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32.2013.183

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 ottobre 2014Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XII, XV+bis sono

stati inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XVI).

1.15. Il 21 agosto 2014 il TCA ha interpellato

il Dr. __________ sulle diagnosi psichiatriche e il quadro clinico della

paziente (doc. XVII).

1.16. Il Dr. __________ ha risposto

in data 28 agosto 2014 (doc. XVIII).

1.17. Il 4 settembre 2014 il TCA ha

interpellato – tramite il SAM – il perito, Dr. __________, in merito alle

valutazioni del medico curante Dr. __________ (doc. XIX).

1.18. Il Dr. __________ – tramite il

SAM – ha preso posizione sugli scritti del TCA e le valutazioni del Dr. __________

in data 17 / 19 settembre 2014 (doc. XXII1).

I doc. XVII, XVIII, XIX e

XXII+1 sono stati inviati alle parti per osservazioni (doc. XXIII).

1.19. L’UAI ha formulato le proprie

osservazioni il 2 ottobre 2014 (doc. XXIV), mentre l’avv. RA 1 ha preso

posizione il 6 ottobre 2014 (doc. XXV).

Il doc. XXV è stato

inviato all’UAI per conoscenza (doc. XXVI), mentre il doc. XXIV è stato

trasmesso all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XXVII).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione a sapere se vi sia stato o meno un peggioramento delle patologie

invalidanti di cui è affetta RI 1 giustificante, in via di revisione, l’aumento

del grado d’invalidità.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi

la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra

parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il

TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.2

Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice

in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi

sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al riguardo la giurisprudenza federale

sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello

probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28

agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.3

L’art.

17.

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In una sentenza del 12

ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65,

il TFA ha esposto i principi che sono alla base della revisione e della

riconsiderazione di decisioni amministrative ed ha ribadito che

una diversa valutazione di

uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione.

Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore

somatoforme (cfr. DTF 130 V 352) sulle rendite correnti,

l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in

giudicato riguardante una prestazione durevole solo eccezionalmente deve essere

adattata, a sfavore dell'assicurato, a una modificata prassi giudiziaria.

Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia diffusione della nuova giurisprudenza.

È inoltre necessario che la giurisprudenza precedente sia ancora applicabile

solo a poche persone, privilegiandole in modo urtante, oppure che

l'assegnazione iniziale della prestazione appaia assolutamente insostenibile

nell'ottica della nuova prassi (consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non giustifica la riduzione o

la soppressione di una rendita corrente a titolo di adattamento a basi

giuridiche modificate (consid. 7).

In un’altra sentenza

9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato

che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un

motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche

modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7

cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce

un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).

2.4

Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato

può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa

che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In

quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui

ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di

guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."

In una

sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per

poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri

sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A

determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante

nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una

perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione

nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo

giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da

dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto

soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo

gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente

non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse

insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con

riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile

inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia

l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad

es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Anche in

un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato

che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12.

marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri

summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a

sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione

per l'invalidità.

Pertanto, se

le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una

sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta

Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una

comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori

psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla

problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo

(consid. 3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in

una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla

pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha

stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere

in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie

negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia

si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il Tribunale Federale, in

una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia

(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato

organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico.

In tale contesto

l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung

des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70),

dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S.

150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136.

V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008

pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare

l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale

prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,

l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione

sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico

della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in

evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la

regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme

dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto

del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre

2001).

2.5

Con la decisione del 28

aprile 2010 (doc. AI 42-1) l’assicurata è stata messa al beneficio di un quarto

di rendita d’invalidità, a far tempo 1° giugno 2004 e di una mezza rendita dal

1° settembre 2004, con decorrenza dal 1° marzo 2008, sulla base della

valutazione pluridisciplinare (neurologica, reumatologica, psichiatrica) del

Servizio Accertamento Medico (SAM) del 28 ottobre 2009 (doc. AI 24-1).

Nel rapporto del 28

ottobre 2009 i periti del SAM hanno posto la diagnosi con ripercussione sulla

capacità lavorativa di “Disturbo depressivo ricorrente, episodio attuale di

grado medio (ICD-10 F33.1) senza sindrome biologica. Disturbo di personalità

ansioso (ICD-10 F 60.6). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10

F45.4). Sindrome fibromialgica generalizzata. Decondizionamento muscolare.

Alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatia C5-C6 con restringimento

dei forami intervertebrali di C5-C6 dalle due parti). Anomalia di transizione

lombosacrale con emisacralizzazione di L5 a sin. Emicrania senza aura,

associata a cefalee tensive” (doc. AI 24-11).

Quali diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa sono state invece poste quelle di:

"

(…)

- Tendenza ad ipermobilità articolare.

- Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale,

con scoliosi sin. convessa dorsale, iperlordosi lombare).

- Piedi traverso piatti bilaterali.

- Obesità (peso 64 kg/statura 148 cm).

- Malattia da riflusso gastroesofageo.

- Ipotireosi sostituita.

- Disfunzione trombocitaria congenita eterozigote.

- Vescica iperattiva.

- Ipermenorrea su utero fibromatoso.

- Stato dopo taglio cesareo 1980.

- Stato dopo appendicectomia 1977.

- Stato dopo tonsillectomia 1970” (doc. AI 24-11+12).

L’assicurata è quindi

stata ritenuta globalmente abile al 50% nella professione abituale e da ultimo

esercitata di venditrice. Le percentuali d’incapacità del 40% (patologia

psichiatrica), del 20% (patologia reumatologica) e del 20% (patologia

neurologica) sono state parzialmente compensate: “in particolare, la

diminuzione del rendimento per la sindrome fibromialgica si compensa con quella

del dolore somatoforme e dell’emicrania” (doc. AI 24-16).

In un’attività adeguata

l’abilità è invece del 60%, in modo stabile dal 2004: “non si giustifica

infatti nessuna incapacità lavorativa per la patologia reumatologica e

l’incapacità lavorativa per la patologia neurologica si compensa con quella

psichiatrica, per la quale si giustifica un’incapacità lavorativa del 40%”

(doc. AI 24-15+16).

Nel rapporto del 2

novembre 2009 il medico del SMR, Dr. __________, non ha ritenuto giustificata

un’inabilità del 40% in attività adeguate (doc. AI 25-1).

Nella decisione del 28

aprile 2010 è stata quindi ritenuta un’inabilità al 50%, dal mese di gennaio

2004, sia nell’attività svolta di venditrice, sia in attività adeguate (doc. AI

42-1).

Nell’ambito

della procedura di revisione, avviata nel mese di luglio del 2012, l’assicurata

ha indicato un “peggioramento fisico (più dolori fibromialgici) e operazione

isterectomia – stato psicologico provato – ricovero clinica __________

(doc. AI 52-2).

L’Ufficio AI, dopo una

prima valutazione da parte del Servizio Medico Regionale (SMR) (doc. AI 58-1)

ha predisposto, a seguito del decreto di stralcio del 7 febbraio 2013 relativo

all'inc. 32.2013.11 (cfr. consid. 1.8), un nuovo accertamento peritale

pluridisciplinare SAM.

In tale ambito i medici

del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________), quella

reumatologica (Dr. __________ e quella neurologica (Dr. __________).

Globalmente, nel rapporto

peritale del 13 giugno 2013, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei

singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato

centro d’accertamento, hanno posto le seguenti diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa:

"

(…)

Diagnosi psichiatrica

- Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di grado

medio (ICD-10 F33.1);

- Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4);

- disturbo di personalità misto (ICD-10 F61.0) ansioso,

istrionico, emotivamente instabile.

Diagnosi reumatologica

- Sindrome fibromialgica generalizzata;

- decondizionamento muscolare;

- alterazioni degenerative della colonna cervicale (discopatia

C5-

C6 con restringimento di forami intervertebrali di C5-C6

dalle due

parti);

- alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatia

L4-L5 e L5-S1);

- anomalia di transizione lombosacrale con emisacralizzazione

di L5 a sin.

Diagnosi neurologica

- Emicrania senza aura” (doc. AI 82-31).

Quali diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa sono state invece poste quelle di:

"

(…)

- Insufficienza tronculare della vena safena magna a ds. asintomatica;

- disturbi statici del rachide;

- tendenza a ipermobilità articolare;

- obesità (peso 58 kg/statura 147,5 cm);

- malattia da riflusso gastroesofageo in trattamento con IPP;

- ipotireosi sostituita con attuale stato eutoreotico;

- disfunzione trombocitaria congenita eterozigote;

- vescica iperattiva;

- stato dopo isterectomia 2011;

- stato dopo taglio cesareo 1980;

- stato dopo appendicectomia 1977;

- stato dopo tonsillectomia 1970” (doc. AI 82-31).

Quanto alla capacità

lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata

ancora abile al lavoro al 50% nella professione abituale e da ultimo esercitata

di venditrice e fiorista.

Le percentuali d’incapacità

del 40%, per quanto riguarda la patologia psichiatrica, quella del 30% relativa

alla patologia reumatologica (peggiorata rispetto al 2009, a causa di una discopatia bisegmentale lombare) e del 20% della patologia neurologica sono

riconducibili ancora - secondo i periti - ad una capacità lavorativa

complessiva del 50% (riduzione del rendimento).

L’incapacità lavorativa

complessiva del 50% è ritenuta invariata rispetto alla perizia del 2009 (doc.

AI 82-34).

Anche per quanto riguarda

le attività adeguate RI 1 è considerata abile nella misura del 60%, come già

constatato in occasione della precedente perizia SAM (doc. AI 82-35).

Quest’ultima percentuale è stata poi ridotta – a favore dell’assicurata – al

50% dal SMR (doc. AI 88-1).

2.6

Questo Tribunale condivide le

conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM con riferimento agli

aspetti reumatologici e neurologici, non invece relativamente a quelli

psichiatrici.

2.6.1

Il TCA non ha,

infatti, motivo dal profilo reumatologico, per mettere in dubbio la

valutazione peritale del Dr. __________, il quale nel rapporto del 22

aprile 2013 ha diagnosticato una “Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento muscolare. Alterazioni degenerative della colonna cervicale

(discopatia C5/C6 con restringimento dei forami intervertebrali di C5-C6 dalle

due parti). Alterazioni degenerative della colonna lombare (discopatia L4-L5 e

L5-S1). Anomalia di transizione lombosacrale con emisacralizzazione di L5 a

sinistra” (doc. AI 82-55).

Per quanto riguarda la

capacità lavorativa residua, il perito ha messo a confronto la valutazione

della capacità funzionale e di carico residua valutata nel 2009 con quella

attuale e concluso per una limitazione maggiore a partire dal 29 settembre 2009

(data della risonanza magnetica della colonna lombare che mostra discopatie

segmentali in L4/L5 e L5/S1 con radicolopatia S1 a sinistra) (doc. AI 82-57).

Il Dr. __________ ha

quindi ritenuto l’assicurata abile al lavoro, sull’arco di una giornata

lavorativa normale nella precedente attività, ma con una riduzione del

rendimento del 30%, mentre in un’attività adeguata l’abilità è considerata

piena (doc. AI 82-57).

Le conclusioni del Dr. __________

non sono state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici.

L’insorgente nel proprio

ricorso ha fatto riferimento, per quanto riguarda le affezioni fisiche, ai

referti del medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina interna,

ematologia e onco-ematologia, dunque non specialista nella materia che qui ci occupa.

Tuttavia, nel certificato del 2 novembre 2012, peraltro antecedente alla

perizia SAM del 13 giugno 2013, il Dr. __________ ha indicato una diagnosi che

si sovrappone a quella dei periti dell’amministrazione e ha unicamente riferito

della procedura ricorsuale in corso volta all’ottenimento di un grado maggiore

d’invalidità (doc. AI 82-80).

2.6.2

Per quanto

riguarda la patologia neurologica l’assicurata è stata sottoposta

al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale

nella perizia del 24 aprile 2013 ha diagnosticato con influsso sulla capacità

lavorativa un’ “Emicrania senza aura” (doc. AI 82-60).

A mente del Dr. __________,

le cefalee possono determinare al massimo un’incapacità lavorativa del 20%, da

intendere come interruzioni temporanee del lavoro (doc. AI 82-60).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________. L’assicurato, del resto, non

ha prodotto altri referti medici attestanti l’esistenza di patologie

psichiatriche maggiormente invalidanti.

2.6.3

Per quanto

riguarda invece la patologia psichiatrica, l’assicurata è stata

sottoposta al consulto del Dr. __________ spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, il quale nella valutazione del 17 maggio 2013 ha posto la diagnosi di “Sindrome depressivo ricorrente, episodio attuale di grado medio (ICD

10.

F33.1). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10 F 45.4). Disturbo

di personalità misti (ICD 10 F61.0) ansioso, istrionico, emotivamente instabile”

(doc. AI 82-44).

Secondo il perito

l’inabilità lavorativa per ragioni psichiatriche è da quantificare al 40% per

ogni attività lavorativa (doc. AI 82-48).

Il Dr. __________, nel

descrivere l’evoluzione del quadro psichico, ha rilevato che non vi sono stati

cambiamenti rispetto alla precedente osservazione del luglio 2009.

Egli ha quindi manifestato

il proprio disaccordo sulla valutazione del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia.

Il medico curante, nel

rapporto del 10 agosto 2012, ha infatti diagnosticato un “Disturbo

depressivo ricorrente. Sindrome somatoforme da dolore persistente. Disturbo di

personalità non specificato” e certificato un’inabilità al lavoro dell’80% dal

13.

luglio 2010, mentre nello scritto del 25 gennaio 2013, egli ha riferito di

un nuovo episodio depressivo, e ha ritenuto l'assicurata completamente inabile (cfr.

doc. AI 53-1/3, e doc. AI 68-2).

Secondo il Dr. __________

“il quadro che presenta l’assicurata non compromette in modo marcato le

funzioni biologiche, volitive né tantomeno quelle cognitive. Si constata una

compromissione dell’umore e del comportamento. Tale compromissione del

comportamento in parte è secondaria ad un’attitudine psedoregressiva

dell’assicurata” (doc. AI 82-46).

Egli ha quindi fatto

riferimento al referto del 12 marzo 2013 della Clinica __________ dove è stato

constatato un atteggiamento vittimistico dell’insorgente, senza alcun segno

collaborante per modificare il proprio stato attuale. A mente del perito l’assicurata

presenta ancora una vita sociale in cui condivide le amicizie con la figlia e

recentemente ha concluso un rapporto di coppia durato quasi un anno (doc. AI 82-47).

A questo proposito

l'assicurata ha prodotto uno scritto del 13 settembre 2013 del Dr. __________,

nel quale il medico curante ha contestato l’inabilità lavorativa fissata dal

perito SAM, ritenuta insufficiente. Egli ritiene che il disturbo di personalità

sia l’aspetto principale nel quadro psichico della ricorrente e “determina

l’incapacità lavorativa al momento totale”. Il medico curante sottolinea

inoltre che il rapporto con la figlia, definito “assolutamente simbiotico

ed autoreferenziale”, viene ignorato dal perito dell’amministrazione (doc.

AI 89-8).

L’Ufficio AI ha quindi

sottoposto il referto del Dr. __________ alla valutazione del perito SAM, Dr. __________,

il quale il 15 ottobre 2013 ha confermato la propria valutazione sulla base

delle seguenti argomentazioni:

" (…)

Nella sua valutazione il collega non entra in merito in modo

dettagliato sul motivo del perché la sua paziente è totalmente inabile al

lavoro. Egli fa riferimento al fatto che vive in modo simbiotico nell’ambito di

un legame dipendente con sua figlia e riferisce che raramente esce dal proprio

domicilio. Non fa una valutazione approfondita del perché questo modo

comportamentale incide in modo radicale sulla capacità funzionale della stessa

(a livello cognitivo e volitivo).

Questo aspetto del comportamento dell’assicurata è stato valutato

dal sottoscritto in sede peritale così come dai colleghi della Clinica __________

durante la sua degenza dal 22.02.2012 al 08.03.2012. Inoltre ho fatto

riferimento a quanto descritto dagli stessi colleghi della Clinica che non

hanno messo alcuna diagnosi di gravità, oltre alla Sindrome somatoforme da

dolore persistente e hanno constatato una sua tendenza ad assumere un

comportamento regressivo.

L’assicurata ha una vita sociale (sebbene in modo preponderante

presso il suo domicilio) attiva con amicizie che condivide con sua figlia e ha

concluso, alcuni mesi fa, un rapporto di coppia. Questi aspetti comportamentali

parlano a favore di una sua capacità funzionale attiva.

Dal mio punto di vista quindi ribadisco quanto già espresso nella

mia valutazione peritale e non considero che il disturbo di personalità che

presenta l’assicurata assuma un valore di malattia invalidante per giustificare

una totale incapacità lavorativa come espresso dal collega Dr. med. __________”

(doc. VII bis).

In un ulteriore

certificato del 9 dicembre 2013 il Dr. __________, datato 9 dicembre 2013 si è

in particolare così espresso (doc. XI+C):

" (…)

In sintesi nelle risposte del Dr. Jaime a un collega

ribadisce la sua diversa valutazione senza, a modo mio di vedere, entrare nel

merito di quanto io ho certificato, né di quanto segnalato.

Il concetto fondamentale che essi portano avanti è

che lo stato di salute dell'assicurata è rimasto stabile, e che la prognosi è

stazionaria.

Questo nonostante tutti i dati di segno contrario

siano stati segnalati non solo dal sottoscritto ma da tutti i curanti. La

realtà è che le condizioni della signora RI 1 sono andate progressivamente

riducendosi determinando una capacità lavorativa

residua nulla.

Il perito Dr. __________ a pagine 7 riferisce che

"nel complesso il quadro evidenziato nella mia presente valutazione non ha

mostrato dei cambiamenti rispetto alla mia precedente osservazione del

29.7

" osservazione perlomeno dubbia visto

che da quell'osservazione sono passati diversi anni. Egli poi dice che il

quadro presente nell'assicurato non compromette in modo marcato le

funzioni biologiche volitive né tantomeno quelle

“cognitive” che come le ho già riferito ultimamente sono talmente brillanti che

la paziente sta effettuando nell'ultimo periodo di tempo un nuovo suppporto

infusionale antidepressivo proprio per contrastare il quadro profondamente

astenico - depressivo ed evitante che abbiamo già segnalato nei precedenti

rapporti. Il collega poi parla della

Clinica __________ dimenticandosi di osservare che

nella relazione dei colleghi come dalle mie conversazioni effettuate a suo

tempo con i colleghi emergeva chiarissimamente l'accordo sul fatto

che il problema fondamentale della patologia era

rappresentata dal disturbo di personalità di madre e figlia. Successivamente il

collega contesta anche il fatto che non abbia dettagliato perché la

paziente sia inabile al lavoro completamente. Ma

neanche lui riesce a convincermi del perché no e cioè, per il collega, solo

parzialmente. Evidentemente il collega non ha molta esperienza di rapporti

patologici-familiari complessi dove le patologie

sono sussidiarie fra i diversi componenti di un nucleo familiare

autosostenendosi e autoalimentandosi. A maggior ragione ricordo che per una

problematica analoga anche se legata ad una persona

di età più giovane, l'Assicurazione Invalidità ha riconosciuto da tempo alla

figlia della paziente un'invalidità totale. Ovviamente anche questo

dopo molte discussioni. Addirittura il collega

riesce a dire che l'assicurata ha una vita sociale attiva con amicizie che

condivide con la figlia e ha concluso alcuni mesi fa un rapporto dì coppia. Non

voglio entrare nel merito di questa cosiddetta

attività sociale considerando che conosco entrambe le problematiche sia della

madre che della figlia, e purtroppo anche quelle che sono le vite

sentimentali della due signore. Entrambe hanno avuto

e hanno rapporti, quando li hanno, di carattere assolutamente problematico se

non francamente patologico. (…)" (doc. C)

Lo scritto del Dr. __________

è stato sottoposto alla valutazione del SMR. Il Dr. __________, nelle annotazioni

del 12 dicembre 2013, ha indicato che il referto del Dr. __________ non

contiene nuovi elementi strettamente medici e non ha ritenuto opportuno

sottoporlo al SAM (doc. XV bis).

Questa Corte, il 21 agosto

2014, ha interpellato il Dr. __________ chiedendogli di:

" … indicarci

quali sono le diagnosi psichiatriche di cui soffre la sua paziente secondo la classificazione ICD-10

(International Classification of Diseases).

La preghiamo, quindi, di indicarci se vi è stato o meno un

peggioramento del quadro psichiatrico di RI 1 negli ultimi anni, con

riferimento in particolare al “supporto infusionale antidepressivo” da lei

indicato negli scritti del 25 gennaio 2013 e del 9 dicembre 2013 e di fornirci

nel dettaglio le motivazioni che la conducono a non ritenere RI 1 abile al

lavoro, neppure parzialmente, dal profilo psichiatrico.” (doc. XVII).

Il medico curante

ha così risposto il 28 agosto 2014:

" … le confermo che la signora è in mia cura e che le diagnosi sono

esattamente quelle che ho citato di disturbo depressivo

ricorrente ICD 10 F32.11, una sindrome somatoforme

da dolore persistente ICD 10 F45.4, e un disturbo di personalità non

specificato F60.9. Vi sono inoltre altre diagnosi di carattere medico

generale.

Confermo come già nei miei scritti precedenti

all'Assicurazione Invalidità e alla rappresentante legale Avvocatessa RA 1 che

nell'ultimo periodo abbiamo notato un progressivo peggioramento

delle condizioni di abilità sociale e lavorativa

della paziente che continua a ricevere una complessa psicofarmacologia

psichiatrica. Per quanto riguarda il supporto infusionale antidepressivo è

stato e

viene occasionalmente somministrato alla signora

sempre con farmaci antidepressivi infusionali di nuova generazione con

ansiolitici in cocktail, quando le condizioni cliniche peggiorano, al fine di

evitare nuove ospedalizzazioni psichiatriche.

Per quanto riguarda la sua ultima domanda le

confermo che la mia valutazione si discosta da quella fatta

dall'amministrazione sostanzialmente perché conosco la paziente oramai da molto

tempo e l'ho vista con regolarità, per alcuni periodi quotidianamente,

conoscendo anche la situazione dell'unica figlia anch'ella mia paziente.

All'ultimo controllo effettuato in data odierna le condizioni

della signora appaiono discretamente compensate dal

punto di vista clinico, ma immutate per quanto riguarda la mia valutazione

della capacità al guadagno. La mia convinzione si basa sostanzialmente sulla

storia familiare della paziente e di sua figlia che conosco di prima mano essendo

da molti anni il curante di entrambe. Come già certificato quelli che vengono

chiamati aspetti pseudo-regressivi della signora in sede peritale da parte

dell'amministrazione sono in realtà

un’entità legata ad un rapporto molto stretto

madre-figlia entrambe chiaramente a impronta patologica.

Come già spiegato in altri certificati le due donne

sono simbiotiche ed autoreferenziali ed estremamente dipendenti sia l'una

rispetto all'altra, sia rispetto alle richieste di accoglienza e di aiuto a

livello ambientale e sociale. Le due donne in realtà hanno comportamenti

affettivi chiaramente disturbati e destinati al fallimento precoce dopo di che

si ritrovano a consolarsi vicendevolmente. Questa predisposizione

all'isolamento con chiare stigmate di carattere sociale è secondo me evidente,

forse grazie alla mia posizione di curante in prima linea.

La storia familiare di queste due donne che

presentano un'anamnesi psichiatrica importante è molto significativa di

condizioni di abbandono e di maltrattamento. Questa condizione si è oramai

ampiamente cristallizzata e non vedo sinceramente

come potrebbe trovarsi una possibile soluzione che tenga conto della salute

mentale dell'interessata, di sua figlia e delle necessità di un eventuale

datore di lavoro che possa sopportarne i disturbi

lamentati.

Le ricordo che nell'anamnesi personale della signora

RI 1 risulta che ha subito una vita molto dura dovendo occuparsi sia di sé

stessa che delle sorelle a causa delle frequenti assenze dovute a malattia di

entrambi i genitori. Ricordo inoltre nell'anamnesi personale della signora che

la figlia è nata dal primo rapporto sessuale che ella ha avuto all'età di 16

anni con l'ex marito, pure minorenne. Già allora questa prima gravidanza in età

così precoce ha comportato grossi problemi sia in famiglia sia a livello

personale; infatti la relazione con il padre della figlia è finita da lì a poco

e la paziente ha avuto altre relazioni sentimentali, sempre occupandosi della

figlia, di durata più o

meno breve tutte terminate senza nessun costrutto.

La paziente lamenta anche nel suo vissuto il fatto

che comunque si è ritrovata da sola a gestire l'unica figlia essendo le persone

di aiuto in qualche modo o distanti o impossibilitate a farlo.

La nascita della figlia ha determinato

l'interruzione del tirocinio scolastico per cui la paziente da allora ha sempre

avuto delle occupazioni non qualificate in diversi ambiti del commercio fino a

quando ottenne il riconoscimento dell'invalidità al

50% alcuni anni fa.

Per un'anamnesi più approfondita della storia

personale della signora RI 1 rimando anche al rapporto dettagliato della

Clinica __________ del 12.03.2012, dove la situazione problematica e patologica

madre-figlia era già ampiamente descritta.

In conclusione egregio avvocato riconfermo quanto da

me esposto già in precedenza sulla paziente e la mia convinzione di una

capacità al guadagno nulla per i motivi che ho cercato di spiegare."

(doc. XVIII).

Il 4 settembre 2014 questo

Tribunale ha quindi invitato il perito del SAM a prendere posizione sugli

scritti del Dr. Teodori del 9 dicembre 2013 e del 28 agosto 2014.

Il Dr. __________ così ha

risposto il 17 settembre 2014:

" (…)

Per quanto riguarda l'informazione raccolta da parte del collega

Dr.med.__________ nella sua risposta del 28.08.2014 che afferma che il

quadropsicopatologico che presenta la sua paziente sia peggiorato e che per

questo motivo vengono occasionalmente somministrati farmaci antidepressivi e ansiolitici

per via infusionale. Il collega si dilunga in una serie di dati biografici e

del funzionamento relazionale simbiotico con sua figlia. In nessun momento come

già avevo espresso nella mia risposta del 15.10.2013, egli procede a

descrivere i deficit cognitivi, comportamentali o dell'umore per

poter

confrontarmi oggettivamente con dati che possano mettere in

evidenza un peggioramento della capacità funzionale della sua paziente come lui

dichiara.

Per quanto riguarda la sua osservazione nella quale mette in

dubbio la mia valutazione del 2013 perché sarebbe passato del tempo fra il 2009

e il 2013, mi sembra non pertinente sia perché mi ricordavo bene del caso in

particolare nonché perché l'informazione raccolta durante la mia esplorazione

psichiatrica non si discostava rispetto ai dati oggettivi da me evidenziati

nella valutazione precedente.

Un altro elemento che ho tenuto in considerazione, e che non è di

poco conto, è quanto osservato dai colleghi della Clinica __________ durante la

degenza della signora RI 1 (dal 21.02.2012 al 08.03.2012) in cui hanno posto

come diagnosi alla dimissione solo un'esacerbazione della sindrome somatoforme

da dolore persistente ( ICD 10 F 45.4) e hanno sottolineato l'importante

tendenza

della paziente ad assumere un atteggiamento regressivo e

vittimistico, senza che si riscontrasse una vera depressione.

Come ricordavo nella stessa lettera del 15.10.2013:

"l'assicurata ha una vita sociale (sebbene in modo preponderante presso il

suo domicilio) attiva con amicizie che condivide con sua figlia e ha concluso,

alcuni mesi fa, un rapporto di coppia. Questi aspetti comportamentali parlano a

favore di una sua capacità funzionale attiva".

Dal mio punto di vista quindi ribadisco quanto già

espresso nella mia

valutazione peritale. Se come dichiarato dal collega

Dr.med. __________ le condizioni della sua paziente sono peggiorate nel corso

degli ultimi mesi ritengo che dovrebbe essere più chiaro sugli aspetti clinici

e funzionali che dimostrano tale peggioramento.” (doc. XXII1).

Alla luce della documentazione

medica agli atti e delle risultanze dell'istruttoria compiuta, questo Tribunale

non condivide le conclusioni dell’amministrazione per quanto riguarda gli

aspetti psichiatrici valutati dal Dr. __________ e ritiene di dover far proprie

le conclusioni, sia dal profilo diagnostico che della capacità lavorativa, del

medico curante Dr. __________.

Al riguardo va

innanzitutto preliminarmente evidenziato, che se il Tribunale ha posto il

principio secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se

specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del

rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. consid. 2.2) – d'altra

parte l'Alta Corte ha sottolineato in diverse occasioni che non va dimenticata

la potenziale forza probante dei rapporti del medico curante, derivante dal fatto

che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di

tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre

2009; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des assurances

sociales, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n° 44-2010 pag.

124); vedi pure la sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti all’estero e la sentenza di

questa Corte 32.2010.137 del 21 marzo 2011.

Questa

circostanza assume, nel caso di specie, un’importanza decisiva.

Il Dr. __________

segue la paziente da molti anni, la vede con regolarità, per alcuni periodi addirittura

quotidianamente. Egli conosce bene anche la situazione della figlia (nata nel

1980) anch'ella sua paziente e al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal

2003, a causa di disturbi depressivi, fibromialgia ed emicrania (cfr. perizia

SAM del 28 ottobre 2009, pag. 4, doc. AI 24-4).

Il Dr. __________,

per contro, ha visto l’assicurata unicamente in occasione della perizia

pluridisciplinare del 2009 (visita del 29 luglio 2009) e in quella del 13

giugno 2013 (visita del 15 aprile 2013, 60 minuti, e visita del 13 maggio 2013,

60.

minuti) (doc. XVIII e doc. AI 24-29, 82-40).

Dai referti del Dr. __________

emerge in modo chiaro come le condizioni psichiche di RI 1 siano

andate negli ultimi anni progressivamente peggiorando sino a determinare una

capacità lavorativa residua nulla (cfr. doc. AI 53-1, 68-2, 89-8, doc. C e doc.

XVIII).

Nel

formulario di revisione della rendita del 6 luglio 2012 l’assicurata ha

indicato un peggioramento sia del quadro somatico che psichico (“stato

psicologico provato-ricovero Clinica __________”) (doc. AI 52-2, pto. 1.2.).

Nel rapporto

del 12 luglio 2012 il medico curante Dr. __________, dopo aver diagnosticato un

“Disturbo depressivo ricorrente”, una “Sindrome somatoforme da

dolore persistente” e un “Disturbo di personalità non specificato” (doc.

AI 53-2), ha indicato un’inabilità al lavoro dell’80% dal 13 luglio 2010.

Lo

specialista ha osservato in quell'occasione che le condizioni della paziente erano

caratterizzate da un episodio depressivo medio, legato a una delusione

sentimentale. “La paziente è in regolare trattamento psico-farmacologico e

in determinati periodi riceve un trattamento quotidiano infusionale presso lo

studio” (doc. AI 53-3+4). Per quanto riguarda la

prognosi il medico ha indicato che “la capacità lavorativa sembra essersi

definitivamente ridotta” (doc. AI 53-4).

RI 1 è stata

ricoverata presso la Clinica __________ dal 21 febbraio 2012 all’8 marzo 2012

(doc. AI 55-2).

Nel rapporto del 12 marzo

2012.

il Dr. __________, psichiatra e psicoterapeuta, la Dr.ssa __________,

direttore sanitario e la Dr.ssa __________, medico assistente, alla dimissione hanno

diagnosticato una “Riesacerbazione della sintomatologia in Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD10 F45.4)” e ritenuto controindicato

proseguire oltre la degenza, per il rischio di “dannose regressioni”. I

sanitari hanno invece ritenuto più utile un’intensificazione della presa a

carico ambulatoriale presso il Dr. __________ (doc. AI 55-5).

Nel mese di

gennaio 2013 il Dr. __________ ha segnalato un nuovo episodio depressivo della

già nota malattia depressiva ricorrente. La paziente è stata quindi sottoposta

ad un nuovo trattamento infusionale ambulatoriale con antidepressivi,

ansiolitici e stabilizzatori dell’umore. Il medico curante ha riferito che “nonostante

questi trattamenti vediamo di difficile risoluzione l’episodio depressivo” (cfr.

doc. AI 68-2).

Questi supporti

infusionali con antidepressivi, ansiolitici e stabilizzatori dell’umore, sono volti

a contrastare il quadro profondamente astenico - depressivo ed evitante e sono in

sostanza finalizzati ad evitare nuove ospedalizzazioni psichiatriche (cfr.

scritto Dr. __________ 28 agosto 2014, doc. XVIII).

Secondo il

Dr. __________ è il disturbo di personalità la patologia principale che

determina l’incapacità lavorativa totale (doc. B), contrariamente a quanto ha

ritenuto invece il perito del SAM, Dr. __________ (doc. AI 82-44, VIIbis), il

quale – a mente di questa Corte – non ha fornito elementi sufficientemente convincenti

per discostarsi dalla valutazione dello psichiatra curante, su questo aspetto

fondamentale (cfr. consid. 2.6.3 risposta del dottor Teodori al TCA del 28

agosto 2014).

Il disturbo di

personalità è da ricondurre all’anamnesi della paziente e della figlia: “due

donne simbiotiche ed autoreferenziali ed estremamente dipendenti sia l'una

rispetto all'altra, sia rispetto alle richieste di accoglienza e di aiuto a

livello ambientale e sociale”. (doc. XVIII).

Su questo

punto, vedi il rapporto del 12 marzo 2012 della Clinica Viarnetto dove i medici

curanti hanno riferito che “durante la degenza si è confermata la tendenza

all’identificazione con la figlia, tanto che una malattia intercorrente della

stessa ha ulteriormente distolto Flavia dal percorso di cura in Clinica”

(doc. AI 55-4).

Secondo il medico

curante il quadro si è oramai ampiamente cristallizzato “e non vedo

sinceramente come potrebbe trovarsi una possibile soluzione che tenga conto

della salute mentale dell'interessata, di sua figlia e delle necessità di un

eventuale datore di lavoro” (doc. XVIII).

In considerazione di quanto sottolineato dal medico curante questo

Tribunale non ritiene che l’assicurata possa essere considerata reintegrabile su

un mercato equilibrato del lavoro come invece sostiene l’amministrazione che ha

confermato l’ina-bilità lavorativa parziale (50%) in ogni attività (doc. AI

88-1; sul tema STF 9C_984/2008 del 4 maggio 2009; STF 9C_910/2011 del 30 marzo

2012; STCA 32.2011.254 dell’8 agosto 2012).

Secondo il TCA il

peggioramento della patologia psichiatrica di RI 1 è da ricondurre, al mese di

febbraio 2012, in concomitanza con il ricovero di RI 1 presso la Clinica di __________

(ricovero dal 21 febbraio all’8 marzo 2012) e come postulato anche dalla

ricorrente (doc. I).

Essendo

l’assicurata inabile al lavoro in misura tale da permettere l’erogazione di una

rendita intera in applicazione dell’art. 88a OAI, l’aumento delle prestazioni,

da una mezza rendita di invalidità a una rendita intera, decorre dal 1° giugno 2012.

L’art. 88a cpv.

2.

OAI prevede infatti che se la capacità di guadagno dell’assicurato o la

capacità di svolgere le mansioni consuete peggiora oppure se la grande

invalidità si aggrava o l’assistenza dovuta all’invalidità aumenta, occorre

tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non appena

esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

2.7

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

un importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett.

g LPGA).

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid.

5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto

2010.

consid. 3).

2.8

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata del 16 settembre 2013 è annullata.

§§ L’assicurata

ha diritto a una rendita intera d’invalidità dal 1° giugno 2012.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare alla ricorrente fr. 1’800.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria del 16 ottobre

2013.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti