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Decisione

32.2013.148

Inizio del diritto al versamento della rendita AI e rinvio per accertamenti circa il domicilio della ricorrente con conseguente nuovo calcolo della prestazione

22 maggio 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

14 maggio 2014 il Giudice delegato del TCA ha chiesto alla Cassa __________ di

compensazione di effettuare il calcolo della rendita AI, prendendo quale

ipotesi di lavoro il domicilio in Svizzera della ricorrente già a partire dal

mese di gennaio 1975 in luogo del gennaio 1979 (doc. XVI). Il 19 maggio 2014

l’UAI ha prodotto la documentazione richiesta da cui emerge che la rendita

sarebbe di fr. 701 (invece di fr. 669) dal 1° agosto 2012 al 31 agosto 2012 e

di fr. 707 (invece di fr. 675) dal 1° gennaio 2013 (doc. XVII/1).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4

febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere sono la decorrenza della rendita e l’ammontare della stessa. Non

litigioso è invece il grado d’invalidità del 71% che dà diritto ad una rendita

intera (cfr. doc. X). Va inoltre qui evidenziato che non vi è alcun motivo per

ritenere nulla la risposta dell’UAI (e dei documenti allegati), presentata

nelle forme e nei termini previsti dall’art. 61 LPGA in combinazione con gli

art. 5 cpv. 2 Lptca e 3 Lptca.

3.

Secondo

l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante

un anno senza notevole interruzione.

L’art.

28.

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più

presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto

alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più

presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

A

sua volta, l’art. 29 cpv. 1 LPGA stabilisce che colui che rivendica una

prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta

per l’assicurazione sociale interessata.

Per

l’art. 29 cpv. 2 LPGA gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente

i formulari per la domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni;

questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere

stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo

datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante.

Secondo

l’art. 29 cpv. 3 LPGA se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è

trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei

termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data

in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.

4.

Nel caso in esame non è contestato, come

emerge del resto dal rapporto finale del medico SMR (doc. AI 102-2), che l’anno

di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ha avuto inizio nel mese di

aprile 2011 ed è scaduto nel mese di aprile 2012.

La

ricorrente avrebbe pertanto diritto al versamento della rendita AI dal 1° aprile

2012.

L’UAI

sostiene tuttavia che la nuova domanda è stata inoltrata nel corso del mese di

febbraio 2012 e pertanto, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI,

l’interessata ha diritto al versamento delle prestazioni solo dal 1° agosto

2012, ossia 6 mesi dopo la presentazione della nuova domanda.

Dagli

atti emerge che, dopo aver notificato la decisione di rifiuto delle prestazioni

direttamente all’assicurata in data 31 marzo 2011 (doc. AI 45-1), il 18 luglio

2011.

l’UAI ha annullato la precedente decisione e l’ha sostituita con una di

simile contenuto trasmessa all’allora rappresentante della ricorrente, __________

(doc. AI 54-1).

Il

26.

luglio 2011 l’__________ ha chiesto all’UAI copia dell’incarto (doc. AI

55-1), mentre il giorno seguente, ossia il 27 luglio 2011, l’assicurata si è

presentata agli sportelli dell’amministrazione contestando la decisione e

consegnando ulteriore documentazione medica, e meglio un’artrografia della

spalla destra del 27 maggio 2011 (doc. AI 58-1), un certificato della Clinica __________

del 23 maggio 2011 (doc. AI 58-2) e un referto del 10 maggio 2011 del Servizio

di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore del dr. med. __________

(doc. AI 58-3).

Nella

nota interna per l’incarto figura:

" (…)

La Signora RI 1 si è

presentata ai nostri sportelli, contestando la nostra decisione e consegnandoci

documentazione medica.

Le chiedo se tale

documentazione è da considerarsi a titolo di ricorso (da inoltrare pertanto al

Tribunale) o se è da considerarsi una revisione su domanda.

Non ha saputo

rispondermi.

Le ho chiesto se il

rappresentante legale fosse al corrente del suo agire e mi ha detto di no,

pregandomi di contattarlo.

Provvedo pertanto a

contattare __________; sig. __________, il quale mi comunica di essere

all’oscuro dell’iniziativa presa da parte della Signora RI 1.

Mi chiede pertanto di

inoltrargli per conoscenza la documentazione medica consegnataci

dall’assicurata, unitamente a copia dell’incarto.

Ci farà sapere se la

documentazione in nostro possesso sarà da lui utilizzata a titolo di ricorso

nei confronti del Tribunale competente o se sarà da inoltrare al nostro SMR.”

(doc. AI 56-1)

A

questo Tribunale non è pervenuto alcun ricorso contro la decisione del 18

luglio 2011, mentre il 14 febbraio 2012 l’__________ ha scritto all’UAI, con

l’indicazione “in allegato le trasmetto i certificati come da accordo

telefonico” (doc. AI 59-1) ed ha prodotto numerosi referti del dr. med. __________,

specialista ortopedia e traumatologia, del 3 febbraio 2012 (doc. AI 59-2), del

20.

dicembre 2011 (doc. AI 59-3), del 7 novembre 2011 (doc. AI 59-4) e del 13

luglio 2011 (doc. AI 59-5).

Il

21.

febbraio 2012 la medesima funzionaria dell’UAI che aveva redatto la nota

interna relativa alla documentazione prodotta il 27 luglio 2011 ha scritto al medico SMR, affermando che “con decisione del 18.07.2011 abbiamo negato il

diritto a prestazioni AI, in assenza di un grado d’invalidità. Otteniamo

successivamente della documentazione medica, da valutare in qualità di nuova

domanda dopo precedente rifiuto. Chiediamo cortesemente se i nuovi elementi

consentono di giustificare l’entrata in materia” (doc. AI 60-1).

L’8 marzo 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che

la nuova certificazione permette l’entrata in materia per valutare il

peggioramento dello stato di salute (doc. AI 61-1).

Il 20 marzo 2012 l’UAI, per il tramite della medesima funzionaria

che ha trattato il caso in data 27 luglio 2011 (doc. AI 56-1) e 21 febbraio

2012.

(doc. AI 60-1), ha trasmesso all’__________ il formulario per la

compilazione della richiesta ufficiale di prestazioni AI con la seguente

indicazione:

" (…)

a seguito della

documentazione che abbiamo ricevuto il 27 luglio 2011 riteniamo che

siano assolte le condizioni per entrare in materia di una nuova richiesta di

prestazioni AI” (doc. AI 62-1, sottolineatura del redattore).

Il 23 marzo 2012 l’interessata ha compilato il formulario (doc. AI

63), pervenuto all’UAI il 26 marzo 2012 (doc. AI 64-1).

Va ancora evidenziato che nel riassunto della pratica redatto dal

consulente in integrazione professionale figura tra l’altro: “ulteriore

domanda di prestazioni del 28.07.2011 inerente assicurata 56enne di origini __________

(…)” (doc. AI 103-1; cfr. invece rapporto finale SMR dove viene indicato che

la nuova domanda è del febbraio 2012, doc. AI 102-1).

Alla luce di quanto sopra è a giusta ragione che la ricorrente

sostiene di aver inoltrato la nuova domanda di prestazioni precedentemente al

mese di febbraio 2012.

L’interessata

si è infatti presentata allo sportello dell’UAI già nel corso del mese di

luglio 2011, producendo ulteriore documentazione medica. La funzionaria

dell’UAI ha correttamente chiesto all’insorgente se ciò andava interpretato

quale ricorso al TCA contro la decisione del 18 luglio 2011 o quale nuova

domanda di revisione. Non essendo stato presenta-to alcun ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni ed avendo l’interessata prodotto ulteriori

documenti, con lettera del 20 marzo 2012 la medesima funzionaria ha trasmesso

all’assicurata, conformemente a quanto prevede l’art. 29 cpv. 3 LPGA, il

formulario ufficiale da compilare per la presentazione di una nuova domanda,

indicando nel 27 luglio 2011 la data determinante di presentazione della

stessa. Infatti, se da una parte l’art. 29 cpv. 1 LPGA prevede che colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi

all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale

interessata, dall’altra per l’art. 29 cpv. 2 LPGA se una domanda, come

in concreto quella del 27 luglio 2011, non rispetta le esigenze di forma o se è

trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei

termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data

in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio. Nel caso

di specie la produzione di documenti direttamente allo sportello in data 27

luglio 2011 manifestamente non rispettava le esigenze di forma per l’inoltro di

una domanda di revisione. Tuttavia spettava all’UAI, come correttamente fatto il

20.

marzo 2012, trasmettere all’interessata il formulario ufficiale da compilare

(cfr. art. 29 cpv. 2 LPGA), ritenuto che per gli effetti giuridici collegati

alla domanda è determinante la data di inoltro all’UAI della documentazione,

ossia il 27 luglio 2011.

La stessa

amministrazione, con lo scritto del 20 marzo 2012, aveva del resto interpretato

la produzione di ulteriori documenti nel corso del mese di luglio 2011, quale

richiesta di una domanda di revisione (doc. AI 62-1).

In queste condizioni sono trascorsi oltre 6 mesi tra l’inoltro della

richiesta del mese di luglio 2011 e l’inizio del diritto alla rendita AI nel

mese di aprile 2012. Ne discende che la ricorrente ha diritto al versamento

della rendita AI con effetto dal 1° aprile 2012.

5.

L’insorgente

contesta anche l’ammontare della rendita in quanto l’importo non è sufficiente

per il suo sostentamento.

Secondo

l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che,

all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il

cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al

calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare

prescrizioni completive.

5.1

Periodo

di contribuzione/scala di rendita.

Il

calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi

dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o

d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha

compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento

assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).

A

seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti

oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,

egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b

LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita

completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di

anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter

cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

-

una persona ha pagato i contributi (lett. a);

-

il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha

versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);

-

possono essere computati accrediti per compiti educativi o

d’assistenza

(lett. c).

5.2

Reddito

annuo medio (RAM).

La

rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29

quater LAVS).

Esso

si compone:

-

dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

-

degli accrediti per compiti educativi (lett. b);

-

degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi

dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui

all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione

è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le

modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è

contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite

dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a

seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la

rendita.

Il

reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque

necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve

unicamente a fissare la corrispondente rendita.

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali

sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di

contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come

reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

-

entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

-

una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi

agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità

parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.

52e e f OAVS).

6.

Con

la decisione contestata l’Ufficio AI, e per esso la Cassa __________di

compensazione (competente per la determinazione della rendita; cfr. art. 60

cpv. 1 lett.b LAI), ha fissato l’ammontare della prestazione sulla base di

un RAM (reddito annuo medio) di fr. 25'272.--, di una durata di contribuzione

di 16 anni e 4 mesi, di una scala di rendite 21 e di un grado d’invalidità del 100%,

per un importo mensile di fr. 669 nel 2012 e di fr. 675 dal 1° gennaio 2013

(doc. A1).

Il

15.

ottobre 2013 l’amministrazione ha fatto riferimento al dettagliato calcolo

esposto dalla Cassa nello scritto 10 ottobre 2013 (doc. XII/1), spiegando le

modalità di calcolo della rendita contestata.

Per

l’assicurata nata il __________, coniugata dal 1975, il periodo di

contribuzione inizia il 1° gennaio 1978 (anno susseguente il compimento del

20.

o anno di età) e termina il 31 dicembre 2011 (anno precedente l’inizio della

rendita d’invalidità).

Infatti

l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede che il calcolo della rendita è determinato

dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli

accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo

alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla

rendita o decesso).

In

concreto, ritenuto che l’interessata è stata domiciliata in __________ dal 1985

al 2005, vi sono delle lacune contributive.

Le

lacune contributive sono state colmate in primo luogo tramite l’applicazione

dell’art. 52b OAVS per il quale se la durata di contribuzione è incompleta i

periodi di contribuzione assolti prima del 1° gennaio che segue il compimento

dei 20 anni possono essere computati a questo scopo ed in secondo luogo con l’art.

52c OAVS che prevede che i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre

precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla

rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi

provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono

tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.

Con

una durata di contribuzione di 16 anni e 8 mesi (doc. 10), la scala di rendita,

secondo le tabelle edite dall’UFAS, è la 21.

Questo

TCA evidenzia tuttavia quanto segue.

Dagli

atti emerge che l’interessata, nel 1976 (anno giovanile ai sensi dell’art. 52b

OAVS), ha contribuito solo i primi due mesi e gli ultimi due mesi dell’anno

(cfr. doc. 8). La Cassa non l’ha ritenuta domiciliata in Svizzera poiché nella

richiesta della rendita per adulti del 23 marzo 2012 aveva indicato, quale data

d’entrata nel nostro Paese, il 1979 (cfr. doc. 24).

Vi

sono però alcuni indizi che fan ritenere che l’interessata potrebbe essere stata

domiciliata in Svizzera già negli anni precedenti ed in particolare per tutto

il 1976.

L’insorgente

si è sposata nel 1975 con __________, entrato in Svizzera nel mese di agosto

1971.

(cfr. doc. 21). Il primo figlio è nato il __________ a __________ (doc. 19).

Nel formulario di notifica di rilevamento tempestivo del 5 marzo 2009 (doc. AI

1-1) l’interessata aveva indicato, circa l’entrata in Svizzera: “prima

entrata 1971 al 1985 / seconda entrata 01.09.2005” (doc. AI 1-1). Infine,

nell’anamnesi figurante nella perizia SAM del 9 aprile 2013 si legge che

l’insorgente “(…) descrive un’infanzia normale, vissuta fino all’età di undici

anni al paese natale (presso i nonni materni, in quanto i genitori già si

trovavano in Ticino). Poi raggiunge quest’ultimi, vivendo con loro ad __________.

Frequenta le scuole fino alla II media, a cui segue un anno di economica domestica.

Si sposa nel 1975 (…). Dopo il matrimonio ha vissuto a __________ e ad __________”

(doc. AI 100-7, sottolineature del redattore).

Alla

luce di quanto sopra, la questione dell’inizio del domicilio in Svizzera

dell’assicurata deve essere maggiormente approfondita poiché, come emerge

dall’accertamento effettuato dal TCA (doc. XVII), in caso di domicilio nel

nostro Paese per tutto il 1976, l’interessata percepirebbe una rendita di

importo superiore (cfr. anche, a questo proposito, la sentenza 30.2002.187 del

18.

marzo 2003, dove questo Tribunale ha potuto accertare ulteriori periodi di

domicilio in Svizzera di un’assicurata il cui coniuge era già domiciliato in

Svizzera [in particolare consid. 2.5]).

In

queste condizioni la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché accerti il domicilio dell’insorgente prima del

1979, fermo restando il diritto per la ricorrente, perlomeno, all’ammontare

attuale della rendita.

Va

a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere

concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la

decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene

annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti

(consid. 3.2).

In

concreto, il TCA, alfine di accertare se il rinvio dell’incarto potesse causare

una reformatio in peius, ha chiesto all’amministrazione di voler produrre il calcolo

della rendita di invalidità prendendo in considerazione, quale ipotesi di

lavoro, il domicilio in Svizzera della ricorrente già dal mese di gennaio 1975

(doc. XVI). Dalla risposta è emerso che la ricorrente avrebbe diritto ad una

rendita leggermente più elevata, calcolata su una scala 22, un reddito annuo

medio invariato, ed una prestazione di fr. 701 per il periodo dal 1° agosto

2012.

al 31 dicembre 2012 e di fr. 707 dal 1° gennaio 2013 (doc. XVII).

Con

la risposta della Cassa e con la conferma dell’ammontare della rendita nel

Dispositivo

dispositivo della sentenza, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr.

anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo

paragrafo e la sentenza 32.2012.239 del 17 giugno 2013, consid. 2.11).

7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Alla luce

dell’esito del ricorso le spese, di fr. 500.--, vanno messe a carico dell’UAI.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

modificata nel senso che RI 1 ha diritto al versamento della rendita

d’invalidità dal 1° aprile 2012. L’incarto è rinviato all’ammini-strazione per

ulteriori accertamenti in relazione al domicilio di quest’ultima prima del 1979

e per un eventuale nuovo calcolo della prestazione in funzione dell’esito

dell’accertamento, ritenuto che l’ammontare della rendita AI non potrà essere

inferiore a quello stabilito nella decisione impugnata.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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