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Decisione

32.2013.182

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 ottobre 2014Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti, come visto sopra, hanno fatto riferimento ad una loro precedente valutazione

del 9 maggio 2011 che non è stata presa in considerazione dall’Ufficio AI in

occasione della decisione 12 settembre 2011, precisando:

"

(…)

Nella valutazione della capacità lavorativa residua,

per motivi che non ci sono noti l'Ufficio AI non ha preso in considerazione una

valutazione peritale pluridisciplinare effettuata dal SAM su incarico

dell'Assicurazione __________, interessata in ambito indennità perdita di

guadagno. Nel rapporto peritale del 9.5.2011, che riportiamo agli atti, era

stata considerata una capacità lavorativa residua dell'80% per la professione

abituale di impiegato di vendita, ritenendo che fosse giustificata al massimo

una diminuzione del rendimento del 20% a causa di una compromissione cognitiva

di grado moderato. (…)" (doc. AI 56/33)

Successivamente

al progetto di decisione 25 giugno 2013 l’assicurato ha prodotto altra

documentazione medica, in particolare una valutazione neuropsicologica eseguita

6 settembre 2013 dal dr. __________ attivo presso la Clinica di riabilitazione __________

Con annotazioni 22 settembre 2013 il dr. __________ del SMR ha proceduto alla

valutazione di tale atto:

"

Nuova documentazione medica

pervenuta agli atti

Dr. med. __________ Valutazione neuropsicologica del 06.09.2013

La valutazione di controllo di questo paziente conferma

una globale preservazione dette capacità cognitive, comprese le funzioni

mnesiche ed esecutive. Tuttavia persistono dette difficoltà di attenzione sostenuta

e divisa. Si tratta di deficit di entità lieve ma che possono avere un impatto

negativo nello svolgimento dell'attività lavorativa del paziente.

Dr. __________ (dal SAM del 10.04.2013)

Valutazione neuropsicologica del 05.03.2013

Deficit isolato dell'attenzione sostenuta con una

compromissione cognitiva di grado moderato.

PROCEDERE

La nuova documentazione neuropsicologica pervenuta agli

atti non apporta nuovi elementi medici che non siano già stati considerati e

valutati dalla perizia pluridisciplinare SAM, rispettivamente dalla valutazione

neurologica del Dr. med. __________ con valutazione neuropsicologica del

05.03.2013 (su citata)."

(doc. AI 78/1)

In

questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della

perizia SAM – tra l’altro non smentite da altra documentazione medica –, alla

quale va conferito probatorio (cfr. consid. 2.5), richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati;

Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg.. 57,

551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che dal 28 febbraio

2010 il ricorrente è da ritenere inabile al 100% in qualsiasi attività, ma abile

all’80% nell’abituale attività considerata leggera e 50% in attività pesanti

con effetto dal luglio 2010.

Con

annotazioni 11 aprile 2013 il dr. __________ ha aderito alla perizia multidisciplinare,

con tuttavia una differenziazione per quanto riguarda la tipologia

dell’attività di venditore esercitata dall’assicurato. Sulla scorta del questionario

del datore di lavoro, compilato il 12 luglio 2012 (doc. AI 44) – in cui è stato

indicato che l’attività comprendeva talvolta anche il sollevamento o il portare

pesi sia moderati che pesanti –, l’ abituale attività è stata da lui valutata come

mediamente pesante, motivo per cui l’incapacità lavorativa è stata fissata al

50% (doc. AI 58).

Orbene,

visto quanto sopra, in sede di risposta l’amministrazione ha rettamente

sostenuto che nel caso di specie sussistono i presupposti di una riconsiderazione

“… in quanto la precedente decisione 20.10.2013 (recte: 2011) – basata

unicamente su valutazione dei medici curanti era manifestamente erronea, non

avendo tenuto conto della perizia pluridisciplinare del maggio 2011 eseguita

dal SAM per conto dell’assicuratore malattie, di cui l’UAI è venuto a conoscenza

solo dopo la seconda perizia del SAM dell’aprile 2013 “. In effetti la

valutazione della residua capacità lavorativa era stata eseguita unicamente

tenendo conto dei referti dei medici curanti, in particolare del rapporto 3 settembre

2010 del dr. __________, medico curante (doc. AI 11).

A

tale riguardo va fatto riferimento alla STF 9C_121/2014 del 3 settembre 2014. In quella sentenza l’Alta Corte, confermando la propria giurisprudenza, aveva qualificato come

errore manifesto la circostanza che in una fattispecie complessa

l’amministrazione aveva fondato la valutazione dell’abilità lavorativa

unicamente su brevi rapporti del medico curante (“In diesem Sinne fehlte es hier an hinreichend

sorgfältigen Abklärungen. Das komplexe gesundheitliche Geschehen bedurfte einer fachärztlichen

Beurteilung; die Kurzberichte des Hausarztes genügten nicht, zumal die

attestierte funktionelle Einschränkung nicht nachvollziehbar hergeleitet wurde.

Hinzu kommt, dass schon im Jahr 1999 in einem amtlich publizierten Urteil (BGE 125 V 351 E. 3b/cc S. 353 mit Hinweisen auf

unveröffentlichte Präjudizien) eine Beweiswürdigungsrichtlinie etabliert worden

war, welche den Beweiswert von Hausarztberichten deutlich relativierte; ab da

konnte es jedenfalls in komplexeren Fällen schon nach allgemeinen beweisrechtlichen

Grundsätzen nicht mehr als praxiskonform gelten, die Feststellung von Arbeitsunfähigkeit

im Sinne von ATSG und IVG entscheidend auf einen Hausarztbericht abzustützen

(vgl. erwähntes Urteil 9C_654/2013 E. 4; consid. 3.3.3 della citata sentenza).

Trattandosi

nel caso in esame di una fattispecie complessa, confermata dal fatto che sono

stati necessari accertamenti pluridisciplinari, nelle annotazioni 19 ottobre

2010 (doc. AI 29) l’SMR non poteva fondare la valutazione relativa alla capacità

lavorativa unicamente su quanto attestato dal medico curante, dr. __________

nel già menzionato rapporto 3 settembre 2010. Del

resto, come visto, la perizia 2011 del SAM, della quale l’amministrazione ne ha

avuto conoscenza dopo la perizia multidisciplinare dell’aprile 2013, smentisce

tale valutazione.

2.8. Occorre

ora ricordare che la modifica (nel senso di una soppressione o di una riduzione)

in via di riconsiderazione di una rendita presuppone in ogni caso che,

dall'assegnazione della prestazione, non siano intervenute modifiche della

situazione giuridicamente rilevante che giustifichino il mantenimento della

rendita alle condizioni precedentemente ammesse (art. 17 LPGA; STF 9C_768/2010

del 10 novembre 2010 consid. 2.2; I 859/05 del 10 maggio 2006 consid. 2.3; I

222/02 del 19 dicembre 2002 consid. 5.1).

Nel

caso in esame, non risulta che sino al momento della decisione contestata

(secondo giurisprudenza, la decisione contestata delimita dal punto di vista

temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132

V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), ossia al 7 settembre 2013, sia subentrato

un rilevante peggioramento delle condizioni di salute dell’assicurato tali da

giustificare il mantenimento del diritto alla rendita e questo per i motivi che

seguono.

Pendente

causa l’assicurato ha prodotto il rapporto 14 giugno 2014 del dr. __________.

Ricordato che RI 1 è suo paziente dal 2004 e che il 28 febbraio 2010 ha avuto un grave evento cardio-respiratorio, il citato sanitario sostiene che il deficit psicologico

non permette di lavorare al 64% e riferisce dell’ultima visita del 25 aprile

2014:

"

(…)

In quell'occasione lo stato generale è buono, a livello

cardiocircolatorio è ben compensato e stabile.

Rimane questo deficit di concentrazione e memoria, e la

fragilità emotiva.

Sono passati 4 anni e non è d'aspettarsi quindi un

miglioramento delle funzioni deficitarie in futuro.

Valuto la sua capacità lavorativa al 50% (ore di

lavoro) a lungo termine."

(doc. X/bis)

Con

scritto 20 giugno 2014 l’amministrazione ha osservato che quanto riportato dal

medico curante non apporta nuovi elementi clinici rilevanti rispetto alle

valutazioni del SAM e del SMR, evidenziando che “il medico curante conferma

in modo generico un’incapacità lavorativa del 50%” (XII). Va poi ricordato

che l’SMR ha anche concluso per un’abilità lavorativa del 50% nell’attività di

venditore.

Il

ricorrente ha prodotto il rapporto 9 settembre 2014 del dr. __________, specialista

in psichiatrica e psicoterapia, del seguente tenore:

"

Seguo il signor RI 1 nel mio studio

dal 25 giugno 2014. Vi sono stati quattro incontri, un quinto, con l'accordo

del paziente, solo con la consorte.

Quest'ultimo appuntamento mi ha consentito di chiarire

le ripercussioni a livello psicologico verificatesi a seguito dell'arresto

cardiaco occorso il mese di febbraio 2010 con necessità di rianimazione per oltre

90 minuti.

Trattandosi di un evento estremamente traumatico (il

signor RI 1 si è "confrontato con la morte") da subito si sono

manifestate conseguenze psicologiche le quali, a quanto risulta, non sono state

prese in considerazione.

È stata eseguita una valutazione neuropsicologica che

ha potuto sondare le conseguenze a livello cognitivo dell'accaduto ma, evidentemente,

non evidenziare il quadro psicopatologico il quale avrebbe dovuto essere

indagato mediante una presa a carico psichiatrica.

La letteratura scientifica concorda sul fatto che venti

altamente stressanti, come quello accaduto al signor RI 1 necessitino da subito

di un trattamento psicologico-psichiatrico onde evitare di sfociare a

medio-lungo termine, in uno stato depressivo importante.

L'ipotesi più probabile, anche basandomi su quanto

riferito dalla moglie (il paziente ha un "vuoto anamnestico" di tre

settimane successive all'arresto cardiaco), è che si sia inizialmente

manifestata una sindrome post-traumatica da stress poi evoluta gradualmente ed

insidiosamente, in quanto non diagnosticata né trattata, verso uno stato

depressivo.

Si tratta di un'ipotesi verosimile, sostenuta dalla

letteratura scientifica che, in ogni caso, avrebbe meritato di essere presa in

considerazione ed approfondita, da subito, da parte di un medico specialista in

psichiatria e psicoterapia." (doc. B)

Al

riguardo, il 22 settembre 2014 l’amministrazione ha osservato:

"

… a partire del 25.06.2014, ovvero

posteriormente alla decisione impugnata. Tale valutazione retrospettiva indica

un'ipotesi ritenuta dal medico come "verosimile", basata soprattutto

sulle dichiarazioni della moglie dell'assicurato. Si rileva però che il signor RI

1 è stato debitamente valutato anche in ambito psichiatrico da parte del SAM,

il cui consulente perito Dr. __________ nel febbraio 2013 non ha rilevato

alcuna patologia invalidante." (doc. XVII)

Ora, questo TCA concorda con quanto riportato sopra, ribadendo come nell’ambito

della perizia SAM del 2013 l’assicurato sia stato valutato anche dal punto di

vista psichiatrico, senza che il perito abbia riscontrato una patologia

extra-somatica. Inoltre, il dr. __________ ha solo ipotizzato una diagnosi,

senza specificare se sia invalidante o meno. Va qui rilevato che il presente

giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei confronti dell’AI

insorti successivamente alla data decisiva del provvedimento in lite, poiché

egli ha se del caso la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni adducendo

una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la

pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi

che potrebbero influire sul grado di inabilità.

2.9. Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi-tà,

Considerandi

secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), l’Ufficio AI ha rettamente

raffrontato il reddito da venditore (reddito da valido) con il reddito

ipotetico evinto dai dati statistici salariali (reddito da invalido).

Il

ricorrente sostiene che debba essere applicato il metodo straordinario. Al

riguardo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, nei casi in cui il calcolo

dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione

dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone

non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il

metodo straordinario. Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un

calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso.

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1998 pag. 121; Meyer, op.

cit., pag. 299; riassunto della giurisprudenza in STF 9C_236/2009 del 7 ottobre

2009.

consid. 3 e 4). La succitata giurisprudenza non è applicabile al caso

concreto, non essendo l’assicurato indipendente. Benché egli risulta essere

stato socio e gerente, con diritto di firma individuale, della __________, __________

dal __________ 2001 all’ __________ 2012 (cfr. date di pubblicazione nel FUSC),

nel questionario del datore di lavoro compilato il 12 luglio 2012. oltre ai

dati salari, è stata indicata la sua mansione d’impiegato di vendita (doc. AI

44), motivo per cui è da ritenere quale dipendente.

2.9.1

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle

circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di

regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito

prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari.

Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo

valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali

a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora

percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona

assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento

determinante della valutazione dell’invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag.

325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel

caso in esame, con riferimento al citato questionario del datore di lavoro, l’amministrazione

ha quantificato il reddito senza invalidità in fr. 69'600.-- (fr. 5'800.-- al

mese, la 13.a non risulta essere riconosciuta). L’assicurato sostiene che “col

passare del tempo” sarebbe divenuto direttore della ditta familiare senza

tuttavia apportare degli indizi concreti di un prospettato avanzamento

professionale.

2.9.2

Il

reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento

a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo

dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a

livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito

effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure

ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del

valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una

deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici.

A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di

cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di

raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF

134.

V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag.

325.

e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF

9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel

caso in esame, la quantificazione del reddito da invalido è stata riportata nella

decisione impugnata:

"

(…)

Reddito da invalido

In attività abituale:

Considerata una capacità lavorativa del 50%,

nell'abituale attività nel 2011 potrebbe realizzare uno stipendio annuo di CHF

34'800.--.

In attività adeguate

A seguito della sentenza del TCA del 12 giugno 2006 e

delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella

TA13) che erano stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi

che il reddito da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei

valori nazionali (tabella TA1).

Riduzioni

Per gli assicurati che a causa della particolare

situazione personale o professionale non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri, e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino ad un massimo del 25% (DTF 126 V 76).

La questione a sapere se in qual misura, nel singolo

caso, i salari fondati sui dati statistici debbano essere ridotti dipende

dall'insieme delle circostanze concrete (limitazione addebitabile al danno alla

salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente (STF I 870/05).

Il TF precisa inoltre che non si devono quantificare

deduzioni distinte per ognuno dei fattori che entrano in linea di conto,

sommandole infine, perchè in tal modo si perderebbero di vista gli effetti reciproci.

Così per esempio, il salario iniziale in una nuova ditta non verrà fissato

unicamente in funzione degli anni di servizio, ma anche sulla base delle

esperienze professionali acquisite (DTF 126 V 76).

Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella

elaborata dall'Ufficio federale di statistica lei nel 2011 avrebbe potuto

realizzare un salario annuo di CHF 63'802.-- (divisione economica 47.3,

commercio al dettaglio, conoscenze professionali e specializzate).

Sulla base di quanto appena espresso, si stabilisce

una riduzione al reddito da invalido dell'8% per attività leggere e del 5% per

svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.

Considerato quindi un reddito di partenza di CHF

63'802.-- si effettua una riduzione del 20% inerente l'incapacità lavorativa e

si applica successivamente una riduzione complessiva del 13% per i motivi

appena menzionati; ne risulta un reddito da invalido di CHF 44'406.-- (…)"

(doc. AI 79/2-3).

Il

ricorrente sostiene invece che quale reddito senza invalidità deve essere

tenuto conto del salario attualmente percepito per l’attività di venditore

svolta nella misura del 50%.

Come

visto sopra, l’assicurato mette a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa in attività leggere, mentre, come è emerso dal mansionario annesso

al questionario del datore di lavoro del 16 luglio 2012 (cfr. consid. 2.7), l’abituale

attività è di tipo medio-pesante. Conformemente al principio dell’obbligo di

ridurre il danno, l’assicurato è tenuto ad intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) - se necessario

intraprendendo una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate;

cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221). L’esigibilità in altre attività adeguate è

stata valutata dal consulente in integrazione professionale nel cui rapporto ha

evidenziato:

"

(…)

Oltre l'attività abituale in cui l'assicurato ha delle

buone/ottime competenze da sfruttare sia in fatto di conoscenza del materiale

che relazionali (persone che decidono l'acquisto), l'assicurato è da ritenersi

in grado di svolgere genericamente attività specialistiche nel ramo della

vendita al dettaglio (47.3). (…)" (doc. AI 61/1)

Vero

che nella precedente valutazione del 30 giugno 2011 lo stesso consulente

aveva considerato l’attività svolta come adeguata (cfr. doc. AI 34). Ma è

altrettanto vero che a quell’epoca egli era partito dalla considerazione che

l’abituale professione fosse stata di tipo leggero, ciò che, come visto, è

stato smentito dal successivo mansionario.

Dal

raffronto dei redditi è risultato un grado d’invalidità del 36% che non raggiunge

il minimo pensionabile del 40% ex art. 28 cpv. 2 LAI [(69’600 – 44’406] x 100 69’600]. Del resto, anche

volendo ritenere l’abituale attività siccome leggera, l’assicurato

presenterebbe un’inabilità lavorativa e, di conseguenza, un’incapacità al

guadagno (applicazione del cosiddetto “raffronto dei redditi percentuale”, cfr.

al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; cfr., fra le

tante, STF 9C_856/2010

del 27 giugno 2011,9C_294/2008 del 19 marzo 2009) del

20%, grado che non gli conferisce il diritto alla rendita AI.

In

merito alla riduzione per circostanze personali del 13% (8% per attività leggere

e 5% per contingenze particolari), non contestata, va ricordato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto

2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto da

questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei

multipli di 5. Nelle osservazioni 19 novembre 2013 l’amministrazione ha

rettamente fatto presente che arrotondando per eccesso al 15% le riduzioni, il grado

d’invalidità risulta essere del 38%, circostanza che non comporta alcuna

modifica all’esisto della presente giudizio.

2.10

Visto

quanto sopra, ritenuto che l’assicurato non presentava un grado d’invalidità

pensionabile, la decisione del 29 ottobre 2011 di riconoscimento ed erogazione

di una rendita dal 1° marzo 2013 risultano essere manifestamente errate e la

loro correzione ha un'importanza rilevante, motivo per cui rettamente l’Ufficio

AI ha proceduto alla loro riconsiderazione.

Trattandosi di un errore relativo ad elementi specifici dell’AI,

ritenuto che l’assicurato non ha violato alcun obbligo d’informazione,

l’amministrazione ha correttamente soppresso, in analogia all’art. 88bis OAI,

la rendita dal 1° gennaio 2014, vale a dire il primo giorno del secondo mese

che segue la notifica della decisione (cfr. consid. 2.5).

In

queste circostanze, visti i considerandi precedenti, la decisione contestata

merita conferma mentre il ricorso va respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti