Lexipedia

Decisione

32.2013.176

Domanda di rendita AI per figlio affiliato. Violazione del diritto di essere sentito insanabile in quanto l'Ufficio AI non ha applicato la procedura di preavviso. Decisione annullata e ricorso accolto

16 gennaio 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

S. 107 mit Hinweisen; Urteil 9C_617/2009 vom 15. Januar 2010 E. 2.1). Die

Verwaltung ist aber nicht verpflichtet, gemäss dem Vorbescheid zu verfügen. …)“; STF citata del 4 maggio 2010,

consid. 1].

Di

conseguenza la decisione contestata va annullata e gli atti vanno rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze nel rispetto di quanto

disposto dall’art. 57a LAI in merito alla procedura di preavviso. Ne consegue

che in questo senso il ricorso è accolto.

E

ciò anche se da un sommario esame degli atti emerge che a favore di __________,

nata nel 1999 e figlia affiliata dell’assicurato prima dell’insorgenza del

diritto alla rendita di quest’ultimo, l’USSI versa, a titolo di anticipo di

alimenti dovuti dal padre naturale della bambina, fr. 574,45, motivo per cui il

rapporto d’affiliazione non è considerato come gratuito essendo tale importo

maggiore del quarto dei costi di mantenimento. Va comunque detto che, con

riferimento al mail 4 novembre 2013 dell’USSI - in cui la citata autorità ha attestato

che l’anticipo verrà erogato sino al 31 marzo 2014, vale a dire la durata massima

di 60 mesi (cfr. art. 10 cpv. 1 del Regolamento concernente l’anticipo ed

incasso degli alimenti per figli minorenni; RL 6.4.11.2) - rettamente la Cassa ha

fatto presente all’assicurato della possibilità di inoltrare una nuova domanda

di rendita per la figlia affiliata, a condizione che dal 1° aprile 2014 il

rapporto d’affiliazione possa essere considerato gratuito ai sensi delle norme

di legge.

2.5. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la

procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al

rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è

soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI

affinché proceda ai sensi dei considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster