32.2013.140
Nuova domanda. Ufficio AI entra nel merito e nega un peggioramento
4 aprile 2014Italiano22 min
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Numero d'incarto:
Fatti
32.2013.140
Data decisione, Autorità:
04.04.2014, TCA
Titolo:
Nuova domanda. Ufficio AI entra nel merito e nega un peggioramento
NUOVA DOMANDA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.140
FS
Lugano
4 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 luglio 2013 di
RI 1
contro
la decisione dell’11 giugno 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1953, da ultimo attivo quale giardiniere al 50% presso __________ di __________
(doc. AI 19/1-6 e 61/1-6), nel mese di novembre 2010 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1/1-10).
Con
decisione 7 giugno 2011, preavvisata con progetto 29 aprile 2011 (doc. AI
35/1-3), l’Ufficio AI – sulla base del rapporto finale SMR del 9 marzo 2011 nel quale il
dr. __________ ha concluso per un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi
attività dal 9 gennaio 2009 al 1. giugno 2009 (cfr. al riguardo gli incarti lainf
e cassa malati) e, dal 2 giugno 2009, per una capacità lavorativa del 50% nella
sua attività abituale di giardiniere e del 100% in un’altra attività adeguata
rispettosa dei limiti funzionali posti (doc. AI 33/1-3) e vista la tabella con
rapporto “riduzioni al reddito ipotetico da invalido” allestita il 27 aprile
2011 (doc. AI 34/1-3) – ha negato all’assicurato il diritto a una rendita essendo il grado
d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% (doc. AI 39/1-3). Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. L’Ufficio
AI – che ha trattato il certificato medico 15 gennaio 2013 della dr.ssa __________
con la relativa documentazione medica allegata (doc. AI 48/1-8) alla stregua di
una nuova domanda –, vista l’annotazione 22 gennaio 2013 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 50/1), è entrato nel merito della nuova richiesta (doc. AI 51/1).
1.3. Con
decisione 11 giugno 2013, oggetto della presente vertenza – sulla base delle
annotazioni 2 maggio e 6 giugno 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
65/1 e 69/1) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo lo stato
di salute rimasto invariato rispetto alle precedenti valutazioni mediche (doc.
AI 70/1-3).
1.4. Con
il ricorso qui in oggetto l’assicurato, con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,
in seguito, ha contestato la valutazione medica chiedendo di annullare la
decisione impugnata e, in via principale, di rivalutare il suo caso, subordinatamente
di rinviare gli atti all’Ufficio AI.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – osservato, in particolare, che “(…) le
certificazioni prodotte dall’assicurato a sostegno di un peggioramento del suo
stato di salute non forniscono elementi che da un lato permettono di ritenere
in maniera convincente ed oggettivabile un’evoluzione della situazione
valetudinaria e di sostanziare quindi l’attuale esistenza di un’incapacità
lavorativa superiore a quella precedentemente accertata, dall’altro che
giustifichino l’esperimento di ulteriori indagini di natura medica. (…)”
(IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Con
osservazioni del 26 agosto 2013 – dopo la chiesta proroga (VI e VII) – l’assicurato
si è confermato nelle proprie allegazioni ed ha trasmesso al TCA ulteriore
documentazione medica (VIII e B/1-3).
1.7. Con
osservazioni 4 settembre 2013 2013 – osservato, in particolare, che la documentazione
medica prodotta sub doc. B/1-3 è già stata sottoposta ai medici SMR dr. __________
e dr. __________ che si sono espressi in merito – l’Ufficio AI ha
confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata con rivalutazione del suo
caso.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato
si è effettivamente realizzata (STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013,
consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41
vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999, pag. 8; Rüedi,
Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevi-sionen, in
Schaffauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per
analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
L’art.
88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava
diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012,
consid. 5.3 con riferimenti).
2.5. Nella
fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), con decisione 7 giugno
2011 cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha negato il diritto a
una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del
40% (doc. AI 39/1-3).
L’amministrazione
si è basata sul rapporto finale SMR del 9 marzo 2011 (doc. AI 33/1-3) nel quale
il dr. __________ – posta la diagnosi di “(…) Sindrome lombo vertebrale cronica su
ernia discale L3-L4 Cervicobrachialgia destra su alterazioni statico
degenerative multi segmentali (…)” (doc. AI 33/1), osservato: “(…)
Assicurato con patologia degenerativa rachide cervicale e lombare. Limiti funzionali
tratti dal rapporto medico del curante Dr.ssa __________ (04.03.2011). Giardiniere.
Limitazione in attività con braccia staticamente sopra piano orizzontale.
Evitare posizioni inergonomiche del rachide. Evitare flessione ed estensione
ripetitiva della schiena. Evitare posizioni statiche prolungate > ad 1 ora. (…)” e visti gli incarti lainf e cassa malati a cui rinvia – ha concluso
per un’incapa-cità lavorativa totale in qualsiasi attività dal 9 gennaio 2009 al
1. giugno 2009 e, dal 2 giugno 2009, per una capacità lavorativa del 50% nella
sua attività abituale di giardiniere e del 100% in un’altra attività adeguata
rispettosa dei limiti funzionali posti.
2.6. Come
rilevato sopra, nel mese di gennaio 2013 tramite la dr.ssa __________ (doc. AI
48/1-8), l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda nella quale l’Ufficio AI è
entrato nel merito (cfr. consid. 1.2, 1.3 e doc. AI 49/1, 50/1 e 52/1-6).
Il
dr. __________, medico SMR, nell’annotazione 2 maggio 2013 ha osservato:
"
(…)
Ho preso nota dei rapporti medici pervenutici:
- il medico di famiglia (dr.ssa __________, rapporto
15.01.2013) ci comunica che in maggio 2012 ha avuto 1 mese di IL 100% per una nuova ernia discale L4/5 con compressione radicolare.
La sintomatologia è nel frattempo rientrata con
trattamento conservativo e l’A. ha ripreso la sua attività al 50%.
Rimane rischio di peggioramento, ma da allora ha sempre
lavorato al 50%.
- i rapporti del dr. __________ (neurochirurgo) [ndr:
del 19 giugno e 30 luglio 2012; cfr. doc. AI 48/6-7 e 48/5] e del dr. __________
del 30.08.2001 (neurologo, consultato dalla curante)
Non aggiungono ulteriori novità.
Il DL annota che lavora al 50%, con mansioni adatte,
con rendimento corrispondente al salario, ma con fatica (rapporto 05.03.2013)
In conclusione:
- lo stato di salute rimane sostanzialmente
stazionario
- valgono le limitazioni scritte nel rapporto finale
SMR 09.03.2011 (dr. __________)
(NB: esame della funzionalità fisica in allegato non c’è
allegato al rapporto)
L’A. rimane comunque a rischio di invalidità.
Opportuno ritorno a SIP (aiuto al collocamento, vedi
rapporti precedenti)
P.S. ho consultato telefonicamente la dr.ssa __________,
che concorda con il procedere. Dice che ci invierà il rapporto AI richiesto (ma
le notizie importanti sono già nel rapporto con allegati che ci ha inviato il
15.01.2013)
(…)" (doc. AI 65/1)
Nell’ambito
delle osservazioni 4 giugno 2013 (doc. AI 67/1-2) al progetto di decisione 3
maggio 2013 (doc. AI 66/1-2), l’insorgente, sempre tramite la dr.ssa __________,
ha osservato:
"
(…)
faccio presente che con la precedente richiesta datata
marzo 2011 l’inabili-tà/invalidità concerneva esclusivamente la spalla destra.
A partire dal giugno 2011 si è avuta la comparsa di dolori lombari acuti
trattati inizialmente con diverse infiltrazioni peridurali e lombari, con poco
beneficio.
In data 9 maggio 2012 è stata effettuata una nuova RMI
della colonna lombare che ha mostrato un netto peggioramento rispetto alla
precedente situazione del 2010 con una ernia discale L4 L5 di nuova insorgenza
e compressione radicolare L4 L5 a sinistra, nonché una ernia discale già presente
L3 L4 a destra.
Il paziente era stato poi visto e visitato dal
neurologo Dr. __________, (vedi allegato), ed il suo rapporto dichiarava
esplicitamente che il paziente non è più in grado di svolgere la sua attività
di giardiniere a tempo pieno.
Ricordo che il paziente non ha mai più ripreso la sua
attività a tempo pieno ma ha lavorato solo al 50% già dal 2010 a tutt’oggi, una ripresa al 100% è pressoché impossibile.
Per tali motivi sono perciò a richiedere di rivedere la
vostra decisione del 3 maggio 2013 e di valutare una rendita al 50% e/o un
reinserimento professionale più consono allo stato di salute del paziente.
(…)" (doc. AI 67/1)
Al
riguardo, nell’annotazione 6 giugno 2013, il dr. __________ si è così espresso:
“(…) ribadisco quanto scritto nella precedente annotazione del 02.05.2013.
Al medico curante, che ci invia il rapporto del 04.06.2013 rispondo che: - è stata
riconosciuta la IL 50% nella sua attività di giardiniere - però il grado
d’invalidità si calcola in maniera differente (basandoci sulla CGR), quindi non
per forza deve corrispondere alla IL nella sua attività (che peraltro continua
al 50%) - nella precedente valutazione la IL non era dovuta “esclusivamente
alla spalla destra”, ma contemplava anche la sindrome lombovertebrale - l’ernia
discale nuova, non è più sintomatica, come peraltro mi aveva confermato telefonicamente
addì 02.05.2012 [ndr. recte: 02.05.2013] (confermato anche nel rapporto
allegato del dr. __________ datato 19.06.2012) quindi sono giustificati i
precedenti limiti funzionali - avevo chiesto di segnalare il caso al SIP;
peraltro l’A. non sembra aver diritto a “riformazioni”, ma per un aiuto al
collocamento, permanendo il rischio di peggiorare. (…)” (doc. AI 69/1).
L’Ufficio
AI – viste le risultanze mediche suenunciate – con decisione 11 giugno 2013 ha quindi confermato il diniego a prestazioni (doc. AI 70/1-3).
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.8. Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il
TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che dal punto di vista medico non vi
è stata una rilevante modifica delle condizioni di salute, rispettivamente
della capacità lavorativa, rispetto all’ultima decisione del 7 giugno 2011 con
la quale è stato negato il diritto a prestazioni.
In
effetti da nessun atto medico agli atti risulta un peggioramento della capacità
lavorativa nella sua attività abituale di giardiniere e la dr.ssa __________,
FMH in medicina generale, nelle osservazioni del 4 giugno 2013, ha attestato che “(…) il paziente non ha mai ripreso la sua attività a tempo pieno ma ha
lavorato solo al 50% già dal 2010 a tutt’oggi, una ripresa al 100% è pressoché
impossibile (…)” (doc. AI 67/1).
Anche
dal formulario del datore di lavoro del 5 marzo 2013 (doc. AI 61/1-6) – ancorché apparentemente
in contraddizione con la disdetta del 31 maggio 2011 con effetto al 31 luglio
2011 (cfr. doc. 2/3 dell’incarto disoccupazione) – risulta che l’insorgente
lavora ancora al 50% e che dall’agosto 2011 riceve una paga oraria al posto del
precedente salario mensile (cfr. doc. AI 61/3).
Quanto
alla MRI colonna lombare del 09.05.2012 e alle conclusioni del dr. __________,
medico del servizio di radiologia della Ars Medica Clinic, del seguente tenore:
“(…) Ernia discale verso destra L3-L4 senza sostanziale modificazione rispetto
al 2010. Ernia discale migrata craniale verso sinistra L4-L5 nettamente
peggiorata rispetto al 2010: Compressione radicolare L4 e L5 a sinistra. (…)”
(doc. AI 48/2), va osservato quanto segue.
Innanzitutto
solo dalla descrizione della MRI colonna lombare del 9 maggio 2012 non è ancora
possibile concludere che sia effettivamente intervenuto un peggioramento
duraturo della capacità lavorativa residua.
Una
tale evenienza va poi esclusa per le seguenti ragioni.
La
dr.ssa __________, nel certificato medico del 15 gennaio 2013, ha attestato che “(…) nel maggio 2012 ha presentato un nuovo episodio di blocco lombare, con
sciatalgia importante irradiata alla gamba sx. Questo episodio ha portato
un’inabilità lavorativa del 100% per un periodo di 1 mese. (…)” (doc.
AI 48/1, la sottolineatura è del redattore).
Dal
canto suo il dr. __________, FMH in neurochirurgia, non si è espresso sulla
capacità lavorativa e nel rapporto del 19 giugno 2012 (doc. AI 48/6-7) ha concluso:
“(…) sindrome lombovertebrale nell’ambito di processi degenerativi diffusi. Al
momento nessun indizio clinico per una radicolopatia malgrado la presenza di
un’ernia lussata a livello L4/5 a sx. Trattandosi di un’ernia lussata a livello
L4/5 penso che questa sia probabilmente in fase di riassorbimento. Ciò spiegherebbe
la ragione per cui il paziente non ha un dolore radicolare ben specifico
soprattutto a sx. Infatti egli ha un dolore diffuso in entrambe le gambe lungo
le fasce late ed i polpacci. Ciò lascia supporre piuttosto un sovraccarico
delle faccette articolari. A questo punto ho proposto alla paziente un’infiltrazione
delle faccette L4/5. Qualora quest’infiltrazione non dovesse portare ad un
miglioramento, provvederò ad un controllo TAC alfine di stabilire se l’ernia
L4/5 sia riassorbita o meno. Dopodiché si potrà prendere una decisione se
procedere ad un intervento o meno. (…)” (doc. AI 48/7, la sottolineatura è
del redattore).
Lo
stesso specialista, nel rapporto 30 luglio 2012, ha attestato che: “(…) La recente RM conferma delle discopatie diffuse in tutto il rachide
lombare accentuate però in L3/4 e L4/5 con presenza di un’ernia lussata a sx in
L4/5 tuttavia una compressione radicolare L5 non è presente. Infatti l’esame
neurologico non mette in evidenza una radicolopatia irritativa. In
considerazione di quanto sopra al momento ritengo si possa ancora attendere
continuando conservativamente, eventualmente con un ciclo di fisioterapia.
Qualora i dolori dovessero persistere, si potrà rivalutare la situazione anche
all’ottica di un possibile intervento. (…)” (doc. AI 48/5, la
sottolineatura è del redattore).
Il
dr. __________, FMH in neurologia, nel rapporto 30 agosto 2012 (doc. AI
48/3-4), non si è espresso sulla capacità lavorativa in un’attività adeguata e – ritenuta
comunque la possibilità di svolgere attività meno impegnative fisicamente verso
le quali andrebbe orientato – ha concluso: “(…) Siamo confrontati con un paziente 58enne, di
professione giardiniere, habitus molto magro e atletico, ma che presenta
multiple discopatie con relativo restringimento del canale spinale, storia di
cervicobrachialgia destra principalmente su osteofitosi nel 2009 e che negli
scorsi mesi, ha presentato un nuovo attacco lombare con sintomatologia
spontaneamente risoltasi. All’esame odierno trovo un paziente asintomatico
sul piano cervicale, senza neppure elementi a sospetto di una sindrome del
tunnel carpale, ma che continua a lamentare una sindrome lombo vertebrale a
prevalenza L4 destra, riconducibile alla discopatia già descritta anteriormente
con netta ernia discale L3-L4 obliterata a destra, ed ulteriore discopatia L4-L5,
quest’ultima a lieve prevalenza sinistra. La problematica resta dunque a
carattere osteoarticolare, la ripresa di un’attività quale giardiniere a tempo
pieno resta sicuramente problematica e non confacente. Il paziente andrebbe
indirizzato in altre attività fisicamente meno impegnative, con un piano di
reinserimento professionale. (…)” (doc. AI 48/4, la sottolineatura è del
redattore).
Questo
Tribunale, viste le suesposte risultanze, deve quindi attribuire alle valutazioni
dei medici SMR dr. __________ e dr. __________ pieno valore probante conformemente ai succitati parametri giurisprudenziali (cfr. consid.
Considerandi
2.
), giacché essi sono giunti a conclusioni logiche, dopo aver
esaminato approfonditamente tutta la documentazione medica agli atti e in piena
conoscenza dell’incarto.
Al
riguardo va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
– determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49
OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri
medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita.
Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono
quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In
questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici
curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio
AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e
cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14
luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174, con riferimenti). L’Alta
Corte, nella STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR sottolineando che in
caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia.
Del
resto l’assicurato, successivamente alle valutazioni SMR del 2 maggio e 6
giugno 2013 (doc. AI 65/1 e 69/1), non ha prodotto alcun documento atto a mettere
in qualche modo in dubbio le conclusioni dei medici SMR o a sostanziare
l’effettivo intervento di un peggioramento delle sue condizioni di salute con
effetto sulla capacità lavorativa residua.
Ne
consegue la conferma della decisione contestata e la reiezione del gravame.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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