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32.2013.165

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 luglio 2014Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio

2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari

(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination

von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al

riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre

2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28

agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6. Dal

punto di vista medico, l’amministrazione ha dapprima fatto riferimento alla

valutazione specialistica del Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia e medicina interna, il quale nella perizia del 13 gennaio 2012,

svolta per conto dell’assicurazione __________, ha posto la seguente diagnosi:

“Esiti da sindrome della cauda equina con paraparesi agli arti inferiori con

asportazione in urgenza di ernia discale L2/L3, il 5.10.2010; - Paresi del

muscolo estensore dell’alluce lungo a sinistra. Esiti da discectomia percutanea

L3/L4, per ernia discale ad ampio raggio L3/L4, il 13.12.2009. Alterazioni

degenerative plurisegmentali del rachide lombare (protrusioni discali con

spondilartrosi senza fenomeni neurocompressivi alla RM lombosacrale del

19.3.2011). Canale spinale lombare congenitamente ristretto. Esiti da morbo di

Scheuermann. Disturbi statici del rachide (appiattimento della cifosi dorsale

con protrazione del capo, scoliosi sinistro convessa al passaggio

toracolombare). Decondizionamento muscolare. Probabile gonartrosi in varo

bilaterale. Probabili alterazioni degenerative plurisegmentali al rachide

cervicale” (doc. LaMal 38-15).

A mente del

Dr. __________ l’assicurato nella sua ultima attività di farmacista è abile al

lavoro sull’arco di una giornata normale di 8-9 ore, ma con una riduzione del

rendimento del 50% a partire dal 14 gennaio 2012 (doc. LaMal 38-15).

Il perito ha

aggiunto che nel corso nei mesi successivi l’assicurato può raggiungere un

rendimento quasi totale. Perciò egli ha consigliato, qualora nei 6 mesi

seguenti (al più tardi al 1° luglio 2012), non avesse raggiunto la capacità

lavorativa totale quale farmacista, di sottoporlo a una perizia neurologica (doc.

LaMal 38-16).

Nelle

annotazioni del 3 febbraio 2012 il medico del SMR, Dr. __________, rifacendosi

alla perizia del Dr. __________, ha ritenuto necessaria una valutazione

neurologica (doc. AI 36-1).

Nel mese di febbraio 2012

l’UAI ha quindi affidato al Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il mandato

di svolgere una perizia specialistica.

Nel

rapporto del 23 aprile 2012 il Dr. __________, dopo aver riassunto la

documentazione, esposto l’anamnesi e la valutazione obiettiva, nelle

conclusioni ha posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “1.

Sindrome dolorosa lombare cronica, in contesto degenerativo pluridiscale e

interfaccettario: - ernia del disco L2-L3 con intervento di discectomia nel

2006; - ernia del disco L3-L4, stenosi del canale spinale lombare e intervento

discectomia interlaminare con approccio sinistro nel ottobre 2010; - sindrome

della cauda equina ottobre 2010. 2. Sindrome della cauda equina del ottobre

2010: - neuropatia assonale, sensitiva e motoria degli arti inferiori,

predominante nei dermatomi L5, a destra” (doc. AI 44-9).

Il Dr. __________ ha

concluso indicando che in considerazione delle limitazioni funzionali, come

valutato anche dal Dr. __________, l’attività di farmacista non può più essere

eseguita a una percentuale superiore al 50%. Per contro, un’attività puramente

amministrativa o intellettuale e rispettosa dei limiti funzionali potrà

eventualmente venire esercitata all’80% (riduzione del rendimento) (doc. AI

44-9/10).

Nel rapporto finale del 28

giugno 2012 il medico del SMR, Dr. __________ ha ripreso la diagnosi del Dr. __________

e indicato i periodi d’inabilità lavorativa dell’assicurato (doc. AI 45-1).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle valutazioni peritali

del Dr. __________ e del Dr. __________, che non sono del resto state smentite

da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente

invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessato.

Il ricorrente si è limitato a indicare che “continua ad

accusare una inabilità lavorativa al 50%” (doc. AI 68-1), senza tuttavia

produrre alcuna certificazione medica.

Va qui ricordato che se,

da una parte, la procedura davanti

al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il

giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva

che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata

dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158

consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In conclusione,

rispecchiando le perizie del Dr. __________ e del Dr. __________, nonché la

valutazione del SMR i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per

ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag.

61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al lavoro nella misura

del 50% dal 14 gennaio 2012 (Dr. __________) nella sua ultima attività di

farmacista, ma è da considerare abile al lavoro all’80% in attività adeguate e

rispettose dei suoi limiti funzionali dal 16 marzo 2012 (Dr. __________).

2.7. Per

Considerandi

quanto riguarda le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal

profilo economico, l’amministrazione ha constatato che Hossein Sodagari, oltre

che salariato dipendente della Homa Pharma Sagl, ne risulta pure presidente con

firma individuale (doc. AI 47-1, 59-4).

L’Ufficio AI ha quindi ordinato

all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per

indipendenti eseguita il 20 novembre 2012 (doc. AI 59-1).

Nel relativo

rapporto l’incaricata, dopo avere esposto lo stato di salute, le indicazioni

dell’assicurato, la situazione attuale dell’azienda e del personale, ha

indicato:

" (…)

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITÀ - vedi allegato 1

Acquisti:

l'ordinazione più importante viene effettuata il giovedì, ma in

settimana, giornalmente, possono essere effettuate piccole ordinazioni di merci

che vengono consegnate durante la notte

(per ridurre le spese).

Arriva la mattina, spiega l'assicurato, e prima di tutto provvede

ad aprire i pacchi contenenti la merce, consegnata durante la notte, con la

collaborazione dell'assistente. Il lavoro di apertura, etichettatura e

sistemazione della merce sugli scaffali richiede all'incirca una mezza giornatà

il giovedì, in occasione dell'ordinazione più corposa, e almeno 2 ore (in due

persone) gli altri giorni. Si tratta di un lavoro delicato, poiché bisogna

controllare anche la data di scadenza dei

prodotti ed è importante eseguire una sorta di controllo

incrociato.

Lo stesso tipo di controllo, tra farmacista e assistente, si

rivela indispensabile nella lettura della ricetta: il farmacista controlla il

lavoro dell'assistente e altrettanto fa quest'ultima nei riguardi del

farmacista.

Delle ordinazioni più importanti, effettuate presso grossi

fornitori, si fa carico la moglie, esperta di contabilità.

Dopo il danno:

Vi si dedica tuttora, ma evita di sistemare le merci sugli

scaffali, attività che delega all'assistente.

Vendita:

mentre si sistema la

merce, ci si dedica alla vendita, che è comunque attività svolta regolarmente, sull'arco della giornata, da

tutto il personale presente.

Dopo il danno:

si tratta di un impegno evidentemente difficile da quantificare,

ma prioritario rispetto alle altre attività, spiega l'assicurato. Nella

vendita utilizza ora lo sgabello su cui resta seduto mentre l'assistente

afferra i medicamenti sugli scaffali.

Contabilità e amministrazione:

attività che comprende, giornalmente, la fatturazione, i pagamenti

(quelli più importanti sono eseguiti via Internet, mentre gli altri presso

l'ufficio postale), la contabilizzazione delle ricette su PC per l'invio alle

Casse malati (scansite e inviate via Internet ogni due settimane); prima

dell'invio le ricette sono sottoposte ad un controllo incrociato.

Dopo il danno:

è attività ancora possibile, eseguita generalmente il

pomeriggio su un PC sistemato al piano superiore della

farmacia. La contabilità vera e propria è affidata alla moglie, mentre

l'assicurato si fa carico di altre attività amministrative,

fatturazione e ordinazioni appunto.

Consegna medicinali:

possono essere richieste più consegne al giorno. In genere servono

due cliniche, la Clinica __________ e la Clinica __________, che dispongono

entrambe di ospiti in appartamenti privati; presso la seconda ci si reca una

volta al giorno, mentre alla Clinica __________ anche 5-6 volte al giorno. La

clinica può essere raggiunta comodamente a piedi, ma mentre l'assicurato attende

alla preparazione dei farmaci, l'assistente si occupa della consegna.

Evoluzione dei redditi dell'impresa – vedi allegato

2.

Reddito dell’assicurato

2011.

2010.

2009.

2008.

2007.

2006.

2005.

Salario

senza

IPG

35’968

27’611

Farmacia

__________:

2607.

lordo

__________

Sagl:

52’298

lordi

____________________2220

lordi

__________

Sagl

51’528

lordi

____________________3'150

lordi

__________

Sagl

37’352

lordi

__________

Sagl

33’515

lordi

__________

Sagl

25’002

lordi

Utile

della

__________

16’942

802.

C.I.

54’905

53’748

40’502

33’515

25’002

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività

professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

Lascio

al segretario di valutare, eventualmente, la perdita di guadagno in attività

adeguata.

Ritiene

necessaria una perizia ?

No.

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

Reddito senza invalidità:

abbiamo visto come l'assicurato, negli anni che hanno preceduto la

malattia, sia stato assunto dapprima in misura del 60% e solo pochi mesi prima

della malattia abbia svolto l'attività di farmacista a tempo pieno. Non

disponiamo pertanto, di un reddito reale di riferimento e non possiamo che

riferirci, per il raffronto, al reddito che l'assicurato (vedi questionario del

datore di lavoro) si è attribuito come dipendente della società, ovvero fr.

85'600.- lordi.

Dato che non si discosta sensibilmente, peraltro, da quanto

riporta la Statistica struttura del salari del 2010, TA7, posizione 33, livello

2, uomini, che indica, per questa professione, un guadagno lordo di fr.

86'376.-.

Reddito con invalidità:

Quale reddito con invalidità prenderò invece a riferimento il

guadagno che l'assicurato ha conseguito come salariato della __________ nel

2011, cui andrà aggiunto l'utile dell'esercizio contabile relativo a

quell'anno, di fr. 35968.- lordi.

A questo punto si impongono alcune riflessioni. La moglie

dell'assicurato, __________, è l'unica proprietaria del capitale azionario

della __________ l; per contro, essa è

indicata come "socia senza diritto di firma", mentre l'assicurato

ricopre il ruolo di presidente della gerenza con firma individuale. A parte

l'investimento finanziario e il ruolo di contabile, la signora __________ non

"ha un influenza determinante sulla società" (marg. 3028.1

delle CIGI), influenza che invece caratterizza la funzione dirigenziale

dell'assicurato. Ne consegue che nel definire il reddito dell'assicurato,

dobbiamo computare anche l'utile della farmacia tenendo conto dell'apporto

lavorativo dell'uno e dell'altro socio.

Per quanto l'assicurato abbia dichiarato che la moglie lavora

nella misura del 40%, di fatto essa riceve un salario per la tenuta della

contabilità di fr. 12'800.-, valore che, raffrontato con il guadagno di una

professionista del settore, corrisponde ad un impegno lavorativo inferiore al

20%. Va inoltre ricordato come l'assicurato, in qualità di gerente, abbia le

competenze professionali per amministrare la farmacia e faccia capo alla

collaborazione della moglie

unicamente per gli aspetti contabili.

Tenendo conto di siffatta ripartizione (80/20%), ne

risulta un utile aggiuntivo per l'assicurato di fr. 13'553.- netti, fr. 14'260.- lordi, ed un reddito senza invalidità,

per il 2011, di fr. 50'228.-.

Applicando il metodo ordinario del raffronto dei redditi la

perdita risulta essere del 41%, come mostra la tabella che segue:

Reddito ipotetico senza danno

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI

SFr. 86’376

./.

2.

% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 85’600

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 85’600

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 85'600

Reddito da invalido

conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite) - 2011

SFr. 50’228

./.

2.

% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 50’228

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 50’228

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

d’invalido della persona assicurata

SFr. 50’228

Diminuzione

del reddito dell’attività professionale imputabile al danno alla salute

SFr. 35’372

Tasso

di diminuzione del reddito dell’attività professionale

41%

Valutazione e proposta

Dall’applicazione del metodo ordinario si è giunti a definire la

perdita di guadagno dovuta al danno alla salute nella misura del 41% valore che

può essere ritenuto rappresentativo della situazione sul lungo periodo,

limitatamente almeno all’attività abituale.” (doc. AI 59-8+9+10+11).

2.9

Nel caso in esame, per la

determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione ha utilizzato il

metodo ordinario mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurato nel

2011, secondo i dati del questionario di lavoro, con il reddito conseguito come

salariato della __________, cui è stato aggiunto l’utile dell’esercizio

contabile 2011 (doc. AI 73-1).

Il ricorrente - da parte

sua - ha contestato il calcolo economico producendo la dichiarazione del 1°

agosto 2011 e l’estratto salariale del 2013 (doc. AI 68-1).

2.9

Preliminarmente va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2011.

2.9.1

Per quel che concerne il reddito

da valido, l’Ufficio AI ha calcolato questo reddito sulla base del

questionario del datore di lavoro, in cui viene indicato un salario annuo dal

1° agosto 2010 di fr. 85'800.-- (fr. 6'600.-- mensili) (l’amministrazione ha

indicato un importo di fr. 85'600.--) (doc. AI 13-2).

Il ricorrente ha

contestato l’importo del reddito da valido producendo – in sede di osservazioni

(doc. AI 68-1) – la dichiarazione della stessa __________ (datata 1° agosto

2011), secondo cui – in riferimento agli accordi presi nell’agosto 2010

– lo stipendio a partire dal 1° agosto 2011 sarebbe stato adeguato a fr. 8'650.--

lordi (doc. AI 69-2).

Per

determinare il reddito da valido, occorre stabilire, con il grado della

verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato avrebbe effettivamente

potuto ottenere al momento determinante se non fosse stato invalido. Il reddito

senza invalidità deve essere valutato il più concretamente possibile, motivo

per cui lo si deduce di principio dall’ultimo salario conseguito

dall’assicurato prima dell’insorgenza del danno alla salute, tenuto conto

dell’evoluzione dei salari.

Le

possibilità teoriche di sviluppo professionale o di promozione devono essere

prese in considerazione soltanto se é molto verosimile che esse si sarebbero

concretizzate. Al riguardo, occorre esigere la prova d’indizi concreti che

l’assicurato avrebbe di fatto ottenuto un avanzamento oppure un aumento

corrispondente del proprio reddito, nel caso in cui non fosse insorto il danno

alla salute. Ciò potrebbe essere il caso se il datore di lavoro ha lasciato

intendere una simile prospettiva d’avanzamento o ha fornito delle assicurazioni

in questo senso. Per contro, delle semplici dichiarazioni d’intento da parte

dell’assicurato non sono sufficienti. Quando l’invalidità é la conseguenza di

un infortunio, tali indizi devono esistere già al momento in cui quest’ultimo é

accaduto (cfr. STF 8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e riferimenti

ivi menzionati).

Secondo la dottrina (cfr.

A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263; T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 331 n. 28) e la

giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,

p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363

consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994

p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una "dichiarazione

della prima ora", a cui attribuire un particolare valore probante, non è

data qualora la prima descrizione in forma scritta della dinamica

dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in questione. Al

proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi soprattutto delle

particolarità di un determinato avvenimento, si smorza relativamente presto.

Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può

perciò essere a priori considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti

presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid.

2.2

). Tale principio non è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della

causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p.

546.

consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio

2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se

essa risulta maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori

che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

Occorre, poi, fondarsi

sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non contraddice

la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nelle osservazioni del 18

aprile 2013 la consulente __________ ha confermato il contenuto della propria

inchiesta rilevando che la dichiarazione della __________, di cui __________ è

presidente con diritto di firma individuale, è “una comunicazione a

posteriori e per questo teorica, visto che di fatto non era tale il guadagno

dell’assicurato prima dell’insorgenza del danno” (doc. AI 71-1.

Conclusioni che

possono essere fatte proprie da questa Corte.

Nella fattispecie, vista

anche la restrittiva giurisprudenza suindicata, non vi sono indizi concreti che

l’assicurato avrebbe di fatto ottenuto un salario mensile di fr. 8'650.-- a

partire dal 1° agosto 2011, tranne la sola dichiarazione dell’assicurato.

L’insorgente, sul

questionario del 23 maggio 2011, ha indicato un salario di fr. 6'600.--mensili

/ fr. 85'800.-- annui senza alcuna indicazione di un aumento dal 1° agosto 2011

(doc. AI 13-1).

Ritenuto poi che il danno

alla salute è insorto nell’ottobre 2010 la dichiarazione che l’assicurato ha

dato nella prima ora (reddito da valido di fr. 85'800.--) è da ritenere

maggiormente verosimile rispetto a quanto asserito successivamente.

Vedi su questo tema anche

la sentenza 9C_329/2014 del 1° luglio 2014, dove l’Alta Corte si è scostata dal

reddito attestato da una società a forte impronta familiare, di cui

l’insorgente era delegato con diritto di firma individuale.

2.9.2

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido, la consulente __________

nell’inchiesta economica del 20 novembre 2012 ha preso in considerazione il guadagno che RI 1 ha conseguito come salariato della __________

nel 2011, ovvero fr. 35'968.-- (doc. AI 50-3), ed ha aggiunto un utile aggiuntivo

di fr. 14'260.-- (80% di fr. 16'942), per un importo complessivo di fr.

50'228.--.

La consulente ha aggiunto

al salario l’80% dell’utile aziendale (fr.16'942), in considerazione del fatto

che l'assicurato ricopre il ruolo di presidente della gerenza, con firma individuale,

e dunque con un’influenza determinante sulla società. Per contro, la moglie

dell’assicurato, benché proprietaria del capitale azionario e contabile non ha la

medesima influenza sulla __________. Essa viene infatti indicata come "socia

senza diritto di firma". La consulente ha quindi ripartito nella

misura dell’80% (marito) e 20% (moglie) i ruoli in seno all’azienda e di

conseguenza aggiunto al salario dell’assicurato l’80% dell’utile aziendale (doc.

AI 59-10).

Queste conclusioni possono

essere condivise dal TCA.

Il ricorrente, da parte

sua, si è infatti limitato a contestare la chiave di riparto indicando che “l’apporto

della moglie è ben superiore alla % da voi indicata” (doc. AI 68-1), senza

tuttavia fornire elementi oggettivi per inficiare le conclusioni della

consulente __________.

Partendo dunque da un

salario da invalido di fr. 50'228.--

e confrontando questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno di fr. 85'800.-- (consid. 2.9.1.) emerge un tasso d’invalidità del 41,4%

arrotondato al 41% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag.

41) che permette l’erogazione di un quarto di rendita d’invalidità.

Nella misura in cui

l’UAI ha attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità

la sua decisione formale del 18 luglio 2013 merita

quindi conferma.

2.10

L’assicurato nel proprio atto

ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di “una perizia medica neutra” (doc.

AI 68-1).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti medici.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti