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Decisione

32.2013.185

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4 dicembre 2014Italiano59 min

Source ti.ch

Fatti

i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi

che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento

precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del

richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi sono

destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure

dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una

prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa

avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto

conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo

di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla

determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano

apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi,

dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava

difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che,

dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia

principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del

tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il

tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del

procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la

conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti

essenziali per la sentenza (DTF 127 V 353 consid. 5b pag. 358, 110 V 138

consid. 2 pag. 141, 291 consid. 2a pag. 293, 108 V 170 consid. 1 pag. 171; cfr.

pure DTF 118 II 199 consid. 5 pag. 205).

Va infine

rilevato che scopo della revisione processuale è quello di procedere ad una

nuova valutazione materiale della fattispecie, con effetto retroattivo (ex

tunc) (DTF 129 V 218 consid. 3.2.2 con riferimento a DTF 122 V 138 consid. 2d; cfr. anche Kieser, op. cit. ad art. 53 n. 25 pag. 676).

2.5. Nel

caso in esame, l’amministrazione ha fondato la decisione di soppressione su circostanze

e fatti, mai notificati dall’assicurata, di cui è venuta a conoscenza tramite

la consultazione degli atti penali di cui all’inc. no. __________.

Trattasi di un

procedimento aperto nei confronti dell’assicurata per i reati truffa, amministrazione

infedele, cattiva gestione, omissione della contabilità e falsità in documenti,

procedura non ancora conclusa (cfr. scritto 22 settembre 2014 del PP __________;

XVII, in consid. 1.12). In particolare, dagli accertamenti eseguiti dagli

inquirenti, è risultato che l’assicurata, insieme a __________ (dipendente

delle società __________ e __________), avrebbe messo in atto un raggiro

truffaldino ai danni di alcuni istituti assicurativi percependo indennità LAINF

e di disoccupazione per svariate centinaia di migliaia di franchi, così come si

evince nel capitolo “conclusioni” del verbale d’interrogatorio 18 aprile 2012

dell’assicurata (pag. 16 in atti penali MP 16/21).

Determinante ai fini della

presente vertenza è che dagli estratti RC risulta come l’assicurata sia stata

gerente con firma individuale della __________ (fallita l’8 settembre 2008) e

della __________ (fallita il 24 maggio 2013). In ambito penale essa ha

dichiarato che:” la __________ … è stata attiva per circa due anni e

mezzo dal 2006 fino al fallimento nel settembre 2008. In sostanza questa

società in questo periodo ha gestito il piano bar __________”…”

(sottolineatura del redattore; verbale 9 febbraio 2011 pag. 2, doc. MP 4/2),

dichiarando successivamente: “ in merito alla __________ voglio precisare

che la stessa è stata attiva dal 1995, quindi dalla sua costituzione, fino

al 2001, periodo nel quale essa ha gestito un salone di bellezza portato

avanti da mia sorella (__________, ndr) e da altri dipendenti. Tale salone si

trovava presso la mia abitazione a __________ “ (sottolineatura del

redattore; verbale 9 febbraio 2011 pag. 3, doc. MP 4/3). Per quel che concerne

l’altra società, l’assicurata ha dichiarato: “…la __________ (…) è stata

dormiente dalla sua costituzione (agosto 2004) fino a febbraio/marzo 2009 allorquando

ho aperto un salone di bellezza a __________ presso l’abitazione di mia sorella

(…). Riassumendo la società è stata attiva da febbraio/marzo 2009 fino a

luglio 2009”. (sottolineature del redattore; verbale 9 febbraio 2011

pag. 2, doc. MP 4/2).

E’ inoltre risultato che

l’assicurata, in qualità di socio gerente della __________ (____________________“__________”),

aveva stipulato con __________ un contratto di lavoro (non datato) quale barmaid,

dal 1° luglio 2008 per un salario lordo mensile di fr. 5'690.-- (doc. MP 5/154),

provvedeva al conteggio dello stipendio (doc. MP 5/155-156) e amministrava la

società (cfr. verbale interrogatorio 16 settembre 2008 UEF, doc. MP 5/162).

Essa ha pure impiegato sua sorella __________ – anche lei sotto inchiesta

penale (cfr. suo verbale 14 marzo 2012 in doc. MP/14 ss) – quale direttrice-responsabile del Piano Bar __________ con una retribuzione lorda di fr. 8'000.--

al mese, con effetto dal 1° agosto 2008 (doc. MP 14/23); ha pure allestito il

conteggio stipendio (doc. MP 14/30), la distinta salari 2008 in cui risultano quali__________ dipendenti __________ e __________ (doc. MP 18/1), omettendo

tuttavia di dichiarare sua sorella (cfr. verbale 18 aprile 2012 pag. 13; inc.

MP 16/13).

Nella veste di socio

gerente della __________, la ricorrente ha stipulato con __________ un

contratto di lavoro (non datato), con inizio 1° marzo 2009, di fr. 6'500.--

lordi (doc. MP 5/37), poi ridotto a fr. 3'600.-- dal 1° ottobre 2009 (doc. MP

5/220); ha sciolto il rapporto di lavoro con la stessa (doc. MP 5/33) e notificato

i salari del 2009 (doc. MP 5/252). Essa ha anche concluso con sua sorella un

contratto di lavoro in qualità di estetista per una retribuzione, dal 1° aprile

2009, di fr. 4'500.-- (doc. MP 14/31). L’assicurata svolgeva un ruolo attivo

nella gestione del salone di bellezza, ancorché di breve durata (nel periodo

marzo/aprile 2009 ”__________ … era spesso presente, rispondeva al telefono,

fissava gli appuntamenti, so che era la proprietaria della __________, mentre

la sorella __________ era colei che aveva il diploma di estetista”, verbale

9 febbraio 2011 __________, pag. 5, doc. MP 5/5).

Dagli atti penali risulta

inoltre come l’assicurata, in nome e per conto della succitate due società,

abbia tenuto i rapporti con le varie compagnie d’assicurazioni private in

merito agli infortuni occorsi alle dipendenti __________ (21 luglio 2008, 28

novembre 2008, 25 marzo 2009, 14 aprile 2009 e 29 maggio 2009) e __________ (il

12 agosto 2008 ed il 29 maggio 2009), come pure per i sinistri da lei procurati

ad oggetti mobili (cfr. verbale 18 aprile 2012 con la documentazione annessa;

doc. MP 16/1-56 e 17/1-23).

Oltre a questo, nella

decisione contestata è stato rilevato:

" (…)

L'assicurata ha poi gestito le pratiche con l'amministrazione

pubblica, per esempio con l'__________ (redazione della dichiarazione dei

salari e degli assegni famigliari e corrispondenza relativa alla procedura di

contravvenzione per violazione all'art. 52 della Legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, LAVS, per mancato

pagamento degli oneri sociali ai suoi dipendenti), con l'Ufficio esecuzioni e

fallimenti e la Pretura del Distretto di __________ (fallimento della __________);

nonché con l'UAI (quale datrice di lavoro ha compilato quanto necessario

all'evasione delle domande di prestazione di __________ e __________).

(…)"

(doc. A1, inc. 32.2013.185)

In queste circostanze, dunque,

l’assicurata ha dimostrato di avere gestito le due società, le cui cessazioni

d’attività non risultano essere dovute a motivi di salute.

2.6.

2.6.1. Tenuto conto di suddette nuove

risultanze, con lo scopo di sondare l’attendibilità dell’assicurata e la reale sua

capacità lavorativa, l’Ufficio AI ha incaricato il dr. __________, attivo

presso il SMR, di eseguire una perizia psichiatrica.

Dal rapporto 7 settembre

2012 si evince che il succitato specialista in psichiatria e psicoterapia, dopo

aver visitato tre volte l’assicurata (il 27 agosto 2012, il 3 settembre 2012 ed

il 7 settembre 2012), stilato l’elenco degli atti, riportato i dati di anamnesi,

elencato lo status soggettivo ed oggettivo, ha proceduto ad una attenta ed

esauriente valutazione. Spiegati i motivi per cui è stato deciso di non sottoporre

l’assicurata a test psicologici (cfr. perizia pag. 9, sub. “valutazione e

conclusione”), il dr. __________ ha dapprima analizzato la situazione attuale:

" (…)

I diversi sintomi psichiatrici lamentati dall'assicurata non

trovano alcuna corrispondenza a livello oggettivo e sono incompatibili con le

attività amministrative, che l'assicurata ha svolto fino a poco tempo fa e

delle quale sceglie consapevolmente di non parlare al perito. Sono incompatibili

anche con la vita attiva che l'assicurata conduce.

In linea generale, nei casi di depressione con riduzione della

capacità lavorativa riscontriamo frequentemente:

1. una palese riduzione delle energie,

Considerandi

2.

serie

difficoltà cognitive, soprattutto a livello di attenzione, concentrazione e

memoria,

3.

una focalizzazione del pensiero attorno a tematiche

depressive,

4.

l'incapacità

di far fronte al mondo esterno ed alle sfide che esso pone,

5.

un

atteggiamento remissivo e sottomesso nelle relazioni con gli altri,

6.

una coartazione delle emozioni,

7.

un deficit

dell'autostima, che si traduce nel timore del giudizio degli altri, con

difficoltà persino a far valere le proprie pretese legittime.

Nel caso specifico attuale siamo invece confrontati con:

1.

una persona che

oggettivamente si presenta energica, attiva, propositiva, con un eloquio

fluente e toni della voce normomodulati, che investe in maniera proficua le sue

energie ogni giorno, come dimostra la descrizione della vita quotidiana e le

diverse attività di direzione societaria che si è assunta.

2.

Non si

riscontrano problemi a livello delle funzioni cognitive superiori, al contrario

la signora si presenta concentrata, attenta e lucidamente presente durante ogni

colloquio tenuto con il perito.

3.

Il pensiero

non è centrato su tematiche depressive, ma spazia su diversi argomenti, che

denotano una buona spinta vitale costruttiva. L'assicurata racconta ad esempio

del buon rapporto con i genitori, del benessere che ottiene dal lunghi periodi

trascorsi in loro compagnia in __________, dell'importanza della sua relazione

sentimentale che dura da molti anni. Si preoccupa del futuro di propria figlia,

di garantirle una figura paterna, una formazione, un'educazione adeguata. Si è

affermata davanti ai servizi sociali ed alla CTR per vedersi riconosciuto il

diritto di badare autonomamente all'educazione ed al sostentamento di propria

figlia, pur essendo divorziata e senza (apparente) attività lucrativa, lottando

anche contro gli iniziali ostacoli incontrati. Ha diverse frequentazioni

sociali, alle quali dispensa favori, finanche prestiti e dalle quali ottiene a

sua volta presenza e aiuto.

4.

L'abilità

dialettica dell'assicurata di fronte al perito, le sue elevate capacità

organizzative, le modalità ammesse nei verbali di interrogatorio, che le hanno

consentito di trarre profitto coordinando un gruppo di persone fidate, la

corrispondenza frequente e puntuale con uffici ed assicurazioni, dimostrano

un'elevata capacità dell'assicurata di far fronte al mondo esterno ed alle

sfide che esso pone. Anzi, sembra che l'assicurata abbia una spregiudicata

abitudine a sfidare le norme sociali per ottenere un suo vantaggio personale,

atteggiamento incompatibile con una reale depressione del tono dell'umore.

5.

Nella

relazione con gli altri l'assicurata si pone in maniera dominante e non

remissiva. Alla luce degli atti di accusa i conflitti con la sorella sono

probabilmente da attribuire ad incomprensione in tema di "affari".

Non vi è nulla di remissivo, né vi sono segni di sottomissione nell'atteggiamento

e nella storia personale dell'assicurata. L'accordo con la sorella si è sempre

trovato e non solo nell'ultimo anno, come dimostrano le cose che le due hanno

fatto insieme.

6.

L'assicurata,

durante i colloqui con lo psichiatra, presenta una vasta gamma di emozioni.

Esse vanno dal pianto teatrale ed artificioso davanti al perito, alla gioia

espressa per la figlia; dalla rabbia verso le istituzioni, alla gratitudine

verso la famiglia di origine. È anche n grado di porsi in maniera

"seduttiva" e compiacente, dichiarando al perito di essersi sentita

capita, di aver tratto beneficio dai colloqui peritali e chiedendo in maniera

strumentale dei consigli per la prosecuzione delle cure psichiatriche, cure che

in realtà non si è mai premurata di fare in tutti questi anni di malattia.

7.

L'assicurata

non presenta infine alcun deficit di autostima, anzi si mostra in grado di auto

affermarsi rispetto alla realtà esterna, sfidando le norme che regolano la

convivenza sociale. Anche nel rapporto con il perito emerge una personalità

forte, consapevole ed orientata al proprio successo personale senza tener conto

delle conseguenze, quindi con tratti antisociali. (…)"

(doc. AI 128/9-10,

inc. 32.2013.185)

Egli ha pertanto concluso

che “le lamentazioni soggettive non configurano, sul piano oggettivo, nessuna

malattia psichiatrica”, precisando che “la condizione attuale di

sofferenza riferita dall’assicurata è inconsistente ed incoerente, non solo

rispetto ai dati oggettivi, ma anche rispetto a quello che si legge nei

documenti medici e giuridici che sono oggi a disposizione e che non erano a

disposizione del dr. __________ nel 2006” (doc. Ai 128/11).

Per quel che concerne il

passato, confermando le diagnosi di depressione lieve e disturbo dell’emotività

poste dal dr. __________ nella prima perizia del 1998, il dr. __________ si è

invece discostato dalla valutazione successiva (2006) del summenzionato psichiatra.

Facendo presente che la sindrome da disadattamento diagnosticata in

quell’occasione rappresentava una condizione transitoria e che quindi non si

trattava di una malattia di lunga durata e che il disturbo era dovuto a

generici turbamenti emozionali fondati sulle affermazioni di sofferenza, lo

psichiatra SMR ha esaminato l’attendibilità delle affermazioni fatte

dall’assicurata al perito di allora tenendo del resto conto anche degli atti

penali. In particolare egli ha evidenziato come nella perizia 2006 l’assicurata

abbia sempre dichiarato di non svolgere attività lucrativa, in contrasto con le

risultanze penali. Al riguardo il dr. __________ ha evidenziato:

" (…)

Oggi, a differenza del 2006, le ammissioni che l'assicurata ha

fatto davanti al Ministero Pubblico (verbali di interrogatorio del 9 febbraio

2011.

e del 18 aprile 2012) aiutano il perito a farsi un'idea e a comprendere la

verità. Mentre scriveva di non svolgere alcuna attività lucrativa, la signora RI

1.

gestiva, tramite la __________, il piano Bar __________ nel 2008, procedeva a

fare assunzioni (amica e sorella) e a gestirne i relativi infortuni. Stesso

schema, riproposto con gli stessi attori, tramite la società __________ nel

primo semestre del 2009. (…)" (doc. AI 128/12, inc. 32.2013.185)

Il perito ha poi

evidenziato altre incongruenze:

" (…)

Nella medesima perizia del 2006 la signora RI 1 parla di continui

conflitti con la sorella e di un allontanamento delle due a partire da

settembre 2006, con una sorella che la "aggredisce e la insulta"

(pag. 3 punto 2 della perizia). Con il sottoscritto l'assicurata ribadisce la

rottura di ogni rapporto indicata al Dr. __________ nel 2006 e dichiara di non

essersi più parlata con la sorella fino ad un anno fa, quando le due si

sarebbero riappacificate. Mentre dagli atti del Ministero Pubblico risulta che

le due hanno sempre mantenuto assidui e frequenti rapporti in tutti questi

anni, essendo evidenti i passaggi di mano delle società, le assunzioni e gli

interessi congiunti.

La signora RI 1 ha quindi scelto consapevolmente di tacere ai

periti (al Dr. __________ nel 2006 ed al sottoscritto attualmente) tutte le

attività come gerente di società svolte nel ultimi 10 anni ed accertate dal

Ministero Pubblico, pensando che i periti non ne fossero a conoscenza.

Per di più si tenga presente che l'assicurata, di fronte alla mia

domanda esplicita se negli ultimi anni vi siano state questioni assicurative o

problemi con la giustizia che la preoccupano, ha risposto con un categorico

"no" e si è limitata a citare la condanna per i fatti accertati nel

2001.

I verbali di interrogatorio presso il Ministero Pubblico degli ultimi due

anni, che mi sono stati messi a disposizione, testimoniano invece l'esatto

contrario e dimostrano una fervida e poliedrica attività organizzativa

dell'assicurata dal 2008 in avanti, con le complicazioni legali che essa ha

comportato. (…)"

(doc. AI 128/13, inc. 32.2013.185)

In merito alla “condanna

per i fatti accertati nel 2001”, il dr. __________ si riferisce al decreto di

accusa 18 febbraio 2008 del PP __________, cresciuto in giudicato, con il quale

l’assicurata è stata condannata per ripetuta falsità in documenti, ripetuto

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e per ripetuta truffa (cfr.

doc. MP 11/21).

Giunto alla conclusione

che “la signora RI 1 ha quindi scelto consapevolmente di tacere ai periti (al

dr. __________ nel 2006 ed al sottoscritto attualmente) tutte le attività come

gerente di società svolte negli ultimi 10 anni, ed accertate dal Ministero Pubblico,

pensando che i periti non ne fossero a conoscenza”, il dr. __________ ha

rilevato:

" (…)

Considerato che il Dr. __________ non possedeva tutte le

informazioni che sono ora note, è quindi possibile, con alta verosimiglianza,

che egli sia stato tratto un inganno dalle molteplici lamentazioni costruite ad

arte dall'assicurata. Questo è possibile in quanto i disturbi emozionali citati

nella sua perizia del 2006 fanno riferimento esclusivamente a condizioni

sociali di stress raccontate dall'assicurata (peraltro non prese a carico

dall'AI) piuttosto che ad una reale malattia psichiatrica endogena. Lo notiamo

quando il perito fa il paragone tra lo status clinico lieve del 1998 e quello

lieve del 2006 (vedi pag. 5 punto B1, perizia 2006 in cui egli dice: "in sintesi globalmente l'attuale psicopatologia della perizianda non

è di gravità maggiore rispetto a quella da me obiettivata e riportata nella mia

perizia del 17 luglio 1998"). Lo desumiamo anche dalla motivazione che

egli fornisce per la revisione (vedi pag. 5, punto 5, perizia 2006: "grado

AI del 40% auspicando di considerarla un caso di rigore per un altro anno,

almeno finché la figlia non inizierà le scuole d'infanzia").

Nel complesso, nel 2006, traspariva la volontà del perito di non

disco-starsi dall'inabilità del 40%, già concessa a suo tempo, più per ragioni

di equilibri socio-famigliari e di costanza delle prestazioni AI già

riconosciute, che per ragioni realmente psichiatriche in senso stretto.

D'altra parte si ricorda che dal 1999 fino al 2008 nei rapporti

dei medici curanti non compare più alcuna diagnosi psichiatrica con

ripercussioni sulla capacità lavorativa. (…)" (doc. AI 128/13, inc.

32.2013

)

Concludendo, il medico del

SMR ha ritenuto che vi sono sufficienti elementi per determinarsi sul vero

stato psichico dell’assicurata dal 2006 sino ad oggi, elencandoli:

" (…)

Tali elementi sono: le affermazioni false e reiterate davanti ai

periti rispetto alle attività lavorative svolte in passato, le discrepanze

trovate in perizia tra i dati oggettivi e lamentazioni soggettive, la

quantomeno dubbia correttezza di comportamento lavorativo dell'assicurata, sia

nei confronti dei suoi collaboratori che nei confronti delle assicurazioni,

l'omissione di informare le assicurazioni sociali circa le attività da lei

svolte, la mancanza di cure psichiatriche specialistiche continuative,

affrontate solo per breve periodo e a scopo puramente strumentale.

Tutte queste osservazioni fanno ritenere non attendibile lo

stato di sofferenza psichica dichiarato dall'assicurata, sia in sede peritale

attuale, come anche nel 2006, e ci portano a concludere circa l'assenza di una

patologia psichiatrica almeno dal 2006 fino ad oggi. (…)" (sottolineatura

del redattore; doc. AI 128/14, inc. 32.2013.185)

Nondimeno va evidenziato

che al momento della visita peritale presso il dr. __________ (30 ottobre 2006)

l’attività del piano bar __________” era già iniziata, anche se da poco tempo,

senza che l’assicurata lo avesse detto. Infatti, va ricordato (cfr. consid

2.6

) che nel verbale 9 febbraio 2011 essa aveva dichiarato che:” la __________

… è stata attiva per circa due anni e mezzo dal 2006 fino al fallimento nel

settembre 2008. In sostanza questa società in questo periodo ha

gestito il piano bar “__________”…” (sottolineatura del

redattore; verbale 9 febbraio 2011 pag. 2, doc. MP 4/2). In sede ricorsuale

(pag. 4) l’assicurata ha invece sostenuto che quando è stata peritata dal dr. __________,

essa non svolgeva alcuna attività lavorativa, poiché “… l’avvio

dell’attività presso l’esercizio pubblico __________ di __________ è successivo

(dicembre 2006) e dello stesso è stata data comunicazione allo __________”,

senza tuttavia aver prodotto tale comunicazione di cui non ha nemmeno chiesto

l’edizione (cfr. mezzi di prova richiesti a pag. 2 del ricorso e lo scritto 12

dicembre 2013, VII).

Visto quanto sopra, questo

TCA non ha motivo per discostarsi dalla succitata esaustiva e dettagliata

valutazione psichiatrica SMR. Del resto, come si vedrà, agli atti non vi è

documentazione che contraddica, rispettivamente metta in dubbio né le

valutazioni né le conclusioni del dr. __________.

Pertanto,

indipendentemente dal fatto che l’assicurata abbia o meno conseguito degli

introiti illeciti, le succitate circostanze risultanti dal procedimento penale,

sottaciute all’amministrazione, hanno permesso di rilevare come l’assicurata

sia stata in grado di amministrare le suddette società, sapendo affrontare i più

svariati aspetti di conduzione delle due esperienze imprenditoriali, seppur

limitate nel tempo e, come sostenuto, senza trarne guadagno. Va poi ricordato

che tale conclusione è confermata anche dal punto di vista psichiatrico dal dr.

__________, il cui referto, contrariamente a quanto sostenuto dall’assicurata,

non può essere considerato una diversa valutazione delle medesime circostanze

ritenute dal dr. __________, ma costituisce una nuova valutazione medica emessa

a seguito dell'acquisizione d’importanti informazioni di cui il perito d’allora

e l’Ufficio AI non disponevano.

2.6.2

Con scritti 26 ottobre e 15

ottobre 2012 l’allora legale dell’assicurata ha prodotto la seguente documentazione

medica:

·

certificato 23 ottobre 2012 del dr. __________, attivo presso il

Servizio di chiurgia del Centro per la cura dell’obesità presso l’Ospedale

Regionale di __________, in cui egli ha fatto presente che nel 1999 e nel 2001

l’assicurata è stata sottoposta a due intereventi chirurgici (gastric banding)

e che i due recenti ricoveri ospedalieri per via di intensi dolori addominali

hanno portato ad un’esarcebazione dell’ansietà, ritenendo necessario “un

accompagnamento psicoterapeutico associato ad un lavoro psicocorporeo per

riacquistare serenità e fiducia nei confronti del proprio corpo “(doc. AI

140/13). Al succitato certificato egli ha allegato un suo rapporto 19 settembre

2011.

(doc. AI 140/16);

·

attestazione 26 ottobre 2012 dello psichiatra e psicoterapeuta

dr. __________ che attesta l’inizio della presa a carico specialistica (doc. AI

140/21);

·

certificato medico 23 ottobre 2012 del medico curante, dr. __________

che dichiara un’inabilità del 100% dal 17 ottobre 2012 (doc. AI 140/21);

·

prescrizioni di medicinali e di sedute di fisioterapia e (doc. AI

140/22 e 23);

·

certificato medico 23 maggio 2012 del medico curante:

"

Con il presente si certifica che la signora summenzionata, oltre ai

problemi invalidanti già noti alla schiena e psichici, presentava un'obesità

permagna con un BMI a 40.68 per cui ha subito nel settembre 2011

un'asportazione del Gastric Banding ed in concomitanza un By pass gastrico

prossimale.

Il 20.04.2012 è stata rioperata per

un ileo del tenue presumibilmente su di una briglia.

Anche in futuro, comunque, dovrà

astenersi nel sollevare pesi eccessivi o compiere lavori pesanti."

(doc. AI 143/2, inc. 32.2013.185)

Con annotazioni 18 gennaio

2013.

il dr. __________ ha fra l’altro preso posizione in merito a suddetta

documentazione:

" (…)

Il Dr. __________ fa riferimento solo ed esclusivamente ad una

generica ansietà psichica. Questi sintomi psichici sono frequenti in pazienti

che hanno subito diversi interventi chirurgici. Essi sviluppano un'eccessiva

attenzione alle sensazioni provenienti dal corpo, nel timore che esse

implichino dei gravi problemi fisici. Questi pazienti possono ricercare

eccessive rassicurazioni mediche, con frequenti consultazioni, anche in

urgenza. Per arginare tale ansietà ed evitare un utilizzo incongruo dei servizi

sanitari, è utile consigliare una psicoterapia, cosa che è stata fatta.

La psicoterapia è stata iniziata, presso il dr. __________, il suo

certificato attesta l'inizio della presa a carico ma non pone alcuna diagnosi

invalidante secondo ICD-10, per cui non si rende necessario nessun altro

approfondimento psichiatrico.

Una nuova valutazione della condizione fisica a carico dell'AI non

entra in linea di conto, sia perché l'esigibilità principale che stiamo

considerando è quella per attività leggere ed amministrative, sia per mancanza

di nuovi dati medici oggettivi di peggioramento.

La semplice prescrizione di antidolorifici e di fisioterapia non è

sufficiente a giustificare una lunga serie di indagini a carico dell'AI.

(…)" (doc. AI 146/1, inc. 32.2013.185)

Successivamente al

progetto di decisione 17 giugno 2013 l’assicurata, per il tramite del suo

attuale legale, ha prodotto il seguente rapporto, datato 21 giugno 2013, del

dr. __________:

" Con la

presente attesto che la signora RI 1 nata il __________.1966 e residente a __________

è seguita presso mio studio dal 26.10.2012 unitamente alla psicologa e

psicoterapeuta sig.ra __________.

Attualmente la paziente soffre di:

- Sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media F 33.1

- Sindrome ansiosa generalizzata F 41.1

- Sindrome somatoforme da dolore persistente F 45.4.

Il quadro psicopatologico è caratterizzato da deflessione timica,

apatia, anedonia e ritiro sociale, disturbi del sonno, algia generalizzata,

sintomatologia neuro-vegetativa (tremori, traspirazione, palpitazioni,

oppressione toracica e dispnea).

Malgrado la paziente aderisce scrupolosamente alla farmacoterapia

con:

- Citalopram 40 mg 1 cp/g

- Tranxilium 10 mg max 2 cp./g

- Somnium 1 cp/notte

ed alla psicoterapia individuale la situazione psicologica resta

cronica ed invalidante per una ripresa lavorativa anche a tempo parziale in

mansioni semplici.

La prognosi risulta negativa.

Le constatazioni cliniche sono anche avvalorate dalla testistica

approfondita effettuata dal collega psicologo __________ (che allego in copia).

In considerazione di quanto sopra esposto ritengo che la decisione

della Assicurazione Invalidità di sospendere le prestazioni per la signora RI 1

debba essere riconsiderata."

(doc. AI 152/5, inc. 32.2013.185)

Al riguardo, nelle

annotazioni 28 agosto 2013 il dr. __________ ha evidenziato:

" (…)

· Nello stringato rapporto medico dello

psichiatra Dr. __________ del 21.06.2013 vengono citate delle diagnosi che

normalmente dovrebbero essere suscettibili di ampio miglioramento grazie alla

terapia attualmente prescritta. In un caso simile se il paziente non migliora è

lecito pensare che o non si cura a dovere o vi sono motivi di preoccupazione

che permangono a livello sociale (la causa penale?) che non possono essere

considerati come malattia in senso stretto, perchè causerebbero ansia e

preoccupazioni a chiunque.

Inoltre

ci sono diverse aree problematiche lo psichiatra non sembra a conoscenza della

questione penale che non viene per nulla citata. Quindi scotomizza totalmente

una parte fondamentale,che potrebbe modificare significativamente i suoi

giudizi sul caso.

Cita

poi una sindrome somatoforme da dolore persistente, ma senza condurre

un'analisi dettagliata dei criteri di Foerster.

Non

dimostra la dichiarata aderenza scrupolosa alla cura farmacologica.

Non

sono riportati dei tentativi di modifica della cura (cosa che normalmente viene

fatta nei pazienti non responsivi).

Non

mostra un atteggiamento critico rispetto alle risultanze dei test che sono contraddittorie.

(…)" (doc. AI 160/1)

Questo TCA condivide

quanto riportato sopra. In merito alla sindrome somatoforme va rilevato che

secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore

persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione

di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità

ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può

causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista

psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla

gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa

lavorativa da parte dell’assicurato.

Al riguardo, nella

sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V

281.

consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e

9C_959/2009,9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che

un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità

psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza

costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di

concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico

pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2)

la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato

psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico,

indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo

del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti

ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2;

Pratique VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der

Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich

für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:

Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo

2003, pag. 76 segg. e 80 segg.), elementi assenti nel caso in esame.

Riguardo

ai test psicologici eseguiti, nelle citate annotazioni 28 agosto 2013 il dr. __________

ha pertinentemente osservato:

" (…)

Proprio in merito ai test psicologici dello psicologo __________

del 10.05.2013 essi lasciano quantomeno perplessi.

Dal punto di vista specialistico psichiatrico giudico suddetti test

sostanzialmente irrilevanti. La batteria testistica risulta eccessivamente

prolissa, poco specifica ed altamente contraddittoria.

Il genogramma non è altro che una ricostruzione anamnestica

famigliare e quindi non può essere assunto a criterio di giudizio degli altri

test, soprattutto di quelli che hanno già le loro scale interne di validità

(MMP12 e CBA).

Rispetto ai test MMPI2 e CBA, le scale interne di controllo fanno

sospettare una simulazione.

Nella relazione psicologica vi sono frasi che confermano le mie

conclusioni precedenti: pag. 5 "… non è probabile che presenti apertamente

ansia o depressione inabilitanti."; pag. 6 "ha difficoltà ad

accettare valore a norme sociali. È ribelle nei confronti dell'autorità

…"; "… offre l'immagine di una persona estroversa e socievole, ma

cerca di manipolare gli altri e le sue relazioni ad essere superficiali.";

"mostra astio verso le norme e le abitudini sociali".

E poi alcune contraddizioni: pag. 3 "è disinibita e

esibizionista" …pag. 8-scheda 5-scala E: "si colloca sul versante

dell'introversione" …

Pag. 5 "… tende a reprimere le proprie emozioni, manca di

capacità di introspezione e mostra un eccessivo autocontrollo. Presenta un'alta

tolleranza alla frustrazione e all'insoddisfazione …"; pag. 6: "la

sua impulsività fa sì che talvolta non misuri bene le possibili conseguenze … È

impaziente e ha scarsa tolleranza alla frustrazione".

Anche le conclusioni sono contraddittorie. Dopo aver ammesso che

"i risultati dei test indicano senza dubbio alcuno una certa tendenza

ad esagerare sintomi fisici e psicologici e che la manipolazione e la

seduttività rappresentano modalità naturali di relazione …" poi fa seguire

una frase dal significato enigmatico, che sembra sminuire la tendenza a

esagerare dell'assicurata.

Ad ogni buon conto gli unici elementi a cui giunge lo psicologo

nelle conclusioni non sono altro che quelli che avevo già messo in luce nella

perizia e si tratta di aspetti del carattere problematici (ma non invalidanti)

e condizioni emotive che possono benissimo essere spiegate con il procedimento

penale in corso."

(doc. AI 160/1-2, inc. 32.2013.185)

In queste circostanze, richiamato

anche quanto rilevato al considerando precedente, questo TCA ritiene, con il grado

di verosimiglianza preponderante, che l’assicurata, almeno dal 2006, non

presenta un’incapacità lavorativa d’origine psichica nell’attività.

2.7

Dal punto di vista somatico, con

il presente ricorso l’assicurata sostiene un peggioramento dovuto ai problemi

di sovrappeso ed alla schiena, allegando diversa documentazione, parzialmente

già valutata dal SMR (segnatamente i certificati 23 maggio 2013 del dr. __________,

23.

ottobre 2013 del dr. __________; il rapporto 21 giugno 2013 del dr. __________

e annesso rapporto 10 maggio 2013 dello psicologo).

Nuovo è il rapporto 9

ottobre 2013 dello psichiatra curante attestante come invariata la situazione

psichiatrica (doc. E), come pure quello datato 10 ottobre 2013 del dr. __________,

specialista in neurologia, il quale ha certificato le seguenti diagnosi:

" 1. Dolori

lombari e sciatalgici cronici, a destra, in ambito di:

2.

Alterazioni degenerative diffuse discali,

- grave

discopatia L4-L5 e riduzione di ampiezza del disco, protrusione a base larga

allo stesso livello

- Faccettopatia plurisegmentaria

3.

Miogelosi della muscolatura paralombare.

4.

Possibile sacroileite destra." (doc. D, inc. 32.2013.185)

Altrettanto nuovo è il CD

relativo all’esame radiologico del 12 novembre 2012 presso la Clinica __________.

Al riguardo, in sede di risposta l’amministrazione ha fatto presente di aver

richiesto altra documentazione riferita al succitato esame, ossia il rapporto

13.

novembre 2012 relativo alla risonanza magnetica alla colonna lombare del 12

novembre 2012, l’ecografia alla coscia sinistra del 18 gennaio 2013 e la

risonanza magnetica all’anca sinistra del 31 gennaio 2013 (doc. V/1-3).

In merito a questi nuovi

atti, con annotazioni 22 novembre 2013 il dr. __________ ha osservato:

" L'esame

radiologico del 12.11.2012 evidenzia dei segni di discopatie plurime in

territorio della colonna lombare con riacutizzazione della sintomatologia lombosciatalgica.

Questo non implica alcuna limitazione aggiuntiva rispetto alla

perizia del Dr. __________ del 2006, che già considerava la presenza di

discopatia cronica in L4-L5 e quindi definiva compiutamente la capacità

funzionale in un soggetto con discopatie della colonna lombare. Il Dr. __________

teneva in conto addirittura il problema di discopatia del segmento cervicale

del rachide, che nelle ultime certificazioni prodotte dall'assicurata non viene

neppure menzionato.

L'unico elemento che mi sembra doveroso raccomandare, a setti anni

di distanza, è una riduzione del carico massimo senza limitazioni dal 10 a 5 kg, in considerazione della progressione degenerativa della patologia del rachide lombare,

ritenuta ormai significativa dal Dr. __________.

La miogelosi della muscolatura paralombare riportata nel

certificato del Dr. __________ consiste in una contrazione antalgica

(difensiva) dei muscoli paravertebrali, che si accompagna tipicamente ai csi di

lombalgia cronica.

Gli altri elementi clinici, come tu fai notare, sono già stati da

me presi in considerazione precedentemente." (doc. V/4, inc. 32.2013.185)

In queste circostanze, dal

punto di vista somatico, questo TCA non ha motivo di non ritenere l’assicurata

totalmente abile in attività leggere, come del resto confermato dal medico

curante dr. __________ nel succitato certificato 23 maggio 2012 in cui aveva attestato che l’assicurata, dopo l’operazione … “dovrà astenersi nel sollevare pesi

eccessivi o compiere lavori pesanti” (doc. A).

Questo Tribunale ritiene

che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per

valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del

querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di

ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente (cfr. ricorso pag. 2).

Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In tal senso, non è

necessario sentire come testi i dr. __________, __________s, __________ e __________

(le cui certificazioni sono presenti nell’inserto); non è necessario neppure

l’espletamento di una perizia giudiziaria.

L’assicurata ha chiesto il

richiamo dal Ministero Pubblico del suo incarto (in particolare il verbale 9

febbraio 2011) e dall’Ufficio RC gli estratti RC delle società __________ e __________.

Come detto, su richiesta del TCA l’Ufficio AI ha prodotto copia degli atti

penali consultati (cfr. consid. 1.11), mentre gli estratti RC sono presenti nell’inserto.

In conclusione, non presentato

alcuna affezione invalidante, è da reputare dimostrato, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati), che l’assicurata è da ritenere abile in attività leggere

con la possibilità di variare frequentemente postura, tra le quali si

annoverano le attività amministrativa svolte in passato.

Non

risultando dunque alcun discapito economico e ritenuta una violazione

dell’obbligo d’informazione (non avendo l’assicurata notificato le attività

presso la __________ e la __________), l’Ufficio AI ha soppresso in via di

riconsiderazione, con effetto retroattivo dal 1° novembre 2006, il diritto al

quarto di rendita.

2.8

A mente del TCA il caso

concreto configura piuttosto una revisione processuale per scoperta di fatti

nuovi o nuovi mezzi di prova ai sensi della giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.2).

I fatti alla base dell’inchiesta penale – che, come visto, hanno “sfalsato” la

perizia del dr. __________ del 2006 – erano già esistenti all’epoca in cui con

decisione 23 marzo 2007 (confermata successivamente con decisione 18 agosto

2008) l’Ufficio AI aveva ridotto la mezza rendita ad un quarto (cfr. consid. 1.2),

ma che non erano noti all’amministrazione in quanto sottaciuti dalla diretta

interessata.

Secondo giurisprudenza, la

revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa entro i termini

determinanti per la revisione su ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA), ossia 90

giorni dalla scoperta del motivo di revisione ma, al più tardi, entro 10 anni

dalla notificazione della decisione su ricorso (STF C 214/03 del 23 aprile 2004

consid. 3.1.2 con riferimento a RAMI 1994 U 191, pag. 145ss., cfr. anche Kieser,

op. cit., art. 53 marg. 16; Rumo-Jungo, Die Instrumente zur

Korrektur der Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F.

Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996,

pag. 291). Secondo tale giurisprudenza l’amministrazione,

che procede d’ufficio alla revisione processuale, deve decidere entro 90 giorni

dalla conoscenza del motivo di revisione. Un’eccezione a tale regola è data nel

caso in cui la fattispecie posta a fondamento della revisione necessiti di

accertamenti di durata maggiore. E’ pertanto sufficiente che l’amministrazione

annunci all’assicurato il motivo di revisione e la (probabile) modifica della

decisione, che proceda ai necessari accertamenti in un tempo ragionevole

emettendo in seguito una decisione (questo in analogia alla disposizioni in

ambito di perenzione del credito da restituzione ex art. 25 cpv. 1 LPGA: DTF

122.

V 182 consid. 4b). Per quanto riguarda il tempo ragionevolmente

necessario per procedere ad accertamenti a partire dal momento in cui l’amministrazione

è venuta a conoscenza di indizi atti a fondare la pretesa di restituzione, il

TFA ha indicato una durata sino a quattro mesi (DLA 2004 pag. 285 segg. citata

anche al consid. 2.2 della STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011; SVR 2001 IV Nr.

30.

pag. 93 consid. 2e).

Nel caso in

esame, conformemente alla succitata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha in ogni

modo tempestivamente fatto valere il motivo di revisione processuale. Al più

presto il 7 settembre 2012 – allorquando, dopo la consultazione degli atti

penali e dopo aver visto l’assicurata, il dr. __________ ha accertato l’assenza

di una patologia psichiatrica dal 2006 sino ad oggi – l’amministrazione poteva

rendersi conto della non fondatezza del diritto alla rendita dell’assicurata.

Il 15 ottobre 2012, quindi entro 90 giorni dalla valutazione psichiatrica,

l’assicurata è stata informata della sospensione della rendita e dei relativi

motivi (doc. AI 135-1). Solo con annotazioni 18 gennaio 2013 il dr. __________,

dopo aver esaminato la documentazione medica prodotta dall’assicurata, ha

potuto escludere un peggioramento e confermare la sua valutazione del 7

settembre 2012 (cfr. consid. 2.7.2). In quel momento, quindi, l’amministrazione

aveva gli elementi per procedere alla modifica della decisione 23 marzo 2007.

Emettendo il 17 giugno 2013 il progetto di decisione l’amministrazione ha

agito, conformemente alla giurisprudenza succitata, entro un termine

ragionevole di quattro mesi.

Secondo questa Corte,

confermata la valutazione 7 settembre 2012 del dr. __________ del SMR (consid.

2.

), escluso un peggioramento (consid. 2.8), va concluso che, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati), l’assicurata – almeno dalla perizia del dr. __________ (ottobre

2006) – non presenta alcuna affezione invalidante, motivo per cui essa è

da ritenere abile in attività leggere con

la possibilità di variare frequentemente postura, tra cui si annoverano le

attività amministrative svolte in passato. Di conseguenza, indipendentemente

dalla violazione dell’obbligo notifica e dovendo procedere ad una nuova

valutazione materiale della fattispecie (cfr. consid. 2.4.2.), la rendita va

soppressa con effetto retroattivo dal 1° novembre 2006.

Ne consegue

la conferma della decisione 10 settembre 2013, motivo per cui il ricorso del 16

ottobre 2013 va respinto.

Ordine

di restituzione

2.9

Con decisione 25 giugno 2013,

facendo riferimento al progetto di decisione 17 giugno 2013 di soppressione

della rendita, l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione fr. 42'352.-- relativi a

prestazioni complessive (rendita invalidità principale e rendita per figlio)

erogate e non dovute dal 1° novembre 2006 al 30 giugno 2013. L’assicurata

rileva come tale decisione non si fondi, al momento della sua emanazione, su

una decisione di soppressione cresciuta in giudicato, motivo per cui la

querelata decisione appare infondata e prematura.

Secondo

l’art. 25 LPGA – applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2

LPGA e 1 LAI –, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art. 4 OPGA).

Il capoverso 2 prevede che

il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza

anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318). Per il termine

di prescrizione assoluto di 5 anni fa stato il momento in cui l’assicurato ha

effettivamente percepito la prestazione e non quanto il versamento avrebbe

dovuto essere eseguito (Kieser, op. cit., art. 25 n. 41, pag. 364).

Secondo la giurisprudenza,

riassunta in STF 9C_240/2014 del 12 maggio 2014

consid. 4.3, il termine annuo di perenzione

comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione

da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe

dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431consid.

3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si

verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel

caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare

l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid.

3.

pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere

non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione

delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in

SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4

maggio 2009 consid. 4.1.1

La

restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della

decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V

110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429_2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009

del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25

giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò

non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una

decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una

prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF

9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; Kieser, op.cit, pag. 355; STCA 32.2011.285 del 14

giugno 2012).

Ritornando

alla fattispecie concreta, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente

esposto le ragioni per cui non aveva (potuto) attendere l’emissione della

decisione di soppressione:

" (…)

A seguito dell'emissione del progetto di decisione di soppressione

rendita con effetto retroattivo 17 giugno 2013, la scrivente amministrazione – a

salvaguardia del termine sancito dall'art. 25 cpv. 2 LPGA – in data 25

giugno 2013 ha emesso la qui contestata decisione di restituzione. Ora, posto

che secondo invalsa giurisprudenza il termine annuo di perenzione entro il quale

va chiesta la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse comincia in

ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge il carattere illecito della

corresponsione delle prestazioni (DTF 133 V 579 consid. 5.1, STF 9C_1057/2008

consid. 4.1.1) e che tale momento nel caso in esame può essere fatto risalire al

più presto (nell'ipotesi di lavoro più favorevole all'assicurata) al

momento della compulsazione dell'incarto penale costituito a norme di RI 1 (cfr.

a tal riguardo il qui di seguito allegato doc. 157 complemento incarto AI),

l'ordine di restituzione 25 giugno 2013, a mente dell'UAI, non può di certo essere considerato prematuro. In proposito, giova evidenziare come giusta l'art.

3.

OPGA, l'ammontare della decisione di restituzione è stabilito con decisione

(e non mediante preavviso). (…)" (doc. IV, inc. 32.2013 127).

Va poi ricordato che,

secondo costante giurisprudenza, se per l’assegnazione (e il pagamento: cfr. DTF 139 V 6 consid.

5.1

pag. 9 seg.) della prestazione o per l’esame del diritto alla restituzione

è necessaria la collaborazione tra più unità

amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, il termine

annuale comincia già a decorrere nel momento in cui una delle autorità competenti

ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 119 V 433 consid. 3a; DTF 112 V 182

consid. 4c). In applicazione di tale giurisprudenza, ci si potrebbe chiedere se

il termine ex art. 25 cpv. 2 LPGA non debba iniziare a decorrere con la citata

comunicazione del 25 dicembre 2006 alla Cassa in cui l’assicurata aveva

chiarito la sua situazione presso le società __________ e l__________, presso

le quali era iscritta quale socio gerente, facendo presente di non aver

percepito alcun compenso (cfr. doc. G 1 e 2). Questo non è il caso poiché, al

più presto dopo la consultazione degli atti penali (cfr. il decreto 14 giugno

2012.

del decreto del PP Gianini citato al consid. 1.3), l’Ufficio AI si è reso

conto che l’assicurata, nonostante la parziale incapacità lavorativa, aveva pienamente

svolto le attività amministrative descritte in precedenza. Da quel momento è

iniziata la complessa istruttoria amministrativa che ha portato alla

soppressione della rendita in parola. Per questi motivi la decorrenza del

termine annuo di perenzione non può essere anticipata al dicembre 2006.

Visto quanto sopra, tenuto

conto del giudizio di conferma della soppressione della rendita con effetto

retroattivo dal 1° novembre 2006, la restituzione delle prestazioni

indebitamente percepite è parimenti confermata, ma non il relativo

importo da restituire e questo per i seguenti motivi.

L’amministrazione, come

detto, ha retroattivamente chiesto la restituzione delle rendite dal 1°

novembre 2006, ossia oltre i cinque anni di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA dall’ultimo

versamento effettuato nel giugno 2013.

L’integrale

restituzione può invece essere chiesta nel caso in cui il relativo

credito derivi da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un

termine di prescrizione più lungo di cinque anni (art. 25 cpv. 2 seconda frase

LPGA).

Secondo giurisprudenza, in

presenza di un giudizio penale (di condanna o di assoluzione) l’autorità

amministrativa che richiede la restituzione è legata a tale giudizio. Lo stesso

vale in caso di un decreto di abbandono da parte della competente autorità

inquirente, a condizione che abbia gli stessi effetti come una sentenza

definitiva di assoluzione. Qualora non vi sia ancora un giudizio penale,

l’amministrazione e, se del caso, il tribunale delle assicurazioni devono

procedere in via preliminare ad una propria valutazione se la richiesta di restituzione

si fonda su un atto penalmente punibile il cui autore andrebbe condannato (DTF

138.

V 74 consid. 6.1. con riferimenti). L’autorità competente può anche decidere

di sospendere la procedura di restituzione sino all’emissione di un giudizio

penale definitivo (cfr. in tal senso STF 9C_870/201 del 29 aprile 2014 consid.

5.

, dove l’Alta Corte, accertata l’assenza di una sentenza penale, aveva

rinviato gli atti al tribunale delle assicurazione per determinarsi, dopo

acquisizione di atti penali, se procedere ad una valutazione preliminare o

sospendere la procedura).

Ora, l’Ufficio AI, benché

riconosciuto accusatore privato nel procedimento penale contro l’assicurata

(cfr. decisione 14 giugno 2012 del PP __________; doc. AI 165/5), non ha fatto

alcun riferimento al termine di prescrizione penale. Vista inoltre l’assenza di

un giudizio penale (la procedura non è ancora terminata; cfr. succitato scritto

22.

settembre 2014 del PP in consid. 1.13), l’amministrazione non si è

confrontata con i relativi atti, né tantomeno ha proceduto, in via preliminare,

ad una approfondita e motivata valutazione dei reati ipotizzati, tra cui quello

di truffa ex art. 146 cpv. 1 CP la cui azione penale si prescrive in quindici

anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP).

In queste circostanze,

richiamate le succitate carenze di motivazione, gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché renda una nuova motivata decisione, se del caso

dopo aver atteso l’esito del procedimento penale, in merito all’applicazione

del termine di prescrizione penale.

Visto quanto sopra,

richiamato il termine di prescrizione di 5 anni ex art. 25 cpv. 2 LPGA,

l’ordine di restituzione può allo stato attuale essere confermato limitatamente

al periodo giugno 2008 – giugno 2013, il cui importo

risulta dal seguente specchietto riassuntivo (cfr. ordine di restituzione):

dal 1.06.2008 al 31.06.2008, 6 mesi a

fr. 480.-- per totali fr. 2’880.--

dal

1.01.2009

al 31.12.2010 , 24 mesi a fr. 496.-- per totali fr. 11’904.--

dal

1.01.2011

al 31.08.2012, 24 mesi a fr. 504.-- per totali fr. 12’096.--

dal

1.01.2013

al 30.06.2013, 6 mesi a fr. 508.-- per totali fr. 3’048.--

fr. 29’928.--

In questo senso il ricorso

è parzialmente accolto.

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 1’000.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI nella

misura di un quarto, mentre il restante importo è a carico dell’assicurata

ricorrente.

Alla ricorrente,

rappresentata da un legale, vanno riconosciute ripetibili parziali (art. 61

lett.g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso contro la decisione

10 settembre 2013 è respinto.

2. Il ricorso contro l’ordine

di restituzione 25 giugno 2013 è parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi.

RI

1 è condannata a restituire all’Ufficio AI le rendite di sua spettanza e della

figlia __________ relative al periodo giugno 2008 – giugno 2013 per fr. 29'928.--. Gli gli atti sono rinviati all’Ufficio AI

affinché si pronunci nuovamente sull’obbligo di restituzione per il periodo

novembre 2006 – maggio 2008 conformemente al consid. 2.9.

3. Le

spese, per complessivi fr. 1’000.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI nella

misura di un quarto, mentre il restante importo è a carico dell’assicurata

ricorrente. L’amministrazione verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di

ripetibili parziali (IVA inclusa).

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti