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Decisione

32.2013.171

L'UAI ha rettamente attribuito all'assicurata un quarto di rendita dal 1.5.2010, una mezza rendita dal 1.08.2010, una rendita intera dal 1.10.2010 e una mezza rendita dal 1.6.2011. Confermata perizia

7 agosto 2014Italiano70 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XI, C1-2 sono stati

inviati all’UAI per osservazioni (doc. XII).

1.17. Il 12 novembre 2013 il legale

ha comunicato al TCA che l’assicurata è stata presa in cura dallo psichiatra

Dr.__________ (doc. XIII).

Il doc. XIII è

stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIV).

1.18. Nelle osservazioni del 15

novembre 2013 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al

vaglio del SMR, ha confermato la correttezza del proprio provvedimento (doc.

XV+bis).

I doc. XII, XV+bis sono

stati inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XVI).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Il TCA è chiamato a stabilire

se a ragione l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita dal

1° maggio 2010, una mezza rendita dal 1° agosto 2010, una rendita intera dal 1°

novembre 2010 e una mezza rendita dal 1° giugno 2011 o se, al contrario, come

da lei richiesto, ella abbia diritto ad una rendita intera di invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,

sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse

de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 1 LAI, in

vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad

una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se

sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Questa

graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio

2008.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992.

p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.

STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio

2003.

nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto

2002.

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno

2003.

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3

Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una

sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per

poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri

sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A

determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante

nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una

perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto

soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo

gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente

non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse

insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con

riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità,

da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza

concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e

durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es.

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Anche in

un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato

che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12.

marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se

le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una

sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta

Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una

comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori

psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla

problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo

(consid. 3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in

una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla

pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha

stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere

in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di

controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia

si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il Tribunale Federale, in

una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia

(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di

sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed

eziologico.

In tale contesto

l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45.

S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136.

V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.4

Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

In caso di

perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,

appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza

medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF

125.

V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il giudice può disattendere

le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale

contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV

130).

Il giudice può scostarsene

anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti,

ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia

giudiziaria.

Questi principi sono stati

confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il

Tribunale federale ha sottolineato che:

" Per quanto

concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un

tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella

perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la

concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una

superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle

conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.

353.

e riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28

agosto 2012, consid. 6.2).

Infine, va ricordato che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5

Nella sentenza 32.2012.64

dell’8 agosto 2012 questa Corte aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI non

ritenendo chiariti in modo soddisfacente sia i disturbi somatici che quelli di

natura psichiatrica dell’assicurata. L’abbondante documentazione medica

trasmessa dalla ricorrente all’amministrazione, in sede di osservazioni, e al

TCA, in sede di ricorso, non era stata infatti sottoposta ai periti del SAM, al

fine di verificare se fino al momento dell’emanazione della decisione

impugnata, le condizioni di salute dell’assicurata fossero effettivamente

peggiorate o meno (sentenza 32.2012.64, pag. 30).

Il TCA ha quindi fatto

riferimento, solo per citarne alcuni, al certificato del 6 ottobre 2011 della

Dr.ssa __________ (doc. AI 143), ai referti del 6 ottobre 2011 (doc. AI 143-16)

e del 17 novembre 2011 (doc. AI 156-2) del Dr. __________ e al certificato del

30.

settembre 2011 del Dr. __________ (doc. AI 143-11), attestanti un continuo peggioramento dello stato

di salute di RI 1 (sentenza 32.2012.64, pag. 30).

Con scritto del 9 novembre

2012.

il Dr. __________ del SMR ha sottoposto tutta la documentazione medica

presentata dall’assicurata, dopo la perizia del luglio 2011, ai periti del SAM per

valutazione (doc. AI 221-1).

Questi – in data 19

novembre 2012 – hanno ritenuto necessario eseguire una nuova perizia

pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica, neurologica e oncologica) (doc.

AI 223-1).

Nel rapporto del 21 maggio

2013, i periti sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite

ambulatoriali dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno

posto la seguente diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

" (…)

Diagnosi neurologica

Neuropatia del nervo

safeno a ds. con associati dolori e disestesia nel territorio d’innervazione

del nervo safeno ds.

Neuropatia del nervo

genito-femorale ds. nell’ambito di una linfadenopatia inguinale a ds.

Cefalee croniche

principalmente di tipo psicogeno con eventuale componente vasomotoria minore.

Diagnosi

reumatologica

Fibromialgia/sindrome

somatoforme da dolore persistente.

Sindrome dolorosa

panvertebrale cronica con:

-

nell’ambito della prima diagnosi;

-

alterazioni degenerative cervicali tra C4 e C7 con osteocondrosi

Modic I a livello C4-C5 e C6-C7;

-

probabile spondiloartrite assiale non radiologica (indifferenziata).

Probabile

spondiloartrite assiale non radiologica (indifferenziata).

-

sacroileite bilaterale erosiva leggeremente attiva (MRI 25.3.2013)

Diagnosi

psichiatrica

Sindrome mista ansioso-depressiva

(ICD-10 F 41.2).

Sindrome somatoforme da

dolore persistente (ICD-10 F45.4).

Disturbo di personalità

a note miste (ICD-10 F61.0).”

Quale diagnosi senza

influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato:

" (…)

Melanoma maligno cutaneo della regione antero-interna della coscia

ds., tipo SSM, con crescita verticale, indice di Breslow 1.1 mm, livello di Clark III, stadio pT2a pN0 sn 0/6 M0, stadio IB, prima diagnosi settembre 2009:

- resezione chirurgica in toto della lesione in data

01.09

;

- escissione pericicatriziale complementare, ricerca ed

escissione dei linfonodi sentinella in data

13.10

;

- situazione attuale: nessuna evidenza di recidiva

neoplastica.

Disturbo ipotensivo sotto sforzo ed in ortostatismo, in fase di

accertamento, con esami cardiologici negativi.

Stato dopo herpes zoster addominale ds in marzo 2011” (doc. AI 244-43+44).

Quanto alla capacità

lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto

l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50% (metà rendimento per il

normale tempo di lavoro) nelle attività in precedenza svolte di ausiliaria di

pulizie, ausiliaria di cucina e commessa venditrice, come anche in ogni

attività leggera e mediamente pesante. Non sono invece esigibili attività

pesanti e molto pesanti (doc. AI 244-47).

Secondo i periti

l’inabilità lavorativa riscontrata è presente in modo stabile dalla precedente

perizia del luglio 2011 (doc. AI 244-47).

Nella perizia pluridisciplinare SAM (psichiatrica, reumatologica,

neurologica e oncologica) del 1° luglio 2011 i periti avevano ritenuto

l’assicurata abile al lavoro al 50% nelle attività abituali svolte in

precedenza di ausiliaria di pulizie, aiuto-cucina e venditrice (doc. 123-19),

così come in qualsiasi altra attività adeguata, a partire dal mese di marzo

2011.

(doc. 123-20).

A proposito dell’evoluzione dello stato di salute dell’interessata

i medici del SAM avevano indicato un’incapacità lavorativa del 30% sino al 14

settembre 2009; incapacità lavorativa del 100% dal 15 settembre 2009 al 1°

novembre 2009; incapacità lavorativa del 30% dal 2 novembre 2009 al 30 aprile

2010; incapacità lavorativa del 50% dal 1° maggio 2010 al 14 agosto 2010;

incapacità lavorativa del 100% dal 15 agosto 2010 al 28 febbraio 2011;

incapacità lavorativa del 50% dal 1° marzo 2011 (doc. 123-20).

2.6

Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è

stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal

SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.6.1

Per quanto

riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata è stata sottoposta

al consulto specialistico della Dr.ssa __________, medico chirurgo –

specialista in psichiatria, la quale nel referto del 24 aprile 2013 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2). Sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD-10 F45.4). Disturbo di personalità a note miste (ICD-10 F61.0).”

La Dr.ssa __________ ha,

in particolare, rilevato che il quadro somatoforme da dolore cronico si colloca

in un dimensione in cui non vi è una patologia psichica di rilevante intensità,

non esiste un franco ritiro sociale, c’è una sofferenza fisica che non mostra

miglioramenti nel corso degli anni e che – secondo la perita – “rappresenta

una deviazione-spostamento sul registro corporeo concreto di un disagio

psico-emotivo”. Questo disagio – sempre secondo la Dr.ssa __________ – non

è tale da compromettere l’esigibilità di uno sforzo per recuperare almeno in

parte un funzionamento lavorativo. Infine, la specialista ha rilevato che non è

in atto alcun trattamento farmacologico di pertinenza psichiatrica “che

potrebbe coadiuvare gli interventi medici in senso stretto e migliorare la

gestione dei sintomi dolorosi” e non vi è stato un aggravamento nel corso

degli anni della patologia psichiatrica (doc. AI 244-56).

La Dr.ssa __________ ha

confermato un’inabilità del 30% a partire dalla perizia della Dr.ssa __________

del 2011 continuativamente senza peggioramenti, sia nella precedente attività

che in attività adeguata. Questa percentuale va integrata con le inabilità di

pertinenza organica “in quanto aspetti fisici sono in parte già considerati

nella percentuale psichiatrica” (doc. AI 244-57).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi dalle conclusioni della Dr.ssa __________.

L’insorgente ha prodotto

il referto del 22 agosto 2013 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, il quale ha, da parte sua, diagnosticato una “sindrome mista

ansiosa-depressiva (ICD-10 F41.2)” e una “sindrome somatoforme

indifferenziata con reazione depressiva prolungata (ICD-10 F45)”. Secondo

il medico curante la paziente negli ultimi due anni ha subìto un peggioramento

del suo stato psichico e rimane inabile al 100% con una prognosi sfavorevole

(doc. AI 255-2).

Su questo referto ha preso

posizione il Dr. __________ del SMR nell’annotazione del 4 settembre 2013

rilevando che non apporta nuovi elementi contenendo diagnosi già accertate in

ambito SAM (doc. AI 259-1).

Queste conclusioni possono

essere fatte proprie dal TCA.

Il Dr. __________, nel

certificato del 28 giugno 2012, aveva già diagnosticato una “sindrome mista

ansiosa-depressiva oltre che una “sindrome somatoforme indifferenziata con

reazione depressiva prolungata (ICD-10 F45)” con inabilità al 100% (doc. AI

200-5) e nei referti del 6 ottobre 2011 e 17 novembre 2011 aveva già riferito

di un peggioramento (doc. AI 143-16, 156-2).

Tali certificazioni sono

già state prese in considerazione nell’ambito della perizia SAM del 21 maggio

2013.

(doc. AI 244-4/6). Dunque, il nuovo scritto del Dr. __________ nulla

aggiunge a quanto era già stato valutato dai periti.

Anche nell’annotazione

dell’8 ottobre 2013 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno confermato

che questo rapporto “contiene le note diagnosi e pure la descrizione clinica

risulta invariata rispetto alla valutazione peritale dr.ssa __________”

(doc. VII1).

Giova qui ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Ad esempio,

nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha

sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte ha nuovamente confermato la sua

giurisprudenza nella STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2, nella

quale ha ribadito la correttezza della valutazione eseguita dai periti del

Centro peritale, anziché quella del curante, osservando che “ a ciò si aggiunge che la valutazione

del primo giudice tiene meglio conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr., tra le tante, sentenza

9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 5.1 con riferimenti)”.

In una sentenza

9C_185/2013 del 17 aprile 2013, l’Alta Corte, confermando la STCA 36.2012.67

dell’11 febbraio 2013, ha ritenuto corretta, nonostante la certificazione dello

psichiatra curante, la valutazione peritale psichiatrica eseguita dal SAM,

ricordando che, in presenza di perizie esterne, il solo fatto che uno o più

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimetterle in

discussione e ad imporre nuovi accertamenti (cfr. fra le tante 9C_330/2012 del

7.

settembre 2012 consid. 4;9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4. con

riferimenti).

Questa Corte ritiene

pertanto che lo stato di salute dal profilo psichico dell’assicurata sia stato

dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla Dr.ssa __________ del SAM.

2.6.2

Per quanto

riguarda la patologia reumatologica l’assicurata è stata

sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in

reumatologia, il quale nella perizia del 20 marzo 2013 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Fibromialgia/sindrome

somatoforme da dolore persistente. Sindrome dolorosa panvertebrale cronica – principalmente

nell’ambito della prima diagnosi; - minime alterazioni degenerative cervicali conformi

all’età” (doc. AI 244-62).

Dal punto di vista della

capacità lavorativa egli ha – in un primo tempo – valutato l’assicurata abile a

tempo pieno, in ogni attività, con un rendimento ridotto al massimo del 10%.

Questa percentuale è ritenuta invariata sia rispetto alla perizia del 2009 che

per quella del 2011 (doc. AI 244-63).

Nel successivo rapporto

del 19 aprile 2013 il Dr. __________, dopo aver preso visione della IRM lombare

del 25 marzo 2013 e della IRM della colonna cervicale del 31 ottobre 2012 ha modificato la propria diagnosi indicando una Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore

persistente. Sindrome dolorosa panvertebrale cronica – nell’ambito della prima

diagnosi; - alterazioni degenerative cervicali tra C4 e C7 con osteocondrosi

Modic I a livello C4-C5 e C6-C7; - probabile spondiloartrite assiale non

radiologica (indifferenziata).

Probabile

spondiloartrite assiale non radiologica (indifferenziata).

- sacroileite

bilaterale erosiva leggeremente attiva (MRI 25.3.2013)” (doc. AI 244-68).

Dal punto di vista della

capacità lavorativa, con i nuovi elementi a disposizione, il perito ha valutato

l’assicurata inabile al 40% nell’attività di ausiliaria di pulizie e

aiuto-cucina, mentre l’inabilità è del 25% come commessa e venditrice. In altre

attività manuali mediamente pesanti l’inabilità è del 40%, mentre in attività

leggera l’incapacità è del 25% (doc. AI 244-69).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi

dalle conclusioni del Dr. __________ che non sono del resto state smentite da

ulteriori certificati medico-specialistici.

2.6.3

Per quanto

riguarda la patologia neurologica l’assicurata è stata sottoposta

al consulto specialistico del Dr__________, spec. FMH in neurologia, il quale

nella perizia del 22 marzo 2013 ha posto la diagnosi di “Neuropatia del

nervo safeno a ds. con associati dolori e disestesia nel territoio

d’innervazione del nervo safeno ds. Neuropatia del nervo genito-femorale ds.

nell’ambito di una linfadenopatia inguinale a ds. Cefalee croniche

principalmente di tipo psicogeno con eventuale componente vasomotoria minore.”

(doc. AI 244-75).

La capacità lavorativa

della paziente è valutata al 50% sia per l’ultima attività svolta che per altri

lavori. Questa valutazione è ritenuta valevole a partire dal mese di maggio

2010.

(doc. AI 244-75).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi neppure dalle conclusioni del Dr. __________.

2.6.4

Per quanto

riguarda la patologia oncologica l’assicurata

è stata sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in medicina

interna e oncologia-ematologia, il quale nel rapporto del 13 marzo 2013 ha posto la diagnosi di

“1. Melanoma maligno

cutaneo della regione antero-interna della coscia ds., tipo SSM, con crescita

verticale, indice di Breslow 1.1 mm, livello di Clark III, stadio pT2a pN0 sn

0/6 M0, stadio IB, prima diagnosi settembre 2009: - resezione chirurgica in

toto della lesione in data 01.09.2009; - escissione pericicatriziale

complementare, ricerca ed escissione dei linfonodi sentinella in data

13.10

;- situazione attuale: nessuna evidenza di recidiva neoplastica.

2.

Sindrome algica

all’arto inferiore destro, successiva alla resezione chirurgica, di origine non

chiara” (doc. AI 244-77).

A mente del Dr. Spataro la

malattia oncologica non ha influenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata

(doc. AI 244-77).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi neppure dalle conclusioni del Dr. __________ che non sono del resto

state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici.

Nello scritto del 29

luglio 2013 della Dr.ssa __________ dell’Istituto oncologico __________,

prodotto dalla ricorrente, la specialista ha attestato che non vi sono indizi

clinici e laboratoristici di recidiva della malattia (doc. B).

2.6.5

In sede di osservazioni al

progetto di decisione l’assicurata ha prodotto il certificato dell’8 agosto

2013.

del medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, dunque

non specialista nella materia che qui ci occupa, che ha osservato “elementi non

spiegabili con un’origine non organica” con una sintomatologia caratterizzata

da vertigini, debolezza, intolleranza allo sforzo, lipotimia e oppressione

precordiale. Sintomi presenti quando la paziente è in posizione eretta. Il

medico curante ha quindi richiesto una valutazione al Dr. __________ che ha

diagnosticato una “probabile disfunzione neurovegetativa con sindrome da

intolleranza ortostatica”.

Secondo il Dr. __________

l’assicurata non riesce a restare in posizione eretta a lungo, per cui non può

svolgere attività lavorative a lungo termine (doc. AI 253-12).

Il medico del SMR, Dr. __________,

ha interpellato il Dr. __________ in merito al disturbo segnalato dal medico

curante (doc. AI 257-1).

Il Dr. __________ del

Servizio di cardiologia e angiologia dell’Ospedale Regionale di __________, in

data 29 agosto 2013, ha trasmesso al Dr. __________ una copia della valutazione

effettuata il 23 maggio 2013 rilevando che per quanto riguarda l’idoneità

professionale, dal punto di vista cardiocircolatorio, per un’attività con

sforzi fisici leggeri e che non implica una stazione eretta prolungata l’assicurata

è da ritenersi pienamente abile (doc. AI 258-1+258-2).

Nelle annotazioni del 4 settembre

2013.

il Dr. __________ ha confermato le conclusioni dei periti del SAM riguardo

ad una capacità lavorativa residua del 50%, con l’aggiunta che è esigibile

un’attività prevalentemente sedentaria che non implica una stazione eretta

prolungata (doc. AI 259-1).

In via ricorsuale l’avv.RA

1.

ha prodotto lo scritto del 20 settembre 2013 del Dr. __________, il quale

dopo aver ripreso il contenuto della sua precedente certificazione dell’8

agosto 2013, ha ribadito l’impossibilità di arrivare a una diagnosi conclusiva

riguardo ai sintomi presentati dall’assicurata (vertigini, debolezza,

intolleranza allo sforzo, lipotimia e oppressione precordiale) e l’inabilità al

lavoro della paziente (doc. A4).

I medici del SMR, Dr. __________

e Dr.ssa __________, cui è stato sottoposto anche questo referto, non hanno

riscontrato elementi nuovi o nuove diagnosi (doc. VII1).

In data 11 novembre 2013

il legale dell’assicurata ha prodotto un nuovo scritto del Dr. __________,

unitamente alle risultanze delle misurazioni della pressione di RI 1. Il Dr. __________

ha diagnosticato una “sindrome disautonomica” all’origine dei malori

dell’assicurata quando si sottopone a sforzi (doc. C1/2).

Il Dr. __________ del SMR

ha tuttavia rilevato che la misurazione delle pressioni arteriose non è

risultata patologica: “un abbassamento della pressione arteriosa a 104/72

con FC di 73 non corrisponde a patologia” (doc. XVbis).

2.6.6

Globalmente i periti del SAM

hanno concluso che rispetto alla precedente perizia SAM del 2011, la patologia

psichiatrica è rimasta stabile, quella neurologica è peggiorata ma senza

comportare maggiori limitazioni funzionali e quella reumatologica è peggiorata

e comporta dal mese di novembre 2012 una maggior diminuzione della capacità

lavorativa (doc. AI 244-46).

Secondo i periti “le

percentuali d’incapacità lavorativa attestate per le varie patologie non devono

essere sommate bensì integrate, perché si compensano vicendevolmente, essendo

tutte all’origine di una diminuzione del rendimento ed incentrate sul problema

del dolore cronico. Nonostante il peggioramento del quadro clinico, valutiamo

la capacità lavorativa residua dell’A. nel suo insieme invariata rispetto alla

precedente perizia del 01.07.2011. L’A. mantiene complessivamente una capacità

lavorativa residua del 50%, intesa come diminuzione del rendimento per il

normale tempo di lavoro, in tutte le attività lavorative leggere e mediamente

pesanti, comprese quelle esercitate in precedenza di ausiliaria di pulizie,

ausiliaria di cucina e commessa-venditrice. Non sono invece esigibili le

attività pesanti e medio pesanti” (doc. AI 244-46+47).

A queste conclusioni vanno

aggiunte le precisazioni del medico del SMR, Dr. __________, secondo cui è

esigibile un’attività prevalentemente sedentaria che non implica una stazione

eretta prolungata (doc. AI 259-1).

2.7

A

proposito della valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che

secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un

assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare

le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che

scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati

(cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013;

SVR 2008 IV Nr. 15).

La

questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se

del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di

principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4

settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola

eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa

era stato fatto.

In una sentenza I 514/06 del 25

maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale

federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative

parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia

pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso,

un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.

Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).

In una sentenza

32.2011.236

del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto

da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha,

ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di

assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di

incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da

una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.

In quell’occasione, a

fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la

patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e

vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra

perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha

provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento

che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.

Alla luce delle risultanze

della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito

psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, il TCA,

con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato che, secondo

la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di principio non può

essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre

2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha concluso che l'assicurato è

praticamente inabile al lavoro in misura totale per i suoi problemi di salute

attestati dagli esperti in reumatologia e in psichiatria.

In una sentenza

9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la

valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata

per via di circolazione e si è così espresso:

" (…)

1.2

Im MEDAS-Gutachten vom 15. Dezember 2011 wurde

eine den neurokognitiven Fähigkeiten entsprechende Verweistätigkeit,

vorzugsweise sitzend, während zwei bis drei Stunden täglich als zumutbar

bezeichnet. Diese Einschätzung galt ab Datum der Schlussbesprechung vom 30.

November 2011, welche auf einem vorgängig im Zirkulationsverfahren erarbeiteten

Konsensfindungsprozess aller beteiligten Fachleute beruhte. Die Vorinstanz hat

darauf abgestellt, womit sie weder die Anforderungen an den Beweiswert

ärztlicher Bericht verkannt hat noch in willkürliche Beweiswürdigung verfallen

ist (Urteil 9C_604/2012 vom 16. November 2012 E. 1) :

Der Zweck interdisziplinärer Gutachten ist, alle relevanten

gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erfassen und die sich daraus je einzeln

ergebenden Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit in ein Gesamtergebnis zu fassen

(BGE 137 V 210 E. 1.2.4 S. 224; SVR 2008

IV Nr. 15 S. 43, I 514/06 E. 2.1). Der abschliessenden, gesamthaften

Beurteilung von Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit kommt insbesondere dann

grosses Gewicht zu, wenn sie auf der Grundlage einer Konsensdiskussion der an

der Begutachtung mitwirkenden Fachärzte unter Leitung eines fallführenden

Arztes (Hauptgutachter) erfolgt (Urteil 9C_687/2011 vom 8. Februar

2012.

E. 3.2.2 mit Hinweis; vgl. auch Urteil 8C_854/2012 vom 4. April 2013 E.

4.

). Die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit im Gutachten vom 15. Dezember 2011

wurde somit von allen beteiligten Experten, namentlich auch von der Neurologin

mitgetragen. Dies stellt keinen Widerspruch dazu dar, dass sie in ihrem

Teilgutachten vom 1. September 2011 aus (rein) neurologischer Sicht von einer

Arbeitsfähigkeit von 40 % ausgegangen war. Darin findet sich im Übrigen nichts,

was die Einschätzung einer Arbeitsfähigkeit von 30 % (2 bis 3 Stunden im Tag)

im Hauptgutachten als zweifelhaft oder sogar unrichtig erscheinen lassen

könnte. Die von der Beschwerdeführerin erwähnte EDSS ist gemäss der

neurologischen Gutachterin ein strenger Prädiktor dafür, in welcher Zeitspanne

prozentual wieviele Patienten, die an einer Encephalomyelitis disseminata (MS)

mit sekundärer chronischer Verlaufsform leiden, die Gehfähigkeit verlieren.

Dieser Vorhersagewert verschlechtert sich von 3 bis 5. Die Expertin gab für die

Beschwerdegegnerin den Wert 3,5 an. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern dies

die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit im neurologischen Teilgutachten und im

Hauptgutachten in einen unauflösbaren Widerspruch bringt, und zwar umso

weniger, als die Neurologin davon auszugehen scheint, dass die

Beschwerdegegnerin im zeitlichen Rahmen zumutbarer Arbeitsfähigkeit von ca.

drei Stunden täglich nicht voll leistungsfähig ist, wobei das genaue Ausmass

nicht quantifiziert werden könne.”

2.8

Nella presente fattispecie,

preso atto della discussione fra gli esperti avvenuta per via di circolazione (vedi

la conferma sulle diagnosi e conclusioni della perizia da parte della Dr.ssa __________,

del Dr. __________, del Dr. __________e del Dr. __________, cfr. doc. AI

244-1/49+50+51+52), questo Tribunale non ha motivi per non ritenere che

l'assicurata è inabile al lavoro al 50% in ogni attività.

Alla luce di quanto sopra

esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti

interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare

accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche

Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V

323.

consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che

l'assicurata è inabile al 50% in ogni attività lavorativa dal 1° marzo 2011.

2.9

Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo

economico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2011 (l’assicurata è stata posta al

beneficio di una mezza rendita dal 1° giugno 2011).

2.9.1

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere

determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà

sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari

(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre

2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un’azienda simile.

Nel caso in cui non fosse

possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai

dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,

continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a).

Nel caso di specie,

l’assicurata ha frequentato le scuole elementari, tre anni di scuola maggiore e

un anno di economia domestica con il tirocinio quale sarta (attestato di

capacità del 1985). Dall’anamnesi professionale ripresa nella perizia SAM del 6

febbraio 2009 si evince che l’assicurata ha avuto numerose esperienze

lavorative quale operaia (anche a domicilio), commessa / cassiera, ausiliaria

di cucina e ausiliaria di pulizie (doc. AI 59-12, 68-1).

L’amministazione, visto

che l’assicurata non ha mai avuto esperienze lavorative durature e dal 2008 è

al beneficio del sostegno sociale, ha ritenuto di dovere fare capo ai dati

statistici, in quanto non è possibile quantificare in maniera attendibile il

reddito ipotetico che ella avrebbe potuto conseguire senza invalidità.

In considerazione di ciò,

il reddito da valido è stato determinato sulla base di dati statistici.

Il TCA non ha ragioni per

discostarsi da questo modo di procedere, peraltro non contestato dalla

ricorrente (cfr. doc. I, IV).

L’amministrazione, nella

decisione impugnata ha applicato i dati statistici nazionali di cui alla

Tabella TA1 2010, categoria 4, attività semplici e ripetitive ottenendo un

importo mensile di fr. 4’225.-- che riportato su 41.7 ore corrisponde a fr. 4'404.56

al mese, pari a fr. 52'854.75 all’anno che aggiornati al 2011 sono fr. 53'383.29 (+1,0% per il 2011).

2.9.2

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso concreto, utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,

la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4'225.--.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique,9-2011,p. 94), esso ammonta a fr. 4'404.56 mensili

oppure a fr. 52'854.75.-- per l'intero anno (fr. 4'404.56 x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex" - cfr. DTF

126.

V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,

per il 2011 (+1,0%), un reddito mensile di fr. 4'448.60 oppure di fr. 53'383.29

per l'intero anno (fr. 4'448.60 x 12).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una

decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo

posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,

ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna

che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito

statistico da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della

decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in

quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

2.10

In concreto, nella decisione

impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione complessiva del 4% “per

attività leggere” (cfr. doc. 251/1-4).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité

de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre

solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre

de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,

n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des

assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre

appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des

circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la

mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, alla

luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto

2013.

(cfr. consid. 2.9.2.), il TCA non può quindi condividere la scelta

dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 4%, ma ritiene corretta una riduzione

del 5%.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, con riferimento al 2011, partendo da un salario da

invalido di fr. 53'383.29 e ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la riduzione del 5%,

il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 25'357.06. Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 53'383.29 (consid. 2.9.1.), emerge un tasso

d’invalidità del 52,5%, arrotondato

al 53% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita

di invalidità, come correttamente ritenuto dall’amministrazione.

Per quanto riguarda il

periodo precedente, il TCA non può che confermare l’incapacità lavorativa

del 30% sino al 14 settembre 2009; l’incapacità lavorativa del 100% dal 15

settembre 2009 al 1° novembre 2009; l’incapacità lavorativa del 30% dal 2

novembre 2009 al 30 aprile 2010; l’incapacità lavorativa del 50% dal 1° maggio

2010.

al 14 agosto 2010; l’incapacità lavorativa del 100% dal 15 agosto 2010 al

28.

febbraio 2011 e l’incapacità lavorativa del 50% dal 1° marzo 2011.

Pertanto l’assicurata ha

diritto dal 1° maggio 2010, secondo il calcolo della media retrospettiva, ad un

quarto di rendita (grado AI del 41%); dal 1° agosto 2010, ovvero tre mesi dopo

l’assegnazione, ella ha diritto a mezza rendita di invalidità (grado AI del

50%); dal 1° novembre 2010, ovvero tre mesi dopo il peggioramento dello stato

di salute, ha diritto ad una rendita intera (grado AI del 100%); dal 1° giugno

2011, ovvero tre mesi dopo il nuovo miglioramento dello stato di salute (art.

88a OAI), ha diritto a mezza rendita (grado AI del 50%).

Il versamento della

rendita può però decorrere unicamente a far capo dal 1° febbraio 2011, ovvero

sei mesi dopo l’inoltro della nuova richiesta di prestazioni (art. 29 LAI).

Visto quanto precede, la

decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico

dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.

doc. I).

Al riguardo il Consiglio

federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale

sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura)

del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:

" (...)

Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la

procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con

riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come

negli altri settori del diritto amministrativo.

Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le

particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti

possano accedere ai tribunali.

(...)

Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone

residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri

termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a

circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie

concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa

inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.

Al fine di tener conto della componente di politica sociale,

fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione

dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000

franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale

dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento

espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.

(...)"

2.12

La ricorrente ha infine postulato

di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. I).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia

sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in

vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso

doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza

giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del

diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base

del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta

al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.

626).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati

se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag)

e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14

cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Dalle tavole processuali

si evince che la ricorrente, divorziata, percepisce la prestazione

complementare alla rendita di invalidità.(cfr. doc. A5).

In tali circostanze

l’indigenza deve essere ammessa.

L’assicurata

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito

patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,

qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare

(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;

cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti

al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I

569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.

5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne consegue che la

ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali

(cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A

seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento

assunte dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti