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Decisione

32.2013.181

Nuova domanda di assegno per grandi invalidi (AGI). Non é stato reso verosimile un cambiamento rilevante dello stato di salute tale da poter entrare nel merito della nuova domanda

1 settembre 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

medici della Clinica __________, nel rapporto di dimissione del 26 febbraio

2013 concernente la degenza dal 21 settembre 2012 al 30 gennaio 2013 (doc. AI

308/2-4), non hanno evidenziato alcuna necessità di aiuto ai sensi del diritto

all’AGI. Gli stessi sanitari non si sono poi confrontati con le conclusioni dei

periti dell’__________ visto che non disponevano di tale reperto: “(…) Due

mesi fa la paziente ha eseguito una perizia a __________ richiesta dal TAF

[ndr. recte TCA] di cui attende l’esito. (…)” (doc. AI 308/3). Dal succitato

rapporto, quanto al motivo del ricovero, risulta inoltre che “(…) I problemi

relazionali in concomitanza con il recente suicidio di una giovane vicina di

casa avrebbero riattivato i pensieri di morte. Giunge per un ricovero protettivo

in cui avere un distacco dal coniuge e rivalutare la terapia. (…)” (doc. AI

308/4).

Il

dr. __________ FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto del 6 agosto

2013 (doc. AI 325/7-8), si è confermato nella propria valutazione (a suo dire da

nessuno confutata, neppure dalla perizia dell’__________) e, circa l’AGI, si è

così espresso: “(…) Sulla questione “assegno grandi invalidi”, ricordo che

mi ero limitato a evocarne la possibilità e che la domanda era poi stata fatta

dalla dottoressa __________. Posso ammettere (“a denti stretti”) che forse le

condizioni non sono completamente soddisfatte, ma al riguardo non ho un’opinione

definita poiché la grande invalidità dipende da elementi che non sono stato in

grado di verificare al di là di ogni dubbio. (…)” (doc. AI 325/7).

Va

qui ribadito che, nella perizia del 20 settembre 2012 (doc. AI 287/2-37), i

periti dell’__________ hanno concluso che l’assicurata non presenta una situazione

valetudinaria tale da giustificare il riconoscimento di un assegno per grandi

invalidi. Lo stesso dr. __________ ammette del resto che le condizioni per

l’otteni-mento di un AGI non sono forse adempiute. Va qui inoltre evidenziato

che, già nella STCA del 10 dicembre 2012, questo Tribunale aveva, in

particolare, osservato che “(…) Giova inoltre ricordare alla ricorrente che,

contrariamente a quello che sembra essere l’assunto dello psichiatra da essa privatamente

interpellato (cfr. osservazioni 17 ottobre 2012 del dr. __________, pag. 2, sub

XXXIV), le valutazioni specialistiche rese da quest’ultimo non godono, dal

profilo istruttorio, di alcuna presunzione di fedefacenza e concludenza ai fini

probatori, nel senso che non possono essere aprioristicamente considerate

siccome decisive ai fini del giudizio sintanto che non venga provato il

contrario. (…)” (doc. AI 297/35).

Il

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nello scritto del 16 agosto

2013 (doc. AI 327/3-5), ha contestato la non entrata in materia nella nuova

domanda di AGI adducendo, in particolare, che “(…) Non concordo con la diagnosi

posta dai colleghi periti di __________ (perizia __________ settembre 2012)

poiché almeno da allora, epoca in cui è avvenuto l’ultimo ricovero in ambito

psichiatrico, durato ben quattro mesi, la diagnosi più correttamente ponibile

pare essere quella di Episodio depressivo grave (ICD-10:F33.2) con Disturbo

somatoforme persistente (ICD-10:F45.4). […] La tendenza clinica evidente è

quella di un progressivo impoverimento e declino generale. Nei contenuti del

pensiero albergano solo idee di rovina e colpa (per la propria condizione) che

si esprimono in un’inca-pacità assoluta di provare piacere; infatti non è

presente alcuna progettualità futura. Le idee di morte sono una costante,

affatto semplice da gestire ambulatorialmente. Il ritiro sociale è marcato e

interrotto solamente dagli appuntamenti con i sanitari. Nell’ultimo periodo si

è registrato anche un calo ponderale marcato di quasi 10 kg. È profondamente rallentata, intorpidita sotto il profilo psico-fisico. Deambula costantemente

in modo insicuro attraverso l’ausilio di un bastone e ha un’evidente impotenza

funzionale all’arto superiore destro che porta appeso al collo, come se fosse

un corpo estraneo. (…)” (doc. AI 327/4-5).

Al

riguardo questo Tribunale rileva innanzitutto che già nella STCA del 10 dicembre

2012 aveva avuto modo di rilevare che “(…) Quanto all’asserita differenza

tra le diagnosi poste dal dr. __________ e quelle ritenute dall’PE 1 – a prescindere dal fatto che porre

delle diagnosi non è compito del giudice (“(…) Das Stellen medizinischer Diagnosen ist genuine Aufgabe des

Sachverständigen und fällt nicht in den Bereich der richterlichen Kompetenzen

(Urteil 6A.31/2003 vom 4. August 2003 E.5.3) (…)” (STF 9C_437/2012 del 6

novembre 2012 consid. 3.2))

–, in ogni caso non

è certo dalla diagnosi che si può concludere per l’esistenza o meno di uno

stato di salute tale da giustificare il diritto ad un assegno per grandi

invalidi. (…)” (doc. AI 297/29).

Del

resto, nel rapporto medico del 17 gennaio 2012 (doc. AI 276/2-5), il dr. __________

aveva già evidenziato che “(…) Lo stato psicopatologico della paziente che

conosco e seguo già da anni, quando la conobbi in Clinica __________, si

mantiene inesorabilmente scompensato sul piano affettivo. Non ho avuto

occasione di registrare che fugaci periodi (di pochi gg) in cui la paziente

fosse apprezzabilmente migliorata. Il dolore cronico esercita un’azione

condizionante e di disturbo battente. Il tono dell’umore è ormai stabilmente

orientato al polo negativo con periodi in cui la situazione peggiora ulteriormente

fino al manifestarsi di un nuovo episodio depressivo conclamato come l’ultimo

scorso. Il quadro clinico si è caratterizzato per un ulteriore peggioramento

con perdita d’interesse e piacere per le piccole cose che ritiene le siano

rimaste. Si è accompagnata l’emergenza di idee suicidali con progettualità

dubbia. Con il ricovero la situazione sarebbe leggermente migliorata se non

altro per il riassorbimento delle idee di morte sebbene presenti un umore

costantemente depresso. La situazione peggiora quando la pressione dei dolori

cronici aumenta. La funzionalità del corpo appare ormai limitata. Si muove con

grande difficoltà e lentezza a dimostrare un’età biologica più vicina al doppio

Considerandi

della propria età cronologica. Il braccio destro è percepito e percepibile come

un corpo estraneo tenuto adosso al tronco a scopo antalgico. Le crisi di pianto

sono frequenti a testimonianza di una particolare labilità emotiva. Non vi è

progettualità futura. Vi sono preoccupazione per la salute e le condizioni

economiche della famiglia. (…)” (doc. AI 276/2-3). Dal canto loro, nella

perizia del 20 settembre 2012 sulla base delle visite del 2 e 3 luglio 2012

(quindi posteriori al succitato rapporto medico del dr. __________), i periti

dell’__________ – dopo aver, in

particolare, evidenziato nella valutazione globale che “(…) Neben der objektivierbaren depressiven Störung liegt darüber hinaus

jedoch eine ausgeprägte Regression vor, die von depressiven Störung zu trennen

ist. Diese Regression erklärt, weshalb die Explorandin überhaupt nichts mehr

tut, weder ausserhäuslich noch häuslich. […] Wie bereits oben dargelegt, besteht

bei der Explorandin eine ausserordentliche Regression und sie erfährt im

häuslichen Bereich einen massiven sekundären Krankheitsgewinn. (…)”

(XXIX pag. 31) – hanno negato il diritto

all’AGI rispondendo così ai precisi quesiti in merito: “(…) Hilflosigkeit bezüglich der Körperverrichtungen liegt nicht vor.

Auch in Bezug auf di Mobilität besteht Eigenständigkeit. Auf die Hilfe Dritter

ist sie nicht angewiesen. Tatsächlich scheint die Explorandin in Alltag auf die

Hilfe Dritter angewiesen zu sein, vor allem auf den Ehemann, was jedoch nicht

objektiv zu begründen ist, sondern durch das Zusammenspiel der Regression der

Explorandin mit der Überversorgung durch den Ehemann. Dies entspricht einem

sekundären Krank-heitsgewinn für die Explorandin. […] Die Explorandin bedarf

nicht der Hilfe Dritter für alltägliche Lebensverrichtungen. Sie ist in der

Lage, diese über den Tag mit Pausen und ihrem Tempo zu verrichten. […] Eine

persönliche Überwachung Dritter für alltägliche Lebensverrichtungen ist nicht erforderlich.

[…] Eine regelmässige Unterstützung durch den Ehemann ist nicht erforderlich.

Wie weiter oben beschrieben, benötigt die Explorandin aufgrund ihrer Erkrankung

längere Zeit und Pausen, um den Haushalt zu erledigen, so dass hier gegenüber

vergleichbaren Gesunden eine Minderung des Rendements als Hausfrau um 30%

besteht. Eine ständige kontrolle durch den Ehemann ist nicht erforderlich. […] Die

Explorandin könnte ohne dauernde oder häufige Hilfe Dritter alleine leben. (…)”

(doc. AI 287/33-35).

In

particolare, considerata la regressione evidenziata dai periti dell’__________,

per il semplice fatto che nello scritto del 16 agosto 2013 il dr. __________,

oltretutto in forma possibilistica (“dipenderebbe”) osservi che “(…)

sebbene in questi due anni e mezzo circa, la situazione appare viepiù peggiorata

sotto questo profilo rendendosi necessario un supporto domiciliare per la cura

della persona di almeno due volte la settimana. Anche per le attività

indispensabili legate al quotidiano come la preparazione dei cibi, per esempio,

la paziente dipenderebbe costantemente dal coniuge (…)” (doc. AI 328/3-4), non

è ancora possibile concludere che un cambiamento rilevante per il diritto

all’AGI sia stato reso verosimile.

Anche

i medici SMR dr. __________ e dr.ssa __________, avuto riguardo al rapporto di

dimissione della Clinica __________ del 26 febbraio 2013 (doc. AI 308/2-4),

nelle annotazioni 8 aprile e 12 settembre 2012 (doc. AI 310/1-2 e 330/1-3),

hanno concluso che “(…) dall’attuale documentazione non risulta una

sostanziale modifica dello stato di salute. La diagnosi è rimasta invariata

rispetto alla valutazione peritale. La degenza presso la __________ era primariamente

dettata dalla necessità di un distacco dal coniuge. Quindi nessuna modifica

dello stato di salute, assenza degli estremi per giustificare la dipendenza

regolare da terzi. (…)” (doc. AI 310/2) e che “(…) il ricovero è stato

motivato da un quadro depressivo medio-grave (alla dimissione confermato un quadro

di depressione media) sulla base di dolori mialgici e articolari invalidanti,

paura di gesto anticonservativo, ancora presente conflittualità con il coniuge.

Dalla lettera di dimissione della Clinica __________ a mio giudizio è chiaro

che alla base del ricovero vi siano motivazioni sociali (conflittualità con il

coniuge, problemi relazionali in concomitanza con il recente suicidio di una

giovane vicina di casa che hanno riattivato pensieri di morte). La motivazione

del ricovero è “… Giunge per un ricovero protettivo in cui avere un distacco

dal coniuge e rivalutare la terapia”. Si legge anche “… si è trattato di un

lungo ricovero in cui ci siamo confrontati con una donna deflessa, esasperata

dalla conflittualità con il marito da cui però dipende completamente… L’impossibilità

di lavorare secondariamente comporta delle difficoltà economiche accentuate dal

mancato riconoscimento del proprio stato di salute da parte degli organi competenti…

Le difficoltà economiche sono motivo di discussione con il coniuge che accentua

i sentimenti di inutilità della donna…” viene descritto un decorso caratterizzato

da un miglioramento del tono dell’umore, dimessa in parziale compenso psichico.

È da rilevare che indicano che le dinamiche familiari meritano sostegno

ambulatoriale. (…)” (doc. AI 330/2).

Quanto

allo scritto 6 agosto 2013 del dr. __________ (doc. AI 325/7-8),

nell’annotazione del 12 settembre 2013, gli stessi medici SMR hanno rilevato: “(…)

conferma la propria valutazione. Chiede in che lingua la perizia __________ è

stata effettuata e ritiene che la sua valutazione non sia stata confutata da

nessuno, nemmeno dalla perizia __________ sulla quale si è espresso nel suo

scritto del 17.10.2012. Sulla questione grandi invalidi può ammettere che forse

le condizioni non sono completamente soddisfatte. (…)” (doc. AI 330/2).

I

medici SMR, sempre nelle annotazioni 12 settembre 2013, in merito allo scritto 16 agosto 2013 del dr. __________ (doc. AI 327/3-5), hanno infine rilevato

che “(…) i limiti definiti dal Dr. __________ erano già presenti nelle valutazioni

peritali agli atti e così anche nella descrizione della giornata vi era un

aiuto del coniuge ad es. nella cura di sé. Si nota che durante il lungo

ricovero a __________ non viene segnalata nessuna necessità di aiuto. (…)”

concludendo: “(…) nella sentenza TCA [ndr. si riferisce alla STCA del 10

dicembre 2012 sub doc. AI 297/1-36] viene rilevato [che] gli scritti del Dr.

__________ sono stati considerati e che i periti dell’__________ si sono

espressi considerando tutte le posizioni del Dr. __________. Per quanto

riguarda l’aspetto somatico non viene riportata nuova documentazione, esso era

già stato valutato in corso di perizia __________, perizia eseguita con

l’ausilio di un interprete. In conclusione si conferma un quadro clinico

invariato e l’assenza degli estremi per l’assegnazione di un assegno grandi

invalidi. (…)” (doc. AI 330/2-3).

In

simili circostanze, visto tutto quanto suesposto, questo Tribunale deve concludere

che non è stato reso verosimile un cambiamento rilevante dello stato di salute tale

da poter entrare nel merito della nuova domanda di AGI.

Di

conseguenza la decisione impugnata deve essere confermata.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti