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Decisione

32.2013.167

Viste le risultanze della perizia reumatologica e la valutazione psichiatrica SMR, va confermato il diritto alla mezza rendita

14 maggio 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I test psicosometrici e scale di valutazione che

accompagnano il rapporto hanno valenza in ambito di ricerca medica, non di

accertamento peritale: da un lato la diagnosi psichiatrica si pone sulla base

dell’indagine clinica, dall’altro le scale di valutazione non permettono in

genere di esprimersi sulla funzionalità residua di un soggetto in una

determinata attività rispettivamente in un’attività esigibile.

(…)" (doc. AI 88/1)

Lo

stesso dr. invitato ad esprimersi sulla capacità lavorativa quale gerente avuto

riguardo alla patologia psichiatrica (cfr. doc. AI 91/1), nell’annotazione

dell’8 maggio 2013 ha confermato la valutazione dell’8 aprile 2013 concludendo

che “(…) l’attività di gerente è mentalmente più impegnativa, stressante e

carica di responsabilità individuali dell’aiuto cucina, pertanto confermo quanto

già scritto. (…)” (doc. AI 92/1).

2.9. Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversiche-rungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI

o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici

esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie

conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3b/bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile

2007; DTF 123 V 176, 122 V

161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 453).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10

pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno

valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non

devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.

Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza

con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte

esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso

deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della

persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi

su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.10. Ritornando

al caso in esame, questo TCA, per le ragioni di seguito esposte e richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici,

non ha alcun motivo per mettere in dubbio sia la validità della perizia reumatologica

del 13 settembre 2010 del dr. __________ (doc. AI 57/1-9) che la valutazione

del medico SMR dr. __________ sopra riprodotta in esteso (cfr. consid. 2.8).

Infatti,

il dr. __________, FMH in reumatologia e medicina interna, nella perizia del 13

settembre 2010 (doc. AI 57/1-9) –

dopo aver esposto l’anamnesi, i dati soggettivi e le constatazioni oggettive e

Considerandi

posta la seguente diagnosi “(…) Cervicobrachialgie croniche bilaterali in -

Esiti da discectomia C7-D1 a sinistra il 23.2.2002 - Alterazioni degenerative

del rachide cervicale (discopatie plurisegmentali da C3 a C7 con ernia discale

recessale a sinistra C4/C5, protrusione discale diffusa C5/C6 con leggero

restringimento del canale spinale, protrusione discale paramediana-recessale

C6/C7 a sinistra) - Tendenza fibromialgica. Sindrome lomboradicolare S1 a

sinistra in - Nota discopatia bisegmentale L4/L5 ed L5/S1 alla RM della colonna

lombare dell’11.4.2004 - Disturbi statici del rachide (appiattimento della

dorsale, scoliosi sinistro convessa dorsale) - Decondizionamento e sbilancio

muscolare - Tendenza fibromialgica - Obesità (peso 90 kg / statura 160 cm). (…)” (doc. AI 57/8) –,

circa le conseguenze sulla capacità di lavoro e d’integrazione, ha espresso la

seguente valutazione: “(…) Giudico come lavoro adatto allo stato di salute,

un’attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico

residua, descritta nell’allegato. In un lavoro adatto allo stato di salute,

giudico l’assicurata abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa

normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20% a partire dal

2004.

Nella sua ultima attività principale come gerente, tenendo conto del

mansionario fornito dal datore di lavoro tramite questionario per

l’assicurazione invalidità del 25.4.2007, giudico l’assicurata abile al lavoro

sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione

del rendimento del 50%. L’inabilità lavorativa formulata tiene pienamente conto

delle patologie di stretta competenza reumatologica e non delle affezioni

psichiatriche di cui l’assicurata soffre. (…)” (doc. AI 57/8).

La

perizia del dr. __________ non è stata contestata. In particolare – a prescindere dal fatto che si tratta di

due distinte specialità – la

dr.ssa __________, FMH in neurochirurgia, nella perizia del 3 luglio 2012

all’intenzione della Cassa (doc. A/3), si è espressa avuto riguardo all’aspetto

neurochirurgico e non ha addotto alcuna ragione in base alla quale la perizia

reumatologica del dr. __________ non sarebbe più valida.

Dal

canto suo il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia

del 12 luglio 2012 all’intenzione della Cassa (doc. A/2) – poste le

seguenti diagnosi “(…) F45.4 - Anhaltende somatoforme Schmerzstörung; F41.2

- Angst und depressive Störung gemischt; Z63 - Schwierige familiäre Verhältnisse;

Z59 - Finanzielle Probleme (…)” (doc. A/2, pag. 6) – non si è espresso sulla capacità

lavorativa nella sua ultima attività abituale di gerente di un’esercizio

pubblico attestando una capacità lavorativa residua, tanto in un’attività adeguata

quanto in un’altra quale “Service-Mitarbeiterin” e/o “Hilfsarbeiterin im

Restaurant”, del 70% (doc. A/2 le risposte alle domande 14, 15 e 16 a pag. 10 e 11).

Al

riguardo va osservato che il dr. __________, nell’annotazione dell’8 aprile

2013.

(doc. AI 88/1), se da una parte ha confermato la valutazione del dr. __________

concludendo per una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata almeno

dal mese di luglio 2012, dall’altra parte ha attestato un’incapacità lavorativa

del 50% nell’ultima attività abituale di gerente. Lo stesso sanitario,

nell’annotazione dell’8 maggio 2013, ha confermato la propria valutazione precisando

che “(…) l’attività di gerente è mentalmente più impegnativa, stressante e

carica di responsabilità individuali dell’aiuto cucina, pertanto confermo

quanto già scritto. (…)” (doc. AI 92/1).

Quanto

alla censura stante la quale l’amministrazione non avrebbe adeguatamente

analizzato la presenza di fattori psicosociali e socioculturali sugli impedimenti

dell’assicurata – a prescindere

dal fatto che, come visto sopra, il dr. __________ ha considerato la perizia

del dr. __________ – questo Tribunale

conferma le osservazioni dell’Ufficio AI secondo cui “(…) giova in proposito

rilevare che i fattori psicosociali ripresi dal perito Dr. med ____________________

erano elementi noti all’amministrazione sin dai primi atti istruttori acquisiti

a seguito della presentazione della domanda di prestazioni da parte

dell’assicurata. L’esistenza degli stessi è stata ben documentata dai curanti

specialisti dell’assicurata; si rinvia ad esempio a quanto affermato dall’allora

curante dell’assicurata Dr. med. __________ nel rapporto 28 aprile 2009 (doc.

36.

incarto AI), in cui si legge segnatamente che: “Tale quadro clinico è sostenuto oltre che dalla nota

difficoltà di gestione dei figli, soprattutto la minore che sembra sia a sua

volta seguita a livello psicologico per problemi comportamentali, anche da

sempre più crescenti difficoltà lavorative dovute ai propri limiti psichici per

i quali è stata costretta a cedere l’esercizio di cui era gerente.” Tali

specificità sono poi state riprese dalla Dr. med. __________ nei rapporti 2

aprile 2010 (doc. 52 incarto AI) e 3 dicembre 2012 (doc. 78 incarto

AI). […] Di transenna, occorre per giunta sottolineare che la spettabile RI

1.

Cassa pensione non ha del resto spiegato – contrariamente alla

giurisprudenza medico-assicurativa in materia (STF 9C_158/2012 consid. 5.2)

– quali nuovi fattori psicosociali sarebbero stati ingiustamente presi

in considerazione nella valutazione dell’inabilità lavorativa operara dal SMR

Dr. med__________ in data 8 aprile 2013. (…)” (V punto 3).

In

conclusione a ragione l’Ufficio AI ha confermato, almeno dal luglio 2012 (mese

in cui sono state esperite le perizie a cura del dr. __________ e della dr.ssa __________),

un’incapacità lavorativa del 50% nella sua ultima attività abituale di gerente

di un esercizio pubblico e del 30% in un’attività adeguata rispettosa dei

limiti funzionali posti.

2.11

Anche

in merito alla censura secondo la quale non sarebbero stati esaminati ed

eseguiti possibili provvedimenti d’integra-zione, questo Tribunale non ha

motivo per scostarsi dalle osservazioni dell’Ufficio AI secondo cui “(…) il

diritto a provvedimenti professionali è stato esaminato dalla consulente in integrazione

professionale __________ in data 12 febbraio 2008. In considerazione della stabilità della patologia dell’as-sicurata, dell’età e della formazione

della stessa, l’ammini-strazione non ha ritenuto necessario riesaminare il

diritto a provvedimenti professionali. Sulla questione delle attività professionali

ancora concretamente realizzabili dell’assicurata, occorre poi rilevare che le

esigenze poste all’amministra-zione in merito alla segnalazione delle

possibilità lavorative concrete non devono essere fissate troppo

restrittivamente. Secondo la giurisprudenza è sufficiente che gli accertamenti

esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado d’invalidità.

Secondo tale prassi è corretto indicare un rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2009;9C_329/2007 consid. 2; I 418/06 consid. 4.3; I

871/02 consid. 5). Quanto sopra indicato è effettivamente stato espletato dallo

scrivente Ufficio AI nel contesto della determinazione del grado d’invalidità

di PI 1 in attività adeguate. Come emerge dalla tabella di capacità di guadagno

residua del 4 giugno 2013 (doc. 93 pag. 2 incarto AI) l’UAI ha ritenuto

che l’assicurata può svolgere le attività di cui alla tabella RSS

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica, categoria 4.2 attività semplici e ripetitive. Tali impieghi non

richiedono infatti una formazione di base specifica e possono essere esercitati

dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro. (…)” (V punto 4).

2.12

Quanto

alla valutazione economica – considerati

i dati validi per il 2012 vista la domanda di revisione della Cassa di

quell’anno (cfr. consid. 1.4) –

questo Tribunale si limita ad osservare quanto segue.

Nel

2012, partendo dal reddito di fr. 70'717.-- considerato dall’Ufficio AI per il

2011.

(cfr. doc. AI 93/2-3), il reddito da valido ammonta a fr. 72'414.20

(70'717.-- aggiornati al 2012 aumentandoli del 2.4%; cfr. la tabella B10.2,

ramo 55-56, servizi di alloggio e ristorazione, pubblicata il La Vie économique

1/2-2014 pag. 94).

Nel

2012, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale

di statistica, l’assicurata, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva,

livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo

ipotetico da invalido pari a fr. 53'810.36 (fr. 4'225.-- [ultimo dato

disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2012 e riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in La Vie économique 1/2-2014 pag. 94-95] moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a]).

Ritenuta

una capacità lavorativa del 70% in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.10) e

applicata una riduzione del 5% –

nella nota 4 giugno 2013 il consulente in integrazione ha stabilito che “(…)

visto quanto espresso in precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da

invalido del/lo 0% per attività leggere e del/lo 5% per altri fattori di

riduzione. (…)” (doc. AI 62/3) –

il reddito da invalido si attesta a fr. 35'783.88 (53'810.36

x 70% ridotti del 5%).

Considerata

la capacità lavorativa residua del 50% nella sua attività abituale, il reddito

da invalido ammonta, in questo caso, a fr. 36'207.10 (72'414.20 x 50% =

36'207.10).

Ritenuto

che in un’attività semplice e ripetitiva il reddito da invalido è invece pari a

fr. 35'783.88, vi è da concludere che l’assicurata sfrutta al meglio la capacità

lavorativa residua continuando a svolgere la sua attività abituale di gerente.

Nella

fattispecie, in virtù dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid.

3c pag. 233, 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 117 V 394 consid. 4b pag. 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572) e in applicazione del raffronto percentuale

dei redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_294/2008 del 19

marzo 2009,9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del 21 agosto 2006), è

dunque a ragione che l’Ufficio AI ha confermato il diritto ad una mezza

rendita.

Può

pertanto restare irrisolta la questione a sapere se il reddito da valido ammonta,

come sostenuto dall’assicurata, a fr. 92'853.-- (reddito annuo di fr.

84'500.-- nel 2005 aggiornati al 2012; come sostenuto al punto 3.3 del ricorso,

sub I) o a fr. 87'078.-- (media dei salari conseguiti negli anni

2000-2001-2002-2003-2005 aggiornati al 2011; come esposto al punto 3 delle

osservazioni del 9 dicembre 2013, sub. X).

2.13

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione

del 19 agosto 2013 confermata.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

All’assicurata,

rappresentata dalla RA 2, vanno inoltre riconosciute le ripetibili (art. 61

cpv. 1 lett. g LPGA) che appare giustificato quantificare, spese comprese, in

complessivi fr. 1'500.-- (IVA inclusa).

La

domanda di assistenza giudiziaria per l’intervento in lite dell’assicurata diventa

pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF

9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid.

5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della RI 1, la quale

verserà a PI 1 fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti