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32.2013.170

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 luglio 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I periti avevano

evidenziato un miglioramento della patologia psichiatrica e concluso per

un’inabilità in ogni attività del 50% (doc. AI 49-14).

Nel rapporto del 3 ottobre

2007 il medico del SMR, Dr. aveva confermato le diagnosi e le conclusioni della

perizia SAM (doc. 55-1).

Nell’ambito della

revisione della rendita del 2012 l’assicurato ha prodotto il certificato del 29

novembre 2012 della Dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna, la quale

ha diagnosticato una “Sindrome cervicale cronica di origine postraumatica

1995. Sindrome depressiva cronica. Possibile deficit cognitivo” (doc. AI

102-3).

Il medico curante si è poi

così espresso:

" (…)

Si tratta di paziente che a seguito di infortunio sul lavoro nel 2005, ha subito un trauma cervicale, dove peraltro aveva già subito un precedente trauma nel 1992 in incidente stradale. Da allora lamenta dolori cervicali e al cingolo scapolare con limitazione

funzionale importante, nonché capogiri e cefalee.

Malgrado analgesia e plurime riabilitazioni con cicli regolari di

fisioterapia, la sintomatologia è andata viepiù peggiorando con quasi blocco

cervicale, tale da rendere impossibile qualsiasi attività lavorativa. Associato

alla problematica cervicale vi è sicuramente anche uno stato depressivo cronico

con ricorrenti esacerbazioni. Il signor RI 1 è stato per anni in cura

psichiatrica, mentre attualmente non segue più nessuna terapia. Non

contribuisce a migliorare le cose un probabile deficit cognitivo, impossibile

da quantificare per motivi linguistici e per disturbi caratteriali.

Nel corso degli anni c’è sicuramente stato un peggioramento della

malattia. Non è proponibile per questo paziente un reinserimento nell’attività

lavorativa né nei programmi occupazionali” (doc. AI 102-3).

Il rapporto della Dr.ssa __________

è stato sottoposto al vaglio del SMR dell’AI. Il Dr. __________, nelle

annotazioni del 23 aprile 2013, ha concluso che la nuova documentazione medica

pervenuta “non oggettiva alcun peggioramento dello stato di salute dell’A.,

rispetto alla status da noi valutato tramite perizia pluridisciplinare SAM”.

Viene quindi confermato il rapporto del SMR del 3 ottobre 2007 (doc. AI 113-1).

In sede di risposta, l’UAI

ha nuovamente interpellato il SMR. Il Dr. __________ nell’annotazione del 2

ottobre 2013, dopo aver rilevato che l’assicurato da anni non è più seguito dal

Servizio psico-sociale (SPS) (cfr. scritto del 22 gennaio 2013 doc. 107-2), ha

concluso che la documentazione medica non evidenzia una sostanziale modifica

dello stato di salute di RI 1 (doc. V1).

Queste conclusioni possono

essere fatte proprie dal TCA, in considerazione del fatto che il medico curante,

peraltro specialista in medicina interna e non in reumatologia / ortopedia e

neurologia, ha posto una diagnosi in sostanza sovrapponibile a quella dei

periti del SAM e dei medici del SMR e non fornisce elementi oggettivi a

sostegno di un possibile peggioramento (cfr. doc. AI 49-10, 55-1).

Va poi sottolineato che la

Dr.ssa __________, già nel referto del 13 febbraio 2008, prodotto in sede di

osservazioni al progetto di decisione del 15 gennaio 2008 che riduceva le

prestazioni dell’assicurato, aveva contestato il miglioramento riscontrato dai

periti SAM, adducendo un chiaro peggioramento negli ultimi anni della

sintomatologia di dolori cervicobrachiali, muscolari e rigidità nucale, uno

stato depressivo (problema principale) e dubbi su un possibile deficit

cognitivo (doc. AI 65-1).

Già allora il Dr. __________

del SMR non aveva ritenuto concludenti le osservazioni della Dr.ssa __________

(doc. AI 68-1).

Giova qui ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo

il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA

U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova

ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Va poi qui ricordato che

se, da una parte, la procedura

davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

Considerandi

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Questa Corte ritiene

dunque che dalla documentazione medica agli atti non sia oggettivabile un

globale peggioramento del quadro valetudinaro rispetto a quanto era stato

valutato dall’amministrazione in occasione della decisione del 24 aprile 2008.

Nella

misura in cui l’UAI ha negato all’assicurato l’aumento della rendita

d’invalidità la decisione del 20 agosto 2013 deve, perciò, essere confermata.

2.7

L’assicurato nel proprio atto

ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria (doc. XI).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti medici.

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a

carico dell’assicurato, il quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

consid. 2.9.).

Al riguardo il Consiglio

federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale

sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura)

del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

" (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la

procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con

riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come

negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le

particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti

possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone

residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri

termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a

circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie

concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa

inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale,

fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione

dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000

franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale

dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.9

Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

il gratuito patrocinio (cfr. doc. I, VII).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie

la vertenza era palesemente priva di esito favorevole, in quanto la situazione

valetudinaria dell’interessato - come espressamente indicato dai medici del SMR

- non ha subìto delle modifiche rispetto al passato, in grado di giustificare

una revisione del diritto a prestazioni.

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti