Lexipedia

Decisione

32.2013.161

Domanda di condono respinta. Non dato il requisito della buona fede. L'assicurata si sarebbe dovuta accorgere che la rendita percepita non era dovuta essendo stato soppresso il suo diritto alla rendit

23 maggio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato

l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare,

cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto

o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,

consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5

p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180,

102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407)

oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione

gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la

stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA 31 agosto 1993 nella causa

I., p. 3);

Il

requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale

dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L’art. 5 cpv. 1

OPGA stabilisce che vi un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini

della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

2.4. Nel caso in

esame, a sostegno della sua buona fede, l’assicurato ha evidenziato:

"

(…)

Innanzitutto si rileva che in sede di richiesta di

condono, il qui ricorrente ha richiamato gli incarti dell'USSI e LAPS. Tali

richiami sono stati inevasi.

Quanto richiesto tendeva a dimostrare la sua buona

fede. Egli, infatti, era ed è convinto di aver segnalato, a suo tempo la

decisione del lodevole Tribunale Cantonale delle Assicurazioni agli uffici

competenti. Questa sua convinzione era stata inoltre rafforzata dal fatto che,

proprio in vista della soppressione della rendita AI, egli aveva presentato

contestualmente domanda di assistenza; domanda che, però, gli era stata

rifiutata proprio perché percepiva la rendita AI.

Nonostante le segnalazioni, dunque, il ricorrente

continuò a percepire la rendita AI e tenuto poi conto del suo stato di salute,

sempre ritenuto inabile al lavoro dai suoi medici curanti, egli si convinse poi

di avere ancora diritto alla rendita AI.

Tale convinzione, non solo sua, fece sì che egli, nel

corso del mese di agosto 2012 non presentò una nuova domanda AI, ma, per il

tramite del suo medico curante, presentò una domanda di peggioramento dello

stato di salute. La nuova domanda venne, infatti, presentata solo dopo la

richiesta da parte dell'Ufficio AI. (…)" (doc. I, pag. 5-6)

Asserisce

quindi che, dopo la soppressione della rendita, ha quindi chiesto l’assistenza

pubblica (a tal riguardo il richiamo dei relativi atti non è necessario; sul

tema dell'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid.

2.1 pag. 211 con rinvii), che gli è

stata rifiutata perché percepiva appunto la rendita. Questa circostanza non

significa giocoforza che tale prestazione fosse ancora dovuta. L’assicurato,

allora come ora rappresentato dall’avv. RA 1, era ben consapevole di non avere

(più) diritto alla rendita d’invalidità, oggetto della STCA 30 aprile 2009 (cfr.

consid. 1.1). In questo contesto non è rilevante che il 28 agosto 2012 la

curante, dr.ssa __________, abbia segnalato un peggioramento delle condizioni

di salute utilizzando il formulario previsto per la “domanda di aggravamento”,

per far nascere al ricorrente la convinzione di avere (ancora) diritto alle

citate prestazioni (del resto nel progetto di decisione 9 gennaio 2013 si fa

esplicitamente riferimento al fatto che non è stato credibilmente dimostrato

che le condizioni oggettive, che possono dare diritto a prestazioni, si

siano modificate, motivo per cui la richiesta del 28 agosto 2012 è stata

trattata quale nuova domanda di rendita). Anzi, l’assicurato avrebbe dovuto farsi

delle domande sulla liceità di tali versamenti, informandosi presso l’Ufficio

AI o la Cassa di compensazione competente per l’erogazione della rendita in

parola. Va poi evidenziato che, come si desume dal tenore della lettera 7

febbraio 2013 della Cassa pensioni dei dipendenti della __________, che solo

nel 2013 l’assicurato ha avvisato il citato istituto di previdenza della

soppressione della rendita AI (doc. AI 179/59).

Certo

che all’amministrazione va imputata una negligente inazione. A tal riguardo

Considerandi

correttamente l’insorgente ha evidenziato:

"

(…)

Intanto va detto che la Cassa __________ di

Compensazione ricevette la decisione di soppressione della rendita già in data

16.

giugno 2008, inoltre l'Ufficio AI ricevette già in data 6 novembre 2008 la

decisione di questo lod. Tribunale con la quale non venne concesso l'effetto sospensivo

alla decisione di soppressione della rendita.

Inoltre con lettera di data 21 gennaio 2009 l'Ufficio Centrale di Compensazione UCC, Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli

assicurati residente all'estero UAIE segnalò all'Ufficio AI del Canton Ticino

di aver emesso una decisione di soppressione della rendita del ricorrente.

Infine, la decisione definitiva di questo lod.

Tribunale delle assicurazioni di data 30 aprile 2009 venne intimata anche

all'Ufficio AI.

L'amministrazione avrebbe poi potuto accorgersi che la

rendita veniva ancora erogata nell'anno 2009 quando l'Assicurazione __________

e poi ancora l'Ufficio Centrale di Compensazione UCC scrissero all'Ufficio AI

del Canton Ticino nel corso del mese di giugno e luglio 2009. E ancora

nell'anno 2010, quando nel corso del mese di marzo vi fu uno scambio di

corrispondenza con la __________ (…)" (doc. I, pag. 6)

Tuttavia,

dal momento che oggetto del contendere è la domanda di condono, quanto sopra

non è rilevante. Lo sarebbe eventualmente stato qualora contestato fosse stato

l’ordine di restituzione, rispettivamente il diritto alla restituzione. A tale

riguardo, l’art. 25 cpv. 2 LPGA prescrive che il diritto di esigere la restituzione

si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo

il versamento della prestazioneai

fini del giudizio il dubbio sulla correttezza [il termine relativo di un

anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA, secondo la giurisprudenza e contrariamente al

tenore letterale della norma, costituisce un termine di perenzione (DTF

124.

V 380, 122 V 274, 119 V 431 consid. 3a) e comincia a

decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto

rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (STF 8C_64/2011 del 7

novembre 2011 consid. 2.1 e 2.2,9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.1 e

3.

; DTF 133 V 579 consid. 4, 124 V 380, 119 V 433, 112 V 180 con riferimento

al termine giusta l'art. 95 cpv. 4 LADI, che si richiama ai principi fissati

dall'art. 47 cpv. 2 vLAVS al quale corrisponde in sostanza l’art. 25 LPGA;

Kieser, ATSG-Kommentar, all’art. 25 n. 38)].

In

queste circostanze, sulla base delle considerazioni che precedono, è da

escludere che l’insorgente abbia percepito in buona fede le prestazioni non

dovute.

Non

essendo adempiuto il presupposto della buona fede, rettamente l’Ufficio AI ha

respinto la domanda di condono in oggetto senza verificare se l’ulteriore

condizione cumulativa, segnatamente quella relativa all’onere gravoso, fosse o

meno realizzata.

In conclusione, l’amministrazione ha correttamente respinto la domanda

di condono dell’assicurato.

Ne

consegue che la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve

essere respinto.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente, il quale ha tuttavia postulato di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.6

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca

stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è

retta della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG],

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011;

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della

probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Sulla base di quanto riportato ai precedenti considerandi, la presente

vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi)

l'istanza tendente all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti