32.2013.176
Domanda di rendita AI per figlio affiliato. Violazione del diritto di essere sentito insanabile in quanto l'Ufficio AI non ha applicato la procedura di preavviso. Decisione annullata e ricorso accolto
16 gennaio 2014Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2013.176
Data decisione, Autorità:
16.01.2014, TCA
Titolo:
Domanda di rendita AI per figlio affiliato. Violazione del diritto di essere sentito insanabile in quanto l'Ufficio AI non ha applicato la procedura di preavviso. Decisione annullata e ricorso accolto con rinvio degli atti per nuova decisione
RENDITA COMPLETIVA
art. 35 cpv. 1 LAI
art. 57a LAI
art. 49 cpv. 1 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.176
BS
Lugano
16 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2013
di
RI 1
contro
la decisione del 3 settembre 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 7 giugno 2013 l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1968, al beneficio
di una rendita intera con effetto dal 1° aprile 2012 (doc. AI 56).
In
data 17 giugno 2013 l’assicurato ha chiesto alla Cassa di compensazione __________
(in seguito: Cassa), competente per il calcolo ed il versamento della prestazione
d’invalidità (cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b e c LAI), l’erogazione di una rendita
completiva per __________, nata nel 1999, figlia della sua compagna, facendo
presente di fungere per quest’ultima da garante finanziario sin dal 2006 (doc.
A2 inc. Cassa).
Con
decisione 3 settembre 2013 l’Ufficio AI ha respinto la domanda dell’assicurato,
non essendo il rapporto con la figlia affiliata gratuito ai sensi delle norme
di legge (art. 35 LAI e art. 49 OAVS) e delle direttive sulle rendite (no. 3309
e 3310 DR) applicabili in concreto.
Dagli
accertamenti eseguiti dall’amministrazione è risultato che l’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento (USSI) versa alla madre di __________ fr. 574,45 al
mese quale anticipo degli alimenti dovuti dal padre della bambina, importo
maggiore del quarto dei costi di mantenimento determinati dalle DR.
, 1.2.
Con scritto 5 settembre 2013 all’Ufficio AI, RI 1 ha contestato la succitata
decisione, chiedendone che venga rivista nel senso di riconoscere il diritto
alla chiesta rendita per figlio. Tale scritto è stato trasmesso dall’amministrazione
al TCA per competenza.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha trasmesso il preavviso della Cassa, che ha
confermato la decisione impugnata. Avendo quest’ultima ricevuto dall’insorgente
uno scritto datato 5 ottobre 2013, in cui egli preannunciava la sospensione, al
31 marzo 2014, del versamento dell’anticipo da parte dell’USSI (sospensione
confermata dalla citata autorità con mail del 4 novembre 2013), la Cassa ha
fatto presente che in quel momento l’interessato potrà inoltrare una nuova domanda
di rendita per la figlia affiliata.
considerato
in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. L'art.
1 cpv. 1 LAI stabilisce che le disposizioni della legge federale del 6 ottobre
2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili
all'assicurazione per l’invalidità (art. 1a-26bis e 28-70) sempre che la presente legge non
preveda espressamente una deroga;
Secondo
l’art. 57a cpv. 1 LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, l’Ufficio AI comunica
all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla
domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già assegnata.
L’assicurato ha diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA.
Giusta
l'art. 73ter cpv. 1 OAI, le
parti possono presentare all'Ufficio
AI le loro obiezioni sul preavviso entro 30 giorni.
L'assicurato può presentare le sue obiezioni
all'Ufficio AI per iscritto
oppure oralmente. Se le obiezioni sono presentate oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che
deve essere firmato dall'assicurato
(art. 73ter cpv. 2 OAI).
Terminata
l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art.
74 cpv.1 OAI).
L’art.
69 cpv. 1 lett. a e b LAI stabilisce che, in deroga agli art. 52 e 58 LPGA, le
decisioni degli Uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinnanzi al
tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI e che le decisioni
dell’Ufficio AI per gli assicurati all’estero sono impugnabili direttamente
dinnanzi al Tribunale amministrativo federale;
2.3. Nel
caso concreto oggetto del contendere è il mancato riconoscimento al ricorrente,
beneficiario di una prestazione AI, della rendita completiva per la figlia affiliata
__________
Al
riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI, le persone
legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto alla rendita completiva per
ogni figlio che, qualora fossero morte, avrebbe diritto ad una rendita per
orfani dell’AVS. Secondo l’art. 49 cpv. 1 OAVS gli affiliati accolti hanno
diritto alla rendita per orfani dei genitori affilianti in virtù dell’art. 25
LAVS, se questi si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di
mantenimento e d’educazione. Il marg. 3309 DR stabilisce che il rapporto di
affiliazione dev’essere stato a titolo gratuito prima della nascita del diritto
di rendita (rendita d’invalidità). Se il titolo gratuito viene determinato dopo
la nascita del diritto alla rendita, per il figlio affiliato non può più
nascere il diritto ad una rendita completiva per figlio. Il marg. 3310 dispone
che il rapporto d’affiliazione viene considerato come gratuito se le prestazioni
versate da parte di terzi ai genitori affilianti (p.es. versamento da parte dei
genitori o parenti, anticipo del versamento di alimenti tramite il comune, per
quanto il genitore obbligato non versa i contributi dovuti, indennità per
vitto, rendite delle assicurazioni sociali, rendite per orfano in seguito al
decesso dei genitori verste ai genitori affilianti, prestazioni di
assicurazioni private) non superano un quarto dei costi effettivi al
mantenimento. In questo senso il quarto dei costi di mantenimento per un figlio
dai 7 ai 13 anni ammonta nel 2012 a fr. 394.-- al mese, per il 2013 a fr. 394.---al mese (cfr. Appendice III delle DR, i cui importi definiti secondo le tabelle
Winzeler).
2.4. Benché
la decisione di rifiuto di erogazione di una rendita per figlio sia corretta,
va tuttavia evidenziato che l’amministra-zione non ha seguito la procedura di
preavviso ex art. 57 a LAI, trattandosi infatti di una domanda di prestazioni.
Essa ha emesso la decisione qui contestata (tra l’altro, come esplicitamente ammesso
dalla Cassa, con l’errata indicazione dell’Ufficio AI del Cantone Ticino quale
autorità di ricorso, anziché dello scrivente Tribunale), senza aver dato al
ricorrente la possibilità di prendere posizione prima dell’emissione della
decisione impugnata.
Ritenuto
che la mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce una grave
lesione del diritto di essere sentito in quanto tale non sanabile (Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 57a, pag. 477 con riferimenti
giurisprudenziali; cfr. anche STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010 pag. 6), richiamato
il principio valido in materia di
assicurazioni sociali per il quale un difetto di forma o di procedura non deve
cagionare alle parti alcun pregiudizio (cfr. l’art. 49 cpv. 3 LPGA; Kieser, “ATSG – Kommentar”, 2.a edizione, 2009, ad art. 49, n.
40-41, pag. 621-622; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren un Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1993, pag. 101 N
159, vedi anche DTF 122 V 194 consid. 2), dal procedere adottato dall’Uf-ficio
AI all’insorgente è derivato un pregiudizio nel senso che ella è stata privata
della facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa della decisione
formale concernente la reiezione della chiesta rendita complementare per figlio.
Va
poi evidenziato che scopo della procedura di preavviso è quello di permettere
una semplice discussione della fattispecie al fine di contribuire all’accettazione
da parte dell’assicurato della decisione. Per questo motivo di fronte alle argomentazioni
della persona assicurata l’Ufficio AI non può limitarsi a prenderne atto ed esaminarle.
Deve infatti confrontarsi con le (rilevanti) motivazioni
dell’assicurato e per lo meno spiegare perché determinati punti di vista non
possono essere presi in considerazione [„Der Sinn und Zweck des Vorbescheidverfahrens besteht darin,
eine unkomplizierte Diskussion des Sachverhalts zu ermöglichen und dadurch die
Akzeptanz des Entscheids bei den Versicherten zu verbessern (BGE 134 V 97 E. 2.7 S. 106). Die IV-Stelle darf sich nicht darauf
beschränken, die von der versicherten Person vorgebrachten Einwände tatsächlich
zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen. Sie hat ihre Überlegungen dem oder der
Betroffenen gegenüber auch namhaft zu machen und sich dabei ausdrücklich mit
den (entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen, oder aber zumindest
die Gründe anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte nicht berücksichtigen
kann (BGE 124 V 181 E. 2b S. 183)“; citazione in STF 9C_617/2009 del 15 gennaio 2010, consid.
2.1].
Va
anche rilevato che l’art. 57a LAI va oltre al diritto di essere sentito ex art.
29 cpv. 2 Cost. fed. conferendo all’assicurato la possibilità di esprimersi non
solo sull’oggetto in questione ma anche sulla prevista decisione finale [
“.. Die Einwände im Vorbescheidverfahren sind
nicht ein Rechtsmittel, das zurückgezogen werden könnte mit der Konsequenz,
dass der Vorbescheid rechtskräftig würde. Sie sind
vielmehr die Äusserung im Rahmen des Gehörsanspruchs. Das Vorbescheidverfahren
geht insoweit über den verfassungsrechtlichen Mindestanspruch auf rechtliches
Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) hinaus, als die versicherte Person Gelegenheit
erhält, sich nicht nur zur Sache, sondern auch zum vorgesehenen Endentscheid zu
äussern (Art. 57a Abs. 1 IVG und Art. 73ter Abs. 1 IVV; BGE 134 V 97 E. 2.8.2
Fatti
S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die
Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. …)“; STF citata del 4 maggio 2010,
consid. 1].
Di
conseguenza la decisione contestata va annullata e gli atti vanno rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 57a LAI in merito alla procedura di preavviso. Ne consegue
che in questo senso il ricorso è accolto.
E
ciò anche se da un sommario esame degli atti emerge che a favore di __________,
nata nel 1999 e figlia affiliata dell’assicurato prima dell’insorgenza del
diritto alla rendita di quest’ultimo, l’USSI versa, a titolo di anticipo di
alimenti dovuti dal padre naturale della bambina, fr. 574,45, motivo per cui il
rapporto d’affiliazione non è considerato come gratuito essendo tale importo
maggiore del quarto dei costi di mantenimento. Va comunque detto che, con
riferimento al mail 4 novembre 2013 dell’USSI - in cui la citata autorità ha attestato
che l’anticipo verrà erogato sino al 31 marzo 2014, vale a dire la durata massima
di 60 mesi (cfr. art. 10 cpv. 1 del Regolamento concernente l’anticipo ed
incasso degli alimenti per figli minorenni; RL 6.4.11.2) - rettamente la Cassa ha
fatto presente all’assicurato della possibilità di inoltrare una nuova domanda
di rendita per la figlia affiliata, a condizione che dal 1° aprile 2014 il
rapporto d’affiliazione possa essere considerato gratuito ai sensi delle norme
di legge.
2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la
procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al
rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è
soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI
affinché proceda ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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