32.2013.165
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28 luglio 2014Italiano39 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.165
LG/DC/sc
Lugano
28 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 settembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 luglio 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1958, da
ultimo attivo in qualità di farmacista gerente, in data 20 aprile 2011 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando quale
danno alla salute un’”ernia paralizzante” (doc. AI 5-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta economica per
l’attività professionale indipendente (doc. AI 59), l’Ufficio AI con la
decisione del 18 luglio 2013 (doc. AI 73-1), preavvisata con progetto del 28
gennaio 2013 (doc. AI 63-1), ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita
d’invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2011.
1.3. Contro questa decisione
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando
l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita
intera d’invalidità (doc. I).
Il ricorrente ha
contestato sia la valutazione medica che quella economica, in particolare gli
importi del reddito da valido e quello da invalido (doc. I).
1.4. Nella risposta del 10 ottobre
2013 l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.5. Il 20 novembre 2013 il RA 1,
per conto dell’assicurato, ha ritenuto “carente l’analisi del reddito
conseguibile tenuto conto dei salari minimi vigenti nella categoria” e
contestato le attività ritenute esigibili dall’amministrazione (doc. VII).
Il doc. VII è stato
inviato all’UAI per conoscenza (doc. VIII).
1.6. Con scritto del 17 gennaio
2014 RI 1 ha comunicato all’UAI di aver ceduto, a far tempo dal 1° gennaio 2014,
la proprietà della “__________” non potendo egli svolgere l’attività ad una
percentuale superiore al 50% (doc. X).
Il doc. X è stato
trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. XI).
1.7. Nelle osservazioni del 24
gennaio 2014 l’UAI si è riconfermato nella decisione impugnata (doc. XII).
Il doc. XII è stato
inviato al RA 1 per conoscenza (doc. XIII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I
707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato un quarto di
rendita AI dal 1° ottobre 2011.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei
redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla
persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente
secondo il metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996
IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia
forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique
VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e
quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. Per quanto attiene l’esame
delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già
esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.
228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 201).
In particolare, al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui
all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può
pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio
2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in
particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività
della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento
della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In
mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari
(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination
von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al
riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre
2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne
invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente
con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del
suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Al riguardo la giurisprudenza federale
sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28
agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6. Dal
punto di vista medico, l’amministrazione ha dapprima fatto riferimento alla
valutazione specialistica del Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia e medicina interna, il quale nella perizia del 13 gennaio 2012,
svolta per conto dell’assicurazione __________, ha posto la seguente diagnosi:
“Esiti da sindrome della cauda equina con paraparesi agli arti inferiori con
asportazione in urgenza di ernia discale L2/L3, il 5.10.2010; - Paresi del
muscolo estensore dell’alluce lungo a sinistra. Esiti da discectomia percutanea
L3/L4, per ernia discale ad ampio raggio L3/L4, il 13.12.2009. Alterazioni
degenerative plurisegmentali del rachide lombare (protrusioni discali con
spondilartrosi senza fenomeni neurocompressivi alla RM lombosacrale del
19.3.2011). Canale spinale lombare congenitamente ristretto. Esiti da morbo di
Scheuermann. Disturbi statici del rachide (appiattimento della cifosi dorsale
con protrazione del capo, scoliosi sinistro convessa al passaggio
toracolombare). Decondizionamento muscolare. Probabile gonartrosi in varo
bilaterale. Probabili alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide
cervicale” (doc. LaMal 38-15).
A mente del
Dr. __________ l’assicurato nella sua ultima attività di farmacista è abile al
lavoro sull’arco di una giornata normale di 8-9 ore, ma con una riduzione del
rendimento del 50% a partire dal 14 gennaio 2012 (doc. LaMal 38-15).
Il perito ha
aggiunto che nel corso nei mesi successivi l’assicurato può raggiungere un
rendimento quasi totale. Perciò egli ha consigliato, qualora nei 6 mesi
seguenti (al più tardi al 1° luglio 2012), non avesse raggiunto la capacità
lavorativa totale quale farmacista, di sottoporlo a una perizia neurologica (doc.
LaMal 38-16).
Nelle
annotazioni del 3 febbraio 2012 il medico del SMR, Dr. __________, rifacendosi
alla perizia del Dr. __________, ha ritenuto necessaria una valutazione
neurologica (doc. AI 36-1).
Nel mese di febbraio 2012
l’UAI ha quindi affidato al Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il mandato
di svolgere una perizia specialistica.
Nel
rapporto del 23 aprile 2012 il Dr. __________, dopo aver riassunto la
documentazione, esposto l’anamnesi e la valutazione obiettiva, nelle
conclusioni ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “1.
Sindrome dolorosa lombare cronica, in contesto degenerativo pluridiscale e
interfaccettario: - ernia del disco L2-L3 con intervento di discectomia nel
2006; - ernia del disco L3-L4, stenosi del canale spinale lombare e intervento
discectomia interlaminare con approccio sinistro nel ottobre 2010; - sindrome
della cauda equina ottobre 2010. 2. Sindrome della cauda equina del ottobre
2010: - neuropatia assonale, sensitiva e motoria degli arti inferiori,
predominante nei dermatomi L5, a destra” (doc. AI 44-9).
Il Dr. __________ ha
concluso indicando che in considerazione delle limitazioni funzionali, come
valutato anche dal Dr. __________, l’attività di farmacista non può più essere
eseguita a una percentuale superiore al 50%. Per contro, un’attività puramente
amministrativa o intellettuale e rispettosa dei limiti funzionali potrà
eventualmente venire esercitata all’80% (riduzione del rendimento) (doc. AI
44-9/10).
Nel rapporto finale del 28
giugno 2012 il medico del SMR, Dr. __________ ha ripreso la diagnosi del Dr. __________
e indicato i periodi d’inabilità lavorativa dell’assicurato (doc. AI 45-1).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle valutazioni peritali
del Dr. __________ e del Dr. __________, che non sono del resto state smentite
da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente
invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessato.
Il ricorrente si è limitato a indicare che “continua ad
accusare una inabilità lavorativa al 50%” (doc. AI 68-1), senza tuttavia
produrre alcuna certificazione medica.
Va qui ricordato che se,
da una parte, la procedura davanti
al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva
che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata
dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158
consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In conclusione,
rispecchiando le perizie del Dr. __________ e del Dr. __________, nonché la
valutazione del SMR i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alle stesse può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag.
61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al lavoro nella misura
del 50% dal 14 gennaio 2012 (Dr. __________) nella sua ultima attività di
farmacista, ma è da considerare abile al lavoro all’80% in attività adeguate e
rispettose dei suoi limiti funzionali dal 16 marzo 2012 (Dr. __________).
2.7. Per
Considerandi
quanto riguarda le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal
profilo economico, l’amministrazione ha constatato che Hossein Sodagari, oltre
che salariato dipendente della Homa Pharma Sagl, ne risulta pure presidente con
firma individuale (doc. AI 47-1, 59-4).
L’Ufficio AI ha quindi ordinato
all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per
indipendenti eseguita il 20 novembre 2012 (doc. AI 59-1).
Nel relativo
rapporto l’incaricata, dopo avere esposto lo stato di salute, le indicazioni
dell’assicurato, la situazione attuale dell’azienda e del personale, ha
indicato:
" (…)
CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ - vedi allegato 1
Acquisti:
l'ordinazione più importante viene effettuata il giovedì, ma in
settimana, giornalmente, possono essere effettuate piccole ordinazioni di merci
che vengono consegnate durante la notte
(per ridurre le spese).
Arriva la mattina, spiega l'assicurato, e prima di tutto provvede
ad aprire i pacchi contenenti la merce, consegnata durante la notte, con la
collaborazione dell'assistente. Il lavoro di apertura, etichettatura e
sistemazione della merce sugli scaffali richiede all'incirca una mezza giornatà
il giovedì, in occasione dell'ordinazione più corposa, e almeno 2 ore (in due
persone) gli altri giorni. Si tratta di un lavoro delicato, poiché bisogna
controllare anche la data di scadenza dei
prodotti ed è importante eseguire una sorta di controllo
incrociato.
Lo stesso tipo di controllo, tra farmacista e assistente, si
rivela indispensabile nella lettura della ricetta: il farmacista controlla il
lavoro dell'assistente e altrettanto fa quest'ultima nei riguardi del
farmacista.
Delle ordinazioni più importanti, effettuate presso grossi
fornitori, si fa carico la moglie, esperta di contabilità.
Dopo il danno:
Vi si dedica tuttora, ma evita di sistemare le merci sugli
scaffali, attività che delega all'assistente.
Vendita:
mentre si sistema la
merce, ci si dedica alla vendita, che è comunque attività svolta regolarmente, sull'arco della giornata, da
tutto il personale presente.
Dopo il danno:
si tratta di un impegno evidentemente difficile da quantificare,
ma prioritario rispetto alle altre attività, spiega l'assicurato. Nella
vendita utilizza ora lo sgabello su cui resta seduto mentre l'assistente
afferra i medicamenti sugli scaffali.
Contabilità e amministrazione:
attività che comprende, giornalmente, la fatturazione, i pagamenti
(quelli più importanti sono eseguiti via Internet, mentre gli altri presso
l'ufficio postale), la contabilizzazione delle ricette su PC per l'invio alle
Casse malati (scansite e inviate via Internet ogni due settimane); prima
dell'invio le ricette sono sottoposte ad un controllo incrociato.
Dopo il danno:
è attività ancora possibile, eseguita generalmente il
pomeriggio su un PC sistemato al piano superiore della
farmacia. La contabilità vera e propria è affidata alla moglie, mentre
l'assicurato si fa carico di altre attività amministrative,
fatturazione e ordinazioni appunto.
Consegna medicinali:
possono essere richieste più consegne al giorno. In genere servono
due cliniche, la Clinica __________ e la Clinica __________, che dispongono
entrambe di ospiti in appartamenti privati; presso la seconda ci si reca una
volta al giorno, mentre alla Clinica __________ anche 5-6 volte al giorno. La
clinica può essere raggiunta comodamente a piedi, ma mentre l'assicurato attende
alla preparazione dei farmaci, l'assistente si occupa della consegna.
Evoluzione dei redditi dell'impresa – vedi allegato
2.
Reddito dell’assicurato
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
Salario
senza
IPG
35’968
27’611
Farmacia
__________:
2607.
lordo
__________
Sagl:
52’298
lordi
____________________2220
lordi
__________
Sagl
51’528
lordi
____________________3'150
lordi
__________
Sagl
37’352
lordi
__________
Sagl
33’515
lordi
__________
Sagl
25’002
lordi
Utile
della
__________
16’942
802.
C.I.
54’905
53’748
40’502
33’515
25’002
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività
professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)
Lascio
al segretario di valutare, eventualmente, la perdita di guadagno in attività
adeguata.
Ritiene
necessaria una perizia ?
No.
VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ
Reddito senza invalidità:
abbiamo visto come l'assicurato, negli anni che hanno preceduto la
malattia, sia stato assunto dapprima in misura del 60% e solo pochi mesi prima
della malattia abbia svolto l'attività di farmacista a tempo pieno. Non
disponiamo pertanto, di un reddito reale di riferimento e non possiamo che
riferirci, per il raffronto, al reddito che l'assicurato (vedi questionario del
datore di lavoro) si è attribuito come dipendente della società, ovvero fr.
85'600.- lordi.
Dato che non si discosta sensibilmente, peraltro, da quanto
riporta la Statistica struttura del salari del 2010, TA7, posizione 33, livello
2, uomini, che indica, per questa professione, un guadagno lordo di fr.
86'376.-.
Reddito con invalidità:
Quale reddito con invalidità prenderò invece a riferimento il
guadagno che l'assicurato ha conseguito come salariato della __________ nel
2011, cui andrà aggiunto l'utile dell'esercizio contabile relativo a
quell'anno, di fr. 35968.- lordi.
A questo punto si impongono alcune riflessioni. La moglie
dell'assicurato, __________, è l'unica proprietaria del capitale azionario
della __________ l; per contro, essa è
indicata come "socia senza diritto di firma", mentre l'assicurato
ricopre il ruolo di presidente della gerenza con firma individuale. A parte
l'investimento finanziario e il ruolo di contabile, la signora __________ non
"ha un influenza determinante sulla società" (marg. 3028.1
delle CIGI), influenza che invece caratterizza la funzione dirigenziale
dell'assicurato. Ne consegue che nel definire il reddito dell'assicurato,
dobbiamo computare anche l'utile della farmacia tenendo conto dell'apporto
lavorativo dell'uno e dell'altro socio.
Per quanto l'assicurato abbia dichiarato che la moglie lavora
nella misura del 40%, di fatto essa riceve un salario per la tenuta della
contabilità di fr. 12'800.-, valore che, raffrontato con il guadagno di una
professionista del settore, corrisponde ad un impegno lavorativo inferiore al
20%. Va inoltre ricordato come l'assicurato, in qualità di gerente, abbia le
competenze professionali per amministrare la farmacia e faccia capo alla
collaborazione della moglie
unicamente per gli aspetti contabili.
Tenendo conto di siffatta ripartizione (80/20%), ne
risulta un utile aggiuntivo per l'assicurato di fr. 13'553.- netti, fr. 14'260.- lordi, ed un reddito senza invalidità,
per il 2011, di fr. 50'228.-.
Applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi la
perdita risulta essere del 41%, come mostra la tabella che segue:
Reddito ipotetico senza danno
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI
SFr. 86’376
./.
2.
% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 85’600
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 85’600
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 85'600
Reddito da invalido
conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite) - 2011
SFr. 50’228
./.
2.
% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)
Totale
intermedio
SFr. 50’228
+
contributi personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr. 50’228
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)
Reddito
d’invalido della persona assicurata
SFr. 50’228
Diminuzione
del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute
SFr. 35’372
Tasso
di diminuzione del reddito dell’attività professionale
41%
Valutazione e proposta
Dall’applicazione del metodo ordinario si è giunti a definire la
perdita di guadagno dovuta al danno alla salute nella misura del 41% valore che
può essere ritenuto rappresentativo della situazione sul lungo periodo,
limitatamente almeno all’attività abituale.” (doc. AI 59-8+9+10+11).
2.9
Nel caso in esame, per la
determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione ha utilizzato il
metodo ordinario mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurato nel
2011, secondo i dati del questionario di lavoro, con il reddito conseguito come
salariato della __________, cui è stato aggiunto l’utile dell’esercizio
contabile 2011 (doc. AI 73-1).
Il ricorrente - da parte
sua - ha contestato il calcolo economico producendo la dichiarazione del 1°
agosto 2011 e l’estratto salariale del 2013 (doc. AI 68-1).
2.9
Preliminarmente va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2011.
2.9.1
Per quel che concerne il reddito
da valido, l’Ufficio AI ha calcolato questo reddito sulla base del
questionario del datore di lavoro, in cui viene indicato un salario annuo dal
1° agosto 2010 di fr. 85'800.-- (fr. 6'600.-- mensili) (l’amministrazione ha
indicato un importo di fr. 85'600.--) (doc. AI 13-2).
Il ricorrente ha
contestato l’importo del reddito da valido producendo – in sede di osservazioni
(doc. AI 68-1) – la dichiarazione della stessa __________ (datata 1° agosto
2011), secondo cui – in riferimento agli accordi presi nell’agosto 2010
– lo stipendio a partire dal 1° agosto 2011 sarebbe stato adeguato a fr. 8'650.--
lordi (doc. AI 69-2).
Per
determinare il reddito da valido, occorre stabilire, con il grado della
verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato avrebbe effettivamente
potuto ottenere al momento determinante se non fosse stato invalido. Il reddito
senza invalidità deve essere valutato il più concretamente possibile, motivo
per cui lo si deduce di principio dall’ultimo salario conseguito
dall’assicurato prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto
dell’evoluzione dei salari.
Le
possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione devono essere
prese in considerazione soltanto se é molto verosimile che esse si sarebbero
concretizzate. Al riguardo, occorre esigere la prova d’indizi concreti che
l’assicurato avrebbe di fatto ottenuto un avanzamento oppure un aumento
corrispondente del proprio reddito, nel caso in cui non fosse insorto il danno
alla salute. Ciò potrebbe essere il caso se il datore di lavoro ha lasciato
intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni
in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte
dell’assicurato non sono sufficienti. Quando l’invalidità é la conseguenza di
un infortunio, tali indizi devono esistere già al momento in cui quest’ultimo é
accaduto (cfr. STF 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e riferimenti
ivi menzionati).
Secondo la dottrina (cfr.
A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la
giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,
p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una "dichiarazione
della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è
data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica
dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al
proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle
particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.
Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può
perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti
presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.
2.2
). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della
causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.
546.
consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio
2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se
essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori
che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi
sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice
la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nelle osservazioni del 18
aprile 2013 la consulente __________ ha confermato il contenuto della propria
inchiesta rilevando che la dichiarazione della __________, di cui __________ è
presidente con diritto di firma individuale, è “una comunicazione a
posteriori e per questo teorica, visto che di fatto non era tale il guadagno
dell’assicurato prima dell’insorgenza del danno” (doc. AI 71-1.
Conclusioni che
possono essere fatte proprie da questa Corte.
Nella fattispecie, vista
anche la restrittiva giurisprudenza suindicata, non vi sono indizi concreti che
l’assicurato avrebbe di fatto ottenuto un salario mensile di fr. 8'650.-- a
partire dal 1° agosto 2011, tranne la sola dichiarazione dell’assicurato.
L’insorgente, sul
questionario del 23 maggio 2011, ha indicato un salario di fr. 6'600.--mensili
/ fr. 85'800.-- annui senza alcuna indicazione di un aumento dal 1° agosto 2011
(doc. AI 13-1).
Ritenuto poi che il danno
alla salute è insorto nell’ottobre 2010 la dichiarazione che l’assicurato ha
dato nella prima ora (reddito da valido di fr. 85'800.--) è da ritenere
maggiormente verosimile rispetto a quanto asserito successivamente.
Vedi su questo tema anche
la sentenza 9C_329/2014 del 1° luglio 2014, dove l’Alta Corte si è scostata dal
reddito attestato da una società a forte impronta familiare, di cui
l’insorgente era delegato con diritto di firma individuale.
2.9.2
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido, la consulente __________
nell’inchiesta economica del 20 novembre 2012 ha preso in considerazione il guadagno che RI 1 ha conseguito come salariato della __________
nel 2011, ovvero fr. 35'968.-- (doc. AI 50-3), ed ha aggiunto un utile aggiuntivo
di fr. 14'260.-- (80% di fr. 16'942), per un importo complessivo di fr.
50'228.--.
La consulente ha aggiunto
al salario l’80% dell’utile aziendale (fr.16'942), in considerazione del fatto
che l'assicurato ricopre il ruolo di presidente della gerenza, con firma individuale,
e dunque con un’influenza determinante sulla società. Per contro, la moglie
dell’assicurato, benché proprietaria del capitale azionario e contabile non ha la
medesima influenza sulla __________. Essa viene infatti indicata come "socia
senza diritto di firma". La consulente ha quindi ripartito nella
misura dell’80% (marito) e 20% (moglie) i ruoli in seno all’azienda e di
conseguenza aggiunto al salario dell’assicurato l’80% dell’utile aziendale (doc.
AI 59-10).
Queste conclusioni possono
essere condivise dal TCA.
Il ricorrente, da parte
sua, si è infatti limitato a contestare la chiave di riparto indicando che “l’apporto
della moglie è ben superiore alla % da voi indicata” (doc. AI 68-1), senza
tuttavia fornire elementi oggettivi per inficiare le conclusioni della
consulente __________.
Partendo dunque da un
salario da invalido di fr. 50'228.--
e confrontando questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo
anno di fr. 85'800.-- (consid. 2.9.1.) emerge un tasso d’invalidità del 41,4%
arrotondato al 41% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.
41) che permette l’erogazione di un quarto di rendita d’invalidità.
Nella misura in cui
l’UAI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità
la sua decisione formale del 18 luglio 2013 merita
quindi conferma.
2.10
L’assicurato nel proprio atto
ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di “una perizia medica neutra” (doc.
AI 68-1).
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce
delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri
accertamenti medici.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti