32.2013.143
Rinvio atti per accertamenti pluridisciplinari ulteriori
2 ottobre 2013Italiano24 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2013.143
Data decisione, Autorità:
02.10.2013, TCA
Titolo:
Rinvio atti per accertamenti pluridisciplinari ulteriori
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 28 LAI
art. 69 LAI
LPGA
art. 4 LPGA
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 61 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.143
FC
Lugano
2 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesca
Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 31 luglio 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 12 luglio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nata nel 1971, da ultimo attiva come aiuto domestico, nel maggio 2009,
adducendo di soffrire di dolori lombari, ha presentato una
prima domanda di prestazioni per adulti, la quale è stata respinta con
decisione 5 agosto 2010 in assenza di un grado di invalidità sufficiente (doc.
AI 34). Nell’ottobre 2011 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni
facendo valere l’insorgenza di problemi psichiatrici oltre ai già noti problemi
neurologici (doc. AI 40).
Esperiti
gli accertamenti del caso, con decisione 12 luglio 2013, preceduta da un
progetto del 23 aprile 2013, l’Ufficio AI ha accolto la domanda assegnando una
mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre 2011 (per un grado di invalidità del
57%), versata tuttavia solo dal 1. aprile 2012 (sei mesi dopo l’inoltro della
richiesta).
1.2. Con
tempestivo ricorso al TCA l'assicurata, prodotta documentazione medica già agli
atti oltre a certificati del 30 luglio 2013 del dr. __________ e del 10 luglio
2013 del dr. __________, e referti radiologici, ha contestato le conclusioni
dell’ammini-strazione sostenendo in sostanza di essere completamente inabile al
lavoro (I).
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli
atti per l’esecuzione di ulteriori accertamenti pluridisciplinari (di natura reumatologica,
neurologica e psichiatrica) proposti, nell’allegata nota del 3 settembre 2013,
dal proprio medico SMR e per la resa di una nuova decisione (VIII).
1.4. Dal
canto suo, l’assicurata, in uno scritto del 17 settembre 2013, al quale ha pure
allegato un certificato medico di medesima data del dr. __________, ha dichiarato
di aderire alla proposta dell’Ufficio AI, pur nuovamente sottolineando di essere
inabile al lavoro già dal 2009 (doc. X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione
(e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA]
almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla
nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto
alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
p. 169; Pratique VSI 1996 p. 318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; STFA I
148/98 del 29 settembre 1998; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht,
Berna 2003, p. 128).
Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 p. 182 consid.
2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure
la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio
2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Va
altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una
limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale
disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo
specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità
della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.
Al
riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata
in DTF 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009,
9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che
un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità
psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante
e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti
della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione
sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione
dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla
malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso
di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché
di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona
assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004, consid.
5 e STFA I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2;
Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich
in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.). Sul
tema confronta la STF 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr.
1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non
costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1)
e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente
distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante
del disturbo (consid. 3.4.2).
Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria
giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibriomalgia (DTF 132 V 65;
STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
2.4. Nell’evenienza concreta, l’Ufficio AI, in evasione della prima
domanda di prestazioni, aveva fatto eseguire una perizia dal dr. __________,
reumatologo, il quale, nel referto del 29 settembre 2009, poste le diagnosi di “Sindrome toracolombospondilogena cronica recidivante a sinistra
in alterazioni degenerative del rachide dorsale e lombare, disturbi statici del
rachide, tendenza ad ipermobilità articolare e decondizionamento muscolare”, aveva concluso per
un’abilità lavorativa completa dal 12 agosto 2008 in un’attività leggera adatta, del 70% intesa come riduzione del rendimento (migliorabile
all’80% dopo aver messo in atto il trattamento terapeutico consigliato)
nell’attività da ultimo svolta di aiuto domestico e del 75% come casalinga
(migliorabile sino al 90%) (doc. 12-7).
Interpellata
la consulente professionale (doc. AI 16), ed eseguita un’inchiesta economica
per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 18-1), con
progetto di decisione del 30 marzo 2010 l’amministrazione ha quindi negato il
diritto a prestazioni avendo accertato un grado complessivo di invalidità del
15% (8% per la parte salariata e 18% quale casalinga) (doc. AI 19). Alla luce
delle osservazioni presentate, l’Ufficio AI ha considerato l’assicurata completamente
salariata dal 30 aprile 2010 (separazione dal marito), e, con decisione 5
agosto 2010, confermato il diniego di prestazioni avendo stabilito un grado di
invalidità del 20% sula base del confronto dei redditi (doc. AI 34-7). La
decisione è cresciuta in giudicato.
Presentata
una nuova domanda nell’ottobre 2011, l’Ufficio AI, valutati i certificati
prodotti e sentito il medico SMR, ha fatto allestire una perizia dal CPAS, il
quale, con referto 3 febbraio 2012, a cura della dr.ssa __________ e del dr. __________,
entrambi psichiatri, ha posto quale diagnosi psichiatrica con valenza
invalidante quella di “Episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F 32.1)”, e come diagnosi, senza influsso sulla capacità lavorativa, quella di “Uso
episodico di alcool (ICD 10 F 10.26)”. In merito alla capacità lavorativa
la perizia ha concluso:
"
B CONSEGUENZE
SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
(…)
2. Capacità di lavoro nell’attività attuale
o da ultimo svolta
Capacità di lavoro pari al 30%, per l’ultima attività
svolta, per i motivi indicati in sede di discussione.
3. Periodi di inabilità lavorativa
accertabili
Il certificato medico steso dalla dr. __________ non
indica un’inabilità lavorativa. Dalla descrizione anamnestica e dal confronto
telefonico avuto con la collega si fa collimare l’inizio dell’inabilità con
quello della presa a carico specialistica, ovvero dall’ottobre 2010; da allora
e continuatamente fino all’attuale perizia l’incapacità lavorativa risulta pari
a quella da noi riscontrata.
(…)
C CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ
D'INTEGRAZIONE
1. Indicazioni mediche per interventi di
integrazione
È opportuno il supporto dell’UAI nella costruzione,
unitamente alla psichiatra, di un programma di reintegrazione professionale; il
ruolo dell’UAI può esprimersi nella scelta, congiuntamente con assicurata e
psichiatra, di un’attività lavorativa consona (sia rispetto alle mansioni che
all’ambiante di lavoro) ed in una funzione di guida, contenimento e
rassicurazione almeno nella prima fase del programma.
2. Possibilità di migliorare la capacità di
lavoro sul posto di lavoro attuale
Non concerne, non avendo al momento l’assicurata
un’occupazione.
3.Capacità di lavoro per altre attività
Capacità di lavoro pari al 50% (tempo ridotto,
rendimento pieno) rispetto ad una giornata lavorativa piena, per attività
consone (come precisato in sede di discussione).
L’Ufficio
AI ha predisposto un ulteriore approfondimento a cura del dr. __________,
reumatologo, il quale, con perizia del 24 aprile 2012, ha posto quale diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “sindrome pan
vertebrale con componente spondilogena cronica in alterazioni degenerative
della colonna dorsale (ernia discale con lussato craniale comprimente il midollo
spinale, ernia discale D11/D12 a sinistra), Disturbi statici del rachide (protusione
discale L2/L3, L4/L5, spondilartrosi plurisegmenati), disturbi statici del rachide
(appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro convessa toracolombare,
iperlordosi lombare), Tendenza ad ipermobilità articolare, Tendenza fibromialgica,
Deconzionamento e sbilancio muscolare, obesità”. In merito alla capacità lavorativa
ha concluso che l’assicurata, in un lavoro adatto allo stato di salute, era da
considerare abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9
ore, con un rendimento massimo del 100% a decorrere dal 12 agosto 2008. Nella
sua ultima attività di aiuto domestico, la capacità lavorativa era piena, ma
con una riduzione del rendimento nella misura di 1/3, sempre a decorrere dal 12
agosto 2008; come casalinga la diminuzione del rendimento era invece del 25%.
Ha precisato infine che le diminuzioni del rendimento non erano da cumulare con
le inabilità per motivi psichici (doc. AI 57-11).
Sulla
base di queste conclusioni l’Ufficio AI, dopo aver appurato che successivamente
al divorzio dal marito pronunciato il 14 gennaio 2013, l’assicurata andava
ritenuta interamente salariata, ha nuovamente interpellato il medico SMR (doc.
AI 58, 69), il quale si è pure espresso ulteriormente su nuova documentazione
medica prodotta dall’assicurata (certificati 26 luglio 2012 del dr. __________,
12 febbraio e 5 marzo 2013 del dr. __________, doc. AI 60-2, 68-6, 68-8).
Sentito anche il consulente professionale, per il quale andava ammesso un grado
di invalidità del 57% (doc. AI 70), in data 23 aprile 2013 l’amministrazione ha
reso un nuovo progetto di decisione (che annullava e sostituiva il precedente
del 7 ottobre 2011), con il quale ha riconosciuto un’inabilità lavorativa dal
mese di ottobre 2010 del 70% quale aiuto domestico e del 50% in attività
adeguate rispettose dei limiti funzionali, con un conseguente grado di
invalidità del 57% e, quindi, una mezza rendita di invalidità dal 1. ottobre
2011 (versata solo dal 1. aprile 2012 essendo la domanda stata presentata
tardivamente) (doc. AI 73).
L’assicurata
ha contestato il progetto di decisione sostenendo che il suo stato di salute
era peggiorato (doc. AI 79), sulla scorta di un certificato del dr. __________
del 30 aprile 2013 attestante un peggioramento dei problemi cervicali e lombari
comportanti una completa inabilità lavorativa (doc. AI 79-3). L’amministrazione,
sentito il medico SMR (doc. AI 81), con la decisione contestata del 12 luglio 2013 ha confermato il progetto di decisione e, quindi, il diritto alla mezza rendita dal 1. ottobre
2011 (doc. AI 84).
2.5. Unitamente
al suo ricorso, l’assicurata ha prodotto un certificato medico del 30 luglio
2013 del dr. __________, attestante la presenza di una Sindrome lombo
vertebrale per processi degenerativi accentuati in sede lombosacrale, sindrome
toraco-lombare con indizi di incipiente mielopatia compressiva in D11/12 per ED
calcificata a sinistra, Sindrome cervicale per discopatie cervicali C4/5 e
C5/6, ma senza conflitti radicolari. Ha osservato che attualmente il
prospettato intervento chirurgico in D11/12 era da considerare inopportuno e
rischioso, mentre che occorreva continuare conservativamente. Mentre a livello
radiologico la situazione era invariata rispetto al controllo del marzo 2013,
soggettivamente la stessa aveva subito un importante peggioramento (doc. B5).
Ha
inoltre un certificato del 6 ottobre 2008 del dr. __________, reumatologo, attestante
la presenza di sindrome lombospondilogena subacuta-cronica persistente con
irritazioni radicolari intermittenti su discopatie con protusioni-prolassi
plurisegmentali e leggera compressione radicolare bilaterale con predominanza a
sinistra“. Ha prodotto altresì un rapporto MRI del 25 febbraio 2013
attestante la diagnosi di “Discopatia nei segmenti D10-D11, D11-D12 e D12-L1
con marcata mielocompressione soprattutto nel segmento D11-D12 senza
mielopatia, non visibile compressione radicolare”(doc. B3), un referto 23
maggio 2013 di una TAC della colonna toracale confermante la presenza di
un’ernia discale TH10-TH11 (doc. B3) e, infine, uno scritto del 10 luglio 2013
del dr. Pintucci, neurochirurgo, che riferisce alla dr.ssa Blasko, curante
dell’assicurata, della presenza della problematica degenerativa concernente il
rachide cervicale e lombare e la presenza di una ernia discale toracica e del
consulto avuto dalla paziente presso la __________ (doc. B4).
In
proposito, nell’ “Annotazione” del 3 settembre 2013, il dr. __________ del SMR,
ha ritenuto indispensabile una rivalutazione pluridisciplinare osservando:
"
(…)
L’assicurata presenta una probabile problematica
neurologica con influsso sulla CL, problematica non valutata nell’istruttoria
finora eseguita. L’assicurata va quindi sottoposta a valutazione pluridisciplinare
comprendete valutazione reumatologica, psichiatrica (criteri di Forster) e
neurologica. Completare l’istruttoria richiedendo la documentazione dal
neurocentro. " (doc. VI/bis)
La
ricorrente ha infine prodotto anche un certificato 17 settembre 2013 del dr. __________,
neurologo, attestante la diagnosi di “Cefalee tensive, emicraniche senz’aura
e con componente medicamentosa aggravante” (doc. X/1).
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio
2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da
medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali
valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di
fatto esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 9 aprile
2013 (doc. A1) - quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono
imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore
alla decisione resa (DTF 132 V 215, 130 V 138, 129 V 4 consid. 1.2), i rapporti
medici prodotti dall’inte-ressata in sede ricorsuale possono essere presi in
considerazione poiché quanto descritto dai dr. Liverani e Pintucci (e
Wullimann) si riferisce anche alla situazione valetudinaria dell’assicurata
antecedente all’emissione della decisione contestata.
Al riguardo, viste
le citate attestazioni mediche, appare in particolare verosimile che i problemi
alla schiena che affliggono l’assicurata abbiano subito un ulteriore
peggioramento rispetto alla situazione presente all’epoca della perizia del dr.
__________ del 24 aprile 2012 (doc. AI 57) e della valutazione psichiatrica del
CPAS del 3 febbraio 2012 (doc. AI 54). Inoltre appare verosimile che al momento
della resa dell’atto amministrativo litigioso lo stato di salute dell’assicurata
e gli effetti invalidanti ad esso riconducibili fossero tali da giustificare
l’esperimento di ulteriori indagini, segnatamente anche con riferimento alla
componente neurologica (con presenza di forti cefalee) e della possibile presenza
Fatti
di una componente somatoforme, in presenza di patologia psichiatrica
e reumatologica (V).
Del
resto, esaminate le certificazioni prodotte con il ricorso, anche
l’amministrazione, sentito il preavviso del medico SMR, ha dichiarato di
ritenere necessario procedere a nuovi accertamenti pluridisciplinari, segnatamente
di natura neurologica, reumatologica e psichiatrica, posto come dall’inserto
non fosse possibile desumere l’evoluzione esatta delle varie problematiche di
cui è sofferente la richiedente (cfr. VIII e VIIIbis).
Questa Corte deve
quindi condividere, con il SMR, la necessità di esperire ulteriori chiarimenti,
con mandato per una perizia pluridisciplinare, ritenuto come la documentazione
acquisita all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro
e attendibile giudizio sullo stato di salute dell'assicurata e sulle sue
effettive ripercussioni invalidanti sino al momento determinante della
pronuncia del provvedimento querelato (cfr. fra le tante DTF 132
V 215, 130 V 138).
2.8. Nella
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha
già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011),
o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich,
wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten
Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen,
wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nella fattispecie, l’amministrazione, chiesta la retrocessione degli
atti, conformemente a quanto concluso dal medico SMR, ha sostanzialmente
indicato che avrebbe proceduto direttamente ad effettuare gli opportuni
approfondimenti mediante mandato di allestimento di una perizia pluridisciplinare,
riservandosi altresì di richiamare la documentazione dal neurocentro (VIII).
Ora,
rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,
considerate le patologie di cui è portatrice l’assicurata, si giustifica
il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in
atto un approfondimento pluridisciplinare (a livello psichiatrico,
reumatologico, neurologico), ritenuto come la documentazione all’inserto
non consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio
sulle condizioni dell’assicura-ta ed ad una valutazione globale della residua
capacità lavorativa che tenga conto delle varie patologie di cui soffre,
nell’originaria professione di aiuto domestico ed in attività adeguate, avuto
riguardo di un attenta applicazione dei criteri di
Förster (in presenza di patologia psichiatrica e reumatologica), come suggerito
dal dr. __________ del SMR (VIII/1; cfr. la giurisprudenza in materia di disturbo
somatoforme da dolore persistente enunciata al consid. 2.3), sino al
momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato
(DTF 132 V 215 e 121 V 362).
Una
volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante
la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita, se
necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto
dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il
consid. 2.2).
Quanto
alle allegazioni della richiedente, la quale, seppur in modo non chiaro, sembra
voler contestare la precedente decisione del 5 agosto 2010, con la quale
l’amministrazione le ha negato il diritto a prestazioni, sostenendo in
particolare di essere completamente inabile al lavoro già dal 2009 (doc. X),
questa Corte non entra nel merito di tali allegazioni, limitandosi a
sottolineare come il provvedimento dell’agosto 2010 non sia stato contestato e
sia quindi cresciuto in giudicato, ciò che comporta che le sue conclusioni sono
da ritenere vincolanti. Laddove invece l’insorgente intendesse contestare la
data di decorrenza della prestazione, così come stabilita dall’amministrazione
nella decisione qui oggetto di esame, va detto che ai sensi del precitato art.
29 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla
data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni. Avendo l’attrice presentato la sua richiesta di prestazioni il 5
ottobre 2011 (doc. AI 40), a ragione l’Ufficio AI ha stabilito che la prestazione
le può essere versata al più presto dal 1. aprile 2012, indipendentemente dalla
nascita effettiva dell’incapacità lavorativa motivante il diritto a
prestazioni.
2.9. Per quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata
annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli
accertamenti sopra enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.7. e 2.8
e renda una nuova decisione.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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