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Decisione

32.2013.147

Grave lesione del diritto di essere sentito per mancata applicazione della procedura di preavviso. La decisione impugnata va trattata alla stregua di un preavviso e gli atti trasmissi all'Ufficio AI p

26 maggio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi sono autorizzati a vivere separati. La separazione decorre dal 24 settembre

2009. (…)”; doc. 117), l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto rendersi

conto che la situazione dell’assicurata era cambiata – l’Ufficio AI ha chiesto di accogliere parzialmente il

ricorso riducendo l’importo da restituire a fr. 4'302.-- (ossia alla somma

delle rendite per figli erogate nell’anno precedente la decisione di restituzione

impugnata; fr. 357.-- per 6 mesi nel 2012 e fr. 360.-- per 6 mesi nel 2013).

1.5. Con

scritto 12 settembre 2013 l’assicurata ha sostenuto che anche le prestazioni erogate

nell’ultimo anno prima della decisione di restituzione sarebbero perente e

eccepito che nel suo caso andrebbe applicato l’art. 3 cpv. 3 OPGA secondo il

quale “(…) l’assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono

manifestamente date le condizioni per il condono. (…)”.

1.6. Con

osservazioni 19 settembre 2013, rinviando alla recente giurisprudenza del TF,

l’Ufficio AI ha ribadito che la perenzione del diritto non vale per le prestazioni

versate nell’anno precedente la decisione di restituzione.

Quanto

alla possibilità di rinunciare alla restituzione ai sensi dell’art. 3 OPGA

l’amministrazione ha rilevato che le condizioni per concedere il condono non

sono manifestamente date e che sta ancora vagliando le motivazioni al riguardo

addotte dalla ricorrente.

1.7. Con

scritto 2 ottobre 2013, trasmesso per conoscenza all’Uffi-cio AI (XI),

l’assicurata ha ribadito la propia buona fede adducendo, in particolare, che “(…)

nonostante il fatto che l’autori-tà fosse a conoscenza che la ricorrente non

vivesse più con il signor __________, ha comunque ritenuto, nel 2010, di doverle

versare personalmente la rendita completiva. Non vi può dunque essere nessun

dubbio in merito alla buona fede della ricorrente, la quale, appunto, non ha

nascosto questa circostanza all’autorità con l’intento di beneficiare di una rendita

che non le spettava. (…)” (X).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel merito

2.2. L'art.

1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre

2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono

applicabili all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e

28-70) sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga.

Secondo

l’art. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, l’Ufficio AI comunica

all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla

domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata.

L’assicurato ha diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA.

Giusta

l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro

obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.

L'assicurato

può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure oralmente.

Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale

sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI).

Terminata

l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art.

74 cpv.1 OAI).

L’art. 69 cpv. 1 lett. a e b LAI stabilisce che, in deroga agli art. 52

e 58 LPGA, le decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente

dinnanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI e che le

decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati all’estero sono impugnabili

direttamente dinnanzi al Tribunale amministrativo federale.

2.3. Nel

caso concreto, come visto sopra (cfr. consid. 1.2), con la decisione impugnata

l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita per figli e chiesto la restituzione

delle prestazioni versate indebitamente dal 1. marzo 2010 al 30 giugno 2013.

L’amministrazione

non ha seguito la procedura di preavviso ex art. 57 a LAI nonostante si trattasse di una soppressione del diritto a prestazioni con relativa domanda

di restituzione. Essa ha dunque emesso la decisione qui contestata senza aver

dato alla ricorrente la possibilità di prendere posizione prima dell’emissione

della decisione impugnata.

Ritenuto

che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave

lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, pag. 477 con riferimenti

giurisprudenziali; cfr. anche le STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010 pag. 6;

32.2011.278 dell’8 maggio 2012 consid. 2.4 e 32.2013.176 consid. 2.4), richiamato

il principio valido in materia di assicurazioni

sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve cagionare alle

parti alcun pregiudizio (cfr. l’art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser,

“ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 49, n. 40-41, pag. 621-622; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 101 N 159, vedi anche DTF 122 V

194 consid. 2), dal procedere adottato dall’Ufficio AI

all’insorgente è derivato un pregiudizio nel senso che ella è stata privata

della facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa della decisione

formale concernente la soppressione della rendita complementare per figlio con

relativa restituzione delle prestazioni versate indebitamente.

Va

poi evidenziato che scopo della procedura di preavviso è quello di permettere

una semplice discussione della fattispecie al fine di contribuire

all’accettazione da parte dell’assicura-to della decisione. Per questo motivo

di fronte alle argomentazioni della persona assicurata l’Ufficio AI non può limitarsi

a prenderne atto ed esaminarle. Deve infatti confrontarsi con le (rilevanti)

motivazioni dell’assicurato e per lo meno spiegare perché determinati punti di

vista non possono essere presi in considerazione (“(…) Der Sinn und Zweck des

Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des

Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den

Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 S. 106). Die IV-Stelle

darf sich nicht darauf beschränken, die von der versicherten Person vorgebrachten

Einwände tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen. Sie hat ihre

Considerandi

Überlegungen dem oder der Betroffenen gegenüber auch namhaft zu machen und sich

dabei ausdrücklich mit den (entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen,

oder aber zumindest die Gründe anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte

nicht berücksichtigen kann (BGE 124 V 181 E. 2b S. 183). (…)”

(STF 9C_617/2009 del 15

gennaio 2010, consid. 2.1)).

Va

anche rilevato che l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art.

29.

cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di esprimersi non

solo sull’oggetto in questione ma anche sulla prevista decisione finale (“(…) Die

Einwände im Vorbescheidverfahren sind nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen

werden könnte mit der Konsequenz, dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie

sind vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren

geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches

Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit

erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu

äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2

S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung

ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. (…)”

(STF 9C_176/2010 del 4 maggio 2010, consid. 1)).

In

simili circostanze la decisione impugnata del 17 giugno 2013 va trattata alla

stregua di un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI e gli atti rinviati

all’Ufficio AI affinché – presa

debitamente posizione sulle argomentazioni sollevate con il ricorso – proceda ad emettere una decisione.

2.4

A

titolo abbondanziale, quanto alle censure sollevate in sede di procedura

ricorsuale – ossia, la possibilità

di versare la rendita anche ai figli di coppie separate o divorziate ex art. 35

LAI nonché il fatto che, con sentenza del 24 novembre 2010 (doc. 30-34), il

Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il divorzio tra __________ e __________

omologando la convenzione tra le parti che prevedeva il versamento della rendita

per figli direttamente alla figlia __________ e l’eccezione di perenzione del

diritto di restituzione – va qui osservato

quanto segue.

L’art.

35.

cpv. 3 LAI si riferisce ai figli di coppie separate o divorziate e non

menziona i figli elettivi affiliati ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 LAI.

Quanto

agli effetti della sentenza del 24 novembre 2010 del Pretore del Distretto di

Lugano va qui rilevato che le decisioni giudiziarie attinenti al diritto di

famiglia e al diritto tutelare sono determinanti per quanto attiene alla

modalità del versamento delle rendite delle assicurazioni sociali e non del

diritto alla prestazione in quanto tale (vedi, in questo senso, la STF

9C_499/2008 del 6 maggio 2009).

Riguardo

al termine di perenzione del diritto di esigere la restituzione ex art. 25 LPGA

– con la risposta di causa

l’Ufficio AI ha giustamente riconosciuto l’eccezione e ridotto la domanda di

restituzione alle prestazioni versate nell’anno precedente la domanda di

restituzione (cfr. consid. 1.4) –

va ricordato che secondo la giurisprudenza federale “(…) il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA non può

cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate

(SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795 / 2009]) (…)” (STF 8C_64/2011 del

7.

novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a decorrere dal giorno

del versamento mensile di ogni singola prestazione (vedi anche la STF

8C_927/2012,8C_933/2012 consid. 5, considerando, questo, non pubblicato nella

DTF 139 V 429).

Va

ancora rilevato che, nella STF 9C_406/2007 dell’11 marzo 2007 – chiamata a pronunciarsi circa il diritto

ad una rendita nel caso di figli affiliati al beneficiario della rendita

d’invalidità che li aveva lasciati alla madre abbandonando la dimora coniugale –, l’Alta Corte ha confermato la

restituzione della rendita completiva per figli versata durante il periodo tra

la separazione e la sentenza di divorzio.

In

quell’occasione – richiamato il

concetto di affiliato ai sensi dell’art. 49 LAVS (cfr. il consid. 4.2 della

succitata STF) e evidenziato che nella STFA I 354/05 e I 382/05 del 26 maggio

2006.

si è limitato a dire che il beneficiario del diritto alla rendita

d’invalidità non adempiva più alle condizioni per ricevere una rendita

completiva per i figli dopo il divorzio ritenuto che che i figli erano andati a

vivere con la madre e che egli non si assumeva più alcun obbligo di

mantenimento verso di loro – il TF

ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) En l'espèce,

la situation entre la séparation et le divorce est la même que celle

postérieure au divorce dans l'arrêt précité [ndr.: si

riferisce alla STFA I 354/05 e I 382/05 del 26 maggio 2006]. En effet,

l'intimé et les enfants ont cessé de faire ménage commun dès le 30 septembre

2005, date à laquelle E.________ a quitté le domicile conjugal, laissant les

enfants seuls avec leur mère. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que

l'intimé ait continué, après la séparation, à assumer l'entretien ou

l'éducation des enfants de son épouse. Dans son mémoire de réponse, il a

lui-même reconnu qu'il n'avait pas été en mesure de contribuer à l'entretien

des enfants au moyen d'une aide financière. Le fait qu'il ait continué à voir

les enfants de son épouse de façon régulière après la séparation n'est au

demeurant pas déterminant dès lors qu'il n'y avait de toute façon plus de

ménage commun. Il est ainsi clairement établi qu'après la séparation des époux,

l'intimé n'a plus continué à assumer l'entretien des enfants de son épouse. A

cet égard, le seul versement des rentes par l'intimé à la mère des enfants

pendant la période litigieuse ne suffit pas à faire perdurer le statut de père

nourricier de celui-ci donnant droit à des rentes pour enfant recueilli. Il y a

lieu d'admettre qu'à partir du 30 septembre 2005, les conditions posées par

l'art. 49 al. 3 RAVS étaient remplies en l'espèce, de sorte que l'intimé ne

remplissait plus les conditions d'octroi de rentes pour enfants à partir de

cette date. (…)” (STF 9C_406/2007 dell’11 marzo 2007 consid.

4.3

).

2.5

In

simili circostanze, ribadito che la decisione impugnata va trattata alla stregua

di un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI (che in quanto tale basta per la

salvaguardia del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA; cfr. STF

9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1 con riferimenti), gli atti vanno

rinviati all’amministrazione affinche proceda ad emettere una decisione rispettosa

della procedura ex art. 57a LAI e quindi del diritto di essere sentito

dell’assicurata.

2.6

Come

evidenziato (cfr. consid. 2.3), oggetto della lite è la decisione del 17 giugno

2013.

con la quale l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita per figli e

chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente.

Di

conseguenza – ricordato che é la

decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (DTF 125 V 413, consid. 1a,

pag. 414; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1,

pag. 276 tutte con riferimenti) –

le considerazioni e censure relative al condono sollevate nella presente

procedura sono irricevibili in quanto l’amministrazione non si è ancora

determinata in merito tramite decisione formale.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Alla

ricorrente, rappresentata dal __________, vanno riconosciute congrue

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Gli

atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come indicato al consid.

2.5.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti