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Decisione

32.2013.154

Nuova richiesta di una rendita AI respinta poiché non è ancora passato un anno di attesa ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 let. b LAI

12 maggio 2014Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I 179/01 del 10 dicembre 2001 consid. 3a; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung [IVG], 2a ed. 2010, pag. 366), per ognuno

di essi il diritto alla rendita va subordinato al periodo di attesa dell'art.

28 cpv. 1 lett. b LAI, mentre il termine dell'art. 29 cpv. 1 LAI determina

l'inizio del versamento. Va dunque sostanzialmente condivisa la tesi dell'UFAS

che propone di applicare - quantomeno per analogia - alla fattispecie la cifra

marginale 2030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/3950/lang:ita/category:34; sul significato e la portata, non vincolante per il giudice, delle

direttive amministrative cfr. DTF 137 V 1 consid. 5.2.3 pag. 8 seg.; DTF 132 V

121 consid. 4.4 pag. 125 con riferimenti). Quest'ultima prevede che se

l'ufficio AI entra nel merito della seconda domanda - dopo che il diritto alle

prestazioni era stato esaminato e giustamente respinto in occasione di una

prima domanda -, l'eventuale rendita sorge al più presto sei mesi dopo la presentazione

della (nuova) richiesta di prestazioni. Nulla impedisce di disciplinare allo

stesso modo la situazione qui in esame, in cui una rendita era sì stata

riconosciuta ma solo per un periodo limitato e comunque per altri motivi

rispetto a quelli che hanno determinato la nuova domanda. Non

vi è infatti valida ragione di trattare diversamente - sotto questo profilo -

questa seconda categoria di assicurati rispetto alla prima.

5.3

Nemmeno l'interpretazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI impone di seguire la tesi del

ricorrente. Contrariamente a quanto invocato, il senso e lo scopo della norma,

così come emergono dai lavori preparatori (sulla rilevanza di questi ultimi

soprattutto nel caso di disposizioni recenti, se la volontà storica dell'autore

della norma ha trovato, come nella fattispecie, espressione nel testo oggetto

d'interpretazione cfr. DTF 138 V 481 consid. 5.5 pag. 493

con riferimenti), non giustificano di scostarsi dal suo testo chiaro (cfr.

anche le versioni tedesca e francese "Der Rentenanspruch entsteht

frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des

Leistungsanspruchs"; "Le droit à la rente prend naissance au plus tôt

à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré

a fait valoir son droit aux prestations"). È vero

che lo scopo della nuova regolamentazione relativa all'insorgenza del diritto e

all'inizio della rendita era principalmente quello di incentivare gli

assicurati ad annunciarsi il più presto possibile all'AI per permettere, da un

lato, agli interessati di preservare il loro eventuale diritto alla rendita e,

dall'altro, all'AI di attuare provvedimenti d'integrazione nel momento in cui

possono ancora esplicare tutta la loro efficacia (FF 2005 3989 segg., 4065 e

4098; cfr. pure DTF 137 V 351 consid. 4.2 pag. 357). Similmente va dato atto

che nelle intenzioni del legislatore - che su questo specifico punto ha

ripreso, senza discussione alcuna, il progetto sottopostogli dal Consiglio

federale (BU 2006 CN 382; BU 2006 CS 607) - il nuovo disciplinamento non

avrebbe comportato restrizioni del diritto alle prestazioni. Ciò nondimeno

questo auspicio vale, come sottolinea lo stesso Consiglio federale, solo in

linea di massima - così ad esempio per il caso normale di primo annuncio all'AI

- e per quanto tutte le condizioni del diritto siano comunque adempiute

(FF 2005 4065 e 4098; cfr. pure DTF 138 V 475 consid. 3.2.1 pag. 478 seg.;

MEYER, op. cit., pag. 365). In nessun modo i lavori preparatori forniscono,

invece, lo spunto per non applicare il termine di attesa di sei mesi dell'art.

29 cpv. 1 LAI nel caso di nuova domanda a seguito di un nuovo evento

assicurato.

Del resto, se la legge

fa nascere il diritto alla rendita al più presto dopo sei mesi dalla

data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni e se

quest'ultimo le rivendica a dipendenza di un'inabilità causata da un nuovo (e

decisivo) evento - perché l'invalidità residua relativa al

primo (e diverso) è chiaramente insufficiente -, non vi è motivo per non

versare la rendita sei mesi dopo il nuovo annuncio all'AI. Il fatto che

l'incapacità residua precedente permetta di anticipare - grazie alla media

retrospettiva (cfr. ad esempio sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid.

3.1) - la scadenza del termine annuo ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI

non significa che in una simile situazione si possa per questo prescindere

dall'applicazione del termine di attesa dell'art. 29 cpv. 1 LAI per il

versamento della prestazione.

5.4

Quanto alla invocata applicazione, per analogia, dell'art. 88bis cpv. 1 lett. a

OAI, è sufficiente il rilievo che la norma speciale d'ordinanza presuppone,

secondo il suo tenore letterale e il suo contesto sistematico, una rendita in

corso (DTF 129 V 211 consid. 3.2.1 pag. 217 in fine e consid. 3.2.4 pag. 219; DTF 109 V 108 consid. 1b pag. 111). Ora, siccome nella fattispecie la prestazione

è stata riattivata solo dopo l'insorgenza della nuova invalidità, l'art. 88bis

cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia.”

4. In

concreto l’interessata con decisione del 15 settembre 2011 era stata messa al

beneficio di una rendita d’invalidità intera dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre

2009 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute). L’UAI, sulla base

di una perizia medica pluridisciplinare del SAM del 19 agosto 2011 (doc. AI

75-1), aveva stabilito che l’interessata aveva un grado d’invalidità del 3%

dal 2 settembre 2009 al 30 settembre 2010 e del 17% dal 1° ottobre 2010 (doc.

AI 81-4).

Nel

rapporto finale del medico SMR, dr. med. __________, del 24 agosto 2011,

figurano quali diagnosi principali con influsso sulla capacità lavorativa:

dermatomiosite con/su in fase regressiva solo trattamento con Methotrexate,

Planquetil e Prednisone, prurito diffuso intenso, incipiente partecipazione

polmonare in regressione dal 2008, minime alterazioni degenerative del rachide

cervicale con/su iniziale discopatia C5-C6 con minimo bulging dell’anello

fibroso, discopatia C6-C7 con minima protrusione discale paramediana a destra,

episodio depressivo lieve con sindrome biologica (ICD-10 F32.1). Inoltre sono

state poste le seguenti diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa:

decondizionamento e sbilancio muscolare, disturbi statici del rachide con/su

scoliosi sinistro-convessa lombare, ipercifosi della dorsale con protrazione

del capo, rachide tendenzialmente piatto, obesità (BMI 35,8), dislipidemia

(doc. AI 77-1/2).

Nel

corso del mese di aprile 2012 l’interessata ha prodotto all’UAI ulteriore

documentazione medica ed ha inoltrato una nuova domanda tendente

all’ottenimento di prestazioni dell’AI.

In

particolare il dr. med. __________, primario di medicina presso l’Ospedale

regionale di __________, il 21 marzo 2012 ha affermato che:

" (…)

alla visita

dermatologica del 20 febbraio 2012 il Dr med. __________ non ha evidenziato

lesioni cutanee tipiche per dermatomiosite ed anche gli esami di laboratorio

effettuati sono risultati nella norma, in particolare le CK (136 U/l) e

l’aldolasi.

(…)

Non ho trovato all’esame clinico segni

oggettivi di sinovite né un’insufficienza muscolare, ma una spiccata dolenzia a

tutti i punti classici di inserzione muscolo-tendinea tipici della

fibromialgia.

S’impone quindi a mio giudizio al

momento una sindrome fibromialgica indipendente dalla dermatomiosite, che mi

sembra in remissione o per lo meno poco attiva.

(…) Ho inoltre prescritto Saroten Ret.

50mg la sera, utile anche per sindrome depressiva con insonnia. Raccomando in

proposito una presa a carico psicosociale di questa paziente senza attività

lavorativa 2007 ed alla quale è stata negata l’A.I.

Un ulteriore elemento da chiarire ed

eventualmente da correggere è il sospetto di una sindrome delle apnee da sonno,

emerso dal colloquio con il marito, e forse responsabile in parte del disturbo

del sonno e della stanchezza diurna (…)” (doc. AI 89-2)

Il

2 aprile 2012 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, ha

chiesto un parere circa la patologia psichica della ricorrente al Servizio

psicosociale di __________ (doc. AI 89-3).

Interpellato

dall’UAI, il dr. med. __________, il 14 maggio 2012 ha affermato che:

"

(…)

Visto il subentrare di una debolezza

muscolare prossimale soprattutto a livello delle gambe (meno ma anche a livello

delle braccia) la paziente veniva nuovamente ricoverata nel reparto di dermatologia

dal 01.09 al 29.09.2008, dove finalmente veniva posta la diagnosi di

dermatopolomiosite con fibrosi polmonare incipiente. Veniva quindi iniziata una

terapia (…). Con questa terapia si è osservato progressivamente un

miglioramento del quadro clinico (le lesioni cutanee sono scomparse,

l’infiammazione a livello muscolare è regredita, come pure regredita è la

fibrosi a livello polmonare). Persiste però un forte prurito (sintomo

conosciuto nella dermatopolomiosite), difficile da controllare nonostante vari

trattamenti con antistaminici orali. La paziente veniva quindi nuovamente

ricoverata nel reparto di dermatologia dal 21.02 al 26.02.2012 per eseguire un

trattamento intravenoso con immunoglo-buline per 5 giorni.

L’ulteriore decorso è stato poi

favorevole, dove si è potuto via via sospendere l’assunzione di Prednisone e le

iniezioni settimanali con Methotrexate.

L’ultima visita

nell’ambulatorio di dermatologia avveniva in data 20.02.2012. La paziente

lamentava dolori muscolari ed ossei diffusi. Clinicamente non si osservavano

lesioni cutanee sospette per dermatopolimiosite gli esami ematochimici eseguiti

risultavano nella norma in particolare con valori degli enzimi muscolari

normali. In conclusione la paziente ha sofferto di una malattia seria con partecipazione

cutanea, muscolare e polmonare. Inizialmente la diagnosi è risultata difficile

e si è poi reso necessario un trattamento immunosoppressivo importante.

Sicuramente per lunghi periodi qualsiasi attività, e in particolare l’attività

di aiuto cucina che la paziente svolgeva inizialmente non era praticabile vista

la presenza di importanti lesioni cutanee soprattutto a livello delle mani e

vista la debolezza muscolare. La paziente ha inoltre sofferto e soffre

forse ancora tuttora di un fastidioso prurito di difficile gestione” (doc. AI

101-7)

Il

4 giugno 2012 il medico curante, dr. med. __________, ha affermato che “attualmente

la dermatomiosite è in una fase di remissione, ma il prurito persiste come

persistono lo stato depressivo e la sindrome fibromialgica. Al momento trattata

solo con antistaminici, analgesici e antidepressivi” ed ha ritenuto che

potrebbe esercitare un’attività confacente al 50% dal 17 aprile 2012 (doc. AI

102-2). Il 30 ottobre 2012 hanno preso posizione anche gli specialisti del Servizio

psicosociale di __________, dr. med. __________ e dr.ssa med __________, i

quali hanno confermato la presenza di una malattia psichica (doc. AI 103-1 e

seguenti).

Il

3 gennaio 2013 il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina interna, dopo

aver evidenziato di aver visitato la paziente alcune volte nel 2012 ed aver

costatato che “la situazione sembrava abbastanza stabile” ma che

l’interessata era disperata poiché non riusciva a trovare un lavoro, ha

affermato che il giorno precedente l’interessata si è presentata presso il suo

studio per un netto peggioramento dello stato generale con evidenti segni

depressivi e riacutizzazione dei dolori tendo-muscolari e osteo-articolari ed

ha rilevato di aver notato sul palmo e sul dorso delle mani un’importante

irritazione della pelle (doc. AI 109-1). Il 24 gennaio 2013 il medesimo medico

ha affermato che l’incapacità lavorativa dell’interessata è del 50% (doc. AI

116), così come, in data 1° febbraio 2013, gli specialisti del Servizio

psicosociale di __________ (doc. AI 118-2).

Il

2 aprile 2013 il dr. med. __________ ha rilevato che l’insorgente è stata

ricoverata dal 26 marzo al 30 marzo 2013 presso l’Ospedale __________ per una

recidiva della dermatomiosite primaria manifestatasi per la prima volta nel

2008. La recrudescenza della malattia è stata a livello polmonare e cutaneo,

non muscolare, ciò che ha imposto la ripresa della terapia immunosoppressiva

con steroidi a medio-alto dosaggio, infusioni periodiche con immunoglobuline ed

un immunosoppressivo. Lo specialista ha accertato una completa incapacità

lavorativa (doc. AI 123-2 e doc. AI 124-2). Il 23 maggio 2013 il dr. med. __________

ha affermato che la ricorrente è stata ricoverata anche presso il reparto di

Dermatologia dell’Ospedale __________ dal 10 al 13 maggio 2013 per

intraprendere delle cure specifiche e che “come già successo in passato è

quindi possibile che a distanza di mesi la paziente presenti dei periodi di

inabilità lavorativa al 100% causata dalla sua malattia di base, ovvero una dermatomiosite

idiopatica che può colpire la pelle, i muscoli, ma anche gli organi interni”

(doc. AI 126-2).

Il

16 aprile 2013 ed il 17 maggio 2013 la ricorrente è stata visitata, nell’ambito

della perizia psichiatrica ordinata dall’UAI, dal dr. med. __________,

specialista FMH psichiatria e psicoterapia, il quale ha allestito, il 23 maggio

2013, un referto da cui emerge la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di

lavoro di episodio depressivo di grado medio (ICD-10:F32.1) e fibromialgia/ sindrome

da dolore somatoforme (ICD-10:F45.4) e la diagnosi senza ripercussioni sulla

capacità di lavoro di problemi correlati alla disoccupazione

(ICD-10:Z.56/Problemi correlati alle circostanze economiche [ICD:Z 59]) e

presenza in casa di un familiare bisognoso di cure (ICD-10:Z63.6).

Lo specialista ha

affermato:

"

(…)

Da un punto di vista psichiatrico

l’attuale capacità lavorativa della perizianda, a mio giudizio, è ridotta di

grado medio (capacità lavorativa medico-teorica del 50%). La prognosi date le

diagnosi psichiche e le condizioni somatiche compromesse, non si presenta

favorevole; consiglio comunque un riesame del caso fra 12 mesi.

(…)

La perizianda, ormai da anni, presenta

disturbi della sfera psichica ed è, dall’anno 2010, seguita con regolarità dai

Colleghi del Servizio psico-sociale di __________.

I suoi sintomi sono la depressione del

tono dell’umore, riduzione dell’energia e difficoltà a continuare le abituali

attività accompagnati da un dolore persistente che non può essere completamente

spiegato da una malattia somatica (Criteri di Foerster/Mosimann realizzati in

quanto in presenza di una comorbidità psichiatrica rilevante e un’affezione

corporea duratura).

Questi sintomi, che riducono la

funzionalità sociale e lavorativa della perizianda, sarebbero, per quanto ho

potuto accertare, peggiorati dall’inizio dell’anno in corso (decesso della

madre, ulteriori ricoveri negli Ospedali regionali di __________ e __________

nel 2013, aggravamento riferito delle condizioni di salute psichica e fisica

del coniuge nel 2013, continuazione delle preoccupazioni d’ordine

lavorativo-finanziario).

(…)

I disturbi psichici della perizianda,

più sopra elencati, compromettono di grado medio la sua capacità lavorativa

nella sua attività e nelle altre a lei idonee (incapacità lavorativa

medico-teorica del 50% dal calcolarsi dal gennaio 2013 ad oggi e continua).

(…)" (doc. AI 129/1 e seguenti)

Il

4 giugno 2013 il medico SMR, dr. med. __________, posta la diagnosi principale

con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome ansioso depressiva con

episodio attuale di media gravità e fibromialgia, l’ulteriore diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di dermatomiosite idiopatica e le diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa di obesità permagna, dislipidemia

mista, stato dopo eradicazione di helicobacter, stato dopo colecistectomia e

cervicalgie croniche su alterazioni degenerative del rachide cervicale, ha

confermato un peggiora-mento dello stato di salute dal mese di gennaio 2013

(doc. AI 130-1/2).

Il

10 settembre 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha rivalutato l’intera

fattispecie, affermando:

"

Assicurata, aiuto cucina, peritata in ambito SAM nel 2.2011

Diagnosi: dermatomiosite

-

prurito diffuso

-

incipiente partecipazione polmonare in regressione minime alterazioni

degenerative del rachide cervicale episodio depressivo lieve con sindrome

biologica F 32.1

seguente grado AI 3%

nuova domanda 4.2012:

rapporto dr. __________ 3.2012:

-

sindrome fibromialgica

-

sindrome con problematiche psicosociali

-

prurito cronico

-

dermatomiosite attualmente in remissione

-

obesità

rapporto AI dr. __________ 5.2012:

nessun elemento somatico nuovo

rapporto dr. __________ 6.2012:

attualmente dermatomiosite in remissione, persiste prurito

rapporto __________: episodio

depressivo di grado medio, si ritiene possibile un impiego al 50%

rapporto dr. __________ del 3.1.2013:

netto peggioramento dello stato generale con evidenti segni depressivi e dolori

osteo-articolari

2.4.2013 dr. __________ attesta

recidiva della dermatomiosite con ricovero ospedaliero dal 26 al 30 marzo 2013

Considerandi

(ripresa della malattia a livello polmonare e cutaneo)

Perizia psichiatrica dr. __________

aprile/maggio 2013:

-

episodio depressivo di grado medio F 32.1

-

fibromialgia/sindrome somatoforme

-

peggioramento da inizio 2013 con IL 50% da 1.2013

Decisione del 15.7.2013: richiesta

respinta non essendo passato 1 anno dal peggioramento dello stato di salute.

Ricorso:

Valutazione:

-

dalla documentazione risulta pure esservi un peggioramento a livello

somatico, peggioramento databile con marzo 2013 quando l’assicurata è stata

ricoverata con diagnosi di recidiva della dermatomiosite (ripresa della

malattia a livello polmonare e cutaneo). Per tutto il 2012 era stata attestata

una situazione di remissione clinica di tale patologia.

-

L’aggiornamento del caso e la valutazione della capacità lavorativa a

scadenza dell’anno d’attesa dovrà quindi comprendere anche una adeguata

valutazione somatica in ambito pluridisciplinare, e non solo psichiatrica”

(doc. IV/1)

Il

25.

ottobre 2013 il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________

dell’Ospedale Regionale di __________ hanno rilevato che l’interessata è stata

degente preso la loro struttura dal 7 al 25 ottobre 2013 ed hanno descritto la

situazione valetudinaria della ricorrente (doc. D1/2).

5.

Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo

2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministra-zione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato

(DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., l’allora TFA ha

però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137

V 210 il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich

dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicu-razione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza econo-mica (consid. 2.4). La nostra Massima

Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

6.

In concreto, alla luce della suesposta giurisprudenza in materia di

valore probatorio dei rapporti medici, questo Tribunale non ha motivo per

mettere in dubbio la conclusione cui sono giunti i medici SMR, sulla base della

perizia psichiatrica del 23 maggio 2013 (doc. AI 129-1) e dei referti dei dr.

med. __________, __________ e __________ prodotti nel corso del 2013.

Per

quanto concerne innanzitutto la perizia psichiatria, va evidenziato che il dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, si è espresso su tutte le

patologie psichiche lamentate dall’assicurata ed ha esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa a sua disposizione valutando la capacità

lavorativa della ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalla

visita effettuata (doc. AI 129-1 e seguenti).

Alla

perizia va attribuito pieno valore probatorio.

Il referto

del dr. med. __________ è il risultato di un esame clinico approfondito al

termine del quale, preso atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e

dei disturbi lamentati dall’assicurata, e sulla base delle visite del 16 aprile

2013.

e del 17 maggio 2013 e della documentazione medica prodotta, ha reso la

sua attenta valutazione sulla capacità lavorativa dell’interessata.

Il perito ha

esaminato nel dettaglio la documentazione medica messa a sua disposizione ed in

particolare ha confrontato le risultanze della perizia del SAM del 19 agosto

2011, della documentazione del __________ e delle visite effettuate per poter

concludere che a partire dal mese di gennaio 2013 dopo un periodo di relativa

stabilità, vi è stato un peggioramento dello stato di salute che ha portato

l’interessata ad essere incapace al lavoro al 50%.

L’insorgente

del resto non contesta il contenuto e le conclusioni, convincenti, motivate e

prive di contraddizioni del dr. med. __________, ma ritiene che l’UAI non

avrebbe preso in considerazione le patologie somatiche, e meglio non avrebbe

approfondito la loro incidenza sulla patologia psichica.

Dagli atti

tuttavia, come rileva correttamente il medico SMR, dr. med. __________, nella

presa di posizione del 10 settembre 2013 (doc. IV/1), emerge che lo stato di

salute della ricorrente, sia per quanto concerne l’aspetto somatico che per

quanto riguarda la patologia psichica, è rimasto stabile fino alla fine del

2012, mentre ha subito un peggioramento con l’inizio del mese di gennaio 2013.

Infatti, nel

referto del dr. med. __________, primario di medicina presso l’Ospedale

regionale di __________ del 21 marzo 2012, del dr. med. __________ del 14 maggio

2012.

ed in quello del medico curante, dr. med. __________ del 4 giugno 2012

figura una situazione stazionaria dello stato di salute. Il dr. med. __________

ha evidenziato che alla visita dermatologica del 20 febbraio 2012 presso il dr.

med. __________ non sono state rilevate lesioni cutanee tipiche per

dermatomiosite ed anche gli esami di laboratorio effettuati sono risultati

nella norma. Lo specialista ha invece ritenuto necessario un approfondimento

della patologia psichica, e meglio fibromialgica, che, come visto, ha tuttavia

subito un peggioramento solo con il mese di gennaio 2013 (cfr. doc. AI 89-2 e

doc. AI 129-1 e seguenti). Da parte sua il dr. med. __________, dopo aver

riassunto la fattispecie, ha rilevato che clinicamente, il 20 febbraio 2012,

non si osservavano lesioni cutanee sospette per dermatopolimiosite e gli esami

eseguiti erano nella norma (doc. AI 101-7), mentre persisteva un forte prurito.

Infine anche il dr. med. __________, il 4 giugno 2012, ha affermato che la dermatomiosite è in una fase di remissione, mentre persistono il prurito e

lo stato depressivo e la sindrome fibromialgica (doc. AI102-2; oggetto, queste

ultime due patologie, della perizia psichiatrica).

Solo nel

referto del 3 gennaio 2013 il medico curante, dr. med. __________, dopo aver

visitato l’assicurata il 2 gennaio 2013, ha potuto rilevare un peggioramento dello stato di salute, causato da una riacutizzazione dei dolori tendo-muscolari

e osteo-articolari e da un’importante irritazione sul palmo e sul dorso delle

mani, confermando comunque che nel corso del 2012, quando aveva visto la

paziente in altre occasioni “la situazione sembrava abbastanza stabile” (doc.

AI 109-1). Il citato peggioramento, nel 2013, è poi stato confermato anche dal

dr. med. __________ e dal dr. med. __________ nel corso dei mesi di aprile e

maggio del medesimo anno (doc. AI 123, 124 e 126).

Sulla base

della citata documentazione, i due medici SMR che hanno valutato la

fattispecie, ossia il dr. med. __________ ed il dr. med. __________, hanno

entrambi, correttamente, concluso che vi è stato un peggioramento dello stato

di salute, e che questo è tuttavia avvenuto al più presto nel corso del mese di

gennaio 2013. Non vi sono infatti agli atti referti medici che hanno

oggettivato il peggioramento dello stato valetudinario in precedenza (cfr. doc.

AI 130-1/2 e doc. AI IV/1), e meglio dopo l’emissione della prima decisione di

attribuzione di una rendita limitata nel tempo, emessa il 15 settembre 2011

(cfr. anche doc. AI 124-3, referto del 4 aprile 2013 dove il dr. med. __________

afferma tra l’altro che si tratta di una “paziente nota per una

dermatomiosite dal 2008, non più in trattamento con farmaci sistemici da oltre

un anno (…)”).

A

questo proposito va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In concreto questo Tribunale non ha alcun motivo per

scostarsi dalle valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________ ed __________, che

trovano conforto nella documentazione medica agli atti.

Il

peggioramento dello stato di salute per la patologia psichica è avvenuto nel

gennaio 2013 (cfr. perizia del dr. med. __________ del 23 maggio 2013, doc. AI

129), mentre per quanto concerne la patologia somatica, il peggioramento è

oggettivato dal mese di aprile 2013, quando l’insorgente è stata ricoverata con

diagnosi di recidiva della dermatomiosite (doc. IV/1).

Ora,

come visto, per l’art. 29bis OAI se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento

del grado d’invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 let. b LAI.

Nel

caso di specie la rendita è stata soppressa a causa del miglioramento dello

stato di salute avvenuto nel corso del mese di settembre 2009, tre mesi dopo, ossia

il 31 dicembre 2009 (doc. AI 81-3). Ne segue che l’attuale peggioramento dello

stato valetudinario con effetto dal mese di gennaio 2013, rispettivamente marzo

2013, è avvenuto dopo i tre anni di cui all’art. 29bis OAI.

Di

conseguenza, ritenuto che l’interessata negli anni 2010, 2011 e 2012 è stata

invalida al 3% dal settembre 2009 al 30 settembre 2010 ed al 17% dal 1° ottobre

2010.

(cfr. decisione del 15 settembre 2011, doc. AI 81-3/4) fino, almeno, al 31

dicembre 2012, è a giusta ragione che l’UAI ha stabilito che l’eventuale

diritto ad una rendita può essere dato solo una volta trascorso un (nuovo)

termine di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 let. b LAI, ossia al più presto

dal 1° gennaio 2014 e che ha informato l’insorgente che in quel momento avrebbe

rivalutato le condizioni per il conferimento di una nuova prestazione.

In

queste condizioni il ricorso deve essere respinto, mentre la decisione

impugnata va confermata.

L’incarto

va trasmesso all’UAI per le sue incombenze conformemente a quanto indicato

nella decisione del 15 luglio 2013 ed a quanto figura nella presa di posizione

del 10 settembre 2013 del dr. med. __________ (doc. IV/1).

7.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, nel caso concreto le spese di complessivi fr. 500.-- vanno

a carico della ricorrente.

Quest’ultima

ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con gratuito patrocinio (doc. I).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la

disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto

un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre

2004).

Nella

fattispecie la richiesta va respinta già solo per il fatto che la causa era fin

dall’inizio priva di possibilità di esito favorevole. Infatti, alla luce delle chiare

risultanze mediche riassunte nei consid. 4 e 6 della presente sentenza l’interessata

non avrebbe avuto alcuna possibilità di vincere la causa.

In

queste circostanze la domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. L’incarto

è trasmesso all’UAI per i suoi incombenti.

4. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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