versamento della rendita

23 maggio 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nella

concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita

richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente chiesto un’udienza

(volta per altro – per usare i termini, a dire il vero inusuali, del patrocinatore

dell’insorgente - a“trovare una soluzione concordata a tavolino”). Del

resto, vista la nutrita documentazione agli atti, non è necessario che egli sia

sentito in udienza.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente, il quale ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (V).

2.8. Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

Considerandi

patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

Secondo

l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli

anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.

4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Occorre

in primo luogo ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura

ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocati

patentati (DTF 132 V 201 consid. 4.2; per quanto riguarda un avvocato non

impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non

iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.

181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile

2008), ciò che non è il caso per il rappresentante dell’assicurato, dott. iur.

Lucio Sgrò.

L’istanza

può essere tuttavia trattata come richiesta di esenzione dalle tasse e spese

processuali, cha va respinta in quanto non adempie al requisito

della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le

possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione

agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251). Sulla base di quanto riportato ai precedenti

considerandi, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso

in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

d’assistenza giudiziaria tendente alla concessione gratuito patrocinio, rispettivamente

all’esonero delle tasse e spese processuali è respinta.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti