32.2013.141
Revisione della rendita. Non riconosciuto l'aumento del grado d'invalidità in quanto dalla perizia multidisciplinare non è risultata una modifica della situazione invalidante. Assistenza giudiziaria c
29 aprile 2014Italiano33 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.141
BS/sc
Lugano
29 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 luglio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'8 luglio 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe __________, dal 1° gennaio 2008 è stata beneficiaria di una rendita
intera, aumentata a mezza rendita dal 1° settembre 2009 (cfr. decisione 18 giugno
2009, doc. AI 29; per le motivazioni cfr. doc. AI 27).
1.2. Avviata
nel luglio 2011 una revisione d’ufficio, dopo aver proceduto ad una perizia multidisciplinare
eseguita dal SAM, con decisione 24 maggio 2012 (preavvisata il 14 marzo 2012)
l’Ufficio AI ha ridotto la rendita ad un quarto (doc. AI 76; motivazioni in
doc. AI 71). La decisione è crescita in giudicato.
1.3. Nel
giugno 2012 l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto la revisione
della rendita, sostenendo un peggioramento delle proprie condizioni di salute ed
allegando uno (stringato) certificato del suo medico curante (doc. AI 84).
Esaminato dal SMR (Servizio medico regionale dell’AI), con progetto di
decisione 30 luglio 2012 l’Ufficio AI ha fatto presente di non entrare nel
merito della succitata domanda di revisione non avendo l’assicurata reso
verosimile una rilevante modifica (doc. AI 93).
Avendo
con osservazioni 10 agosto 2012 l’assicurata, per il tramite del suo legale,
prodotto nuova e più dettagliata documentazione medica (doc. AI 96), seguita da
ulteriori certificati (doc. AI 97, 98, 99), l’Ufficio AI ha annullato il
succitato progetto di decisione ed è entrato nel merito della domanda di revisione
(doc. AI 104). Con il succitato scritto 10 agosto 2012 l’assicurata ha anche
chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
In
data 28 marzo 2013 l’assicurata è stata visitata dal SMR i cui medici non hanno
riscontrato una rilevante modifica della situazione valetudinaria. Con
decisione 8 luglio 2013 (preavvisata il 2 aprile 2013) l’Ufficio AI ha di conseguenza
respinto la domanda di revisione e negato un aumento del grado d’invalidità. Esso
ha parimenti respinto la richiesta di gratuito patrocinio (doc. AI 122).
1.4. Contro
la succitata decisione l’assicurata, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha
inoltrato il presente ricorso, postulando in via principale il riconoscimento
di una rendita intera ed il diritto ad un aiuto al collocamento; subordinatamente
chiede il rinvio degli atti all’Ufficio AI per una revisione completa della
fattispecie. La ricorrente ha altresì contestato il rifiuto di concessione del
gratuito patrocinio in sede amministrativa, postulando nel contempo istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto
necessario, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza della valutazione
medica, ha chiesto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del
ricorso.
1.6. Il
9 settembre 2013 l’insorgente ha preso posizione in merito alla risposta di
causa (VI). Sono quindi seguite le osservazioni 17 settembre 2013
dell’amministrazione (VIII).
Infine,
il 24 settembre 2013 l’assicurata ha trasmesso ulteriori osservazioni (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Nel
caso in esame, oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto, in
via di revisione, ad una rendita intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe,
dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide
in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Va
evidenziato che l’art. 31 LAI, nel tenore vigore dal 1. gennaio 2012, che
regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato
che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo
reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente
all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500
franchi all’anno (cpv. 1).
Infine,
l’art. 86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone il principio
secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento
del reddito che non dipende dal rincaro.
2.5. Nel
caso in esame, l’assicurata era stata posta la beneficio di una rendita intera
con decorrenza dal 1° gennaio 2008 (consid. 1.1).
Con
decisione 24 maggio 2012 l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione la rendita
da intera ad un quarto (cfr. consid. 1.2). Dal punto di vista medico l’amministrazione
si era fondata sulla perizia SAM. Dal relativo rapporto 11 agosto 2011 si
evince come i medici del SAM, sulla base di tre consultazioni specialistiche –
di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e
psichiatrica (dr. ssa __________) -, avevano posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome fibromialgica.
Sindrome lombovertebrale spondilogena cronica su:
- diffuse alterazioni degenerative con
restringimento del canale spinale e dei forami di coniugazione su più livelli
(vedi referto MRI gennaio 2007 e gennaio 2011),
- stato dopo laminectomia decompressiva con
fusioni intersomatiche e stabilizzazione per via posteriore con viti
transpeduncolari da L3 ad S1 (Ospedale __________, 29.8.2007, Dr. med. __________,
Dr. med. __________).
Sindrome cervicovertebrale cronica su:
- discrete alterazioni degenerative
multisegmentali (vedi referto MRI del 2.7.2008),
- DD: nell'ambito della sindrome
fibromialgica.
Periartropatia omeroscapolare tendinopatica e calcarea
cronica a ds. su:
- lesione parziale della cuffia dei rotatori e
sindrome da impingement,
- esito da intervento di decompressione della
cuffia (9.12.2008, Dr. med. __________),
- esito da reintervento di resezione
acromioclavicolare per artrosi acromioclavicolare ds. (5.5.2010 Dr. med. __________).
Sindrome ansioso-depressiva cronica.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Stato da intervento per tunnel carpale bilaterale.
(…)" (doc. Ai 45/21)
In
sintesi, sulla base dei succitati consulti i periti del SAM non avevano riscontrato
affezioni invalidanti d’ordine neurologico e tantomeno una compromissione della
funzionalità lavorativa per motivi psichiatrici. Dal punto di vista
reumatologico essi avevano accertato un’abilità lavorativa del 30%
nell’attività lavorativa da ultimo esercitata di ausiliaria di cucina. In
attività fisicamente medio-leggere, che non richiedano sollecitazioni
particolari alla colonna vertebrale (sollevamento ripetuto di pesi superiori a 10 kg, lavori prolungati in posizioni inergonomiche, movimenti ripetuti di flessione ed estensione
del tronco), come pure il sollevamento ripetuto della spalla destra al disopra
dell’orizzontale, l’abilità lavorativa era stata valutata al 60% (doc. AI
45/26).
A
seguito dell’entrata in materia della domanda di revisione del giugno 2012, il
28 marzo 2013 l’assicurata è stata vista dai dr. __________ e dr. __________,
rispettivamente specialisti in medicina interna e psichiatrica e psicoterapia,
entrambi attivi presso il SMR (cfr. consid. 1.3). Dopo aver proceduto alla
consueta anamnesi, agli accertamenti dello status psichico e fisico, i medici
del SMR hanno posto le seguenti diagnosi:
"
(…)
Sindrome lombovertebrale-spondilogena cronica su:
- Diffuse alterazioni degenerative con
restringimento del canale spinale e dei forami di coniugazione su più livelli
(vedi referto MRI de! gennaio 2007 e del gennaio 2011).
- Stato dopo laminectomia decompressiva con fusioni
intersomatiche e stabilizzazione per via posteriore con viti
transpeduncolari da L3 ad S1 (eseguita il 29.08.2007 presso l'O__________,
fecit dr. __________ e __________).
Sindrome cervico-vertebrale cronica su:
- Discrete alterazioni degenerative multisegmentali
(vedi referto MRI del 2.07.2008).
Sindrome fibromialgica.
Periartropatia omero-scapolare tendinopatica e calcarea
cronica a dx su:
- Lesione parziale dalla cuffia del rotatori e
sindrome da impingement.
- Esito da intervento di decompressione della cuffia
il 09.12.2008 (fecit dr. __________).
- Esito da reintervento di resezione
acromioclavicolare per artrosi acromio-clavicolare dx il 05.05.2010 (fecit dr. __________).
Distimia. (…)" (doc. AI 114/8)
In
merito alla componente reumatologica, il dr. __________ ha rilevato:
"
(…)
A.ta di 56 anni.
Discrete condizioni generali.
Rendita Al con grado 100% a decorrere dal 01.01.2008.
Con decisione del 24.05.2012 ridotta rendita Al ad ¼.
Entrata in materia dopo osservazioni al progetto di
decisione.
Dal punto di vista osteoarticolare, per quanto
possibile si è provveduto al confronto con l'obiettività clinica descritta dal
Dr. __________ nella perizia del 02.05.2011.
Dal punto di vista osteoarticolare la situazione
clinica risulta invariata rispetto alla
valutazione peritale, pur considerando la
sintomatologia e le indagini eseguite sulla spalla destra.
!n attività abituale è ancora confermata una IL 70% e
in attività rispettosa dei limiti funzionali IL 40%.
Non sono prevedibili nuove revisioni dello stato di
salute dal punto di vista somatico internistico osteoarticolare.
Si allega modulo per la misurazione dell'escursione
articolare.
SI allega modulo per esame della funzionalità fisica.
(…)" (doc. AI 114/8-9)
Dal
lato psichiatrico, il dr. __________ ha evidenziato:
"
… l'osservazione odierna non si
discosta da quanto scritto dalla dr.ssa __________: diagnosi di distimia;
confermo che si tratta di uno stato depressivo che compromette per la sua
cronicità più che per la gravità il funzionamento sociale e lavorativo, ed è in
questo caso da interpretare in stretta relazione con i disturbi fisici.
Dal lato funzionale, la compromissione è lieve,
nell'ordine del 20%, come scrive la stessa dr.ssa __________.
Tale lieve compromissione è inclusa nelle IL
certificate dal lato somatico, in quanto le due condizioni sono tra loro
totalmente interconnesse, in altre parole, in assenza del danno somatico e
della preoccupazione ad esso collegata, l'A.ta non presenterebbe verosimilmente
alcuna limitazione psichica, pur in presenza di una deflessione cronica del
tonò dell'umore chiamata appunto distimia, la quale si distingue dalla depressione
maggiore perché, seppure di lunga durata, non è sufficientemente grave o i
singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da giustificare una
diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve.
Posta diagnosi di sindrome fibromialgica, così come
disturbo da dolore somatoforme (dr.ssa __________), si analizzano i cosiddetti
principi di Förster:
1. Comorbidità psichiatrica grave e cronica
assente.
2. Oppure la somma di questi altri criteri.
- Comorbidità somatica grave e cronica assente.
- Cure idonee inefficaci per anni: non è possibile
prendere posizione di assoluta certezza (es. trattamento con Cymbalta a
dosaggio blando e interrotto per evento avverso paradosso cioè l'evento
potrebbe non essere legato al medicamento citato).
- Stato psichico cristallizzato assente:
l'A.ta, per sua dichiarazione, ha accolto favorevolmente la nascita del nipote
e dimostra un'affettività mantenuta e modulabile seppure con alcuni limiti
sopra descritti.
- Isolamento sociale in ogni ambito assente.
(…)" (doc. AI 114/9)
Non
avendo riscontrato, rispetto alla precedente perizia SAM, un peggioramento delle
condizioni di salute, ma avendo accertato una situazione valetudinaria
sostanzialmente invariata, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha
confermato il quarto di rendita.
Con
il presente ricorso l’assicurata contesta le conclusioni mediche.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nel
caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA
ritiene – per i motivi che verranno in seguito esposti – che rettamente l’Ufficio
AI non ha riscontrato una rilevante modifica delle condizioni di salute dell’assicurata,
rispettivamente della sua capacità lavorativa.
2.7.2. L’assicurata
sostiene un peggioramento delle condizioni di salute. Dal punto di vista psichiatrico
essa fa riferimenti al rapporto 31 agosto 2012 della dr.ssa __________, specialista
in psichiatria e psicoterapia, rapporto già esaminato dal SMR nell’ambito della
valutazione del 28 marzo 2013. La psichiatra curante dissente
dall’interpretazione dello status psichiatrico accertato, nell’ambito della
perizia SAM, dalla dr.ssa __________. Sostenendo quale diagnosi una distimia
secondaria tardiva (ICD F.34.1), essa ha concluso:
"
(…)
Secondo il mio parere la perizia psichiatrica del
28.06.2011 descrive una situazione psico-sociale che corrisponde già a uno
stato psichiatrico alterato con una lieve compromissione della capacità lavorativa
(almeno del 20%) in qualsiasi attività lavorativa adatta alla menomazione
fisica.
Nella perizia pluridisciplinare completa dell'I
1.08.2011 è elencato al punto 5.1, diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
"sindrome ansioso-depressiva cronica".
Questa diagnosi corrisponde alla mia diagnosi di
distimia.
Purtroppo questa loro diagnosi non è discussa nella
perizia e l'influenza sulla
capacità lavorativa non è quantificata.
Nella loro valutazione conclusiva è esclusa una
patologia psichiatrica.
Questa è un'incoerenza che dovrebbe essere chiarita.
(…)" (sottolineatura del redattore; doc. AI 99/3)
In
primo luogo va fatto presente che la decisione 24 maggio 2012 di riduzione
della rendita è rimasta incontestata (cfr. consid. 1.2; al riguardo va rilevato
che con scritto 18 giugno 2012 l’attuale legale precisava che con l’invio del
certificato 4 giugno 2012 del dr. __________ non era sua intenzione contestare
la menzionata decisione, ma chiedere l’avvio di una procedura di revisione;
doc. AI 88), motivo per cui anche la valutazione medica alla base di tale
giudizio, tra cui quella psichiatrica, rimane definitiva. Va comunque osservato
che nella perizia 28 giugno 2011 la dr.ssa __________ ha dettagliatamente
spiegato i motivi per cui non aveva ritenuto presente una compromissione della
funzione lavorativa (doc. AI 45/38 e 39). Vero che nel rapporto 11 agosto 2011
il SAM ha inserito la sindrome ansiosa depressiva quale diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa (punto no. 5.1 della perizia; cfr. consid. 2.5). Tuttavia
ciò non ha alcuna influenza sull’esito della vertenza, ritenuto che, come verrà
detto, l’assenza di una patologia psichiatrica invalidante è stata confermata
dal SMR.
Del
resto, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia, non è, in
quanto tale, invalidante. Infatti, l’Alta Corte ha sottolineato di avere già evidenziato,
a più riprese, che la diagnosi di distimia – che corrisponde ad una depressione
cronica del tono dell'umore, che non è sufficientemente grave da giustificare
una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media gravità o lieve
– pur potendo dare luogo ad una diminuzione del rendimento, non è, in quanto
tale, invalidante (STF 8C_806/2013 del 6 marzo 2014
consid. 6.2 con riferimento a SVR 2008 IV nr. 8 pag. 23, STF I 649/06 del 13 marzo 2007 consid. 3.3.1; cfr. anche. SVR 2011 IV nr. 17
pag. 44; STF 8C_303/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.2 e 8C_842/2011 del 16
ottobre 2011 consid. 4.3.1 con rinvii).
Determinante
è che in sede di valutazione SMR 28 marzo 2013 il dr. __________,
confrontandosi con la certificazioni della psichiatra curante, non ha
riscontrato una patologia psichiatrica invalidante. Tali conclusioni sono da
ritenere coerenti (cfr. consid. 1.5). Inoltre, partendo da una diagnosi di sindrome
fibromialgica, egli non ha riscontrato, secondo i criteri di Förster, una forma
invalidante. Va al riguardo rilevato che secondo la
giurisprudenza del TFA, la fibromialgia, in analogia a quanto stabilito riguardo
al disturbo somatoforme da dolore persistente (cfr. DTF 132 V 72), non è di
regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata
della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi
dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare
un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico
nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da
parte dell’assicurato. Nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V
352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C
830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio 2010),
l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la
presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità
e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri
sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate
da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione
dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla
malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2;
Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der
Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich
für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri
[editori], Schmerz und Arbeitsunfähig-keit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80
segg.).
Visto quanto sopra, il dr. __________ ha pertinentemente escluso la
presenza di una patologia psichiatrica invalidante, confermando in tal senso la
stazionarietà della situazione extra-somatica rispetto alla precedente perizia
della dr.ssa __________.
Allegato
al ricorso l’assicurata ha prodotto un (nuovo) rapporto della psichiatra
curante, datato 24 luglio 2013, del seguente tenore:
"
La signora RI 1 da me conosciuta il
24.08.2012 per una valutazione psichiatrica nell'ambito di un ricorso contro la
decisione dell'Ai, si è spontaneamente risegnalata il 05.06.2013 per un grave
disagio psichico.
Si presenta in uno stato di tensione nervosa, ansiosa-agitata
e visibilmente abbattuta. Lamenta crisi improvvise di malessere generale con
tremore interno, fatica di respiro, senso di svenimento e una sensibilità
alterata alle braccia che sente dure e dolorose. Queste crisi si ripetono più
volte al giorno. Questa nuova sintomatologia psichiatrica sembra sorta in
stretta relazione alla scoperta di una truffa finanziaria che ha subito da
parte di un amico impiegato di banca. Alla sua situazione già precaria sul
piano sociale e di salute psicofisica (vedasi incarto AI) si aggiunge quindi
una sindrome da attacchi di panico grave, che dura già più di 6 settimane con
attacchi giornalieri ripetuti.
Una terapia con Remeron non ha funzionato, causando
solo stanchezza senza miglioramento dell'ansia. Da due settimane la paziente
prende Paroxetina 20 mg al giorno e si osserva un lieve miglioramento. Gli
attacchi sono ancora frequenti, ma meno forti.
La gravità del disturbo sopradescritto non
permetterebbe una qualsiasi attività professionale regolare. L'inabilità lavorativa
(in questo caso teorica) è da considerarsi del 100% per un periodo di almeno
tre mesi.
La prognosi è insicura.
La paziente sarà seguita da me con una psicoterapia
integrata." (doc. A19)
Al
riguardo, con annotazioni 22 agosto 2013 il dr. __________ ha rilevato:
"
(…)
Valutazione:
Ora, dal lato psichiatrico, prendiamo nozione di
certificato della psichiatra Dr.ssa __________, datato 24.07.2013, che
introduce una diagnosi nuova, in precedenza non nota né osservata in sede di osservazione
SMR, di sindrome di attacchi di panico. Tale condizione sarebbe insorta in
giugno 2013, dunque dopo la visita SMR del 28 marzo 2013, in seguito alla scoperta da parte dell'A.ta di essere stata vittima di una truffa finanziaria.
Il peggioramento psichiatrico, con diagnosi nuova di
sindrome d'attacchi di panico, parte dal 05.06.2013, come certifica la stessa
Dr.ssa __________ e non poteva, pertanto, essere a noi noto in precedenza e
andrebbe eventualmente verificato con un ulteriore accertamento specialistico
in caso di persistenza nel tempo." (doc. IV/1)
Anche
se l’eventuale peggioramento può essere fatto risalire al 5 giugno 2013 –
quindi ad un momento precedente l’emanazione della decisione contestata che
delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (fra le tante cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti)
– nella risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente evidenziato che il
termine di tre mesi di cui all'art. 88a cpv. 2 OAI non era ancora scaduto
quando l’amministrazione ha emesso la pronunzia impugnata (8 luglio 2012). Di
conseguenza, né l'amministrazione né tanto meno questo Tribunale si possono
esprimere su eventuale peggioramento dello stato di salute dell'insorgente, che
dovrà essere oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo dopo gli
accertamenti del caso.
2.7.2. Per
quel che concerne la situazione reumatologica, l’assicurata fa
riferimento a rapporti datati 7 maggio 2012 (doc. AI 98/4) e 21 gennaio 2013
(doc. AI 109/2) del curante dr. __________, specialista in ortopedia e
chirurgia ortopedica per sostenere un peggioramento. Questa documentazione è
stata vagliata dal dr. __________ del SMR il quale, come visto, non ha rettamente
riscontrato una diversa situazione rispetto alla perizia del SAM (cfr. consid.
2.5).
Anche
il rapporto 18 aprile 2013 del dr. __________ del __________ non apporta alcuna
rilevante modifica (doc. AI 118/2). Infatti, nelle annotazioni 28 giugno 2013
il dr. __________ ha fatto presente che è lo stesso medico, con riferimento ad
una nuova TAC del 4 febbraio 2013, a concludere, citando lo stesso rapporto,
che tale esame “… non ha messo tuttavia in evidenza sostanziali modifiche” (doc.
AI 121/1).
Visto
quanto sopra, questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli
atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al
guadagno dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza
che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti
dalla ricorrente in sede giudiziaria. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.
2.1 pag. 429 e riferimenti). Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al
previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Stante
uno stato di salute rimasto invariato, contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, l’Ufficio AI non ha dovuto procedere ad un nuovo calcolo economico,
rispettivamente del grado d’invalidità.
Per
quanto riguarda la richiesta di aiuto al collocamento ex art. 18 LAI, va fatto
presente che con scritto 19 giugno 2012 il consulente AI aveva chiuso il suo
mandato poiché, dopo un certificato medico di totale inabilità lavorativa, lo
stato di salute dell’assicurata non permetteva misure reintegrative (doc. AI
90/1). Nella decisione contestata è stato indicato che non sono previsti
provvedimenti di reintegrazione, con la seguente precisazione: “una nuova
verifica della situazione medica, personale e lavorativa non escluderà, se sarà
indicata, l’adozione di provvedimenti reintegrativi con lo scopo di migliorare
la capacità al guadagno”. Rimasta la situazione invariata, non vi sono
motivi per riconoscere provvedimenti reintegrativi.
2.8. Litigioso
è anche il rifiuto del gratuito patrocinio in ambito amministrativo deciso
dall’Ufficio AI. Secondo l’amministrazione nel caso specifico l’assistenza di
un avvocato non era necessaria, poiché “nel corso dell’istruttoria non si sono
infatti presentate problematiche materiali o di diritto complesse, né questioni
procedurali particolari. L’assicurata era quindi in grado di difendere validamente
Fatti
i propri interessi senza dover ricorrere ad un rappresentante legale”.
La
ricorrente rileva sostanzialmente che la sua precaria situazione dal punto
psichiatrico, come pure la professione di cuoca, non le consentivano di disporre
da sola delle conoscenze necessarie per opporsi al (progetto) di decisione di
non entrata in materia.
L'art.
37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica; DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda. Il capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il
richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo
la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4
LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser,
ATSG Kommentar, 2009, ad art. 37, n. 22, pag. 504).
Per
il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del
richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e
la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti
criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op.
cit., ad art. 37, n. 23, pag. 504).
La
necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive
e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità della norme
procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla
fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio,
non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la
minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico
dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti
soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si
aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte
dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung
des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls
bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder
rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich
alleine gestellt nicht gewachsen ist. , cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265) oppure se l’assistenza di
rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel
settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung
drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen
wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig
erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder
andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht
fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
Occorre
poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale
che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (STFA 2
marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132
V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso
un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo
cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181; giurisprudenza
nuovamente confermata nella STF 8C-399/2007 del 23 aprile 2008).
Nella
presente fattispecie, secondo questa Corte la necessità di un patrocinatore non
era data in ambito amministrativo. Infatti, la presente procedura di domanda di
aumento del grado della rendita rientra nelle consueta casistica. L’istruttoria
non è stata del resto complessa. Vero che l’Ufficio AI ha annullato il progetto
di decisione di non entrata nel merito, avendo nella domanda di revisione 6
giugno 2012 il legale dell’assicurata prodotto una semplice certificazione
d’incapacità lavorativa del medico curante (doc. AI 84). È bastata la produzione
di atti medici più dettagliati per permettere l’entrata in materia.
Considerandi
Del
resto l’assicurata non spiega perché non poteva far capo a rappresentanti
di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore
sociale. Certo che l’assicurata presenta una
problematica psichiatrica, la quale è stata tuttavia valutata non invalidante.
In
queste circostanze, ribadito che le condizioni per ottenere il gratuito
patrocinio in sede amministrativa sono più restrittive rispetto a quelle per
valutare il diritto all’assistenza giudiziaria in sede di ricorso,
l’amministrazione ha dunque rettamente ritenuto, alla luce della succitata restrittiva
giurisprudenza, l’assistenza di un legale non necessaria e, di conseguenza,
respinto la domanda di gratuito patrocinio, senza quindi accertare l’eventuale
indigenza dell’assicurata, né valutare se la causa fosse palesemente priva di
successo.
Richiamato
il considerando precedente e visto quanto sopra, la decisione contestata merita
conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.9
Secondo l’art.
69.
cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’assicurata, la quale ha postulato di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (I).
2.10
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca
stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è
retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,
si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48
consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un
supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Il
requisito dell’indigenza è dato, visto che, come indicato nel certificato per
l’ammissione dell’assistenza giudiziaria (doc. A20), la ricorrente, divorziata
e convivente con il suo compagno, percepisce mensilmente unicamente la rendita
AI di fr. 482.-- e la prestazione d’invalidità dalla Cassa pensione di fr.
561.
--. Con le sole entrate mensili di fr. 1'043.-- essa non raggiunge nemmeno l’importo
di fr. 1'200.--, corrispondente all'importo mensile per debitore che vive
da solo stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di
esecuzione e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale e valido dal
1° settembre 2009, tuttora in uso. Va qui ricordato che, conformemente la
giurisprudenza, solo il debitore che vive in comunione familiare analoga a
quella matrimoniale e da cui sono nati dei figli viene equiparato, per
il calcolo del minimo vitale LEF, al debitore coniugato con conseguente
considerazione di un minimo vitale più elevato, nel qual caso si deve tuttavia
tener conto anche dell’insieme dei redditi percepiti dai due partner: DTF 130
III 765; sentenza CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007; sentenza CEF 15.2007.54 del
9.
agosto 2007; DTF 124 III 52; STF del 22 gennaio 2004 nella causa X.,
4P.261/2003 e ivi riferimenti; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di
redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Agno 2002, pagg. 19s, 38,
79), ciò che non è il caso in esame.
La ricorrente non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche,
per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito i
ricorsi non parevano essere privi di fondamento.
L’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio va quindi concessa, riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato
dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar
ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito
patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15
luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella
causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF
124.
V 301, consid. 6).
Ne
consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese
processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è accolta.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti