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Decisione

32.2013.179

Istanza di ricusa nei confronti dei periti designati dall'UAI respinta. Applicazione del metodo aleatorio nella scelta dei periti. Richiesta di un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU.

8 aprile 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i sanitari incaricati di svolgere i nuovi esami peritali siano attualmente

prevenuti” nei suoi confronti “e pertanto potrebbero considerarla una

querelante piuttosto che una persona presentante un peggioramento dello stato

di salute”. L’interessata sottolinea che i suoi timori sono giustificati se

si considera l’iter travagliato delle sue pratiche assicurative nelle quali le

decisioni dell’UAI sono state regolarmente impugnate al TCA, il quale con

sentenza del 6 aprile 2009 aveva ordinato all’amministrazione di effettuare ulteriori

accertamenti. L’assicurata rimprovera al SAM di aver incaricato gli stessi

esperti già designati il 5 dicembre 2011 per la precedente perizia

pluridisciplinare allestita il 2 aprile 2012. Secondo l’insorgente ciò “lede

quelle garanzie procedurali poste dall’Alta Corte, volte a garantire

l’obbiettività e la qualità delle valutazioni peritali. Detto principio presuppone

che l’UAI non debba designare sempre gli stessi Istituti e tanto meno sempre

gli stessi consulenti sanitari d’effettuare la perizia sulla stessa assicurata”

e ripropone quanto affermato dal proprio curante, dr. med. __________, secondo

il quale “ci sarebbe poi il problema della rotazione dei periti che dovrebbe

scongiurare il fatto che molto spesso il curante si trova confrontato sempre

con gli stessi periti che dovrebbero giudicare e valutare le sue considerazioni”.

In

secondo luogo l’insorgente sostiene che l’UAI avrebbe violato il principio

della libera assegnazione delle perizie, previsto dalla sentenza pubblicata in DTF

137 V 238 e rileva che la stragrande maggioranza dei casi ticinesi vengono

assegnati al SAM, in violazione dei principi posti nella citata pronunzia.

L’insorgente

ribadisce la necessità di ordinare all’UAI di nominare un nuovo perito e nuovi

consulenti sanitari “alfine di garantire l’imparzialità della perizia. Detti

nuovi esperti potranno esaminare obbiettivamente lo stato di salute della

ricorrente, senza essere condizionati dalle altre valutazioni mediche agli atti

né tanto meno dal” suo “atteggiamento” “in occasione dei

precedenti esami peritali”. A questo proposito cita i certificati emessi

dal proprio curante, dr. med. __________, del 20 agosto 2013 e del 10 ottobre

2013, il quale afferma tra l’altro di non essere d’accordo circa il nome dei

periti ed in particolare del dr. med. __________, ritenuto “l’atteggiamento

pregiudizievole da parte del servizio accertamento medico dell’ufficio

assicurazione invalidità nei confronti di questa paziente che non tiene assolutamente

conto di quanto certificato dal medico curante negli anni è confermato dai rapporti

della clinica psichiatrica di __________. E’ evidente quindi l’attitudine a

banalizzare il problema e nel corso degli anni a confermare le prese di

posizioni degli psichiatri precedenti che hanno valutato questo caso sempre per

conto dell’assicurazione invalidità”.

L’insorgente

espone in seguito i motivi alla base della richiesta di ripristino dell’effetto

sospensivo e della domanda di essere posta, in via preliminare, al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell’avv. RA 1. Infine, circa

la domanda di dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 CEDU, l’assicurata

afferma che intende esporre “le vicissitudini da lei vissute a seguito del

suo stato di salute, nonché le ingiustizie da lei patite a causa di valutazioni

superficiali e frettolose, espresse da diversi periti sanitari”, nonché illustrare

“l’iter medico, assicurativo e giudiziario oltremodo travagliato della sua

pratica, descritto alle pagg. 1-3 della sentenza del 21.02.2013 (cfr. incarto

N. 32.2012.189), in maniera che codesta lodevole Corte possa giungere nello

specifico ad un proprio convincimento sulla necessità di far esperire la

perizia pluridisciplinare del SAM da parte di nuovi consulenti sanitari, i

quali non saranno né prevenuti nei confronti della ricorrente, né vincolati da

loro precedenti valutazioni specialistiche”.

1.13. L’11

ottobre 2013 il Vicepresidente del TCA ha ripristinato l’effetto sospensivo del

ricorso (doc. IV).

1.14. Con

risposta del 30 ottobre 2013 l’UAI ha proposto la reiezione dell’impugnativa

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. V). L’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi

di prova da produrre (doc. VII).

1.15. Il

3 aprile 2014, in seguito all’istanza presentata contestualmente al ricorso

dall’insorgente, le parti sono state sentite nell’ambito di un pubblico dibattimento,

nel corso del quale si sono espresse nel merito della richiesta di ricusa (doc.

X).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003).

Nel

merito

2.2. Il

TCA è chiamato a pronunciarsi sul provvedimento con cui l’UAI ha stabilito i

nomi del perito e dei consulenti che dovranno allestire la perizia da

effettuarsi presso il SAM di __________.

2.3. Giusta

l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Per

l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami

medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se

l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,

rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di

collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia

(art. 43 cpv. 3 LPGA).

2.4. Nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato nei confronti

degli Uffici AI diverse considerazioni in merito alle perizie multidisciplinari.

In particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione in via aleatoria

del mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha portato l’UFAS

all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. art. 72 bis

OAI); sono stati poi potenziati i diritti di partecipazione degli interessati

(DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).

Modificando

la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, l’Alta Corte ha

stabilito che in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di

una perizia nella forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale

cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V

321 consid. 6.1 con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della

giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale principio vale pure in ambito LAINF (DTF

138 V 323 consid. 6.1.4)

Le

decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento

non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA

(Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n.

29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi con

riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

Nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre

stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo

su ricorsi contro decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti

l’allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a

meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280

consid. 4; in ambito LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).

2.5. Presupposto

per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione

all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai

sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).

Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica

che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra

decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288

consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere

il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere

considerato irreparabile (DTF 133 V 57 consid.

1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).

La

giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli

accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante

sull’integrità fisica e psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276

consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).

2.6. Allorquando

va designato un centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre

alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia

in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione,

oppure contro la natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla

scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio

per quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275 consid. 1.1

con riferimenti).

2.7. La

ricorrente sostiene che l’UAI avrebbe violato il principio della libera assegnazione

delle perizie, previsto dalla sentenza pubblicata in DTF 137 V 238 e rileva che

la “stragrande maggioranza” (doc. I) dei casi ticinesi vengono assegnati

al SAM, in violazione dei principi posti nella citata pronunzia (doc. I e X).

In sede di dibattimento pubblico il rappresentante dell’assicurata ha sottolineato

che il sorteggio non funziona poiché in tutti i casi da lui trattati è sempre stato

incaricato il SAM ed ha prodotto un certificato del 16 dicembre 2013 del dr.

med. __________ che sostiene una tesi analoga. Il rappresentante della

ricorrente ha aggiunto che in un caso oggetto di ricorso innanzi al TCA l’UAI

aveva rifiutato che la perizia avvenisse presso il __________ anziché presso il

__________ e che sospetta che i casi ticinesi, pur sussistendo la piattaforma

informatica SuisseMED@P, vengano assegnati al SAM.

Nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 210 il TF ha, in particolare, raccomandato la

designazione in via aleatoria (“Zufallsprinzip”) del mandato peritale

(cfr. consid. 3.1.1 „Soweit Administrativgutachten auch im

Beschwerdeverfahren verwendet werden, indiziert die rechtliche Annäherung des

für (gerichtliche) Gutachter geltenden Unabhängigkeitserfordernisses an

dasjenige von Richtern (oben E. 2.1.3) eine auf dem Zufallsprinzip, somit auf

einer abstrakt formulierten Regelung beruhende vorbestimmte Zuweisung der

Aufträge (Art. 29 Abs. 1 BV;

LEUZINGER-NAEF, a.a.O., S. 428)“).

L’Alta

Corte con sentenza 9C_801/2012 del 28 ottobre 2013 al consid. 4.1 ha precisato che al fine di assicurare una procedura amministrativa e di ricorso equa, la DTF 137

V 210 ha posto, al consid. 3, alcuni principi (diritto di partecipazione,

diritto ad una decisione incidentale impugnabile) e raccomandazioni aventi

quale scopo di definire uno standard uniforme delle perizie mediche

pluridisciplinari presso i SAM. In seguito a quanto stabilito dal TF, l’UFAS ha

adottato il sistema “Suisse MED@P” destinato agli Uffici AI per

l’attribuzione su base aleatoria dei mandati delle perizie mediche pluridisciplinari

(art. 72 OAVS). La giurisprudenza ha precisato in seguito che questi principi e

queste raccomandazioni, con l’eccezione dell’attribuzione del mandato su base

aleatoria, sono applicabili per analogia anche alle perizie mono e

bi-disciplinari (DTF 139 V 349, consid. 5.4 pag. 357) e si applicano anche agli

altri ambiti delle assicurazioni sociali toccati da questa problematica (DTF

138 V 318 consid. 6.1 pag. 321).

Nel

caso di specie, dalla documentazione agli atti, emerge che il mandato peritale

è stato correttamente attribuito dall’amministrazione al __________ secondo

i criteri stabiliti dal Tribunale federale (doc. AI 241-1 e 241-3). Questo TCA

non ha del resto alcun motivo per ritenere che il sorteggio non sia avvenuto

correttamente, né l’assicurata produce prove in tal senso. A questo proposito

nel sito www.suisseMED@P.ch figura che la piattaforma in rete SuisseMED@P

serve ad attribuire, su base aleatoria, mandati per perizie mediche

pluridisciplinari. È stata ideata per gli Uffici AI e i centri peritali

riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Si

tratta di una piattaforma in rete, gestita dalla Conferenza degli Uffici

AI (CUAI) e amministrata da Abraxas Informatik AG, Zurigo / San Gallo (cfr. anche:

www.bsv.admin.ch /themen/iv/00027/index.html?lang=it e l’informativa emessa

dall’UFAS relativa all’”attribuzione dei mandati e metodo aleatorio

SuisseMED@P” ivi pubblicata).

Dal

Considerandi

1° marzo 2012 gli Uffici AI attribuiscono tutti i mandati per perizie mediche

pluridisciplinari attraverso SuisseMED@P. Dalla stessa data in poi, i centri peritali

possono accettare mandati degli Uffici AI solo attraverso questa piattaforma. I

centri fatturano le loro perizie sulla base delle convenzioni tariffali sottoscritte

con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

La

piattaforma serve ad attribuire, su base aleatoria, mandati per perizie mediche

pluridisciplinari. Gli utenti ai quali è destinata sono gli Uffici AI e i

centri peritali riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS).

Nel

sito della piattaforma si legge inoltre che “poiché i mandati sono aggiudicati

casualmente, gli Uffici AI non possono influire in alcun modo sui risultati

degli accertamenti” e che “il funzionamento di

SuisseMED@P può essere paragonato a quello di una lotteria. Dapprima il sistema

riempie una sorta di ‘contenitore virtuale’ con i nomi di tutti i centri

peritali che rispondono ai criteri del dossier: avere sufficienti capacità

nelle specializzazioni richieste dal mandato in palio, essere in grado di

presentare la perizia nella lingua indicata dall’Ufficio AI e attestare tempi

di disbrigo conformi alle aspettative. Secondo un algoritmo preprogrammato, un

centro peritale è poi estratto a sorte. Né gli Uffici AI né i centri medici

iscritti possono influire in alcun modo su questo procedimento”

(sottolineature del redattore).

Come

emerge dall’informativa emessa dall’UFAS relativa all’”attribuzione dei mandati

e metodo aleatorio SuisseMED@P” (cfr.: www.bsv.admin.ch/themen/iv/00027/ index.html?lang=it),

“per garantire che l’attribuzione dei mandati sia veramente neutra, il

sorteggio è effettuato senza alcun intervento umano o influsso esterno e addirittura

“alla cieca”. Questo significa che nessuno può vedere il contenuto dell’urna e

di conseguenza nessuno può sapere con certezza nemmeno quanti e quali centri

peritali siano sorteggiabili in un determinato momento”.

Tra

i criteri di selezione vi è il numero di centri peritali sorteggiabili e “poiché

alcune regioni/lingue sono momentaneamente coperte da pochi centri peritali,

attualmente questo criterio è impostato sul valore minimo”. Ciò significa

che per le persone di lingua italiana il SAM rientra tra i centri in cui è

probabile essere peritati, ma che non costituisce l’unico centro presso il

quale i ticinesi devono sempre recarsi. Prova ne è il caso citato dall’UAI in

sede di dibattimento pubblico, dove una persona assicurata residente nel nostro

Cantone è stata sorteggiata per un centro nella Svizzera tedesca (inc. 32.2013.63).

Visto

quanto sopra, le censure della ricorrente circa una violazione dei principi

posti dalla DTF 137 V 210, in particolare la libera assegnazione delle perizie,

in quanto manifestamente infondate, vanno respinte.

2.8

In

secondo luogo l’assicurata chiede in via principale la ricusa del perito e dei consulenti

designati dall’UAI, in via subordinata del solo dr. med. __________.

A

fondamento della sua richiesta la ricorrente sostiene che i sanitari incaricati

di svolgere i nuovi esami peritali sono prevenuti nei suoi confronti e potrebbero

ritenerla una querulante. I suoi timori derivano dall’iter travagliato delle

sue pratiche assicurative e dalla circostanza che in un’occasio-ne il TCA ha accolto

un suo ricorso ordinando all’UAI ulteriori accertamenti. L’interessata afferma

che altri esperti potrebbero esaminare obiettivamente il suo stato di salute,

senza essere condizionati dalle altre valutazioni mediche agli atti né tanto meno

dal suo atteggiamento in occasione dei precedenti esami peritali. Essa sostiene

di aver patito numerose ingiustizie a causa di valutazioni troppo superficiali

e frettolose espresse dai diversi periti sanitari.

A

comprova di quanto affermato ha prodotto due certificati (del 20 agosto 2013,

doc. E e del 10 ottobre 2013, doc. H) del proprio medico curante, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, il quale, il 10 ottobre 2013 (doc. E), ha

rilevato che “ci sarebbe poi il problema della rotazione dei periti che

dovrebbe scongiurare il fatto che molto spesso il curante si trova confrontato

sempre con gli stessi periti che dovrebbero giudicare e valutare le sue considerazioni”

ed ha aggiunto che “l’atteggiamento pregiudizievole da parte del servizio

accertamento medico dell’ufficio assicurazione invalidità nei confronti di

questa paziente che non tiene assolutamente conto di quanto certificato dal

medico curante negli anni è confermato dai rapporti della clinica psichiatrica

di __________. E’ evidente quindi l’attitudine a banalizzare il problema e nel

corso degli anni a confermare le prese di posizioni degli psichiatri precedenti

che hanno valutato questo caso sempre per conto dell’assicurazione invalidità”.

Nel

corso del dibattimento pubblico la ricorrente ha aggiunto di aver perso il

lavoro a causa della sua patologia e che una dottoressa del SAM le avrebbe

detto che se avesse fatto una cura dimagrante avrebbe migliorato i suoi problemi

di salute. A questo proposito l’interessata evidenzia che l’obesità, come

emerge dal rapporto medico dell’Ospedale __________ di __________ relativo all’ultima

degenza dal 22 agosto 2013 al 24 ottobre 2013, deve essere ritenuta

un’affezione e che il diabete mellito, che si trova in stretta correlazione con

l’obesità, è nel frattempo peggiorato.

Circa

il dr. med. __________, l’insorgente sostiene che sarebbero stati disattesi i

principi posti in DTF 137 V 210 circa l’indipendenza economica del sanitario,

essendoci un sospetto di legame economico dell’attività con il SAM e di

riflesso con l’AI. Sovente il medesimo sanitario appare quale perito

psichiatra. Non è noto se il dr. med. __________ svolga attività presso uno

studio privato.

2.9

Conformemente

alla giurisprudenza (ripresa in STFA I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4),

per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di

ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza,

un perito dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a

fare diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore

difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario

provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi

che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione.

Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non

ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito

deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg.

consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI

1999.

no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che

certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti

dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali

impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137

consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici nel

diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere valutata

con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).

Sempre conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata

STFA I 429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice,

rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del

magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile

prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno

un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e

profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,

vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in

là nel tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen,

in: PJA 1999 pag. 570).

2.10

Nel

caso di specie la ricorrente e lo psichiatra curante, da una parte contestano il

metodo con cui, in generale, vengono effettuate le perizie (cfr. certificato

del 10 ottobre 2013, doc. H: “[…] il problema non è questo o quel

perito dell’amministrazione che in gran parte non conosciamo neanche personalmente,

ma l’impostazione di fondo con cui vengono effettuate queste cosiddette perizie”)

e dall’altra evidenziano, genericamente, la presunta parzialità ed assenza di

indipendenza del perito e dei consulenti designati dall’UAI, poiché si sono già

chinati sulle patologie dell’interessata nel precedente referto allestito il 2

aprile 2012.

Va

qui tuttavia evidenziato che l’insorgente, nell’ambito del precedente procedimento

conclusosi con la sentenza 32.2012.189 del 21 febbraio 2013, cresciuta

incontestata in giudicato, non aveva sollevato alcun motivo di ricusa nei

confronti dei medesimi periti e consulenti che hanno allestito il referto del 2

aprile 2012, il cui valore probatorio è stato pienamente confermato dal TCA

(cfr. consid. 7 della sentenza). Ciò, malgrado il medico curante, dr. med. __________,

avesse già sostenuto che l’UAI, a suo parere, aveva effettuato accertamenti

superficiali, in modo sommario, con un atteggiamento preconcetto ed accusatorio-colpevolizzante

(cfr. doc. AI 204-4). Non si vede per quale motivo a distanza di oltre due anni

durante i quali i medesimi sanitari non l’hanno più visitata, sarebbero ora

sorti elementi che potrebbero far ritenere gli specialisti designati dall’UAI

parziali e non indipendenti.

Non

è infatti sufficiente che i medesimi specialisti si siano già espressi in una

perizia precedente relativa alla medesima ricorrente, ritenuto che detta evenienza

non basta per mettere in dubbio la parzialità dei periti e dei consulenti e/o

di concludere che ciò non permetta loro di prestare l’opera secondo scienza e

coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che è stato loro affidato

(cfr. circa la ricusa, respinta, di un perito designato per un perizia in

ambito AI e che aveva già eseguito una perizia in ambito LAINF, la sentenza

32.2012.59

del 5 giugno 2012). Infatti un intero tribunale (e di

conseguenza i periti e i consulenti del SAM [cfr. DTF 120 V 364 consid. 3]), non

può essere ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore,

ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (cfr. DTF 114 Ia 278 consid. 1).

La

semplice circostanza che una dottoressa del SAM, di cui peraltro non si conosce

l’identità, avrebbe consigliato all’interessata una dieta per migliorare il suo

stato di salute non è del resto sufficiente per ritenere detta sanitaria, o tutto

il SAM, prevenuto nei suoi confronti.

Circa

il dr. med. __________, questo Tribunale evidenzia in primo luogo che da una

ricerca in internet, emerge che lo specialista ha uno studio ad __________, in __________

(cfr.: www.doctorfmh.ch; cfr. anche il sito dell’OMCT e __________).

In

secondo luogo, se è vero che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 210 il TF

ha rilevato un rischio latente di lesione delle garanzie procedurali derivanti

dal potenziale di guadagno inerente all’attività svolta dal SAM per conto

dell’AI e dalla dipendenza economica che questo può comportare, d’altra parte,

come emerge anche dall’”infor-mazione di base” del 5 aprile 2012

dell’UFAS (cfr. www.bsv.admin.ch), l’autorità di sorveglianza è intervenuta per

apportare i correttivi auspicati dal TF, tra cui, oltre al conferimento dei

mandati peritali ai SAM mediante una piattaforma informatica secondo il

principio di casualità, una differenziazione minima della tariffa peritale.

Nell’ambito

dell’attuazione e dell’applicazione di questi principi, è stato adottato il già

citato art. 72bis OAI e l’UFAS ha emanato un nuovo tariffario, stabilito in

base all’onere e al numero delle discipline specialistiche necessari (cfr.

“informazione di base” del 5 aprile 2012 dell’UFAS, www.bsv.admin.ch). In

concreto l’indipendenza economica del SAM, rispetto all’UAI, è pertanto garantita

dalla nuova procedura adottata in seguito alla sentenza pubblicata in DTF 137 V

210.

La

circostanza che un medico lavori prevalentemente od unicamente per un centro

peritale (in concreto il __________) non è di conseguenza un motivo per

ritenerlo economicamente dipendente dell’AI.

Nel

caso di specie l’UAI ha del resto contestato qualsiasi legame

economico tra lo specialista ed il SAM o l’AI e l’insorgente non porta

prove a sostegno della sua tesi, limitandosi a rilevare che in casi trattati

dal suo legale il dr. med. __________ appare in numerose occasioni. A smentire

tuttavia quanto sopra, vi è la circostanza che l’interessata è già stata

sottoposta a tre diverse perizie in passato e solo in un’occasione lo

specialista in psichiatria era il dr. med. __________. Nell’ambito della

perizia del 1° marzo 2006 l’insorgente è stata visitata dal dr. med. __________

(doc. AI 46-1), mentre in occasione della perizia del 27 gennaio 2010 l’assicurata

è stata esaminata dalla dr.ssa med. __________ (cfr. doc. AI 110-1).

Per

il resto, ed in particolare circa il contenuto del referto del 18 novembre 2013

dell’Ospedale __________ di __________ relativo all’obesità e all’asserito

peggioramento del diabete mellito, va evidenziato che queste problematiche

saranno semmai esaminate nell’ambito della nuova perizia cui sarà sottoposta

l’interessata. L’insorgente potrà semmai contestarne il contenuto impugnando la

decisione formale che l’UAI emanerà al termine della procedura istruttoria.

E’

quindi dato concludere in sintonia con la giurisprudenza in

materia secondo la quale, fino a prova (anche se attenuata) del contrario,

l'imparzialità del perito deve essere presunta (STFA I 14/04 del 14 marzo 2006,

consid. 3.2.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, Berna 2000, pag. 579

cifra marg. 1205), che quanto affermato, genericamente,

dall’assicurata (e dal suo medico curante) non giustifica alcuna apparente

prevenzione o rischio di parzialità e deve di conseguenza respingere l’istanza

di ricusa, in quanto manifestamente infondata.

Va

infine rilevato che l’interessata non ha minimamente sostenuto che la

prospettata valutazione pluridisciplinare ad opera dei medesimi sanitari costituisca

per lei un notevole intervento nella sua integrità fisica e psichica, rispettivamente

non risulta dato che l’esecuzione della prospettata perizia agli stessi

specialisti abbia come conseguenza un danno irreparabile.

2.11

L’assicurata

ha chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella

procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi

patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto

al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina

della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assisten-za giudiziaria sono

in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento

dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente

privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nel

caso concreto l’insorgente, pur anticipando nel ricorso che avrebbe trasmesso

al TCA il certificato aggiornato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr.

doc. I, pag. 10), non ha prodotto alcunché, di modo che non è possibile

stabilire la sua attuale situazione finanziaria.

La

questione può tuttavia rimanere irrisolta giacché, vista la manifesta infondatezza

del ricorso, e dunque ritenuto che il processo era fin dall’inizio privo di

esito favorevole, viene comunque a mancare un presupposto fondamentale per

poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

2.12

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La

domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L’atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti