32.2013.139
Sospensione della rendita in via provvisoria. Conferma della decisione in quanto vi sono sufficienti elementi per mettere seriamente in discussione la continuazione del versamento della rendita
23 maggio 2014Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.139
BS/sc
Lugano
23 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 luglio 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1961, dal 1° giugno 2011 è beneficiario di una rendita intera AI
(cfr. decisione 21 giugno 2012; doc. AI 50, 51).
Avviata
d’ufficio nell’agosto 2012 una procedura di revisione, l’Ufficio AI ha dapprima
proceduto ad un accertamento medico. Dalla perizia reumatologica 2 aprile 2013
del dr.__________, nonché dalle annotazioni 27 maggio 2013 del dr. __________,
attivo presso il SMR (Servizio medico regionale dell’AI), è risultato che
l’assicurato presenta un’abilità lavorativa del 50% nella sua precedente
attività di agente di vigilanza (__________) in una postura stazionaria e
sedentaria, intercalata da momenti di posizione eretta (doc. AI 70).
A
seguito di uno scritto anonimo datato 28 maggio 2013 e di una segnalazione
telefonica anonima dell’11 giugno 2013 – secondo la quale l’assicurato sarebbe
proprietario di una ditta di sicurezza (__________) -, l’amministrazione ha proceduto
a degli accertamenti, sentendo personalmente l’interessato (cfr. verbali del 4
luglio 2013 in doc. AI 83 e 84).
Con
scritto 4 luglio 2013 l’Ufficio AI ha fatto presente all’assicurato che:
"
(…)
Durante il colloquio le è stato spiegato che l'analisi
degli elementi sino ad ora raccolti lascia presupporre che il diritto alla
prestazione corrente non sia più dato e che le ulteriori indagini che si
rendono ora necessarie (con il conseguente rallentamento della procedura) sono
dovute anche a seguito della violazione dell'obbligo d'informare.
Il versamento della rendita verrà pertanto sospeso a
titolo cautelativo.
Le è concesso un termine di 10 giorni, a partire da
oggi, per presentare eventuali osservazioni sul citato provvedimento.
Scaduto infruttuoso questo termine procederemo con
l'emissione della decisione provvisionale di sospensione della rendita."
(doc. AI 85/1)
Ricevute
le osservazioni datate 15 luglio 2013, con decisione 23 luglio 2013 l’Ufficio
AI ha sospeso in via provvisionale, con effetto dal 1° agosto 2013, il
versamento della rendita nell’attesa dell’esito di ulteriori accertamenti di
natura economica necessari per l’emissione di una decisione finale. Nel contempo
l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai
sensi dei combinati artt. 66 LAI e 97 LAVS.
1.2. Contro
la summenzionata decisione l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante,
è insorto al TCA. Contestando in sostanza l’affidabilità dei verbali resi in
sede amministrativa – poiché quel giorno egli non sarebbe stato lucido a causa
di un medicamento preso –, sostiene di non aver mai beneficiato di una
remunerazione da parte della __________. Ritenendo pertanto ingiustificata la
sospensione provvisoria del versamento della rendita, l’assicurato ne chiede
l’immediato ripristino in via supercautelare. Contestualmente ha presentato
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.3. Con
decreto 5 settembre 2013 il Vicepresidente del TCA ha respinto l’”istanza
supercautelare” (recte: istanza di ripristino dell’effetto sospensivo del ricorso).
1.4. Mediante
la risposta di causa, datata 13 settembre 2013, l’Ufficio AI ha chiesto di
respingere il ricorso, sostenendo che vi sono sufficienti indizi atti a giustificare
la decisione provvisoria di sospensione della rendita, di cui ora chiede conferma.
1.5. Con
osservazioni 7 ottobre 2013 l’insorgente, ribadendo la propria posizione
ricorsuale, ha prodotto nuova documentazione (IX).
Il
21 ottobre 2013 l’Ufficio AI, a sua volta, ha trasmesso al TCA nuovi documenti,
prendendo nel contempo posizione su quanto prodotto dall’assicurato (XI).
In
data 29 ottobre 2013 l’amministrazione ha inviato al Tribunale altra documentazione
relativa ad accertamenti medici svolti nel frattempo (XIII). Con scritto 11
novembre 2013 l’assicurato ha preso posizione in merito, postulando nuovamente,
con riferimento ad ulteriori documenti, la concessione dell’effetto sospensivo
al ricorso sulla base di nuovi intervenuti (XV), respinta dal TCA (XVI).
Infine,
con scritto 8 aprile 2014 l’insorgente ha prodotto altra documentazione
(XVIII), trasmessa da questa Corte all’Ufficio AI per osservazioni. La presa di
posizione dell’amministrazione è del 19 maggio 2014 (XIX).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione impugnata, con la quale l’Ufficio AI ha
deciso di sospendere in via cautelare, con effetto dal 1° agosto 2013,
l’erogazione della rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso,
è conforme o meno alla legislazione federale.
2.3. L'art.
1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono
applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e
28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo
l’art. 55 cpv. 1 LPGA “ le procedure che negli
articoli 27–54 o nelle singole leggi non sono fissate in modo esaustivo sono
disciplinate conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA n.d.r.)”.
L’amministrazione
può ordinare la sospensione del diritto ad una prestazione quale provvedimento
cautelare in applicazione analogica dell’art. 56 PA (avente il seguente tenore:
“Dopo il deposito del ricorso, l’autorità adita,
il suo presidente o il giudice dell’istruzione può prendere, d’ufficio o a
domanda di una parte, altri provvedimenti d’urgenza per conservare uno stato di
fatto o salvaguardare provvisoriamente interessi minacciati”) (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010 consid. 2 = SVR 2011 IV Nr. 12 pagg. 33-34;9C_463/2009 dell’8 luglio 2009
consid. 1; DTF 121 V 112, 115-116; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der
Invalidenversicherung, 2010, § 30, note marginali 2323-2340, pagg. 453-456 e riferimenti).
Secondo
dottrina e giurisprudenza (riassunti in Müller, op. cit., note marginali 2336 –
2339, pagg. 455s), l’amministrazione può ordinare misure cautelari se sussiste
un’urgenza di mettere subito in atto il provvedimento preso, se rispetta il
principio della proporzionalità (ponderazione degli interessi) e se è giustificato
dal probabile esito della procedura principale.
Nel
caso di una decisione cautelare va salvaguardato il diritto di essere sentito e
il provvedimento deve essere motivato (STF 9C_45/2010 del 12 aprile 2010
consid. 2.1 e Müller, op. cit., n. 2378-2382, pagg. 463s e riferimenti).
Nella
fattispecie concreta, prima dell’emanazione della querelata decisione, in data
4 luglio 2013 l’assicurato è stato sentito due volte da (due) funzionari
dell’Ufficio AI (doc. AI 83 e 84) e con scritto del medesimo giorno, controfirmato
per ricezione dall’assicurato stesso, egli è stato informato della sospensione
dell’erogazione della rendita e dei relativi motivi (doc. AI 85). Con osservazioni
15 luglio 2013 l’assicurato, per il tramite del suo rappresentante, ha preso
posizione in merito alla paventata sospensione dell’erogazione della rendita e
sui singoli accertamenti eseguiti (doc. AI 88). Ne consegue che il diritto di
essere sentito è stato ampiamente rispettato.
Infine,
la decisione, come in casu, con cui l’Ufficio AI sospende in via provvisoria il
diritto alla rendita, non configura una decisione finale e pertanto non trova
applicazione l’art. 57a LAI che regola la procedura del preavviso (Müller, op. cit., § 29, note marginali 2078-2093, pagg. 411-412).
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, per invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
2.5. Dall’esame,
giocoforza sommario, degli accertamenti eseguiti sino all’emissione della
decisione contestata, che delimita dal punto di vista temporale il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1
pag. 220 con riferimenti), è da ritenere – per i motivi in appresso indicati –
che l’Ufficio AI a ragione ha sospeso in via cautelare il diritto alla rendita.
Quanto
anzitutto all’asserita incapacità di discernimento durante le audizioni del 4
luglio 2013 sostenuta dall’assicurato – che avrebbe assunto una novantina di gocce
di Tramal contro i dolori – nella decisione contestata l’Ufficio AI ha
pertinentemente rilevato:
"
(…)
Circa la solo qui asserita - e non dimostrata (si
rinvia in proposito all'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della
causa, DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti e alla presunzione
dell'esercizio dei diritti civili, nota marg. 1011 della Circolare sulla
procedura nell'assicurazione per l'invalidità, CPAI) - incapacità di
discernimento dell'assicurato, giova rilevare che quest'ultimo ha reso le sue
dichiarazioni dinnanzi a due funzionari dell'amministrazione, dimostrandosi lucido
e ben orientato nei tre domini (diversamente l'UAI avrebbe dovuto - giusta i
combinati disposti di cui agli artt. 443, 453 e 448 cpv. 4 del Codice civile
svizzero e dell'art. 50a cpv. 1 let. e n. 6 della Legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia ed i superstiti, LAVS, applicabile in virtù rinvio sancito
all'art. 66a cpv. 2 LAI - segnalare l'assicurato all'Autorità regionale di
protezione 6). A comprova di ciò, va sottolineato che le dichiarazioni rese
dall'assicurato il 15 luglio 2013 altro non rappresentano che dei complementi a
quanto da egli affermato alla prima ora, ossia durante I'incontro del 4 luglio
2013. Occorre inoltre rilevare che il signor D'Isola non ha mai manifestato problemi
di ordine psichico (altrimenti non si comprenderebbe l'autorizzazione ai porto
d'armi e la licenza di condurre di quest'ultimo) e che l'unico farmaco
utilizzato dall'assicurato con un principio attivo oppiaceo è il Tramal. Tale
medicinale non è però assunto dal citato interessato in dosi facenti supporre
l'insorgere di effetti collaterali pregiudicanti le sue capacità cognitive (ali
assicurato sono state prescritte 88 gocce di Tramal al giorno, tale
quantitativo corrisponde ad una somministrazione giornaliera di 220 mg su di
una dose massima quotidiana consentita di 400 mg). Giova infine rilevare che
l'assicurato è giunto presso la sede dello scrivente Ufficio Al da solo e con
la propria autovettura. (…)" (doc. AI 91/3)
Nelle
annotazioni 3 settembre 2013 il dr. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia del SMR, analizzato i verbali relativi all’audizione del 4 luglio 2013, ha inoltre escluso “un’alterazione dello stato di coscienza e quindi qualsiasi incapacità di
discernimento transitoria” (VII1).
Va
poi evidenziato che, come rettamente rilevato nella decisione contestata, le
osservazioni scritte 15 luglio 2013 (doc. AI 88) del rappresentante
dell’assicurato non sono altro che un complemento di quanto dichiarato dal suo
cliente il 4 luglio 2013. A tal riguardo, nella decisione contestata
l’amministrazione ha precisato:
"
(…)
Non va infatti dimenticato che l'assicurato stima la
sua presenza presso la __________ in una decina di ore la settimana, tempo di
presenza in cui firma le offerte, controlla i contratti con i clienti e sottoscrive
la corrispondenza con la pubblica amministrazione (cfr. pag. 8-9 delle osservazioni
15 luglio 2013). L'assicurato ha peraltro dichiarato (risposta 11, pag. 10,
delle osservazioni 15 luglio 2013) che, oltre alle ore di presenza alla __________:
"A volte mi capita di andare a visitare potenziali clienti che
conoscevo prima. La ditta ha potuto prendere contatto con qualcuna delle mie
conoscenze." Durante l'incontro del 4 luglio 2013, l'assicurato ha affermato che grazie ai suoi contatti ha permesso alla __________
l'acquisizione di nuovi contratti (risposta 11, pag. 2). (…)" (doc. AI
91/3)
In
questo contesto s’inserisce il rapporto 7 settembre 2013 dell’agenzia investigativa
dal quale è emerso che durante i giorni controllati (lunedì 26 agosto 2013,
martedì 27 agosto 2013 e sabato 31 agosto 2013) l’assicurato aveva dato prova
di aver svolto anche mansioni di gestione e di conduzione della società di
vigilanza __________ con un impegno giornaliero dalle 5 ore ¾ alle 7 ore (cfr.
conclusioni del rapporto 7 settembre 2013 in doc. VII/4 ). Il rapporto dell’inchiesta, come pure il relativo CD, è stato in seguito visionato dal dr. __________,
il quale, con referto 22 ottobre 2013, ha anche risposto ai quesiti posti dall’Ufficio AI [al riguardo va fatto presente che l’amministrazione aveva dato
all’assicurato la possibilità di formulare delle domande da porre al succitato
specialista (cfr. scritto 12 settembre 2013 in doc. VII/3), facoltà che l’interessato non ha utilizzato. Egli ha comunque presentato delle osservazioni al
rapporto di vigilanza; cfr. scritto 7 ottobre 2013 in doc. IX].
Non
va dimenticato che l’assicurato non ha annunciato l’attività presso la __________,
rispettivamente non l’ha dichiarata nel questionario della revisione della
rendita del 9 agosto 2012 (doc. AI 57), ancorché egli abbia sostenuto di non
aver ricevuto alcun compenso. A ragione l’amministrazione, con riferimento
all’art. 31 cpv. 1 LPGA (“L'avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento
importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una
prestazione”), rileva che:
"
(…)
L'aver intrapreso l'attività di presidente di un
consiglio d'amministrazione, con un dispendio orario cifrato dall'assicurato di
10 ore la settimana e con l'assunzione di responsabilità (comportante peraltro
la sottoscrizione di tutta la corrispondènza di proprio pugno dal signor RI 1),
è senz'altro un elemento atto a influenzare l'ammontare del grado d'invalidità
anche senza il conseguimento di eventuali introiti.
L'impiego del tempo degli assicurati è difatti un
elemento indispensabile per stabilire l'anamnesi e le limitazioni funzionali
degli stessi e, di conseguenza, per permettere all'UAI di effettuare la
valutazione sia delle attività dagli stessi ancora esigibili che dei redditi
ipotetici da invalidi realizzabili. Non va infine dimenticato che l'assicurato
- mentre era già presidente del Consiglio d'amministrazione della __________ -
nel questionario revisione rendita 9 agosto 2012 su esplicite domande dell'UAI
ha dichiarato contrariamente al vero di non svolgere alcuna attività di
volontariato (anche senza remunerazione, pt. 2.4) e di non ricoprire una carica
pubblica (anche senza remunerazione, pt. 2.5). Tale omissione si è poi ripetuta
durante l'incontro del 4 luglio 2013. Allo scopo di permettere all'assicurato
di informare spontaneamente l'amministrazione del suo ruolo in seno alla __________,
l'UAI ha difatti in un primo momento chiesto la descrizione della giornata-tipo
dell'assicurato e la sua situazione lavorativa passata ed attuale. Si denota
infine che tale comportamento è passibile della contravvenzione penale sancita
all'art. 88 LAVS (applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 70 LAI).
(…)" (doc. AI 91/4)
Quanto
all’aspetto medico, va ricordato che prima delle avvenute segnalazioni anonime
e della decisione contestata, con riferimento alla perizia 2 aprile 2013 il dr.
__________ ed alle annotazioni 27 maggio 2013 del dr. __________, l’assicurato
è stato ritenuto abile al 50% nella sua abituale attività di agente di vigilanza
(cfr. consid. 1.1.).
In
queste circostanze, l’amministrazione poteva ben ritenere verosimilmente che vi
fossero gli estremi per mettere seriamente in discussione i presupposti per la
continuazione dell’erogazione della rendita.
Certo
che la sospensione della rendita crea all’assicurato un discapito economico. Tuttavia,
l’amministrazione ha rettamente evidenziato che, secondo giurisprudenza, la
sospensione provvisoria del versamento di una prestazione pecuniaria dell’AI
non implica di principio un pregiudizio irreparabile. Infatti, qualora l’esito
della revisione dovesse portare invece alla conferma della rendita,
rispettivamente del suo grado, la stessa verrà versata retroattivamente per
tutto il periodo di sospensione provvisoria, inclusi interessi (STF 9C_867/2012
del 17 aprile 2013 consid. 2,9C_881/2012 del 27 settembre 2012 consid. 2).
Spetterà
comunque all’Ufficio AI, in vista della decisione finale, procedere, in
particolare, alla valutazione economica come descritta in sede di decisione
contestata, tenendo inoltre conto degli esiti dell’intervento operatorio
dell’11 ottobre 2013, eseguito quindi dopo l’emanazione della decisione contestata,
rilevati sia dal dr. __________ nel citato referto 22 ottobre 2013 (XIIIbis) che
dal recente rapporto 28 gennaio 2014 della __________ (XVII/F e I).
In
ogni caso, come indicato nel querelato provvedimento, una volta terminati i
necessari accertamenti l’Ufficio AI comunicherà all’assicurato, con preavviso
ex art. 57a LAI, una decisione in merito al diritto o meno al mantenimento della
rendita.
Visto
quanto sopra, è da ritenere quindi sussistere nella fattispecie sia l’urgenza
sia l’interesse preponderante per l’Ufficio AI a sospendere provvisoriamente il
diritto alla rendita, senza dover attendere l’esito della procedura di revisione.
Ne
consegue la conferma della decisione impugnata, mentre il ricorso va respinto.
2.6. Il
rappresentante dell’assicurato, nelle osservazioni 7 ottobre 2013, ha chiesto al Tribunale di “convocare le parti il più presto possibile per un tentativo di
risoluzione provvisoria della pratica in oggetto” (IX).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica
udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del
dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza. Tuttavia, lo svolgimento di un
pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza
di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una
semplice richiesta di prove, così come delle domande tendenti alla comparizione
oppure a un interrogatorio personale, a un interrogatorio delle parti, a
un’audizione testimoniale oppure a un sopralluogo, non sono sufficienti per
fondare un simile obbligo (DTF 125 V 38 consid. 2). Il TFA ha inoltre stabilito che il rifiuto di
differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto
con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 127 V
491).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 102/01
dell'11 gennaio 2002; H 103/01 dell'11 gennaio 2002; H 299/99 dell'11 gennaio
2002; U 257/01 del 26 novembre 2001; RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 e pag. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124
Fatti
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella
concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita
richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente chiesto un’udienza
(volta per altro – per usare i termini, a dire il vero inusuali, del patrocinatore
dell’insorgente - a“trovare una soluzione concordata a tavolino”). Del
resto, vista la nutrita documentazione agli atti, non è necessario che egli sia
sentito in udienza.
2.7. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’insorgente, il quale ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (V).
2.8. Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
Considerandi
patrocinio è retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
Secondo
l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli
anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid.
4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Occorre
in primo luogo ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura
ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocati
patentati (DTF 132 V 201 consid. 4.2; per quanto riguarda un avvocato non
impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non
iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag.
181; giurisprudenza nuovamente confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile
2008), ciò che non è il caso per il rappresentante dell’assicurato, dott. iur.
Lucio Sgrò.
L’istanza
può essere tuttavia trattata come richiesta di esenzione dalle tasse e spese
processuali, cha va respinta in quanto non adempie al requisito
della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le
possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione
agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275
consid. 4b, 119 Ia 251). Sulla base di quanto riportato ai precedenti
considerandi, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso
in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
d’assistenza giudiziaria tendente alla concessione gratuito patrocinio, rispettivamente
all’esonero delle tasse e spese processuali è respinta.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti