32.2013.145
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8 maggio 2014Italiano34 min
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Numero d'incarto:
32.2013.145
Data decisione, Autorità:
08.05.2014, TCA
Titolo:
Soppressione del diritto alla rendita dopo l'attribuzione di una rendita limitata nel tempo non può essere confermata dal TCA, ritenuto che dal profilo medico la situazione dell'assicurato deve essere ulteriolmente approfondita tramite una perizia somatica e psichiatrica.Rinvio atti a UAI
AFFEZIONE PSICHICA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA LIMITATA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.145
cr
Lugano
8 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 giugno 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1960, titolare di una ditta di costruzioni di pareti in vetrocemento, in
data 29 agosto 2011 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti, in
quanto affetto da “malattia coronarica cronica; operato il 27.4.2011, triplo by-pass”
(doc. 9/1-9).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia
reumatologica a cura del dr. __________, con progetto di decisione del 9
novembre 2012 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una rendita intera di
invalidità (grado AI del 100%) dal 1° aprile 2012 al 31 agosto 2012, poi
soppressa alla luce di un grado di invalidità del 16%, insufficiente per
continuare a beneficiare del diritto ad una rendita (doc. 60/1-3).
A seguito
delle osservazioni presentate dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,
contro il progetto di decisione del 9 novembre 2012, l’Ufficio AI, con
decisione del 14 giugno 2013, ha ribadito che l’assicurato ha diritto ad una
rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° aprile 2012 al 31
agosto 2012, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità del 16% (doc.
A).
1.2. Contro
questa decisione l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della
decisione impugnata e l’attribuzione di una rendita intera di invalidità anche
dopo il 31 agosto 2012.
Il legale
ha sostanzialmente contestato la valutazione peritale del dr. __________, la
quale, a suo parere, non ha tenuto conto dell’evoluzione dei disturbi a livello
dello sterno verso una pseudoartrosi, attestata dal dr. __________ e che ha
comportato un intervento chirurgico eseguito nel mese di maggio 2013.
Il
patrocinatore del ricorrente ha inoltre rilevato che l’amministrazione ha
completamente omesso di investigare la sfera psichica dell’interessato, affetto
da una sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità e da
uno stress psicosociale di natura professionale, come certificato dallo
psichiatra curante (doc. I).
1.3. In risposta
l’UAI, dopo avere richiesto una presa di posizione al SMR, ha, da una parte,
ribadito la correttezza della valutazione peritale del dr. __________ e,
dall’altra, rilevato che “posto che la presa a carico psichiatrica
dell’assicurato è antecedente all’emissione della decisione impugnata, lo
scrivente Ufficio AI non può far altro che richiedere a codesta lodevole
autorità di prima istanza la retrocessione degli atti”, al fine di svolgere una
valutazione peritale psichiatrica (doc. IV + 1).
1.4. Con scritto
del 2 settembre 2013, l’avv. RA 1 ha informato il TCA di essere d’accordo per
un rinvio degli atti all’amministrazione, come proposto in sede di risposta di
causa, ma solo a condizione che “venga ammessa una incapacità lavorativa e di
guadagno totale fino a 6 settimane dopo l’intervento del dr. __________; venga
accertata l’incapacità lavorativa di natura fisica dopo 6 settimane
dall’intervento; venga accertata, così come suggerito dall’UAI, l’incapacità
lavorativa di origine psichica” (doc. VI).
1.5. Con
osservazioni del 6 settembre 2013, l’amministrazione ha indicato di non
ritenere necessario di dovere procedere ad ulteriori accertamenti medici di
natura reumatologica/chirurgica, aggiungendo che “l’inabilità lavorativa di sei
settimane causata dall’intervento chirurgico del 21 maggio 2013 non è stata
considerata quale aggravamento dello stato di salute dell’assicurato poiché è
perdurata meno di tre mesi” (doc. VIII).
1.6. In data 20
settembre 2013, il patrocinatore del ricorrente ha ribadito la necessità di
svolgere ulteriori accertamenti, oltre che in ambito psichiatrico, anche dal
profilo somatico, posto che la valutazione della capacità lavorativa dell’interessato
effettuata nel referto peritale del dr. __________ si basa sull’errato
presupposto di un ritardo nel consolidamento tra manubrio e corpo sternale e
non, come invece sarebbe stato corretto, su di un mancato consolidamento
causato da una pseudoartrosi (doc. X).
Queste
considerazioni del ricorrente sono state trasmesse all’amministrazione (doc.
XI), per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore
dal 1° gennaio 2008.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e
cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4. L’art. 17
cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in
materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.
3.5).
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.5. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente
(cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.;
DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia
giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125
V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,
senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto
peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e
riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27
giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea
costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre
2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.
con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nella
decisione del 14 giugno 2013, l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2012 al 31 agosto
2012, sopprimendola poi a partire dal 1° settembre 2012, ritenuto che dalla
valutazione peritale del dr. __________, seguita da un raffronto dei redditi, è
emerso che l’interessato non presenta un grado di invalidità pensionabile dopo
tale data.
Il TCA è,
quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3.
e 2.4., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a
fare tempo dal 1° settembre 2012.
2.8. Nel caso di
specie, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare
in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha affidato il
Considerandi
compito di esperire una perizia reumatologica al dr. __________, spec. FMH in
reumatologia e medicina interna.
Nel
referto peritale del 12 settembre 2012, il dr. __________ ha posto la diagnosi
con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “toracalgie in stato dopo
sternotomia 4/2011”, mentre, quale diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa, ha indicato quella di “cardiopatia ischemica con triplice BPCA
4/2011” (doc. 50-8).
Quanto
alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’interessato, nella
sua precedente attività di muratore-costruttore di pareti in vetroceramica,
totalmente inabile al lavoro a partire dal mese di aprile 2011, mentre in
seguito, a partire dal momento della visita peritale eseguita nel maggio 2012 dal
dr. __________ per conto dell’assicuratore malattia, inabile al lavoro al 50%
(lavoro a tempo pieno, con riduzione del rendimento).
Nello
svolgimento di altre attività, leggere e rispettose delle sue limitazioni
funzionali, il dr. __________ ha per contro considerato che a partire dal 7
maggio 2012 l’assicurato, così come già valutato dal dr. __________, vada
ritenuto pienamente abile al lavoro, senza limitazioni del rendimento (doc.
50-11).
In sede
di osservazioni contro il progetto di decisione del 9 novembre 2012,
l’assicurato ha inviato all’amministrazione un referto medico, datato 22 aprile
2013, redatto dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale, poste le
diagnosi di “Symptomatische, schmerzhafte Pseudarthrose im Bereiche des
Manubrium sterni mit Zerbrochener Drahtcerclage ebenda bei St. n. Sternotomie
für eine dreifache aortokoronare Bypassoperation mit u.a. A. mammaria bds”, ha
ritenuto opportuno un intervento chirurgico per la risoluzione della
pseudoartrosi dello sterno (doc. 77).
Nelle
annotazioni del 13 maggio 2013, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in
medicina interna generale, esperto SIM, ha considerato che “dal rapporto del
dr. Inderbitzi non risulta una nuova patologia rispetto a quella riscontrata in
occasione delle precedenti valutazioni reumatologiche. Un intervento chirurgico
porterà ad una IL completa per circa due mesi” (doc. 79-1).
2.9
In sede
ricorsuale, l’assicurato ha trasmesso nuova documentazione medica e meglio:
-
referto del 3 febbraio 2013, indirizzato al
medico curante, dr. __________, spec. FMH in medicina generale, nel quale il
Prof. dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo aver
indicato di avere in cura l’assicurato dal 31 gennaio 2013, ha posto le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio depressivo di gravità
media (ICD10-F33.11); stress psicosociale di natura professionale (ICD10-Z56)”,
ritenendo “necessaria una puntualizzazione oggettiva in tempi brevissimi, per
evitare che il paziente sviluppi rivendicazioni e sintomatologie di tipo
paranoide che andrebbero a cristallizzarsi rendendosi così inamovibili” (doc.
D);
-
referto del 31 maggio 2013 del dr. __________,
il quale riferisce in merito all’intervento chirurgico di resezione della
pseudoartrosi con osteosintesi a livello dello sterno effettuato nel corso del
ricovero dal 21 maggio al 25 maggio 2013 (doc. C).
Al riguardo, nelle annotazioni del 20 agosto
2013, il dr. __________ del SMR ha osservato:
"
Assicurato peritato a livello reumatologico
9.2012
(prima già dal dr. __________ in maggio 2012)
Diagnosi: toracalgia in stato dopo sternotomia
4.2011
Decisione di rifiuto in presenza grado AI 16%
Ricorso:
Rapporto dr. __________ del 22.4.2013 (già
presentato in precedenza)
Rapporto dr. __________ del 31.5.2013: assicurato
sottoposto a resezione della pseudoartrosi con esecuzione di osteosintesi a
livello dello sterno. Decorso regolare. Per 6 settimane non alzare pesi oltre i
10.
kg, per altre 6 settimane non pesi superiori ai 20 kg.
Rapporto dr. __________ del 3.2.2013:
- prima consultazione il 31.1.2013
- diagnosi
di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità F33.11 e
stress psicosociale di natura professionale Z56
- menzionata
pure una sindrome somatoforme con rischio di sviluppo di una nevrosi di rendita
Valutazione:
come già indicato in precedenza, l’intervento a
livello dello sterno eseguito il 22 maggio 2013 comporta un’inabilità
lavorativa completa inferiore ai 2 mesi (vedi indicazioni da parte
dell’operatore in merito ai limiti di peso).
Con l’attuale documentazione viene fatta valere
presenza di problematica psichica. Da notare che finora una tale problematica
non è mai stata sollevata. Nella richiesta di revisione di maggio 2013
l’assicurato non indicava minimamente di essere in cura presso il dr. __________.
Per riconoscere un influsso prolungato della problematica psichica sulla CL
sarà necessaria una valutazione peritale in considerazione di importanti
fattori extra-AI quali problematica psicosociale, problematica somatoforme e
rischio di nevrosi di rendita.” (Doc. IV/1)
2.10
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi
di natura somatica dell’assicurato non sono stati chiariti in modo
soddisfacente e quelli di natura psichica necessitano di essere accuratamente
valutati.
Dal
profilo psichiatrico, infatti - alla luce del referto del dr. __________,
prodotto in sede ricorsuale, attestante l’esistenza di patologie di origine
psichiatrica in epoca antecedente l’emanazione della decisione impugnata - il
TCA non ha motivo per distanziarsi dalla proposta di rinvio degli atti
formulata dall’amministrazione stessa in sede di risposta di causa, al fine di
predisporre l’esecuzione di una perizia specialistica atta a valutare le
diagnosi che affliggono l’interessato e il loro influsso sulla sua capacità
lavorativa residua (doc. IV).
Dal
profilo organico, poi, il TCA non può considerare esaustiva la valutazione
peritale del dr. __________, alla luce dell’ulteriore documentazione medica
prodotta dall’interessato, attestante l’esecuzione da parte del dr. __________
di un intervento di resezione della pseudoartrosi dello sterno, che non è stata
sottoposta dall’amministrazione al vaglio del perito al fine di verificare se,
come sostenuto dal dr. __________ del SMR, ciò non costituisca una nuova
patologia e non comporti un’inabilità lavorativa superiore ai due mesi.
Il TCA constata,
infatti, che nonostante il dr. Inderbitzi abbia indicato la diagnosi di pseudoartrosi
dello sterno - che non compare invece tra le diagnosi poste dal dr. __________
- l’amministrazione si sia limitata a concludere, seguendo il parere espresso
dal dr. __________ del SMR, che la nuova refertazione medica prodotta
dall’interessato non ha fatto emergere la presenza di nuove patologie, senza
tuttavia previamente interpellare al riguardo l’autore della consultazione
peritale specialistica in questione, al fine di verificare se le condizioni di
salute dell’interessato siano nel frattempo peggiorate o meno.
Il TCA ritiene
non corretto questo modo di procedere dell’amministrazione.
Come
giustamente evidenziato dal patrocinatore del ricorrente, difatti, a fronte di
una relazione peritale del 12 settembre 2012 nella quale il dr. __________
parlava di un “consolidamento ritardato ma effettivo tra manubrio e corpo
sternale, in ogni caso con evoluzione progressivamente favorevole negli ultimi
sei mesi, tanto che lo stato clinico era assolutamente blando in occasione
della mia visita” (cfr. doc. 50-9), ponendo una prognosi “senz’altro
favorevole” (doc. 50-10) e alla luce delle successive chiare indicazioni
specialistiche del 22 aprile 2013 del dr. Inderbitzi di dovere procedere ad una
risoluzione chirurgica della pseudoartrosi dello sterno (cfr. doc. 77-1), che
ha avuto luogo nel mese di maggio 2013 (doc. C), l’amministrazione avrebbe
senz’altro dovuto nuovamente interpellare il perito per un complemento
peritale.
Tale
soluzione si giustifica tanto più se si considera che già nel referto relativo
alla scintigrafia ossea trifasica del 20 luglio 2012, la dr.ssa __________
dell’Istituto oncologico __________ aveva concluso che “i reperti descritti a
livello del manubrio sternale appaiono ancora inquadrabili nell’ambito di un
processo di tardivo consolidamento in esiti di pregressa sternotomia
paramediana: utile controllo evolutivo per evidenziare un’evoluzione verso una
pseudoartrosi” (doc. 50-12).
Per
costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la
legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto
esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 14 giugno 2013 – quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento
retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25
consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V
366.
consid. 1b).
In concreto, il TCA rileva che già prima
dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurato ha prodotto dei referti
che avrebbero dovuto essere sottoposti al dr. __________ al fine di verificare
se, dopo il suo esame peritale, fosse subentrato o meno un peggioramento delle
condizioni di salute dell’interessato.
L’amministrazione,
al contrario, fondandosi unicamente sulle considerazioni del SMR, ha
considerato ininfluenti sulla capacità lavorativa dell’interessato i referti
medici da lui prodotti, ritenendo che “un intervento chirurgico porterà ad una
IL completa per circa 2 mesi” (doc. 79-1).
Il TCA non può concordare con il modo di agire dell’amministrazione.
In simili
condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad
un complemento peritale da parte del dr. __________, concludere con sufficiente
tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal profilo
strettamente somatico, giustifichi una capacità lavorativa del 100% in attività
adatte, come stabilito dal perito e confermato dal dr. __________ e dal dr. __________
del SMR.
Tale
soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo trascorso tra la
valutazione peritale del dr. __________ (il quale ha visitato l’assicurato nel
mese di agosto 2012) e l’emanazione della decisione impugnata (del 14 giugno
2013).
2.11
Nella già
citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale
federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire
direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti
all'assicuratore per un complemento istruttorio.
L'Alta
Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge
im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung)
bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit
der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).
Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im
Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise
einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der
konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,
wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei
festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der
bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die
betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend
reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine
Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das
Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.
151.
E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)
In una
sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht
entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den
Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.
44.
ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
L’Alta
Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza 8C_943/2010 del 9
novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua
capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico
fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione
dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha
rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento
istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui
all’art. 44 LPGA.
Nel
caso di specie, è vero che la questione relativa alla capacità lavorativa
dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, non necessita semplicemente di una
precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che l’UAI ha fondato la sua
decisione sul solo parere di un medico del SMR, non specialista in psichiatria.
Sono pertanto realizzati i
presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la
giurisprudenza appena citata), come del resto proposto dallo stesso Ufficio AI
in sede di risposta di causa.
Inoltre,
ritenuto come vi siano, dal profilo somatico, degli accertamenti peritali
svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica parimenti il
rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,
affinché metta in atto un approfondimento sia a livello somatico, sia a livello
psichiatrico, inteso a delucidare tutte le patologie che affliggono
l’interessato e le ripercussioni che questi disturbi hanno sulla sua capacità
lavorativa.
2.12
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art.
61.
cpv. 1 lett. g LPGA).
2.13
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 14 giugno 2013 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.11.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili
(IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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