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Decisione

32.2013.146

Domanda di prestazioni AI respinta. Conferma della valutazione psichiatrica. Rinvio degli atti per l'espletamento di ulteriori accertamenti medici ed economici

21 maggio 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I deficit sono dettati dal grave disturbo personologico

e dalla relazione depressiva e consistono in una estrema attenzione alle

regole, ai dettami, ai principi morali, nell'assoluta incapacità di porsi

nell'ottica altrui e di mediare le proprie istanze con quelle dell'esterno, in

una sospettosità e diffidenza generalizzate, nella propensione a riferire a sé

in senso negativo fatti e situazioni associata a una tendenza ad attribuire una

grossa importanza alle proprie competenze, nel pensiero rigido e dicotomico,

nel perfezionismo che interferisce con le performances. A questo si aggiungono

un tono dell'umore deflesso e irritabile, una polarizzazione dell'energia

psichica sugli eventi legati nell'ultimo contesto lavorativo, un disturbo del

sonno, una lieve riduzione della quota energetica e della spinta volitiva.

2. Capacità di lavoro nell'attività attuale o da

ultimo svolta

Per l'ultima attività di tecnico del suono viene

conservata una capacità pari al 50% (rendimento pieno, orario ridotto) in un

contesto lavorativo che però preveda un minimo contatto relazionale o anche a

titolo indipendente.

3. Periodi di inabilità lavorativa accertabili

Non disponendo di elementi oggettivi differenti,

datiamo l'attuale inabilità lavorativa alla presente perizia." (doc. AI

54/9-10)

Non

individuando misure integrative, la perita ha poi ritenuto che “a livello

medico-teorico sussiste una capacità di lavoro pari al 50% (rendimento pieno,

orario ridotto) per attività che vengano svolte con un minimo di contatto relazionale,

eventualmente che prevedano l’utilizzo di lingue straniere” (doc. Ai

54/10).

Dal

punto di vista oftalmologico, sulla scorta dei rapporti 18 aprile 2012 e 16

ottobre 2010 della dr.ssa __________, specialista in oftalmologia (doc. AI 25 e

47), con rapporto finale del 20 marzo 2013 il SMR, posta la diagnosi di cheratocono

bilaterale, ha concluso per un’incapacità del 50% dal 21 ottobre 2011, del 100%

dall’8 al 18 giugno 2012 e del 50% dal 19 giugno 2012 (doc. AI 55). Tenuto

conto del rapporto 12 giugno 2013 della citata specialista (doc. AI 68) e dell’aggiornamento

del 22 agosto 2013 prodotto nella more della presente procedura (doc. IV), con

annotazioni 5 settembre 2013 il dr. __________ del SMR ha concluso:

"

(…)

Valutazione:

l'assicurato presenta una problematica mista

prevalentemente psichiatrica. Se da 3.2012 l'oculista attestava una CL piena dal punto di vista oculistico questa esigibilità si è ridotta a partire da 6.2013

al 40% (orario ridotto) a causa dell'intolleranza nel portare le lenti a contatto

in modo prolungato.

Durante le ore che l'assicurato può portare le lenti

egli non presenta impedimenti dal punto di vista oculistico a parte la

limitazione di non eseguire lavori con esposizione a polvere e senza ambiente

particolarmente secco. Dal punto di vista psichiatrico egli non presenta pure

limitazioni svolgendo un'attività in misura temporale inferiore al 50%.

Quindi l'assicurato presenta una IL del 50% dal

27.1.2012 come da rapporto finale SMR ed una IL del 60% da 6.2013 (data

insorgenza intolleranza a gocce oculistiche).

Per quanto concerne l'impedimento quale casalingo

questo impedimento si limita ad un rendimento ridotto e all'impossibilità di

guidare la macchina dopo aver portato per ½ giornata le lenti a contatto (salvo dopo una

prolungata pausa di qualche ora). Dalla valutazione psichiatrica risulta la

possibilità di svolgere tale attività ma con un rendimento ridotto.

La descrizione della giornata è coerente col dato

oggettivi e soggettivi sopra indicati e vede il persistere di risorse residue

che l'assicurato esplica sia rispetto all'ultima attività professionale sia per

necessità legate alla quotidianità (cucina per la famiglia alternandosi con

questo con la madre, accompagna la madre nel fare la spesa, utilizza

l'automobile). Risultano però anche evidenti i limiti: l'assicurato deve

riposare diverse ore nel pomeriggio perchè si sente molto stanco, presentando

disturbi del sonno legati all'ideazione pervasiva rispetto al licenziamento,

conduce una vita molto ritirata e priva di contatti sociali." (doc. IV/4)

Per

questi motivi, nella risposta di causa l’Ufficio AI, accertato un peggioramento

dal giugno 2013, ha chiesto il rinvio degli atti per nuovi accertamenti medici

ed anche economici.

Nelle

osservazioni 20 settembre 2013 l’assicurato conclude in particolare:

"

(…)

La proposta fattami in data 9 settembre 2013 è rifiutata,

come pure categoricamente respinta è la valutazione della

situazione che si dà nella stessa.

Come già richiesto, le conclusioni attuali tratte da

SMR / Ufficio AI sono completamente da stralciare, in particolare quelle

riguardanti gli aspetti da me già contestati, nello specifico quelle psichiatriche,

ci mancherebbe altro!

Ho presentato molti elementi che dimostrano l'inesattezza

delle ipotesi di valutazione paventate da SMR / AI, sia dal punto di

vista logico, sia dal punto di vista pratico. Fatto degno di nota, gli

elementi che presento sono concreti, verificabili, e le soluzioni ricercate

stanno producendo risultati tangibili.

La condizione fisica è in evoluzione e non mancherò di

segnalare tempestivamente alla Dottoressa __________ tutti gli aggiornamenti

relativi." (doc. VI, pag. 11).

Considerandi

Orbene,

questo TCA non ha ragione per non aderire alla proposta dell’amministrazione di

procedere ad un aggiornamento della situazione oftalmologica al fine di chiarire

le ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurato, sia nella propria

che in altre attività adeguate, tant’è che, come giustamente evidenziato dall’amministrazione,

l’insorgente stesso ha fatto presente un possibile miglioramento a seguito di

un adattamento del porto di nuove lenti a contatto e con soluzione NaCL (cfr.

capitolo “situazione attuale” nelle osservazioni 20 settembre 2013 pag. 9; cfr.

consid. 1.4), tale da sostenere che i problemi alla vista sono “oramai finalmente

risolti” (conclusioni delle osservazioni 12 ottobre 2013 pag. 12; cfr. consid.

1.

).

Per

quel che concerne la perizia CPAS, il ricorrente contesta di essere portatore

di una patologia psichiatria.

Al

riguardo, va fatto presente la succitata valutazione è stata eseguita da specialisti

in materia. A tal riguardo, secondo la giurisprudenza, l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V

352). Tutti questi criteri sono adempiuti nella valutazione del CPAS, al

capitolo no. 6.

In

queste circostanze, non vi sono motivi per non confermare la valutazione

peritale.

2.6

Per

quel che concerne le contestazioni di natura economica, a prescindere

dall’esito dei succitati accertamenti medici, va precisato quanto segue.

In

merito alla contestata ripartizione tra attività salariata (80%) e casalinga

(20%) va detto che se, da una parte è stato l’ex datore di lavoro a dichiarare

tale percentuale di occupazione, fornendo anche i relativi (contestati) conteggi

salariali (cfr. doc. AI 16), dall’altra è lo stesso ricorrente ad aver indicato

nella richiesta di prestazioni del 23 febbraio 2012 un grado di occupazione

dell’80% (doc. AI 8/5). Non solo, ma dal rapporto 17 febbraio 2012 concernente

l’incontro del 14 febbraio 2012 in ambito del rilevamento tempestivo, risulta

che “l’assicurato lavora all’80% e dedica il 20% del suo tempo alla

formazione continua ed al riposo” (cfr. doc. AI 7/1)

Il

merito al reddito da valido, l’amministrazione ha preso in considerazione la

media dei redditi (2009-2011), quindi relativi ad un periodo prima

dell’insorgenza della danno alla salute (oftalmologico), iscritti nel conto individuale

dell’assicurato. Il ricorrente sostiene invece di aver effettivamente prestato

un numero maggiore di ore rispetto a quelle dovute, oltrettutto senza aver

ricevuto alcun compenso. In particolare fa riferimento ai mesi di agosto – dicembre

2007.

periodo in cui ha formato un suo collega, ricevendo, secondo i suoi

calcoli, solo un settimo di quanto dovuto. Ora, se il ricorrente ritiene di non

aver ricevuto quanto gli spettasse, avrebbe dovuto per lo meno adire le

competenti istanze civili. Fare riferimento, come ha fatto l’amministrazione, alla

media dei salari effettivamente percepiti corrisponde alla realtà delle cose.

2.7

L’assicurato

rimprovera all’amministrazione una mancata informazione in merito alla sua

pratica, sostenendo che “.. solo ora, in fase di ricorso, con iniziativa

personale ed in modo autonomo che arrivo ad avere i necessari chiarimenti”

(osservazioni 20 settembre 2013 pag. 3).

Ora,

dall’esame degli atti di causa si evince in particolare che nell’ambito

dell’intervento tempestivo l’assicurato ha avuto un colloquio con i funzionari

dell’amministrazione e diversi colloqui telefonici (cfr. rapporto 5 settembre

2012.

del consulente AI; doc. AI 43). Terminata la procedura di accertamento relativa

alla domanda di rendita, con progetto di decisione 6 maggio 2013 l’Ufficio AI,

conformemente all’art. 57a LAI, ha comunicato l’esito della procedura stessa, assegnando

all’assicurato un termine di 30 giorni per presentare osservazioni, con

possibilità di chiedere, su appuntamento, un incontro (doc. AI 58).

Ricevute

le osservazioni 4 giugno 2013, con scritto del giorno successivo

l’amministrazione ha informato l’assicurato della facoltà di presentarsi presso

gli uffici per la discussione del caso o di telefonare (doc. AI 62), facoltà

non utilizzata dall’interessato.

In

queste circostanze, giustamente nelle osservazioni 1° ottobre 2013 parte

convenuta evidenzia “… come l’intero incarto AI sia sempre stato a disposizione

dell’assicurato, il quale non ha però mai chiesto all’amministrazione né di

visionarlo né di riceverne copia. L’incarto infatti viene trasmesso solo su presentazione

di una richiesta scritta” (VIII). A tal riguardo, va ricordato che per

giurisprudenza il diritto di consultare gli atti presuppone l'esistenza di una specifica

richiesta all'autorità competente (STF 9C_734/2010 del 18

maggio 2011 consid. 4.2 con riferimenti).

Ne consegue che la

censura va disattesa.

2.8

Visto

quanto sopra, il ricorso va accolto, la decisione contestata annullata e gli

atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ai menzionati accertamenti.

In esito a tali nuovi accertamenti, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente

in merito all’eventuale diritto alla rendita.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 21 giugno 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al

consid. 2.5..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti