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Decisione

32.2013.150

Rendita temporanea. Confermata la valutazione medico-teorica fondata sugli atti LAINF, trattandosi di un danno alla salute infortunistico

3 luglio 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per cui si discosta dalla diagnosi di episodio depressivo formulata

dallo psichiatra curante:

"

(…) affinché si possa porre

diagnosi di episodio depressivo, devono essere soddisfatte alcune condizioni

fondamentali e, di queste, almeno due devono essere presenti:

é depresso di un livello abnorme per il soggetto,

presente per la maggior parte della giornata e quasi ogni giorno, in gran parte

non condizionato da circostanze esterne (le circostanze esterne sono preponderanti

in questo caso, così come non è oggettivale un umore depresso di tipo abnorme:

si può giustificare una certa tristezza vitale); Perdita d'interesse e piacere

per attività piacevoli: pur considerando un certo interesse per lo sport, è

notevole l'interesse per l'attività sessuale tanto che l'A.to si è rivolto a

uno specialista e assume Cialis (su questo particolare, l'A.to non è stato sollecitato

da domande particolari ma si è espresso del tutto spontaneamente); Terzo punto:

diminuita energia o aumentata affaticabilità: l'A.to non ha mostrato

particolare affaticamento durante l'ora circa di colloquio, durante il quale ha

mantenuto sempre adeguata concentrazione e attenzione. In ogni caso, pur ammettendo,

un'energia diminuita, questa non é sufficiente per porre diagnosi di episodio

depressivo maggiore.

Da un punto di vista sociale e personale riferisce

anche oggi di avere una buona rete di amicizie, con la moglie, i figli e i

parenti ha un buon rapporto, nonostante le difficoltà oggettive rappresentate

da un figlio disabile. (…)" (doc. AI 113/7)

In tale contesto, l’ultimo breve rapporto 27 agosto 2013 dello psichiatra curante

non permette di modificare le succitate conclusioni. Al riguardo, nelle annotazioni

16 settembre 2013 il dr. __________ ha pertinentemente rilevato:

"

(…)

Dal lato psichiatrico si prende ora nozione di un breve

scritto del Dr. __________ datato 22.08.2013, il quale non riporta nuove

informazioni di carattere medico psichiatrico rispetto a precedenti certificazioni

dello stesso specialista. La lettera pone l'accento su argomentazioni non

mediche, nella fattispecie un grado d'invalidità definito come irrisorio. Non

abbiamo dunque elementi per discostarci dal rapporto SMR finale del 21 maggio

2013, redatto dopo osservazione diretta dell'A.to e con piena cognizione delle

prese di posizione dello psichiatra curante." (doc. VI/1)

Va

infine ricordato che, secondo la giurisprudenza, la differente valutazione

medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile

con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che

di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2,

sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5

luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010). Il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza

citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15

novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il

proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi

un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui

esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza

9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43

consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Visto

quanto sopra, la perizia del CPAS e la valutazione psichiatrica del SMR

meritano conferma, motivo per cui dal punto di vista psichiatrico non vi è alcuna

inabilità lavorativa (eccezion fatta per il breve periodo al 50% dal 1° gennaio

al 20 maggio 2013).

2.7.2. Dal

punto di vista somatico, come detto, trattandosi di affezioni derivanti

dall’infortunio occorso il 26 marzo 2008, l’Ufficio AI ha preso in considerazione

la valutazione medico-teorica operata dall’__________ sulla base del rapporto

30 agosto 2010 del medico __________, il quale ha ritenuto l’insorgente abile

al 100% in lavori leggeri rispettosi delle limitazioni funzionali (doc. LAINF

138).

Considerandi

In

sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha fra l’altro prodotto

il rapporto 19 febbraio 2012 del dr. __________, attivo presso il Neuorcentro __________,

inviato all’__________ a seguito di una elettroneuromiografia (ENMG) eseguita

il giorno precedente per il controllo del decorso relativo alla plessopatia

destra post-traumatica. Pur ritenendo l’esito di tale esame sovrapponibile alle

valutazioni del luglio e gennaio 2011, escludendo un peggioramento clinico-strumentale,

il succitato specialista ha tuttavia concluso:

"

(…)

La paresi è moderata, ma limita in modo importante la

funzionalità, anche in considerazione dei dolori associati. Riteniamo pertanto

indicata una revisione dell'attuale invalidità, fissata al 14% a quanto riferito.

(…)" (doc. AI 102/2)

In

risposta a tale rapporto, con scritto 4 marzo 2013 all’assi-curato l’__________

ha nondimeno confermato la valutazione medica alla base della rendita assegnata

(cfr. atti LAINF richiamati dal TCA). Tuttavia, anche dopo ulteriori scritti

dell’assicurato (tra cui quello del 17 luglio 2013 in cui, con riferimento al citato rapporto 19 febbraio 2013 del Neurocentro, egli ha sostenuto

un peggioramento della deambulazione), il 4 giugno 2014 l’assicuratore LAINF ha

deciso di procedere ad un altro esame neurologico a cura dal dr. __________ (atto

no. 317 LAINF). Che la componente somatica andasse riesaminata lo ha anche

ritenuto il dr. __________, nel cui rapporto 21 ottobre 2013, analizzata la

ENMG del febbraio 2013 ha concluso:

"

(…)

Ritengo che la sintomatologia algica accusata dal

paziente come verosimile come anche l'accentuazione descritta durante il

cammino e durante il mantenimento della stazione eretta e seduta. Nelle

condizioni attuali concordo con te che il paziente non presenta nessuna

capacità lavorativa nel suo lavoro abituale di operaio, ossia lavori da

effettuare principalmente in piedi o che richiedono sforzi maggiori, comunque

anche da seduto a causa della sintomatologia algica il paziente a mio avviso

non potrà raggiungere un'abilità lavorativa superiore al 30%.

Consiglio una rivalutazione terapeutica presso il

centro del dolore di __________." (doc. VIII)

Pertanto,

questa Corte non concorda con la presa di posizione 29 ottobre 2013 del SMR che

sostiene come dal citato rapporto del dr. __________:

"

(…) non traspare una modifica della

situazione rispetto alle precedenti valutazioni, non vi è presenza di

problematica extrainfortunistica.

Il dr. __________ attesta una CL molto ridotta a causa

delle sequele pstinfortunistiche, valutazione in contrasto con la valutazione __________

che attesta una CL piena in attività confacente." (doc. X/bis)

In

queste circostanze, ritenuto che l’eventuale peggioramento era stato segnalato

la prima volta il 19 febbraio 2013, quindi prima della decisione impugnata – che

delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) –,

un accertamento di tipo neurologico s’impone.

Al

riguardo va ricordato che il TCA, di norma, rinvia l’incarto

all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’am- ministrazione

che necessitano di un complemento (“Ergänzung von

gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2012.181 dell’11

marzo 2013), o perché vi sono carenze negli accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2012.181 dell’11 marzo 2013), ciò che

corrisponde alla fattispecie concreta.

Visto quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché

proceda al menzionato accertamento neurologico, segnatamente attendendo l’esito

della perizia ordinata dall’__________.

In

esito al nuovo accertamento, tenuto conto della confermata valutazione

psichiatrica, l’amministrazione dovrà in seguito emettere una

nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito

all’eventuale diritto alla rendita. Annullata di conseguenza la

decisione contestata, il ricorso va accolto.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 8 agosto 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al

consid.

2.7.2.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’amministrazione.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti