32.2013.168
Nuova domanda. A ragione l'Ufficio AI entra nel merito. Visto l'accertamento lacunoso rinvio atti per perizia pluridisciplinare e resa di un nuovo provvedimento
28 luglio 2014Italiano22 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.168
FS
Lugano
28 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 20 agosto 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1952, da ultimo attivo quale autista presso la __________ impresa
costruzioni SA di __________ (doc. AI 4/1-3 e 19/1-3), nel mese di febbraio 1992 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 1/1-6).
Con
decisioni del 13 maggio 1993 l’Ufficio AI –
sulla base delle risultanze della documentazione raccolta dall’__________ che,
con decisione 20 gennaio 1992, ha riconosciuto il diritto a una rendita
d’invalidità del 35% dal 1. maggio 1992 e ad un’inden-nità per menomazione
dell’integrità del 15% (doc. 21/1-3 dell’incarto lainf) – ha riconosciuto il diritto ad una rendita
intera dal 1. febbraio al 31 dicembre 1991 e ad una mezza rendita dal 1.
gennaio al 30 aprile 1992 (doc. AI 12/1-2 e 12/3-4).
1.2. Nel
mese di luglio 1997 l’assicurato ha inoltrato un nuova domanda di prestazioni
AI (doc. AI 13/1-20).
Nell’ambito
di questa domanda la III Camera della Commissione federale di ricorso in
materia d’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per le
persone all’estero, con sentenza del 2 ottobre 2003, ha annullato la decisione di rifiuto delle prestazioni del 23 aprile 2002 (doc. AI 67/1-2) e
rinviato gli atti all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’este-ro (doc.
AI 78/1-12).
La
stessa Camera, con sentenza del 9 giugno 2005, non è poi entrata nel merito del
ricorso inoltrato contro la decisione su opposizione del 22 marzo 2005 (doc. AI
121/1-2, decisione, anche questa, di rifiuto di prestazioni) e ha trasmesso gli
atti per competenza a questo Tribunale (doc. AI 128/1-4).
Questo
Tribunale, con STCA del 23 ottobre 2006, cresciuta incontestata in giudicato
(doc. AI 144/1-16) – sulla base
della perizia 5 novembre 2001 del dr. __________ (doc. AI
59/1-10) e della perizia pluridisciplinare 8 luglio 2004 del __________ (doc.
AI 100/1-15) –, ha confermato il rifiuto a prestazioni in quanto non adempiuto il
termine di carenza ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI.
1.3. Nel
febbraio 2007 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI
(doc. AI 149/1-8).
Con
decisione 15 ottobre 2009, preavvisata il 5 agosto 2009 (doc. AI 172/1-3), l’Ufficio
AI – sulla base della perizia
pluridisciplinare del SAM del 22 agosto 2008 (doc. AI 164/1-55), del rapporto 2
settembre 2008 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 166/1-3) e del rapporto
finale 2 luglio 2009 con relative tabelle nonché nota del 15 ottobre 2009 del
consulente in integrazione professionale (doc. AI 170/1-6 e 180/1) – ha negato il diritto ad una rendita essendo
il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40%.
Questa
decisione è cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Nel
febbraio 2013 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc.
AI 184/1) nella quale l’Ufficio AI –
vista l’annotazione del 5 marzo 2013 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
186/1) – è entrato nel merito.
Con
decisione del 20 agosto 2013, oggetto della presente vertenza – visti i rapporti medici dell’11 aprile
2013 della dr.ssa __________ (doc. AI 192/1-6) e del 27 maggio 2013 del dr. __________
(doc. AI 193/1-6) e sulla base delle annotazioni 20 giugno e 30 luglio 2013 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 197/1 e 201/1) –, l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita ed a
provvedimenti professionali (doc. AI 202/1-3).
1.5. Con
il ricorso qui in oggetto l’assicurato ha contestato la valutazione medica.
Sulla base del rapporto medico del 9 settembre 2013 del dr. __________ (doc. B)
egli ha chiesto, in via alternativa, il riconoscimento dell’incapacità lavorativa
del 50% attestata dal dr. __________, l’esecuzione di una perizia giudiziaria o
il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli
atti per l’esecuzione di ulteriori accertamenti pluridisciplinari (di natura
reumatologica, neurologica e psichiatrica) proposti, nell’allegata nota del 1.
ottobre 2013, dal proprio medico SMR dr. __________ e per la resa di una nuova
decisione (IV e IV/1).
1.7. Dal
canto suo l’assicurato non ha dato seguito alla domanda di presentare
osservazioni scritte alla proposta dell’Ufficio AI (V e VI) e ha trasmesso al
TCA lo scritto (a lui indirizzato) del 2 dicembre 2013 della dr.ssa __________
del seguente tenore: “(…) preso atto dello scritto del 25 novembre 2013 con
il quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano le assegna il
termine di 10 giorni per indicare eventuali nuovi mezzi di prova, nelle mia
qualità di suo medico curante confermo quanto valutato dal Dr. med. __________,
__________ nella sua lettera del 9 settembre 2013, ovvero che allo stato attuale
e purtroppo in modo permanente esiste una sua inabilità al lavoro in
un’attività adeguata al suo stato di salute, attività che potrà essere svolta
al massimo al 50%. (…)” (VIII).
1.8. Con
osservazioni 11 dicembre 2013 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA che lo scritto
2 dicembre 2013 della dr.ssa __________ “(…) verrà esaminato e preso in
debita considerazione da parte dell’amministrazione in occasione della rivalutazione
peritale pluridisciplinare (…)” (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a
prestazioni.
L’insorgente
postula l’annullamento della decisione impugnata e, in via alternativa, il
riconoscimento dell’incapacità lavorativa del 50% attestata dal dr. __________,
l’esecuzione di una perizia giudiziaria o il rinvio degli atti all’Ufficio AI
per ulteriori accertamenti medici.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione
non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b;
DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione
entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto
di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (STF
9C_80/2013 del 18 settembre 2013, consid. 3.2). In tal caso applicherà,
per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv.
1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87 segg. OAI; Pratique VSI 1999,
pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von
Invalidenrentenrevi-sionen, in Schaffauser/Schlauri, Die Revision von
Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Al
riguardo nella DTF 140 V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce
per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione
di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di
un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita
interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv.
1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno
per analogia.
L’art.
88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con
riferimenti).
2.6. Nell’evenienza
concreta, l’Ufficio AI, in evasione della prima domanda di prestazioni – facendo proprie le valutazioni mediche
dell’__________ – aveva
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio al
31 dicembre 1991 e ad una mezza rendita dal 1. gennaio al 30 aprile 1992 (cfr.
consid. 1.1).
Questo
Tribunale, come accennato, nell’ambito della seconda domanda di prestazioni,
con STCA del 23 ottobre 2006 ha confermato
il rifiuto a prestazioni in quanto non adempiuto il termine di carenza ex art.
29 cpv. 1 lett. b LAI (cfr. consid. 1.2).
L’Ufficio
AI, nell’ambito della terza domanda di prestazioni, con decisione 15 ottobre 2009, ha negato il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile
del 40% (cfr. consid. 1.3).
Nell’ambito
della domanda di prestazioni del febbraio 2013, oggetto della presente
vertenza, l’assicurato ha prodotto la seguente documentazione medica:
• esame
RM lombare del 22 gennaio 2013 del radiologo dr. __________ (doc. AI 184/2);
• rapporto
18 febbraio 2013, indirizzato alla dr.ssa __________, nel quale il dr. __________,
FMH in neurochirurgia, posta la diagnosi di “(…) sospetta sindrome della XII
costola a destra con dolori irradianti nel fianco destro ed arti inferiori (…)”
ha concluso che “(…) i dolori lamentati dal sig. RI 1, importanti al
passaggio dorso-lombare, possono essere clinicamente compatibili con una
sindrome della XII costola, accentuata a destra. I dolori avvertiti negli arti
inferiori sono di origine pseudo-radicolare. Di fronte a questa situazione
piuttosto refrattaria a terapie di tipo medicamentoso e conservativo in generale,
consiglio di eseguire un blocco diagnostico selettivo, con soli anestetici
locali, a livello del n. D12 a destra. Qualora risultasse positivo vi sarebbe
l’indica-zione per rizotomia percutanea funzionale. (…)” (doc. AI 184/3-4);
• rapporto
21 febbraio 2013 della dr.ssa __________, FMH in medicina interna e oncologia,
che, poste le diagnosi di “(…) • St. d.. frattura dei corpi vertebrali
L1 e L2 con atteggiamento cifotico della Colonna a questi livelli •
Ernia discale a livello L1 e L2 dal lato destro • Faccettopatia L4-L5 destro
• Protrusione discale sottopeduncolare nel neuroforame di L4 destro •
Sospetta sindrome della XII costola a destra con dolori irradianti nel fianco
destro e arti inferiori (…)”, ha concluso che “(…) il paziente soffre di
un peggioramento dei dolori a livello della colonna vertebrale (…)” (doc.
AI 184/5).
Sulla
base della suddetta documentazione medica –
tenuto conto del rapporto finale 2 settembre 2008 nel quale il dr. __________,
medico SMR (vista la perizia pluridisciplinare del SAM del 22 agosto 2008),
aveva concluso per un’incapacità lavorativa del 100% nell’attività abituale di
autista presso un’impresa di costruzioni dal 1. maggio 1992 e per una capacità
lavorativa in un’attività adeguata del 90% dal 2001 e del 75% dal febbraio 2007
(doc. AI 166/1-3 e 185/1) – il dr.
__________, medico SMR, nel rapporto 5 marzo 2013, ha concluso che “(…) in relazione al quesito posto in data 01.03.2013, si ritiene
giustificata l’entrata in materia, sulla base della nuova documentazione medica
nel frattempo sopraggiunta. (…)” (doc. AI 186/1).
Dall’ulteriore
documentazione medica raccolta dall’Ufficio AI, meglio dai rapporti medici dell’11
aprile e del 27 maggio 2013 (doc. AI 192/1-6 e 193/1-6), risulta inoltre che la
dr.ssa __________ e il dr. __________, poste le diagnosi note, hanno attestato
un’incapacità lavorativa del 100% dal 1987 rispettivamente del 50% senza
specificare da quando.
Con
annotazioni 20 giugno e 30 luglio 2013 il dr. __________ ha osservato che “(…)
non appaiono evidenti nuovi elementi clinici atti a modificare le conclusioni
mediche espresse dal SMR nel passato (…)” (doc. AI 197/1) e che “(…)
siamo di fronte ad un diverso apprezzamento della curante dello stato valetudinario
attuale dell’Assicurato, piuttosto che a un peggioramento del quadro clinico in
assenza di nuovi elementi clinici significativi. Situazione non modificata.
(…)” (doc. AI 201/1).
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre,
in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto
pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità
(DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va
poi ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici e rilevato che dall’ultima perizia pluridisciplinare
del SAM del 22 agosto 2008 sono trascorsi quasi cinque anni, questo Tribunale
ritiene che, sulla sola base degli atti di causa, non è possibile concludere
con la sufficiente tranquillità che la situazione medica non si sia modificata
da allora allorquando i periti avevano concluso che “(…) l’inidoneità alla professione
di autista di camion è valida a decorrere dall’1.05.1992, come già valutato
allora dal servizio medico della __________. […] In un’atti-vità confacente che
rispetti i limiti funzionali descritti l’A. può raggiungere una capacità
lavorativa del 75% a causa dell’in-capacità lavorativa per i motivi
psichiatrici già descritti al capitolo 8. Questa capacità lavorativa è valida
da febbraio 2007, quando l’A. ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni
AI per peggioramento del suo stato di salute. Per il periodo precedente dal
2001 sino a gennaio 2007 si può codificare una capacità lavorativa del 90% in
attività confacenti, come stabilita in precedenza dal Dr. __________ dell’UAI
per gli A. residenti all’estero a __________ (vedasi atto del 20.12.2001). (…)”
(doc. AI 164/20).
Questo
vale a maggiore ragione visto che il dr. __________ – a differenza del neurologo dr. __________ nel consulto del
3 luglio 2008 (doc. AI 164/31-35) –,
nei rapporti del 27 maggio e del 9 settembre 2013 (doc. AI 193/1-3 e B), ancorché
senza specificare da quando, ha attestato un’incapacità lavorativa del 50%. In
questo senso non è possibile confermare la valutazione del dr. __________ che,
oltretutto senza essere specialista in materia, ha concluso per una situazione
medica non modificata (cfr. doc. AI 197/1 e 201/1).
Inoltre,
la dr.ssa __________, nel suo scritto del 2 dicembre 2013 indirizzato
all’assicurato, ha confermato, senza specificare da quando, “(…) che allo stato
attuale e purtroppo in modo permanente esiste una sua inabilità al lavoro in
un’atti-vità adeguata al suo stato di salute, attività che potrà essere svolta
al massimo al 50%. (…)” (VIII).
Va
qui rilevato che anche il dr. __________, nell’annotazione del 1. ottobre 2013, ha espresso la seguente valutazione: “(…) in considerazione della certificazione
specialistica e del tempo trascorso s’impone rivalutazione peritale in ambito
pluridisciplinare comprendente valutazione reuma, neurologico e psichico (con
valutazione criteri di Förster). (…)” (IV/1).
2.9. Nella
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein
in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
Nella
fattispecie, l’amministrazione, chiesta la retrocessione degli atti, conformemente
a quanto concluso dal medico SMR nella succitata annotazione del 1. ottobre 2013, ha indicato che avrebbe direttamente proceduto all’allestimento di una perizia
pluridisciplinare (IV).
Ora,
rilevato come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso,
considerate le patologie di cui è portatore l’assicurato, si
giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in
atto un approfondimento pluridisciplinare (a livello reumatologico, neurologico
e psichiatrico), ritenuto come la documentazione all’inserto non
consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio
sull’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato, che tenga conto
delle varie patologie di cui soffre, in un’attività adeguata.
Una
volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante
la resa di una nuova decisione, sull’even-tuale diritto alla rendita, se
necessario mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto
dei principi legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito i
considerandi 2.3, 2.4 e 2.5).
Fatti
2.10. Per
quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli
atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra
enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
Secondo
Considerandi
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai
consid. 2.8 e 2.9 e renda una nuova decisione.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti