32.2013.151
Nuova domanda di prestazioni. Perizia SAM e CPAS confermate
11 giugno 2014Italiano43 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.151
FS/sc
Lugano
11 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 28 giugno 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1985, da ultimo attivo quale operaio generico presso il __________
(doc. AI 18/1-7), nel mese di dicembre 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. AI 1/1-9).
Con
decisione del 18 luglio 2012, preavvisata il 18 aprile 2012 (doc. AI 43/1-3),
l’Ufficio AI – sulla base della
perizia pluridisciplinare 6 aprile 2012 con complemento del 22 giugno 2012 del
SAM (doc. AI 40/1-47 e 49/1-5) nonché del rapporto finale 17 aprile 2012 con le
annotazioni del 25 giugno 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 41/1-4 e
50/1) e vista la tabella con rapporto “riduzioni al reddito ipotetico da
invalido” allestita il 17 aprile 2012 (doc. AI 42/1-3) – ha negato il diritto a prestazioni
essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% (doc. AI
51/1-3).
In
esito al ricorso del 17 settembre 2012 (doc. AI 59/3-5), interposto contro la
succitata decisione del 18 luglio 2012, questo Tribunale, con STCA del 25 ottobre
2012 (doc. AI 62/1-6), l’ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo e ha
trasmesso gli atti all’Ufficio AI affinché trattasse il rapporto 4 settembre
2012 della dr.ssa __________ alla stregua di una nuova domanda.
1.2. Con
decisione del 28 giugno 2013, oggetto della presente vertenza – sulla base della perizia psichiatrica 11
marzo 2013 con complementi del 24 maggio e del 4 giugno 2013 del dr. __________
(doc. AI 70/1-7 e 81/1-3) e vista l’annotazione 24 giugno 2013 del dr. __________
(doc. AI 82/1) –, l’Ufficio AI ha nuovamente
negato il diritto a prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore a
quello pensionabile (doc. AI 83/1-4).
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. __________, con argomentazioni
di cui si dirà, se necessario, in seguito, ha contestato la valutazione medica
chiedendo di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti
all’Ufficio AI per i necessari accertamenti. Contestualmente ha chiesto di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio e con scritto
del 16 settembre 2013 ha prodotto il relativo certificato municipale con documentazione
(V e V/1).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI –
osservato, in particolare, che “(…) le certificazioni prodotte
dall’assicurato a sostegno di un peggioramento del suo stato di salute non
forniscono elementi che da un lato permettono di ritenere in maniera
convincente ed oggettivabile un’evoluzione della situazione valetudinaria e di
sostanziare quindi l’attuale esistenza di un’incapacità lavorativa superiore a
quella precedentemente accertata, dall’altro che giustifichino l’esperimento di
ulteriori indagini di natura medica. (…)” (IV) – ha chiesto di respingere il ricorso.
1.5. Con
lettera del 30 settembre 2013 l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto
medico del 26 settembre 2013 della dr.ssa __________ (VIII e allegato doc. B).
1.6. Con
osservazioni 4 ottobre 2013 – rilevato,
in particolare, che “(…) il Dr. __________ e la psichiatra Dr.ssa __________
del SMR dell’AI – mediante annotazione 3 ottobre 2013 qui allegata
–hanno confermato quanto segue: “Vedi
annotazione SMR 06.09.2013. Giungono le osservazioni della Dr.ssa __________
del 26.09.2013: segnala elementi anamnestici familiari e personali. Scrive che
da quando lo seguo, ovvero da fine 2012 lo stato psichico del suo paziente è
compensato, ritiene che le sue cure siano state adeguate, non è più ansioso,
non ha allucinazioni, vi è uno stato paranoide ma non di grande importanza.
Afferma che vi sono stati dei miglioramenti. L’attuale documentazione non
permette di discostarsi dalle precedenti valutazioni SMR”. (…)” (X)
– l’Ufficio AI ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
1.7. Con
ulteriore scritto del 21 ottobre 2013 l’assicurato ha contestato le conclusioni
a cui sono giunti i medici SMR nelle annotazioni del 3 ottobre 2013 ribadendo
la necessità di “(…) accertare la diagnosi, che manifestamente differisce
tra il curante ed i periti. (…)” (XII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti
all’amministrazione affinché, esperiti i necessari accertamenti medici, renda
un nuovo provvedimento.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b;
DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (STF
9C_80/2013 del 18 settembre 2013, consid. 3.2). In tal caso applicherà,
per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv.
1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999,
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevi-sionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
L’art.
88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava
diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid.
5.3 con riferimenti).
2.6. Nella
fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1), questo Tribunale con
STCA del 25 ottobre 2012 ha dichiarato irricevibile il ricorso del 17 settembre
2012 interposto contro la decisione del 18 luglio 2012 con la quale l’Ufficio
AI aveva negato il diritto a prestazioni (decisione, questa, che pertanto è
cresciuta incontestata in giudicato) e ha trasmesso gli atti
all’amministrazione affinché trattasse il rapporto 4 settembre 2012 della
dr.ssa __________ alla stregua di una nuova domanda.
Ottemperando
a quanto indicato da questo Tribunale l’Ufficio AI – dopo aver ricevuto i rapporti medici del 23 dicembre 2012
della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. AI 64/1-4), e
del 9 gennaio 2013 del dr. __________, FMH in medicina interna (doc. AI 65/1-4)
–, vista la valutazione 25 gennaio
2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 67/1), ha incaricato CPAS di
procedere ad una perizia psichiatrica a cura del dr. __________ (cfr. doc. AI
68/1-2 e 69/1-2).
Dal
rapporto 11 marzo 2013, controfirmato dalla direttrice del CPAS, risulta che
una volta esposta la consueta anamnesi ed esaminati gli aspetti soggettivi ed
oggettivi, il perito non ha posto nessuna diagnosi psichiatrica con ripercussioni
sulla capacità lavorativa attestando ansia non altrimenti specificata (ICD 10
F41.9) e tratti di personalità accentuati (ICD 10 Z73.1) quali diagnosi,
esistenti dal 2011, ma, appunto, senza ripercussioni sulla capacità di lavoro (cfr.
doc. AI 70/1-7).
In
particolare il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, posta la seguente
valutazione e prognosi:
"
(…)
Quanto obiettivato in occasione dell'attuale
valutazione ricalca nella sostanza le valutazioni espresse dalla psichiatra
Dr.ssa __________ nel proprio consulto nell'ambito dell'accertamento
pluridisciplinare SAM del 06.04.2012.
Il peritando è un soggetto che seppure da molti anni
risieda in Svizzera di fatto sembra essersi poco integrato nel tessuto sociale,
vivendo "ai margini" ed esercitando, perché sprovvisto di una formazione
professionale specifica, lavori poco qualificati, ma funzionando per diversi
anni.
Gli esiti dell'incidente di cui rimane vittima ad
agosto 2009, hanno finito per catalizzare il disagio derivante dalle proprie
scarse capacità di adattamento ad un ambiente socio-lavorativo che probabilmente
ha sempre e solo accettato per motivi economici e lo hanno portato a costruirsi
una nuova identità attraverso il ruolo di ammalato. In questo ruolo, a causa di
deficitarie capacità di mentalizzazione della situazione derivante da scarse
risorse personali e culturali, si è chiuso in una posizione regressiva che ha
comportato il definitivo abbandono delle sue abituali competenze lucrative,
aspetto che però non va letto come effettiva perdita della capacità di
funzionare sul piano lavorativo, ma come tendenza ad accentuare le proprie
esperienze negative allo scopo di attirare l'attenzione sulla situazione di
disagio sociale e probabilmente anche matrimoniale che vive e di cui la
manifestazione caratteristica è rappresentata essenzialmente dalla tendenza ad
aggravare i disturbi lamentati.
In tale scenario si inserisce poi la manifestazione dei
riferiti disturbi dispercettivi diagnosticati dalla psichiatra curante nell'ambito
di un processo psicotico e a tale proposito concordo appieno con le valutazioni
espresse dalla psichiatra Dr.ssa Castra. Il peritando non manifesta deficit
cognitivi, non presenta dissociazione del pensiero né tantomeno un quadro
depressivo di tale entità da essere condizionato da concomitanti aspetti
psicotici. Analogamente a quanto obiettivato in occasione dell'accertamento
SAM, anche in occasione dell'attuale valutazione il peritando nell'esposizione
dei propri disturbi dispercettivi è apparso "estraneo", emotivamente
poco coinvolto, come se stesse esponendo la trama di un film o di un racconto
fantastico. Al contrario invece nella psicosi si è realmente convinti delle
proprie esperienze cognitive.
Un ulteriore aspetto, infine, che mi preme sottolineare
è dato dal fatto che in occasione di entrambi i colloqui con lo scrivente il
peritando è apparso estremamente rallentato sul piano psico-motorio,
espressione, a mio avviso, di una eccessiva neurlolettizzazione, di cui francamente
non si vede la necessità. Sarebbe pertanto opportuno che ad opera della
psichiatra curante si puntualizzi la farmacoterapia ma anche che fornisca al
peritando motivi di riflessione e migliori capacità adattative piuttosto che
avallare certezze sulla sua condizione e quindi sul suo comportamento. Non si
vedono pertanto motivi psicopatologici da determinare una inabilità lavorativa.
(…)" (doc. AI 70/6-7)
circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione ha concluso che:
"
(…)
Anche in occasione della attuale valutazione non sono
emerse menomazioni qualitative e quantitative a livello psicologico e mentale
di tale entità da giustificare una inabilità lavorativa. Il peritando è
pertanto da considerare, da un punto di vista esclusivamente psichiatrico,
totalmente abile in qualsiasi attività lucrativa.
[…]
Da un punto di vista esclusivamente psichiatrico non si
vedono controindicazioni all’adozione di misure di integrazione professionale.
(…)" (doc. AI 70/7)
La
dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel rapporto medico 4
aprile 2013 indirizzato all’Ufficio AI, ha attestato:
"
(…)
faccio un ennesimo rapporto medico per il paziente
sopraccitato. Come il medico curante più di un anno seguo il paziente 2-3 volte
al mese. Con frequenti appuntamenti il paziente ho potuto esaminare e
approfondire il suo stato psichico con importante patologia psicotica che rende
il paziente inabile al lavoro al 100%.
Le perizie della Dr.ssa __________ e Dr. __________i
sono insufficienti. Con un’ oretta di tempo non si può approfondire bene lo
stato psichico di nessuno, tanto meno del SigRI 1, il caso psichiatrico molto
difficile.
A proposito del ricorso al Tribunale alle Assicurazioni
è scritto nella sentenza, che non si accetta il ricorso per il ritardo della
documentazione, ma però dicono di valutare il rapporto medico prodotto dalla
Dr.ssa __________ al 4.9.2012, quale nuova richiesta per le prestazioni AI.
Mi chiedo, è stato letto il mio rapporto medico o no?
Se fosse stato letto bene, sicuramente avrebbero potuto verificare una malattia
psichica grave e non basarsi sul primo rigetto della rendita e ora l’ultima
fatta dal Dr. __________.
In questo rapporto non ho più voglia di ripetere le
condizioni psichiche del paziente, nel rapporto del 5.9.2012 tutto è scritto e
dettagliato. Al momento attuale, lo stato psichico del paziente è poco cambiato
e malgrado la cura: SEQUASE 300 mg + 300 mg la notte, OLANZAPIN 10 mg per 2,
HALDOL 10 mg riserva, VENLAFAXINE 37,5 mg al mattino.
Ho visto il paziente nel mio studio il 29.03.2013, stava
molto male, forte angoscia, incubi di notte e purtroppo verbalizza suicidio,
verbalizza paranoie ed ingiustizia verso di lui, mi dice: “Dr.ssa, l’unica
soluzione per me è morire, ora mi dispiace che non ho fatto il suicidio un anno
fa, prendere la macchina ed entrare nel lago, ero tanto convinto”. Queste
parole sono molto pesanti, fanno paura.
Io ho tenuto il paziente oltre 2 ore cercando di dargli
fiducia e sostegno.
Il paziente è stato leggermente meglio, è andato a
casa, ma rimaniamo in contatto telefonico.
Chiedo, cosa fare ora? Un altro ricorso al Tribunale
delle Assicurazioni o lascio il paziente al suo destino, come la vostra
decisione.
(…)" (doc. AI 75/1-2)
__________,
psicologo specialista in psicoterapia, nel rapporto psicologico del 7 maggio
2013 (doc. AI 76/1-2) – dopo aver
evidenziato, tra l’altro, che “(…) abbiamo sottoposto il Sig. RI 1 -1985-
a precisazione diagnostica di personalità, tramite il Rorschach, su richiesta
della psichiatra curante Dr.ssa FMH __________. (…)” (doc. AI 76/1) –, ha concluso che “(…) le
caratteristiche emerse al test quali la dissociazione simmetrica, le tendenze
interpretative, le confabulazioni, gli sdoppiamenti e le trasformazioni sul
piano percettivo, unitamente a tendenze disgregative, risultano compatibili con
l’ipotesi diagnostica di struttura psicotica; da questo punto di vista, la
devitalizzazione, presente in modo significativo al test, sembrerebbe
caratterizzare un’economia mentale tendenzialmente disogettualizzante più che
semplicemente depressiva. (…)” (doc. AI 76/2)
Chiamato
ad esprimersi al riguardo (cfr. doc. AI 77/1, 78/1 e 79/1) il dr. __________,
nei complementi peritali del 24 maggio e del 4 giugno 2013 controfirmati dalla
direttrice del CPAS, ha osservato:
"
(…)
In riferimento a quanto descritto dalla psichiatra
Dr.ssa __________ nel proprio rapporto del 4.4.2013, ribadisco che quanto
emerso nel corso dei due colloqui avuto con lo scrivente, e mi preme sottolineare
che sono durati un'ora ciascuno, il peritando rispetto ai presunti disturbi
psicotici lamentati si mostrava distaccato e poco coinvolto emotivamente nel
descrivere le proprie allucinazioni.
Non si capisce poi bene a quale ingiustizia perpetrata
ai propri danni si riferisce il peritando e segnalata sempre dalla Dr.ssa __________
come possibile motivo di agiti autolesionistici. Se fosse da attribuire al
mancato riconoscimento della rendita si confermerebbe l'impressione suscitata
nello scrivente, ma anche nella psichiatra Dr. __________ che aveva avuto modo
di valutarlo in occasione dell'accertamento pluridisciplinare SAM del 6.4.2012,
di una evidente tendenza alla rendita.
D'altronde quando la Dr.ssa __________ si pone il
problema su cosa fare con un paziente che dice di volere morire, solitamente si
ricorre al ricovero in una struttura protetta, se occorre anche in modo
coattivo, cosa che invece la psicoterapeuta non sembra neanche avere mai preso
in considerazione.
Confermo pertanto le conclusioni della perizia
psichiatrica del 11.3.2013 e ribadisco che le presunte dispercezioni lamentate
dal peritando mi lasciano perplesso per i motivi descritti nella citata perizia
e che all'origine delle lamentazioni da egli verbalizzate non è estraneo il
traballante rapporto coniugale.
(…)" (doc. AI 81/2)
"
(…)
Nell'ambito del proprio rapporto psicologico lo
psicologo __________ parla di struttura psicotica sulla base di dissociazione,
confabulazioni, sdoppiamenti e dispercezioni.
In occasione delle mie valutazioni il peritando non era
dissociato nel pensiero, né confabulante, con una personalità limite ma non
destrutturata ed al momento di entrambe le visite peritali negava dispercezioni.
Confermo pertanto le conclusioni della citata perizia.
(…)" (doc. AI 81/3)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze mediche
suenunciate – con decisione 28
giugno 2013 ha quindi confermato il diniego a prestazioni (doc. AI 83/1-4).
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo stesso vale per le perizie fatte
esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento
medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti
di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche
per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti
esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro
utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e
alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Inoltre,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso
deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi
deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della
persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi
su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli
osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane
sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le
informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto
che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto
(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni a cui è giunto il medico SMR dr. __________
il quale – confermando le
valutazioni con i rispettivi complementi del SAM (cfr. doc. AI 41/1-4 e 50/1) e
del CPAS (cfr. doc. AI 71/1 e 82/1), perizie, queste, che hanno compiutamente valutato
le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore – ha stabilito un’inabilità lavorativa del
100% in qualsiasi attività dal 28 agosto 2009 e dal 1. dicembre 2009 una capacità
lavorativa del 60% nell’attività abituale svolta dall’as-sicurato e del 100% in
un’attività adeguata (vedi il rapporto finale SMR del 17 aprile 2012 sub doc.
AI 41/1-4 confermato nelle annotazioni del 25 giugno 2012, del 26 marzo e del
24 giugno 2013 sub. doc. AI 50/1, 71/1 e 82/1).
La
dettagliata ed approfondita valutazione del SAM (doc. AI 40/1-47) – che ha tenuto conto di tutta la
documentazione medica versata agli atti –
non è stata validamente smentita da altri certificati da parte di medici
specialisti attestanti nuove patologie.
In
particolare, per quanto riguarda l’aspetto psichiatrico, la dr.ssa __________,
nel rapporto medico del 4 settembre 2012 (doc. AI 59/16-19; rapporto, questo,
che il TCA aveva trasmesso all’Ufficio AI affinché lo trattasse alla stregua di
una nuova domanda; cfr. consid. 1.1) ha rilevato:
" (…)
Nella perizia della Dr.ssa __________ sono molte
inesattezze, contraddizioni, non ha approfondito anamnesi famigliare, che è
molto importante, ne anche stato psichico del paziente. Il scritto è molto teorico-vago
e superficiale. Come ho detto sopra il paziente ha fatto un ricorso al
9.05.2012 accompagnato dal mio rapporto, molto bene scritta anamnesi
famigliare, stato psichico del paziente, tara famigliare. La Dr.ssa __________
avrebbe ricevuto ordine di dare la sua osservazione sul mio rapporto. La Dr.ssa
__________ mi nega in totale, contesta tutto e anche al punto di accusarmi, se
è vero che il paziente stava così grave - suicidale di non mandarlo in ospedale
di __________, e si intuisce che, tutto quello che ho scritto è inventato (cita
2 psichiatri Dr. __________ e forse lei) dicono al contrario. Lei non avrebbe
osservato fenomeni psicotici del paziente: allucinazioni visive e auditive, deliri
paranoidi ecc., perchè lo stato psichico di RI 1i non era approfondito
"lege artis", per lei sono le fantasie infantile - nevrotiche, anche
il tentamen del suicidio di RI 1 per lei è una romanzata (molto grave).
In merito alle critiche e menzogne al mio rapporto
specialistico del 9.05.2012 mi presento:
io sono FMH specialista in psichiatria e psicoterapia, ho
il mio studio medico oltre 30 anni e in questo lungo periodo ho visto e curato
con buon esito migliaia di depressi e psicosi.
Ora prosegue il mio rapporto medico:
il paziente RI 1 è __________, abbandonato dalla madre,
cresciuto da un nonno bevitore e aggressivo. Il padre viveva in Svizzera e a
sei anni recupera RI 1 pure in Ticino. Da notare in anamnesi famigliare che è
molto importante, in perizia della Dr.ssa __________ non si parla della tara psichiatrica
della famiglia. Il padre di RI 1 è psicotico, più volte curato alla __________
di __________ ed altre cliniche, ha la rendita AI al 100%, la zia (sorella del
padre) è spesso in cura alla __________ di __________ con lunghe degenze. La
matrigna - seconda moglie del padre è sub depressa, sofferente di poliartrite
curata e ha la rendita AI al 100%.
RI 1 in Ticino inizia la scuola elementare, però non ha
il rendimento, è molto sofferente, agitato, poi viene mandato all'Istituto __________
e segue la scuola speciale, ma anche qui con scarso successo, per 2 anni è
seguito dal servizio medico pedagogico con buon beneficio per Avnor. La Dr.ssa __________
nega, come ho scritto, lieve ritardo mentale e dice nella sua perizia che Avnor
ha fatto scuole d'obbligo normali, non menziona neanche l'Istituto Vanoni fino
al età di 16 anni (non approfondito niente). Dopo l'Istituto __________, RI 1
fa diversi lavori, perché non ha potuto seguire nessun apprendistato, per primo
si associa con degli amici, impara tra di loro lo spagnolo e lavorano insieme
nel distribuire la musica. RI 1 sta discreto e indipendente.
Negli anni circa. 2000, RI 1 abbandona gli amici, si
sente stanco, cambiato, pensa che gli amici sono contro di lui, lo tradiscono,
dopo lavora alla piscina comunale e poi come aiuto giardiniere ed alla fine all'edilizia
come operaio, in 2 guidano un furgone.
Nel 2008 vi è un incidente con furgone, non grave e
nessun ferito, però RI 1 subisce un forte shock psichico, si sente molto male,
paure, vari dolori del corpo ed è seguito dal suo medico Dr. __________, da qui
comincia il calvario della sua malattia psicofisica, molte visite mediche,
molti esami, 2 stampelle per 6 mesi perché ? e molti analgetici.
Ora, RI 1 è un mio paziente da circa 5 mesi con una
cura farmacologica adeguata, più il mio sostegno psicologico, il paziente va
meglio, ma purtroppo e malgrado una buona cura, come ho detto sopra, non sono
riuscita ancora ad ottenere una completa remissione clinica. Al livello psichiatrico
il paziente è stato molto trascurato e ci vorrà lungo tempo per una buona ripresa.
Stato psichico del paziente alla prima consultazione: RI
1 è accompagnato dai famigliari e viene d'urgenza, è vestito tutto in nero che
fa impressione, è molto teso, bloccato, nessuna espressione della mimica, poi
pianino il paziente si scioglie, è collaborante con me e le sue prime parole
sono: "Dr.ssa sto molto male, aiutami, aiutami e poi, non dormo da tanti
notti, sono torturato dalle visioni mostruose, mi corrono, mi minacciano, non
posso più sopportare, non posso più vivere così, mi aiuti Dr.ssa", si
confessa del suicidio e mi spiega: "ho pensato prendere auto e di notte
gettarmi nel lago" - non è romanzato come dice Dr.ssa __________, ma è
dura realtà.
Io subito somministro il paziente in mio studio con
ZIPREXA 10 mg e poi RI 1 mi conferma che è più calmo, quindi proseguo con la
cura di SEROQUEL 100 mg x 4, HALDOL 10 mg antipsicotico più incisivo per
fenomeni psicotici per la notte, RISPERIDON 4 mg una ½ pasticca al mattino (2
mg), poi rimango con lui in comunicazione telefonica e spesso consultazioni in
studio.
Il paziente segue bene la cura, sta meglio, dorme, non
lamenta più le allucinazioni, però rimane sempre molto sospettoso e proiettivo
verso gli altri, è interpretativo, quindi psicotico.
Vorrei ancora notare un episodio dell'assicurazione AI.
In data 20.08.2012 dopo aver fatto a RI 1i una procura, ricevo una telefonata
da una signorina (non si è presentata), solo diceva assicurazione AI, parlava
molto e sconnesso, alla fine capisco che contesta la mia procura del paziente
che non è valida. La mia domanda è: "come mai, una qualsiasi impiegata
dell'AI possa avere nelle mani un documento medico?"
Confermo che il paziente RI 1 è inabile al lavoro al
100% e chiedo che si prenda questo caso seriamente ad esaminare, cioè una nuova
perizia psichiatrica e per concedergli la rendita Al. La prognosi è infausta.
(…)" (doc. AI 59/16-19)
Al
riguardo questo Tribunale osserva innanzitutto che i periti del SAM nell’anamnesi
famigliare hanno, tra l’altro, evidenziato che “(…) il padre, 46enne, di
professione aiuto-gommista, percepisce da ca. 4 anni una rendita per problemi
di depressione (…)” (doc. AI 40/10). In questo senso non è possibile
sostenere che non si è tenuto conto di un eventuale aspetto ereditario della
patologia psichiatrica. D’altra parte, ancorché i periti del SAM hanno attestato
che “(…) dopo aver frequentato in Ticino le scuole dell’obbligo con discreti
risultati (…)” (doc. AI 40/1) e la consulente dr.ssa __________ che “(…)
frequenta le scuole dell’obbligo (…)” (doc. AI 40/25), il solo fatto di
aver frequentato l’istituto __________ e di essere stato seguito per due anni
dal servizio medico pedagogico non appare determinante ai fini della
valutazione attuale dello stato psichico e di eventuali ripercussioni sulla
capacità lavorativa. Neppure dal fatto che anche la sorella del padre sarebbe
seguita a livello psichiatrico e che l’assicurato avrebbe riferito di un
tentato suicidio è possibile trarre delle conclusioni dirette e immediate circa
l’attuale capacità lavorativa.
Questo
vale a maggior ragione se si considera che la dr.ssa __________, nel
complemento del 5 giugno 2012 (doc. AI 49/4-5), aveva già evidenziato che “(…)
le prime notazioni in merito alla possibile presenza di aspetti psicologici
sono rintracciabili nello scritto del curante solo dal 2009 [ndr.: si riferisce
al certificato del 21 dicembre 2009 del dr. __________ inviato alla __________;
doc. 44/1-2 dell’incarto LAINF] ed appaiono vaghi. Anamnesi completamente
negativa in precedenza. Il 3.10 il __________ [ndr.: si riferisce alla
visita medica __________ del 24 marzo 2010 effettuata dal dr. __________, FMH
in chirurgia ortopedica; doc. 50/1-3 dell’incarto LAINF] cita la presenza di
un quadro somatoforme (…)” (doc. AI 49/4) e che “(…) anche il racconto
della collega in merito alla suicidabilità e al suicidio impedito dalla matrigna,
suona romanzato. Supposto però che fosse vero e ci si trovasse di fronte ad un
rischio di altro tentativo di suicidio, mi chiedo quanti giorni di ricovero la
collega abbia prescritto? Mi pare però di non ritracciarne menzione. Quindi o
si era di fronte a un suicida e si è rischiato molto nel non ricoverare o … non
si trattava di un potenziale suicida. (…)” (doc. AI 49/5). Sempre in quel
contesto, la dr.ssa __________ ha anche negato di aver consigliato all’assicu-rato
di rivolgersi ad uno psichiatra: “(…) sono solita inviare i soggetti che
riferiscono una sofferenza emotiva a parlare con un tecnico ma nel caso in
oggetto certamente non fui indotta a fargli l’invito né “immediato” né con
preoccupazione. Ho diagnosticato di fatto – Ansia NAS (ICD 10, F 41.9) – Tratti di personalità accentuati (ICD 10, Z 73.1). (…)” (doc. AI 49/5).
Anche
il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia – riferendosi alle
visite del 10 gennaio e del 9 febbraio 2011 –, nella lettera del 27
agosto 2013 indirizzata all’avv. RA 1 ha concluso che “(…) avendo visto il
paziente 2 volte soltanto non mi è stato possibile formulare una diagnosi
precisa. Posso però affermare che quanto da me osservato rientra con buona
probabilità nell’ambito di un disturbo della personalità o di una malattia di
valenza psicotica (scivolamenti psicotici). (…)” (doc. A/2). Dunque – ancorché la dr.ssa __________ nel
rapporto medico del 9 maggio 2012 abbia posto la diagnosi di “(…) psicosi
allucinatoria e delirante cronica e non curata in un paziente con
leggero ritardo mentale (…)” (doc. AI 44/3, la sottolineatura è del
redattore) concludendo per un’inabilità al lavoro del 100% – il dr. __________ non ha posto una
diagnosi psichiatrica, non si è pronunciato sulla capacità lavorativa e ha
considerato solo probabile l’esistenza di un disturbo grave di personalità o
una non meglio specificata malattia psicotica.
Ma
vi è di più, il dr. __________, nella perizia psichiatrica dell’11 marzo 2013
(doc. AI 70/1-7), ha confermato sostanzialmente la valutazione della dr.ssa __________
(cfr. consid. 2.6) osservando che “(…) anche in occasione della attuale
valutazione non sono emerse menomazioni qualitative e quantitative a livello
psicologico e mentale di tale entità da giustificare una inabilità lavorativa.
Il peritando è pertanto da considerare, da un punto di vista esclusivamente
psichiatrico, totalmente abile in qualsiasi attività lucrativa. (…)” (doc.
AI 70/7).
Dal
canto suo la dr.ssa __________, anche nel rapporto medico del 4 aprile 2013
(doc. AI 75/1-2 riprodotto in esteso al consid. 2.6), da una parte non ha posto
nessuna diagnosi secondo un sistema di classificazione scientificamente riconosciuto
– a proposito va ricordato come
l’Alta Corte ha costantemente ribadito che il riconoscimento di un danno alla
salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, fondata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_636/2013 del 25 febbraio
2014 consid. 4.2.1 e le citate DTF 136 V 279 consid. 3.2.1 pag. 283 e 130 V 396
consid. 6 pag. 399 segg.) –
dall’altra non si è confrontata in modo valido con la perizia del CPAS.
Anche
nel rapporto del 26 settembre 2013 indirizzato all’avv. RA 1 (doc. B), la
sanitaria non pone nessuna diagnosi secondo un sistema di classificazione
scientificamente riconosciuto limitandosi a ribadire le proprie critiche in
punto all’anamnesi.
In
particolare, per quanto concerne la contestazione in merito alla durata della
visita del dr. __________ – la
dr.ssa __________ evidenzia che “(…) con un’ oretta di tempo non si può approfondire
bene lo stato psichico di nessuno, tanto meno del Sig. RI 1, il caso
psichiatrico molto difficile. (...)” (doc. AI 75/1) e che “(…) il dr. __________
in una settimana ha visto il paziente 2 volte in totale, circa 1 ora ed in
seguito la perizia è stata fatta (…)” (doc. B). Dal canto suo il dr. __________i,
nel complemento del 24 maggio 2013, ha invece osservato che “(…) mi preme
sottolineare che sono durati [ndr.: si riferisce ai due colloqui] un’ora
ciascuno (…)” (doc. AI 81/2) –
il TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto
medico non dipende di massima dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla
sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_942/2009 del 29 marzo 2010,
9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009 e I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).
Riguardo
al rapporto del 7 maggio 2013 dello psicologo __________ (cfr. doc. 76/1-2),
questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dal complemento peritale del
4 giugno 2013 nel quale il dr. __________ ha concluso che “(…) lo psicologo __________
parla di struttura psicotica sulla base di dissociazione, confabulazione
sdoppiamenti e dispercezioni. In occasione delle mie valutazioni il peritando
non era dissociato nel pensiero, né confabulante, con una personalità limite ma
non destrutturata ed al momento di entrambe le visite peritali negava dispercezioni.
(…)” (doc. AI 81/3). Giova qui evidenziare che già la dr.ssa ____________________,
nel consulto del 26 febbraio 2012 (doc. AI 40/23-28), aveva, tra l’altro,
attestato che “(…) accede al colloquio con disponibilità con una certa
tendenza alla circostanzialità in merito ai fatti “dispercettivi”, ai demoni,
ecc: il dato si associa ad una emotività e affettività incongrua. Afferma timori,
paure che però non trapelano nel colloquio dove sembra piuttosto impegnato ad
arricchire di dati il resoconto e come a voler meravigliare-colpire
l’interlocutore. Le comunicazioni hanno aspetto impressionistico e drammatizzato,
alla stregua di una pseudologia fantastica. Si mostra sempre formalmente
critico rispetto a quanto afferma ma parallelamente deciso a voler presentare
il contenuto francamente fantastico piuttosto che dispercettivo come, direi,
riprova del supposto malessere psicologico come a voler svelare un’idea profonda
che il folle sia qualcuno che vede cose strane, dice cose strane, vede il
diavolo ecc. Il dato appare ascrivibile a un preconcetto prodotto all’interno
di una subculturalità che gli appartiene e ad una scarsa-assente
differenziazione e accesso del pensiero ad un livello di approfondimento
superiore. Non accede ad alcun approfondimento. La mimica si mostra mobile non
atteggiamento antalgico nel corso del colloquio. Assenti altri aspetti del
funzionamento del pensiero e fenomeni di produttività che possono suffragare
l’idea di un quadro psichiatrico più rilevante. Non disorganizzazione
linguistica, del pensiero né comportamentale. Nessun contenuto francamente
delirante: il quadro narrato appare piuttosto una costruzione della fantasia a
impronta nevrotica. (…)” (doc. AI 40/26). La stessa dr.ssa __________, nel
complemento peritale del 5 giugno 2012 (doc. AI 49/4-5), aveva ancora
sottolineato che “(…) esisteva una franca discrepanza tra i sintomi riferiti
(di impronta allucinatoria) e il quadro cognitivo-psicologico-psico-patologico-umorale
del soggetto. A mio avviso non si trattava di una simulazione ma certamente di
un quadro a impronta nevrotica acuito da tratti di personalità dipendenti,
isteriformi, poco strutturati e differenziati. Il disagio fisico lamentato e i
timori riferiti al futuro e alla situazione economica, potevano a mio avviso
attivare inconsapevolmente una sorta di sindrome da risarcimento. […] Allo
stato dei fatti e in assenza di valide ed oggettivabili note psicopatologiche
che sostengano una presunta psicosi, resto delle mie conclusioni. (…)”
(doc: AI 49/5).
Quanto
infine all’asserita necessità di porre una diagnosi – “(…) avantutto è
importante accertare la diagnosi, che manifestamente differisce tra il curante
ed i periti. (…)” (XII) – questo Tribunale ribadisce che è la dr.ssa __________
a non aver mai posto una diagnosi secondo un sistema di classificazione
scientificamente riconosciuto e osserva che in ogni caso per l’assicurazione
invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità
lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti).
Rispecchiando
sia la perizia pluridisciplinare del 6 aprile 2012 con complemento del 22
giugno 2012 del SAM (doc. AI 40/1-47 e 49/1-5) che la perizia dell’11 marzo
2013 con i complementi del 24 maggio e del 4 giugno 2013 (doc. AI 70/1-7, 81/2
e 81/3) del dr. __________ tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), questo Tribunale deve
concludere che dalla precedente decisione del 18 luglio 2012 (cfr. consid. 1.1)
al 28 giugno 2013 (data della decisione impugnata e oggetto della presente vertenza),
non è subentrato un peggioramento dello stato di salute tale da riconoscere
all’assicurato il diritto a prestazioni.
In
questo senso, la domanda di rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché proceda
ad aggiornare gli atti medici va respinta. In effetti, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'am-ministrazione o
il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119
V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il
diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre
2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
2.9. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede e ribadito che dalla precedente
decisione del 18 luglio 2012 a quella qui impugnata del 28 giugno 2013 non è
subentrato un peggioramento dello stato di salute, è dunque a ragione che
l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni.
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
2.11. L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Fatti
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità
di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,
la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in
Considerandi
quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei
rischi di perdere la causa. In effetti, la perizia del CPAS con la valutazione
del dr. __________, svolta nell’ambito della nuova domanda di prestazioni, ha
permesso di escludere con la dovuta chiarezza che un peggioramento dello stato
di salute fosse subentrato e l’insorgente, anche se patrocinato da un legale,
non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio
tale valutazione. Come visto sopra, nonostante non gli potesse sfuggire la
necessità di contestare validamente le conclusioni a cui è giunto il perito dr.
_____________ dopo che questo Tribunale aveva invitato l’amministrazione a
trattare il rapporto medico del 4 settembre 2012 della dr.ssa ___________ alla
stregua di una nuova domanda, l’insorgente in corso di procedura ricorsuale non
ha prodotto alcuna documentazione medica idonea a validamente contestare tanto le
precedenti valutazioni del SAM quanto quelle del CPAS e/o a rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata
prima della decisione impugnata del 28 giugno 2013.
In
simili condizioni, l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia
e all’ammissione del gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti