32.2013.148
Inizio del diritto al versamento della rendita AI e rinvio per accertamenti circa il domicilio della ricorrente con conseguente nuovo calcolo della prestazione
22 maggio 2014Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2013.148
Data decisione, Autorità:
22.05.2014, TCA
Titolo:
Inizio del diritto al versamento della rendita AI e rinvio per accertamenti circa il domicilio della ricorrente con conseguente nuovo calcolo della prestazione
CALCOLO DELLA RENDITA ORDINARIA
DECORRENZA DELLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 28 cpv. 1 let. b LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 29 cpv. 1 LAI
art. 36 cpv. 1 LAI
art. 29 LAVS
art. 29quater LAVS
art. 29quinquies LAVS
art. 29sexies LAVS
art. 29ter LAVS
art. 29 LPGA
art. 52b OAVS
art. 52c OAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.148
cs
Lugano
22 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 agosto 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 23 luglio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1957, in seguito alla reiezione, con decisione del 18 luglio 2011,
della sua richiesta di poter beneficiare di prestazioni dell’AI, ha inoltrato
una nuova domanda tendente all’ottenimento di una rendita per adulti.
B. Esperiti
gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia pluridisciplinare del
SAM del 9 aprile 2013 (doc. AI 100), con decisione del 23 luglio 2013 (doc. A1),
preavvisata dal progetto del 27 maggio 2013 (doc. AI 104), l’UAI le ha
riconosciuto il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità del 71%) dal 1°
aprile 2012, ma con versamento delle prestazioni dal 1° agosto 2012 in seguito alla tardività nell’inoltro della nuova domanda.
C. RI
1 è insorta al TCA contro la predetta decisione, intitolando l’impugnativa: “ricorso
sul conteggio degli arretrati e sull’ammontare della somma della rendita di
invalidità riconosciuta mensilmente in Fr. 675” (doc. I).
La
ricorrente ha precisato che l’invalidità riconosciutale deriva da infortuni
contratti nell’ambito della sua attività lavorativa, che le è stata concessa
nella misura del 100% in riferimento ad una malattia nella misura del 71% e che
nel frattempo vi è stato un peggioramento del suo stato di salute. L’insorgente
chiede che le venga riconosciuto l’ammontare intero della rendita d’invalidità
per infortunio contratto sul luogo di lavoro e non una rendita d’invalidità per
malattia e che le venga riconosciuta la rendita anche per i 4 mesi per i quali
l’UAI ha ritenuto tardiva la domanda. Essa ritiene l’invalidità non giusta in
quanto fondata sulla malattia e non sull’infortunio.
D. Con
risposta del 6 settembre 2013 l’UAI propone la reiezione del ricorso, rilevando
che l’interessata beneficia di una rendita intera, che essa copre sia
l’infortunio che la malattia e che di conseguenza non è rilevante l’eventuale
peggioramento dello stato di salute. L’UAI rileva inoltre che la domanda è
stata inoltrata nel febbraio 2012 per cui il diritto al versamento della
rendita, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI, decorre dal 1° agosto 2012
(doc. III).
E. Pendente
causa la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione medica (doc. VI e
seguenti), sulla quale l’UAI si è espressa il 25 settembre 2013 (doc. VIII).
F. Con
scritto del 1° ottobre 2013 la ricorrente ha chiesto la nullità di tutta la
documentazione allegata dall’UAI ed ha rilevato che vi è un errore di
interpretazione nella risposta in riferimento al ricorso del 22 agosto 2013
(doc. X). RI 1 afferma che “la sottoscritta precisa che il ricorso
presentato ha per oggetto il mancato versamento delle quattro indennità mensili
non corrisposte e la rendita mensile di invalidità quantificata in 675 CHF, e
non come sostenuto ingiustificatamente dalla giurista __________ sulla
percentuale del grado di invalidità riconosciuto dall’ufficio assicurazione
invalidità, in riferimento a quanto riportato, nella risposta redatta dalla
stessa in data 6 settembre 2013 e pervenuta a codesto Tribunale in data 10
settembre 2013 (…)” e che “la sottoscritta precisa di non avere mai
contestato il grado di invalidità del 71% ma la rendita ad essa attribuita
quantificata nella somma mensile di CHF 675”.
G. Con
scritto del 15 ottobre 2013 l’UAI ha allegato la presa di posizione della Cassa
__________ di compensazione circa il calcolo della rendita, confermandone
l’esattezza (doc. XII).
H. Il
28 ottobre 2013 la ricorrente ha ribadito le sue richieste. Circa il versamento
della rendita con effetto dal 1° agosto 2012 l’interessata sostiene che i
termini posti dall’UAI sono stati rispettati nel corso del 2012, in particolare nel novembre 2012 sono stati presentati documenti del dr. med. __________ ed in
precedenza dalla drssa. med. __________. Essa rileva che le domande erano già
in corso di validità negli anni precedenti in quanto è lo stesso UAI, dopo la
prima domanda, ad aver richiesto un’ulteriore presentazione di una nuova
domanda di invalidità sempre per le lesioni già presenti al momento della prima
richiesta, nonché una terza domanda senza alcuna motivazione in quanto era già
pendente la seconda domanda; “la sottoscritta precisa che il ritardo
attribuito nella presentazione dell’ultima domanda di invalidità richiesta
esplicitamente senza alcuna motivazione dall’ufficio assicurazione invalidità
non sussiste in quanto era già in corso la seconda domanda di invalidità. La
sottoscritta ritiene che la somma riconosciutale quantificata in 675 CHF
mensile a causa della invalidità permanente, non permetta di far fronte a tutte
le spese ed a trattamenti medici che mi necessitano continuamente ed
perennemente.” (doc. XIV).
Fatti
I. Il
14 maggio 2014 il Giudice delegato del TCA ha chiesto alla Cassa __________ di
compensazione di effettuare il calcolo della rendita AI, prendendo quale
ipotesi di lavoro il domicilio in Svizzera della ricorrente già a partire dal
mese di gennaio 1975 in luogo del gennaio 1979 (doc. XVI). Il 19 maggio 2014
l’UAI ha prodotto la documentazione richiesta da cui emerge che la rendita
sarebbe di fr. 701 (invece di fr. 669) dal 1° agosto 2012 al 31 agosto 2012 e
di fr. 707 (invece di fr. 675) dal 1° gennaio 2013 (doc. XVII/1).
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
Considerandi
2.
Oggetto
del contendere sono la decorrenza della rendita e l’ammontare della stessa. Non
litigioso è invece il grado d’invalidità del 71% che dà diritto ad una rendita
intera (cfr. doc. X). Va inoltre qui evidenziato che non vi è alcun motivo per
ritenere nulla la risposta dell’UAI (e dei documenti allegati), presentata
nelle forme e nei termini previsti dall’art. 61 LPGA in combinazione con gli
art. 5 cpv. 2 Lptca e 3 Lptca.
3.
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante
un anno senza notevole interruzione.
L’art.
28.
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più
presto dopo sei mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto
alle prestazioni conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più
presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
A
sua volta, l’art. 29 cpv. 1 LPGA stabilisce che colui che rivendica una
prestazione deve annunciarsi all’assicuratore competente nella forma prescritta
per l’assicurazione sociale interessata.
Per
l’art. 29 cpv. 2 LPGA gli assicuratori sociali consegnano gratuitamente
i formulari per la domanda e per l'accertamento del diritto a prestazioni;
questi formulari devono essere trasmessi al competente assicuratore dopo essere
stati compilati interamente e in modo veritiero dal richiedente o dal suo
datore di lavoro ed eventualmente dal medico curante.
Secondo
l’art. 29 cpv. 3 LPGA se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è
trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei
termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data
in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.
4.
Nel caso in esame non è contestato, come
emerge del resto dal rapporto finale del medico SMR (doc. AI 102-2), che l’anno
di carenza ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ha avuto inizio nel mese di
aprile 2011 ed è scaduto nel mese di aprile 2012.
La
ricorrente avrebbe pertanto diritto al versamento della rendita AI dal 1° aprile
2012.
L’UAI
sostiene tuttavia che la nuova domanda è stata inoltrata nel corso del mese di
febbraio 2012 e pertanto, in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI,
l’interessata ha diritto al versamento delle prestazioni solo dal 1° agosto
2012, ossia 6 mesi dopo la presentazione della nuova domanda.
Dagli
atti emerge che, dopo aver notificato la decisione di rifiuto delle prestazioni
direttamente all’assicurata in data 31 marzo 2011 (doc. AI 45-1), il 18 luglio
2011.
l’UAI ha annullato la precedente decisione e l’ha sostituita con una di
simile contenuto trasmessa all’allora rappresentante della ricorrente, __________
(doc. AI 54-1).
Il
26.
luglio 2011 l’__________ ha chiesto all’UAI copia dell’incarto (doc. AI
55-1), mentre il giorno seguente, ossia il 27 luglio 2011, l’assicurata si è
presentata agli sportelli dell’amministrazione contestando la decisione e
consegnando ulteriore documentazione medica, e meglio un’artrografia della
spalla destra del 27 maggio 2011 (doc. AI 58-1), un certificato della Clinica __________
del 23 maggio 2011 (doc. AI 58-2) e un referto del 10 maggio 2011 del Servizio
di chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore del dr. med. __________
(doc. AI 58-3).
Nella
nota interna per l’incarto figura:
" (…)
La Signora RI 1 si è
presentata ai nostri sportelli, contestando la nostra decisione e consegnandoci
documentazione medica.
Le chiedo se tale
documentazione è da considerarsi a titolo di ricorso (da inoltrare pertanto al
Tribunale) o se è da considerarsi una revisione su domanda.
Non ha saputo
rispondermi.
Le ho chiesto se il
rappresentante legale fosse al corrente del suo agire e mi ha detto di no,
pregandomi di contattarlo.
Provvedo pertanto a
contattare __________; sig. __________, il quale mi comunica di essere
all’oscuro dell’iniziativa presa da parte della Signora RI 1.
Mi chiede pertanto di
inoltrargli per conoscenza la documentazione medica consegnataci
dall’assicurata, unitamente a copia dell’incarto.
Ci farà sapere se la
documentazione in nostro possesso sarà da lui utilizzata a titolo di ricorso
nei confronti del Tribunale competente o se sarà da inoltrare al nostro SMR.”
(doc. AI 56-1)
A
questo Tribunale non è pervenuto alcun ricorso contro la decisione del 18
luglio 2011, mentre il 14 febbraio 2012 l’__________ ha scritto all’UAI, con
l’indicazione “in allegato le trasmetto i certificati come da accordo
telefonico” (doc. AI 59-1) ed ha prodotto numerosi referti del dr. med. __________,
specialista ortopedia e traumatologia, del 3 febbraio 2012 (doc. AI 59-2), del
20.
dicembre 2011 (doc. AI 59-3), del 7 novembre 2011 (doc. AI 59-4) e del 13
luglio 2011 (doc. AI 59-5).
Il
21.
febbraio 2012 la medesima funzionaria dell’UAI che aveva redatto la nota
interna relativa alla documentazione prodotta il 27 luglio 2011 ha scritto al medico SMR, affermando che “con decisione del 18.07.2011 abbiamo negato il
diritto a prestazioni AI, in assenza di un grado d’invalidità. Otteniamo
successivamente della documentazione medica, da valutare in qualità di nuova
domanda dopo precedente rifiuto. Chiediamo cortesemente se i nuovi elementi
consentono di giustificare l’entrata in materia” (doc. AI 60-1).
L’8 marzo 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che
la nuova certificazione permette l’entrata in materia per valutare il
peggioramento dello stato di salute (doc. AI 61-1).
Il 20 marzo 2012 l’UAI, per il tramite della medesima funzionaria
che ha trattato il caso in data 27 luglio 2011 (doc. AI 56-1) e 21 febbraio
2012.
(doc. AI 60-1), ha trasmesso all’__________ il formulario per la
compilazione della richiesta ufficiale di prestazioni AI con la seguente
indicazione:
" (…)
a seguito della
documentazione che abbiamo ricevuto il 27 luglio 2011 riteniamo che
siano assolte le condizioni per entrare in materia di una nuova richiesta di
prestazioni AI” (doc. AI 62-1, sottolineatura del redattore).
Il 23 marzo 2012 l’interessata ha compilato il formulario (doc. AI
63), pervenuto all’UAI il 26 marzo 2012 (doc. AI 64-1).
Va ancora evidenziato che nel riassunto della pratica redatto dal
consulente in integrazione professionale figura tra l’altro: “ulteriore
domanda di prestazioni del 28.07.2011 inerente assicurata 56enne di origini __________
(…)” (doc. AI 103-1; cfr. invece rapporto finale SMR dove viene indicato che
la nuova domanda è del febbraio 2012, doc. AI 102-1).
Alla luce di quanto sopra è a giusta ragione che la ricorrente
sostiene di aver inoltrato la nuova domanda di prestazioni precedentemente al
mese di febbraio 2012.
L’interessata
si è infatti presentata allo sportello dell’UAI già nel corso del mese di
luglio 2011, producendo ulteriore documentazione medica. La funzionaria
dell’UAI ha correttamente chiesto all’insorgente se ciò andava interpretato
quale ricorso al TCA contro la decisione del 18 luglio 2011 o quale nuova
domanda di revisione. Non essendo stato presenta-to alcun ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni ed avendo l’interessata prodotto ulteriori
documenti, con lettera del 20 marzo 2012 la medesima funzionaria ha trasmesso
all’assicurata, conformemente a quanto prevede l’art. 29 cpv. 3 LPGA, il
formulario ufficiale da compilare per la presentazione di una nuova domanda,
indicando nel 27 luglio 2011 la data determinante di presentazione della
stessa. Infatti, se da una parte l’art. 29 cpv. 1 LPGA prevede che colui che rivendica una prestazione deve annunciarsi
all’assicuratore competente nella forma prescritta per l’assicurazione sociale
interessata, dall’altra per l’art. 29 cpv. 2 LPGA se una domanda, come
in concreto quella del 27 luglio 2011, non rispetta le esigenze di forma o se è
trasmessa a un servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei
termini e gli effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data
in cui essa è stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio. Nel caso
di specie la produzione di documenti direttamente allo sportello in data 27
luglio 2011 manifestamente non rispettava le esigenze di forma per l’inoltro di
una domanda di revisione. Tuttavia spettava all’UAI, come correttamente fatto il
20.
marzo 2012, trasmettere all’interessata il formulario ufficiale da compilare
(cfr. art. 29 cpv. 2 LPGA), ritenuto che per gli effetti giuridici collegati
alla domanda è determinante la data di inoltro all’UAI della documentazione,
ossia il 27 luglio 2011.
La stessa
amministrazione, con lo scritto del 20 marzo 2012, aveva del resto interpretato
la produzione di ulteriori documenti nel corso del mese di luglio 2011, quale
richiesta di una domanda di revisione (doc. AI 62-1).
In queste condizioni sono trascorsi oltre 6 mesi tra l’inoltro della
richiesta del mese di luglio 2011 e l’inizio del diritto alla rendita AI nel
mese di aprile 2012. Ne discende che la ricorrente ha diritto al versamento
della rendita AI con effetto dal 1° aprile 2012.
5.
L’insorgente
contesta anche l’ammontare della rendita in quanto l’importo non è sufficiente
per il suo sostentamento.
Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che,
all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il
cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al
calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare
prescrizioni completive.
5.1
Periodo
di contribuzione/scala di rendita.
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento
assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di
anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter
cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
-
possono essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza
(lett. c).
5.2
Reddito
annuo medio (RAM).
La
rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29
quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi
dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui
all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione
è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le
modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è
contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite
dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a
seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la
rendita.
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve
unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali
sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
-
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi
agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità
parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art.
52e e f OAVS).
6.
Con
la decisione contestata l’Ufficio AI, e per esso la Cassa __________di
compensazione (competente per la determinazione della rendita; cfr. art. 60
cpv. 1 lett.b LAI), ha fissato l’ammontare della prestazione sulla base di
un RAM (reddito annuo medio) di fr. 25'272.--, di una durata di contribuzione
di 16 anni e 4 mesi, di una scala di rendite 21 e di un grado d’invalidità del 100%,
per un importo mensile di fr. 669 nel 2012 e di fr. 675 dal 1° gennaio 2013
(doc. A1).
Il
15.
ottobre 2013 l’amministrazione ha fatto riferimento al dettagliato calcolo
esposto dalla Cassa nello scritto 10 ottobre 2013 (doc. XII/1), spiegando le
modalità di calcolo della rendita contestata.
Per
l’assicurata nata il __________, coniugata dal 1975, il periodo di
contribuzione inizia il 1° gennaio 1978 (anno susseguente il compimento del
20.
o anno di età) e termina il 31 dicembre 2011 (anno precedente l’inizio della
rendita d’invalidità).
Infatti
l’art. 29 bis cpv. 1 LAVS prevede che il calcolo della rendita è determinato
dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli
accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo
alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurato (età conferente il diritto alla
rendita o decesso).
In
concreto, ritenuto che l’interessata è stata domiciliata in __________ dal 1985
al 2005, vi sono delle lacune contributive.
Le
lacune contributive sono state colmate in primo luogo tramite l’applicazione
dell’art. 52b OAVS per il quale se la durata di contribuzione è incompleta i
periodi di contribuzione assolti prima del 1° gennaio che segue il compimento
dei 20 anni possono essere computati a questo scopo ed in secondo luogo con l’art.
52c OAVS che prevede che i periodi di contribuzione tra il 31 dicembre
precedente l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla
rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi
provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono
tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
Con
una durata di contribuzione di 16 anni e 8 mesi (doc. 10), la scala di rendita,
secondo le tabelle edite dall’UFAS, è la 21.
Questo
TCA evidenzia tuttavia quanto segue.
Dagli
atti emerge che l’interessata, nel 1976 (anno giovanile ai sensi dell’art. 52b
OAVS), ha contribuito solo i primi due mesi e gli ultimi due mesi dell’anno
(cfr. doc. 8). La Cassa non l’ha ritenuta domiciliata in Svizzera poiché nella
richiesta della rendita per adulti del 23 marzo 2012 aveva indicato, quale data
d’entrata nel nostro Paese, il 1979 (cfr. doc. 24).
Vi
sono però alcuni indizi che fan ritenere che l’interessata potrebbe essere stata
domiciliata in Svizzera già negli anni precedenti ed in particolare per tutto
il 1976.
L’insorgente
si è sposata nel 1975 con __________, entrato in Svizzera nel mese di agosto
1971.
(cfr. doc. 21). Il primo figlio è nato il __________ a __________ (doc. 19).
Nel formulario di notifica di rilevamento tempestivo del 5 marzo 2009 (doc. AI
1-1) l’interessata aveva indicato, circa l’entrata in Svizzera: “prima
entrata 1971 al 1985 / seconda entrata 01.09.2005” (doc. AI 1-1). Infine,
nell’anamnesi figurante nella perizia SAM del 9 aprile 2013 si legge che
l’insorgente “(…) descrive un’infanzia normale, vissuta fino all’età di undici
anni al paese natale (presso i nonni materni, in quanto i genitori già si
trovavano in Ticino). Poi raggiunge quest’ultimi, vivendo con loro ad __________.
Frequenta le scuole fino alla II media, a cui segue un anno di economica domestica.
Si sposa nel 1975 (…). Dopo il matrimonio ha vissuto a __________ e ad __________”
(doc. AI 100-7, sottolineature del redattore).
Alla
luce di quanto sopra, la questione dell’inizio del domicilio in Svizzera
dell’assicurata deve essere maggiormente approfondita poiché, come emerge
dall’accertamento effettuato dal TCA (doc. XVII), in caso di domicilio nel
nostro Paese per tutto il 1976, l’interessata percepirebbe una rendita di
importo superiore (cfr. anche, a questo proposito, la sentenza 30.2002.187 del
18.
marzo 2003, dove questo Tribunale ha potuto accertare ulteriori periodi di
domicilio in Svizzera di un’assicurata il cui coniuge era già domiciliato in
Svizzera [in particolare consid. 2.5]).
In
queste condizioni la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché accerti il domicilio dell’insorgente prima del
1979, fermo restando il diritto per la ricorrente, perlomeno, all’ammontare
attuale della rendita.
Va
a questo proposito rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la
propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere
concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la
decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene
annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti
(consid. 3.2).
In
concreto, il TCA, alfine di accertare se il rinvio dell’incarto potesse causare
una reformatio in peius, ha chiesto all’amministrazione di voler produrre il calcolo
della rendita di invalidità prendendo in considerazione, quale ipotesi di
lavoro, il domicilio in Svizzera della ricorrente già dal mese di gennaio 1975
(doc. XVI). Dalla risposta è emerso che la ricorrente avrebbe diritto ad una
rendita leggermente più elevata, calcolata su una scala 22, un reddito annuo
medio invariato, ed una prestazione di fr. 701 per il periodo dal 1° agosto
2012.
al 31 dicembre 2012 e di fr. 707 dal 1° gennaio 2013 (doc. XVII).
Con
la risposta della Cassa e con la conferma dell’ammontare della rendita nel
Dispositivo
dispositivo della sentenza, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr.
anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo
paragrafo e la sentenza 32.2012.239 del 17 giugno 2013, consid. 2.11).
7. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Alla luce
dell’esito del ricorso le spese, di fr. 500.--, vanno messe a carico dell’UAI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
modificata nel senso che RI 1 ha diritto al versamento della rendita
d’invalidità dal 1° aprile 2012. L’incarto è rinviato all’ammini-strazione per
ulteriori accertamenti in relazione al domicilio di quest’ultima prima del 1979
e per un eventuale nuovo calcolo della prestazione in funzione dell’esito
dell’accertamento, ritenuto che l’ammontare della rendita AI non potrà essere
inferiore a quello stabilito nella decisione impugnata.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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