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Decisione

32.2013.168

Nuova domanda. A ragione l'Ufficio AI entra nel merito. Visto l'accertamento lacunoso rinvio atti per perizia pluridisciplinare e resa di un nuovo provvedimento

28 luglio 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

2.10. Per

quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli

atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra

enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Secondo

Considerandi

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai

consid. 2.8 e 2.9 e renda una nuova decisione.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti