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Decisione

32.2013.143

Rinvio atti per accertamenti pluridisciplinari ulteriori

2 ottobre 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

di una componente somatoforme, in presenza di patologia psichiatrica

e reumatologica (V).

Del

resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, anche

l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, ha dichiarato di

ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti pluridisciplinari, segnatamente

di natura neurologica, reumatologica e psichiatrica, posto come dall’inserto

non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta delle varie problematiche di

cui è sofferente la richiedente (cfr. VIII e VIIIbis).

Questa Corte deve

quindi condividere, con il SMR, la necessità di esperire ulteriori chiarimenti,

con mandato per una perizia pluridisciplinare, ritenuto come la documentazione

acquisita all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro

e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue

effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della

pronuncia del provvedimento querelato (cfr. fra le tante DTF 132

V 215, 130 V 138).

2.8. Nella

STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha

già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),

o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,

wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten

Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen,

wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nella fattispecie, l’amministrazione, chiesta la retrocessione degli

atti, conformemente a quanto concluso dal medico SMR, ha sostanzialmente

indicato che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni

approfondimenti mediante mandato di allestimento di una perizia pluridisciplinare,

riservandosi altresì di richiamare la documentazione dal neurocentro (VIII).

Ora,

rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,

considerate le patologie di cui è portatrice l’assicurata, si giustifica

il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in

atto un approfondimento pluridisciplinare (a livello psichiatrico,

reumatologico, neurologico), ritenuto come la documentazione all’inserto

non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio

sulle condizioni dell’assicura-ta ed ad una valutazione globale della residua

capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie di cui soffre,

nell’originaria professione di aiuto domestico ed in attività adeguate, avuto

riguardo di un attenta applicazione dei criteri di

Förster (in presenza di patologia psichiatrica e reumatologica), come suggerito

dal dr. __________ del SMR (VIII/1; cfr. la giurisprudenza in materia di disturbo

somatoforme da dolore persistente enunciata al consid. 2.3), sino al

momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato

(DTF 132 V 215 e 121 V 362).

Una

volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante

la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita, se

necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto

dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il

consid. 2.2).

Quanto

alle allegazioni della richiedente, la quale, seppur in modo non chiaro, sembra

voler contestare la precedente decisione del 5 agosto 2010, con la quale

l’amministrazione le ha negato il diritto a prestazioni, sostenendo in

particolare di essere completamente inabile al lavoro già dal 2009 (doc. X),

questa Corte non entra nel merito di tali allegazioni, limitandosi a

sottolineare come il provvedimento dell’agosto 2010 non sia stato contestato e

sia quindi cresciuto in giudicato, ciò che comporta che le sue conclusioni sono

da ritenere vincolanti. Laddove invece l’insorgente intendesse contestare la

data di decorrenza della prestazione, così come stabilita dall’amministrazione

nella decisione qui oggetto di esame, va detto che ai sensi del precitato art.

29 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla

data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni. Avendo l’attrice presentato la sua richiesta di prestazioni il 5

ottobre 2011 (doc. AI 40), a ragione l’Ufficio AI ha stabilito che la prestazione

le può essere versata al più presto dal 1. aprile 2012, indipendentemente dalla

nascita effettiva dell’incapacità lavorativa motivante il diritto a

prestazioni.

2.9. Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata

annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli

accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.7. e 2.8

e renda una nuova decisione.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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