32.2013.162
Ufficio AI non ha applicato la procedura di preavviso. Violazione grave del diritto di essere sentito
22 maggio 2014Italiano11 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.162
BS
Lugano
22 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 15 luglio 2013 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1961, precedentemente attivo quale macchinista/traxista, nel mese di
settembre 2007 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti indicando,
quale danno alla salute, una fibromialgia generalizzata ed una depressione
(doc. AI 5).
Dopo
aver eseguito accertamenti medici (dal punto di vista psichiatrico, con
rapporto 26 settembre 2008 il SMR ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme;
doc. AI 45) e economici, con decisioni 12 novembre 2009 (preavvisate l’8 luglio
2009), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita
intera dal 1° maggio 2008, ridotta a metà (grado d’invalidità del 57%) dal 1°
gennaio 2009 in avanti (doc. AI 74 e 75). Con sentenza 7 maggio 2010 questo
TCA, confermando in sostanza sia la valutazione medica che economica, ha
accolto il ricorso nel senso di riconoscere all’insorgente il diritto alla
rendita per il figlio __________, con effetto dal 1° maggio 2008 (inc.
32.2009.215).
1.2.
Avviata nel luglio 2011 una revisione d’ufficio della rendita e nel marzo
2012 una revisione sulla base delle disposizioni finali relative alla 6a
revisione della LAI, primo pacchetto di misure (in seguito disp. finali LAI),
entrata in vigore al 1° gennaio 2012, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di
una perizia psichiatrica (a cura del CPAS) e reumatologica (dr. __________). Sulla
base di tali valutazioni peritali, nonché del progetto di reinserimento
accertato, con decisione 15 luglio 2013 l’amministrazione ha soppresso la
rendita con effetto al 31 agosto 2013, togliendo l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso. Con un’altra decisione dello stesso giorno, è stato
confermato l’ulteriore versamento della mezza rendita dal 1° settembre 20103
per un periodo massimo di due anni di esecuzione di provvedimenti professionali.
1.3. Contro
le succitate decisioni l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto
il presente ricorso chiedendo il ripristino (duraturo) della mezza rendita.
Contesta in particolare la valutazione psichiatrica alla base della decisione
di soppressione, adducendo un peggioramento del suo stato di salute extrasomatico;
ritiene inoltre non esigibile il prospettato progetto di reinserimento professionale.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso. Confermando
l’assenza di una patologia psichiatrica (disturbo da dolore somatoforme)
invalidante, ha confermato la soppressione della rendita secondo le
disposizioni finali della 6a revisione dell’AI.
1.5. Il
14 ottobre 2013 l’insorgente ha prodotto ulteriore documentazione medica (VII),
alla quale con scritto 21 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha preso posizione (IX).
1.6. A
due riprese l’insorgente ha prodotto altri atti medici (XI, XV), seguite dalle
osservazioni dell’amministrazione (XIII, XVII).
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel merito
2.2. Nel caso in esame, l’Ufficio AI ha avviato una
procedura di revisione conformemente alla lett. a cpv. 1 delle disp. finali LAI.
Secondo questo articolo, le rendite assegnate
per una sindrome senza patogenesi né eziologia chiara e senza una base di
deficit organico saranno riesaminate entro tre anni dall'entrata in vigore di
detta modifica. Se le premesse dell'art. 7 LPGA non sono adempiute, la
rendita verrà ridotta o soppressa anche nel caso in cui le premesse dell'art. 17
cpv. 1 LPGA non siano date. Il cpv.
2 dispone che l’assicurato la cui
rendita è ridotta o soppressa ha diritto ai provvedimenti di reintegrazione di
cui all'articolo 8 e che questo diritto non comporta il diritto alla
prestazione transitoria secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera c. Secondo una
recente sentenza del TF, tale
riduzione rispettivamente soppressione non è limitata alle rendite assegnate
prima del 1° gennaio 2008. Inoltre, qualora il riconoscimento della rendita in esame
teneva già conto dell'allora determinante giurisprudenza in materia di sindrome
senza patogenesi o eziologia chiare e senza causa organica comprovata, non vi è
più spazio per un riesame ai sensi delle citate disp.
finali LAI (DTF 140 V 8).
Siccome
a fondamento delle decisioni 12 novembre 2009 di rendita (cfr. consid. 1.2) la
sindrome da dolore somatoforme non è stata valutata secondo dettami
giurisprudenziali conferenti la qualifica di patologia invalidante (vale a dire
senza tener conto dei criteri di Förster; a tal riguardo cfr. DTF 130 V 352,
confermata da DTF 136 V 281 consid. 3.2.1), l’Ufficio AI ha correttamente ordinato
una perizia psichiatrica a cura del CPAS (Centro peritale delle assicurazioni
sociali). Dal relativo rapporto 4 maggio 2012 e dal complemento peritale 13 agosto
2012 non è risultato che la sindrome da dolore persistente adempisse i criteri
di Förster per ritenerla invalidante, motivo per cui l’amministrazione ha
unicamente tenuto conto delle limitazioni reumatologiche (abilità al 100% in
attività adeguate). Dal raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità
del 18%, motivo per cui con la decisione contestata la rendita è stata
soppressa. Parallelamente, conformemente alla citata lett.
a cpv. 2 delle disp. finali LAI, l’amministrazione ha proceduto
all’accertamento del diritto a provvedimenti di reintegrazione (cfr. il primo
incontro 30 ottobre 2012 con il consulente in integrazione professionale, doc.
AI 142; i successivi interventi del consulente, l’accordo 8 luglio 2013 tra il
consulente e l’assicurato sugli obbiettivi per provvedimenti di accertamento,
doc. AI 162; la comunicazione 10 luglio 2013 relativa all’assunzione dei costi
per l’accertamento professionale presso la Ristorent Sagl, doc. AI 164).
L’assicurato
contesta tale conclusione, sostenendo, con l’apporto di diversi rapporti della
sua psichiatra curante (dr.ssa __________) e di un test psicologico, di essere
affetto da una sindrome psicotica, patologia invalidante, ritenendo inoltre non
realistico il prospettato accertamento professionale.
2.3. Va
qui rilevato che la decisione contestata non è stata preceduta da un preavviso.
Secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, l’Ufficio AI
comunica all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in
merito alla domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione
già assegnata. L’assicurato ha diritto di essere sentito conformemente all’art.
42 LPGA.
Giusta
l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le parti possono presentare all'Ufficio AI le loro obiezioni
sul preavviso entro 30 giorni.
L'assicurato
può presentare le sue obiezioni all'Ufficio AI per iscritto oppure oralmente.
Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale
sommario che deve essere firmato dall'assicurato (art. 73ter cpv. 2 OAI).
Terminata
l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art.
74 cpv. 1 OAI).
Va
fatto presente che la procedura di preavviso è da attuare anche nell’ambito di
un riesame secondo le disposizioni transitorie. A tal riguardo il marg. 1006
(rimasto invariato dalle successive modifiche) della Circolare sulle disposizioni
finali della modifica del 18 marzo 2011 della LAI (CDF) dispone: “Se dal
riesame della rendita risulta che non vi è alcuna incapacità al guadagno secondo
l’articolo 7 capoverso 2 LPGA, la rendita è ridotta o soppressa mediante
preavviso e decisione anche se le condizioni che ne hanno giustificato la concessione
non hanno subìto una notevole modifica ai sensi dell'articolo 17 LPGA. Giusta
l’articolo 97 LAVS in combinato disposto con l’articolo 66 LAI, un ricorso
contro questa decisione non ha effetto sospensivo.”
Ritenuto
che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave
lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile (Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad
art. 57a, pag. 477 con riferimenti giurisprudenziali; cfr. anche STCA
32.2010.211 del 12 ottobre 2010 pag. 6), richiamato il principio valido in materia di assicurazioni sociali per il quale un difetto
di forma o di procedura non deve cagionare alle parti alcun pregiudizio (art.
49 cpv. 3 LPGA; Kieser, ATSG – Kommentar, 2.a edizione, 2009, ad
art. 49, n. 40-41, pagg. 621-622;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993,
pag. 101 N 159, vedi anche DTF 122 V 194 consid. 2), dal
procedere adottato dall’Ufficio AI all’insorgente è derivato un pregiudizio nel
senso che il ricorrente è stato privato della facoltà di far valere le proprie
ragioni prima della resa della decisione formale qui in esame.
Va
poi evidenziato che scopo della procedura di preavviso è quello di permettere
una semplice discussione della fattispecie al fine di contribuire
all’accettazione da parte dell’assicurato della decisione. Per questo motivo di
fronte alle argomentazioni della persona assicurata l’Ufficio AI non può limitarsi
a prenderne atto ed esaminarle. Deve infatti confrontarsi
con le (rilevanti) motivazioni dell’assicurato e per lo meno spiegare perché
determinati punti di vista non possono essere presi in considerazione [„Der Sinn und Zweck des
Vorbescheidverfahrens besteht darin, eine unkomplizierte Diskussion des
Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den
Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 S. 106). Die IV-Stelle darf sich nicht darauf
beschränken, die von der versicherten Person vorgebrachten Einwände tatsächlich
zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen. Sie hat ihre Überlegungen dem oder der Betroffenen
gegenüber auch namhaft zu machen und sich dabei ausdrücklich mit den
(entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen, oder aber zumindest die
Gründe anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte nicht berücksichtigen kann
(BGE 124 V 181 E. 2b S. 183)“; citazione in STF 9C_617/2009 del 15 gennaio 2010, consid. 2.1].
Va
anche rilevato che l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art.
29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di esprimersi non
solo sull’oggetto in questione ma anche sulla prevista decisione finale [
“.. Die Einwände im Vorbescheidverfahren sind nicht ein
Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte mit der Konsequenz, dass der
Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind vielmehr
die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren geht
insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches Gehör
(Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit erhält, sich
nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu äussern
(Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2 S. 107
mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die Verwaltung
ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. …)“; STF citata del 4 maggio 2010,
consid. 1].
Di conseguenza, conformemente alla
succitata giurisprudenza federale ed alla prassi dello scrivente Tribunale,
stante la crassa violazione del diritto di essere sentito la decisione contestata
va annullata e gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché proceda nelle
proprie incombenze, tenendo del resto conto della documentazione sin’ora
prodotta, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 57a LAI in merito alla
procedura di preavviso. Ne consegue che in questo senso il ricorso è accolto. Vincente
in causa il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).
E
ciò anche se da un sommario esame degli atti emerge che la diagnosi di “stato
psicotico cronico” posta dalla dr.ssa Matiazza non si fonda su un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente, come d’altronde lei stessa ha ammesso
di non utilizzare (“Purtroppo, io non ho la classificazione internazionale…”
; cfr. scritto 6 novembre 2013, doc. F). A proposito va ricordato come l’Alta
Corte ha costantemente ribadito che il riconoscimento di un danno alla salute
psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in
psichiatria, fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (DTF 136 V 282 consid. 3.2.1 con riferimento a DTF 130 V 399
ss.; STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.4. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio
2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI
affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 1’800.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti