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Decisione

32.2013.155

Assicurato posto al beneficio di una rendita intera sulla base di una perizia multidisciplinare. Ricorso della cassa pensioni accolto, con rinvio degli atti all'ufficio AI per nuovi accertamenti di na

10 febbraio 2014Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti del SAM hanno infine concluso:

"

(…)

A riguardo della prognosi valetudinaria a medio-lungo

termine riteniamo attualmente prematuro esprimersi in merito e giudichiamo

ragionevole, al fine di fornire una risposta adeguata, prevedere una

rivalutazione peritale del caso tra un paio di anni. L'A. dovrà continuare con

della fisioterapia attiva ambulatoriale onde migliorare ulteriormente la forza

del quadricipite a sin., con miglior stabilità del ginocchio, inoltre la

rieducazione alla deambulazione ed il miglioramento della postura. A riguardo

della spalla sin. vi è da attendersi un miglioramento con l'intervento

chirurgico proposto dal Dr. med. __________i, specialista FMH chirurgia

ortopedica. Importante sarà pure la continuazione dell'intercorrente presa a

carico psichiatrica con eventualmente rinforzo della psicofarmacologia, in particolare

antidepressiva, secondo la valutazione della psichiatra curante. (…)"

(doc. AI 193/38)

Recepite

le conclusione del SAM, con rapporto finale 7 marzo 2013 il SMR ha ritenuto le

seguenti inabilità lavorative: 100% dal 18 ottobre 2008 nella precedente

professione di cameriere; 100% dal 18 ottobre 2008, 50% dal 1° aprile 2010 e 100%

dal 15 novembre 2010 in attività adeguate (doc. AI 194).

2.7. Dopo

la ricezione del presente ricorso, con scritto 27 settembre 2013 il dr. __________

del SMR ha sottoposto al SAM le seguenti domande:

"

(…)

In considerazione dei punti sollevati della controparte

ed in considerazione di punti non chiari nella perizia SAM vi devo chiedere

- Una presa di posizione in merito

alle argomentazioni sollevate dal dr. __________ nella sua nuova perizia sugli

atti.

- Una dettagliata presa di

posizione in merito all'indicazione del perito Dr. __________ che l'inabilità

lavorativa del 70% inizia a partire dal 18.1.2008. Da rilevare che nella

documentazione agli atti la Dr.ssa __________ (vedi rapporto del maggio 2009)

comunica l'inizio di un trattamento antidepressivo per depressione reattiva e

che la presa a carico psichiatrica inizia nel gennaio 2010. Inoltre le

valutazioni psichiatriche del Dr. __________ – ottobre 2010 – e del Dr. __________

– novembre 2010, non avevano attestato un quadro compatibile con un episodio

depressivo grave, così come la psichiatra curante, Dr.ssa __________, che

inizialmente attesta una sindrome da disadattamento, successivamente evoluta in

un episodio depressivo di grado medio (11.03.2011) e in seguito medio-grave

(20.04.2011).

- Una presa di posizione in merito

al fatto che il dosaggio plasmatico dei medicamenti è giunto successivamente

alla visita peritale psichiatrica (dosaggio inferiore al valore minimo per quietiapina

e tradozone, in range per il clorazepato) e quindi non è stato possibile

confrontare l'A. su tale elemento che ipotizza essere legato ad una compliance

non ottimale delle terapie a fronte della dichiarazione dell'A. di una regolare

assunzione.

- Di specificare in dettaglio

l'evoluzione della CL soprattutto in attività adeguata dal 2008 come richiesto

nella sentenza del TCA del 9.8.2012.

- Di fornire una discussione collegiale

in merito alla cumulabilità o meno delle varie patologie. In particolare non si

comprende per quali motivi l'assicurato è stato dichiarato completamente

inabile anche in attività adeguata." (doc. VII/1)

Una

volta raccolte le prese di posizioni dei singoli consulenti coinvolti nella perizia

multidisciplinare, con scritto 14 novembre 2013 il SAM ha risposto alle suddette

domande (XI).

Esaminate

le risposte, con annotazioni 3 dicembre 2013 il già citato dr. __________ e la

dr.ssa __________, quest’ultima specialista in psichiatria e psicoterapia al

SMR, hanno rilevato:

"

L'attuale risposta del

dr. __________ non risulta purtroppo sufficientemente chiara e convincente.

In particolare dovrà essere meglio chiarita la

questione dell'evoluzione nel tempo dell'IL e dovrà essere chiarita la

questione dell'esigibilità d'una cura medicamentosa adeguata in considerazione

di tassi molto bassi in occasione della perizia SAM.

Il caso dovrà essere rivalutato a livello peritale

psichiatrico per colmare le lacune evidenziate." (doc. XI/4)

Orbene

questo TCA condivide la necessità di procedere ai succitati accertamenti

psichiatrici.

In

particolare va fatto notare che il dr. __________, in merito alle divergenti

valutazioni operate dai suoi colleghi e riportate nel succitato scritto del

SMR, dopo aver criticato la perizia sugli atti eseguita dal dr. __________

(psichiatra fiduciario della Cassa), ha risposto:

"

(…)

Io ho valutato una IL completa a partire dal momento

dell'incidente motociclistico, ossia dal 18.10.2008 in quanto di fatto il

peritando da tale data di fatto non riprenderà più a lavorare.

L'osservazione fatta dal perito Dr. __________ la trovo

giustificata: forse non ho considerato a sufficienza le valutazioni dei

Colleghi, sarebbe dunque più opportuno, cautelativo, accettabile fare partire

l'IL completa dal momento del ricovero in ambiente stazionario specialistico psichiatrico,

ossia dal 24.04.2011 (ricovero __________) anche se ciò mi sembra un poco

speculativo. (…)" (doc. XI/2)

Il

dr. __________ ha modificato l’inizio della totale inabilità lavorativa

facendola risalire non più, come esposto in sede di perizia SAM, all’evento

infortunistico (18 ottobre 2008), ma al ricovero presso l’__________ (24 aprile

2011). Egli non ha comunque dettagliatamente preso posizione sulle diverse

diagnosi poste dai suoi colleghi (va ricordato che il dr. __________ ha

valutato come grave l’ episodio, senza sintomi psicotici, depressivo).

Va

anche affrontata la questione dell’adeguatezza del trattamento psichiatrico,

tenendo del resto anche conto della nuova terapia farmacologica attestata il 20

dicembre 2013 dalla psichiatra curante, dr.ss __________ (doc. XIV/10).

Determinante

è poi accertare l’evoluzione del grado d’incapacità lavorativa, sia nella

propria professione che in attività adeguate, dall’infortunio del 2008.

Al

perito spetterà confermare o meno quanto riportato dal SAM in merito alle

conseguenze sulla capacità lavorativa, ossia:

"

Come riferito al

capitolo precedente riteniamo al momento prematuro prendere posizione in modo

chiaro su eventuali provvedimenti d'integrazione professionale i quali sono si

possibili, ma non al momento realizzabili, e ciò specialmente a causa della

situazione psicopatologica descritta. Queste saranno a nostro avviso da

concordare con la psichiatra curante, verosimilmente dopo un riallenamento al

lavoro, con il supporto delle preposte figure dell'Ufficio AI. (…)"

(doc.

AI 193/38)

A

dipendenza dell’esito del nuovo accertamento psichiatrico, dovrà

se del caso essere effettuata anche un’approfondita discussione plenaria fra

tutti gli specialisti interessati dalla perizia SAM, per determinare

l’eventuale grado di inabilità lavorativa globale dell’interessato sia nella

sua che in altre attività adeguate. Al riguardo occorre ricordare che, secondo

la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di

un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9

aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).

In

queste circostanze, un rinvio per un nuovo accertamento psichiatrico, al quale

del resto sia la Cassa che l’interessato hanno dato il proprio assenso, risulta

essere giustificato. Va ricordato che il TCA, di norma, rinvia l’incarto

all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del

27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti

peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,

eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

quest’ultima evenienza corrisponde al caso concreto.

In esito a tali nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà in

seguito emettere una nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso

ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale diritto alla rendita.

Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va accolto.

Benché

vincente e patrocinato da un legale, l’istituto di previdenza

ricorrente non ha diritto a ripetibili. Infatti, conformemente alla

giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle

autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V

149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 pag.

164).

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 16 luglio 2013 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al

consid. 2.7.

Considerandi

2.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’amministrazione.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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