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Decisione

32.2013.180

Conferma della compensazione tra credito da restituzione di prestazioni LAINF e rendita AI. Non è necessario attendere l'esito del contenzioso giudiziario relativo all'importo da restituire all'assicu

13 agosto 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura

(lett. a ):

-

i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);

-

i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,

LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).

Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e l’ammini-strazione

ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni

legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115 V

341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).

La possibilità di

compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e

creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di

vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e

il credito invocato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi

anche RCC 1983 pag. 69).

La

compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il

credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).

2.4. Nel

caso concreto, contestata è la compensazione tra le rendite AI arretrate e l’importo

fr. 120'459.-- chiesto dall’ __________. Tale importo corrisponde a prestazioni

LAINF da restituire per sovraindennizzo, oggetto della decisione formale 17 settembre

2013 emanata dalla succitata assicurazione. Contro questa decisione

l’assicurato ha interposto opposizione. A seguito dell’inoltro di un ricorso per

denegata/ritardata giustizia dinanzi al TCA, l’assicuratore LAINF, confermando

il credito da restituzione, ha emesso in data 15 luglio 2014 la decisione su

opposizione, motivo per cui con decreto 23 luglio 2014 questo Tribunale ha

Considerandi

stralciato dai ruoli la causa (inc. 35.2014.42). L’assicurato ha poi contestato

la decisione su opposizione inoltrando a questa Corte un atto di ricorso del 23

giugno 2014, tuttora pendente (inc. 35.2014.57).

In

sede di risposta di causa l’Ufficio AI, con riferimento alla “Circolare

concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e l’assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni” (CCAINF), ha pertinentemente

spiegato di aver seguito la procedura di compensazione tra l’AVS/AI e la LAINF,

in particolare utilizzando l’apposito formulario 318.183 (cfr. doc. 6 inc.

Cassa).

Rettamente

l’amministrazione ha evidenziato che eventuali contestazioni relative al

diritto di restituzione o all’ammontare delle rendite chieste in compensazione

devono essere oggetto di una separata procedura giudiziaria (cfr. al riguardo

marg. 4009 CCAINF), ciò che nel caso concreto è avvenuto. Questa situazione non

pregiudica tuttavia i diritti dell’assicurato. Al riguardo va fatto ricordato

il marg. 4013 CCAINF, fatto presente dall’Ufficio AI, che prevede: “Se il tribunale delle assicurazioni competente in una procedura

di ricorso dichiara inesistente o esistente solo in parte il diritto alla

restituzione dell’assicuratore infortuni, quest’ultimo versa la somma in

questione (posta in compensazione; n.d.r.) direttamente all’assicurato”.

Pertanto,

se dalla succitata procedura giudiziaria dovessero risultare delle differenze a

favore dell’assicurato, egli non subirà alcun danno. Ne consegue che la

richiesta di sospensione della presente procedura sino alla conclusione della

vertenza LAINF è da respingere.

Visto quanto

sopra, la compensazione eseguita dell’amministrazione risulta

corretta. La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti