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Decisione

32.2013.151

Nuova domanda di prestazioni. Perizia SAM e CPAS confermate

11 giugno 2014Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,

la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

Considerandi

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, la perizia del CPAS con la valutazione

del dr. __________, svolta nell’ambito della nuova domanda di prestazioni, ha

permesso di escludere con la dovuta chiarezza che un peggioramento dello stato

di salute fosse subentrato e l’insorgente, anche se patrocinato da un legale,

non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio

tale valutazione. Come visto sopra, nonostante non gli potesse sfuggire la

necessità di contestare validamente le conclusioni a cui è giunto il perito dr.

_____________ dopo che questo Tribunale aveva invitato l’amministrazione a

trattare il rapporto medico del 4 settembre 2012 della dr.ssa ___________ alla

stregua di una nuova domanda, l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non

ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a validamente contestare tanto le

precedenti valutazioni del SAM quanto quelle del CPAS e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata

prima della decisione impugnata del 28 giugno 2013.

In

simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia

e all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti