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Decisione

32.2013.189

Riduzione della rendita in via di revisione. Conferma della valutazione medica. Conferma dell'esigibilità dell'assicurato a svolgere delle attività adeguate

19 agosto 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha

realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si

sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo

dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a

livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente

conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di

reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In

una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito

da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo,

va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono

essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione

per circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito,

anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009

consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5

% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore

alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare -

soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone,

fermo restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

Conformemente alla citata giurisprudenza, nel caso concreto l’amministrazione,

sulla scorta della valutazione 8 agosto 2013 della consulente in integrazione

Considerandi

professionale (doc. AI 145), ha utilizzato i dati salariali forniti

dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e

relativa a personale maschile in una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), quantificando un salario statistico di fr. 61'894,38.--,

adeguato al 2011. L’Ufficio AI ha poi considerato una riduzione di rendimento

del 50%, una riduzione di reddito per circostanze personali del 23% (5% per

attività leggere e 13% per altri fattori), determinando in tal modo un reddito

da invalido di fr. 23'829.--. A

proposito della percentuale di riduzione, va rilevato che, con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei

multipli di 5. Tuttavia, pur volendo riconoscere una riduzione del 25%, che

comporta un reddito da invalido di fr. 23'210.--, come si vedrà, l’esito della

vertenza non cambierebbe.

Dal

raffronto tra fr. 71'275.-- di reddito da valido e fr. 23'829.-- di reddito da

invalido risulta un grado d’invalidità del 67% (71’275 – 23’829.-- x 100 : 71’275.--);

allo stesso risultato si giunge con un reddito da invalido di fr. 23'210.-- (71'275

– 23'210.-- x 100 : 71'275 = 67,4%).

Di

conseguenza, rettamente l’Ufficio AI ha ridotto la rendita intera a ¾, con

effetto dal 1° dicembre 2013, ossia il primo giorno del secondo mese che segue

la notifica della decisione contestata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

Ne

consegue che la decisione impugnata è confermata, mentre il ricorso va respinto.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio

2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti