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Decisione

32.2013.184

Soppressione in via di revisione della rendita. Conferma del miglioramento della situazione valetudinaria

2 settembre 2014Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2010, p. 379).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 p. 137).

2.5. Nell’ambito

della revisione, l’Ufficio AI ha ordinato nella fattispecie in esame una

perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto datato 14 maggio 2013

(doc. AI 55) risulta che i periti hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche

esterne, di natura reumatologica (dr. __________), psichiatrica (dr.ssa __________)

e neurologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente

presso il citato centro, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

"

(…)

6.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa

Diagnosi reumatologica

Sindrome lombovertebrale cronica con:

- discopatia L4-L5 con piccola fissura mediale

dell'anulo fibroso,

- scoliosi dorsale di media importanza,

- disturbo di percezione ed elaborazione del

dolore.

Diagnosi psichiatrica

Sindrome ansiosa situazionale (ICD-10 F 41.9).

6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Fissura anale cronica.

Stato dopo ernioplastica inguinale ds., 1981.

Stato dopo tonsillectomia, 1964. (…)" (doc. AI

55/27)

Accertato

come dal punto di vista neurologico non sussista alcuna inabilità lavorativa, in

merito alle altre affezioni i periti hanno rilevato:

"

(…)

La patologia reumatologica (sindrome lombo

vertebrale cronica) giustifica unicamente un'incapacità lavorativa dell'ordine

del 20% nella attività pesanti od in attività che richiedono movimenti molto

ripetitivi con il tronco o posizioni statiche molto prolungate, senza la

possibilità di sgranchirsi di tanto in tanto. Per l'attività commerciale svolta

dall'A. negli ultimi anni come pure per le attività svolte in precedenza nel

ramo alberghiero ed anche per quella di pilota d'aereo, la patologia

reumatologica non giustifica nessuna incapacità lavorativa. Il sospetto

diagnostico di sindrome somatoforme da dolore persistente avanzato dal Dr. med.

__________ non trova conferma nella valutazione psichiatrica. La valutazione

della capacità lavorativa formulata dal Dr. med. __________ si discosta nettamente

da quella effettuata in precedenza dal medico del Servizio Medico Regionale Dr.

med. __________ in giusto 2011.

Secondo il nostro consulente Dr. med. __________, l'A.

non ha mai presentato una patologia in ambito reumatologico che giustificasse

un'incapacità lavorativa per le professioni precedentemente svolte,

considerando il quadro clinico piuttosto dominato da segni comportamentali.

La patologia psichiatrica (sindrome depressiva

moderata, ICD-10 F 39) comporta un'incapacità lavorativa del 35%, intesa come

diminuzione del rendimento per il normale tempo di lavoro, da inizio 2012. Per

il periodo precedente, fa stato la valutazione peritale della Dr.ssa med. __________

del maggio 2011. La nostra consulente considera che da inizio 2012 sia

subentrato un miglioramento dello stato psichico dell'A., che lo ha indotto ad

interrompere la presa a carico psichiatrica da marzo 2012 e successivamente

anche a sospendere la farmacoterapia antidepressiva. Da inizio 2012 lo stato

psichico è rimasto stabile, con prognosi a medio-lungo termine che resta

dubbia. Una presa a carico specialistica psichiatrica ed una terapia

farmacologica sono indicate. L'incapacità lavorativa del 35% (diminuzione

(diminuzione del rendimento per il normale tempo di lavoro) è valida per ogni

attività salariata. Per l'attività di casalingo, la patologia psichiatrica

comporta un'incapacità lavorativa del 255. (…)" (doc. AI 55/29)

Essi

hanno pertanto concluso:

"

(…)

Sulla base delle nostre constatazioni, riteniamo che

solo la patologia psichiatrica abbia un influsso sulla capacità lavorativa per

le professioni precedentemente esercitate dall'A., sino ad inizio 2012 nella

misura stabilita in ambito peritale dalla Dr.ssa med. __________ in maggio 2011

e da inizio 2012 nella misura del 35%, intesa come diminuzione del rendimento

per il normale tempo di lavoro. Non abbiamo invece riscontrato la presenza di

patologie somatiche che comportino un'incapacità lavorativa per tutte le

attività leggere a medio pesanti. La patologia reumatologica giustifica unicamente

un'incapacità lavorativa del 25% per le attività pesanti, che andrebbe in ogni

caso integrata con l'incapacità lavorativa dovuta alla patologia psichiatrica,

dando complessivamente un'incapacità lavorativa non superiore al 35% anche per

un'attività che comporta sforzi fisici importanti. Per l'attività di casalingo,

riteniamo giustificata un'incapacità lavorativa del 25%, per motivi psichiatrici.

(…)" (doc. AI 55/29-30)

A

seguito del consulto tra gli specialisti in merito alla valutazione globale

dell’incapacità lavorativa, i medici del SAM hanno valutato l’assicurato, da fine

2012, abile al lavoro nella misura del 65% per l’attività da ultimo esercitata,

come in ogni attività salariata, precisando che l’incapacità lavorativa del 35%

è da intendersi quale diminuzione di rendimento nell’arco del normale tempo di

lavoro. Qualificando come dubbia la prognosi a medio-lungo termine, i periti

hanno ritenuto necessario che l’assicurato segua una cura specialistica psichiatrica

ed una cura farmacologica.

Tenuto

conto di un’incapacità lavorativa del 35%, l’Ufficio AI ha poi proceduto alla definizione

del reddito da valido e da invalido, dal cui raffronto non è risultata alcuna invalidità.

Da qui la soppressione della rendita.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122

V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

Considerandi

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha

fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui questo

autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve

esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.

Secondo

Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).

2.7

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru- denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurato

è portatore. Tenuto conto delle proprie valutazioni, essi sono giunti ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni attestante, rispetto alla perizia

del CPAS del 2011, un miglioramento della patologia psichica.

Con

il presente ricorso l’insorgente in definitiva sostiene un peggioramento delle

condizioni di salute, allegando due atti medici:

· rapporto 2 ottobre 2013 del dr. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale, dopo aver visto in due occasioni

l’assicurato (il 19 e 27 settembre 2013), ha proceduto ad un esame psichiatrico,

ponendo la diagnosi di sindrome depressiva grave (ICD 10 - F32.2) e valutando

un’incapacità lavorativa del 100% (doc. B);

· scritto del 26 settembre 2013 del medico

curante, dr. __________, in cui segnatamente rileva come il suo paziente si

trovi in un grave stato depressivo, con ritiro sociale e abbandono delle

attività amministrative abituali, situazione che gli “ ha impedito di

rispondere ai formulari da voi (l’Ufficio AI n.d.r.) inviati con le

dovute annotazioni…” (doc. C).

Con

annotazioni 22 ottobre 2013 i medici del SMR, dr. __________ e della dr.ssa __________,

quest’ultima specialista in psichiatria e psicoterapia, hanno concluso che la

succitata documentazione “certifica un peggioramento dello stato di salute

psichico con presa a carico posteriore alla decisione impugnata” (doc. IVbis).

Di conseguenza, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato:

"

(…)

In concreto, i rapporti del Dr. __________ e del Dr. __________

sono successivi all'emissione della decisione impugnata del 13.09.2013, che

delimita temporalmente il potere cognitivo del Tribunale. Inoltre, in

applicazione dell'art. 88° cpv. 2 OAI, se la capacità al guadagno peggiora, si

deve tenere conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni non

appena esso perdura da tre mesi senza notevole interruzione.

Rilevato che l'inizio dell'aggravamento in questione

può essere fatto risalire al più presto al momento in cui esso è stato

refertato per la prima volta da uno specialista e che agli atti non vi sono

certificati anteriori che attestano un peggioramento rispetto a quanto

accertato dalla perizia SAM del maggio 2013 esso non può essere preso in

considerazione nell'ambito della presente procedura né deve, semmai, essere

oggetto di una nuova domanda. (…)" (doc. IV, pag. 4)

L’insorgente

contesta la tesi dell’amministrazione evidenziando in particolare di non essere

stato in grado di prendere posizione in merito al progetto di decisione AI,

così come attestato dal medico curante, motivo per cui il peggioramento è

anteriore alla resa della pronunzia qui impugnata.

Orbene,

con osservazioni 12 giugno 2013 il ricorrente ha espresso il proprio disaccordo

al progetto di decisione 16 maggio 2013 perché “… secondo il parere del

medico curante e mio, la valutazione dei periti non è corretta alla luce delle

mie problematiche psico-fisiche e questo mi lascia alquanto perplesso. Quindi,

per completare la valutazione, richiedo che sia inviato l’incarto o copia al

mio medico curante, Dott. __________ (doc. AI 60). Il 27 giugno 2013

l’Ufficio AI ha inviato gli atti, sotto forma di CD, al dr. __________ (doc. AI

61). Non avendo ricevuto osservazioni scritte, il 13 settembre 2013

l’amministrazione ha emesso la decisione qui impugnata (in queste circostanze non

corrisponde al vero che, come sostenuto in sede ricorsuale, l’assicurato non

sia stato in grado di prendere posizione sul progetto di decisione). Quattro

giorni dopo, il 19 settembre 2013, l’assicurato è stato visto dal dr. __________.

Dopo una seconda visita (avvenuta il 27 settembre 2013), come visto, in data 2

ottobre 2013 egli ha certificato il peggioramento qui in discussione.

Secondo

questo Tribunale il succitato peggioramento è molto verosimilmente reattivo

alla decisione impugnata. Non vi è del resto alcun indizio che permette d’individuare

una modifica dello status psichico durante il breve periodo intercorso tra i

due colloqui (il 21 marzo e 19 aprile 2013) avuti con la perita psichiatrica designata

dal SAM e la querelata decisione (13 settembre 2013). Non va altresì

dimenticato che, come evidenziato dalla dr.ssa __________ nel suo rapporto 20

aprile 2013, durante il mese di marzo 2012 l’assicurato aveva interrotto sia la

presa a carico psichiatrica presso il dr. __________ che la terapia

farmacologica (cfr. doc. AI 55/38). Sebbene tale interruzione non sia stata “adeguatamente

motivata”, la citata specialista ha comunque evidenziato che “dopo

l’interruzione di farmaci e presa a carico non si registra un peggioramento

clinico oggettivo” (cfr. doc. AI 55/38).

Visto

quanto sopra, questa Corte concorda con l’Ufficio AI nel far risalire il peggioramento

al più presto al momento in cui esso è stato certificato per la prima volta da

uno specialista, ossia dal dr. __________, quindi in un periodo successivo alla

decisione contestata.

Pertanto,

prima della decisione impugnata, che delimita dal punto di vista temporale il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid.

3.1.1

pag. 220 con riferimenti), non vi sono motivi per discostarsi dalla perizia

del 14 maggio 2013 del SAM. Il citato peggioramento verrà pertanto esaminato

dall’Ufficio AI, al quale sono inviati gli atti di causa, nell’ambito di una

nuova domanda di rendita.

2.8

Per

quel che concerne l’aspetto economico, rimasto del resto incontestato, dal

raffronto dei redditi definiti in occasione delle precedenti decisioni di

rendita dell’11 luglio 2012 (cfr. consid. 1.1) – altrettanto rimasti

incontestati – ed aggiornati al 2011, non risulta (più) un grado d’invalidità

pensionabile, così come si evince dal relativo calcolo esposto nella decisione

impugnata.

Visto

quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita con effetto al 1°

dicembre 2013, ossia il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

Ne

consegue che la decisione impugnata è confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Gli

atti sono inviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.7.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti