32.2013.179
Istanza di ricusa nei confronti dei periti designati dall'UAI respinta. Applicazione del metodo aleatorio nella scelta dei periti. Richiesta di un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU.
8 aprile 2014Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2013.179
cs
Lugano
8 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 ottobre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione (incidentale) del 2 settembre 2013 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nata nel __________, con decisione del 14 giugno 2006 è stata posta al
beneficio di una rendita d’invalidità al 50% dal 1° ottobre 2005 al 31 maggio 2006 a causa di una “sindrome depressiva ricorrente attualmente in remissione F33.4” (doc. AI
46-9). La successiva decisione su opposizione del 25 ottobre 2006 è cresciuta
incontestata in giudicato (doc. AI 63-1).
1.2. Il
9 luglio 2007 l’interessata ha presentato una nuova domanda tendente
all’assegnazione di prestazioni d’invalidi-tà. La richiesta è stata respinta
con decisione del 16 aprile 2008 (doc. AI 87-2).
Il
successivo ricorso dell’assicurata è stato accolto dal TCA con sentenza del 6
aprile 2009 (inc. 32.2008.84), nel senso che, annullata la decisione impugnata,
l’incarto è stato rinviato all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
1.3. Esperiti
gli accertamenti medici ritenuti necessari, tra cui una perizia pluridisciplinare
del SAM del 27 gennaio 2010 (doc. AI 110-1), con due distinte decisioni del 26
agosto 2010 l’UAI, dopo aver accertato che RI 1 è stata inabile al lavoro al
100% dal 23 febbraio 2010 al 18 maggio 2010 a causa di un infortunio, ha stabilito che l’interessata ha diritto ad un quarto di rendita dal 1° maggio 2009 e ad
una rendita intera dal 1° agosto 2009 al 31 maggio 2010 in applicazione della cifra marginale 4016 della circolare sull’invalidità e la grande
invalidità (doc. AI 128).
1.4. RI
1 è insorta al TCA contro le predette decisioni. Con sentenza del 14 marzo 2011
(inc. 32.2010.265), cresciuta incontestata in giudicato, il ricorso è stato
respinto.
1.5. Il
24 maggio 2011 l’interessata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni
dell’AI (doc. AI 154).
Dopo
aver esperito ulteriori accertamenti, tra cui una perizia pluridisciplinare ad
opera del SAM del 2 aprile 2012 (doc. AI 179-1), con decisione del 30 maggio
2012, preavvisata dal progetto del 20 aprile 2012 (doc. AI 181-1), l’UAI ha
respinto la richiesta di prestazioni (doc. AI 190-1).
1.6. Con
sentenza 32.2012.189 del 21 febbraio 2013, cresciuta in giudicato, il TCA ha
confermato la predetta decisione e respinto il ricorso dell’assicurata.
1.7. Il
18 aprile 2013 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, facendo
valere un peggioramento del suo stato di salute dal mese di ottobre 2012 (doc.
AI 221-9).
1.8. Accertata
la necessità di un complemento medico, con scritto del 12 luglio 2013 l’Ufficio
AI ha informato RI 1 circa l’intenzione di sottoporla “a una serie di esami
medici completi (medicina interna, reumatologia, neurologia, endocrinologia e
psichiatria)” e le ha comunicato che senza opposizione da parte sua, entro
10 giorni, avrebbe incaricato un centro peritale di eseguire gli esami in
questione. “Il centro peritale sarà designato su base aleatoria (art. 72 bis
dell’Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI))” (doc. AI 240-1).
1.9. Il
2 agosto 2013 l’UAI ha notificato a RI 1 che avrebbe dovuto sottoporsi ad una perizia
medica pluridisciplinare presso il SAM (doc. AI 242-1) e l’ha informata circa
gli specialisti che avrebbero effettuato le visite e gli esami peritali
(medicina interna: Dr. __________; neurologia: Dr. __________; psichiatria e
psicoterapia: Dr. __________; reumatologia: Dr. __________; endocrinologia/diabetologia:
Dr. __________). All’interessata è stato assegnato un termine di 10 giorni per
inoltrare “obiezioni fondate” (doc. AI 242-2).
1.10. Il
27 agosto 2013 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un’istanza di
ricusa nei confronti di tutti gli specialisti figuranti nella lettera del 2
agosto 2013 “in quanto i medesimi sanitari si erano già pronunciati in occasione
dei precedenti accertamenti, intesi a verificare il diritto” dell’assicurata
“ad una rendita AI” ed in via subordinata nei confronti del solo dr.
med. __________ (doc. AI 245-1). L’assicurata ritiene che “sussiste il
fondato timore che i sanitari incaricati di svolgere i nuovi esami peritali
siano attualmente prevenuti” nei suoi confronti “e pertanto potrebbero
considerarla una querelante piuttosto che una persona presentante un
peggioramento dello stato di salute” (doc. AI 245-1). Essa chiede la nomina
di nuovi consulenti sanitari “i quali potranno esaminare obbiettivamente”
il suo stato di salute “senza essere condizionati dalle altre valutazioni
mediche agli atti né tanto meno” dal suo “atteggiamento” “in
occasione dei precedenti esami peritali”. Circa la ricusa nei confronti del
dr. med. __________, l’interessata, allegando un certificato del 20 agosto 2013
del dr. med. __________ (doc. AI 245-3), sostiene che è necessaria “trattandosi
nello specifico di valutare se sulla base dei rapporti, stesi dal Dr. med. __________
risp. dai sanitari dell’Ospeda-le __________ di __________, si è verificato un
peggioramento dello stato di salute e, in caso affermativo, se sussiste, dal
profilo medico-psichiatrico” un diritto a prestazioni dell’AI.
1.11. Con
decisione incidentale del 2 settembre 2013 l’UAI, dopo aver interpellato l’SMR,
che ha confermato l’esigibilità dell’accertamento medico, ha ribadito l’obbligo
per l’inte-ressata di sottoporsi alla prevista perizia pluridisciplinare, l’ha
informata che la data della perizia sarebbe stata comunicata dopo la crescita
in giudicato della decisione ed ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale
ricorso (doc. AI 253-2).
1.12. RI
1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta
decisione, chiedendo in via incidentale e cautelare il ripristino
dell’effetto sospensivo, in via preliminare di essere ammessa al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell’avv. RA 1
e di essere convocata, in applicazione dell’art. 6 CEDU, ad un dibattimento
pubblico, in via principale di annullare la decisione impugnata e di far
ordine all’UAI d’incaricare un nuovo perito medico e nuovi consulenti sanitari
ed infine in via subordinata di annullare la decisione impugnata ed
incaricare un nuovo consulente psichiatrico (doc. I).
Dopo
aver riassunto la fattispecie e la giurisprudenza applicabile, l’insorgente ha
rilevato di essere intenzionata a riproporre i medesimi argomenti già invocati
in sede amministrativa, “ossia circa il sussistere di un fondato timore che
Fatti
i sanitari incaricati di svolgere i nuovi esami peritali siano attualmente
prevenuti” nei suoi confronti “e pertanto potrebbero considerarla una
querelante piuttosto che una persona presentante un peggioramento dello stato
di salute”. L’interessata sottolinea che i suoi timori sono giustificati se
si considera l’iter travagliato delle sue pratiche assicurative nelle quali le
decisioni dell’UAI sono state regolarmente impugnate al TCA, il quale con
sentenza del 6 aprile 2009 aveva ordinato all’amministrazione di effettuare ulteriori
accertamenti. L’assicurata rimprovera al SAM di aver incaricato gli stessi
esperti già designati il 5 dicembre 2011 per la precedente perizia
pluridisciplinare allestita il 2 aprile 2012. Secondo l’insorgente ciò “lede
quelle garanzie procedurali poste dall’Alta Corte, volte a garantire
l’obbiettività e la qualità delle valutazioni peritali. Detto principio presuppone
che l’UAI non debba designare sempre gli stessi Istituti e tanto meno sempre
gli stessi consulenti sanitari d’effettuare la perizia sulla stessa assicurata”
e ripropone quanto affermato dal proprio curante, dr. med. __________, secondo
il quale “ci sarebbe poi il problema della rotazione dei periti che dovrebbe
scongiurare il fatto che molto spesso il curante si trova confrontato sempre
con gli stessi periti che dovrebbero giudicare e valutare le sue considerazioni”.
In
secondo luogo l’insorgente sostiene che l’UAI avrebbe violato il principio
della libera assegnazione delle perizie, previsto dalla sentenza pubblicata in DTF
137 V 238 e rileva che la stragrande maggioranza dei casi ticinesi vengono
assegnati al SAM, in violazione dei principi posti nella citata pronunzia.
L’insorgente
ribadisce la necessità di ordinare all’UAI di nominare un nuovo perito e nuovi
consulenti sanitari “alfine di garantire l’imparzialità della perizia. Detti
nuovi esperti potranno esaminare obbiettivamente lo stato di salute della
ricorrente, senza essere condizionati dalle altre valutazioni mediche agli atti
né tanto meno dal” suo “atteggiamento” “in occasione dei
precedenti esami peritali”. A questo proposito cita i certificati emessi
dal proprio curante, dr. med. __________, del 20 agosto 2013 e del 10 ottobre
2013, il quale afferma tra l’altro di non essere d’accordo circa il nome dei
periti ed in particolare del dr. med. __________, ritenuto “l’atteggiamento
pregiudizievole da parte del servizio accertamento medico dell’ufficio
assicurazione invalidità nei confronti di questa paziente che non tiene assolutamente
conto di quanto certificato dal medico curante negli anni è confermato dai rapporti
della clinica psichiatrica di __________. E’ evidente quindi l’attitudine a
banalizzare il problema e nel corso degli anni a confermare le prese di
posizioni degli psichiatri precedenti che hanno valutato questo caso sempre per
conto dell’assicurazione invalidità”.
L’insorgente
espone in seguito i motivi alla base della richiesta di ripristino dell’effetto
sospensivo e della domanda di essere posta, in via preliminare, al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio dell’avv. RA 1. Infine, circa
la domanda di dibattimento pubblico ai sensi dell’art. 6 CEDU, l’assicurata
afferma che intende esporre “le vicissitudini da lei vissute a seguito del
suo stato di salute, nonché le ingiustizie da lei patite a causa di valutazioni
superficiali e frettolose, espresse da diversi periti sanitari”, nonché illustrare
“l’iter medico, assicurativo e giudiziario oltremodo travagliato della sua
pratica, descritto alle pagg. 1-3 della sentenza del 21.02.2013 (cfr. incarto
N. 32.2012.189), in maniera che codesta lodevole Corte possa giungere nello
specifico ad un proprio convincimento sulla necessità di far esperire la
perizia pluridisciplinare del SAM da parte di nuovi consulenti sanitari, i
quali non saranno né prevenuti nei confronti della ricorrente, né vincolati da
loro precedenti valutazioni specialistiche”.
1.13. L’11
ottobre 2013 il Vicepresidente del TCA ha ripristinato l’effetto sospensivo del
ricorso (doc. IV).
1.14. Con
risposta del 30 ottobre 2013 l’UAI ha proposto la reiezione dell’impugnativa
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. V). L’insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi
di prova da produrre (doc. VII).
1.15. Il
3 aprile 2014, in seguito all’istanza presentata contestualmente al ricorso
dall’insorgente, le parti sono state sentite nell’ambito di un pubblico dibattimento,
nel corso del quale si sono espresse nel merito della richiesta di ricusa (doc.
X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003).
Nel
merito
2.2. Il
TCA è chiamato a pronunciarsi sul provvedimento con cui l’UAI ha stabilito i
nomi del perito e dei consulenti che dovranno allestire la perizia da
effettuarsi presso il SAM di __________.
2.3. Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per
l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami
medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se
l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione,
rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di
collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia
(art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.4. Nella
sentenza pubblicata in DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha formulato nei confronti
degli Uffici AI diverse considerazioni in merito alle perizie multidisciplinari.
In particolare l’Alta Corte ha raccomandato la designazione in via aleatoria
del mandato peritale (DTF 137 V 242 consid. 3.1), ciò che ha portato l’UFAS
all’allestimento del sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. art. 72 bis
OAI); sono stati poi potenziati i diritti di partecipazione degli interessati
(DTF 137 V 258 consid. 3.4.2.9).
Modificando
la precedente giurisprudenza di cui alla DTF 132 V 93, l’Alta Corte ha
stabilito che in caso di disaccordo gli Uffici AI dispongono l’allestimento di
una perizia nella forma di una decisione incidentale impugnabile al Tribunale
cantonale delle assicurazioni o al Tribunale amministrativo federale (DTF 138 V
321 consid. 6.1 con riferimento a 137 V 256 consid. 3.4.2.6; modifica della
giurisprudenza in DTF 132 V 93). Tale principio vale pure in ambito LAINF (DTF
138 V 323 consid. 6.1.4)
Le
decisioni incidentali inerenti, fra l’altro, misure in ambito di accertamento
non sono soggette a opposizione e sono direttamente impugnabili davanti al TCA
(Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 49 n. 24 pag. 615-616, ad art. 52 n.
29-30 pag. 660 e ad art. 60 n. 4 pag. 749; entrambi con
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7 l’Alta Corte ha inoltre
stabilito che i giudizi cantonali e quelli del Tribunale federale amministrativo
su ricorsi contro decisioni incidentali degli Uffici AI concernenti
l’allestimento di perizie mediche non sono deferibili al Tribunale federale a
meno che non siano in discussione motivi formali di ricusa (DTF 138 V 280
consid. 4; in ambito LAINF vale lo stesso principio; cfr. DTF 138 V 318).
2.5. Presupposto
per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione
all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai
sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a LPA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica
che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra
decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288
consid. 3.1 pag. 291). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere
il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere
considerato irreparabile (DTF 133 V 57 consid.
1 pag. 59 e le sentenze ivi citate).
La
giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli
accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante
sull’integrità fisica e psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276
consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
2.6. Allorquando
va designato un centro peritale, la persona assicurata può far valere, oltre
alla ricusa dei periti, obiezioni materiali contro l’allestimento della perizia
in quanto tale, nel senso che si tratterebbe di un’inutile seconda opinione,
oppure contro la natura e la portata della perizia (ad esempio riguardo alla
scelta delle discipline mediche) o contro determinati periti designati (per esempio
per quanto attiene la loro competenza specialistica) (DTF 138 V 275 consid. 1.1
con riferimenti).
2.7. La
ricorrente sostiene che l’UAI avrebbe violato il principio della libera assegnazione
delle perizie, previsto dalla sentenza pubblicata in DTF 137 V 238 e rileva che
la “stragrande maggioranza” (doc. I) dei casi ticinesi vengono assegnati
al SAM, in violazione dei principi posti nella citata pronunzia (doc. I e X).
In sede di dibattimento pubblico il rappresentante dell’assicurata ha sottolineato
che il sorteggio non funziona poiché in tutti i casi da lui trattati è sempre stato
incaricato il SAM ed ha prodotto un certificato del 16 dicembre 2013 del dr.
med. __________ che sostiene una tesi analoga. Il rappresentante della
ricorrente ha aggiunto che in un caso oggetto di ricorso innanzi al TCA l’UAI
aveva rifiutato che la perizia avvenisse presso il __________ anziché presso il
__________ e che sospetta che i casi ticinesi, pur sussistendo la piattaforma
informatica SuisseMED@P, vengano assegnati al SAM.
Nella
sentenza pubblicata in DTF 137 V 210 il TF ha, in particolare, raccomandato la
designazione in via aleatoria (“Zufallsprinzip”) del mandato peritale
(cfr. consid. 3.1.1 „Soweit Administrativgutachten auch im
Beschwerdeverfahren verwendet werden, indiziert die rechtliche Annäherung des
für (gerichtliche) Gutachter geltenden Unabhängigkeitserfordernisses an
dasjenige von Richtern (oben E. 2.1.3) eine auf dem Zufallsprinzip, somit auf
einer abstrakt formulierten Regelung beruhende vorbestimmte Zuweisung der
Aufträge (Art. 29 Abs. 1 BV;
LEUZINGER-NAEF, a.a.O., S. 428)“).
L’Alta
Corte con sentenza 9C_801/2012 del 28 ottobre 2013 al consid. 4.1 ha precisato che al fine di assicurare una procedura amministrativa e di ricorso equa, la DTF 137
V 210 ha posto, al consid. 3, alcuni principi (diritto di partecipazione,
diritto ad una decisione incidentale impugnabile) e raccomandazioni aventi
quale scopo di definire uno standard uniforme delle perizie mediche
pluridisciplinari presso i SAM. In seguito a quanto stabilito dal TF, l’UFAS ha
adottato il sistema “Suisse MED@P” destinato agli Uffici AI per
l’attribuzione su base aleatoria dei mandati delle perizie mediche pluridisciplinari
(art. 72 OAVS). La giurisprudenza ha precisato in seguito che questi principi e
queste raccomandazioni, con l’eccezione dell’attribuzione del mandato su base
aleatoria, sono applicabili per analogia anche alle perizie mono e
bi-disciplinari (DTF 139 V 349, consid. 5.4 pag. 357) e si applicano anche agli
altri ambiti delle assicurazioni sociali toccati da questa problematica (DTF
138 V 318 consid. 6.1 pag. 321).
Nel
caso di specie, dalla documentazione agli atti, emerge che il mandato peritale
è stato correttamente attribuito dall’amministrazione al __________ secondo
i criteri stabiliti dal Tribunale federale (doc. AI 241-1 e 241-3). Questo TCA
non ha del resto alcun motivo per ritenere che il sorteggio non sia avvenuto
correttamente, né l’assicurata produce prove in tal senso. A questo proposito
nel sito www.suisseMED@P.ch figura che la piattaforma in rete SuisseMED@P
serve ad attribuire, su base aleatoria, mandati per perizie mediche
pluridisciplinari. È stata ideata per gli Uffici AI e i centri peritali
riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Si
tratta di una piattaforma in rete, gestita dalla Conferenza degli Uffici
AI (CUAI) e amministrata da Abraxas Informatik AG, Zurigo / San Gallo (cfr. anche:
www.bsv.admin.ch /themen/iv/00027/index.html?lang=it e l’informativa emessa
dall’UFAS relativa all’”attribuzione dei mandati e metodo aleatorio
SuisseMED@P” ivi pubblicata).
Dal
Considerandi
1° marzo 2012 gli Uffici AI attribuiscono tutti i mandati per perizie mediche
pluridisciplinari attraverso SuisseMED@P. Dalla stessa data in poi, i centri peritali
possono accettare mandati degli Uffici AI solo attraverso questa piattaforma. I
centri fatturano le loro perizie sulla base delle convenzioni tariffali sottoscritte
con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
La
piattaforma serve ad attribuire, su base aleatoria, mandati per perizie mediche
pluridisciplinari. Gli utenti ai quali è destinata sono gli Uffici AI e i
centri peritali riconosciuti dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS).
Nel
sito della piattaforma si legge inoltre che “poiché i mandati sono aggiudicati
casualmente, gli Uffici AI non possono influire in alcun modo sui risultati
degli accertamenti” e che “il funzionamento di
SuisseMED@P può essere paragonato a quello di una lotteria. Dapprima il sistema
riempie una sorta di ‘contenitore virtuale’ con i nomi di tutti i centri
peritali che rispondono ai criteri del dossier: avere sufficienti capacità
nelle specializzazioni richieste dal mandato in palio, essere in grado di
presentare la perizia nella lingua indicata dall’Ufficio AI e attestare tempi
di disbrigo conformi alle aspettative. Secondo un algoritmo preprogrammato, un
centro peritale è poi estratto a sorte. Né gli Uffici AI né i centri medici
iscritti possono influire in alcun modo su questo procedimento”
(sottolineature del redattore).
Come
emerge dall’informativa emessa dall’UFAS relativa all’”attribuzione dei mandati
e metodo aleatorio SuisseMED@P” (cfr.: www.bsv.admin.ch/themen/iv/00027/ index.html?lang=it),
“per garantire che l’attribuzione dei mandati sia veramente neutra, il
sorteggio è effettuato senza alcun intervento umano o influsso esterno e addirittura
“alla cieca”. Questo significa che nessuno può vedere il contenuto dell’urna e
di conseguenza nessuno può sapere con certezza nemmeno quanti e quali centri
peritali siano sorteggiabili in un determinato momento”.
Tra
i criteri di selezione vi è il numero di centri peritali sorteggiabili e “poiché
alcune regioni/lingue sono momentaneamente coperte da pochi centri peritali,
attualmente questo criterio è impostato sul valore minimo”. Ciò significa
che per le persone di lingua italiana il SAM rientra tra i centri in cui è
probabile essere peritati, ma che non costituisce l’unico centro presso il
quale i ticinesi devono sempre recarsi. Prova ne è il caso citato dall’UAI in
sede di dibattimento pubblico, dove una persona assicurata residente nel nostro
Cantone è stata sorteggiata per un centro nella Svizzera tedesca (inc. 32.2013.63).
Visto
quanto sopra, le censure della ricorrente circa una violazione dei principi
posti dalla DTF 137 V 210, in particolare la libera assegnazione delle perizie,
in quanto manifestamente infondate, vanno respinte.
2.8
In
secondo luogo l’assicurata chiede in via principale la ricusa del perito e dei consulenti
designati dall’UAI, in via subordinata del solo dr. med. __________.
A
fondamento della sua richiesta la ricorrente sostiene che i sanitari incaricati
di svolgere i nuovi esami peritali sono prevenuti nei suoi confronti e potrebbero
ritenerla una querulante. I suoi timori derivano dall’iter travagliato delle
sue pratiche assicurative e dalla circostanza che in un’occasio-ne il TCA ha accolto
un suo ricorso ordinando all’UAI ulteriori accertamenti. L’interessata afferma
che altri esperti potrebbero esaminare obiettivamente il suo stato di salute,
senza essere condizionati dalle altre valutazioni mediche agli atti né tanto meno
dal suo atteggiamento in occasione dei precedenti esami peritali. Essa sostiene
di aver patito numerose ingiustizie a causa di valutazioni troppo superficiali
e frettolose espresse dai diversi periti sanitari.
A
comprova di quanto affermato ha prodotto due certificati (del 20 agosto 2013,
doc. E e del 10 ottobre 2013, doc. H) del proprio medico curante, dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, il quale, il 10 ottobre 2013 (doc. E), ha
rilevato che “ci sarebbe poi il problema della rotazione dei periti che
dovrebbe scongiurare il fatto che molto spesso il curante si trova confrontato
sempre con gli stessi periti che dovrebbero giudicare e valutare le sue considerazioni”
ed ha aggiunto che “l’atteggiamento pregiudizievole da parte del servizio
accertamento medico dell’ufficio assicurazione invalidità nei confronti di
questa paziente che non tiene assolutamente conto di quanto certificato dal
medico curante negli anni è confermato dai rapporti della clinica psichiatrica
di __________. E’ evidente quindi l’attitudine a banalizzare il problema e nel
corso degli anni a confermare le prese di posizioni degli psichiatri precedenti
che hanno valutato questo caso sempre per conto dell’assicurazione invalidità”.
Nel
corso del dibattimento pubblico la ricorrente ha aggiunto di aver perso il
lavoro a causa della sua patologia e che una dottoressa del SAM le avrebbe
detto che se avesse fatto una cura dimagrante avrebbe migliorato i suoi problemi
di salute. A questo proposito l’interessata evidenzia che l’obesità, come
emerge dal rapporto medico dell’Ospedale __________ di __________ relativo all’ultima
degenza dal 22 agosto 2013 al 24 ottobre 2013, deve essere ritenuta
un’affezione e che il diabete mellito, che si trova in stretta correlazione con
l’obesità, è nel frattempo peggiorato.
Circa
il dr. med. __________, l’insorgente sostiene che sarebbero stati disattesi i
principi posti in DTF 137 V 210 circa l’indipendenza economica del sanitario,
essendoci un sospetto di legame economico dell’attività con il SAM e di
riflesso con l’AI. Sovente il medesimo sanitario appare quale perito
psichiatra. Non è noto se il dr. med. __________ svolga attività presso uno
studio privato.
2.9
Conformemente
alla giurisprudenza (ripresa in STFA I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4),
per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di
ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza,
un perito dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a
fare diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore
difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario
provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi
che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione.
Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non
ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito
deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg.
consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI
1999.
no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che
certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti
dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali
impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137
consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici nel
diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere valutata
con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).
Sempre conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata
STFA I 429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice,
rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del
magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile
prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno
un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e
profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in
là nel tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen,
in: PJA 1999 pag. 570).
2.10
Nel
caso di specie la ricorrente e lo psichiatra curante, da una parte contestano il
metodo con cui, in generale, vengono effettuate le perizie (cfr. certificato
del 10 ottobre 2013, doc. H: “[…] il problema non è questo o quel
perito dell’amministrazione che in gran parte non conosciamo neanche personalmente,
ma l’impostazione di fondo con cui vengono effettuate queste cosiddette perizie”)
e dall’altra evidenziano, genericamente, la presunta parzialità ed assenza di
indipendenza del perito e dei consulenti designati dall’UAI, poiché si sono già
chinati sulle patologie dell’interessata nel precedente referto allestito il 2
aprile 2012.
Va
qui tuttavia evidenziato che l’insorgente, nell’ambito del precedente procedimento
conclusosi con la sentenza 32.2012.189 del 21 febbraio 2013, cresciuta
incontestata in giudicato, non aveva sollevato alcun motivo di ricusa nei
confronti dei medesimi periti e consulenti che hanno allestito il referto del 2
aprile 2012, il cui valore probatorio è stato pienamente confermato dal TCA
(cfr. consid. 7 della sentenza). Ciò, malgrado il medico curante, dr. med. __________,
avesse già sostenuto che l’UAI, a suo parere, aveva effettuato accertamenti
superficiali, in modo sommario, con un atteggiamento preconcetto ed accusatorio-colpevolizzante
(cfr. doc. AI 204-4). Non si vede per quale motivo a distanza di oltre due anni
durante i quali i medesimi sanitari non l’hanno più visitata, sarebbero ora
sorti elementi che potrebbero far ritenere gli specialisti designati dall’UAI
parziali e non indipendenti.
Non
è infatti sufficiente che i medesimi specialisti si siano già espressi in una
perizia precedente relativa alla medesima ricorrente, ritenuto che detta evenienza
non basta per mettere in dubbio la parzialità dei periti e dei consulenti e/o
di concludere che ciò non permetta loro di prestare l’opera secondo scienza e
coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi al compito che è stato loro affidato
(cfr. circa la ricusa, respinta, di un perito designato per un perizia in
ambito AI e che aveva già eseguito una perizia in ambito LAINF, la sentenza
32.2012.59
del 5 giugno 2012). Infatti un intero tribunale (e di
conseguenza i periti e i consulenti del SAM [cfr. DTF 120 V 364 consid. 3]), non
può essere ricusato per il semplice motivo che, in un procedimento anteriore,
ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (cfr. DTF 114 Ia 278 consid. 1).
La
semplice circostanza che una dottoressa del SAM, di cui peraltro non si conosce
l’identità, avrebbe consigliato all’interessata una dieta per migliorare il suo
stato di salute non è del resto sufficiente per ritenere detta sanitaria, o tutto
il SAM, prevenuto nei suoi confronti.
Circa
il dr. med. __________, questo Tribunale evidenzia in primo luogo che da una
ricerca in internet, emerge che lo specialista ha uno studio ad __________, in __________
(cfr.: www.doctorfmh.ch; cfr. anche il sito dell’OMCT e __________).
In
secondo luogo, se è vero che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 210 il TF
ha rilevato un rischio latente di lesione delle garanzie procedurali derivanti
dal potenziale di guadagno inerente all’attività svolta dal SAM per conto
dell’AI e dalla dipendenza economica che questo può comportare, d’altra parte,
come emerge anche dall’”infor-mazione di base” del 5 aprile 2012
dell’UFAS (cfr. www.bsv.admin.ch), l’autorità di sorveglianza è intervenuta per
apportare i correttivi auspicati dal TF, tra cui, oltre al conferimento dei
mandati peritali ai SAM mediante una piattaforma informatica secondo il
principio di casualità, una differenziazione minima della tariffa peritale.
Nell’ambito
dell’attuazione e dell’applicazione di questi principi, è stato adottato il già
citato art. 72bis OAI e l’UFAS ha emanato un nuovo tariffario, stabilito in
base all’onere e al numero delle discipline specialistiche necessari (cfr.
“informazione di base” del 5 aprile 2012 dell’UFAS, www.bsv.admin.ch). In
concreto l’indipendenza economica del SAM, rispetto all’UAI, è pertanto garantita
dalla nuova procedura adottata in seguito alla sentenza pubblicata in DTF 137 V
210.
La
circostanza che un medico lavori prevalentemente od unicamente per un centro
peritale (in concreto il __________) non è di conseguenza un motivo per
ritenerlo economicamente dipendente dell’AI.
Nel
caso di specie l’UAI ha del resto contestato qualsiasi legame
economico tra lo specialista ed il SAM o l’AI e l’insorgente non porta
prove a sostegno della sua tesi, limitandosi a rilevare che in casi trattati
dal suo legale il dr. med. __________ appare in numerose occasioni. A smentire
tuttavia quanto sopra, vi è la circostanza che l’interessata è già stata
sottoposta a tre diverse perizie in passato e solo in un’occasione lo
specialista in psichiatria era il dr. med. __________. Nell’ambito della
perizia del 1° marzo 2006 l’insorgente è stata visitata dal dr. med. __________
(doc. AI 46-1), mentre in occasione della perizia del 27 gennaio 2010 l’assicurata
è stata esaminata dalla dr.ssa med. __________ (cfr. doc. AI 110-1).
Per
il resto, ed in particolare circa il contenuto del referto del 18 novembre 2013
dell’Ospedale __________ di __________ relativo all’obesità e all’asserito
peggioramento del diabete mellito, va evidenziato che queste problematiche
saranno semmai esaminate nell’ambito della nuova perizia cui sarà sottoposta
l’interessata. L’insorgente potrà semmai contestarne il contenuto impugnando la
decisione formale che l’UAI emanerà al termine della procedura istruttoria.
E’
quindi dato concludere in sintonia con la giurisprudenza in
materia secondo la quale, fino a prova (anche se attenuata) del contrario,
l'imparzialità del perito deve essere presunta (STFA I 14/04 del 14 marzo 2006,
consid. 3.2.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, Berna 2000, pag. 579
cifra marg. 1205), che quanto affermato, genericamente,
dall’assicurata (e dal suo medico curante) non giustifica alcuna apparente
prevenzione o rischio di parzialità e deve di conseguenza respingere l’istanza
di ricusa, in quanto manifestamente infondata.
Va
infine rilevato che l’interessata non ha minimamente sostenuto che la
prospettata valutazione pluridisciplinare ad opera dei medesimi sanitari costituisca
per lei un notevole intervento nella sua integrità fisica e psichica, rispettivamente
non risulta dato che l’esecuzione della prospettata perizia agli stessi
specialisti abbia come conseguenza un danno irreparabile.
2.11
L’assicurata
ha chiesto di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella
procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi
patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto
al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina
della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assisten-za giudiziaria sono
in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente
privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Nel
caso concreto l’insorgente, pur anticipando nel ricorso che avrebbe trasmesso
al TCA il certificato aggiornato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria (cfr.
doc. I, pag. 10), non ha prodotto alcunché, di modo che non è possibile
stabilire la sua attuale situazione finanziaria.
La
questione può tuttavia rimanere irrisolta giacché, vista la manifesta infondatezza
del ricorso, e dunque ritenuto che il processo era fin dall’inizio privo di
esito favorevole, viene comunque a mancare un presupposto fondamentale per
poter beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
2.12
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La
domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L’atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti