32.2013.150
Rendita temporanea. Confermata la valutazione medico-teorica fondata sugli atti LAINF, trattandosi di un danno alla salute infortunistico
3 luglio 2014Italiano23 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.150
BS/sc
Lugano
3 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 29 agosto 2013 di
RI 1
contro
la decisione dell'8 agosto 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 6 gennaio 2011 RI 1, classe 1951, è stato posto al beneficio di una
rendita temporanea dal 1° marzo 2009 al 30 novembre 2010, a seguito dei postumi dell’infortunio (schiacciamento sotto un trax) occorsogli il 26 marzo
2008 (doc. AI 58; per le motivazioni cfr. doc. AI 49).
1.2. Nel
mese di febbraio 2011 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di
prestazioni (doc. AI 66).
Esperita
una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni
sociali) rassegnata il 16 luglio 2012 (doc. AI 84), nonché un aggiornamento psichiatrico
da parte del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) eseguito il 21 maggio 2015
(doc. AI 113), con decisione 8 agosto 2013, preceduta dal progetto di decisione
23 ottobre 2013, l’Ufficio AI ha respinto la (nuova) domanda di prestazioni non
presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 116).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato ha inoltrato il presente ricorso, postulando
il riconoscimento di una rendita. Egli contesta, sulla base di diversa
documentazione prodotta, la valutazione medica operata dall’amministrazione. Chiede
inoltre di essere esonerato dal pagamento delle spese giudiziarie.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone invece la reiezione del
ricorso confermando sia le conclusioni mediche che il calcolo del grado
d’invalidità.
1.5. Il 24 ottobre 2013 il
ricorrente ha prodotto un rapporto del dr. __________, specialista in
neurologia (VII).
1.6. Su richiesta del TCA,
con osservazioni 30 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha preso posizione in merito al
succitato atto medico (X).
1.7. In
data 9 maggio 2014 questo Tribunale ha svolto un accertamento presso l’__________,
ricevendo risposta il 6 giugno 2014 (XIV). Le risultanze sono state inviate
alle parti, le quali hanno preso posizione (XVI e XVII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente ha (nuovamente) diritto o meno ad una
rendita d’invalidità.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Qualora
l'amministrazione entra nel merito di una nuova domanda di prestazioni, essa
deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà,
per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv.
1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in
Schaffauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichun- gen
des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che “se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione
non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato,
se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento
importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora,
v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,
all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso
tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione
notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.5. Nella
presente fattispecie, a seguito della seconda domanda di prestazioni (cfr.
consid. 1.2), l'Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del CPAS,
che ha delegato l’esecuzione della stessa al __________ (__________). Dal
referto, datato 16 luglio 2012 (doc. AI 84), risulta che la dr.ssa __________
del citato servizio, ha diagnosticato una distimia (ICD 10 F 34.1) e problemi correlati all’occupazione ed alla disoccupazione (ICD 10 Z 56). Dal punto di
vista psichiatrico essa non ha riscontrato controindicazioni ad una ripresa lavorativa
(doc. AI 84).
Dal
punto di vista somatico, trattandosi di affezioni infortunistiche, l’Ufficio AI
si è fondato sulla decisione 4 novembre 2010 dell’__________ conferente
all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità del 14% (doc. AI 51). In
tale occasione l’assicuratore LAINF aveva ritenuto l’insorgente abile al 100%
in lavori leggeri rispettosi delle limitazioni funzionali esposte nel rapporto
30 agosto 2010 del proprio medico __________ (doc. LAINF 138).
Con
rapporto 3 agosto 2012 il dr. __________ del SMR ha pertanto concluso indicando
le seguenti incapacità lavorativa globali (sostanzialmente per motivi
psichiatrici) in attività adeguate (dal 26 marzo 2008 l’assicurato è considerato
inabile al 100% nella sua originaria attività lavorativa): 0% dal 1° novembre
2010, 50% dal 16 febbraio 2012 (a seguito della certificazione dello psichiatra
curante dello stesso giorno) e 0% dal 17 luglio 2012 (perizia __________) (cfr.
doc. AI 85).
A
seguito della documentazione medica prodotta dall’assicurato con le sue osservazioni
al progetto di decisione (doc. AI 98), il SMR ha deciso di procedre ad un aggiornamento
medico (doc. 100). L’assicurato è stato pertanto peritato dal dr. __________,
specialista in psichiatria presso il citato servizio, il quale nel rapporto 21
maggio 2013 ha confermato l’assenza di una patologia psichiatrica invalidante
(doc. AI 113).
Confermata
parimenti una piena abilità in attività adeguate, con rapporto finale 7 agosto
2013 il dr. __________ del SMR ha riassunto le seguenti incapacità lavorative
in attività adeguate: 0% dal 1° novembre 2010, 50% dal 16 febbraio 2012, 0%
dal 17 luglio 2012, 50% dal 1° gennaio 2013 e 0% dal 21 maggio 2013 (doc. AI
115).
L’insorgente,
fondandosi su nuova documentazione medica, contesta le succitate conclusioni.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di
Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF
132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche
per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti
esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro
utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e
alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va infine evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA
32.1999.124 del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23
settembre 2004).
2.7. Nell’evenienza
concreta, questo TCA ritiene che dal punto di vista
psichico lo stato di salute dell’assicurato è stato dettagliatamente vagliato dall’amministrazione.
Ciò non è il caso, invece, per la componente somatica infortunistica e questo
per i seguenti motivi (cfr. consid. 2.7.2).
2.7.1. Per
quel che concerne l’aspetto extra somatico, i periti del CPAS, in data 16
luglio 2012, dopo aver avuto tre colloqui clinici con l’assicurato, hanno
posto le seguenti diagnosi non invalidanti: distimia (ICD 10 F34.1) e problemi
correlati all’occupazione e alla disoccupazione (ICD 10 Z 56) senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa.
In effetti, secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi
di distimia, non è, in quanto tale, invalidante. Infatti, il TF ha sottolineato
di avere già evidenziato, a più riprese, che la diagnosi di distimia – che
corrisponde ad una depressione cronica del tono dell'umore, che non è
sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente grave, di media gravità o lieve – pur potendo dare luogo ad una
diminuzione del rendimento, non è, in quanto tale, invalidante (STF 8C_806/2013
del 6 marzo 2014 consid. 6.2 con riferimento
a SVR 2008 IV nr. 8
pag. 23, STF I 649/06 del 13 marzo 2007 consid. 3.3.1; cfr. anche. SVR 2011 IV Nr. 17
pag. 44; STF 8C_303/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.2 e 8C_842/2011 del 16 ottobre 2011
consid. 4.3.1 con rinvii).
La perita ha poi
spiegato il motivo per cui si è distanziata dalla valutazione d’inabilità
lavorativa del 50% fatta dallo psichiatra curante:
"
(…)
Durante il colloquio avuto con il dott. __________ l'ho
informato sulla nostra valutazione, dove a nostro parere il disagio vissuto dal
peritato non è equiparabile ad una malattia invalidante.
Prova ne è che se l'assicurato con le sue ricerche
avesse trovato una occupazione anche il suo disagio si sarebbe risolto. Allo
stato attuale lo status psicopatologico risulta nella norma, d'altra parte il curante
si limita a certificare uno stato psicopatologico ad impronta depressiva senza
specificare il quadro clinico e senza specificare una diagnosi dal CD10.
Indubbiamente la problematica lamentata trova le sue
radici nel disagio economico che si ripercuote sul senso di benessere psichico
del peritato.
È importante che l'assicurato riceva gli aiuti sociali
adeguati perché se le sue preoccupazioni economiche perdurassero vi è il
rischio di scompensi maggiori. (…)" (doc. AI 84/9)
La
succitata valutazione è stata poi confermata in occasione della visita psichiatrica
SMR il 21 maggio 2013, il cui dr. __________ ha concluso:
"
(…)
Sulla base della perizia del 2012, dell'osservazione
odierna, e della storia clinica dell'A.to, dunque giustificata la diagnosi di
distimia, depressine cronica del tono dell'umore, di lunga durata, più di due
anni, che non è sufficientemente grave da giustificare una diagnosi di depressione
ricorrente di qualsiasi severità.
A questo, si aggiungono gli elementi socio-economici
noti e persistenti, che non possono entrare nel merito di una valutazione
medico-psichiatrica.
In conclusione, non emergono segni o sintomi per
prendere una posizione diversa dalla perizia CPAS del 2012: Non sono presenti ulteriori
limitazioni di esclusivo interesse psichico aggiuntive ad eventuali limiti
somatici. Tale situazione non si è modificata dall'aprile-maggio 2012."
(doc. AI 113/7)
Vero
che lo psichiatra curante, dr. __________, sostiene una sindrome depressiva
ricorrente, episodio di media gravità (IDC10 F33.1), presente dal febbraio
2012, causante un’ina-bilità lavorativa del 50%. In particolare nel rapporto 8
marzo 2013, il curante ha evidenziato:
"
(…)
Sintomi e condizioni attuali del paziente
Manifesta un'espressione triste ed un discreto stato
tensivo controllato a stento. Il pensiero è coartato su tematiche di disagio
somatico e conseguenti vissuti di incapacità, inguaribilità, perdita di ruolo sociale
e defuturizzazione, con una certa tendenza alla rimuginazione. Il tono
dell'umore è deflesso con un senso di disorientamento riguardo al proprio
futuro lavorativo verso il quale manca di progettualità ed appare fortemente
condizionato dall'andamento dei dolori fisiatrici.
Allentate tutte le funzioni cognitive. (…)" (doc.
AI 105/7)
Ora,
nella valutazione 21 maggio 2013 il dr. __________ ha pertinentemente spiegato
Fatti
i motivi per cui si discosta dalla diagnosi di episodio depressivo formulata
dallo psichiatra curante:
"
(…) affinché si possa porre
diagnosi di episodio depressivo, devono essere soddisfatte alcune condizioni
fondamentali e, di queste, almeno due devono essere presenti:
é depresso di un livello abnorme per il soggetto,
presente per la maggior parte della giornata e quasi ogni giorno, in gran parte
non condizionato da circostanze esterne (le circostanze esterne sono preponderanti
in questo caso, così come non è oggettivale un umore depresso di tipo abnorme:
si può giustificare una certa tristezza vitale); Perdita d'interesse e piacere
per attività piacevoli: pur considerando un certo interesse per lo sport, è
notevole l'interesse per l'attività sessuale tanto che l'A.to si è rivolto a
uno specialista e assume Cialis (su questo particolare, l'A.to non è stato sollecitato
da domande particolari ma si è espresso del tutto spontaneamente); Terzo punto:
diminuita energia o aumentata affaticabilità: l'A.to non ha mostrato
particolare affaticamento durante l'ora circa di colloquio, durante il quale ha
mantenuto sempre adeguata concentrazione e attenzione. In ogni caso, pur ammettendo,
un'energia diminuita, questa non é sufficiente per porre diagnosi di episodio
depressivo maggiore.
Da un punto di vista sociale e personale riferisce
anche oggi di avere una buona rete di amicizie, con la moglie, i figli e i
parenti ha un buon rapporto, nonostante le difficoltà oggettive rappresentate
da un figlio disabile. (…)" (doc. AI 113/7)
In tale contesto, l’ultimo breve rapporto 27 agosto 2013 dello psichiatra curante
non permette di modificare le succitate conclusioni. Al riguardo, nelle annotazioni
16 settembre 2013 il dr. __________ ha pertinentemente rilevato:
"
(…)
Dal lato psichiatrico si prende ora nozione di un breve
scritto del Dr. __________ datato 22.08.2013, il quale non riporta nuove
informazioni di carattere medico psichiatrico rispetto a precedenti certificazioni
dello stesso specialista. La lettera pone l'accento su argomentazioni non
mediche, nella fattispecie un grado d'invalidità definito come irrisorio. Non
abbiamo dunque elementi per discostarci dal rapporto SMR finale del 21 maggio
2013, redatto dopo osservazione diretta dell'A.to e con piena cognizione delle
prese di posizione dello psichiatra curante." (doc. VI/1)
Va
infine ricordato che, secondo la giurisprudenza, la differente valutazione
medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile
con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che
di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2,
sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5
luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010). Il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza
citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15
novembre 2013, consid. 3.2). Anche perché il medico curante, che vede il
proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi
un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui
esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza
9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43
consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Visto
quanto sopra, la perizia del CPAS e la valutazione psichiatrica del SMR
meritano conferma, motivo per cui dal punto di vista psichiatrico non vi è alcuna
inabilità lavorativa (eccezion fatta per il breve periodo al 50% dal 1° gennaio
al 20 maggio 2013).
2.7.2. Dal
punto di vista somatico, come detto, trattandosi di affezioni derivanti
dall’infortunio occorso il 26 marzo 2008, l’Ufficio AI ha preso in considerazione
la valutazione medico-teorica operata dall’__________ sulla base del rapporto
30 agosto 2010 del medico __________, il quale ha ritenuto l’insorgente abile
al 100% in lavori leggeri rispettosi delle limitazioni funzionali (doc. LAINF
138).
Considerandi
In
sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha fra l’altro prodotto
il rapporto 19 febbraio 2012 del dr. __________, attivo presso il Neuorcentro __________,
inviato all’__________ a seguito di una elettroneuromiografia (ENMG) eseguita
il giorno precedente per il controllo del decorso relativo alla plessopatia
destra post-traumatica. Pur ritenendo l’esito di tale esame sovrapponibile alle
valutazioni del luglio e gennaio 2011, escludendo un peggioramento clinico-strumentale,
il succitato specialista ha tuttavia concluso:
"
(…)
La paresi è moderata, ma limita in modo importante la
funzionalità, anche in considerazione dei dolori associati. Riteniamo pertanto
indicata una revisione dell'attuale invalidità, fissata al 14% a quanto riferito.
(…)" (doc. AI 102/2)
In
risposta a tale rapporto, con scritto 4 marzo 2013 all’assi-curato l’__________
ha nondimeno confermato la valutazione medica alla base della rendita assegnata
(cfr. atti LAINF richiamati dal TCA). Tuttavia, anche dopo ulteriori scritti
dell’assicurato (tra cui quello del 17 luglio 2013 in cui, con riferimento al citato rapporto 19 febbraio 2013 del Neurocentro, egli ha sostenuto
un peggioramento della deambulazione), il 4 giugno 2014 l’assicuratore LAINF ha
deciso di procedere ad un altro esame neurologico a cura dal dr. __________ (atto
no. 317 LAINF). Che la componente somatica andasse riesaminata lo ha anche
ritenuto il dr. __________, nel cui rapporto 21 ottobre 2013, analizzata la
ENMG del febbraio 2013 ha concluso:
"
(…)
Ritengo che la sintomatologia algica accusata dal
paziente come verosimile come anche l'accentuazione descritta durante il
cammino e durante il mantenimento della stazione eretta e seduta. Nelle
condizioni attuali concordo con te che il paziente non presenta nessuna
capacità lavorativa nel suo lavoro abituale di operaio, ossia lavori da
effettuare principalmente in piedi o che richiedono sforzi maggiori, comunque
anche da seduto a causa della sintomatologia algica il paziente a mio avviso
non potrà raggiungere un'abilità lavorativa superiore al 30%.
Consiglio una rivalutazione terapeutica presso il
centro del dolore di __________." (doc. VIII)
Pertanto,
questa Corte non concorda con la presa di posizione 29 ottobre 2013 del SMR che
sostiene come dal citato rapporto del dr. __________:
"
(…) non traspare una modifica della
situazione rispetto alle precedenti valutazioni, non vi è presenza di
problematica extrainfortunistica.
Il dr. __________ attesta una CL molto ridotta a causa
delle sequele pstinfortunistiche, valutazione in contrasto con la valutazione __________
che attesta una CL piena in attività confacente." (doc. X/bis)
In
queste circostanze, ritenuto che l’eventuale peggioramento era stato segnalato
la prima volta il 19 febbraio 2013, quindi prima della decisione impugnata – che
delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) –,
un accertamento di tipo neurologico s’impone.
Al
riguardo va ricordato che il TCA, di norma, rinvia l’incarto
all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’am- ministrazione
che necessitano di un complemento (“Ergänzung von
gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2012.181 dell’11
marzo 2013), o perché vi sono carenze negli accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2012.181 dell’11 marzo 2013), ciò che
corrisponde alla fattispecie concreta.
Visto quanto sopra, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché
proceda al menzionato accertamento neurologico, segnatamente attendendo l’esito
della perizia ordinata dall’__________.
In
esito al nuovo accertamento, tenuto conto della confermata valutazione
psichiatrica, l’amministrazione dovrà in seguito emettere una
nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito
all’eventuale diritto alla rendita. Annullata di conseguenza la
decisione contestata, il ricorso va accolto.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 8 agosto 2013 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al
consid.
2.7.2.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’amministrazione.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti