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Decisione

32.2013.157

Reiezione di una domanda di rendita di un'assicurata parzialmente attiva. Conferma della valutazione medico-teorica e del calcolo del grado d'invalidità effettuato secondo il metodo misto

29 settembre 2014Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo

dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a

livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito

effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure

ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del

valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una

deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici.

A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di

cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di

raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF

134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.

325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF

9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio

AI ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010)

elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario

mensile di fr. 4'268.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media

lavorativa settimanale, il salario corrisponde a fr. 53'357,56.-- per l’intero

anno e per un impiego a tempo pieno.

L’amministrazione,

tenuto conto di una capacità lavorativa del 60%, di una riduzione di reddito

per circostanze personali complessivamente del reddito del 16% (8% per attività

leggere e 8% per altri fattori di riduzione) e di un grado di occupazione del 25%,

ha quantificato un reddito da invalida di fr. 6’7123.--, aggiornato al 2011.

Dal

raffronto dei redditi il grado d’invalidità è del 36% .

A proposito della percentuale di

riduzione, va rilevato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il

Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da questo

Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei

multipli di 5. Riconoscendo una riduzione di reddito del 20%, il reddito da invalida

risulta essere di fr. 6'403 .--, motivo per cui dal raffronto dei redditi

risulta un grado d’invalidità del 39,6% (10’612- 6'403 x 100 : 10'612), che va

arrotondato a 40% (DTF 130 V 121 consid. 3.2). Tale correzione, come si vedrà, non cambia l’esito della

vertenza (cfr. consid. 2.12).

2.10.3. Per

il periodo 27 luglio 2011 – 9 dicembre 2012 l’assicurata presenta una totale

inabilità in tutte le attività dovuta all’intevento chirurgico alla spalla

destra, motivo per cui il grado d’invalidità è del 100%

2.10.4. Dal

10 dicembre 2012 e sino alla decisione contestata la situazione è ritornata

come prima dell’intervento chirurgico e va pertanto confermato un grado

d’invalidità del 40%.

2.11.

2.11.1. Per

quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che

l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo -

che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna

di esse.

In

particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero

(N. 3090)."

Mentre alle cifre

3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere

sempre del 100% (Pratique VSI 1997 pag. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 pag. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro con-facente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire

meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del

17.

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provve-dimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicu-rato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5). L’interessato

deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei familiari in

misura maggiore rispetto a chi non ha pro-blemi di salute (I 257/04 e DTF 130 V

97.

consid. 3.3.3). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

mo-mento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione

della capacità al lavoro nell’ambito domestico."

Al

riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e

senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni

delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d;

RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4, ). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità

di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta

decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

2.11.2

Nella

fattispecie in esame, l'Ufficio AI ha proceduto a due inchieste economiche, la

prima il 16 novembre 2010 (doc. AI 26) concludente per un grado d’impedimento complessivo

del 33% e la seconda, dopo il peggioramento del gennaio 2011, datata 18 aprile

2013.

e concludente per una percentuale d’impedimenti del 39% (doc. AI 69).

Oggetto

di contestazione sono le attività di “pulizia appartamento” (posizione 5.3

dell’inchiesta) e “bucato, confezione e riparazione indumenti” (posizione 5.5).

In

merito alle due succitate posizioni nel rapporto 18 aprile 2013 si legge:

" (…)

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale

degli impedimenti

60.

percentuale

di invalidità

12.

Dispone di una piccola aspirapolvere di cui si serve

tuttora, ma delega comunque le pulizie approfondite della casa quando occorre utilizzare

lo straccio. Ammette di servirsi dello swiffer, così come di eseguire quelle

attività leggere che consentono l'uso di una sola mano (il rigoverno delle

vaschette, per esempio).

Il cambio delle lenzuola vede invece, quando possibile,

l'intervento dei famigliari, anche perché l'assicurata fatica a sollevare il

piumone servendosi di una sola mano. Di fatto è la figlia, spiega la signora,

che interviene nelle pulizie approfondite dalla casa ogni due settimane, a

seconda della disponibilità, soprattutto in quelle operazioni, come il

rigoverno dei vetri, che l'assicurata non è in alcun modo capace di eseguire.

Le attività qui considerate sono pesanti tuttavia

vengono effettuate oggi come un tempo limitatamente alle operazioni più

leggere. Si riconosce un maggior rallentamento ma anche la possibilità – e

l'esigibilità – da parte dei famigliari di collaborare.

(…)

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20.

percentuale

degli impedimenti

40.

percentuale

di invalidità

8.

Del bucato se ne occupa il figlio, che provvede lui

stesso a togliere e inserire in lavatrice la biancheria; a questo riguardo la

signora rileva la difficoltà nello stendere sullo stenditoio e dunque l'esigenza

di delegare. La signora ammette poi di disporre di un'asciugatrice, di cui si

serve perlopiù d'inverno.

Anche dello stiro si fa completamente carico il figlio,

che porta l'intero bucato in negozio e lo stira insieme ai capi dei clienti.

Valutando i limiti funzionali indicati medicalmente,

ritengo che ci si possa attendere un maggior impegno dall'assicurata non tanto

nello stiro quando nel bucato: la signora può disporre liberamente del proprio

elettrodomestico ed ha altresì la fattiva capacità di caricarlo e scaricarlo

servendosi di una mano; può altresì stendere sullo stendino e anche piegare gli

indumenti.

Non ritengo, in definitiva, che la percentuale proposta

a suo tempo debba essere aumentata proprio in considerazione di queste

riflessioni e dell'esigibilità della collaborazione dei famigliari (nel trasporto

degli indumenti e anche a stendere, se necessario). (doc. AI 69/4-5)

L’assicurata

rileva di essere stata riconosciuta da tutti i medici inabile al 100% nella sua

precedente attività di ausiliaria di pulizia e quindi non capisce il motivo per

cui è stata ritenuta abile nella misura del 40% per la pulizia

dell’appartamento e del 60% per le mansioni “bucato, confezione e riparazione indumenti”.

A

tal riguardo, nelle annotazioni 17 luglio 2013 l’assistente sociale ha correttamente

spiegato:

"

(…)

Ricordo come l'inchiesta abbia tenuto conto dei

cambiamenti intervenuti dopo il peggioramento dello stato di salute ed abbia

fatto riferimento sia alle dichiarazioni dell'assicurata, che ai limiti funzionali

descritti medicalmente.

Le attività di carattere domestico, a differenza di

quella lucrativa, possono essere distribuite sull'arco della settimana o

comunque del tempo, ed è oltremodo esigibile una minima collaborazione da parte

dei famigliari, aspetti che hanno inciso a loro volta nella definizione del

grado di impedimento per ciascuna attività."

(doc. AI 84/1)

Del

resto, il grado d’inabilità del 39% risultato della seconda inchiesta corrisponde

sostanzialmente all’incapacità lavorativa del 40% quale casalinga definita in

sede peritale (cfr. doc. AI 54-11).

2.12

Visto quanto sopra, ritenuta una incontestata ripartizione del 25% quale salariata (tenendo anche conto di un grado d’invalidità corretto come

da consid. 10.2.2. e 10.2.4) e del 75% quale casalinga, 40% si hanno le

seguenti invalidità globali:

periodo

gennaio 2008 – dicembre 2010

Attività Quota parte Limitazione Grado

d’inv. parziale

Salariata

25% 0% 0%

Casalinga

75% 33% 25%

Grado

d’invalidità globale 25%

periodo

gennaio 2011 – 26 luglio 2012

Attività Quota parte Limitazione Grado

d’inv. parziale

Salariata

25% 40% 10%

Casalinga

75% 39% 29%

Grado

d’invalidità globale 39%

periodo

27.

luglio 2012 – 9 dicembre 2012

Attività

Quota parte Limitazione Grado d’inv. parziale

Salariata

25% 100% 25%

Casalinga

75% 100% 75%

Grado

d’invalidità globale 100%

periodo

10.

dicembre 2012 – 23 luglio 2013

Attività Quota parte Limitazione Grado

d’inv. parziale

Salariata

25% 40% 10%

Casalinga

75% 39% 29%

Grado

d’invalidità globale 39%

In

queste circostanze, il grado minimo d’invalidità essendo stato raggiunto nel

luglio 2012 (operazione alla spalla), l’assicurata ha diritto ad una rendita

intera dal 1° luglio 2012 sino al 31 marzo 2013, tre mesi dopo l’attestato

miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI). È vero che l’amministrazione ha erroneamente

erogato la rendita intera dal 1° giugno 2012, considerando il 27 giugno (e non

luglio) 2012 la data dell’intervento alla spalla destra che ha portato ad una totale

incapacità lavorativa temporanea. Tuttavia, considerate

tutte le circostanze del caso, questo TCA rinuncia a effettuare una reformatio

in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà (STFA U 192/02

del 23 giugno 2003, U 334/02 del 22 aprile 2003, H 313/01 del 17 giugno 2003 ;DTF

119.

V 249 consid. 2.5)

Visto

quanto sopra, nel suo esito la decisione contestata merita conferma, mentre il

ricorso va respinto.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1.Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico all’assicurata.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti