Lexipedia

Decisione

32.2013.172

Rinvio degli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici pluridisciplinari

15 gennaio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in

atto un approfondimento pluridisciplinare (a livello internistico, cardiologico

e reumatologico), ritenuto come la documentazione all’inserto non

consenta di addivenire ad un chiaro e attendibile giudizio

sull’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurata, che tenga conto

delle varie patologie di cui soffre, sia nella sua professione abituale di ausiliaria

di cura che in un’attività adeguata.

Una

volta effettuata la perizia, l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante

la resa di una nuova decisione, sull’even-tuale diritto alla rendita, se necessario

mediante il consueto raffronto dei redditi, e questo nel rispetto dei principi

legali e giurisprudenziali applicabili (cfr. in proposito il consid. 2.2).

2.7. Per

quanto precede, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e gli

atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati gli accertamenti sopra

enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l'esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti di cui ai consid. 2.5 e 2.6 e

renda una nuova decisione.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster