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Decisione

32.2013.166

Riduzione in via di revisione della rendita d'invalidità. Conferma della valutazione medica, in particolare del miglioramento della patologia psichiatrica. Concessione dell'assistenza giudiziaria con

4 agosto 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza,

si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48

consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un

supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria

risulta che la ricorrente, separata di fatto, percepisce fr.

2'000.-- di alimenti per i due figli, nati nel 1995 e 2011. Con tali proventi essa

non riesce a coprire l’importo base mensile di fr. 1'350.-- per persona sola

con obblighi di mantenimento stabilito per il calcolo del minimo esistenziale

LEF fissato dalla CEF quale Autorità di vigilanza (stato 1° settembre 2009), l’importo

Considerandi

base di fr. 400.-- per il mantenimento del secondo figlio, l’affitto di fr.

1'290.--, il premio cassa malati per la famiglia di fr. 535,65. Questo anche

volendo tenere conto di un contributo alle spese familiari da parte del

primogenito maggiorenne, il quale percepisce un salario da apprendista di fr.

881.

-- al mese. In queste circostanze il requisito dell’indigenza è dato.

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere considerato privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va

quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata

in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è

per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a

suo carico nella misura della rispettiva soccombenza in lite (STF I 885/06 del

20.

giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è accolta.

3. Gli

atti sono inviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.7 per le proprie

incombenze.

4. Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese sono per il momento

assunte dallo Stato.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti