32.2013.15
L'UAI avrebbe dovuto stabilire se l'A. aveva effettivamente ricevuto la decisione di restituzione e la sua motivazione.L'UAI non ha proceduto in questo senso limitandosi a precisare che l'A. non ha ma
23 ottobre 2013Italiano24 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2013.15
Data decisione, Autorità:
23.10.2013, TCA
Titolo:
L'UAI avrebbe dovuto stabilire se l'A. aveva effettivamente ricevuto la decisione di restituzione e la sua motivazione.L'UAI non ha proceduto in questo senso limitandosi a precisare che l'A. non ha mai censurato la ricezione della motivazione. Buona fede A. realizzata.Rinvio x esame grave difficoltà
BUONA FEDE
CONDONO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 25 cpv. 1 LPGA
art. 53 LPGA
art. 4 cpv. 1 OPGA
art. 4 cpv. 2 OPGA
art. 4 cpv. 4 OPGA
art. 4 cpv. 5 OPGA
art. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.15
LG/sc
Lugano
23 ottobre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso
del 17 gennaio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 8
gennaio 2013 emanata da
Ufficio
assicurazione invalidità, 6501
Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI
1, nato nel 1973, è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità
dal 1° febbraio 2001 sino al 31 dicembre 2002 e di una mezza rendita dal 1°
gennaio 2003 al 31 ottobre 2003 (cfr. decisioni del 14 giugno 2004, cresciute
incontestate in giudicato, doc. AI 29-1, 30-1, 34-1, 35-1).
1.2. L’Ufficio
AI, con decisione del 7 ottobre 2011, ha emesso un ordine di restituzione per prestazioni indebitamente percepite nel periodo dal 1° novembre 2003, poi
corretto dal 1° ottobre 2004 visto l’art. 25 cpv. 2 LPGA, al 31 agosto 2011,
per un importo di fr. 59'245.-- (doc. AI 38-1).
L’amministrazione
aveva infatti erroneamente versato le prestazioni all’assicurato anche dopo il
31 ottobre 2003 fino al mese di agosto 2011 (doc. AI 38-1).
1.3.
Avverso questa decisione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA chiedendo l’annullamento dell’ordine di restituzione (doc. AI 39-3).
1.4.
In risposta l’Ufficio AI ha riconosciuto, in parziale accoglimento del ricorso,
di dover chiedere la restituzione delle prestazioni unicamente dal mese di
ottobre 2006 ad agosto 2011, giusta l’art. 25 cpv. 2 LPGA, per un importo di
fr. 42'697.-- (doc. AI 43-1).
1.5.
Il TCA, con sentenza del 14 giugno 2012 (inc. 32.2011.285), ha accolto
parzialmente il ricorso e confermato il diritto dell’amministrazione alla
restituzione delle prestazioni indebitamente percepite limitatamente ai cinque
anni direttamente precedenti la decisione di restituzione, ovvero dal mese di
ottobre 2006 al mese di agosto 2011, per un importo così composto:
dal 1.10.2006 al 31.12.2006
mesi 3 a fr. 691.-- fr. 2'073.--
dal 1.01.2007 al 31.12.2008
mesi 24 a fr. 711.-- fr. 17’064.--
dal 1.01.2009 al 31.12.2010
mesi 24 a fr. 733.-- fr. 17’592.--
dal 1.01.2011 al 31.08.2011
mesi 08 a fr. 746.-- fr. 5'968.--
totale fr.
42’697.--
--------------
Nella
sentenza del 14 giugno 2012 il TCA ha quindi trasmesso gli atti all’Ufficio AI
affinché, una volta cresciuta in giudicato la decisione, si potesse esprimere
sulla domanda di condono.
1.6. Con
la decisione dell’8 gennaio 2013 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono
inoltrata dall’assicurato il 4 novembre 2011, tramite lo studio legale RA 1, __________
(cfr. doc. AI 39-3), con la seguente motivazione:
"
(…)
Innanzitutto,
a proposito della buona fede, la stessa non è riconosciuta quando il versamento
a torto della prestazione è dovuto a negligenza della persona tenuta alla restituzione.
Agisce con negligenza chi, al momento della richiesta, non ha prestato quel
minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue
capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'istruzione
o accettando rendite e assegni per grandi invalidi a torto. Secondo
giurisprudenza il solo fatto che l'assicurato
ignorasse, al momento del loro incasso, di non avere diritto alle prestazioni ottenute
non è sufficiente per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in
quanto condizione inderogabile per ottenere il condono, è infatti esclusa a
priori se i fatti che hanno portato all'obbligo di restituire sono imputabili a
un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Nella
fattispecie, con decisioni del 14 giugno 2004 è stato riconosciuto il
versamento di una rendita intera (grado 100%) dal 1° febbraio 2001 al 31 dicembre
2002 e di una mezza
rendita (grado 50%) dal 1°gennaio 2003 senza limitazione temporale, benché la motivazione
della decisione (parte 2 della decisione) indicasse chiaramente che il diritto alla
mezza rendita sussisteva solo fino al 31 ottobre 2003.
Puntualmente
il TCA, aderendo, come già precisato, a quanto proposto al proposito dalla Cassa
con la risposta di causa, ha limitato la restituzione al periodo 1° ottobre
2006 - 31 agosto 2011 per intervenuta prescrizione (art. 25 cpv. 2 LPGA).
Ora, con
scritto 4 novembre 2011 lei sostiene che la restituzione non debba comunque essere
chiesta asserendo di essere stato "palesemente" in buona fede
ed affermando la legittimità, sulla base delle sopraccitate decisioni 14 giugno
2004, anche durante il periodo
oggetto della restituzione del suo diritto alla prestazione AI, "ritenuta
l'assenza di un termine al diritto alla stessa".
Nel
presente caso, il condono non può essere concesso, poiché il requisito precipuo
della buona fede, non è in realtà soddisfatto (in sospeso può rimanere peraltro
la questione a sapere se con la restituzione verrebbe a trovarsi in gravi
difficoltà).
In
particolare è opportuno rimarcare che lei avrebbe potuto immediatamente
rendersi conto, leggendo per intero la decisione e quindi anche l'allegato
"Parte 2 (Attribuzione di una rendita d'invalidità)" di cui è parte
integrante - e che pur avendo dichiarato di "non ricordare di aver
ricevuto", non ha giustamente negato di aver ottenuto -,
dell'inesattezza dell'indicazione sulla prima pagina della decisione. Il non
aver prestato quel minimo di diligenza richiesto in questi frangenti, in
particolare pur avendo chiesto e ottenuto, seppure
in via
limitata, delle prestazioni AI, è quantomeno una grave negligenza tale da
escludere la buona fede.
Inoltre,
il citato condono non può in alcun modo creare delle aspettative protette dalla
buona fede. La giurisprudenza ha, infatti, in particolare già chiarito che il
destinatario di una decisione non può prevalersi di un'omissione, di
un'ambiguità o di un errore manifesto, facilmente rilevabile usando la
diligenza richiesta dalla circostanze (DTF 117 la 297).
Mancando
dunque la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, vale a dire la buona
fede, non è necessario, come visto, esaminare quella della grave difficoltà.”
(doc. AI 56-1+2+3)
1.7.
Contro questa decisione l’insorgente ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA postulando in via principale l’annullamento della decisione dell’8 gennaio
2013 e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per una nuova decisione relativa al
condono e in via subordinta l’accoglimento del condono (doc. I).
Il
ricorrente ha contestato la decisione dell’amministrazione, la quale ha stabilito
– secondo il legale di RI 1 – in maniera arbitraria e senza alcun atto
istruttorio l’assenza del requisito della buona fede. L’amministrazione non ha
infatti dato seguito a quanto indicato dal TCA, nella sentenza del 14 giugno 2012, in merito all’effettiva ricezione da parte di RI 1 della decisione del 14 giugno 2004 unitamente
alla motivazione (doc. I).
1.8. In risposta,
l’UAI si è riconfermato nelle proprie argomentazioni rilevando in buona
sostanza che l’assicurato ha di fatto riconosciuto di aver ricevuto la
decisione e secondariamente se egli avesse prestato un minimo di diligenza si
sarebbe reso conto dell’errore tra l’indicazione presente sulla prima pagina
della decisione e la sua motivazione (doc. IV).
1.9. Con lo
scritto del 22 febbraio 2013 il patrocinatore di RI 1 si è riconfermato nelle
proprie conclusioni sottolineando che “l’unica questione che va determinata
è la ricezione o meno” della decisione (doc. VI).
Lo
scritto del 25 febbraio 2013 (doc. VI) è stato trasmesso all’UAI per conoscenza
(doc. VII).
in
diritto
2.1. Per costante
giurisprudenza il Tribunale federale e il Tribunale cantonale, a cui la
questione viene rinviata per ulteriori accertamenti, sono vincolati alla
decisione di rinvio dei giudici di ultima istanza.
Analogo
vincolo sussiste pure nei confronti dell’amministrazione, a seguito di una
sentenza di rinvio da parte dell’autorità di ricorso (cfr. STF 9C_203/2011 del
22 novembre 2011 consid. 4.2 e riferimenti, pubblicata in SVR 6/2012 IV Nr.
29).
Se il
Tribunale cantonale non si attiene alle istruzioni del Tribunale federale e di
conseguenza la sua seconda decisione viene annullata, le spese di giudizio possono
essere poste a carico del Cantone (cfr. RAMI 1999 pag. 126 seg.).
In
particolare le considerazioni di diritto (richiamate nel dispositivo) sulla
base delle quale il Tribunale federale motiva il rinvio della causa ad
un'autorità inferiore sono vincolanti sia per quest'ultima che per l'Alta Corte
(cfr. STF 8C_775/2010 del 14 aprile 2011; STF I 874/06 dell'8 agosto 2007; STFA
Fatti
I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del
25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).
Quando
una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,
quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.
sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’UAI abbia a ragione o meno negato
all’assicurato il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr.
42'697.-- percepita indebitamente da RI 1, a titolo di prestazioni di invalidità nel periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 agosto 2011.
2.3. L'art.
25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I
principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati
dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto
l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo
di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una
riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state
attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V
110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).
La
riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53
LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore
(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8
febbraio 2005).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF
U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°
14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2
LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni
sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha
comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio
2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.4. La
giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in
merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua
validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27
aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess
2003, ad art 25, n. 45).
L'art.
4 OPGA regola il condono.
Se
il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,
l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle
prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art.
5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
"
1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1
LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19
marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al
capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Considerandi
2.
Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del
capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1.
quale importo destinato alla copertura del
fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,
2.
quale pigione di un appartamento: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo
per le spese personali, 4800 franchi l’anno;
c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva
categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui
premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il
calcolo delle prestazioni complementari.
3.
La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo
3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della
sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un
istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta
a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il
reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una
rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.5
Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la
mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se,
nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o
avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere
l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità
commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione
esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C
292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9
pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).
La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice,
sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e
dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59).
La
buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato
l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,
cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o
negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene
quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una
violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF
8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,
consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF
118.
V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des
Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo
(Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3).
2.6
Nel caso in
esame occorre in primo luogo evidenziare che sulla prima pagina delle due decisioni
datate 14 giugno 2004 figura che l’assicurato ha
diritto a prestazioni mensili (rendita di grado 100%) dal 1° febbraio 2001 sino
al 31 dicembre 2002 per un importo di fr. 1'325.-- (decisione del 14 giugno
2004, doc. AI 35-1) e prestazioni mensili (rendita di grado 50%) dal 1° gennaio
2003.
per un importo di fr. 679.-- (doc. AI 34-1).
In questa
seconda decisione l’Ufficio AI ha indicato che l’effetto del provvedimento è a
partire dal 1° gennaio 2003 senza ulteriori indicazioni sul termine delle
prestazioni (cfr. doc. AI 34-1).
Solo nella
motivazione, che secondo l’amministrazione era allegata alla decisione, viene
precisato che:
"
(…)
dal 01.02.2001, ossia trascorso l’anno d’attesa
dall’insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett.b LAI), sino al
31.12.2002
(per 3 mesi dall’avvenuto miglioramento – art. 88a cpv. 1 OAI) lei
ha diritto alla rendita intera AI; successivamente, dal 01.01.2003 sino al
31.10.2003
(cioè per 3 mesi dalla data della visita di chiusura effettuata
dalla __________), lei ha diritto alla mezza rendita d’invalidità” (doc. AI
29-2).
Con la
decisione del 7 ottobre 2011 l’UAI, ha quindi emesso un ordine di restituzione
per prestazioni indebitamente percepite nel periodo dal 1° ottobre 2004 al 31
agosto 2011 per un importo di fr. 59'245.-- (doc. AI 38-1).
L’amministrazione
ha poi corretto la richiesta di restituzione limitandola ai cinque anni
precedenti la decisione di restituzione, ovvero dal mese di ottobre 2006 al
mese di agosto 2011, per un importo di fr. 42’697.-- (doc. AI 44-2).
Tale
importo è stato confermato da questa Corte con sentenza del 14 giugno 2012
(inc. 32.2011.285).
2.7
Con la
decisione contestata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono per difetto
del presupposto della buona fede. Secondo l’amministrazione l’assicurato “avrebbe
potuto immediatamente rendersi conto, leggendo per intero la decisione e quindi
anche l’allegato “Parte 2 (Attribuzione di una rendita d’invalidità)” di cui è
parte integrante – e che pur avendo dichiarato di “non ricordare di aver
ricevuto”, non ha giustamente negato di aver ottenuto -, dell’inesattezza
dell’indicazione sulla prima pagina della decisione” (doc. AI 56-2).
L’UAI ha
quindi concluso che non avendo il ricorrente prestato quel minimo di diligenza
richiesto in questi frangenti, pur avendo chiesto e ottenuto delle prestazioni
AI, vi è una negligenza a lui imputabile tale da escluderne la buona fede (doc.
AI 56-2/3).
L’insorgente,
da parte sua, ha contestato in primis di aver ricevuto la motivazione
della decisione e in secondo luogo l’agire dell’amministrazione che non ha dato
seguito alle indicazioni del TCA stabilendo se l’assicurato ha effettivamente
ricevuto la decisione unitamente alla motivazione (doc. I).
2.8
In una
sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 il Tribunale federale ha ricordato quanto
segue a proposito della notifica di una decisione:
"
(…)
5.3
La comunicazione di una
decisione è un atto ricettizio unilaterale e in quanto tale esplica i propri
effetti soltanto col e dal momento della sua notifica regolare,
indipendentemente dal fatto che il destinatario prenda conoscenza del contenuto
(DTF 119 V 89 consid. 4c
pag. 95 con riferimenti). La prova della notifica come pure del suo momento
incombe secondo giurisprudenza all'autorità che vi procede, la quale sopporta
il relativo onere della prova (DTF 124 V 400 consid. 2a
pag. 402; 117 V 261 consid. 3b pag. 264
con riferimenti). Le circostanze rilevanti per la notifica di decisioni
amministrative devono essere stabilite con il grado della verosimiglianza
preponderante (DTF 124 V 400 consid. 2b
pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6).
Tuttavia ciò presuppone di regola l'intimazione della decisione per atto
raccomandato poiché, per giurisprudenza, l'amministrazione non è in grado di
fornire la prova della verosimiglianza necessaria per la notifica della
decisione accennando semplicemente all'ordinario svolgimento dei suoi compiti
(RCC 1984 pag. 127 consid. 1). Se la notifica o la sua data sono contestate e
se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni
del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2
pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag.
402.
con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere
di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. La prova della
notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle
circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte
di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3
pag. 46; cfr. pure DTF 136 V 295 consid. 5.9
pag. 309). Tuttavia, la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio
non è sufficiente a dimostrare che tale scritto sia stato effettivamente
spedito e ricevuto (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag.
8). In effetti, capita talvolta che una lettera vada smarrita (DTF 106 II 173 seg.).
Inoltre, non si possono escludere errori da parte del mittente della
comunicazione (sentenza 2A.500/1996 del 28 febbraio 1997 consid. 4b).
2.9
Chiamato ora
a pronunciarsi, il TCA non condivide le argomentazioni dell’amministrazione, la
quale fonda il proprio provvedimento sul presupposto che RI 1 ha ricevuto la decisione unitamente alla motivazione e non si è reso conto dell’inesattezza
dell’indicazione sulla prima pagina della decisione (doc. AI 56-2).
Questa
Corte aveva chiaramente indicato nella sentenza del 14 giugno 2012 (inc. 32.2011.285)
che ai fini dell’esame della buona fede era necessario stabilire se
l’assicurato avesse effettivamente ricevuto la decisione unitamente alla motivazione
(sentenza 14 giugno 2012, pag. 18).
Considerato
che la spedizione con la posta normale, come nella fattispecie, non consente di
stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario, la prova della
notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle
circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte
di una persona che riceve dei richiami (cfr. consid. 2.8.).
L’Ufficio
AI non ha proceduto a questo esame limitandosi a precisare - in sede di
risposta - che l’insorgente non ha mai censurato la ricezione della motivazione,
bensì ha soltanto dichiarato di non ricordare di averla ricevuta. In secondo
luogo l’amministrazione ha asserito che non si può pretendere, né immaginare di
poter dimostrare l’avvenuta trasmissione anche delle motivazioni allegate alla
decisione (doc. IV, pag. 2).
Argomentazioni
che non possono essere accolte da questo Tribunale.
Dalla
documentazione agli atti, in particolare dal ricorso del 4 novembre 2011 (doc.
AI 39-3), emerge piuttosto una mancata ricezione da parte dell’assicurato della
motivazione allegata alla decisione del 14 giugno 2004. Egli ha infatti affermato
di non ricordare di averla ricevuta e “…di non averla trovata nelle sue
carte” (doc. AI 39-5).
Affermazioni
che sono piuttosto da interpretare come una mancata ricezione del documento in
questione.
Su questo
punto, nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 l’Alta Corte ha
rammentato che sebbene appaia poco probabile – ma non impossibile – secondo
l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita che due
successive decisioni correttamente indirizzate non giungano a destinazione,
questo non basta per mettere in dubbio le dichiarazioni del ricorrente, la cui
buona fede è presunta e ammettere che l’autorità amministrativa abbia fornito
la prova necessaria circa la notifica degli invii.
Come
visto (cfr. consid. 2.9.) la prova della notifica di un atto può anche
risultare da altri indizi o dall’insieme delle circostanze.
Anche in
questo caso però dalla documentazione agli atti emerge la sostanziale buona
fede di RI 1.
In
primis se il ricorrente avesse effettivamente ricevuto le motivazioni della
decisione del 14 giugno 2004, che limitavano la durata delle prestazioni erogate
al 31 ottobre 2003, verosimilmente egli avrebbe interposto ricorso come
indicato dal suo legale (cfr. doc. AI 39-5).
Ciò
che nella fattispecie non è avvenuto.
In
secondo luogo, la decisione del 14 giugno 2004, oltre a non prevedere alcuna
limitazione temporale per la mezza rendita dal 1° gennaio 2003, nel suo
conteggio sul retro qualifica la compensazione con quanto versato alla __________
sino al 31 maggio 2004, ciò che lascia presupporre un versamento delle
prestazioni oltre il 31 ottobre 2003 (doc. AI 34-2).
Inoltre,
nello scritto del 16 aprile 2004 la Cassa aveva già informato RI 1 che
l’Ufficio AI lo aveva riconosciuto invalido nella misura del 50% a partire dal
1° gennaio 2003, anche in questo caso senza nessun termine temporale (doc. AI 39-36).
A
corroborare queste indicazioni vi è poi la circostanza che RI 1 ha sempre percepito le prestazioni, con i relativi adeguamenti nel 2005 e 2007 (doc. AI 39-41,
39-42) sino alla ricezione della decisione di restituzione del 7 ottobre 2011.
E nel novembre del 2005 egli ha persino comunicato all’Ufficio AI le nuove
coordinate di versamento della rendita mensile (doc. AI 39-43).
Visto tutto quanto sopra, questa Corte ritiene che il presupposto
della buona fede sia realizzato nella fattispecie.
Tuttavia,
affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente
adempiuti i presupposti della buona fede e delle gravi difficoltà economiche
dell’assicurato nel caso di una restituzione (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola delle
due condizioni appena elencate non è adempiuta il condono non può essere
concesso.
Di
conseguenza, resta soltanto da esaminare l'altra condizione cumulativa delle
gravi difficoltà.
L’amministrazione non ha affrontato la questione avendo escluso
il criterio della buona fede (doc. AI 56-3), mentre il legale del ricorrente
non ha sostanziato le difficoltà economiche nelle quali RI 1 si troverebbe in
caso di restituzione dell’importo richiesto.
Stando
così le cose, il ricorso deve essere accolto, mentre la decisione che rifiuta
il condono va annullata, con conseguente rinvio degli atti all’UAI per dar
seguito ai suoi incombenti.
2.10
Visto l’esito
favorevole del ricorso, l’assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al
versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'800.-- di ripetibili.
2.11
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione 8 gennaio 2013 è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione
per l’esame del requisito della grave difficoltà.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’UAI
verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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