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Decisione

32.2013.145

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 maggio 2014Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.5. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente

(cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.;

DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In caso di perizia

giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125

V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare le perizie

giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure

l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale

evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27

giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea

costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre

2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4.

con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nella

decisione del 14 giugno 2013, l’Ufficio AI ha attribuito

all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° aprile 2012 al 31 agosto

2012, sopprimendola poi a partire dal 1° settembre 2012, ritenuto che dalla

valutazione peritale del dr. __________, seguita da un raffronto dei redditi, è

emerso che l’interessato non presenta un grado di invalidità pensionabile dopo

tale data.

Il TCA è,

quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.3.

e 2.4., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a

fare tempo dal 1° settembre 2012.

2.8. Nel caso di

specie, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare

in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, ha affidato il

Considerandi

compito di esperire una perizia reumatologica al dr. __________, spec. FMH in

reumatologia e medicina interna.

Nel

referto peritale del 12 settembre 2012, il dr. __________ ha posto la diagnosi

con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “toracalgie in stato dopo

sternotomia 4/2011”, mentre, quale diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa, ha indicato quella di “cardiopatia ischemica con triplice BPCA

4/2011” (doc. 50-8).

Quanto

alla capacità lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’interessato, nella

sua precedente attività di muratore-costruttore di pareti in vetroceramica,

totalmente inabile al lavoro a partire dal mese di aprile 2011, mentre in

seguito, a partire dal momento della visita peritale eseguita nel maggio 2012 dal

dr. __________ per conto dell’assicuratore malattia, inabile al lavoro al 50%

(lavoro a tempo pieno, con riduzione del rendimento).

Nello

svolgimento di altre attività, leggere e rispettose delle sue limitazioni

funzionali, il dr. __________ ha per contro considerato che a partire dal 7

maggio 2012 l’assicurato, così come già valutato dal dr. __________, vada

ritenuto pienamente abile al lavoro, senza limitazioni del rendimento (doc.

50-11).

In sede

di osservazioni contro il progetto di decisione del 9 novembre 2012,

l’assicurato ha inviato all’amministrazione un referto medico, datato 22 aprile

2013, redatto dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale, poste le

diagnosi di “Symptomatische, schmerzhafte Pseudarthrose im Bereiche des

Manubrium sterni mit Zerbrochener Drahtcerclage ebenda bei St. n. Sternotomie

für eine dreifache aortokoronare Bypassoperation mit u.a. A. mammaria bds”, ha

ritenuto opportuno un intervento chirurgico per la risoluzione della

pseudoartrosi dello sterno (doc. 77).

Nelle

annotazioni del 13 maggio 2013, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in

medicina interna generale, esperto SIM, ha considerato che “dal rapporto del

dr. Inderbitzi non risulta una nuova patologia rispetto a quella riscontrata in

occasione delle precedenti valutazioni reumatologiche. Un intervento chirurgico

porterà ad una IL completa per circa due mesi” (doc. 79-1).

2.9

In sede

ricorsuale, l’assicurato ha trasmesso nuova documentazione medica e meglio:

-

referto del 3 febbraio 2013, indirizzato al

medico curante, dr. __________, spec. FMH in medicina generale, nel quale il

Prof. dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo aver

indicato di avere in cura l’assicurato dal 31 gennaio 2013, ha posto le diagnosi di “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio depressivo di gravità

media (ICD10-F33.11); stress psicosociale di natura professionale (ICD10-Z56)”,

ritenendo “necessaria una puntualizzazione oggettiva in tempi brevissimi, per

evitare che il paziente sviluppi rivendicazioni e sintomatologie di tipo

paranoide che andrebbero a cristallizzarsi rendendosi così inamovibili” (doc.

D);

-

referto del 31 maggio 2013 del dr. __________,

il quale riferisce in merito all’intervento chirurgico di resezione della

pseudoartrosi con osteosintesi a livello dello sterno effettuato nel corso del

ricovero dal 21 maggio al 25 maggio 2013 (doc. C).

Al riguardo, nelle annotazioni del 20 agosto

2013, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Assicurato peritato a livello reumatologico

9.2012

(prima già dal dr. __________ in maggio 2012)

Diagnosi: toracalgia in stato dopo sternotomia

4.2011

Decisione di rifiuto in presenza grado AI 16%

Ricorso:

Rapporto dr. __________ del 22.4.2013 (già

presentato in precedenza)

Rapporto dr. __________ del 31.5.2013: assicurato

sottoposto a resezione della pseudoartrosi con esecuzione di osteosintesi a

livello dello sterno. Decorso regolare. Per 6 settimane non alzare pesi oltre i

10.

kg, per altre 6 settimane non pesi superiori ai 20 kg.

Rapporto dr. __________ del 3.2.2013:

- prima consultazione il 31.1.2013

- diagnosi

di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità F33.11 e

stress psicosociale di natura professionale Z56

- menzionata

pure una sindrome somatoforme con rischio di sviluppo di una nevrosi di rendita

Valutazione:

come già indicato in precedenza, l’intervento a

livello dello sterno eseguito il 22 maggio 2013 comporta un’inabilità

lavorativa completa inferiore ai 2 mesi (vedi indicazioni da parte

dell’operatore in merito ai limiti di peso).

Con l’attuale documentazione viene fatta valere

presenza di problematica psichica. Da notare che finora una tale problematica

non è mai stata sollevata. Nella richiesta di revisione di maggio 2013

l’assicurato non indicava minimamente di essere in cura presso il dr. __________.

Per riconoscere un influsso prolungato della problematica psichica sulla CL

sarà necessaria una valutazione peritale in considerazione di importanti

fattori extra-AI quali problematica psicosociale, problematica somatoforme e

rischio di nevrosi di rendita.” (Doc. IV/1)

2.10

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi

di natura somatica dell’assicurato non sono stati chiariti in modo

soddisfacente e quelli di natura psichica necessitano di essere accuratamente

valutati.

Dal

profilo psichiatrico, infatti - alla luce del referto del dr. __________,

prodotto in sede ricorsuale, attestante l’esistenza di patologie di origine

psichiatrica in epoca antecedente l’emanazione della decisione impugnata - il

TCA non ha motivo per distanziarsi dalla proposta di rinvio degli atti

formulata dall’amministrazione stessa in sede di risposta di causa, al fine di

predisporre l’esecuzione di una perizia specialistica atta a valutare le

diagnosi che affliggono l’interessato e il loro influsso sulla sua capacità

lavorativa residua (doc. IV).

Dal

profilo organico, poi, il TCA non può considerare esaustiva la valutazione

peritale del dr. __________, alla luce dell’ulteriore documentazione medica

prodotta dall’interessato, attestante l’esecuzione da parte del dr. __________

di un intervento di resezione della pseudoartrosi dello sterno, che non è stata

sottoposta dall’amministrazione al vaglio del perito al fine di verificare se,

come sostenuto dal dr. __________ del SMR, ciò non costituisca una nuova

patologia e non comporti un’inabilità lavorativa superiore ai due mesi.

Il TCA constata,

infatti, che nonostante il dr. Inderbitzi abbia indicato la diagnosi di pseudoartrosi

dello sterno - che non compare invece tra le diagnosi poste dal dr. __________

- l’amministrazione si sia limitata a concludere, seguendo il parere espresso

dal dr. __________ del SMR, che la nuova refertazione medica prodotta

dall’interessato non ha fatto emergere la presenza di nuove patologie, senza

tuttavia previamente interpellare al riguardo l’autore della consultazione

peritale specialistica in questione, al fine di verificare se le condizioni di

salute dell’interessato siano nel frattempo peggiorate o meno.

Il TCA ritiene

non corretto questo modo di procedere dell’amministrazione.

Come

giustamente evidenziato dal patrocinatore del ricorrente, difatti, a fronte di

una relazione peritale del 12 settembre 2012 nella quale il dr. __________

parlava di un “consolidamento ritardato ma effettivo tra manubrio e corpo

sternale, in ogni caso con evoluzione progressivamente favorevole negli ultimi

sei mesi, tanto che lo stato clinico era assolutamente blando in occasione

della mia visita” (cfr. doc. 50-9), ponendo una prognosi “senz’altro

favorevole” (doc. 50-10) e alla luce delle successive chiare indicazioni

specialistiche del 22 aprile 2013 del dr. Inderbitzi di dovere procedere ad una

risoluzione chirurgica della pseudoartrosi dello sterno (cfr. doc. 77-1), che

ha avuto luogo nel mese di maggio 2013 (doc. C), l’amministrazione avrebbe

senz’altro dovuto nuovamente interpellare il perito per un complemento

peritale.

Tale

soluzione si giustifica tanto più se si considera che già nel referto relativo

alla scintigrafia ossea trifasica del 20 luglio 2012, la dr.ssa __________

dell’Istituto oncologico __________ aveva concluso che “i reperti descritti a

livello del manubrio sternale appaiono ancora inquadrabili nell’ambito di un

processo di tardivo consolidamento in esiti di pregressa sternotomia

paramediana: utile controllo evolutivo per evidenziare un’evoluzione verso una

pseudoartrosi” (doc. 50-12).

Per

costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la

legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto

esistente al momento in cui essa venne emanata – in concreto il 14 giugno 2013 – quando si ritenga che

fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento

retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25

consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V

366.

consid. 1b).

In concreto, il TCA rileva che già prima

dell’emanazione della decisione impugnata l’assicurato ha prodotto dei referti

che avrebbero dovuto essere sottoposti al dr. __________ al fine di verificare

se, dopo il suo esame peritale, fosse subentrato o meno un peggioramento delle

condizioni di salute dell’interessato.

L’amministrazione,

al contrario, fondandosi unicamente sulle considerazioni del SMR, ha

considerato ininfluenti sulla capacità lavorativa dell’interessato i referti

medici da lui prodotti, ritenendo che “un intervento chirurgico porterà ad una

IL completa per circa 2 mesi” (doc. 79-1).

Il TCA non può concordare con il modo di agire dell’amministrazione.

In simili

condizioni, secondo questo Tribunale non è possibile, senza prima procedere ad

un complemento peritale da parte del dr. __________, concludere con sufficiente

tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato, dal profilo

strettamente somatico, giustifichi una capacità lavorativa del 100% in attività

adatte, come stabilito dal perito e confermato dal dr. __________ e dal dr. __________

del SMR.

Tale

soluzione si giustifica tanto più considerato il tempo trascorso tra la

valutazione peritale del dr. __________ (il quale ha visitato l’assicurato nel

mese di agosto 2012) e l’emanazione della decisione impugnata (del 14 giugno

2013).

2.11

Nella già

citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale

federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti

all'assicuratore per un complemento istruttorio.

L'Alta

Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge

im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung)

bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit

der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei

festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009)”. (ATF 137 V 263-265)

In una

sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) é libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht

entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den

Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art.

44.

ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).”

(STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

L’Alta

Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza 8C_943/2010 del 9

novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua

capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico

fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione

dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha

rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento

istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui

all’art. 44 LPGA.

Nel

caso di specie, è vero che la questione relativa alla capacità lavorativa

dell’assicurato, dal profilo psichiatrico, non necessita semplicemente di una

precisazione o di un chiarimento. Va però rilevato che l’UAI ha fondato la sua

decisione sul solo parere di un medico del SMR, non specialista in psichiatria.

Sono pertanto realizzati i

presupposti per un rinvio degli atti all’amministrazione (cfr. la

giurisprudenza appena citata), come del resto proposto dallo stesso Ufficio AI

in sede di risposta di causa.

Inoltre,

ritenuto come vi siano, dal profilo somatico, degli accertamenti peritali

svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica parimenti il

rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI,

affinché metta in atto un approfondimento sia a livello somatico, sia a livello

psichiatrico, inteso a delucidare tutte le patologie che affliggono

l’interessato e le ripercussioni che questi disturbi hanno sulla sua capacità

lavorativa.

2.12

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

un importo di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 14 giugno 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.11.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI dovrà inoltre versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili

(IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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