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Decisione

32.2013.141

Revisione della rendita. Non riconosciuto l'aumento del grado d'invalidità in quanto dalla perizia multidisciplinare non è risultata una modifica della situazione invalidante. Assistenza giudiziaria c

29 aprile 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i propri interessi senza dover ricorrere ad un rappresentante legale”.

La

ricorrente rileva sostanzialmente che la sua precaria situazione dal punto

psichiatrico, come pure la professione di cuoca, non le consentivano di disporre

da sola delle conoscenze necessarie per opporsi al (progetto) di decisione di

non entrata in materia.

L'art.

37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire

personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V

443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo

escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",

anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa

che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,

quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,

le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,

ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, pag. 504).

Per

il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del

richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e

la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op.

cit., ad art. 37, n. 23, pag. 504).

La

necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive

e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme

procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla

fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,

non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la

minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico

dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti

soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si

aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte

dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung

des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls

bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder

rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich

alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di

rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel

settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung

drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen

wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig

erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder

andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht

fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2

marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132

V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso

un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo

cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza

nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).

Nella

presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un patrocinatore non

era data in ambito amministrativo. Infatti, la presente procedura di domanda di

aumento del grado della rendita rientra nelle consueta casistica. L’istruttoria

non è stata del resto complessa. Vero che l’Ufficio AI ha annullato il progetto

di decisione di non entrata nel merito, avendo nella domanda di revisione 6

giugno 2012 il legale dell’assicurata prodotto una semplice certificazione

d’incapacità lavorativa del medico curante (doc. AI 84). È bastata la produzione

di atti medici più dettagliati per permettere l’entrata in materia.

Considerandi

Del

resto l’assicurata non spiega perché non poteva far capo a rappresentanti

di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore

sociale. Certo che l’assicurata presenta una

problematica psichiatrica, la quale è stata tuttavia valutata non invalidante.

In

queste circostanze, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito

patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per

valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso,

l’amministrazione ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata restrittiva

giurisprudenza, l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza,

respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza quindi accertare l’eventuale

indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di

successo.

Richiamato

il considerando precedente e visto quanto sopra, la decisione contestata merita

conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.9

Secondo l’art.

69.

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’assicurata, la quale ha postulato di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).

2.10

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Il

requisito dell’indigenza è dato, visto che, come indicato nel certificato per

l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (doc. A20), la ricorrente, divorziata

e convivente con il suo compagno, percepisce mensilmente unicamente la rendita

AI di fr. 482.-- e la prestazione d’invalidità dalla Cassa pensione di fr.

561.

--. Con le sole entrate mensili di fr. 1'043.-- essa non raggiunge nemmeno l’importo

di fr. 1'200.--, corrispondente all'importo mensile per debitore che vive

da solo stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di

esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale e valido dal

1° settembre 2009, tuttora in uso. Va qui ricordato che, conformemente la

giurisprudenza, solo il debitore che vive in comunione familiare analoga a

quella matrimoniale e da cui sono nati dei figli viene equiparato, per

il calcolo del minimo vitale LEF, al debitore coniugato con conseguente

considerazione di un minimo vitale più elevato, nel qual caso si deve tuttavia

tener conto anche dell’insieme dei redditi percepiti dai due partner: DTF 130

III 765; sentenza CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007; sentenza CEF 15.2007.54 del

9.

agosto 2007; DTF 124 III 52; STF del 22 gennaio 2004 nella causa X.,

4P.261/2003 e ivi riferimenti; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di

redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Agno 2002, pagg. 19s, 38,

79), ciò che non è il caso in esame.

La ricorrente non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche,

per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito i

ricorsi non parevano essere privi di fondamento.

L’assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio va quindi concessa, riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato

dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar

ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito

patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15

luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella

causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF

124.

V 301, consid. 6).

Ne

consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti