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Decisione

32.2013.149

Valutazione del grado dell'invalidità. Confermata decisione amministrativa di assegnare un quarto di rendita. Respinta la domanda di AG

3 giugno 2014Italiano47 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale

amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica

(consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28

agosto 2012, consid. 6.2).

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Nel caso concreto, dagli atti

di causa risulta che l’UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita

lo stato di salute dell’assicurato, ha affidato al Centro Peritale per le

Assicurazioni Sociali (CPAS) il compito di esperire una perizia psichiatrica

(dr. __________ / dr. __________).

Nel referto peritale del 20 marzo 2012, il dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia e, a quel momento, Direttore del CPAS e il

dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo avere esposto

l’anamnesi, i dati soggettivi e quelli oggettivi dell’assicurato, hanno posto

le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva

ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10-F33.1) esistente almeno da

ottobre 2011; periartropatia omeroscapolare; sindrome cervicospondilogena;

sindrome lombovertebrale cronica”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “gioco d’azzardo patologico

(ICD10-F63.0); uso episodico di sostanze alcoliche” (doc. 111-6).

Quanto alla capacità

lavorativa, gli specialisti del CPAS, dopo avere specificato che rispetto alla

precedente valutazione peritale del SAM del 29 ottobre 2009 il quadro clinico

dell’assicurato “delinea una condizione psicopatologica peggiorata ed ormai in

via di cronicizzazione”, hanno ritenuto l’interessato, per esclusive cause

psichiche, inabile al lavoro almeno al 50% in qualsiasi attività lavorativa

(doc. 111-7).

Il peggioramento in

questione va fatto risalire, secondo i periti, al mese di ottobre 2011 (doc.

111-7).

A

seguito della nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato, la dr.ssa __________

del SMR, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, esperto SIM, in data 14

gennaio 2013, ha ritenuto opportuna una “valutazione del decorso clinico a 10

mesi dalla precedente valutazione, trattandosi di una sindrome affettiva

ricorrente”, aggiungendo che “si chiede al perito di valutare se i limiti

funzionali e la capacità lavorativa residua dovuta alla patologia psichiatrica

sia sommabile o integrabile a quella posta per la problematica somatica” (doc.

143-2).

L’Ufficio AI ha pertanto

affidato al CPAS l’incarico di eseguire un nuovo esame peritale (dr.ssa __________

/ dr.ssa __________).

Nel referto peritale

dell’11 marzo 2013, la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia e Direttrice del CPAS e la dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di “sindrome depressiva

ricorrente di media gravità (ICD10-F33.1)”, hanno confermato che “stante la

condizione clinica osservabile e la considerazione delle precedenti valutazioni

medico assicurative, si considera invariata la percentuale di capacità

lavorativa rispetto a quanto stimato nella perizia del dr. __________, cioè si

computa la capacità lavorativa ridotta del 50%, ovvero un rendimento ridotto

del 50%, per attività lavorative che non implichino sforzi fisici rilevanti” (doc.

146-8).

Le specialiste del CPAS

hanno inoltre indicato che “in questo caso specifico non appaiono applicabili i

criteri di Foester, le limitazioni di carattere fisico e la patologia

psichiatrica non sembrano in alcun modo correlate” (doc. 146-8).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi dalle conclusioni, ben motivate, alle quali sono giunti gli

specialisti del CPAS e che, del resto, neppure sono state contestate in sede

ricorsuale. Non occorre quindi dilungarsi oltre sugli aspetti medici.

2.6. In simili condizioni,

constatato che l’assicurato, a partire dal mese di ottobre 2011, presenta una

capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate, ricordato inoltre che

l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre

esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti,

come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2012.

2.7. Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere

determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà

sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari

(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre

2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un’azienda simile.

Nel caso in cui non fosse

possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai

dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.

248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,

continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400 pag. 381 consid. 2a).

Nella presente

fattispecie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato che, senza

il danno alla salute, lavorando al 100% come magazziniere, l’interessato

avrebbe percepito fr. 56'932.--. L’Ufficio AI ha precisato che tale dato “è

stato estrapolato dalle statistiche RSS ed è conforme alla divisione economica

47 (commercio al dettaglio), livello di qualifica 4, in quanto l’ultima attività svolta dal signor RI 1 era di magazziniere presso un grande magazzino.

Tale importo di fr. 56'932 risulta favorevole all’assicurato in quanto

superiore a quanto mai da lui effettivamente conseguito nella sua carriera

lavorativa (come evinto dall’esame del suo estratto individuale)” (doc. A).

Il patrocinatore del ricorrente ha contestato l’ammontare del

reddito da valido calcolato dall’amministrazione, ritenendo che dovrebbe essere

utilizzato l’importo indicato dall’Ufficio AI quale reddito da invalido, pari a

fr. 61'895, visto che l’amministrazione ha indicato che tale ammontare

corrisponde a quanto l’interessato “avrebbe potuto guadagnare” (doc. I).

In sede di risposta di causa, l’Ufficio AI ha osservato che il

reddito statistico da valido utilizzato nella decisione impugnata in realtà non

è corretto, dato che l’amministrazione “avrebbe dovuto considerare il reddito

che l’assicurato effettivamente percepiva al momento in cui è iniziata

l’incapacità lavorativa di lunga durata (ossia dal 22.8.2008), quando lavorava

per la __________. Infatti, dopo un’iniziale incapacità lavorativa dal

30.10.2007 al 30.04.2008 per la patologia insorta a seguito del licenziamento

da parte della __________, l’assicurato è stato nuovamente abile in misura

completa dal 1.5.2008 al 28.8.2008 e dal 1.6.2008 ha intrapreso la nuova

attività presso la __________ al 100% e con pieno rendimento. Secondo le

indicazioni fornite dal datore di lavoro nel formulario completato in data

25.6.2009, il reddito annuo per l’anno 2009 ammontava a fr. 53'950. Aggiornato

al 2011 il reddito da valido da prendere in considerazione sarebbe quindi pari

a fr. 54'917 ed aggiornato al 2012 pari a fr. 55'377. Tale reddito è inferiore

a quello considerato dall’UAI, il quale ha quindi utilizzato un dato più

favorevole all’assicurato” (doc. VIII).

Il TCA concorda con queste considerazioni, ben motivate, esposte

dall’Ufficio AI.

Al momento di insorgenza

del danno alla salute di lunga durata, difatti, l’assicurato, dopo un periodo

di sei mesi di inabilità lavorativa successivo al licenziamento ricevuto dal

precedente datore di lavoro per motivi non di natura medica, aveva trovato una

nuova attività lavorativa, al 100%, con rendimento del 100%, nel suo settore,

in qualità di commissionatore presso la __________ di __________ (doc. 19).

Pertanto, poiché come

visto, ai sensi della giurisprudenza, il reddito da valido dev’essere

determinato il più concretamente possibile e tenuto conto del principio secondo

cui, in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione, la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,

continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità, l’importo indicato

dall’amministrazione in sede di risposta di causa appare maggiormente corretto

rispetto al reddito statistico calcolato nella decisione impugnata.

Fare ricorso ad un reddito statistico avrebbe avuto infatti un

senso nel caso in cui l’assicurato, al momento determinante, fosse stato in

disoccupazione, ciò che non corrisponde al caso in esame.

In ogni caso, il TCA evidenzia di non potere prendere in

considerazione, quale reddito da valido, l’importo di fr. 61'895 preteso in

sede ricorsuale dal patrocinatore del ricorrente, corrispondendo tale cifra,

come giustamente ritenuto dall’amministrazione, al reddito da invalido: si

tratta infatti dell’importo statistico che l’assicurato potrebbe ancora

realizzare, nonostante il danno alla salute, esercitando un’attività adeguata

alle sue condizioni di salute, semplice e ripetitiva, rispettosa delle sue

limitazioni funzionali.

Il reddito da valido per l’anno 2012 è quindi pari a fr. 55'377.

2.8. Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato che

lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede

da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non

può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In un’altra sentenza

8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La questione è stata

definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza

Considerandi

8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando

il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al

salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve

essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF

134.

V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare

un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo

si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

Utilizzando

i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.

61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali (da quantificare in +1% per il 2011

e +0.8% per il 2012, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2011, un reddito annuo

di fr. 61'776.15 e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 62'270.36.

Ritenuto che, come

visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare

un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 50%, il reddito

statistico va ridotto del 50% e ammonta a fr. 31'135.18 (fr. 62'270.36 ridotti

del 50%).

2.9

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla

salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale

(5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già

valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre

verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e

contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una

direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio

Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della

decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in

quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.10

In concreto, nella decisione

impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 5% “per svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari” (doc. A).

L’assicurato ha contestato

questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo esigua, chiedendo che

venga applicata una riduzione del 10%, per tenere conto della sua situazione

personale e meglio del fatto che può lavorare solo al 50%, che non può svolgere

attività pesanti e medio pesanti e, infine, della sua età (cfr. doc. I).

L’Ufficio AI, in sede di

risposta di causa, ha ritenuto “equa e ben ponderata” la riduzione del 5%, dato

che l’interessato “potrebbe ampliare le proprie ricerche di lavoro anche in

attività semi-pesanti” e la capacità lavorativa del 50% è da intendersi quale

riduzione del rendimento e non del tempo di lavoro (doc. VIII).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel

caso di specie, il TCA sottolinea che nella precedente decisione del 21 giugno

2010.

(doc. 40-1) - cresciuta in giudicato – l’amministrazione aveva già

applicato al reddito da invalido dell’assicurato una riduzione del 5% “per

attività medio – leggera” (cfr. doc. 38-3).

Una tale riduzione per

attività medio-leggera avrebbe quindi dovuto, a mente del TCA, essere applicata

anche in occasione della decisione oggetto della presente vertenza, ritenuto

che le condizioni di salute dell’assicurato, dal profilo somatico, sono rimaste

invariate.

Quanto al fatto che l’assicurato,

per motivi psichici, può svolgere un’attività adeguata nella misura del 50%,

occorre sottolineare che nel referto peritale del 20 marzo 2012, il dr. __________

ha espressamente indicato che il peggioramento dello stato di salute

dell’interessato “determina una inabilità lavorativa, per esclusive cause

psichiche, di almeno il 50% in qualsiasi attività lucrativa. Analogamente

sull’arco dell’intera giornata c’è un rendimento ridotto del 50%” (doc. 111-7).

Pertanto, come

correttamente indicato dalla dr.ssa __________ nel rapporto SMR del 10 aprile

2012, l’incapacità lavorativa del 50% “può essere intesa sia sull’arco

dell’intera giornata di lavoro con un rendimento ridotto, sia come riduzione

del tempo di lavoro” (doc. 112-4).

Le conclusioni del dr. __________

sono poi state integralmente confermate dalla dr.ssa __________ nel referto

peritale dell’11 marzo 2013, nel quale ha espressamente indicato che “stante la

condizione clinica osservabile e la considerazione delle precedenti valutazioni

medico assicurative, si considera invariata la percentuale di capacità

lavorativa rispetto a quanto stimato nella perizia del dr. __________, cioè si computa

la CL ridotta del 50%, ovvero un rendimento ridotto del 50% per attività

lavorative che non implichino sforzi fisici rilevanti” (doc. 146-8).

Alla luce di queste

indicazioni peritali, il TCA non può concordare pienamente con quanto indicato

dall’amministrazione nella risposta di causa, laddove ha osservato che “l’incapacità

lavorativa al 50% corrisponde ad una riduzione del rendimento ed è già stata

dedotta secondo la valutazione medico-teorica. Essendo intesa come riduzione

del rendimento e non come tempo di lavoro, non si giustifica una riduzione per

questo fattore” (doc. VIII).

Alla luce del fatto che

l’assicurato, dal profilo somatico, può svolgere solo attività medio-leggere,

nella misura del 50% da intendersi sia come riduzione del tempo di lavoro che

come riduzione del rendimento e tenuto conto delle contingenze particolari che,

come indicato dall’amministrazione nella risposta di causa, consistono nel

fatto che l’assicurato aveva, nel 2012, 58 anni ed ha sempre svolto la sua

attività lavorativa nel medesimo settore, ciò che comporta una riduzione della

redditività per difficoltà di adattamento sul lungo periodo (cfr. doc. VIII),

il TCA ritiene maggiormente adeguato applicare al reddito da invalido una

riduzione del 10% (cfr., a titolo di esempio, quanto stabilito

dall’amministrazione e confermato dal TCA nella STCA 35.2014.3 dell’8 maggio

2014, con relativi riferimenti, nella quale è stata ritenuta adeguata una

riduzione percentuale del 10% attribuita ad un assicurato, 58enne al momento

determinante, che ha sempre svolto attività unicamente nell’ambito

dell’edilizia e ancora in grado di svolgere a tempo pieno delle attività

adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali).

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, con riferimento al 2012, partendo da un salario da

invalido di fr. 62'270.36 e ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la riduzione del 10%,

il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 28'021.66 (fr. 31'135.20

- (fr. 31'135.20 x 10 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 55'377

(consid. 2.7.), emerge un tasso d’invalidità del 49.39%, arrotondato al 49% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come ritenuto dall’amministrazione.

Visto quanto precede, la

decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500 andrebbero poste a carico

dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

doc. I).

Al riguardo il Consiglio

federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale

sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura)

del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

" (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la

procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con

riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come

negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le

particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti

possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone

residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri

termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a

circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie

concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa

inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale,

fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione

dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000

franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale

dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso

dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"

2.12

Il ricorrente ha infine

chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. I, p. 2).

Ai sensi dell’art. 61 lett.

f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto

di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può

avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati

se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag)

e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14

cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Dalla documentazione

prodotta si evince che l’assicurato, coniugato senza figli a carico, può

contare su entrate mensili pari a circa fr. 5'100 (fr. 451/mese a titolo di

rendita d’invalidità e fr. 4’666/mese corrispondenti allo stipendio percepito dalla

moglie).

Sul fronte delle uscite,

la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale

d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr.

1'700 quale importo base mensile per coniugi.

Tale importo comprende già

le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,

oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il

calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure,

Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de

poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).

Sulla scorta di quanto é

stato documentato, vi é poi da computare la quota mensile di rimborso del

credito concesso dalla __________ (fr. 1’000/mese), i premi dell’assicurazione

contro le malattie (fr. 862.40/mese), nonché le imposte federale, cantonale e

comunale (fr. 325/mese), per un ammontare globale di fr. 3’887.40/mese.

Ora, pur applicando

all’importo base mensile di fr. 1'700 il supplemento massimo consentito dalla

giurisprudenza (25%, corrispondente a fr. 425/mese; cfr. RAMI

2000.

KV 119, p. 156 consid. 3a), l’insorgente non può essere dichiarato

indigente, visto che presenta un’eccedenza (+ fr. 787.60/mese).

Posto che difetta (almeno)

una delle condizioni cumulative, la domanda tendente alla concessione

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, va

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese per complessivi

fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati

i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di

diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti