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Decisione

32.2013.164

Nuova domanda di una rendita AI. Rinvio degli atti all'amministrazione per nuovi accertamenti medici

3 giugno 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI

1, nata il __________ 1952, da ultimo attiva, parzialmente, quale donna delle

pulizie, il 3 febbraio 2010 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per

adulti (doc. AI 23-9). Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, l’UAI, con

decisione del 27 giugno 2011, ha respinto la domanda, essendo il grado

d’invalidità del 20% (doc. AI 78-2).

B. Il

24 ottobre 2011 RI 1 ha inoltrato una nuova richiesta (doc. AI 91-1). Dopo aver

acquisito la documentazione medica ritenuta necessaria e dopo aver esperito

un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

(doc. AI 115-1), stabilita una quota parte quale casalinga del 54% (limitazione

del 43.5%) e quale salariata del 46% (limitazione del 29%), con decisione del

19 agosto 2013 (doc. AI 136-7), preavvisata dal progetto del 29 gennaio 2013

(doc. AI 136-11), l’amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni

poiché il grado d’invalidità è del 37%.

C. RI

1, rappresentata dal __________ RA 1, è insorta al TCA contro la predetta

decisione, chiedendo contestualmente di essere esonerata dal pagamento delle

spese giudiziarie (doc. I).

L'insorgente

evidenzia di avere ormai 61 anni, di aver sempre lavorato quale addetta alle

pulizie e ritiene impossibile poter essere nuovamente inserita in un'attività

leggera, confacente al suo stato di salute.

L'interessata

rileva di essere stata operata alla spalla destra, senza ripresa della funzione

in modo completo, e di essere affetta da problemi anche alla spalla ed al

braccio sinistri (momentaneamente non operabile). Con riferimento al referto

del proprio medico curante, dr. med. __________, del 29 agosto 2013, l'assicurata sostiene di essere completamente inabile al lavoro.

La

ricorrente si lamenta del fatto che le sue osservazioni al progetto di

decisione non sono state prese in considerazione, di non essere stata convocata

per una visita medica e chiede di farle pervenire l'incarto AI con

l'autorizzazione a sottoporlo al proprio medico.

In

conclusione la ricorrente domanda di essere messa al beneficio di una rendita

AI superiore al 60%.

D. con

risposta del 10 ottobre 2013 l'UAI propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. VI).

E. Il

13 maggio 2014 il TCA ha assegnato all'RA 1 un termine scadente il 23 maggio

2014 per visionare l'incarto e presentare osservazioni scritte in merito (doc.

X).

F. Il

22 maggio 2014 l'interessata ha rilevato di essere totalmente inabile al lavoro

anche quale casalinga, "per cui il calcolo del guadagno presumibile non

corrisponde alla realtà come documentato anche dal certificato del medico

curante" (doc. XI).

RI 1

Considerandi

In

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7

novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del

21.

luglio 2003).

2.

L’insorgente

sostiene che le sue osservazioni non sono state prese in considerazione

dall’UAI in sede di audizione e fa implicitamente valere una violazione del

diritto di essere sentita.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza del 29 giugno 2006

nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III

578.

consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16

consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il

diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le

proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del

provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e

dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti;

DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In concreto la

censura della ricorrente va respinta.

Con

la decisione l’UAI ha rilevato che:

"

(…)

In merito alle osservazioni presentate

con raccomandata 27.02.2013 sono stati effettuati ulteriori accertamenti

medici, tuttavia non vi sono elementi oggettivi atti a modificare le limitazioni

sopra indicate. Per quanto concerne le obiezioni sollevate circa la possibilità

d’integrare l’assicurata in attività adeguate, si fa notare che vengono prese

in considerazione professioni generiche che non richiedono alcuna formazione

professionale e sono quindi alla sua portata.

Per finire, l’incapacità del 50%

nell’attività abituale di ausiliaria di pulizie è di fatto molto vicina alla

limitazione come casalinga definita al 43.5%, vi è comunque una leggera

differenza dettata dalla possibilità di gestire autonomamente il carico di

lavoro nell’ambito della propria economia domestica” (doc. A1)

L’UAI,

seppur in modo succinto, ha pertanto indicato le ragioni poste alla base della

propria decisione, prendendo posizione sulle censure sollevate dall’assicurata

in sede di osservazioni al progetto.

La

ricorrente ha potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla al TCA

confrontarsi con il suo contenuto e riproporre le medesime censure (cfr. DTF

133.

I 201 consid. 2.2).

Va

del resto qui evidenziato che un’eventuale violazione del diritto di essere

sentito è comunque sanata in questa sede, giacché il Tribunale dispone di pieno

potere cognitivo (cfr. sentenza 8C_100/2014 del 28 aprile 2014 consid. 5; sentenza

9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Giova

ancora precisare che anche nel caso di una grave violazione del diritto di

essere sentito è possibile prescindere da un rinvio della causa

all'amministrazione, se - come in concreto - una simile operazione si esaurirebbe

in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo in

contrasto con l'interesse – di pari rango del diritto di essere sentito - della

parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387, consid. 5.1 pag. 390 con

riferimenti; sentenza 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013, consid. 6.1; sentenza

9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3; sentenza 9C_961/2009 del 17 gennaio

2011).

Il TCA può pertanto

entrare nel merito del ricorso.

Nel merito

3.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L'art.

28.

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'eserci-zio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)

e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse

diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000.

p. 84 consid. 1b).

Nella

DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che

l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora

l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a

causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare

concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una

sentenza del 14 luglio

2006.

nella causa U 156/05, consid. 5).

La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale

federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità

di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA

del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003

nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002

nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9

agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid.

4.

, I 475/01).

4.

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.

cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni,

non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv.

2.

OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della

rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991; RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione

della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto

retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione

illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato

o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

5.

Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

A

sua volta l'art. 27 OAI precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per

mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla

comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag.

139).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

6.

Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui

"

Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo

parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per

questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le

mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il

capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa

o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello

svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due

ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto

"metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla

legge dall’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione

in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti

nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a

determinate condizioni.

L’Alta

Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.

7.

Nella

presente fattispecie, per quel che concerne la parte salariata, definita

incontestatamente nella misura del 46%, l’Ufficio AI ha proceduto ad una

valutazione degli atti medici.

Il

5.

giugno 2012 il medico SMR, Dr. med. __________, preso atto della

documentazione medica acquisita dall’UAI, ha attestato una totale incapacità

lavorativa della ricorrente dal 21 aprile 2011 e una incapacità lavorativa al

50% dal 1° luglio 2011 sia nella precedente attività, che in attività leggere

(doc. AI 111).

Il

medico SMR ha posto quale diagnosi principale con influsso sulla capacità

lavorativa la periartropatia omero-scapolare bilaterale, a destra operata il

16.11.2010

con restante limitazione funzionale, a sinistra con rottura della

cuffia rotatoria al sovraspinato con impingement e quale ulteriore diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa la sindrome cervicale cronica in presenza di

alterazioni degenerative plurisegmentali (doc. AI 111-1). Il dr. med. __________

ha indicato quali limitazioni: non sollevare/portare/spostare pesi superiori ai

5.

kg oltre l’orizzontale, non spostare pesi superiori ai 5 kg assieme con ambedue gli arti superiori e non dover guardare con lo sguardo regolarmente sopra

l’orizzontale (doc. AI 111-2).

L’assicurata,

in sede di osservazioni al progetto di decisione, ha presentato ulteriore

documentazione medica.

L’insorgente

ha prodotto un certificato del 7 febbraio 2013 del dr. med. __________, FMH

reumatologia e medicina interna, il quale ha affermato che “rispetto a

quanto osservato negli anni precedenti, la situazione clinica è stabile, con

difficoltà soprattutto ai movimenti delle braccia sopra l’orizzontale, mentre

soggettivamente persiste una impotenza funzionale maggiore. Dal lato

terapeutico un intervento alla spalla sx appare attualmente non prioritario. La

paz. continua dunque con il trattamento fisioterapico combinato” (doc. AI

122-2/3).

Un

attestato del dr. med. __________, specialista in neurologia FMH, del 12

novembre 2012, il quale ha rilevato che “l’esame neurografico conferma una

compressione bilaterale del n. mediano al canale carpale, di grado moderato a

sin, leggero a ds. Il reperto spiega solo parte dei disturbi, i dolori

dipendono soprattutto dai problemi reumatologici/ortopedici. Ho prescritto una

stecca per la notte, se insufficiente si può tentare una infiltrazione

cortisonica prima di discutere una cura chirurgica dal lato sin” (doc. AI

122-4).

Un

certificato del dr. med. __________ del 25 febbraio 2013, dell’__________, il

quale evidenzia che “non vedo attualmente alcuna indicazione terapeutica

chirurgica visto il risultato solo mediocre ottenuto alla spalla destra,

organizzo invece una infiltrazione subacromiale terapeutica alla spalla sx.

Consiglio una valutazione specialistica in chirurgia della mano dal Dr. __________

per quanto riguarda la sindrome del tunnel carpale sx” (doc. AI 122-5).

Il

25.

marzo 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato che i sopra

citati certificati medici, in ambito chirurgico “presentano un sospetto di

peggioramento clinico e funzionale alla parte sinistra con anche tunnel carpale

documentato” ed ha ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti (doc. AI

124-1).

Il

12.

aprile 2013 il dr. med. __________, specialista FMH-EBHS chirurgia della

mano, specialista FMH chirurgia generale, ha affermato che:

" (…)

Presenta una sindrome del

tunnel carpale asintomatica predominante sul lato sinistro relativamente ben

controllata con delle ortesi notturne. Clinicamente vi è una sindrome irritata,

elettrofisiologicamente una conferma di un rallentamento predominante sul lato

sinistro soprattutto dei parametri sensitivi (VCS 32 m/s a sx, 37 m/m a dx, LDM

3.3

ma a sx, 3.2 ms a dx). E’ probabile che la paziente possa a medio termine

beneficiare di un intervento decompressivo sul lato sinistro ma attualmente

riferisce di una sintomatologia dolorosa diffusa e una sindrome depressiva e

preferisce procrastinare questo intervento” (doc. AI 127-2)

Il 10

giugno 2013 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato:

" (…)

Vedi rapporto medico SMR finale del 5.6.2013.

L’Ata è stata anche dal

SMR valutata abile al 50% nella sua attività ed anche in attività adeguate

ergonomicamente come salariata ed in ragione medico teorica anche come

casalinga

E questo viene auspicato

anche dalla parte in causa (____________________) per cui non vi è problema di

valutazione a livello medico.

Il problema a questo

punto si riferisce evt. al livello economico di confronto dei redditi ma per

questo prego rifarsi all’amministrazione/ ufficio AI.

Proposta

In definitiva non vedo

discrepanze a livello puramente medico o nuova documentazione che infici quanto

già valutato nel rapporto SMR del 5.6.2013” (doc. AI 129-1)

Il

18.

giugno 2013 l’assicurata ha prodotto la cartella clinica del 13 giugno 2013

del dr. med. __________, dell’__________ di __________, dove figura:

" (…)

la paziente ritorna, dopo

l’infiltrazione effettuata alla spalla sx ha avuto un beneficio temporaneo che

è durato però solo due settimane, in seguito i dolori sono riapparsi come

prima. Segnala nuovamente anche un peggioramento dei dolori alla spalla dx.

Procedere:

visto il miglioramento

solo parziale del trattamento infiltrativo, così come è risultato

insoddisfacente la riparazione della cuffia dx, non ritengo indicato alcun

intervento alla spalla sx, quale unica misura terapeutica che pare possa

portare ad un certo beneficio è una nuova prescrizione di fisioterapia da fare

a secco ed in piscina, comprendente anche un trattamento anche a livello della

colonna cervicale. Non prevedo ulteriori controlli alla mia consultazione.

IL: secondo medico curante

(attualmente 100% visto la difficoltà alle due spalle)”

Il medico

SMR, dr. med. __________, il 29 luglio 2013, ha affermato:

" (…)

Nella nuova

documentazione medica dr. __________ non vi sono elementi tali da mettere in

discussione le esigibilità riportate nel rapporto medico SMR agli atti del

5.6.2012

che resta per noi ancora vincolante

Ricordo che il rapporto

attuale ortopedico non riporta dati significativi e obbiettivi clinici per

peggioramento significativo indicando solo assenza di positivo decorso dopo

infiltrazione e assenza di indicazione operatoria per il momento.” (doc. AI

133-1)

In

sede ricorsuale la ricorrente ha prodotto un certificato del proprio curante,

dr. med. __________, FMH medicina generale, del 29 agosto 2013, il quale ha

affermato:

" (…)

Con il presente certifico

che la paziente summenzionata è attualmente inabile al lavoro al 100% in

qualità di casalinga in quanto sofferente di una sindrome algica alle spalle

bilateralmente in st. d. artroscopia con riparazione della cuffia

acromioplastica nel 2010 per rottura della cuffia destra, rottura transmurale

sopraspinoso alla cuffia sinistra, discartrosi C3/C7.

Considerando le patologie

di cui soffre e i dolori attualmente riferibili alle patologie sopradescritte

mi sembra giustificato che l’inabilità lavorativa sia attualmente al 100% per

lavori che comportino l’utilizzo degli arti superiori” (doc. A5)

8.

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni

del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125.

V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto

(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

9.

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione, non può confermare le conclusioni

del medico SMR, dr. med. __________, che ha accertato una totale incapacità

lavorativa dell’interessata dal 21 aprile 2011 ed una capacità lavorativa al

50% dal 1° luglio 2011 sia nella precedente attività che in attività leggere e

confacenti al suo stato di salute.

Sulla

base della documentazione medica acquisita in sede amministrativa e prodotta

dalla ricorrente, per i motivi che seguono, vi sono ragioni per ritenere che la

fattispecie necessiti di ulteriori accertamenti medici e meglio di un maggior

approfondimento dell’effettiva capacità lavorativa della ricorrente nella

precedente attività ed in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

Nella

sua valutazione del 5 giugno 2012 il dr. med. __________ si è in primo luogo

basato sul referto del 4 maggio 2010 del dr. med. __________, FMH chirurgia

ortopedica, redatto nell’ambito della richiesta di indennità giornaliere per

perdita di guadagno in caso di malattia (doc. AI 46-7), dove lo specialista

aveva concluso per un’inabilità totale della ricorrente nella precedente

attività di donna delle pulizie e del 50% in attività leggere con le

limitazioni ivi descritte (doc. AI 46-9). La valutazione era stata confermata

nel corso della precedente domanda di prestazioni dal medesimo medico SMR (doc.

AI 50).

Nelle

more della precedente procedura, e meglio il 22 novembre 2010, il dr. med. __________

preso atto dell’intervento alla spalla destra avvenuto il 16 novembre 2010 con

ricostruzione della cuffia rotatoria, aveva evidenziato che per 8 settimane

l’incapacità lavorativa sarebbe stata totale, in seguito, e meglio dal 16

gennaio 2011 “ripresa delle esigibilità come ad ora” (doc. AI 61-1; cfr.

anche doc. AI 78-1; decisione del 27 gennaio 2011: “[…] dall’agosto 2009 è

stata ritenuta inabile al 100% nell’attività precedentemente esercitata di ausiliaria

di pulizia, mentre nel gennaio 2010 [mese della visita peritale del Dr. __________

per conto di __________] è stata ritenuta abile al 50% in attività adeguate

allo stato di salute”).

Nel

rapporto finale del 5 giugno 2012 il medico SMR ha in seguito accertato un

peggioramento dello stato di salute della ricorrente, per quanto concerne la

locomozione, dopo l’11 novembre 2010 (doc. AI 111-3) ed ha attestato

un’incapacità lavorativa totale dell’interessata dal 21 aprile 2011 e del 50%

(intesa come riduzione del rendimento) dal 1° luglio 2011, sia nella precedente

attività che in attività leggere e confacenti al suo stato di salute (doc. AI

111-2).

Le

percentuali e le date figuranti nel rapporto finale del dr. med. __________

corrispondono alle attestazioni del dr. med. __________, FMH ortopedia, attivo

presso l’__________ di __________ e che ha operato la spalla destra della

ricorrente il 16 novembre 2010 (doc. Cassa malati 42-1). Lo specialista ha

infatti certificato un’incapacità al lavoro del 100% dal 21 aprile 2011 e del 50%

dal 1° luglio 2011 (doc. AI 87-2 e 87-3 e doc. AI 97-9), la stessa percentuale

dichiarata dalla medesima ricorrente nella nuova domanda datata 9 novembre 2011

(doc. AI 83-6 e 83-7).

Tuttavia,

il medesimo dr. med. __________, a partire dal 17 novembre 2011, ha poi nuovamente attestato un’incapacità lavorativa del 100% (doc. AI 97-10 e 100-1). Lo

specialista in ortopedia in quell’occasione ha tra l’altro affermato che “alla

situazione attuale la paziente a mio parere non può riprendere il lavoro per la

spalla dx, ancora nettamente limitata” (doc. AI 94-1). La totale incapacità

lavorativa della ricorrente è stata confermata il 26 gennaio 2012 (doc. AI

107-1) ed il 23 marzo 2012 (doc. AI 108-1 e 110-1). Il 13 giugno 2013 il dr. med.

__________ ha ribadito che l’interessata è completamente inabile al lavoro,

affermando “IL: secondo medico curante (attualmente 100% visto la difficoltà

alle due spalle)” (doc. AI 131-1).

La

medesima valutazione è più volte stata confermata anche dal medico curante, dr.

med. __________i, FMH medicina generale (cfr. doc. AI 103-3: come “certificata

dal Dr. med. __________” e doc. A5).

Ora,

dagli atti medici acquisiti dall’UAI e prodotti dalla ricorrente, non emerge

alcuna spiegazione convincente per la quale il medico SMR, dr. med. __________,

ha fatto proprie le incapacità lavorative attestate dal dr. med. __________ per

il periodo dal 21 aprile 2011 al 30 giugno 2011 (al 100%) e dal 1° luglio 2011

(al 50%), mentre non ha più seguito lo specialista quando il medesimo ha

accertato che, dal 17 novembre 2011, l’interessata sarebbe ancora totalmente

incapace al lavoro.

Il

medico SMR non ha motivato le ragioni per le quali si è scostato, ma solo per

il periodo successivo al mese di ottobre 2011, dalle incapacità lavorative

attestate dal dr. med. __________ (e dal suo medico curante).

La

sola circostanza che il dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina

interna, il 6 dicembre 2011, ha attestato un’incapacità al 50% in qualsiasi

attività (doc. AI 102-2), non è infatti sufficiente.

Questa

sola certificazione, peraltro non maggiormente motivata rispetto a quelle del

dr. med. __________ (doc. AI 102-5), non permette, da sola e senza ulteriori

indagini, di confermare la valutazione del dr. med. __________.

D’altra

parte lo stesso dr. med. __________, alla questione di sapere qual era

l’incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno nell’ultima

professione ha affermato che la “situazione è confusa, e che la paz. è in

disoccupazione” (doc. AI 102-2, domanda 1.6).

Questo

TCA evidenzia inoltre che l’accenno ad un grado d’incapacità lavorativa (“almeno”)

del 50% in sede di osservazioni al progetto di decisione (doc. AI 122-1), va

inteso come richiesta di una rendita in tale misura (cfr. anche doc. I) e non

quale ammissione di un’incapacità lavorativa del 50% come sembra ritenere,

nelle annotazioni del 10 giugno 2013, il medico SMR (doc. AI 129-1).

Nel

preciso caso di specie, di fronte alla diversità delle attestazioni dei medici

specialisti che si sono espressi nel corso del tempo e tenuto conto che il

medico SMR aveva fatto proprie le incapacità lavorative attestate dal dr. med. __________,

ma solo fino al mese di ottobre 2011, una visita medica dell’insorgente ad

opera di uno specialista si sarebbe imposta. Ora, né il medico SMR, né l’UAI,

hanno ritenuto necessario effettuare un esame della ricorrente, allorché gli

specialisti si sono pronunciati in maniera divergente circa la capacità

lavorativa dell’interessata.

Una

visita della ricorrente si impone a maggior ragione se si tien conto del fatto

che alcuni medici che si sono espressi circa le malattie di cui soffre l’interessata,

hanno accennato anche ad una possibile patologia psichiatrica, che tuttavia non

è stata indagata.

Infatti,

sia il dr. med. __________ il 6 dicembre 2011 (doc. AI 102-1: “a mio modo di

vedere i disturbi sono fortemente condizionati da una sindrome fibromialgica”),

sia i dr. med. ____________________ e __________, del reparto __________ di __________

il 20 febbraio 2011, che hanno redatto un referto nell’ambito della richiesta

di indennità giornaliere dell’assicurazione malattie (doc. AI 48-5: “Per

questa ragione, se i progressi non dovessero essere soddisfacenti nelle

prossime settimane, un consulto presso un collega psichiatra potrà essere

utile, alfine di poter escludere un problema di tipo depressivo sottostante”),

sia, infine, il dr. med. __________ nel certificato del 12 aprile 2013 (cfr.

doc. AI 127-2: “ […] ma attualmente riferisce di una sintomatologia dolorosa

diffusa e una sindrome depressiva […]”) hanno ritenuto possibile la

presenza di una problematica psichica.

Alla

luce di quanto sopra esposto questo Tribunale ritiene che l’UAI non ha

adeguatamente esaminato lo stato valetudinario dell’insorgente.

In presenza di attestazioni divergenti

circa la capacità lavorativa della ricorrente e della possibile presenza di una

patologia psichiatrica non ancora indagata non è possibile, senza prima

procedere, perlomeno, ad una visita specialistica in ambito ortopedico e

psichiatrico ad opera dei medici SMR, concludere con sufficiente tranquillità

circa la capacità lavorativa della ricorrente nella precedente attività ed in

attività leggere.

Con

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il

Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve

allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli

atti all'assicuratore per un complemento istruttorio.

Di

principio il TCA rinvia l’incarto all’UAI o perché ha

ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamen-ti peritali svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano delle carenze negli accertamenti

effettuati dall’UAI, si giustifica il rinvio degli atti ai sensi della

giurisprudenza citata.

In

queste condizioni la decisione va annullata e l’incarto rinviato

all’amministrazione affinché disponga una visita medica in ambito ortopedico e

psichiatrico ad opera dei medici SMR e si determini nuovamente sulla capacità

lavorativa della ricorrente nella precedente attività ed in attività adeguate

dal 1° luglio 2011.

A

dipendenza dell’esito dell’esame presso i medici SMR, l’UAI dovrà valutare la

necessità o meno di nuovi accertamenti anche per quanto concerne il grado

d’inabilità quale casalinga.

10.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione,

che verserà le ripetibili alla ricorrente, vincente in causa e rappresentata

dal __________ RA 1.

Con

l’accoglimento del ricorso la richiesta di dispensa dal pagamento delle spese

giudiziarie con gratuito patrocinio diviene priva di oggetto (DTF 124 V 309 consid. 6, sentenza del 9

aprile 2003 U 164/02).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto è rinviato all’amministrazione per

ulteriori accertamenti.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà all’assicurata fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa, se

dovuta), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di esenzione delle spese e

gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti