32.2013.149
Valutazione del grado dell'invalidità. Confermata decisione amministrativa di assegnare un quarto di rendita. Respinta la domanda di AG
3 giugno 2014Italiano47 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.149
cr/sc
Lugano
3 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 giugno 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1954, in precedenza attivo in qualità di venditore di prodotti alimentari presso un grande magazzino,
in data 28 marzo 2008 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per
adulti, giustificata da “grave depressione e diabete” (doc. 1/1-10).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, tra cui una perizia pluridisciplinare a cura del
Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), con progetto
di decisione del 10 maggio 2010 (doc. 39/1-3), poi confermato con decisione del
21 giugno 2010 (doc. 40/1-3), l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il
diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità del 18%.
1.2. In data 10 maggio 2011
l’assicurato ha presentato una nuova domanda di prestazioni AI per adulti,
giustificata da “depressione, perdita della capacità di concentrazione, della
forza necessaria per vivere, della partecipazione e della vita sociale
(relazioni, amici, famiglia), mi mancano gli stimoli per realizzare nuovi
progetti sia lavorativi, sia di svago. Inoltre soffro di diabete e
calcificazione alla spalla sinistra” (doc. 54/1-8).
Con progetto di decisione
del 6 giugno 2011 (doc. 57), poi confermato, nonostante le critiche presentate
per conto dell’assicurato dall’avv. RA 1, con decisione del 29 luglio 2011
(doc. 65), l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova
richiesta di prestazioni.
Con decreto 32.2011.241 del
14 novembre 2011, il TCA ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta
transazione tra le parti, rinviando gli atti all’Ufficio AI affinché entri nel
merito della nuova domanda di prestazioni ed esamini se la modifica delle
circostanze sia effettivamente avvenuta oppure no (doc. 82/1-3).
1.3. Esperiti ulteriori
accertamenti medici ed economici, tra cui in particolare due perizie
psichiatriche affidate al Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS),
con progetto di decisione del 27 marzo 2013 (doc. 148/1-3), poi confermato con
decisione del 26 giugno 2013 (doc. A), l’Ufficio AI ha attribuito
all’assicurato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 48%) a far
tempo dal 1° ottobre 2012, alla scadenza dell’anno di attesa.
Contro questa decisione
l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione di una mezza rendita di invalidità a partire dal 1° ottobre 2012.
Il rappresentante
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Il legale ha
sostanzialmente contestato la valutazione economica eseguita
dall’amministrazione, ritenendo che il reddito da invalido di fr. 61'895 preso
in considerazione dall’UAI quale reddito che l’interessato “avrebbe potuto
realizzare” corrisponda, in realtà, al reddito da valido.
Il patrocinatore del
ricorrente ha inoltre rilevato che la riduzione percentuale del 5% applicata al
reddito da invalido per non meglio precisati “svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari” sia insufficiente, ritenendo che nel caso concreto “si
poteva tranquillamente giustificare una riduzione del 10% tenuto conto
dell’incapacità lavorativa stabilita al 50%, dell’età dell’assicurato (quasi
sessantenne), dell’ormai prolungata assenza dal mondo del lavoro, della totale
inabilità al lavoro dal profilo medico in attività pesanti e medio pesanti”.
Alla luce di queste
considerazioni, a mente del legale dell’interessato, operando correttamente il
raffronto dei redditi, emergerebbe il diritto per l’assicurato di beneficiare
di una mezza rendita di invalidità (doc. I).
1.4. In data 18 settembre 2013, il
patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria (doc. VII).
1.5. In risposta l’UAI, dopo avere
rilevato che il reddito da valido statistico preso in considerazione nel
calcolo del grado di invalidità risulta favorevole all’assicurato e avere
confermato la bontà della riduzione percentuale del 5% applicata al reddito da
invalido, ha ribadito la correttezza della decisione impugnata e chiesto la
reiezione del gravame (doc. VIII + A-F).
1.6. Con scritto del 4 ottobre
2013, l’avv. RA 1 ha ribadito che applicando una riduzione percentuale del 10%
al reddito da invalido preso in considerazione dall’UAI nella decisione
impugnata si ottiene un grado di invalidità tale da giustificare l’attribuzione
di una mezza rendita di invalidità (doc. X).
1.7. Con osservazioni del 10
ottobre 2013, l’amministrazione ha nuovamente indicato che il reddito da valido
indicato nella decisione impugnata non è corretto e dovrebbe essere modificato,
aggiungendo che effettuando correttamente il calcolo del grado di invalidità,
anche volendo applicare al reddito da invalido la riduzione percentuale del 10%
pretesa dal ricorrente, il risultato finale non cambierebbe, avendo comunque
l’interessato sempre diritto ad un quarto di rendita di invalidità (doc. XII).
Queste considerazioni dell’amministrazione
sono state trasmesse all’assicurato (doc. XIII), per conoscenza.
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di
rendita di invalidità dal 1° ottobre 2012.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in
vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa
sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della
malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.4. Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di
perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può
disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto
peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV
130).
Il giudice può scostarsene
anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti,
ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia
giudiziaria.
Questi principi sono stati
confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il
Tribunale federale ha sottolineato che:
" Per quanto
concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella
perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la
concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una
superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle
conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.
353 e riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale
amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica
(consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale
sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28
agosto 2012, consid. 6.2).
Infine, va ricordato che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nel caso concreto, dagli atti
di causa risulta che l’UAI, con lo scopo di accertare in maniera approfondita
lo stato di salute dell’assicurato, ha affidato al Centro Peritale per le
Assicurazioni Sociali (CPAS) il compito di esperire una perizia psichiatrica
(dr. __________ / dr. __________).
Nel referto peritale del 20 marzo 2012, il dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia e, a quel momento, Direttore del CPAS e il
dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, dopo avere esposto
l’anamnesi, i dati soggettivi e quelli oggettivi dell’assicurato, hanno posto
le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD10-F33.1) esistente almeno da
ottobre 2011; periartropatia omeroscapolare; sindrome cervicospondilogena;
sindrome lombovertebrale cronica”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “gioco d’azzardo patologico
(ICD10-F63.0); uso episodico di sostanze alcoliche” (doc. 111-6).
Quanto alla capacità
lavorativa, gli specialisti del CPAS, dopo avere specificato che rispetto alla
precedente valutazione peritale del SAM del 29 ottobre 2009 il quadro clinico
dell’assicurato “delinea una condizione psicopatologica peggiorata ed ormai in
via di cronicizzazione”, hanno ritenuto l’interessato, per esclusive cause
psichiche, inabile al lavoro almeno al 50% in qualsiasi attività lavorativa
(doc. 111-7).
Il peggioramento in
questione va fatto risalire, secondo i periti, al mese di ottobre 2011 (doc.
111-7).
A
seguito della nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato, la dr.ssa __________
del SMR, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, esperto SIM, in data 14
gennaio 2013, ha ritenuto opportuna una “valutazione del decorso clinico a 10
mesi dalla precedente valutazione, trattandosi di una sindrome affettiva
ricorrente”, aggiungendo che “si chiede al perito di valutare se i limiti
funzionali e la capacità lavorativa residua dovuta alla patologia psichiatrica
sia sommabile o integrabile a quella posta per la problematica somatica” (doc.
143-2).
L’Ufficio AI ha pertanto
affidato al CPAS l’incarico di eseguire un nuovo esame peritale (dr.ssa __________
/ dr.ssa __________).
Nel referto peritale
dell’11 marzo 2013, la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia e Direttrice del CPAS e la dr.ssa __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, posta la diagnosi di “sindrome depressiva
ricorrente di media gravità (ICD10-F33.1)”, hanno confermato che “stante la
condizione clinica osservabile e la considerazione delle precedenti valutazioni
medico assicurative, si considera invariata la percentuale di capacità
lavorativa rispetto a quanto stimato nella perizia del dr. __________, cioè si
computa la capacità lavorativa ridotta del 50%, ovvero un rendimento ridotto
del 50%, per attività lavorative che non implichino sforzi fisici rilevanti” (doc.
146-8).
Le specialiste del CPAS
hanno inoltre indicato che “in questo caso specifico non appaiono applicabili i
criteri di Foester, le limitazioni di carattere fisico e la patologia
psichiatrica non sembrano in alcun modo correlate” (doc. 146-8).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi dalle conclusioni, ben motivate, alle quali sono giunti gli
specialisti del CPAS e che, del resto, neppure sono state contestate in sede
ricorsuale. Non occorre quindi dilungarsi oltre sugli aspetti medici.
2.6. In simili condizioni,
constatato che l’assicurato, a partire dal mese di ottobre 2011, presenta una
capacità lavorativa residua del 50% in attività adeguate, ricordato inoltre che
l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre
esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti,
come correttamente ritenuto dall’amministrazione, i dati del 2012.
2.7. Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito
da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari
(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre
2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse
possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai
dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.
248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,
continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400 pag. 381 consid. 2a).
Nella presente
fattispecie, nella decisione impugnata l’amministrazione ha indicato che, senza
il danno alla salute, lavorando al 100% come magazziniere, l’interessato
avrebbe percepito fr. 56'932.--. L’Ufficio AI ha precisato che tale dato “è
stato estrapolato dalle statistiche RSS ed è conforme alla divisione economica
47 (commercio al dettaglio), livello di qualifica 4, in quanto l’ultima attività svolta dal signor RI 1 era di magazziniere presso un grande magazzino.
Tale importo di fr. 56'932 risulta favorevole all’assicurato in quanto
superiore a quanto mai da lui effettivamente conseguito nella sua carriera
lavorativa (come evinto dall’esame del suo estratto individuale)” (doc. A).
Il patrocinatore del ricorrente ha contestato l’ammontare del
reddito da valido calcolato dall’amministrazione, ritenendo che dovrebbe essere
utilizzato l’importo indicato dall’Ufficio AI quale reddito da invalido, pari a
fr. 61'895, visto che l’amministrazione ha indicato che tale ammontare
corrisponde a quanto l’interessato “avrebbe potuto guadagnare” (doc. I).
In sede di risposta di causa, l’Ufficio AI ha osservato che il
reddito statistico da valido utilizzato nella decisione impugnata in realtà non
è corretto, dato che l’amministrazione “avrebbe dovuto considerare il reddito
che l’assicurato effettivamente percepiva al momento in cui è iniziata
l’incapacità lavorativa di lunga durata (ossia dal 22.8.2008), quando lavorava
per la __________. Infatti, dopo un’iniziale incapacità lavorativa dal
30.10.2007 al 30.04.2008 per la patologia insorta a seguito del licenziamento
da parte della __________, l’assicurato è stato nuovamente abile in misura
completa dal 1.5.2008 al 28.8.2008 e dal 1.6.2008 ha intrapreso la nuova
attività presso la __________ al 100% e con pieno rendimento. Secondo le
indicazioni fornite dal datore di lavoro nel formulario completato in data
25.6.2009, il reddito annuo per l’anno 2009 ammontava a fr. 53'950. Aggiornato
al 2011 il reddito da valido da prendere in considerazione sarebbe quindi pari
a fr. 54'917 ed aggiornato al 2012 pari a fr. 55'377. Tale reddito è inferiore
a quello considerato dall’UAI, il quale ha quindi utilizzato un dato più
favorevole all’assicurato” (doc. VIII).
Il TCA concorda con queste considerazioni, ben motivate, esposte
dall’Ufficio AI.
Al momento di insorgenza
del danno alla salute di lunga durata, difatti, l’assicurato, dopo un periodo
di sei mesi di inabilità lavorativa successivo al licenziamento ricevuto dal
precedente datore di lavoro per motivi non di natura medica, aveva trovato una
nuova attività lavorativa, al 100%, con rendimento del 100%, nel suo settore,
in qualità di commissionatore presso la __________ di __________ (doc. 19).
Pertanto, poiché come
visto, ai sensi della giurisprudenza, il reddito da valido dev’essere
determinato il più concretamente possibile e tenuto conto del principio secondo
cui, in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione, la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,
continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità, l’importo indicato
dall’amministrazione in sede di risposta di causa appare maggiormente corretto
rispetto al reddito statistico calcolato nella decisione impugnata.
Fare ricorso ad un reddito statistico avrebbe avuto infatti un
senso nel caso in cui l’assicurato, al momento determinante, fosse stato in
disoccupazione, ciò che non corrisponde al caso in esame.
In ogni caso, il TCA evidenzia di non potere prendere in
considerazione, quale reddito da valido, l’importo di fr. 61'895 preteso in
sede ricorsuale dal patrocinatore del ricorrente, corrispondendo tale cifra,
come giustamente ritenuto dall’amministrazione, al reddito da invalido: si
tratta infatti dell’importo statistico che l’assicurato potrebbe ancora
realizzare, nonostante il danno alla salute, esercitando un’attività adeguata
alle sue condizioni di salute, semplice e ripetitiva, rispettosa delle sue
limitazioni funzionali.
Il reddito da valido per l’anno 2012 è quindi pari a fr. 55'377.
2.8. Per quanto riguarda il reddito
da invalido, va ricordato che
lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,
che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di
lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485
consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che,
secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una
deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener
conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del
lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede
da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non
può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In un’altra sentenza
8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La questione è stata
definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale nella sentenza
Considerandi
8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:
" 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF 135 V 297), il
Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando
il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al
salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve
essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF
134.
V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare
un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo
si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
Utilizzando
i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio
federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.
61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali (da quantificare in +1% per il 2011
e +0.8% per il 2012, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene, per il 2011, un reddito annuo
di fr. 61'776.15 e, per il 2012, un reddito annuo di fr. 62'270.36.
Ritenuto che, come
visto in precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare
un’attività adeguata alle sue condizioni di salute al 50%, il reddito
statistico va ridotto del 50% e ammonta a fr. 31'135.18 (fr. 62'270.36 ridotti
del 50%).
2.9
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla
salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale
(5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In
una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune
indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della
giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una
decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire
utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già
valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre
verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e
contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una
direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio
Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido.
5.6
L'UAI si
richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e
9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele
in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto
ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è
se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della
decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in
quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI
interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
2.10
In concreto, nella decisione
impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 5% “per svantaggi
salariali derivanti da contingenze particolari” (doc. A).
L’assicurato ha contestato
questa percentuale di riduzione, a suo avviso troppo esigua, chiedendo che
venga applicata una riduzione del 10%, per tenere conto della sua situazione
personale e meglio del fatto che può lavorare solo al 50%, che non può svolgere
attività pesanti e medio pesanti e, infine, della sua età (cfr. doc. I).
L’Ufficio AI, in sede di
risposta di causa, ha ritenuto “equa e ben ponderata” la riduzione del 5%, dato
che l’interessato “potrebbe ampliare le proprie ricerche di lavoro anche in
attività semi-pesanti” e la capacità lavorativa del 50% è da intendersi quale
riduzione del rendimento e non del tempo di lavoro (doc. VIII).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2
si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel
caso di specie, il TCA sottolinea che nella precedente decisione del 21 giugno
2010.
(doc. 40-1) - cresciuta in giudicato – l’amministrazione aveva già
applicato al reddito da invalido dell’assicurato una riduzione del 5% “per
attività medio – leggera” (cfr. doc. 38-3).
Una tale riduzione per
attività medio-leggera avrebbe quindi dovuto, a mente del TCA, essere applicata
anche in occasione della decisione oggetto della presente vertenza, ritenuto
che le condizioni di salute dell’assicurato, dal profilo somatico, sono rimaste
invariate.
Quanto al fatto che l’assicurato,
per motivi psichici, può svolgere un’attività adeguata nella misura del 50%,
occorre sottolineare che nel referto peritale del 20 marzo 2012, il dr. __________
ha espressamente indicato che il peggioramento dello stato di salute
dell’interessato “determina una inabilità lavorativa, per esclusive cause
psichiche, di almeno il 50% in qualsiasi attività lucrativa. Analogamente
sull’arco dell’intera giornata c’è un rendimento ridotto del 50%” (doc. 111-7).
Pertanto, come
correttamente indicato dalla dr.ssa __________ nel rapporto SMR del 10 aprile
2012, l’incapacità lavorativa del 50% “può essere intesa sia sull’arco
dell’intera giornata di lavoro con un rendimento ridotto, sia come riduzione
del tempo di lavoro” (doc. 112-4).
Le conclusioni del dr. __________
sono poi state integralmente confermate dalla dr.ssa __________ nel referto
peritale dell’11 marzo 2013, nel quale ha espressamente indicato che “stante la
condizione clinica osservabile e la considerazione delle precedenti valutazioni
medico assicurative, si considera invariata la percentuale di capacità
lavorativa rispetto a quanto stimato nella perizia del dr. __________, cioè si computa
la CL ridotta del 50%, ovvero un rendimento ridotto del 50% per attività
lavorative che non implichino sforzi fisici rilevanti” (doc. 146-8).
Alla luce di queste
indicazioni peritali, il TCA non può concordare pienamente con quanto indicato
dall’amministrazione nella risposta di causa, laddove ha osservato che “l’incapacità
lavorativa al 50% corrisponde ad una riduzione del rendimento ed è già stata
dedotta secondo la valutazione medico-teorica. Essendo intesa come riduzione
del rendimento e non come tempo di lavoro, non si giustifica una riduzione per
questo fattore” (doc. VIII).
Alla luce del fatto che
l’assicurato, dal profilo somatico, può svolgere solo attività medio-leggere,
nella misura del 50% da intendersi sia come riduzione del tempo di lavoro che
come riduzione del rendimento e tenuto conto delle contingenze particolari che,
come indicato dall’amministrazione nella risposta di causa, consistono nel
fatto che l’assicurato aveva, nel 2012, 58 anni ed ha sempre svolto la sua
attività lavorativa nel medesimo settore, ciò che comporta una riduzione della
redditività per difficoltà di adattamento sul lungo periodo (cfr. doc. VIII),
il TCA ritiene maggiormente adeguato applicare al reddito da invalido una
riduzione del 10% (cfr., a titolo di esempio, quanto stabilito
dall’amministrazione e confermato dal TCA nella STCA 35.2014.3 dell’8 maggio
2014, con relativi riferimenti, nella quale è stata ritenuta adeguata una
riduzione percentuale del 10% attribuita ad un assicurato, 58enne al momento
determinante, che ha sempre svolto attività unicamente nell’ambito
dell’edilizia e ancora in grado di svolgere a tempo pieno delle attività
adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali).
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, con riferimento al 2012, partendo da un salario da
invalido di fr. 62'270.36 e ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la riduzione del 10%,
il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 28'021.66 (fr. 31'135.20
- (fr. 31'135.20 x 10 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 55'377
(consid. 2.7.), emerge un tasso d’invalidità del 49.39%, arrotondato al 49% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che dà diritto ad un quarto di rendita di invalidità, come ritenuto dall’amministrazione.
Visto quanto precede, la
decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500 andrebbero poste a carico
dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.
doc. I).
Al riguardo il Consiglio
federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura)
del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
" (...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la
procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con
riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come
negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le
particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti
possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone
residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri
termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a
circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie
concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa
inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale,
fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione
dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000
franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso
dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)"
2.12
Il ricorrente ha infine
chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1 (doc. I, p. 2).
Ai sensi dell’art. 61 lett.
f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto
di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può
avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati
se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag)
e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14
cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Dalla documentazione
prodotta si evince che l’assicurato, coniugato senza figli a carico, può
contare su entrate mensili pari a circa fr. 5'100 (fr. 451/mese a titolo di
rendita d’invalidità e fr. 4’666/mese corrispondenti allo stipendio percepito dalla
moglie).
Sul fronte delle uscite,
la Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale
d’appello (CEF), quale Autorità di vigilanza cantonale, prevede la somma di fr.
1'700 quale importo base mensile per coniugi.
Tale importo comprende già
le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, cultura, salute,
oneri domestici, quali elettricità, illuminazione, gas (cfr. Tabella per il
calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo; cfr., pure,
Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite selon l’art. 93 LP du 24.11.2000, in BlSchK 2001, p. 19).
Sulla scorta di quanto é
stato documentato, vi é poi da computare la quota mensile di rimborso del
credito concesso dalla __________ (fr. 1’000/mese), i premi dell’assicurazione
contro le malattie (fr. 862.40/mese), nonché le imposte federale, cantonale e
comunale (fr. 325/mese), per un ammontare globale di fr. 3’887.40/mese.
Ora, pur applicando
all’importo base mensile di fr. 1'700 il supplemento massimo consentito dalla
giurisprudenza (25%, corrispondente a fr. 425/mese; cfr. RAMI
2000.
KV 119, p. 156 consid. 3a), l’insorgente non può essere dichiarato
indigente, visto che presenta un’eccedenza (+ fr. 787.60/mese).
Posto che difetta (almeno)
una delle condizioni cumulative, la domanda tendente alla concessione
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1, va
respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese per complessivi
fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti