32.2013.19
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10 ottobre 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
32.2013.19
Data decisione, Autorità:
10.10.2013, TCA
Titolo:
Sulla sola base degli atti della SUVA e senza i necessari accertamenti medici non é possibile, nel caso concreto, pronunciarsi sulla domanda di prestazioni. Rinvio atti all'amministrazione per completare l'istruttoria e rendere un nuovo provvedimento
DIRITTO ALLA RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 28 LAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2013.19
FS
Lugano
10 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 gennaio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 3 gennaio 2013 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - nel
marzo 2012 RI 1, nato nel 1958, ha inoltrato una richiesta di prestazioni indicando
quale danno alla salute la “(…) rottura tallone piede destro e sinistro (…)”
(doc. AI 1/1-9);
- con
decisione 3 gennaio 2013, preavvisata con progetto 11 settembre 2012 (doc. AI
24/1-2), l’Ufficio AI – sulla base della documentazione medica di cui all’incarto LAINF e
visto il rapporto finale del 21 dicembre 2012 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 30/1-3) – ha negato il diritto a prestazioni essendo l’assicurato, al momento
della nascita del diritto alla rendita il 1. settembre 2012 (sei mesi dopo la
domanda di prestazioni del marzo 2012 ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI),
considerato abile al lavoro nella misura del 100% (doc. AI 31/1-3);
- contro
questa decisione l’assicurato, tramite la RA 1, ha inoltrato un ricorso al TCA
con il quale – contestata la valutazione medica con argomentazioni di cui si dirà,
se necessario, in seguito – ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata ed il
riconoscimento del diritto, senza specificare da quando, ad almeno un quarto di
rendita d’inva-lidità;
- con
la risposta di causa – osservato, in particolare, che “(…) dal lato medico non emergono
elementi di disturbo supplementari extra-infortunistici, e l’accertamento
medico eseguito in ambito __________ risulta essere completo e coerente con
conclusioni da validare. (…)” (IV) – l’Ufficio AI ha chiesto
di respingere il ricorso;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione
(e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA]
almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno
al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag.
84). Al proposito
va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al
più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il
diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF
125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Inoltre, in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF
125 V 354). Nella STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 (pubblicata in SVR 2009 IV
Nr. 56, pag. 174 e confermata nella STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012) il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicurato (al riguardo vedi anche la STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010);
- nella
fattispecie il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica, nella visita medica
di chiusura del 20 giugno 2012 (doc. 83/1-6 dell’incarto LAINF) – posta la
diagnosi di “(…) stato dopo frattura calcaneare bilaterale per caduta da
circa 1 metro e mezzo in data 21.09.2008. Stato dopo osteosintesi calcagno
destro con placca laterale e viti e osteosintesi calcagno sinistro con viti il
24.09.2008. Stato dopo AMO a destra settembre 2009. Stato dopo artrodesi
sottoastragalica a destra il 20.09.2010. Stato dopo AMO caviglia destra e artroscopia
caviglia destra il 13.01.2011. (…)” (doc. 83/5 dell’incarto LAINF) –, ha espresso
la seguente valutazione; “(…) l’assicu-rato viene valutato abile nella
misura massima possibile. L’ufficio competente sarà più esplicito a riguardo
soprattutto per quanto riguarda l’inizio di questa abilità. L’assicurato al
momento dell’infortunio eseguiva un lavoro praticamente di rappresentanza
dovendo spostarsi con la macchina nei vari negozi e edifici pubblici con
un’attività amministrativa veramente molto ridotta. L’assicurato tuttavia
possiede un diploma con una maturità commerciale alla Scuola __________ di __________.
Ritengo che in qualità d’impiegato di commercio con un’attività
prevalentemente sedentaria l’assi-curato possa essere giudicato sicuramente abile
nella misura del 100%. Per altre professioni ovviamente vi sono delle
limitazioni. (…)” (doc. 83/5 dell’incarto LAINF, le sottolineature sono del
redattore);
- conformemente
alla succitata giurisprudenza e visto il tenore della valutazione del dr. __________
sopra riprodotta, questo Tribunale ritiene che senza interpellare personalmente
lo specialista per un preciso chiarimento al riguardo, l’Ufficio AI non poteva,
sulla sola base degli atti, concludere con la sufficiente tranquillità che
l’assicurato fosse abile al lavoro al 100% anche nella sua attività di rappresentante
venditore.
Questo
vale a maggiore ragione viste anche le convergenti valutazioni del dr. __________
e del dr. __________ che attestano la possibilità di iniziare un’attività
lavorativa prevalentemente sedentaria con possibilità di cambiare posizione e
di spostarsi per brevi distanze.
Il
dr. __________, vice primario del servizio di chirurgia ortopedica
dell’Ospedale __________ di __________, nel rapporto 30 agosto 2012 (doc. AI
20/1-2), ha, infatti, rilevato che “(…) attualmente non ci sono ulteriori
interventi suscettibili di migliorare la situazione. Una recente valutazione,
effettuata da parte della __________, proponeva una ripresa del lavoro al 100%
in qualsiasi attività. A mio avviso ciò non è possibile. Il signor RI 1 deve
poter beneficiare di una reintegrazione in un’attività adatta, tenendo presente
che il paziente lamenta forti dolori anche dopo un po’ che resta seduto e deve
fare un uso frequente di antidolorifici per alleviare il dolore. In un primo
tempo sarebbe opportuno che tale ripresa si faccia gradualmente per alcune ore
al giorno per poi valutare se è possibile aumentarla. Tale futura attività
lavorativa dovrebbe permettere al paziente di rimanere seduto il più possibile
ma anche di potersi alzare e camminare per brevi distanze. (…)” (doc.
AI 20/1, la sottolineatura è del redattore).
Dal
canto suo, il dr. __________, FMH in medicina generale, nel rapporto 20 settembre
2012 (doc. AI 25/1-2), ha, in particolare, rilevato che “(…) andrebbe
proposto e tentato un lavoro che viene svolto in prevalenza seduto al 50%,
quindi sicuramente non il lavoro che il paziente svolgeva in precedenza,
con spostamenti in macchina e a piedi, durante tutta la giornata. (…)”
(doc. AI 25/2, la sottolineatura è del redattore).
Va
qui pure evidenziato che nel rapporto finale del 21 dicembre 2012 il medico SMR
dr. __________, FMH medico generalista, non ha nemmeno menzionato il rapporto
del 30 agosto 2012 del dr. __________;
- significativo
è pure il fatto che nella lettera del 26 luglio 2012 indirizzata all’Ufficio
AI, lo specialista infortuni __________ della __________ di __________, ha, in
un primo tempo, indicato che “(…) secondo il giudizio del nostro medico [ndr.:
si riferisce al dr. __________] lo stato di salute ora raggiunto non
giustifica più una inabilità lavorativa nella sua professione di riferimento
di impiegato di commercio. (…)” (doc. AI 14/1, la sottolineatura è del
redattore). È solo con la decisione del 2 agosto 2012 (doc. AI 17/1-2), firmata
anche dallo specialista __________, che la __________ (senza addurre alcuna motivazione
e, lo si ribadisce, apparentemente in contrasto con le conclusioni sopra
riprodotte del dr. __________) ha precisato che, oltre all’attività di
impiegato di commercio che corrisponderebbe alla sua formazione, anche “(…) l’attività
di rappresentanza e di vendita è da ritenere esigibile (…)” (doc. AI
17/1, la sottolineatura è del redattore);
- contro
la succitata decisione del 2 agosto 2012 della __________, l’assicurato,
tramite la RA 1, ha interposto l’opposizione del 7 settembre 2012 (doc. AI
22/1-4). Al riguardo giova ricordare che quando un infortunio è l'unica causa
dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione
dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF (DTF 126 V 288 =
Pratique VSI 2001 pag. 79);
- visto
tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché – esperiti i necessari
accertamenti volti a stabilire con chiarezza se l’abilità lavorativa del 100%
valga tanto per la sua attività abituale di rappresentante venditore quanto in
un’altra attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali e, nella misura in
cui fosse necessario, attendendo l’esito della procedura di opposizione
pendente davanti alla __________ – renda un nuovo provvedimento;
- nella
misura in cui non fosse possibile ritenerlo abile al lavoro nella sua attività
abituale di rappresentante venditore, per il calcolo del grado d’invalidità
bisognerà procedere, in ogni caso, ad un confronto dei redditi da valido e da
invalido, non risultando più possibile il solo raffronto percentuale dei
redditi (vedi a contrario DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF
9C_294/2008 del 19 marzo 2009;9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del
21 agosto 2006);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Al
ricorrente, rappresentato dalla RA 1, vanno riconosciute le ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata
è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda
conformemente ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
Considerandi
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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