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Decisione

32.2013.186

Non entrata nel merito di una nuova domanda di prestazioni dopo precedenti rifiuti. Il peggioramento non è stato reso verosimile

21 luglio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I problemi locali tendono a confondersi nella sindrome

algica generalizzata. La paziente presenta uno stato dopo spondilodesi lombare.

Vi sono inoltre modici problemi della statica dei piedi

(leggermente pronati) e una DISH che a volte può dar luogo a entesopatie e

diminuisce nel caso particolare la mobilità dorsale.

Dal punto di vista terapeutico ho prescritto Saroten

alla sera, fisioterapia a __________ e plantari.

Per quanto riguarda la capacità lavorativa confermo

pienamente la valutazione del Dr. __________. Come ausiliaria di pulizia la

paziente è inabile al lavoro nella misura del 70 % mentre in un lavoro manuale

leggero e adatto vi è un'incapacità lavorativa all'incirca del 50 %."

(doc. AI 46/2)

Ha

inoltre prodotto i referti radiologici del 10 febbraio 2011 e 22 gennaio 2013

menzionati dal dr. __________.

Con

annotazioni 16 luglio 2013 il dr. __________ del SMR ha preso posizione in

merito alle succitate certificazioni nel senso che dalle stesse non si evinceva

nessun peggioramento, lo stato di salute risultando invariato (doc. AI 48).

Non

ritenendo quindi dimostrata una sostanziale modifica dello stato di salute,

l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di rendita.

In

sede ricorsuale la ricorrente si è limitata a sottolineare il “dolore alla

schiena presente 24 ore al giorno” e la conseguente “impossibilità a

lavorare”, producendo rapporti operatori relativi a interventi del 5

novembre 2008 e 19 gennaio 2004 (doc. B1-B3).

2.6. Orbene,

dal succitato certificato del dr. __________ del 13 giugno 2013 non si desumono

nuovi elementi, rispettivamente una modifica delle condizioni della ricorrente.

In particolare, il dr. __________, contrariamente a quanto sostiene l'assicurata,

Considerandi

non pone nuove diagnosi nè documenta un peggioramento dello stato. Anzi, come

pertinentemente osservato dal medico SMR dr. __________ in data 16 luglio 2013,

il dr. __________ aderisce senza riserve alla valutazione del dr. __________,

dichiarando espressamente di confermare “pienamente” la valutazione del

collega sulla capacità lavorativa (doc. AI 46).

del resto i rapporti operatori prodotti dall’assicurata (doc. B1-B3) permettono

di ipotizzare una modifica delle sue condizioni giacché si riferiscono a interventi

chirurgici eseguiti prima della perizia del 15 marzo 2010 del dr. __________ che

quindi sono già stati adeguatamente considerati all’epoca della resa della

prima decisione (doc. AI 18).

Ne

segue che in concreto, accertato come con la domanda di revisione del giugno

2013.

(doc. AI 46) non è stato in alcun modo reso verosimile che il grado

d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni, né è stato fatto riferimento a mezzi di prova non ancora prodotti o da richiedere atti

a rendere verosimile un’eventuale modifica e che non sono state nemmeno presentate

osservazioni al progetto di decisione, è a giusta ragione che l’Ufficio AI non

è entrato nel merito della richiesta.

Visto

quanto precede, e in applicazione della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3),

la domanda ricorsuale di acquisire un parere “indipendente” reso da un

medico “neutro”, non può essere presa in considerazione poiché tardiva e

comunque manifestamente inammissibile, vista altresì la mancanza dell’evocata “divergenza

di opinione” tra i medici (STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010, I 734/05

dell’8 marzo 2006).

In

queste condizioni, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante

modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in materia va confermata

e il ricorso respinto.

2.7

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti