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32.2013.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 ottobre 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06,

pag. 64-65, il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e

della riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né

un caso di riconsiderazione.

Alle

stesse conclusioni è arrivato il TF in una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile

2013 nella quale l’Alta Corte ha ritenuto che il perito amministrativo non

aveva documentato con il grado della verosimiglianza preponderante il

miglioramento del disturbo depressivo ed ha rinviato gli atti al TCA al fine di

allestire una perizia giudiziaria.

2.5. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è

di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi

della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid.

4c).

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.7. L’assicuratore

infortuni, con lo scritto del 3 ottobre 2011, ha sospeso le prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliera a partire dal 1°

dicembre 2011, ritenendo l’assicurato, a partire da tale data, abile al lavoro

nella misura massima possibile (doc. AI 41-1).

Con

la decisione formale del 2 luglio 2012 l’__________ ha quindi riconosciuto a RI

1 il diritto a una rendita d’invalidità del 28% a far tempo dal 1° febbraio

2012 (doc. AI 80-2).

L’Ufficio

AI, nella decisione del 30 novembre 2012, ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità dal 1° settembre 2010 (trascorso l’anno d’attesa, ex

art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 novembre 2011 sulla base della valutazione

medica svolta dal Dr. __________ in ambito di assicurazione infortuni.

L’Ufficio

AI ha quindi soppresso la rendita spettante all’assicurato facendo riferimento

alla decisione dell’assicuratore infortuni del 2 luglio 2012 che ha attribuito

all'assicurato una rendita con un grado del 28%. Essendo il grado d’invalidità

inferiore al 40%, il diritto alla rendita d’invalidità si estingue (doc. AI

86-1).

Da quanto

precede si deduce che l’amministrazione ha fatto proprio il grado di invalidità

stabilito dall’assicuratore contro gli infortuni.

2.8. La nozione

di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF

(e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa,

anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale,

addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un

uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il

TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario

dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per

evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori

apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri

accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In tal

senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr.

anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che

quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di

principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in

ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può

essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione

Considerandi

diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF

131.

V 123).

In una

decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore

infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto

che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico

che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione

invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione

dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia

tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato

relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale federale ha

ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità l'altro

assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];

cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,

pubblicata in DTF 133 V 549).

Il TFA ha

infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a

una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI

riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e

la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica

effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

Il medesimo

principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla

valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28

agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

La

recente giurisprudenza federale ha ancora stabilito che, l’assicurazione per

l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità

dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio

2011; DTF 133 V 549 consid. 6).

2.9

Tema del contendere è dunque la

soppressione, con effetto dal 1° dicembre 2011, della rendita intera di

invalidità erogata a RI 1.

Nella

valutazione medica di chiusura del 24 febbraio 2011 (data del rapporto 28 marzo

2011) il Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, dopo aver riassunto

gli atti, le dichiarazioni dell’assicurato e lo stato locale, ha posto la

seguente diagnosi:

" (…)

-

Sindrome algica

emibacino e anca destra.

-

Plessopatia

lombo-sacrale destra tipo assonale con maggior coinvolgimento della parte

peroneale del nervo sciatico destro.

-

Lombalgia cronica.

-

Trauma da

schiacciamento del cingolo pelvico e contusione arto inferiore sinistro

(22.9.2009) con frattura del pilastro anteriore e posteriore dell'acetabolo e

lussazione posteriore della testa femorale, frattura dell'anello pelvico

(frattura ala iliaca a destra con coinvolgimento dell'articolazione

sacro-iliaca a destra, frattura del ramo ischiatico e pubico sinistro), e

ferita lacero-contusa profonda alla tibia prossimale sinistra con lacerazione

parziale del legamento rotuleo

-

Riduzione chiusa

della coxo femorale destra (22.9.2009).

-

Riduzione aperta e

osteosintesi dell'acetabolo anteriore e osteosintesi della branca ischio-

pubica a sinistra, osteosintesi della frattura trans-ilio-sacrale e

stabilizzazione dell'articolazione ilio-sacrale a destra (25.9.2009).

-

Riduzione aperta e

osteosintesi della parte posteriore dell'acetabolo destro (29.9.2009)

-

Revisione ferita alla

gamba prossimale sinistra con sutura e re-inserzione trans-ossea tramite vite

di Poller (22.9.2009).

-

Trasposizione del tendine

tibiale posteriore all'inserzione distale del muscolo tibiale anteriore piede

destro (14.10.2010).” (doc. LAINF 83-4).

Secondo

il Dr. __________, in considerazione del tipo di lesione a livello

dell’acetabolo e a livello dell’articolazione sacro-iliaca a destra è

prevedibile la formazione di un’artrosi post-traumatica alle medesime

articolazioni. Un recupero o un miglioramento della plessopatia assonale

lombo-sacrale a destra non è da attendersi.

A mente

dello specialista a causa dei postumi dell’infortunio una ripresa dell’attività

nella precedente professione non è esigibile a lungo termine, mentre in un’attività

adeguata alle patologie post-traumatiche sarebbe eseguibile ed esigibile da

subito al 100% (doc. LAINF 83-5).

Nelle

annotazioni del 20 giugno 2012 il Dr. __________ del Servizio Medico Regionale

(SMR) dell’AI ha confermato la correttezza della valutazione dell’__________

(doc. AI 78-1).

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della

decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale

effettuata in ambito LAINF dal Dr. __________, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati (cfr. consid. 2.5.).

I referti

del medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, e dunque non

specialista nella materia che qui ci interessa, non permettono una diversa

valutazione della fattispecie.

Nei

rapporti medici del 12 aprile 2010 (doc. AI 21-1), del 2 maggio 2011 (doc. AI

38-1) e del 18 giugno 2012 (doc. AI 76-1) il Dr. __________ non ha posto una

diagnosi divergente da quella del perito dell’__________, indicando anch’egli

un’inabilità lavorativa completa nella precedente attività senza indicazioni su

di una capacità lavorativa residua in attività adeguate.

Nel

certificato medico del 10 dicembre 2012 il Dr. __________ ha poi indicato che:

“1- persiste un difetto di dorsi flessione del piede dx. 2- ipotemia e

debolezza dei muscoli gluteali a dx. 3- disturbo della mobilizzazione gamba dx

con discreta zoppia. 4- impossibilità di eseguire lavorai anche leggeri per insorgenza

di dolori nella regione dell’anca dx ed in regione lombare” (doc. C1).

Secondo

il medico a causa delle conseguenze non sanabili dell’infortunio e in

particolare a causa della lesione del plesso ischiatico destro conseguente alla

frattura del bacino la prognosi è infausta (doc. C1).

Nelle

annotazioni del 23 gennaio 2013 il Dr. __________ del Servizio Medico Regionale

(SMR) ha rilevato che dal referto del Dr. __________ non risultano patologie

extrainfortunistiche e la situazione è sovrapponibile a quella constatata dal

Dr. __________ (doc. IV1).

Giova

inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

(...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’insorgente ha quindi

fatto riferimento – nel proprio ricorso (cfr. doc. I, pag. 3) – alla lettera di

dimissione della Clinica __________ di __________ del 27 novembre 2009.

Tuttavia, questo scritto è antecedente a più di un anno alla valutazione del

Dr. __________, il quale nella propria valutazione ne ha tenuto debitamente conto

(doc. LAINF 83-1).

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo

ortopedico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.

Per

quanto riguarda infine la patologia psichiatrica il Dr. __________ nei rapporti

del 12 aprile 2010, del 2 maggio 2011 e del 18 giugno 2012 ha diagnosticato una “sindrome ansioso depressiva” (doc. AI 21-1, 38-3). Va rilevato

tuttavia che lo stesso medico curante l’ha inserita nelle patologie senza

ripercussione sulla capacità lavorativa (doc. AI 38-1, 76-1, pto. 1.1.).

Anche

nella valutazione psichiatrica del 1° settembre 2010 del Dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia della __________ di __________, non è stata

indicata una limitazione della capacità lavorativa per i problemi psichici (doc.

LAINF 57-3).

In

conclusione, rispecchiando la perizia dell’__________ i criteri di affidabilità

e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l'assicurato è inabile al 100% nell’attività di muratore dal 22 settembre 2009

(data dell’infortunio), mentre in un’attività adeguata l’abilità è piena dal 25

febbraio 2011 (cfr. valutazione medica Dr. __________).

L’__________,

dopo aver valutato la possbilità di un reinserimento professionale

dell’assicurato, in data 3 ottobre 2011, ha sospeso le prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliera dal 1° dicembre 2011, ritenendo

RI 1, a partire da tale data, abile al lavoro nella misura massima possibile

(doc. AI 41-1).

Il

consulente in integrazione professionale nel rapporto del 9 agosto 2012 ha ritenuto esigibili tutte le attività contemplate nella categoria 4.2. dei dati statistici,

purché rispettose dei limiti funzionali illustrati nella valutazione del Dr.__________

(doc. AI 81-2).

2.10

Per quanto

riguarda le conseguenze economiche del danno alla salute l’importo del reddito da valido di fr. 69'212.-- (nel 2012), stabilito

dall’__________, nonché quello da invalido di fr. 50'134.--, dopo la

deduzione sociale del 20%, non stati contestati dal ricorrente (doc. I) e

possono quindi essere ammessi dal TCA (cfr. consid. 2.8.).

Ne

discende che a fronte di un reddito da invalido di fr. 50'134.-- e di un

reddito da valido di fr. 69'212.--, si ha un grado di invalidità del 27,56%

arrotondato al 28% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità.

2.11

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

del 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

" L’assicurato

ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, la consulente in integrazione professionale, nel rapporto

del 9 agosto 2012, ha rilevato che l’amministrazione ha emesso a favore

dell’assicurato una decisione di accertamento professionale, dal mese di dicembre

2011.

al gennaio 2012 (cfr. doc. AI 49-1) presso la __________ di __________,

concluso con qualche giorno d’anticipo per il riacutizzarsi dei dolori

all’anca.

La

consulente ha quindi riferito del colloquio avuto tra le parti, unitamente ai

rappresentati __________, durante il quale l’assicurato ha ribadito

l’impossibilità di svolgere un’attività lavorativa qualsiasi. Non avendo

tuttavia prodotto alcun ulteriore parere specialistico attestante eventuali

nuovi limiti funzionali non ancora diagnosticati, la consulente non ha ritenuto

indicato assegnare dei provvedimenti professionali (doc. AI 81-1).

Le

prestazioni sono pertanto soppresse a partire dal 1° dicembre 2011, ovvero

da quando l’assicuratore infortuni ha ritenuto RI 1 abile al lavoro nella misura

massima possibile.

Nella

misura in cui l’UAI ha soppresso la rendita intera d’invalidità dal 1° dicembre

2011.

la sua decisione formale del 30 novembre 2012 merita quindi conferma.

2.12

L’assicurato,

nel proprio atto ricorsuale, ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti

(doc. I, pag. 6).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assi-curato

ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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