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Decisione

32.2013.18

Corretta la decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha rifiutato all'assicurata il diritto ad una rendita di invalidità,in mancanza di un sufficiente grado di invalidità

7 ottobre 2013Italiano93 min

Source ti.ch

Fatti

i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore

somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una

fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il Tribunale

Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF

137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai

disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che

rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile

non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

In

tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto

medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere

diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico

deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener

conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In caso di perizia

giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza

motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto,

nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per

fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352

consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Il

giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa

opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in

dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Questi

principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008

nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che:

"

Per quanto concerne in particolare le perizie

giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza

motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di

mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di

valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la

presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure

l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale

evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi,

senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto

peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e

riferimenti)."

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea

costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio,

tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto

2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Al

fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo

misto, ha valutato all’80% la parte dedicata all’attività salariata e al

20% la quota dedicata alle mansioni domestiche.

La

patrocinatrice della ricorrente - dopo avere evidenziato di ritenere corretta, seppure

penalizzante, l’applicabilità del metodo misto, alla luce delle dichiarazioni

del 9 settembre 2009 dell’assicurata stessa e di quanto indicato dalle

assistenti sociali nei rapporti delle inchieste domiciliari del 19 ottobre 2010

e del 10 ottobre 2012 – ha poi rilevato che l’interessata, senza il danno alla

salute, eserciterebbe ora un’attività a tempo pieno, vista la soppressione

dell’assegno integrativo con il compimento dei 15 anni da parte del

secondogenito, nato l’8 settembre 1998 e viste le ristrettezze familiari della

famiglia (cfr. doc. III, nel quale la patrocinatrice ha indicato che “a causa

delle ristrettezze finanziarie e della costante preoccupazione di non avere

mezzi sufficienti per vivere e permettere ai figli di studiare (fonte di stress

è il fatto che con il compimento dei 15 anni del secondogenito viene meno anche

l’assegno integrativo – cfr. perizia dr.ssa __________), l’assicurata, se ne

avesse le risorse psichiche e fisiche, eserciterebbe un’attività lucrativa a

tempo pieno”).

L’Ufficio

AI, nella risposta di causa, ha confermato la correttezza del metodo misto di calcolo

del grado di invalidità (doc. X).

2.7.1. Al fine di

determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;

Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG

über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

Riguardo

alla scelta del metodo di calcolo applicabile nei singoli casi, in una sentenza

I 276/05 del 24 aprile 2006, il TFA (dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale,

TF) ha stabilito che:

"

2.3. Tant lors de l'examen initial du droit à la

rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut donc

examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.

Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de

comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA],

méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et

8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art.

27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les

art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de

la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non

actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que

l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de

ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé

n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient

d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son

activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à

la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle.

Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de

l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que

la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée,

ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et

talents personnels (ATF 117 V 195

consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c).

Selon la pratique, la question du statut doit être

tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la

décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de

la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force

probatorie reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le

degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194

consid. 3b et les références).”

Tale giurisprudenza è nuovamente stata confermata

dall’Alta Corte nella sentenza 9C_48/2013 del 9 luglio 2013, nella quale ha

ribadito che “l'esame del metodo di valutazione applicabile va effettuato tanto

al momento iniziale del diritto alla rendita quanto a quello della sua

revisione. Costituiscono in particolare motivo di revisione una modifica

considerevole dello stato di salute oppure la modifica delle conseguenze sulla

capacità di guadagno di uno stato di salute rimasto di per sé invariato (DTF 130 V 343 consid.

3.5 pag. 349 con riferimenti) come pure delle circostanze (ipotetiche) stesse

che hanno determinato la scelta del metodo di valutazione dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid.

3b pag. 199)”.

2.7.2. Nella

presente fattispecie, dagli atti emerge che l’assicurata, madre di due figli -

nati nel 1992 e nel 1998 - dopo avere ottenuto l’attestato federale di capacità

nel 1980, ha lavorato come assistente geriatrica a tempo pieno fino al momento

del matrimonio, avvenuto nel 1991, riducendo poi la percentuale lavorativa

all’80%. Dopo la nascita, nel 1992, della prima figlia, ella ha poi totalmente

interrotto l’attività lavorativa, per potersi dedicare alla famiglia e alla

cura dei figli.

Con

scritto del 9 settembre 2009, l’assicurata stessa ha comunicato all’Ufficio AI

che “se fossi stata in salute avrei cercato di lavorare all’80% riprendendo la

mia professione, così da non avere problemi finanziari” (doc. 11-1).

Tale

volontà è stata poi ribadita dall’assicurata in occasione della inchiesta

domiciliare del 19 ottobre 2010 (cfr. doc. 25-2, nel quale l’assistente sociale

ha indicato che “in assenza del danno alla salute lavorerebbe nella misura del

60%-80%, a dipendenza dell’offerta) e della successiva inchiesta del 3 ottobre

2012 (cfr. doc. 66-2, in cui si legge che “sicuramente la signora RI 1 afferma

che oggi, in assenza del danno alla salute, lavorerebbe in modo da poter vivere

adeguatamente e offrire la possibilità ai figli di seguire gli studi

desiderati. Non riesce ad esprimere una percentuale precisa, ma molto

probabilmente tra il 60% e l’80%, per avere ancora del tempo libero e per la

casa”).

Alla luce

di queste chiare dichiarazioni rese dall’assicurata stessa, il TCA concorda

con la ripartizione dell’80% per la parte dedicata all’attività salariata e del

20% per la quota dedicata alle mansioni domestiche operata dall’amministrazione

nella decisione impugnata (del dicembre 2012).

Quanto

alla necessità, evidenziata in sede ricorsuale, per l’assicurata, se solo fosse

in buona salute, di svolgere un’attività lavorativa a tempo pieno a partire dal

compimento del quindicesimo anno da parte del secondo figlio (avvenuto nel

settembre 2013), con la conseguente soppressione dell’assegno integrativo,

questo Tribunale rileva che tale questione dovrà essere tenuta in

considerazione in sede di istruttoria di un’eventuale nuova domanda, posto che,

conformemente alla giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.7.1.),

l’amministrazione deve tenere conto dell’evoluzione della situazione della

persona assicurata fino al momento di emanazione della decisione

amministrativa.

2.8. Nel caso di

specie, dagli atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare

in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha affidato il

compito di esperire una perizia psichiatrica ai medici del __________ (dr. __________)

e una perizia reumatologica al dr. __________.

Da tali

accertamenti peritali è emerso - come riassunto dal dr. __________ del SMR nel

rapporto finale del 5 aprile 2012 - che l’assicurata presenta quali diagnosi

principali quelle di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2); disturbo

misto di personalità (ICD10-F61.0), con tratti di tipo immaturo, psiconevrotico

e istrionico”; quali ulteriori diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa

quelle di “sindrome panvertebrale cronica con componente spondilogena in:

alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatia con uncartrosi

C5/C6); alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatia L4/L5 e

L5/S1 con protrusione discale mediana con impronta sul sacco durale e sulle

radici di L5, piccola protrusione discale focale mediana L5/S1, spondilartrosi,

possibile instabilità segmentale); disturbi statici del rachide (appiattimento

della dorsale, scoliosi sinistro-convessa altodorsale, destroconvessa lombare);

decondizionamento e sbilancio muscolare” e, quali diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa, quelle di “sindrome somatoforme da dolore persistente

(ICD10-F45.4); tendenza fibromialgica” (doc. 60-1).

Alla luce

di tali patologie, i periti hanno considerato l’assicurata ancora abile al lavoro

nella misura dell’80% nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle

sue limitazioni funzionali e come casalinga (doc. 62-1).

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, viste le risultanze mediche appena esposte e richiamata la

giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid.

2.6.), non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale psichiatrica

del __________ e quella reumatologica del dr. __________, da considerare

dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

Dal

profilo reumatologico, difatti, le conclusioni alle quali è giunto nel referto

peritale del 27 marzo 2012 il dr. __________, spec. FMH in reumatologia e

medicina interna – secondo le quali l’assicurata è inabile al lavoro nella

misura del 25% a partire dal 2009 nella sua ultima attività principale di

casalinga, ma abile al lavoro al 100% con un rendimento del 100% in un’attività

lavorativa adeguata, rispettosa delle sue limitazioni funzionali (doc. 59/7-8)

- non sono state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche

attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Inoltre,

il TCA rileva che, a fronte delle contestazioni ricorsuali riguardanti la

mancata indicazione da parte del perito della percentuale di capacità

lavorativa dell’interessata nello svolgimento della sua originaria professione

di assistente geriatrica (doc. III) e rispondendo ad una esplicita richiesta di

chiarimenti a tale proposito da parte del dr. __________ del SMR (doc. X/1), il

dr. __________, con scritto dell’11 marzo 2013, ha rilevato che “prendendo atto dei limiti funzionali e di carico tracciati dopo la valutazione

peritale in questione, il rendimento lavorativo per questo tipo di lavoro

appare compromesso nella misura del 60% sull’arco di una giornata lavorativa

normale di 8-9 ore, a partire dal momento in cui il medico curante ha espresso

un’inabilità lavorativa totale” (doc. X/2).

Il TCA

condivide questa conclusione del perito reumatologo, del resto pure

espressamente accettata dalla patrocinatrice della ricorrente (cfr. doc. XII).

Quanto

agli aspetti psichici, il TCA concorda con la valutazione peritale espressa dal

dr. __________ del __________.

Lo

specialista, nel referto del 13 dicembre 2011, poste le diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome mista ansioso-depressiva

(ICD10-F41.2) e disturbo misto di personalità (ICD10-F61.0), con tratti di tipo

immaturo, psiconevrotico ed istrionico” e, quale diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa, quella di “sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD10-F45.4)”, ha considerato l’assicurata inabile al lavoro nella

misura massima del 20% da agosto 2010 (doc. 53/8-9).

Il TCA

rileva, infatti, che nel proprio referto peritale il dr. __________ ha

motivatamente esposto le ragioni per le quali egli ha ritenuto, contrariamente

a quanto certificato dalla psichiatra curante, di potere confermare le diagnosi

già poste dalla dr.ssa __________ nella precedente perizia peritale del __________

del luglio 2010.

Il perito

ha infatti espressamente rilevato che “rispetto alla precedente valutazione

psichiatrica avvenuta nel mese di luglio 2010 dalla dr.ssa __________ la

situazione appare sostanzialmente invariata”, sottolineando che “in particolare

gli aspetti ansioso-depressivi oggettivati nel corso dell’attuale accertamento

clinico ricalcano quanto a suo tempo rilevato dal perito”, così come pure

“immodificati sono rimasti gli aspetti legati alle modeste risorse adattative

della peritanda che l’hanno portata e la mantengono tuttora in una condizione

di scarsa reattività di fronte alle esigenze socio-lavorative, così come

immodificati risultano i comportamenti regressivi di delega alle istituzioni di

far fronte in sua vece a tali esigenze” (doc. 53-8).

L’unica

differenza constatata dal dr. __________ rispetto alla precedente valutazione

peritale della dr.ssa __________ è costituita “dai tratti personologici

attualmente obiettivati di tipo istrionico nel cui ambito è evidenziabile una

forte caratterizzazione dei propri disturbi nel tentativo di polarizzare

l’interesse degli altri con aspetti di teatralità, iperespressività ed

iperemotività” (doc. 53-8).

Il perito psichiatra ha poi spiegato che come già

constatato dalla precedente perizia psichiatrica della dr.ssa __________ e

contrariamente a quanto attestato dalla psichiatra curante – la quale ha

diagnosticato l’esistenza di un “disturbo di personalità emotivamente instabile

con stati prepsicotici (ICD10-F60.3)” (cfr. doc. 31-1) – egli non ha

evidenziato dei “disturbi riconducibili a un deficit personologico di tipo

emotivamente instabile o tratti pre-psicotici”, spiegandone le ragioni (doc.

53-8).

Le considerazioni di senso contrario espresse

dalla psichiatra curante, dr.ssa __________, nello scritto del 6 gennaio 2012

(doc. 55/1-2) e in quello del 6 novembre 2012 (doc. 73/1-4) – nei quali questa

specialista ha rilevato che, a seguito del peggioramento delle condizioni

psichiche intervenuto a partire dalla fine dell’estate 2011, “non può essere

considerata esigibile una ripresa dell’attività lavorativa, tenuto conto del

disturbo depressivo cronicizzato, della compromissione delle capacità

organizzative, dell’elevato livello di vulnerabilità allo stress con rischio di

ricadute, della compromissione dell’esame della realtà” (doc. 73-3) – non

possono essere condivise da questo Tribunale, alla luce delle motivazioni

fornite, su esplicita richiesta del SMR (doc. 77-1), dallo stesso dr. __________.

Nel

complemento peritale del 27 novembre 2012, il dr. __________ ha infatti

ribadito la correttezza della propria valutazione peritale, rilevando che:

"

Come ho già avuto modo di esprimere nel mio

elaborato peritale del 13.12.2011, ciò che era emerso e peraltro ammesso dalla

stessa peritanda era il fatto che a giocare un ruolo di primo piano nello stato

di disagio lamentato fosse la sua precaria situazione finanziaria.

È evidente che dopo l’ennesimo rifiuto delle

prestazioni assicurative la peritanda non faccia “salti di gioia”, ma il punto

non è questo.

La peritanda ha continuato, e mi pare di capire

che continua, a pretendere una presa a carico da parte delle istituzioni senza

avere mai fatto un reale tentativo di rientrare nel mondo del lavoro.

Il mio parere pertanto è che non ci siano

condizioni nuove tali da modificare le valutazioni espresse nella citata

valutazione peritale di dicembre 2011.” (Doc. 78-2)

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del perito psichiatra

del __________.

Se, da

una parte, è vero, come indicato dalla patrocinatrice dell’assicurata in sede

ricorsuale, che il dr. __________ non ha preso visione del referto del 6

gennaio 2012 della psichiatra curante, questo Tribunale rileva, d’altra parte,

che il dr. __________ del SMR ha espressamente sottoposto al perito del __________

lo scritto del 6 novembre 2012, nel quale la psichiatra curante ha ribadito quanto

già illustrato nella precedente presa di posizione del 6 gennaio 2012, adducendo

l’esistenza di un peggioramento delle condizioni psichiche dell’interessata

tali da rendere inesigibile una ripresa lavorativa e ribadendo l’esistenza

delle diagnosi già più volte da ella certificate in precedenza (cfr. doc. 31-1;

doc. 55-1; doc. 73-2).

Il TCA non può quindi ritenere lacunosa la

risposta fornita dal dr. __________, come preteso invece dalla patrocinatrice

della ricorrente.

Le sue conclusioni sono state, del resto,

pienamente condivise sia dal dr. __________ del SMR (cfr. doc. 79-1), sia dal

dr. __________ e dalla dr.ssa __________, psichiatra del SMR, nelle annotazioni

del 14 marzo 2013 (doc. X/3).

La

risposta fornita dalla dr.ssa __________ ha dunque permesso di chiarire la

questione controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).

Giova qui

ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,

quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353

consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve

en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de

Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte ha nuovamente confermato la sua giurisprudenza nella

STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2, nella quale ha ribadito la

correttezza della valutazione eseguita dai periti del Centro peritale, anziché

quella del curante, osservando che “ a ciò si aggiunge che la valutazione del primo giudice tiene meglio

conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr., tra le tante, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid.

5.1 con riferimenti)”.

In una

sentenza 9C_185/2013 del 17 aprile 2013, l’Alta Corte, confermando la STCA

36.2012.67 dell’11 febbraio 2013, ha ritenuto corretta, nonostante la

certificazione dello psichiatra curante, la valutazione peritale psichiatrica

eseguita dal SAM, ricordando che, in presenza di perizie esterne, il solo fatto

che uno o più curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimetterle in discussione e ad imporre nuovi accertamenti (cfr. fra le tante

9C_330/2012 del 7 settembre 2012 consid. 4;9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4. con riferimenti).

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dal profilo psichico

dell’assicurato sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal

dr. __________ del __________.

Si

ricorda tuttavia che il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti

dell’assicurata nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità

insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il

quale delimita il potere cognitivo del giudice.

Infine,

il TCA non può condividere la contestazione della rappresentante della

ricorrente a proposito del fatto che il perito psichiatra non si sarebbe posto

la domanda centrale di sapere “se l’assicurata dispone delle risorse per potere

modificare la sua tendenza regressiva assunta negli anni con convincimento di

compromesse competenze lucrative” (doc. III).

Al

riguardo, infatti, nel referto peritale del 13 dicembre 2011 il dr. __________

ha espressamente indicato che tale atteggiamento dell’interessata “non va letto

come effettiva perdita della capacità di funzionare sul piano lavorativo”, ma

come tendenza “ad attirare l’attenzione sulla situazione di disagio sociale che

vive e di cui la manifestazione caratteristica e più evidente è rappresentata

dall’acutizzazione dei dolori muscolo-scheletrici diffusi” (doc. 53-8).

In tale

ambito, il TCA rileva che la sindrome somatoforme dolorosa che affligge

l’interessata, contrariamente a quanto preteso dalla psichiatra curante, non può

essere considerata invalidante ai sensi della giurisprudenza sopra esposta

(cfr. consid. 2.5.), come del resto già indicato nella precedente valutazione

peritale del 26 luglio 2010 dalla dr.ssa __________ e come confermato nel

referto peritale del 13 dicembre 2011 dal dr. __________.

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che,

a partire dal mese di agosto 2009, l’assicurata sia inabile al lavoro al 60%

nella sua precedente attività di assistente geriatrica, mentre, a partire da

agosto 2010, sia ancora abile al lavoro all’80% in attività leggere adeguate,

rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.9. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire una nuova inchiesta economica per le persone che

si occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 10 ottobre 2012 l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 21% (cfr. doc. 66/1-7), di

poco superiore alla limitazione complessiva del 18% stabilita dalla precedente

assistente sociale nel rapporto del 21 ottobre 2010 (doc. 25-5) e confermata

nella decisione del 7 febbraio 2011, cresciuta incontestata in giudicato (doc.

36).

2.10. Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3. e 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino,

tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di

perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der pflegebedürftigen

Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu

berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen

sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert

bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs-

und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen

Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll

beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.11

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel

rapporto del 10 ottobre 2012 (cfr. doc. 66-1 e segg.) del seguente tenore:

" (...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0.

%

Non vi sono impedimenti nella conduzione e

pianificazione del ménage domestico.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

35%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

7%

La preparazione dei

pasti viene eseguita dall’A.ta “perché deve”; i piatti sono per lo più sempre

gli stessi, risultato di pietanze surgelate, veloci da preparare. Alterna

frequentemente la postura, onde evitare di caricare troppo il corpo. Deve

svolgere questa mansione in un ambiente calmo e privo di rumori altrimenti si

distrae facilmente e “va in confusione”. Carica tutto, eccetto le pentole, in

lavastoviglie e si dedica personalmente alla pulizia del piano di lavoro

La pulizia a fondo

della cucina non è più stata eseguita.

La percentuale proposta

considera un minor rendimento soprattutto per ciò che concerne la pulizia a

fondo della cucina. L’attività culinaria non comporta in sé sforzi eccessivi ed

è eseguibile con l’alternanza della postura e con i dovuti tempi. È inoltre

esigibile da parte dei figli una loro collaborazione nel riordino quotidiano.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

8%

Ogni 3-4 settimane arriva l’aiuto domiciliare per

la pulizia a fondo di pavimenti e bagno. La regolarità dell’intervento non

soddisfa i reali bisogni, spiega la signora RI 1, bensì risponde alla

possibilità massima di rimborso della cassa malati.

l’A.ta lamenta una grande difficoltà

nell’attivarsi e nel portare a termine le mansioni casalinghe. L’aspirapolvere

la passa solamente quando se la sente e per lo più al bisogno, senza

regolarità; i pavimenti li lava ancor meno frequentemente. Anche solo lo

spolverare è diventato un compito “che le pesa”. Continua poi spiegando che

spesso non esegue le pulizie proprio perché sa che non sarà in grado di

portarle a termine. Il figlio porta fuori la spazzatura e la figlia si occupa

occasionalmente della propria camera.

Nella nostra valutazione teniamo conto delle

dichiarazioni dell’A.ta che in parte rispecchiano i limiti all’incarto.

Tuttavia la signora RI 1 ha la possibilità di suddividere le mansioni su più

giorni alla settimana, occupandosi ad esempio di un locale al giorno. Risulta

inoltre esigibile la collaborazione dei figli.

5.4

Spesa

e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

10.

%

percentuale

di invalidità

1%

Per la spesa l’A.ta si reca a piedi al __________

sotto casa oppure alla vicina __________ (rigorosamente in automobile). Lamenta

difficoltà nel trasporto di merce pesante, ma ammette pure che solitamente non

ha carichi eccessivi. L’automobile la posteggia poi nel garage sotterraneo dal

quale prende l’ascensore fino in casa così non deve trasportare la spesa per

lunghi tratti. Al rientro a casa è esausta.

Si occupa personalmente, quando se la sente, dei

propri pagamenti ma ammette di mantenere una certa regolarità. L’affitto e il

premio di cassa malati vengono pagati tramite addebito diretto.

La valutazione proposta considera la

possibilità di distribuire le varie occasioni di acquisto sull’arco della

settimana riducendo in tal modo i pesi trasportati. È altresì esigibile la

collaborazione dei figli.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

4%

Due volte a settimana

ha il turno per il bucato, quindi può distribuire i carichi come meglio

preferisce. Inoltre, trasporta gli indumenti poco alla volta, ma se troppo

pesante trascina la cesta. Anche questo compito la rende esausta così, se una

volta stirava gli indumenti il giorno dopo, adesso stira quando se la sente,

impiegando sicuramente più tempo poiché “fa a tappe”. Usa l’asciugatrice

prevalentemente per le lenzuola e gli asciugamani, altrimenti stende sui fili

in lavanderia, dove però può appoggiare la cesta su uno sgabello alto per

evitare di flettere in avanti.

Non si è mai dedicata

a lavori a maglia.

Teniamo sicuramente conto di un allungamento

dei tempi di esecuzione ma è altresì esigibile una maggior collaborazione da

parte dei figli.

5.6

Cura

dei bambini e di altri membri della famiglia

compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

10%

percentuale

di invalidità

1%

I ragazzi, fortunatamente, spiega l’A.ta, sono

bravi a scuola ed educati. Simone, in piena età adolescenziale, esprime

opposizione alle richieste della madre, la quale ammette di non avere la forza

necessaria per affrontarlo. Porta il figlio agli allenamenti di basket, tre

volte a settimana mentre lo va a riprendere il papà.

Possiamo ammettere un minimo impedimento per

quanto riguarda l’educazione del figlio che a volte è fonte di ansia e stress

che la rendono esausta.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

La signora RI 1 non dichiara attività in questo

ambito.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

21%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Aiuto domiciliare

1x/3 sett..

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

Da ormai diversi anni.”

(Doc. 66/4-7)

2.12

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 21%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, é da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

Nella presente

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la

perizia del __________ e quella del dr. __________ hanno compiutamente valutato

il danno alla salute lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti

approfonditi e completi (sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in

particolare DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161;

cfr. consid. 2.6.).

Conforme

alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è anche

la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della

famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia

domestica da parte dei figli dell’assicurata.

Va poi nuovamente

attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di

diminuire il danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni

sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le

persone occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria

iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro

capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale

ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari

circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I

35/00).

Alla luce

delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità

dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento

domiciliare e rimasto, del resto, incontestato in sede ricorsuale.

2.13

Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa

dell’80% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.14

Per quanto

concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto

contestato in sede di ricorso, nella decisione impugnata l’UAI ha quantificato

il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel 2010,

lavorando all’80%, in fr. 56’938, facendo riferimento ai dati statistici

salariali di cui alle Tabelle RSS, settore 85 “sanità e servizi sociali”,

livello di qualifica 3 (cfr. doc. 67-5), posto che prima del danno alla salute

ella non lavorava ma era iscritta in disoccupazione.

Il TCA non ha motivo per discostarsi da tale

dato, incontestato.

Al

riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito

in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono

un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del

loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

In una

sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale

federale ha indicato che, nell'ambito della

valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni

(consid. 7).

Dagli

atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di

specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello

casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore

d’attività.

Va inoltre evidenziato che

nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD

I-2009, pag. 255, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale -

con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad

un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere

raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al

100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe

potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel

raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare

quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a

tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di

salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in

attività salariata.

L’Alta

Corte ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente

rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al

reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una

ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco

qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice,

ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo

pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza

sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la

valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido

e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa

parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."

Il reddito da valido di fr. 56’938.- deve dunque

essere confermato dal TCA.

2.15

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla

base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece

non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il

guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

In una

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza per quanto riguarda il parallelismo dei redditi di

paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% e ha sottolineato

quanto segue a proposito dell’argomentazione dell’amministrazione secondo cui

il gap salariale sarebbe in realtà imputabile anche alla realtà

economico-sociale del Cantone Ticino:

"

(…)

4.6

Quanto all'eccezione secondo cui il gap salariale

- che non è contestato nel suo calcolo in quanto tale, ma solo nel suo

principio - poiché il salario percepito dall'assicurata sarebbe stato

perfettamente in linea con quelli versati in Ticino per impieghi analo­ghi,

essa, oltre a contraddire la tesi ricorsuale esposta al considerando

precedente, dimostra semmai che un reddito di fascia media (nazionale) non era

realisticamente conseguibile, rispettivamente non era ragionevolmente

esigibile, in ogni caso non nella fattispecie concreta viste anche la carente

formazione (5 anni di scuola dell'obbligo in Bosnia) e le precarie conoscenze

linguistiche già solo in italiano che impedivano all'opponente di realizzare un

salario medio (nazionale), se del caso fuori Cantone. Per riprendere quanto

esposto in DTF 135 V 58 consid. 3.4.4 pag., non si giustificherebbe in effetti

in alcun modo contrapporre a un reddito senza invalidità nettamente al di sotto

della media (nazionale) un reddito da invalido medio (nazionale)

realisticamente irrealizzabile (in questo senso in sostanza anche RtiD 11-2008

pag. 293, U 8/07). Il richiamo al consid. 5.3 della DTF 135 V 297 non soccorre

all'Ufficio ricorrente, non avendo il Tribunale federale in quella sede posto

altri principi. Similmente l’UAI non può trarre vantaggio dalla sentenza 1405/06 dei 29 maggio 2007; non fosse altro perché la sentenza U 75/03 alla quale è rinviato al

consid. 4.4 si riferisce in realtà a un altro tema, e più precisamente a quello

- non più in discussione - dell'inapplicabilità dei dati statistici relativi

alle "grandi regioni" (tabella TA13) per determinare il reddito

ipotetico da invalido. E inoltre perché il Tribunale federale ha comunque fatto

chiarezza sulla questione qui in discussione con la successiva sentenza

(citata) U 8/07. Inconferente si rivela infine pure il richiamo al consid. 4.5

della sentenza 9C112/2012 del 19 novembre 2012. In quella vertenza si trattava infatti di valutare la situazione di una assicurata la quale - a

differenza di quanto si è verificato in concreto - aveva continuato ad

esercitare le medesime attività svolte in precedenza anche dopo il danno alla

salute rendendo così logicamente inattuabile un adeguamento dei redditi”

(sentenza TF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013).

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7

aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2010

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010

una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero

(a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.--

mensili oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella

causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Ritenuto che, come visto in precedenza da un

punto di vista medico, l’assicurata è stata ritenuta abile al lavoro all’80% in

un’attività adeguata alle sue condizioni di salute, il reddito statistico citato va ridotto del 20% e

ammonta a fr. 42’182.

2.16

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi

di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di

domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di

svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In una

sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni

circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione

percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura

è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio

della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo

una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA

32.2012.36

del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla

prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di

una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali

varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha

evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire

utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi

dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola

il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso

nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo.

Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il

Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla valutazione

dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto a

fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero

quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che

regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico

da invalido.

5.6

L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze

9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare

l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate

sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul"

menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno

dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il

resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove

applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a

un multiplo di 5.”

2.17

In concreto,

nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione dell’“8%

per attività leggere” (doc. 67-3), mentre la patrocinatrice del ricorrente ha

postulato l’applicazione del 23% per tenere conto anche di “una riduzione del

5% per primo impiego, di altri 5% per la polipatologia presente e ancora del 5%

per gli anni di inattività (doc. III, pag. 9).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).”

Nel caso

di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza

del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.16.), il TCA non può quindi condividere la

scelta dell’Ufficio AI di applicare una riduzione dell’8% per attività leggera,

ma ritiene corretta una riduzione del 10%.

Il

TCA segnala che in una sentenza 8C_604/2007 del 7 aprile 2008, il Tribunale federale,

contrariamente ai primi giudici, ha ritenuto corretta la riduzione percentuale

del 10% del reddito statistico stabilita dall’amministrazione, per tener conto

unicamente delle limitazioni funzionali derivanti dal danno alla salute di un

assicurato, che da un punto di vista medico era risultato pienamente abile al

lavoro in attività adatte al suo stato di salute. L’Alta Corte ha sottolineato

che nella fattispecie in esame, l’attribuzione di una riduzione del 15%,

stabilita dai primi giudici, senza motivazione, anziché del 10%, come operato

dall’amministrazione, non era giustificata, dato che l’età, la nazionalità, gli

anni di servizio presso il precedente datore di lavoro e il tasso di

occupazione esigibile (del 100%) dall’assicurato non costituivano degli

elementi capaci di influire sul reddito da invalido dell’interessato sul

mercato del lavoro.

Il TCA

rileva poi che in una sentenza 9C_963/2008 del 27 maggio 2009, il Tribunale

federale ha considerato corretta la riduzione percentuale del 10% stabilita

dall’amministrazione e confermata dai primi giudici, nel caso di un assicurato,

nato nel 1964, ritenuto ancora abile al lavoro all’85% in attività adatte.

Parimenti,

in una sentenza 8C_334/2008 del 26 novembre 2008, il TF ha confermato la

riduzione percentuale del 10% stabilita dall’amministrazione e confermata dal

TCA con sentenza 35.2007.108 del 5 marzo 2008, nel caso di un assicurato, nato

nel 1962, ritenuto ancora abile al lavoro al 100% in attività adatte.

In un’altra

sentenza 9C_235/2008 del 12 febbraio 2009, pubblicata in SVR 10/2009 IV Nr. 43,

il Tribunale federale ha giudicato che nel caso di un assicurato, abile al

lavoro al 70% in attività adatte, la riduzione percentuale del 10% accordata dai

primi giudici, dopo una valutazione globale della situazione dell’assicurato

nel quadro di una ripresa dell’attività lavorativa su un mercato del lavoro in

equilibrio, fosse meglio appropriata alla situazione (cfr. I 174/05 del 25

luglio 2005 c. 2.2-2.8.) rispetto alla valutazione dell’amministrazione (la

quale non aveva accordato riduzione percentuale alcuna).

Infine,

il TCA rileva che in una sentenza 9C_371/2013 del 22 agosto 2013, l’Alta Corte

ha considerato che la riduzione percentuale del 20% stabilita dai giudici cantonali

nel caso di un assicurato per tenere conto della sua età (49 anni), delle sue limitazioni

funzionali, della capacità lavorativa residua del 75% nello svolgimento di attività

adeguate e del numero di anni passati come magazziniere (15 anni), fosse

eccessiva, ritenendo maggiormente opportuno applicare una riduzione percentuale

del 10%.

Non si

giustifica invece una riduzione percentuale maggiore come richiesto dalla

ricorrente, per le ragioni che seguono.

L’amministrazione

– nella valutazione del 10 ottobre 2012 (doc. 67/3-4) – ha elencato e

analizzato tutte le possibili riduzioni che potrebbero entrare in

considerazione (attività leggera, limitazioni funzionali, età e anni di

servizio, nazionalità e permesso di soggiorno, tasso di occupazione).

In

primis va sottolineato che, a dipendenza del danno alla salute,

l'assicurata è stata giudicata in grado di esercitare un'attività adeguata

all’80% (cfr. doc. 62-1).

L’invocata necessità, da parte della

patrocinatrice della ricorrente, di tenere conto della polipatologia presentata

dall’interessata è quindi già stata adeguatamente tenuta in considerazione a

livello medico (cfr. STF 9C_740/2012 del 22 ottobre 2012, che ha confermato la

STCA 32.2011.323 del 7 agosto 2012 di questo Tribunale).

Trattandosi poi di una riduzione del rendimento

del 20% (cfr. doc. 62-1), per costante giurisprudenza, non può – come invece

preteso dalla patrocinatrice nelle osservazioni del 23 aprile 2013 (doc. XII) -

essere applicata al reddito da invalido una ulteriore riduzione percentuale per

tener conto del fatto che l’interessata è in grado di svolgere un’attività

adeguata unicamente a tempo parziale (cfr. STF I 69/07 del 2 novembre 2007 e

STCA 32.2010.248 del 20 giugno 2011).

Altre circostanze

personali che potrebbero giustificare una decurtazione sul reddito statistico

da invalido, non ve ne sono.

In particolare, non l’età

dell’assicurata (del 1960), che aveva 52 anni al momento della decisione

dell’UAI, cfr. al riguardo STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, con la quale

il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA 32.2007.358 del 10

novembre 2008, ha rilevato che l’età dell’assicurato, di 56 anni al momento

della decisione impugnata, non giustificava una riduzione percentuale maggiore

rispetto a quella accordata dall’amministrazione.

Per

quanto concerne i fattori relativi al primo impiego e agli anni di inattività

addotti dalla rappresentante legale, va rilevato che l’amministrazione ha

correttamente indicato che “il discapito economico dovuto al limitato numero

di anni di servizio è ininfluente in quanto il tempo necessario al

raggiungimento dei redditi mediani si riduce a pochi anni” (doc. 67-3).

Pertanto,

alla luce delle attività semplici e ripetitive che entrano in considerazione

nella fattispecie, i fattori appena menzionati non rappresentano per

l’assicurato uno svantaggio evidente (cfr. STF U 182/06 del 15 febbraio 2007; I

640/00 del 16 aprile 2002).

Il TCA

ritiene dunque corretto applicare una riduzione del 10% per tenere conto degli impedimenti

funzionali derivanti dal danno alla salute dell’interessata.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52'728, ritenuta un’esigibilità

dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 37’964 (fr. 42'182 - (fr. 42'182 x 10 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo periodo di

fr. 56’938 (consid. 2.8.1.), emerge un grado d’invalidità del 33.2 arrotondato

al 33% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

Da notare che nella decisione impugnata l’Ufficio AI è giunto ad

un grado di invalidità, nella parte salariata, del 25%, ritenendo che il minor

discapito economico l’assicurata lo presenti nello svolgimento dell’abituale

attività di assistente geriatrica (cfr. doc. B), mentre nello svolgimento di

altre attività adeguate il grado di invalidità sia del 45% (cfr. doc. 67-1).

Tale modo di procedere è errato, come del resto ammesso

dall’amministrazione stessa in sede di risposta di causa (cfr. doc. X pag. 8).

A proposito della percentuale di incapacità lavorativa

nell’abituale professione, difatti, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.),

l’assicurata va considerata ancora abile al lavoro al 40%, come espressamente

indicato dal dr. __________ nella presa di posizione dell’11 marzo 2013 (cfr.

doc. X/2) e non al 75% come ritenuto nella decisione impugnata.

Il discapito economico nella sua abituale professione non ammonta

quindi al 25%, come calcolato dall’Ufficio AI, bensì al 50% (cfr. per casi analoghi: DTF 137 V 334 consid.

7.1

pag. 350 seg. nonché sentenze 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 c. 5.;9C_234/2010

del 7 settembre 2010 consid. 4.3 e 9C_51/2010 del 30 giugno 2010 consid. 4.1).

Il minor discapito economico (del 33%, come calcolato sopra)

l’assicurata lo presenta quindi nello svolgimento di attività adeguate.

A quest’ultimo riguardo, il TCA rileva che l’amministrazione,

sulla base del calcolo svolto dal consulente IP il 10 ottobre 2012 (cfr. doc. 67-1),

dopo aver correttamente indicato l’ammontare del reddito da invalido secondo la tabella TA1, di fr. 52'887.94, ha adattato tale importo alla quota parte salariata (dell’80%),

ottenendo un importo di fr. 42'310.30, ammontare poi ridotto del 20% per tener

conto della riduzione del rendimento dal profilo medico (ottenendo un importo

di fr. 33'848.28) e dell’8% per tenere conto delle circostanze specifiche del

caso concreto, per un reddito finale di fr. 31'140.42.

Tale modo di agire non è corretto, come del resto ammesso

dall’amministrazione stessa nella risposta di causa (cfr. doc. X pag. 9): il

reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve infatti essere

ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita

dal medico (in casu dell’80%) e poi della percentuale stabilita per

tener conto delle circostanze specifiche del caso concreto. È solo successivamente

che si tiene conto della quota parte relativa all’attività salariata.

2.18

Viste le

quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale è

così del 30.6% (80 X 33% + 20 X 21%), ossia un grado d’invalidità che non

permette la concessione di prestazioni dell’assicurazione invalidità come

stabilito dall’amministrazione.

2.19

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv.

1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

2.20

L’assicurata ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. IV).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Il TCA

rileva che, tra gli atti annessi al certificato municipale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria (doc. VII), vi è la sentenza di separazione del 27

settembre 2005, con la quale il Pretore del Distretto di Lugano ha, fra le

altre cose, respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata

dall’assicurata, rilevando che “la richiedente risulta essere comproprietaria

di un immobile gravato in misura molto inferiore al valore di stima; essa potrà

quindi attingere a detta sostanza per coprire le eventuali spese del suo legale

ancora scoperte dopo l’incasso delle ripetibili”.

L’esistenza

di questa sostanza immobiliare emerge anche dalla tassazione relativa all’anno

2011.

ed è stata confermata dall’assicurata stessa nel certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria prodotto in data 4 marzo 2013 (doc. VII).

Pertanto,

analogamente a quanto deciso in precedenza dal Pretore, non può essere ammessa

l’indigenza della ricorrente e la domanda di assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio va respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese

per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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