32.2013.147
Grave lesione del diritto di essere sentito per mancata applicazione della procedura di preavviso. La decisione impugnata va trattata alla stregua di un preavviso e gli atti trasmissi all'Ufficio AI p
26 maggio 2014Italiano15 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.147
FS
Lugano
26 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 agosto 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 giugno 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. __________
– al beneficio di una mezza
rendita di invalidità dal 1. luglio 1997 (cfr. la decisione dell’Ufficio AI 13
settembre 1999 confermata con comunicazione 4 maggio 2000 sub doc. 216 e 227)
fino all’agosto 2013 (mese in cui ha raggiunto l’età pensionabile di 65 anni e
percui ha inoltrato una domanda di rendita di vecchiaia; cfr. doc. 66, 54-60,
53 e 48-52) –, il 24 settembre
1999, si è sposato in seconde nozze con __________, cittadina __________
entrata in Svizzera il 17 maggio 1999 al beneficio di un permesso di dimora B
(cfr. doc. 179 e 188).
Il
7 novembre 2003, tramite la __________, __________ ha chiesto l’assegnazione di
una rendita completiva anche per le figlie della moglie, __________ (1986) e __________
(1990), entrambe entrate in Svizzera il 30 giugno 2002 (cfr. doc. 177, 180 e
181).
L’Ufficio
AI, con decisione 19 gennaio 2004, ha accolto la richiesta e riconosciuto la
rendita per figli dal 1. giugno 2002 (doc. 166-167).
Dal
1. marzo 2010 (così come da sua richiesta cfr. doc. 127, 125-126, 124 e 123)
l’Ufficio AI ha versato la rendita per la figlia __________ direttamente sul conto
corrente postale a lei intestato (cfr. doc. 120-122).
1.2. Con
decisione 17 giugno 2013, oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI ha
chiesto a RI 1 la restituzione dell’importo di fr. 14'228.-- per prestazioni ricevute
indebitamente dal 1. marzo 2010 al 30 giugno 2013 argomentando: “(…) Dato
che dal 1° luglio 2008 non vive più sotto lo stesso tetto del signor __________,
non sono più date le condizioni per riconoscerle la rendita completiva per
figli e quindi siamo obbligati a richiedere la restituzione delle prestazioni
percepite in esubero. (…)” (doc. A1).
1.3. Contro
la decisione del 17 giugno 2013, tramite il RA 1 l’assicurata ha interposto il
presente ricorso al TCA con il quale –
contestata, con argomentazioni di cui si dirà in seguito, l’assenza delle condizioni
per riconoscerle il diritto alla rendita per figli e eccepita la perenzione del
diritto di chiedere la restituzione –
ha chiesto di continuare il versamento della rendita per figli e, subordinatamente,
di respingere la domanda di restituzione in quanto il diritto sarebbe perento.
1.4. Con
la risposta di causa – dopo aver osservato
che il rapporto di affiliazione con __________ si è estinto con la separazione
e la costituzione di una propria economia domestica con la madre dal 1. aprile
2008 e rilevato che effettivamente, perlomeno dal marzo 2010 (cfr. il verbale
di udienza del 16 marzo 2010 sub doc. 117-119 nel quale il Pretore della Sezione
6 ha, tra l’altro, omologato il punto 1 della transazione secondo cui “(…)
Fatti
I coniugi sono autorizzati a vivere separati. La separazione decorre dal 24 settembre
2009. (…)”; doc. 117), l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto rendersi
conto che la situazione dell’assicurata era cambiata – l’Ufficio AI ha chiesto di accogliere parzialmente il
ricorso riducendo l’importo da restituire a fr. 4'302.-- (ossia alla somma
delle rendite per figli erogate nell’anno precedente la decisione di restituzione
impugnata; fr. 357.-- per 6 mesi nel 2012 e fr. 360.-- per 6 mesi nel 2013).
1.5. Con
scritto 12 settembre 2013 l’assicurata ha sostenuto che anche le prestazioni erogate
nell’ultimo anno prima della decisione di restituzione sarebbero perente e
eccepito che nel suo caso andrebbe applicato l’art. 3 cpv. 3 OPGA secondo il
quale “(…) l’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono
manifestamente date le condizioni per il condono. (…)”.
1.6. Con
osservazioni 19 settembre 2013, rinviando alla recente giurisprudenza del TF,
l’Ufficio AI ha ribadito che la perenzione del diritto non vale per le prestazioni
versate nell’anno precedente la decisione di restituzione.
Quanto
alla possibilità di rinunciare alla restituzione ai sensi dell’art. 3 OPGA
l’amministrazione ha rilevato che le condizioni per concedere il condono non
sono manifestamente date e che sta ancora vagliando le motivazioni al riguardo
addotte dalla ricorrente.
1.7. Con
scritto 2 ottobre 2013, trasmesso per conoscenza all’Uffi-cio AI (XI),
l’assicurata ha ribadito la propia buona fede adducendo, in particolare, che “(…)
nonostante il fatto che l’autori-tà fosse a conoscenza che la ricorrente non
vivesse più con il signor __________, ha comunque ritenuto, nel 2010, di doverle
versare personalmente la rendita completiva. Non vi può dunque essere nessun
dubbio in merito alla buona fede della ricorrente, la quale, appunto, non ha
nascosto questa circostanza all’autorità con l’intento di beneficiare di una rendita
che non le spettava. (…)” (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. L'art.
1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono
applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e
28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.
Secondo
l’art. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, l’Ufficio AI comunica
all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla
domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata.
L’assicurato ha diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA.
Giusta
l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro
obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.
L'assicurato
può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure oralmente.
Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale
sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI).
Terminata
l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art.
74 cpv.1 OAI).
L’art. 69 cpv. 1 lett. a e b LAI stabilisce che, in deroga agli art. 52
e 58 LPGA, le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente
dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI e che le
decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati all’estero sono impugnabili
direttamente dinnanzi al Tribunale amministrativo federale.
2.3. Nel
caso concreto, come visto sopra (cfr. consid. 1.2), con la decisione impugnata
l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita per figli e chiesto la restituzione
delle prestazioni versate indebitamente dal 1. marzo 2010 al 30 giugno 2013.
L’amministrazione
non ha seguito la procedura di preavviso ex art. 57 a LAI nonostante si trattasse di una soppressione del diritto a prestazioni con relativa domanda
di restituzione. Essa ha dunque emesso la decisione qui contestata senza aver
dato alla ricorrente la possibilità di prendere posizione prima dell’emissione
della decisione impugnata.
Ritenuto
che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave
lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, pag. 477 con riferimenti
giurisprudenziali; cfr. anche le STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010 pag. 6;
32.2011.278 dell’8 maggio 2012 consid. 2.4 e 32.2013.176 consid. 2.4), richiamato
il principio valido in materia di assicurazioni
sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle
parti alcun pregiudizio (cfr. l’art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser,
“ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pag. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 101 N 159, vedi anche DTF 122 V
194 consid. 2), dal procedere adottato dall’Ufficio AI
all’insorgente è derivato un pregiudizio nel senso che ella è stata privata
della facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa della decisione
formale concernente la soppressione della rendita complementare per figlio con
relativa restituzione delle prestazioni versate indebitamente.
Va
poi evidenziato che scopo della procedura di preavviso è quello di permettere
una semplice discussione della fattispecie al fine di contribuire
all’accettazione da parte dell’assicura-to della decisione. Per questo motivo
di fronte alle argomentazioni della persona assicurata l’Ufficio AI non può limitarsi
a prenderne atto ed esaminarle. Deve infatti confrontarsi con le (rilevanti)
motivazioni dell’assicurato e per lo meno spiegare perché determinati punti di
vista non possono essere presi in considerazione (“(…) Der Sinn und Zweck des
Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des
Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den
Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 S. 106). Die IV-Stelle
darf sich nicht darauf beschränken, die von der versicherten Person vorgebrachten
Einwände tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen. Sie hat ihre
Considerandi
Überlegungen dem oder der Betroffenen gegenüber auch namhaft zu machen und sich
dabei ausdrücklich mit den (entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen,
oder aber zumindest die Gründe anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte
nicht berücksichtigen kann (BGE 124 V 181 E. 2b S. 183). (…)”
(STF 9C_617/2009 del 15
gennaio 2010, consid. 2.1)).
Va
anche rilevato che l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art.
29.
cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di esprimersi non
solo sull’oggetto in questione ma anche sulla prevista decisione finale (“(…) Die
Einwände im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen
werden könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie
sind vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren
geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches
Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit
erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu
äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2
S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung
ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)”
(STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1)).
In
simili circostanze la decisione impugnata del 17 giugno 2013 va trattata alla
stregua di un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI e gli atti rinviati
all’Ufficio AI affinché – presa
debitamente posizione sulle argomentazioni sollevate con il ricorso – proceda ad emettere una decisione.
2.4
A
titolo abbondanziale, quanto alle censure sollevate in sede di procedura
ricorsuale – ossia, la possibilità
di versare la rendita anche ai figli di coppie separate o divorziate ex art. 35
LAI nonché il fatto che, con sentenza del 24 novembre 2010 (doc. 30-34), il
Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________
omologando la convenzione tra le parti che prevedeva il versamento della rendita
per figli direttamente alla figlia __________ e l’eccezione di perenzione del
diritto di restituzione – va qui osservato
quanto segue.
L’art.
35.
cpv. 3 LAI si riferisce ai figli di coppie separate o divorziate e non
menziona i figli elettivi affiliati ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 LAI.
Quanto
agli effetti della sentenza del 24 novembre 2010 del Pretore del Distretto di
Lugano va qui rilevato che le decisioni giudiziarie attinenti al diritto di
famiglia e al diritto tutelare sono determinanti per quanto attiene alla
modalità del versamento delle rendite delle assicurazioni sociali e non del
diritto alla prestazione in quanto tale (vedi, in questo senso, la STF
9C_499/2008 del 6 maggio 2009).
Riguardo
al termine di perenzione del diritto di esigere la restituzione ex art. 25 LPGA
– con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha giustamente riconosciuto l’eccezione e ridotto la domanda di
restituzione alle prestazioni versate nell’anno precedente la domanda di
restituzione (cfr. consid. 1.4) –
va ricordato che secondo la giurisprudenza federale “(…) il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può
cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate
(SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795 / 2009]) (…)” (STF 8C_64/2011 del
7.
novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a decorrere dal giorno
del versamento mensile di ogni singola prestazione (vedi anche la STF
8C_927/2012,8C_933/2012 consid. 5, considerando, questo, non pubblicato nella
DTF 139 V 429).
Va
ancora rilevato che, nella STF 9C_406/2007 dell’11 marzo 2007 – chiamata a pronunciarsi circa il diritto
ad una rendita nel caso di figli affiliati al beneficiario della rendita
d’invalidità che li aveva lasciati alla madre abbandonando la dimora coniugale –, l’Alta Corte ha confermato la
restituzione della rendita completiva per figli versata durante il periodo tra
la separazione e la sentenza di divorzio.
In
quell’occasione – richiamato il
concetto di affiliato ai sensi dell’art. 49 LAVS (cfr. il consid. 4.2 della
succitata STF) e evidenziato che nella STFA I 354/05 e I 382/05 del 26 maggio
2006.
si è limitato a dire che il beneficiario del diritto alla rendita
d’invalidità non adempiva più alle condizioni per ricevere una rendita
completiva per i figli dopo il divorzio ritenuto che che i figli erano andati a
vivere con la madre e che egli non si assumeva più alcun obbligo di
mantenimento verso di loro – il TF
ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) En l'espèce,
la situation entre la séparation et le divorce est la même que celle
postérieure au divorce dans l'arrêt précité [ndr.: si
riferisce alla STFA I 354/05 e I 382/05 del 26 maggio 2006]. En effet,
l'intimé et les enfants ont cessé de faire ménage commun dès le 30 septembre
2005, date à laquelle E.________ a quitté le domicile conjugal, laissant les
enfants seuls avec leur mère. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que
l'intimé ait continué, après la séparation, à assumer l'entretien ou
l'éducation des enfants de son épouse. Dans son mémoire de réponse, il a
lui-même reconnu qu'il n'avait pas été en mesure de contribuer à l'entretien
des enfants au moyen d'une aide financière. Le fait qu'il ait continué à voir
les enfants de son épouse de façon régulière après la séparation n'est au
demeurant pas déterminant dès lors qu'il n'y avait de toute façon plus de
ménage commun. Il est ainsi clairement établi qu'après la séparation des époux,
l'intimé n'a plus continué à assumer l'entretien des enfants de son épouse. A
cet égard, le seul versement des rentes par l'intimé à la mère des enfants
pendant la période litigieuse ne suffit pas à faire perdurer le statut de père
nourricier de celui-ci donnant droit à des rentes pour enfant recueilli. Il y a
lieu d'admettre qu'à partir du 30 septembre 2005, les conditions posées par
l'art. 49 al. 3 RAVS étaient remplies en l'espèce, de sorte que l'intimé ne
remplissait plus les conditions d'octroi de rentes pour enfants à partir de
cette date. (…)” (STF 9C_406/2007 dell’11 marzo 2007 consid.
4.3
).
2.5
In
simili circostanze, ribadito che la decisione impugnata va trattata alla stregua
di un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (che in quanto tale basta per la
salvaguardia del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA; cfr. STF
9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1 con riferimenti), gli atti vanno
rinviati all’amministrazione affinche proceda ad emettere una decisione rispettosa
della procedura ex art. 57a LAI e quindi del diritto di essere sentito
dell’assicurata.
2.6
Come
evidenziato (cfr. consid. 2.3), oggetto della lite è la decisione del 17 giugno
2013.
con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita per figli e
chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente.
Di
conseguenza – ricordato che é la
decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a,
pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1,
pag. 276 tutte con riferimenti) –
le considerazioni e censure relative al condono sollevate nella presente
procedura sono irricevibili in quanto l’amministrazione non si è ancora
determinata in merito tramite decisione formale.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Alla
ricorrente, rappresentata dal __________, vanno riconosciute congrue
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Gli
atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.
2.5.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti