32.2013.180
Conferma della compensazione tra credito da restituzione di prestazioni LAINF e rendita AI. Non è necessario attendere l'esito del contenzioso giudiziario relativo all'importo da restituire all'assicu
13 agosto 2014Italiano6 min
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Incarto
n.
32.2013.180
BS
Lugano
13 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 ottobre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 12 settembre 2013 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
due decisioni del 12 settembre 2013 l’Ufficio AI ha assegnato a RI 1, classe 1969,
una rendita intera d’in- validità (grado d’incapacità al guadagno dell’80%) dal
1° giugno 2007, ridotta a tre quarti dal 1° marzo 2008, aumentata, causa nuova
perdita di guadagno a rendita intera dal 1° gennaio 2009 e, infine, ridotta ad
un quarto dal 1° luglio 2012. La rendita è stata tuttavia erogata dal 1°
ottobre 2009, ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni
avvenuta il 2 aprile 2009 e questo in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI.
Nella
prima decisione, riguardante il periodo 1° ottobre 2009 – 30 giugno 2012, l’amministrazione
ha posto in compensazione a favore della __________ fr. 21'412.-- e __________ fr.
120'459.--.
1.2. Contro
il presente ricorso l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1 contesta la
compensazione di fr. 120'459.--, facendo presente – quale unica censura ricorsuale
– come tale importo, concernente la restituzione di prestazioni di rendite
LAINF a seguito di sovraindennizzo, è stato oggetto di una decisione formale
datata 17 settembre 2013 emessa da __________ che verrà impugnata. Contestata è
infatti la modalità di calcolo dell’importo fissato dall’amministratore LAINF.
L’insor- gente chiede quindi la sospensione della presente procedura sino alla
definizione del contenzioso LAINF e, a dipendenza dell’esito, di modificare
l’importo chiesto in compensazione.
1.3. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è l’ammontare della compensazione di fr. 120'459.-- a favore
della __________, quale assicuratore LAINF.
2.3. Secondo
l’art. 20 cpv. 2 LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50
cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
-
Fatti
i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell’agricoltura
(lett. a ):
-
i crediti derivanti dalle PC da restituire (lett. b);
-
i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF,
LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).
Questa norma di legge ha carattere obbligatorio e l’ammini-strazione
ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni
legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115 V
341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).
La possibilità di
compensare presuppone non solo la riunione delle qualità di debitore e
creditore nella medesima persona, ma anche un rapporto stretto dal punto di
vista giuridico o della tecnica assicurativa tra il diritto alla prestazione e
il credito invocato (DTF 130 V 505 consid. 2.4 pag. 510-512 e riferimenti; vedi
anche RCC 1983 pag. 69).
La
compensazione può essere esercitata in ogni momento, a condizione che il
credito sia scaduto e non sia prescritto (RCC 1977 pag. 477).
2.4. Nel
caso concreto, contestata è la compensazione tra le rendite AI arretrate e l’importo
fr. 120'459.-- chiesto dall’ __________. Tale importo corrisponde a prestazioni
LAINF da restituire per sovraindennizzo, oggetto della decisione formale 17 settembre
2013 emanata dalla succitata assicurazione. Contro questa decisione
l’assicurato ha interposto opposizione. A seguito dell’inoltro di un ricorso per
denegata/ritardata giustizia dinanzi al TCA, l’assicuratore LAINF, confermando
il credito da restituzione, ha emesso in data 15 luglio 2014 la decisione su
opposizione, motivo per cui con decreto 23 luglio 2014 questo Tribunale ha
Considerandi
stralciato dai ruoli la causa (inc. 35.2014.42). L’assicurato ha poi contestato
la decisione su opposizione inoltrando a questa Corte un atto di ricorso del 23
giugno 2014, tuttora pendente (inc. 35.2014.57).
In
sede di risposta di causa l’Ufficio AI, con riferimento alla “Circolare
concernente il sistema di comunicazione e la compensazione tra l’AVS/AI e l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni” (CCAINF), ha pertinentemente
spiegato di aver seguito la procedura di compensazione tra l’AVS/AI e la LAINF,
in particolare utilizzando l’apposito formulario 318.183 (cfr. doc. 6 inc.
Cassa).
Rettamente
l’amministrazione ha evidenziato che eventuali contestazioni relative al
diritto di restituzione o all’ammontare delle rendite chieste in compensazione
devono essere oggetto di una separata procedura giudiziaria (cfr. al riguardo
marg. 4009 CCAINF), ciò che nel caso concreto è avvenuto. Questa situazione non
pregiudica tuttavia i diritti dell’assicurato. Al riguardo va fatto ricordato
il marg. 4013 CCAINF, fatto presente dall’Ufficio AI, che prevede: “Se il tribunale delle assicurazioni competente in una procedura
di ricorso dichiara inesistente o esistente solo in parte il diritto alla
restituzione dell’assicuratore infortuni, quest’ultimo versa la somma in
questione (posta in compensazione; n.d.r.) direttamente all’assicurato”.
Pertanto,
se dalla succitata procedura giudiziaria dovessero risultare delle differenze a
favore dell’assicurato, egli non subirà alcun danno. Ne consegue che la
richiesta di sospensione della presente procedura sino alla conclusione della
vertenza LAINF è da respingere.
Visto quanto
sopra, la compensazione eseguita dell’amministrazione risulta
corretta. La decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.5
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti