32.2013.18
Corretta la decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha rifiutato all'assicurata il diritto ad una rendita di invalidità,in mancanza di un sufficiente grado di invalidità
7 ottobre 2013Italiano93 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2013.18
Data decisione, Autorità:
07.10.2013, TCA
Titolo:
Corretta la decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha rifiutato all'assicurata il diritto ad una rendita di invalidità,in mancanza di un sufficiente grado di invalidità
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
PERIZIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
28a cpv. 3 LAI
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 69 cpv. 1bis LAI
art. 16 LPGA
art. 61 let. f LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.18
cr
Lugano
7 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 dicembre 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1960, di professione assistente geriatrica ma, da ultimo, iscritta in
disoccupazione alla ricerca di un’attività al 50%, in data 29 luglio 2009 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 2/1-7).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia
psichiatrica affidata alla dr.ssa __________ del __________ e un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, l’Ufficio AI,
con progetto di decisione del 30 novembre 2010 (doc. 27/1-3), poi confermato
con decisione del 7 febbraio 2011 (doc. 36/1-4), ha rifiutato all’assicurata il
diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità del 16%.
Questa
decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. In data 10
ottobre 2011, l’assicurata ha presentato una seconda richiesta di prestazioni
(doc. 46/1-6), giustificata dai forti dolori che la affliggono in tutto il
corpo e dallo stato depressivo in cui versa (doc. 47).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una nuova perizia
psichiatrica affidata al __________ e una perizia reumatologica a cura del dr. __________,
cui ha fatto seguito una nuova inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica, l’Ufficio AI, con progetto di decisione
dell’11 ottobre 2012 (doc. 68/1-3), poi confermato con decisione del 7 dicembre
2012 (doc. 80/1-4), ha rifiutato all’assicurata il diritto a prestazioni, alla
luce di un grado di invalidità del 24%.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento
di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° settembre 2012 (doc. III).
La
rappresentante dell’interessata ha inoltre postulato la concessione
dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale
(doc. IV).
La rappresentante della ricorrente ha
sostanzialmente contestato la validità della perizia psichiatrica svolta dal
dr. __________ per il __________, essendo la stessa stata stilata sulla base di
un solo colloquio ed esame di 90 minuti, senza disporre di un rapporto della
psichiatra curante aggiornato (l’ultimo essendo risalente al mese di dicembre
2010) e senza neppure prendere contatto direttamente con la curante.
La
rappresentante dell’interessata ha rilevato che, nel referto del 6 gennaio
2012, la psichiatra curante, dr.ssa __________, ha attestato un peggioramento
delle condizioni di salute dell’assicurata a partire dalla fine dell’estate del
2011, tale da non rendere più esigibile lo svolgimento di un’attività
lavorativa.
Tale
referto, secondo la legale, avrebbe dovuto essere immediatamente sottoposto al
perito psichiatra per una sua presa di posizione.
La
curante ha poi ribadito l’esistenza di un peggioramento dal profilo psichico
dell’interessata in un referto del mese di novembre 2012, ritenuto dal perito
ininfluente.
La patrocinatrice della ricorrente ha pertanto contestato
le conclusioni peritali di una situazione psichica “sostanzialmente invariata”
rispetto alla precedente valutazione peritale del luglio 2010 del __________,
sottolineando che le stesse non hanno tenuto conto del peggioramento dello
stato di salute messo in evidenza dalla psichiatra curante nel mese di gennaio
2012, ribadito nel mese di novembre 2012 e confermato dai test psicometrici
eseguiti in novembre-dicembre 2011 e in ottobre 2012.
Alla luce di queste considerazioni, l’avv. __________
della RA 1 ha quindi chiesto che l’assicurata venga posta al beneficio di una
rendita intera di invalidità a partire dal mese di settembre 2012, ovvero un
anno dopo l’inizio della totale inabilità lavorativa attestata dalla psichiatra
curante.
La legale ha aggiunto che “qualora questo
Tribunale dovesse ritenere che le attestazioni della curante non abbiano
sufficiente forza probatoria, in applicazione della recente giurisprudenza
federale si chiede di ordinare una perizia psichiatrica giudiziaria”.
La patrocinatrice ha poi contestato che
l’assicurata possa essere considerata inabile al 25% anche nello svolgimento
della sua originaria professione di assistente geriatrica, così come valutato dal
perito con riferimento all’esecuzione dei lavori domestici, ritenuto che il dr.
__________ non si è esplicitamente espresso a questo preciso riguardo.
Quanto al metodo misto di calcolo utilizzato per
determinare il grado di invalidità della ricorrente, la rappresentante legale
ha, dapprima, rilevato che alla luce delle dichiarazioni dell’assicurata stessa
e di quanto indicato nelle due inchieste a domicilio eseguite dalle assistenti
sociali “appare evidente l’intenzione dell’assicurata di riprendere un’attività
a tempo parziale (80%) e quindi risulta essere corretto, benché penalizzante,
il metodo di calcolo misto scelto per il confronto”. In seguito, tuttavia, ella
ha aggiunto che “qualora questo Tribunale dovesse ritenere che le attestazioni
della curante non abbiano piena forza probatoria e decidesse di ordinare una
perizia giudiziaria, si chiede già sin d’ora che il perito giudiziario valuti
se l’assicurata è in grado di determinarsi in merito ad una ripresa
lavorativa”, aggiungendo che “a causa delle ristrettezze finanziarie e della
costante preoccupazione di non avere sufficienti mezzi per vivere e per
permettere ai figli di studiare (fonte di stress è il fatto che con il
compimento dei 15 anni del secondogenito viene meno l’assegno integrativo – cfr.
perizia dr.ssa __________) l’assicurata, se ne avesse le risorse psichiche e
fisiche, eserciterebbe un’attività lucrativa a tempo pieno”.
Infine, la rappresentante della ricorrente ha
pure contestato il raffronto dei redditi operato dall’amministrazione,
ritenendo, in particolare, che al reddito da invalido vada applicata una
riduzione percentuale almeno del 23%, per tenere conto, oltre che della
riduzione dell’8% riconosciuta per attività leggera, anche di “una riduzione
del 5% per primo impiego, di altri 5% per la polipatologia presente e ancora
del 5% per gli anni di inattività” (doc. III).
1.4. In data 4
marzo 2013, la patrocinatrice dell'assicurata ha trasmesso al TCA il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la relativa
documentazione (doc. VII).
1.5. L’UAI, in
risposta - dopo avere ribadito la correttezza sia della valutazione medica, come
confermato dalle considerazioni espresse dal dr. __________ (doc. X/2) e dal
SMR (doc. X/3), sia di quella economica, conforme alla giurisprudenza federale
e cantonale in materia - ha postulato un’integrale reiezione dell’impugnativa,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(doc. X).
1.6. In data 23
aprile 2013, la rappresentante della ricorrente, preso atto della risposta
fornita dal dr. __________, ha osservato che “il punto 2 dell’allegato
ricorsuale viene così evaso e si aderisce ora alla conclusione
dell’amministrazione che determina nell’attività abituale di assistente
geriatrica un grado di invalidità del 60% per motivi esclusivamente
reumatologici”.
La
patrocinatrice ha invece riconfermato integralmente le proprie contestazioni
ricorsuali concernenti le lacune presentate dalla perizia psichiatrica eseguita
dal dr. __________ e a proposito del calcolo del grado di invalidità
dell’interessata, chiedendo, a quest’ultimo proposito, copia della sentenza
cantonale citata dall’amministrazione nella risposta di causa e non ancora
pubblicata sul sito www.sentenze.ti.ch (doc. XII).
1.7. Dopo avere
ottenuto dal TCA copia della sentenza anonimizzata richiesta (cfr. doc. XIII),
con scritto del 24 aprile 2013 la patrocinatrice della ricorrente ha comunicato
di confermare “le osservazioni alla risposta inoltrate in data 23 aprile u.s.”
(doc. XIV).
Le
considerazioni della rappresentante legale dell’interessata (cfr. doc. XII e
doc. XIV) sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XV), con la facoltà di
presentare eventuali osservazioni scritte.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la
richiesta di prestazioni dell’assicurata.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale
dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al
guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è
possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle
circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime
di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla
rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Se, però, un
assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A sua
volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore
sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),
precisa:
"
Per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività
artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende
ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di regola
si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è
ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le
incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.4. Nel caso in
cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI secondo cui
"
Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o
collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa
attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni
consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF_9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in
una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte in una
sentenza dell’8 luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.5. Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è
di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid.
4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme
(ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag,
254-257).
Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I
404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per
le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza
9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha
ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di
rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e
socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica
psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.
3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia
Fatti
i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore
somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una
fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il Tribunale
Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF
137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai
disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che
rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile
non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.
In
tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
Affinché un rapporto
medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere
diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico
deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener
conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice
in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di perizia
giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,
nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per
fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352
consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il
giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui
il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una
controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso
risultato (DTF 101 IV 130).
Il
giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa
opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in
dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.
Questi
principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008
nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto concerne in particolare le perizie
giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di
mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di
valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la
presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure
l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale
evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,
senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto
peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e
riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea
costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto
2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Al
fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo
misto, ha valutato all’80% la parte dedicata all’attività salariata e al
20% la quota dedicata alle mansioni domestiche.
La
patrocinatrice della ricorrente - dopo avere evidenziato di ritenere corretta, seppure
penalizzante, l’applicabilità del metodo misto, alla luce delle dichiarazioni
del 9 settembre 2009 dell’assicurata stessa e di quanto indicato dalle
assistenti sociali nei rapporti delle inchieste domiciliari del 19 ottobre 2010
e del 10 ottobre 2012 – ha poi rilevato che l’interessata, senza il danno alla
salute, eserciterebbe ora un’attività a tempo pieno, vista la soppressione
dell’assegno integrativo con il compimento dei 15 anni da parte del
secondogenito, nato l’8 settembre 1998 e viste le ristrettezze familiari della
famiglia (cfr. doc. III, nel quale la patrocinatrice ha indicato che “a causa
delle ristrettezze finanziarie e della costante preoccupazione di non avere
mezzi sufficienti per vivere e permettere ai figli di studiare (fonte di stress
è il fatto che con il compimento dei 15 anni del secondogenito viene meno anche
l’assegno integrativo – cfr. perizia dr.ssa __________), l’assicurata, se ne
avesse le risorse psichiche e fisiche, eserciterebbe un’attività lucrativa a
tempo pieno”).
L’Ufficio
AI, nella risposta di causa, ha confermato la correttezza del metodo misto di calcolo
del grado di invalidità (doc. X).
2.7.1. Al fine di
determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve
anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,
ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994
pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V
150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;
Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG
über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
Riguardo
alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza
I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale,
TF) ha stabilito che:
"
2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la
rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc
examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.
Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de
comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],
méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et
8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.
27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les
art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de
la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que
l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de
ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé
n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient
d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son
activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à
la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.
Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que
la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,
ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels (ATF 117 V 195
consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).
Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de
la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force
probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194
consid. 3b et les références).”
Tale giurisprudenza è nuovamente stata confermata
dall’Alta Corte nella sentenza 9C_48/2013 del 9 luglio 2013, nella quale ha
ribadito che “l'esame del metodo di valutazione applicabile va effettuato tanto
al momento iniziale del diritto alla rendita quanto a quello della sua
revisione. Costituiscono in particolare motivo di revisione una modifica
considerevole dello stato di salute oppure la modifica delle conseguenze sulla
capacità di guadagno di uno stato di salute rimasto di per sé invariato (DTF 130 V 343 consid.
3.5 pag. 349 con riferimenti) come pure delle circostanze (ipotetiche) stesse
che hanno determinato la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid.
3b pag. 199)”.
2.7.2. Nella
presente fattispecie, dagli atti emerge che l’assicurata, madre di due figli -
nati nel 1992 e nel 1998 - dopo avere ottenuto l’attestato federale di capacità
nel 1980, ha lavorato come assistente geriatrica a tempo pieno fino al momento
del matrimonio, avvenuto nel 1991, riducendo poi la percentuale lavorativa
all’80%. Dopo la nascita, nel 1992, della prima figlia, ella ha poi totalmente
interrotto l’attività lavorativa, per potersi dedicare alla famiglia e alla
cura dei figli.
Con
scritto del 9 settembre 2009, l’assicurata stessa ha comunicato all’Ufficio AI
che “se fossi stata in salute avrei cercato di lavorare all’80% riprendendo la
mia professione, così da non avere problemi finanziari” (doc. 11-1).
Tale
volontà è stata poi ribadita dall’assicurata in occasione della inchiesta
domiciliare del 19 ottobre 2010 (cfr. doc. 25-2, nel quale l’assistente sociale
ha indicato che “in assenza del danno alla salute lavorerebbe nella misura del
60%-80%, a dipendenza dell’offerta) e della successiva inchiesta del 3 ottobre
2012 (cfr. doc. 66-2, in cui si legge che “sicuramente la signora RI 1 afferma
che oggi, in assenza del danno alla salute, lavorerebbe in modo da poter vivere
adeguatamente e offrire la possibilità ai figli di seguire gli studi
desiderati. Non riesce ad esprimere una percentuale precisa, ma molto
probabilmente tra il 60% e l’80%, per avere ancora del tempo libero e per la
casa”).
Alla luce
di queste chiare dichiarazioni rese dall’assicurata stessa, il TCA concorda
con la ripartizione dell’80% per la parte dedicata all’attività salariata e del
20% per la quota dedicata alle mansioni domestiche operata dall’amministrazione
nella decisione impugnata (del dicembre 2012).
Quanto
alla necessità, evidenziata in sede ricorsuale, per l’assicurata, se solo fosse
in buona salute, di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno a partire dal
compimento del quindicesimo anno da parte del secondo figlio (avvenuto nel
settembre 2013), con la conseguente soppressione dell’assegno integrativo,
questo Tribunale rileva che tale questione dovrà essere tenuta in
considerazione in sede di istruttoria di un’eventuale nuova domanda, posto che,
conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.7.1.),
l’amministrazione deve tenere conto dell’evoluzione della situazione della
persona assicurata fino al momento di emanazione della decisione
amministrativa.
2.8. Nel caso di
specie, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare
in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha affidato il
compito di esperire una perizia psichiatrica ai medici del __________ (dr. __________)
e una perizia reumatologica al dr. __________.
Da tali
accertamenti peritali è emerso - come riassunto dal dr. __________ del SMR nel
rapporto finale del 5 aprile 2012 - che l’assicurata presenta quali diagnosi
principali quelle di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2); disturbo
misto di personalità (ICD10-F61.0), con tratti di tipo immaturo, psiconevrotico
e istrionico”; quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa
quelle di “sindrome panvertebrale cronica con componente spondilogena in:
alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatia con uncartrosi
C5/C6); alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatia L4/L5 e
L5/S1 con protrusione discale mediana con impronta sul sacco durale e sulle
radici di L5, piccola protrusione discale focale mediana L5/S1, spondilartrosi,
possibile instabilità segmentale); disturbi statici del rachide (appiattimento
della dorsale, scoliosi sinistro-convessa altodorsale, destroconvessa lombare);
decondizionamento e sbilancio muscolare” e, quali diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa, quelle di “sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD10-F45.4); tendenza fibromialgica” (doc. 60-1).
Alla luce
di tali patologie, i periti hanno considerato l’assicurata ancora abile al lavoro
nella misura dell’80% nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle
sue limitazioni funzionali e come casalinga (doc. 62-1).
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la
giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.
2.6.), non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale psichiatrica
del __________ e quella reumatologica del dr. __________, da considerare
dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
Dal
profilo reumatologico, difatti, le conclusioni alle quali è giunto nel referto
peritale del 27 marzo 2012 il dr. __________, spec. FMH in reumatologia e
medicina interna – secondo le quali l’assicurata è inabile al lavoro nella
misura del 25% a partire dal 2009 nella sua ultima attività principale di
casalinga, ma abile al lavoro al 100% con un rendimento del 100% in un’attività
lavorativa adeguata, rispettosa delle sue limitazioni funzionali (doc. 59/7-8)
- non sono state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche
attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.
Inoltre,
il TCA rileva che, a fronte delle contestazioni ricorsuali riguardanti la
mancata indicazione da parte del perito della percentuale di capacità
lavorativa dell’interessata nello svolgimento della sua originaria professione
di assistente geriatrica (doc. III) e rispondendo ad una esplicita richiesta di
chiarimenti a tale proposito da parte del dr. __________ del SMR (doc. X/1), il
dr. __________, con scritto dell’11 marzo 2013, ha rilevato che “prendendo atto dei limiti funzionali e di carico tracciati dopo la valutazione
peritale in questione, il rendimento lavorativo per questo tipo di lavoro
appare compromesso nella misura del 60% sull’arco di una giornata lavorativa
normale di 8-9 ore, a partire dal momento in cui il medico curante ha espresso
un’inabilità lavorativa totale” (doc. X/2).
Il TCA
condivide questa conclusione del perito reumatologo, del resto pure
espressamente accettata dalla patrocinatrice della ricorrente (cfr. doc. XII).
Quanto
agli aspetti psichici, il TCA concorda con la valutazione peritale espressa dal
dr. __________ del __________.
Lo
specialista, nel referto del 13 dicembre 2011, poste le diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome mista ansioso-depressiva
(ICD10-F41.2) e disturbo misto di personalità (ICD10-F61.0), con tratti di tipo
immaturo, psiconevrotico ed istrionico” e, quale diagnosi senza ripercussioni
sulla capacità lavorativa, quella di “sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD10-F45.4)”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella
misura massima del 20% da agosto 2010 (doc. 53/8-9).
Il TCA
rileva, infatti, che nel proprio referto peritale il dr. __________ ha
motivatamente esposto le ragioni per le quali egli ha ritenuto, contrariamente
a quanto certificato dalla psichiatra curante, di potere confermare le diagnosi
già poste dalla dr.ssa __________ nella precedente perizia peritale del __________
del luglio 2010.
Il perito
ha infatti espressamente rilevato che “rispetto alla precedente valutazione
psichiatrica avvenuta nel mese di luglio 2010 dalla dr.ssa __________ la
situazione appare sostanzialmente invariata”, sottolineando che “in particolare
gli aspetti ansioso-depressivi oggettivati nel corso dell’attuale accertamento
clinico ricalcano quanto a suo tempo rilevato dal perito”, così come pure
“immodificati sono rimasti gli aspetti legati alle modeste risorse adattative
della peritanda che l’hanno portata e la mantengono tuttora in una condizione
di scarsa reattività di fronte alle esigenze socio-lavorative, così come
immodificati risultano i comportamenti regressivi di delega alle istituzioni di
far fronte in sua vece a tali esigenze” (doc. 53-8).
L’unica
differenza constatata dal dr. __________ rispetto alla precedente valutazione
peritale della dr.ssa __________ è costituita “dai tratti personologici
attualmente obiettivati di tipo istrionico nel cui ambito è evidenziabile una
forte caratterizzazione dei propri disturbi nel tentativo di polarizzare
l’interesse degli altri con aspetti di teatralità, iperespressività ed
iperemotività” (doc. 53-8).
Il perito psichiatra ha poi spiegato che come già
constatato dalla precedente perizia psichiatrica della dr.ssa __________ e
contrariamente a quanto attestato dalla psichiatra curante – la quale ha
diagnosticato l’esistenza di un “disturbo di personalità emotivamente instabile
con stati prepsicotici (ICD10-F60.3)” (cfr. doc. 31-1) – egli non ha
evidenziato dei “disturbi riconducibili a un deficit personologico di tipo
emotivamente instabile o tratti pre-psicotici”, spiegandone le ragioni (doc.
53-8).
Le considerazioni di senso contrario espresse
dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, nello scritto del 6 gennaio 2012
(doc. 55/1-2) e in quello del 6 novembre 2012 (doc. 73/1-4) – nei quali questa
specialista ha rilevato che, a seguito del peggioramento delle condizioni
psichiche intervenuto a partire dalla fine dell’estate 2011, “non può essere
considerata esigibile una ripresa dell’attività lavorativa, tenuto conto del
disturbo depressivo cronicizzato, della compromissione delle capacità
organizzative, dell’elevato livello di vulnerabilità allo stress con rischio di
ricadute, della compromissione dell’esame della realtà” (doc. 73-3) – non
possono essere condivise da questo Tribunale, alla luce delle motivazioni
fornite, su esplicita richiesta del SMR (doc. 77-1), dallo stesso dr. __________.
Nel
complemento peritale del 27 novembre 2012, il dr. __________ ha infatti
ribadito la correttezza della propria valutazione peritale, rilevando che:
"
Come ho già avuto modo di esprimere nel mio
elaborato peritale del 13.12.2011, ciò che era emerso e peraltro ammesso dalla
stessa peritanda era il fatto che a giocare un ruolo di primo piano nello stato
di disagio lamentato fosse la sua precaria situazione finanziaria.
È evidente che dopo l’ennesimo rifiuto delle
prestazioni assicurative la peritanda non faccia “salti di gioia”, ma il punto
non è questo.
La peritanda ha continuato, e mi pare di capire
che continua, a pretendere una presa a carico da parte delle istituzioni senza
avere mai fatto un reale tentativo di rientrare nel mondo del lavoro.
Il mio parere pertanto è che non ci siano
condizioni nuove tali da modificare le valutazioni espresse nella citata
valutazione peritale di dicembre 2011.” (Doc. 78-2)
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del perito psichiatra
del __________.
Se, da
una parte, è vero, come indicato dalla patrocinatrice dell’assicurata in sede
ricorsuale, che il dr. __________ non ha preso visione del referto del 6
gennaio 2012 della psichiatra curante, questo Tribunale rileva, d’altra parte,
che il dr. __________ del SMR ha espressamente sottoposto al perito del __________
lo scritto del 6 novembre 2012, nel quale la psichiatra curante ha ribadito quanto
già illustrato nella precedente presa di posizione del 6 gennaio 2012, adducendo
l’esistenza di un peggioramento delle condizioni psichiche dell’interessata
tali da rendere inesigibile una ripresa lavorativa e ribadendo l’esistenza
delle diagnosi già più volte da ella certificate in precedenza (cfr. doc. 31-1;
doc. 55-1; doc. 73-2).
Il TCA non può quindi ritenere lacunosa la
risposta fornita dal dr. __________, come preteso invece dalla patrocinatrice
della ricorrente.
Le sue conclusioni sono state, del resto,
pienamente condivise sia dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 79-1), sia dal
dr. __________ e dalla dr.ssa __________, psichiatra del SMR, nelle annotazioni
del 14 marzo 2013 (doc. X/3).
La
risposta fornita dalla dr.ssa __________ ha dunque permesso di chiarire la
questione controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).
Giova qui
ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,
quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
L’Alta Corte ha nuovamente confermato la sua giurisprudenza nella
STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2, nella quale ha ribadito la
correttezza della valutazione eseguita dai periti del Centro peritale, anziché
quella del curante, osservando che “ a ciò si aggiunge che la valutazione del primo giudice tiene meglio
conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato
peritale (cfr., tra le tante, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid.
5.1 con riferimenti)”.
In una
sentenza 9C_185/2013 del 17 aprile 2013, l’Alta Corte, confermando la STCA
36.2012.67 dell’11 febbraio 2013, ha ritenuto corretta, nonostante la
certificazione dello psichiatra curante, la valutazione peritale psichiatrica
eseguita dal SAM, ricordando che, in presenza di perizie esterne, il solo fatto
che uno o più curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimetterle in discussione e ad imporre nuovi accertamenti (cfr. fra le tante
9C_330/2012 del 7 settembre 2012 consid. 4;9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4. con riferimenti).
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dal profilo psichico
dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal
dr. __________ del __________.
Si
ricorda tuttavia che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti
dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità
insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il
quale delimita il potere cognitivo del giudice.
Infine,
il TCA non può condividere la contestazione della rappresentante della
ricorrente a proposito del fatto che il perito psichiatra non si sarebbe posto
la domanda centrale di sapere “se l’assicurata dispone delle risorse per potere
modificare la sua tendenza regressiva assunta negli anni con convincimento di
compromesse competenze lucrative” (doc. III).
Al
riguardo, infatti, nel referto peritale del 13 dicembre 2011 il dr. __________
ha espressamente indicato che tale atteggiamento dell’interessata “non va letto
come effettiva perdita della capacità di funzionare sul piano lavorativo”, ma
come tendenza “ad attirare l’attenzione sulla situazione di disagio sociale che
vive e di cui la manifestazione caratteristica e più evidente è rappresentata
dall’acutizzazione dei dolori muscolo-scheletrici diffusi” (doc. 53-8).
In tale
ambito, il TCA rileva che la sindrome somatoforme dolorosa che affligge
l’interessata, contrariamente a quanto preteso dalla psichiatra curante, non può
essere considerata invalidante ai sensi della giurisprudenza sopra esposta
(cfr. consid. 2.5.), come del resto già indicato nella precedente valutazione
peritale del 26 luglio 2010 dalla dr.ssa __________ e come confermato nel
referto peritale del 13 dicembre 2011 dal dr. __________.
Pertanto,
stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato
di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito
economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,
400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere
dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,
a partire dal mese di agosto 2009, l’assicurata sia inabile al lavoro al 60%
nella sua precedente attività di assistente geriatrica, mentre, a partire da
agosto 2010, sia ancora abile al lavoro all’80% in attività leggere adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.9. Per quel che
concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,
l’Ufficio AI ha fatto esperire una nuova inchiesta economica per le persone che
si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 10 ottobre 2012 l’assistente
sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 21% (cfr. doc. 66/1-7), di
poco superiore alla limitazione complessiva del 18% stabilita dalla precedente
assistente sociale nel rapporto del 21 ottobre 2010 (doc. 25-5) e confermata
nella decisione del 7 febbraio 2011, cresciuta incontestata in giudicato (doc.
36).
2.10. Come è già
stato anticipato ai consid. 2.3. e 2.4., l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è
stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora
accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una
persona sana.
Secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
"
in occasione dell'esame dell'impedimento -
dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia
domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti
prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve tuttavia esaminare se
l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di
lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e senza membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In una
sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997
pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali
degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,
ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni
dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica
di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al
100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche
sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori di una
persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino,
tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di
perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere sempre del
100.
% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei
lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una
persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la
propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione
di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve
ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua
famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a
ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione
dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito
domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in
linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio
le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,
consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto
2003.
nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a
proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha
rilevato:
"
(…)
4.
- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene
Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des
Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -
analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit
Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als
Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen
und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten
Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen
Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu
berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen
sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert
bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs-
und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen
Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll
beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzun-gen vorliegen.
Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-
BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.
September 2001, I 175/01)."
Il TFA ha
inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.11
Come detto,
l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel
rapporto del 10 ottobre 2012 (cfr. doc. 66-1 e segg.) del seguente tenore:
" (...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0.
%
Non vi sono impedimenti nella conduzione e
pianificazione del ménage domestico.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
35%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
7%
La preparazione dei
pasti viene eseguita dall’A.ta “perché deve”; i piatti sono per lo più sempre
gli stessi, risultato di pietanze surgelate, veloci da preparare. Alterna
frequentemente la postura, onde evitare di caricare troppo il corpo. Deve
svolgere questa mansione in un ambiente calmo e privo di rumori altrimenti si
distrae facilmente e “va in confusione”. Carica tutto, eccetto le pentole, in
lavastoviglie e si dedica personalmente alla pulizia del piano di lavoro
La pulizia a fondo
della cucina non è più stata eseguita.
La percentuale proposta
considera un minor rendimento soprattutto per ciò che concerne la pulizia a
fondo della cucina. L’attività culinaria non comporta in sé sforzi eccessivi ed
è eseguibile con l’alternanza della postura e con i dovuti tempi. È inoltre
esigibile da parte dei figli una loro collaborazione nel riordino quotidiano.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
8%
Ogni 3-4 settimane arriva l’aiuto domiciliare per
la pulizia a fondo di pavimenti e bagno. La regolarità dell’intervento non
soddisfa i reali bisogni, spiega la signora RI 1, bensì risponde alla
possibilità massima di rimborso della cassa malati.
l’A.ta lamenta una grande difficoltà
nell’attivarsi e nel portare a termine le mansioni casalinghe. L’aspirapolvere
la passa solamente quando se la sente e per lo più al bisogno, senza
regolarità; i pavimenti li lava ancor meno frequentemente. Anche solo lo
spolverare è diventato un compito “che le pesa”. Continua poi spiegando che
spesso non esegue le pulizie proprio perché sa che non sarà in grado di
portarle a termine. Il figlio porta fuori la spazzatura e la figlia si occupa
occasionalmente della propria camera.
Nella nostra valutazione teniamo conto delle
dichiarazioni dell’A.ta che in parte rispecchiano i limiti all’incarto.
Tuttavia la signora RI 1 ha la possibilità di suddividere le mansioni su più
giorni alla settimana, occupandosi ad esempio di un locale al giorno. Risulta
inoltre esigibile la collaborazione dei figli.
5.4
Spesa
e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
10.
%
percentuale
di invalidità
1%
Per la spesa l’A.ta si reca a piedi al __________
sotto casa oppure alla vicina __________ (rigorosamente in automobile). Lamenta
difficoltà nel trasporto di merce pesante, ma ammette pure che solitamente non
ha carichi eccessivi. L’automobile la posteggia poi nel garage sotterraneo dal
quale prende l’ascensore fino in casa così non deve trasportare la spesa per
lunghi tratti. Al rientro a casa è esausta.
Si occupa personalmente, quando se la sente, dei
propri pagamenti ma ammette di mantenere una certa regolarità. L’affitto e il
premio di cassa malati vengono pagati tramite addebito diretto.
La valutazione proposta considera la
possibilità di distribuire le varie occasioni di acquisto sull’arco della
settimana riducendo in tal modo i pesi trasportati. È altresì esigibile la
collaborazione dei figli.
5.5
Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
20.
%
percentuale
di invalidità
4%
Due volte a settimana
ha il turno per il bucato, quindi può distribuire i carichi come meglio
preferisce. Inoltre, trasporta gli indumenti poco alla volta, ma se troppo
pesante trascina la cesta. Anche questo compito la rende esausta così, se una
volta stirava gli indumenti il giorno dopo, adesso stira quando se la sente,
impiegando sicuramente più tempo poiché “fa a tappe”. Usa l’asciugatrice
prevalentemente per le lenzuola e gli asciugamani, altrimenti stende sui fili
in lavanderia, dove però può appoggiare la cesta su uno sgabello alto per
evitare di flettere in avanti.
Non si è mai dedicata
a lavori a maglia.
Teniamo sicuramente conto di un allungamento
dei tempi di esecuzione ma è altresì esigibile una maggior collaborazione da
parte dei figli.
5.6
Cura
dei bambini e di altri membri della famiglia
compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
10%
percentuale
di invalidità
1%
I ragazzi, fortunatamente, spiega l’A.ta, sono
bravi a scuola ed educati. Simone, in piena età adolescenziale, esprime
opposizione alle richieste della madre, la quale ammette di non avere la forza
necessaria per affrontarlo. Porta il figlio agli allenamenti di basket, tre
volte a settimana mentre lo va a riprendere il papà.
Possiamo ammettere un minimo impedimento per
quanto riguarda l’educazione del figlio che a volte è fonte di ansia e stress
che la rendono esausta.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0.
%
La signora RI 1 non dichiara attività in questo
ambito.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
21%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
Aiuto domiciliare
1x/3 sett..
Da quando il danno alla salute ha avuto
ripercussioni sulla capacità al lavoro?
Da ormai diversi anni.”
(Doc. 66/4-7)
2.12
Sulla base
degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato
gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha
quindi stabilito una limitazione complessiva del 21%.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli
impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della
valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare
alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti
accertati in sede medica.
Nella presente
fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la
perizia del __________ e quella del dr. __________ hanno compiutamente valutato
il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti
approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in
particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161;
cfr. consid. 2.6.).
Conforme
alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è anche
la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della
famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia
domestica da parte dei figli dell’assicurata.
Va poi nuovamente
attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di
diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni
sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le
persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria
iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro
capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale
ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari
circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I
35/00).
Alla luce
delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante
concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità
dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento
domiciliare e rimasto, del resto, incontestato in sede ricorsuale.
2.13
Essendo
quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa
dell’80% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni
sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),
occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.14
Per quanto
concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto
contestato in sede di ricorso, nella decisione impugnata l’UAI ha quantificato
il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2010,
lavorando all’80%, in fr. 56’938, facendo riferimento ai dati statistici
salariali di cui alle Tabelle RSS, settore 85 “sanità e servizi sociali”,
livello di qualifica 3 (cfr. doc. 67-5), posto che prima del danno alla salute
ella non lavorava ma era iscritta in disoccupazione.
Il TCA non ha motivo per discostarsi da tale
dato, incontestato.
Al
riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito
in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono
un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del
loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del
legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.
STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06
pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).
In una
sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale
federale ha indicato che, nell'ambito della
valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni
(consid. 7).
Dagli
atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di
specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello
casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore
d’attività.
Va inoltre evidenziato che
nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD
I-2009, pag. 255, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale -
con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad
un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere
raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al
100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe
potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel
raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare
quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a
tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di
salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in
attività salariata.
L’Alta
Corte ha infatti rilevato che:
" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente
rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al
reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una
ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco
qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice,
ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo
pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza
sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la
valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido
e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa
parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.
2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.
5.1.2
pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I
708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,
consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non
è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di
persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli
ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,
guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.
3.3
e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."
Il reddito da valido di fr. 56’938.- deve dunque
essere confermato dal TCA.
2.15
Per quanto
riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece
non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332
consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui
la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il
guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario
statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai
sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le
ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo
parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di
parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,
nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono
giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una
deduzione per circostanze personali e professionali.
In una
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza per quanto riguarda il parallelismo dei redditi di
paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% e ha sottolineato
quanto segue a proposito dell’argomentazione dell’amministrazione secondo cui
il gap salariale sarebbe in realtà imputabile anche alla realtà
economico-sociale del Cantone Ticino:
"
(…)
4.6
Quanto all'eccezione secondo cui il gap salariale
- che non è contestato nel suo calcolo in quanto tale, ma solo nel suo
principio - poiché il salario percepito dall'assicurata sarebbe stato
perfettamente in linea con quelli versati in Ticino per impieghi analoghi,
essa, oltre a contraddire la tesi ricorsuale esposta al considerando
precedente, dimostra semmai che un reddito di fascia media (nazionale) non era
realisticamente conseguibile, rispettivamente non era ragionevolmente
esigibile, in ogni caso non nella fattispecie concreta viste anche la carente
formazione (5 anni di scuola dell'obbligo in Bosnia) e le precarie conoscenze
linguistiche già solo in italiano che impedivano all'opponente di realizzare un
salario medio (nazionale), se del caso fuori Cantone. Per riprendere quanto
esposto in DTF 135 V 58 consid. 3.4.4 pag., non si giustificherebbe in effetti
in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto
della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale)
realisticamente irrealizzabile (in questo senso in sostanza anche RtiD 11-2008
pag. 293, U 8/07). Il richiamo al consid. 5.3 della DTF 135 V 297 non soccorre
all'Ufficio ricorrente, non avendo il Tribunale federale in quella sede posto
altri principi. Similmente l’UAI non può trarre vantaggio dalla sentenza 1405/06 dei 29 maggio 2007; non fosse altro perché la sentenza U 75/03 alla quale è rinviato al
consid. 4.4 si riferisce in realtà a un altro tema, e più precisamente a quello
- non più in discussione - dell'inapplicabilità dei dati statistici relativi
alle "grandi regioni" (tabella TA13) per determinare il reddito
ipotetico da invalido. E inoltre perché il Tribunale federale ha comunque fatto
chiarezza sulla questione qui in discussione con la successiva sentenza
(citata) U 8/07. Inconferente si rivela infine pure il richiamo al consid. 4.5
della sentenza 9C112/2012 del 19 novembre 2012. In quella vertenza si trattava infatti di valutare la situazione di una assicurata la quale - a
differenza di quanto si è verificato in concreto - aveva continuato ad
esercitare le medesime attività svolte in precedenza anche dopo il danno alla
salute rendendo così logicamente inattuabile un adeguamento dei redditi”
(sentenza TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).
In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7
aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010
elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010
una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero
(a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.--
mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella
causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Ritenuto che, come visto in precedenza da un
punto di vista medico, l’assicurata è stata ritenuta abile al lavoro all’80% in
un’attività adeguata alle sue condizioni di salute, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e
ammonta a fr. 42’182.
2.16
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi
di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di
domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di
svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In una
sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni
circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione
percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura
è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella
causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in
talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,
ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e
visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori
delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio
della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo
una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire
utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi
dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola
il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso
nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo.
Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il
Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,
rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla valutazione
dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto a
fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero
quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che
regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico
da invalido.
5.6
L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze
9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare
l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate
sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul"
menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno
dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il
resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove
applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a
un multiplo di 5.”
2.17
In concreto,
nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione dell’“8%
per attività leggere” (doc. 67-3), mentre la patrocinatrice del ricorrente ha
postulato l’applicazione del 23% per tenere conto anche di “una riduzione del
5% per primo impiego, di altri 5% per la polipatologia presente e ancora del 5%
per gli anni di inattività (doc. III, pag. 9).
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal
fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche
pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la
décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui
concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de
savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il
doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”
Nel caso
di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza
del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.16.), il TCA non può quindi condividere la
scelta dell’Ufficio AI di applicare una riduzione dell’8% per attività leggera,
ma ritiene corretta una riduzione del 10%.
Il
TCA segnala che in una sentenza 8C_604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale,
contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale
del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto
unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un
assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al
lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato
che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%,
stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato
dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli
anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di
occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli
elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul
mercato del lavoro.
Il TCA
rileva poi che in una sentenza 9C_963/2008 del 27 maggio 2009, il Tribunale
federale ha considerato corretta la riduzione percentuale del 10% stabilita
dall’amministrazione e confermata dai primi giudici, nel caso di un assicurato,
nato nel 1964, ritenuto ancora abile al lavoro all’85% in attività adatte.
Parimenti,
in una sentenza 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, il TF ha confermato la
riduzione percentuale del 10% stabilita dall’amministrazione e confermata dal
TCA con sentenza 35.2007.108 del 5 marzo 2008, nel caso di un assicurato, nato
nel 1962, ritenuto ancora abile al lavoro al 100% in attività adatte.
In un’altra
sentenza 9C_235/2008 del 12 febbraio 2009, pubblicata in SVR 10/2009 IV Nr. 43,
il Tribunale federale ha giudicato che nel caso di un assicurato, abile al
lavoro al 70% in attività adatte, la riduzione percentuale del 10% accordata dai
primi giudici, dopo una valutazione globale della situazione dell’assicurato
nel quadro di una ripresa dell’attività lavorativa su un mercato del lavoro in
equilibrio, fosse meglio appropriata alla situazione (cfr. I 174/05 del 25
luglio 2005 c. 2.2-2.8.) rispetto alla valutazione dell’amministrazione (la
quale non aveva accordato riduzione percentuale alcuna).
Infine,
il TCA rileva che in una sentenza 9C_371/2013 del 22 agosto 2013, l’Alta Corte
ha considerato che la riduzione percentuale del 20% stabilita dai giudici cantonali
nel caso di un assicurato per tenere conto della sua età (49 anni), delle sue limitazioni
funzionali, della capacità lavorativa residua del 75% nello svolgimento di attività
adeguate e del numero di anni passati come magazziniere (15 anni), fosse
eccessiva, ritenendo maggiormente opportuno applicare una riduzione percentuale
del 10%.
Non si
giustifica invece una riduzione percentuale maggiore come richiesto dalla
ricorrente, per le ragioni che seguono.
L’amministrazione
– nella valutazione del 10 ottobre 2012 (doc. 67/3-4) – ha elencato e
analizzato tutte le possibili riduzioni che potrebbero entrare in
considerazione (attività leggera, limitazioni funzionali, età e anni di
servizio, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione).
In
primis va sottolineato che, a dipendenza del danno alla salute,
l'assicurata è stata giudicata in grado di esercitare un'attività adeguata
all’80% (cfr. doc. 62-1).
L’invocata necessità, da parte della
patrocinatrice della ricorrente, di tenere conto della polipatologia presentata
dall’interessata è quindi già stata adeguatamente tenuta in considerazione a
livello medico (cfr. STF 9C_740/2012 del 22 ottobre 2012, che ha confermato la
STCA 32.2011.323 del 7 agosto 2012 di questo Tribunale).
Trattandosi poi di una riduzione del rendimento
del 20% (cfr. doc. 62-1), per costante giurisprudenza, non può – come invece
preteso dalla patrocinatrice nelle osservazioni del 23 aprile 2013 (doc. XII) -
essere applicata al reddito da invalido una ulteriore riduzione percentuale per
tener conto del fatto che l’interessata è in grado di svolgere un’attività
adeguata unicamente a tempo parziale (cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 e
STCA 32.2010.248 del 20 giugno 2011).
Altre circostanze
personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito statistico
da invalido, non ve ne sono.
In particolare, non l’età
dell’assicurata (del 1960), che aveva 52 anni al momento della decisione
dell’UAI, cfr. al riguardo STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, con la quale
il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA 32.2007.358 del 10
novembre 2008, ha rilevato che l’età dell’assicurato, di 56 anni al momento
della decisione impugnata, non giustificava una riduzione percentuale maggiore
rispetto a quella accordata dall’amministrazione.
Per
quanto concerne i fattori relativi al primo impiego e agli anni di inattività
addotti dalla rappresentante legale, va rilevato che l’amministrazione ha
correttamente indicato che “il discapito economico dovuto al limitato numero
di anni di servizio è ininfluente in quanto il tempo necessario al
raggiungimento dei redditi mediani si riduce a pochi anni” (doc. 67-3).
Pertanto,
alla luce delle attività semplici e ripetitive che entrano in considerazione
nella fattispecie, i fattori appena menzionati non rappresentano per
l’assicurato uno svantaggio evidente (cfr. STF U 182/06 del 15 febbraio 2007; I
640/00 del 16 aprile 2002).
Il TCA
ritiene dunque corretto applicare una riduzione del 10% per tenere conto degli impedimenti
funzionali derivanti dal danno alla salute dell’interessata.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52'728, ritenuta un’esigibilità
dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 37’964 (fr. 42'182 - (fr. 42'182 x 10 : 100)).
Confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo periodo di
fr. 56’938 (consid. 2.8.1.), emerge un grado d’invalidità del 33.2 arrotondato
al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
Da notare che nella decisione impugnata l’Ufficio AI è giunto ad
un grado di invalidità, nella parte salariata, del 25%, ritenendo che il minor
discapito economico l’assicurata lo presenti nello svolgimento dell’abituale
attività di assistente geriatrica (cfr. doc. B), mentre nello svolgimento di
altre attività adeguate il grado di invalidità sia del 45% (cfr. doc. 67-1).
Tale modo di procedere è errato, come del resto ammesso
dall’amministrazione stessa in sede di risposta di causa (cfr. doc. X pag. 8).
A proposito della percentuale di incapacità lavorativa
nell’abituale professione, difatti, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.),
l’assicurata va considerata ancora abile al lavoro al 40%, come espressamente
indicato dal dr. __________ nella presa di posizione dell’11 marzo 2013 (cfr.
doc. X/2) e non al 75% come ritenuto nella decisione impugnata.
Il discapito economico nella sua abituale professione non ammonta
quindi al 25%, come calcolato dall’Ufficio AI, bensì al 50% (cfr. per casi analoghi: DTF 137 V 334 consid.
7.1
pag. 350 seg. nonché sentenze 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 c. 5.;9C_234/2010
del 7 settembre 2010 consid. 4.3 e 9C_51/2010 del 30 giugno 2010 consid. 4.1).
Il minor discapito economico (del 33%, come calcolato sopra)
l’assicurata lo presenta quindi nello svolgimento di attività adeguate.
A quest’ultimo riguardo, il TCA rileva che l’amministrazione,
sulla base del calcolo svolto dal consulente IP il 10 ottobre 2012 (cfr. doc. 67-1),
dopo aver correttamente indicato l’ammontare del reddito da invalido secondo la tabella TA1, di fr. 52'887.94, ha adattato tale importo alla quota parte salariata (dell’80%),
ottenendo un importo di fr. 42'310.30, ammontare poi ridotto del 20% per tener
conto della riduzione del rendimento dal profilo medico (ottenendo un importo
di fr. 33'848.28) e dell’8% per tenere conto delle circostanze specifiche del
caso concreto, per un reddito finale di fr. 31'140.42.
Tale modo di agire non è corretto, come del resto ammesso
dall’amministrazione stessa nella risposta di causa (cfr. doc. X pag. 9): il
reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve infatti essere
ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita
dal medico (in casu dell’80%) e poi della percentuale stabilita per
tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente
che si tiene conto della quota parte relativa all’attività salariata.
2.18
Viste le
quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite
dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è
così del 30.6% (80 X 33% + 20 X 21%), ossia un grado d’invalidità che non
permette la concessione di prestazioni dell’assicurazione invalidità come
stabilito dall’amministrazione.
2.19
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv.
1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurata.
2.20
L’assicurata ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. IV).
Ai sensi
dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,
rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità
di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.
61, n. 86, pag. 626).
A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;
all’ammissione al gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al
di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo
esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA
del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
Il TCA
rileva che, tra gli atti annessi al certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria (doc. VII), vi è la sentenza di separazione del 27
settembre 2005, con la quale il Pretore del Distretto di Lugano ha, fra le
altre cose, respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata
dall’assicurata, rilevando che “la richiedente risulta essere comproprietaria
di un immobile gravato in misura molto inferiore al valore di stima; essa potrà
quindi attingere a detta sostanza per coprire le eventuali spese del suo legale
ancora scoperte dopo l’incasso delle ripetibili”.
L’esistenza
di questa sostanza immobiliare emerge anche dalla tassazione relativa all’anno
2011.
ed è stata confermata dall’assicurata stessa nel certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria prodotto in data 4 marzo 2013 (doc. VII).
Pertanto,
analogamente a quanto deciso in precedenza dal Pretore, non può essere ammessa
l’indigenza della ricorrente e la domanda di assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese
per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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