32.2013.155
Assicurato posto al beneficio di una rendita intera sulla base di una perizia multidisciplinare. Ricorso della cassa pensioni accolto, con rinvio degli atti all'ufficio AI per nuovi accertamenti di na
10 febbraio 2014Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2013.155
Data decisione, Autorità:
10.02.2014, TCA
Titolo:
Assicurato posto al beneficio di una rendita intera sulla base di una perizia multidisciplinare. Ricorso della cassa pensioni accolto, con rinvio degli atti all'ufficio AI per nuovi accertamenti di natura psichiatrica
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
LPGA
art. 6 LPGA
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
ata
Incarto n.
32.2013.155
BS/sc
Lugano
10 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 16 luglio 2013 emanate
da
in relazione al
caso:
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
PI 1
rappr: RA 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. __________,
classe 1971, attivo quale cameriere, nel gennaio 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per i postumi di un incidente occorso il 18 ottobre
2008 (doc. AI 1).
1.2. Raccolta
la documentazione medica dalla __________ (agente quale assicuratore LAINF) e dalla
Cassa pensioni RI 1 esperiti gli accertamenti medici ed economici, tra cui una
perizia reumatologica a cura del dr. __________, con decisioni 19 gennaio 2012
(preavvisate il 1° aprile 2011; doc. AI 86) l’Ufficio AI ha posto l’assicurato
al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2009 al 30 giugno 2010 e nuovamente
dal 1° novembre 2010 (doc. AI 127; per le motivazioni cfr. doc. AI 129).
In
data 9 agosto 2012 la Cassa pensioni RI 1 (in seguito: Cassa), presso la quale
l’assicurato era affiliato per il tramite del suo ex datore di lavoro, ha interposto
ricorso contro le succitate decisioni.
Con
sentenza 9 agosto 2012 questo TCA, in accoglimento del ricorso, ha rinviato gli
atti all’Ufficio AI per l’esecuzione di una perizia multidisciplinare,
rilevando in particolare:
" …In questo senso va pertanto confermata la necessità,
palesata dal SMR, di procedere ad una perizia pluridisciplinare per valutare lo
stato di salute dell’assicurato dal 2008 visto che sono emerse, contrariamente
a quanto valutato dallo stesso SMR il 7 giugno 2010 (doc. AI 33), delle
affezioni extrainfortunistiche, tenuto conto anche delle risultanze della
perizia 18 marzo 2011 del dr. __________ (cfr. consid. 2.6.1). Non solo, ma
anche dal punto psichiatrico la fattispecie necessita di un chiarimento
ritenuto che, secondo i rapporti 20 aprile e 12 settembre 2011 della psichiatra
curante, il crollo psichico è avvenuto alla metà di novembre 2010, a poco più di un mese dalle visite peritali presso i dr. __________ (8 ottobre 2010) e __________
(5 ottobre 2010), i quali, esclusa sostanzialmente la presenza di una patologia
psichiatrica invalidante, avevano concordemente valutato una prognosi favorevole” (pag. 7 della
sentenza in doc. AI165/7)
1.3. L’Ufficio
AI ha di conseguenza ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM. Sulla
base del relativo rapporto datato 23 febbraio 2013 e del rapporto finale 7
marzo 2013 del SMR (Servizio medico dell’AI), l’assicurato è stato ritenuto inabile
al 100% in ogni attività dal 18 ottobre 2008, al 50% dal 1° aprile 2010 e
nuovamente al 100% dal 15 novembre 2010 in avanti. Di conseguenza, con tre decisioni del 16 luglio 2013 (preavvisate l’8 marzo 2013) l’amministrazione lo ha
posto al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2009, di una mezza
rendita dal 1° agosto 2010 e di una rendita intera dal 1° febbraio 2011 (doc.
AI 220).
1.4. Contro
le succitate decisioni la Cassa, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente ricorso. Contestando la perizia del SAM, in particolare la valutazione
psichiatrica, fondandosi sulla valutazione 22 maggio 2013 del proprio psichiatrica
di fiducia (dr. __________), l’istituto di previdenza ribadisce sostanzialmente
come l’amministrazione non abbia esaminato l’obbligo di riduzione del danno da
parte dell’assicurato e di non aver esaminato la possibilità di adottare dei
provvedimenti reintegrativi.
1.5. Con
osservazioni 4 ottobre 2012 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Egli contesta la valutazione psichiatrica del medico fiduciario
della Cassa, evidenziando la congruenza e la completezza della perizia multidisciplinare.
L’insorgente contesta altresì di non aver dimostrato di aver fatto tutto il
possibile per reintegrarsi nel mondo del lavoro (VIII).
1.6. Con
la risposta di causa datata 10 dicembre 2013, dopo aver interpellato i periti
del SAM e fondandosi sulle annotazioni del proprio servizio medico, l’Ufficio
AI ha postulato il rinvio degli atti per un ulteriore accertamento d’ordine
psichiatrico (XI).
Interpellati
dal TCA, con scritto 23 dicembre 2013 l’assicurato (XIV) e la Cassa, con
lettera datata 7 gennaio 2014 (XV), hanno dato il loro assenso alla proposta di
rinvio degli atti.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Pacifica
è la legittimazione ex art. 59 LPGA della Cassa a ricorrere contro la presente
decisione dell’Ufficio AI, a lei regolarmente notificata, stante il suo obbligo
prestativo a dipendenza del riconoscimento di prestazioni AI (DTF 132 V 5 consid.
3.3.1).
Nel
merito
2.3. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una
rendita intera.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività
da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro,
previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.5. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto
di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI).
2.6. Nel
caso in esame, a seguito della STCA 9 agosto 2012 di rinvio, l’Ufficio AI ha
esperito una perizia pluridisciplinare. Con rapporto 23 febbraio 2013 i medici
del SAM, sulla base di tre consultazioni specialistiche – di natura
reumatologica (dr__________), neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________),
hanno posto le seguenti diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F
32.2).
Periartropatia del ginocchio ds. con soprattutto
interessamento del pes anserinus, nonché iniziale gonartrosi in:
- stato dopo osteosintesi di
una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale in data 18.10.2008.
Periartropatia del ginocchio sin. in:
- stato dopo osteosintesi di
una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale in data 16.6.2011, con
ritardo di consolidamento.
Periatropatia omero scapolare tendinopatica alla spalla
sin. con sintomatologia leggera d'impingement, nonché tendinosi inserzionale
del tendine sottoscapolare. (…)" (doc. AI 193/30)
In
sintesi, sulla base dei succitati consulti, non risultando affezioni
invalidanti d’ordine neurologico, i periti hanno ritenuto l’assicurato
totalmente inabile nella propria attività di cameriere sin dall’evento
infortunistico del 18 ottobre 2008, sommando parzialmente l’incapacità dal
punto di vista reumatologico (80%) e psichiatrico (70%). Il dr. __________ ha invece
valutato una piena abilità in attività rispettose delle limitazioni esposte
nella sua perizia, mentre il dr. __________ ha ritenuto che l’assicurato possa
svolgere altre attività nella misura del 30%.
Fatti
I
periti del SAM hanno infine concluso:
"
(…)
A riguardo della prognosi valetudinaria a medio-lungo
termine riteniamo attualmente prematuro esprimersi in merito e giudichiamo
ragionevole, al fine di fornire una risposta adeguata, prevedere una
rivalutazione peritale del caso tra un paio di anni. L'A. dovrà continuare con
della fisioterapia attiva ambulatoriale onde migliorare ulteriormente la forza
del quadricipite a sin., con miglior stabilità del ginocchio, inoltre la
rieducazione alla deambulazione ed il miglioramento della postura. A riguardo
della spalla sin. vi è da attendersi un miglioramento con l'intervento
chirurgico proposto dal Dr. med. __________i, specialista FMH chirurgia
ortopedica. Importante sarà pure la continuazione dell'intercorrente presa a
carico psichiatrica con eventualmente rinforzo della psicofarmacologia, in particolare
antidepressiva, secondo la valutazione della psichiatra curante. (…)"
(doc. AI 193/38)
Recepite
le conclusione del SAM, con rapporto finale 7 marzo 2013 il SMR ha ritenuto le
seguenti inabilità lavorative: 100% dal 18 ottobre 2008 nella precedente
professione di cameriere; 100% dal 18 ottobre 2008, 50% dal 1° aprile 2010 e 100%
dal 15 novembre 2010 in attività adeguate (doc. AI 194).
2.7. Dopo
la ricezione del presente ricorso, con scritto 27 settembre 2013 il dr. __________
del SMR ha sottoposto al SAM le seguenti domande:
"
(…)
In considerazione dei punti sollevati della controparte
ed in considerazione di punti non chiari nella perizia SAM vi devo chiedere
- Una presa di posizione in merito
alle argomentazioni sollevate dal dr. __________ nella sua nuova perizia sugli
atti.
- Una dettagliata presa di
posizione in merito all'indicazione del perito Dr. __________ che l'inabilità
lavorativa del 70% inizia a partire dal 18.1.2008. Da rilevare che nella
documentazione agli atti la Dr.ssa __________ (vedi rapporto del maggio 2009)
comunica l'inizio di un trattamento antidepressivo per depressione reattiva e
che la presa a carico psichiatrica inizia nel gennaio 2010. Inoltre le
valutazioni psichiatriche del Dr. __________ – ottobre 2010 – e del Dr. __________
– novembre 2010, non avevano attestato un quadro compatibile con un episodio
depressivo grave, così come la psichiatra curante, Dr.ssa __________, che
inizialmente attesta una sindrome da disadattamento, successivamente evoluta in
un episodio depressivo di grado medio (11.03.2011) e in seguito medio-grave
(20.04.2011).
- Una presa di posizione in merito
al fatto che il dosaggio plasmatico dei medicamenti è giunto successivamente
alla visita peritale psichiatrica (dosaggio inferiore al valore minimo per quietiapina
e tradozone, in range per il clorazepato) e quindi non è stato possibile
confrontare l'A. su tale elemento che ipotizza essere legato ad una compliance
non ottimale delle terapie a fronte della dichiarazione dell'A. di una regolare
assunzione.
- Di specificare in dettaglio
l'evoluzione della CL soprattutto in attività adeguata dal 2008 come richiesto
nella sentenza del TCA del 9.8.2012.
- Di fornire una discussione collegiale
in merito alla cumulabilità o meno delle varie patologie. In particolare non si
comprende per quali motivi l'assicurato è stato dichiarato completamente
inabile anche in attività adeguata." (doc. VII/1)
Una
volta raccolte le prese di posizioni dei singoli consulenti coinvolti nella perizia
multidisciplinare, con scritto 14 novembre 2013 il SAM ha risposto alle suddette
domande (XI).
Esaminate
le risposte, con annotazioni 3 dicembre 2013 il già citato dr. __________ e la
dr.ssa __________, quest’ultima specialista in psichiatria e psicoterapia al
SMR, hanno rilevato:
"
L'attuale risposta del
dr. __________ non risulta purtroppo sufficientemente chiara e convincente.
In particolare dovrà essere meglio chiarita la
questione dell'evoluzione nel tempo dell'IL e dovrà essere chiarita la
questione dell'esigibilità d'una cura medicamentosa adeguata in considerazione
di tassi molto bassi in occasione della perizia SAM.
Il caso dovrà essere rivalutato a livello peritale
psichiatrico per colmare le lacune evidenziate." (doc. XI/4)
Orbene
questo TCA condivide la necessità di procedere ai succitati accertamenti
psichiatrici.
In
particolare va fatto notare che il dr. __________, in merito alle divergenti
valutazioni operate dai suoi colleghi e riportate nel succitato scritto del
SMR, dopo aver criticato la perizia sugli atti eseguita dal dr. __________
(psichiatra fiduciario della Cassa), ha risposto:
"
(…)
Io ho valutato una IL completa a partire dal momento
dell'incidente motociclistico, ossia dal 18.10.2008 in quanto di fatto il
peritando da tale data di fatto non riprenderà più a lavorare.
L'osservazione fatta dal perito Dr. __________ la trovo
giustificata: forse non ho considerato a sufficienza le valutazioni dei
Colleghi, sarebbe dunque più opportuno, cautelativo, accettabile fare partire
l'IL completa dal momento del ricovero in ambiente stazionario specialistico psichiatrico,
ossia dal 24.04.2011 (ricovero __________) anche se ciò mi sembra un poco
speculativo. (…)" (doc. XI/2)
Il
dr. __________ ha modificato l’inizio della totale inabilità lavorativa
facendola risalire non più, come esposto in sede di perizia SAM, all’evento
infortunistico (18 ottobre 2008), ma al ricovero presso l’__________ (24 aprile
2011). Egli non ha comunque dettagliatamente preso posizione sulle diverse
diagnosi poste dai suoi colleghi (va ricordato che il dr. __________ ha
valutato come grave l’ episodio, senza sintomi psicotici, depressivo).
Va
anche affrontata la questione dell’adeguatezza del trattamento psichiatrico,
tenendo del resto anche conto della nuova terapia farmacologica attestata il 20
dicembre 2013 dalla psichiatra curante, dr.ss __________ (doc. XIV/10).
Determinante
è poi accertare l’evoluzione del grado d’incapacità lavorativa, sia nella
propria professione che in attività adeguate, dall’infortunio del 2008.
Al
perito spetterà confermare o meno quanto riportato dal SAM in merito alle
conseguenze sulla capacità lavorativa, ossia:
"
Come riferito al
capitolo precedente riteniamo al momento prematuro prendere posizione in modo
chiaro su eventuali provvedimenti d'integrazione professionale i quali sono si
possibili, ma non al momento realizzabili, e ciò specialmente a causa della
situazione psicopatologica descritta. Queste saranno a nostro avviso da
concordare con la psichiatra curante, verosimilmente dopo un riallenamento al
lavoro, con il supporto delle preposte figure dell'Ufficio AI. (…)"
(doc.
AI 193/38)
A
dipendenza dell’esito del nuovo accertamento psichiatrico, dovrà
se del caso essere effettuata anche un’approfondita discussione plenaria fra
tutti gli specialisti interessati dalla perizia SAM, per determinare
l’eventuale grado di inabilità lavorativa globale dell’interessato sia nella
sua che in altre attività adeguate. Al riguardo occorre ricordare che, secondo
la giurisprudenza federale, per determinare il grado di inabilità lavorativa di
un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare
le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che
scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti
interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9
aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15).
In
queste circostanze, un rinvio per un nuovo accertamento psichiatrico, al quale
del resto sia la Cassa che l’interessato hanno dato il proprio assenso, risulta
essere giustificato. Va ricordato che il TCA, di norma, rinvia l’incarto
all’UAI o perché vi sono accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del
27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen,
eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);
quest’ultima evenienza corrisponde al caso concreto.
In esito a tali nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà in
seguito emettere una nuova decisione, preceduta dal relativo preavviso
ex art. 57a LAI, in merito all’eventuale diritto alla rendita.
Annullata di conseguenza la decisione contestata, il ricorso va accolto.
Benché
vincente e patrocinato da un legale, l’istituto di previdenza
ricorrente non ha diritto a ripetibili. Infatti, conformemente alla
giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle
autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 126 V
149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7; per le eccezioni: DTF 112 V 362; RAMI 1992 pag.
164).
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 16 luglio 2013 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al
consid. 2.7.
Considerandi
2.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’amministrazione.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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