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Decisione

32.2013.15

L'UAI avrebbe dovuto stabilire se l'A. aveva effettivamente ricevuto la decisione di restituzione e la sua motivazione.L'UAI non ha proceduto in questo senso limitandosi a precisare che l'A. non ha ma

23 ottobre 2013Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I 65/06 del 3 agosto 2006; STFA U 46/05 del 29 giugno 2006; STFA U 194/04 del

25 aprile 2005; DTF 120 V 237; DTF 117 V 241; DTF 113 V 159).

Quando

una causa viene rinviata dal Tribunale federale ad un'autorità inferiore,

quest'ultima deve dare alle parti una nuova occasione di esprimersi (cfr.

sentenza C 89/03 del 2 luglio 2007).

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’UAI abbia a ragione o meno negato

all’assicurato il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr.

42'697.-- percepita indebitamente da RI 1, a titolo di prestazioni di invalidità nel periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 agosto 2011.

2.3. L'art.

25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 et DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni

sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha

comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio

2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.4. La

giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) in

merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva tutta la sua

validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA del 27

aprile 2005 nella causa R., C 174/04; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess

2003, ad art 25, n. 45).

L'art.

4 OPGA regola il condono.

Se

il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà,

l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle

prestazioni indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art.

5 OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

"

1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1

LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19

marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al

capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Considerandi

2.

Per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del

capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1.

quale importo destinato alla copertura del

fabbisogno vitale: l’importo massimo secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso 1 lettera a LPC,

2.

quale pigione di un appartamento: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le persone che vivono in un istituto: quale importo

per le spese personali, 4800 franchi l’anno;

c. per tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva

categoria secondo la versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui

premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il

calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli immobili conformemente all’articolo

3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della

sostanza nel caso di beneficiari di una rendita di vecchiaia che vivono in un

istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC) ammonta

a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo il

reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di

un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli orfani e per i figli che danno diritto a una

rendita per figli dell’AVS o dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.5

Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la

mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa dalla questione a sapere se,

nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o

avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere

l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità

commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione

esigibile è di diritto (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C

292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2003 IV Nr. 4 p. 10, 2002 EL Nr. 9

pp. 21s; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p. 269).

La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave

negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von

Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p. 481). Compete al giudice,

sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e

dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione

richiesta (DTF 79 II 59).

La

buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,

cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o

negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene

quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una

violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF

8C_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004,

consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF

118.

V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des

Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo

(Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che

l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta

ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua

negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa I., p. 3).

2.6

Nel caso in

esame occorre in primo luogo evidenziare che sulla prima pagina delle due decisioni

datate 14 giugno 2004 figura che l’assicurato ha

diritto a prestazioni mensili (rendita di grado 100%) dal 1° febbraio 2001 sino

al 31 dicembre 2002 per un importo di fr. 1'325.-- (decisione del 14 giugno

2004, doc. AI 35-1) e prestazioni mensili (rendita di grado 50%) dal 1° gennaio

2003.

per un importo di fr. 679.-- (doc. AI 34-1).

In questa

seconda decisione l’Ufficio AI ha indicato che l’effetto del provvedimento è a

partire dal 1° gennaio 2003 senza ulteriori indicazioni sul termine delle

prestazioni (cfr. doc. AI 34-1).

Solo nella

motivazione, che secondo l’amministrazione era allegata alla decisione, viene

precisato che:

"

(…)

dal 01.02.2001, ossia trascorso l’anno d’attesa

dall’insorgere del danno alla salute (art. 29 cpv. 1 lett.b LAI), sino al

31.12.2002

(per 3 mesi dall’avvenuto miglioramento – art. 88a cpv. 1 OAI) lei

ha diritto alla rendita intera AI; successivamente, dal 01.01.2003 sino al

31.10.2003

(cioè per 3 mesi dalla data della visita di chiusura effettuata

dalla __________), lei ha diritto alla mezza rendita d’invalidità” (doc. AI

29-2).

Con la

decisione del 7 ottobre 2011 l’UAI, ha quindi emesso un ordine di restituzione

per prestazioni indebitamente percepite nel periodo dal 1° ottobre 2004 al 31

agosto 2011 per un importo di fr. 59'245.-- (doc. AI 38-1).

L’amministrazione

ha poi corretto la richiesta di restituzione limitandola ai cinque anni

precedenti la decisione di restituzione, ovvero dal mese di ottobre 2006 al

mese di agosto 2011, per un importo di fr. 42’697.-- (doc. AI 44-2).

Tale

importo è stato confermato da questa Corte con sentenza del 14 giugno 2012

(inc. 32.2011.285).

2.7

Con la

decisione contestata l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono per difetto

del presupposto della buona fede. Secondo l’amministrazione l’assicurato “avrebbe

potuto immediatamente rendersi conto, leggendo per intero la decisione e quindi

anche l’allegato “Parte 2 (Attribuzione di una rendita d’invalidità)” di cui è

parte integrante – e che pur avendo dichiarato di “non ricordare di aver

ricevuto”, non ha giustamente negato di aver ottenuto -, dell’inesattezza

dell’indicazione sulla prima pagina della decisione” (doc. AI 56-2).

L’UAI ha

quindi concluso che non avendo il ricorrente prestato quel minimo di diligenza

richiesto in questi frangenti, pur avendo chiesto e ottenuto delle prestazioni

AI, vi è una negligenza a lui imputabile tale da escluderne la buona fede (doc.

AI 56-2/3).

L’insorgente,

da parte sua, ha contestato in primis di aver ricevuto la motivazione

della decisione e in secondo luogo l’agire dell’amministrazione che non ha dato

seguito alle indicazioni del TCA stabilendo se l’assicurato ha effettivamente

ricevuto la decisione unitamente alla motivazione (doc. I).

2.8

In una

sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 il Tribunale federale ha ricordato quanto

segue a proposito della notifica di una decisione:

"

(…)

5.3

La comunicazione di una

decisione è un atto ricettizio unilaterale e in quanto tale esplica i propri

effetti soltanto col e dal momento della sua notifica regolare,

indipendentemente dal fatto che il destinatario prenda conoscenza del contenuto

(DTF 119 V 89 consid. 4c

pag. 95 con riferimenti). La prova della notifica come pure del suo momento

incombe secondo giurisprudenza all'autorità che vi procede, la quale sopporta

il relativo onere della prova (DTF 124 V 400 consid. 2a

pag. 402; 117 V 261 consid. 3b pag. 264

con riferimenti). Le circostanze rilevanti per la notifica di decisioni

amministrative devono essere stabilite con il grado della verosimiglianza

preponderante (DTF 124 V 400 consid. 2b

pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6).

Tuttavia ciò presuppone di regola l'intimazione della decisione per atto

raccomandato poiché, per giurisprudenza, l'amministrazione non è in grado di

fornire la prova della verosimiglianza necessaria per la notifica della

decisione accennando semplicemente all'ordinario svolgimento dei suoi compiti

(RCC 1984 pag. 127 consid. 1). Se la notifica o la sua data sono contestate e

se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni

del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2

pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag.

402.

con riferimenti). La spedizione con la posta normale non consente in genere

di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario. La prova della

notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle

circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte

di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF 105 III 43 consid. 3

pag. 46; cfr. pure DTF 136 V 295 consid. 5.9

pag. 309). Tuttavia, la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio

non è sufficiente a dimostrare che tale scritto sia stato effettivamente

spedito e ricevuto (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag.

8). In effetti, capita talvolta che una lettera vada smarrita (DTF 106 II 173 seg.).

Inoltre, non si possono escludere errori da parte del mittente della

comunicazione (sentenza 2A.500/1996 del 28 febbraio 1997 consid. 4b).

2.9

Chiamato ora

a pronunciarsi, il TCA non condivide le argomentazioni dell’amministrazione, la

quale fonda il proprio provvedimento sul presupposto che RI 1 ha ricevuto la decisione unitamente alla motivazione e non si è reso conto dell’inesattezza

dell’indicazione sulla prima pagina della decisione (doc. AI 56-2).

Questa

Corte aveva chiaramente indicato nella sentenza del 14 giugno 2012 (inc. 32.2011.285)

che ai fini dell’esame della buona fede era necessario stabilire se

l’assicurato avesse effettivamente ricevuto la decisione unitamente alla motivazione

(sentenza 14 giugno 2012, pag. 18).

Considerato

che la spedizione con la posta normale, come nella fattispecie, non consente di

stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario, la prova della

notifica di un atto può però risultare da altri indizi o dall'insieme delle

circostanze, quali lo scambio di corrispondenza o la mancata protesta da parte

di una persona che riceve dei richiami (cfr. consid. 2.8.).

L’Ufficio

AI non ha proceduto a questo esame limitandosi a precisare - in sede di

risposta - che l’insorgente non ha mai censurato la ricezione della motivazione,

bensì ha soltanto dichiarato di non ricordare di averla ricevuta. In secondo

luogo l’amministrazione ha asserito che non si può pretendere, né immaginare di

poter dimostrare l’avvenuta trasmissione anche delle motivazioni allegate alla

decisione (doc. IV, pag. 2).

Argomentazioni

che non possono essere accolte da questo Tribunale.

Dalla

documentazione agli atti, in particolare dal ricorso del 4 novembre 2011 (doc.

AI 39-3), emerge piuttosto una mancata ricezione da parte dell’assicurato della

motivazione allegata alla decisione del 14 giugno 2004. Egli ha infatti affermato

di non ricordare di averla ricevuta e “…di non averla trovata nelle sue

carte” (doc. AI 39-5).

Affermazioni

che sono piuttosto da interpretare come una mancata ricezione del documento in

questione.

Su questo

punto, nella sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 l’Alta Corte ha

rammentato che sebbene appaia poco probabile – ma non impossibile – secondo

l’andamento ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita che due

successive decisioni correttamente indirizzate non giungano a destinazione,

questo non basta per mettere in dubbio le dichiarazioni del ricorrente, la cui

buona fede è presunta e ammettere che l’autorità amministrativa abbia fornito

la prova necessaria circa la notifica degli invii.

Come

visto (cfr. consid. 2.9.) la prova della notifica di un atto può anche

risultare da altri indizi o dall’insieme delle circostanze.

Anche in

questo caso però dalla documentazione agli atti emerge la sostanziale buona

fede di RI 1.

In

primis se il ricorrente avesse effettivamente ricevuto le motivazioni della

decisione del 14 giugno 2004, che limitavano la durata delle prestazioni erogate

al 31 ottobre 2003, verosimilmente egli avrebbe interposto ricorso come

indicato dal suo legale (cfr. doc. AI 39-5).

Ciò

che nella fattispecie non è avvenuto.

In

secondo luogo, la decisione del 14 giugno 2004, oltre a non prevedere alcuna

limitazione temporale per la mezza rendita dal 1° gennaio 2003, nel suo

conteggio sul retro qualifica la compensazione con quanto versato alla __________

sino al 31 maggio 2004, ciò che lascia presupporre un versamento delle

prestazioni oltre il 31 ottobre 2003 (doc. AI 34-2).

Inoltre,

nello scritto del 16 aprile 2004 la Cassa aveva già informato RI 1 che

l’Ufficio AI lo aveva riconosciuto invalido nella misura del 50% a partire dal

1° gennaio 2003, anche in questo caso senza nessun termine temporale (doc. AI 39-36).

A

corroborare queste indicazioni vi è poi la circostanza che RI 1 ha sempre percepito le prestazioni, con i relativi adeguamenti nel 2005 e 2007 (doc. AI 39-41,

39-42) sino alla ricezione della decisione di restituzione del 7 ottobre 2011.

E nel novembre del 2005 egli ha persino comunicato all’Ufficio AI le nuove

coordinate di versamento della rendita mensile (doc. AI 39-43).

Visto tutto quanto sopra, questa Corte ritiene che il presupposto

della buona fede sia realizzato nella fattispecie.

Tuttavia,

affinché sia concesso il condono è necessario che siano cumulativamente

adempiuti i presupposti della buona fede e delle gravi difficoltà economiche

dell’assicurato nel caso di una restituzione (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola delle

due condizioni appena elencate non è adempiuta il condono non può essere

concesso.

Di

conseguenza, resta soltanto da esaminare l'altra condizione cumulativa delle

gravi difficoltà.

L’amministrazione non ha affrontato la questione avendo escluso

il criterio della buona fede (doc. AI 56-3), mentre il legale del ricorrente

non ha sostanziato le difficoltà economiche nelle quali RI 1 si troverebbe in

caso di restituzione dell’importo richiesto.

Stando

così le cose, il ricorso deve essere accolto, mentre la decisione che rifiuta

il condono va annullata, con conseguente rinvio degli atti all’UAI per dar

seguito ai suoi incombenti.

2.10

Visto l’esito

favorevole del ricorso, l’assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al

versamento da parte dell’Ufficio AI di fr. 1'800.-- di ripetibili.

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione 8 gennaio 2013 è annullata e l’incarto rinviato all’amministrazione

per l’esame del requisito della grave difficoltà.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’UAI

verserà all’assicurato fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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